Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti), quantunque, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, sia richiesta unicamente la disponibilità di armi, non esigendosi anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dal sodalizio criminoso, è tuttavia necessaria la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2010, n. 21957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21957 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 461
Dott. BARBARISI ZI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 45792/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL NT n. il 27 maggio 1972;
2) AN RA n. il 31 agosto 1983;
3) LO GO n. il 29 aprile 1954;
4) IM NT n. il 30 ottobre 1968;
5) IM GN n. il 23 ottobre 1963;
6) LA CE n. il 23 gennaio 1971;
7) LI PP n. il 1 gennaio 1979;
8) LI GN n. il 1 ottobre 1975;
9) AL RO n. il 10 novembre 1969;
10) EL TI n. il 7 maggio 1963;
avverso la sentenza 31 marzo 2009 - Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZI Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 per LL NT e LA CE e l'annullamento con rinvio, sempre in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 per IM GN e IM NT e il rigetto nel resto;
concludeva altresì per l'inammissibilità dei ricorsi per AN RA, LO GO, LI PP, LI GN, AL RO e EL TI DI.
L'Avv. Di Toro Mario, sostituto processuale dell'avv. Lazzari PP, difensore della parte civile costituita Comune di Favara, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali;
L'Avv. NO Mormino, difensore di AL RO, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
L'Avv. Liborio Cataliotti, sostituto processuale dell'avv. Salvatore Re, difensore di IM NT e LL NT e difensore di IM NT e LL NT, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
L'Avv. Giovanni Aricò, difensore di LA CE, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
L'avv. Fiorello Lillo PP, difensore di LI PP e LI GN, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
L'Avv. NO Graziano, difensore di AN RA, LO GO, LI PP e LI GN e sostituto processuale dell'avv. Cappello Pier UI, difensore di EL TI DI, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 31 marzo 2009, depositata in cancelleria il 3 agosto 2009, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 19 aprile 2007 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo:
- rideterminava la pena per AN RA, imputato del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; del reato di tentata estorsione ai danni di ZZ, del reato di incendio e danneggiamento, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; del reato di tentata estorsione ai danni di AN;
di porto e detenzione di armi, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art.416 bis c.p., commi 2, 4 e 6, in anni dieci di reclusione;
- rideterminava la pena per IM NT, imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6, e IM GN, imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6, ritenuta per entrambi la continuazione con la condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo 26 giugno 2000, irrevocabile il 12 aprile 2001, in anni 16 di reclusione;
- riduceva la pena per LA CE, imputato del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, ad anni 5 di reclusione;
- eliminava per LO GO, imputato del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, LI PP, imputato del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, del reato di tentata estorsione ai danni di
ZZ, del reato di incendio e danneggiamento, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 del reato di tentata estorsione ai danni di AN e di porto e detenzione di armi, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6; LI GN, imputato del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 imputato del reato di tentata estorsione ai danni di SO, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.7; del reato di tentata estorsione ai danni di ZZ, del reato di incendio e danneggiamento, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; del reato di tentata estorsione ai danni di
AN e di porto e detenzione di armi, reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6; AL RO e EL TI DI, entrambi imputati del reato di tentata estorsione ai danni di SO;
del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6 la pena pecuniaria della multa (sicché venivano condannati rispettivamente alla pena di anni otto di reclusione, anni dodici reclusione, anni dodici di reclusione, anni otto di reclusione e anni otto di reclusione;
- confermava per LL NT e MM matteo, imputati entrambi del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 la pena di anni otto di reclusione ciascuno;
nonché AN RA, LO GO, IM NT, IM GN, LI PP, LI GN, AL RO e EL TI DI venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Comune di Agrigento e Comune di Favara alle spese rispettivamente sostenute. 2. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata, le svolte indagini di polizia giudiziaria, con l'ausilio delle disposte conversazioni telefoniche e ambientali, e delle propalazioni di due collaboratori di giustizia, in ispecie Di AT ZI e DO GN, si perveniva ad accertare la sussistenza di un sodalizio criminoso, articolazione di "Cosa Nostra", operante nell'agrigentino e attivo con modalità tipiche del metodo mafioso, nel campo delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare si appurava che il sodalizio mafioso veniva costituito da AN RA, LO GO, IM NT, IM GN, LI PP, LI GN, AL RO e EL TI DI ed altri, mentre quello specializzato nel settore del traffico di sostanze stupefacenti era stato costituito tra LL NT, IM NT, IM GN, LA CE e MM matteo.
3. - Avverso tale decisione, tramite i propri rispettivi difensori hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati tutti chiedendone l'annullamento.
Più specificatamente:
4. - LL NT (ricorso a firma dell'avv. Salvatore Re);
- lamenta la mancata applicazione della continuazione e delle attenuanti generiche nonostante si fosse fatto riferimento in gravame alle condizioni di vita e di tossicodipendenza del ricorrente. 5. - AN RA (ricorso a firma dell'avv. NO Graziano);
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte non ha sufficientemente motivato sulle censure di cui all'atto di gravame e in particolare sul contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, in carenza peraltro di altri elementi probatori, ritenendo la sussistenza del vincolo associativo sulla base della mera parentela con gli altri sodali o di rapporti di lavoro;
manca la prova dell'appartenenza al sodalizio criminale e il profilo soggettivo della consapevolezza dell'appartenenza, non potendo essere desunta l'affectio societatis dalla mera commissione di reati-fine. Anche i collaboratori di giustizia non hanno costituito alcun riscontro non avendo fatto di lui alcuna menzione. b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione al reato di tentata estorsione ai danni del SO, della tentata estorsione ai danni dello ZZ, del danneggiamento, dell'incendio, della tentata estorsione ai danni di AN e del porto e detenzione di armi;
il giudice di secondo grado non ha risposto alle censure di cui al gravame essendosi limitato a riportare quanto ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare;
in particolare in relazione alla tentata estorsione ai danni del AN il giudice ha ravvisato valore probatorio nella conversazione intrattenuta tra LI PP e AN RA dove parlano di un rinoceronte o di un OR raffigurato sulle cartucce, quando per contro quella rinvenuta sul luogo del fatto, recava l'immagine di un cinghiale.
c) violazione dell'art. 2 c.p., comma 4, artt. 62 bis e 133 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); è stata disattesa la richiesta di adottare, quanto all'art. 416 bis c.p., un trattamento sanzionatorio più mite, in particolare quello anteriore all'inasprimento di cui alla L. n. 251 del 2005. Il primo giudice, avendo irrogato una pena elevata, pur in presenza di una contestazione chiusa, ha applicato evidentemente il trattamento meno favorevole derivante dalla novella introdotta dal legislatore. Nulla è stato risposto dalla Corte di merito in relazione alla specifica doglianza di gravame. È censurata anche la mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti in considerazione della posizione marginale del AN.
6. - LO GO (ricorso a firma dell'avv. NO Graziano);
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
la Corte non ha sufficientemente motivato sulle censure di cui all'atto di gravame, ne' in particolare in relazione alla attendibilità intrinseca ed estrinseca dei pentiti;
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192 e 629 c.p. (tentata estorsione SO); è stata ritenuta la responsabilità sulla base di intercettazioni telefoniche che fanno riferimento a tale O" senza alcun riferimento al LO;
Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., LO GO, personalmente, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, ribadendo tra l'altro, che il SO ha inteso indicare una persona diversa da lui, che non ha mai avuto soprannomi (tantomeno Priolo) ne' è identificabile dalle descrizioni che di lui ha fatto tale persona.
7. - IM NT.
- (ricorso a firma dell'avv. Salvatore Re);
a) la sentenza è carente di motivazione relativamente al reato associativo e di mancata applicazione delle attenuanti generiche;
- (ricorso a firma dell'avv. Liborio Cataliotti);
b) violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al capo D) (art. 416 bis c.p.), in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c);
trattasi per vero dello stesso reato per il quale è intervenuta l'altra sentenza di condanna (resa in data 5 ottobre 1999) non essendo sufficiente a interrompere la precedente partecipazione l'intervenuta carcerazione ovvero il mutamento di ruolo del soggetto (da partecipe a promotore).
c) violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al capo C) (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c);
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); le questioni espresse nei precedenti motivi non hanno trovato risposta nella sentenza gravata nonostante siano state espresse nei motivi di appello;
8. - IM GN (ricorso presentato personalmente dal ricorrente);
a) mancanza e illogicità della motivazione e violazione dell'art.192 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la Corte di Appello non ha dato esauriente risposta in relazione alle censure espresse in atto di appello in particolare in relazione al reato associativo mafioso nonché al ruolo che secondo la tesi accusatoria il ricorrente avrebbe assunto.
b) erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); nessuna motivazione è stata espressa in sentenza con riferimento vuoi alla sussistenza della contesta associazione finalizzata al narcotraffico cuoi alla sussistenza delle aggravanti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4;
c) erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., in riferimento all'art. 192 c.p.p., art. 43 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); la sentenza non ha sottoposto a verifica di attendibilità le dichiarazioni dei pentiti e in particolare, in relazione al Di AT la sentenza tace sulla circostanza che non sia avvenuto l'incontro indicato dal pentito tra quest'ultimo e il ricorrente visto che colui che si era occupato dell'incontro, il RA era in carcere;
d) mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze generiche, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);
9. - LA CE (ricorso presentato personalmente dal ricorrente);
a) mancanza e illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il giudice non ha motivato in relazione ai motivi di appello (in particolare con riferimento alla sussistenza di un'organizzazione di tipo stabile), limitandosi a confermare la sentenza di primo grado e a indicare alcune intercettazioni telefoniche a fondamento del proprio giudizio.
b) erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 con le aggravanti di cui ai commi i, 3 e 4 in relazione all'art. 192 c.p.p., artt. 43 e 59 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); è carente altresì la motivazione in merito al profilo psicologico del ricorrente e in particolare della sua consapevolezza di far parte di un'organizzazione la cui sussistenza, per le caratteristiche che la stessa deve avere, non è desumibile da due sole intercettazioni.
c) difetto di motivazione in merito alla sussistenza delle aggravanti contestate di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4;
10. - LI PP (ricorso a firma dell'avv. Lillo Fiorello);
a) violazione degli artt. 416 bis e 629 c.p., art. 125 c.p.p. e art.192 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); la sentenza gravata è priva di congrua motivazione non avendo preso in considerazione le specifiche doglianze espresse nell'atto di impugnazione. In particolare, in relazione alla estorsione SO, il giudice non ha dato contezza delle censure espresse, in particolare con riferimento alla captazione ambientale dell'8 novembre 2003. In nessun modo può inferirsi dalla conversazione in questione un coinvolgimento del ricorrente mentre le propalazioni del collaboratore DO rese all'udienza del 16 gennaio 2007 innanzi al Giudice della Udienza preliminare di Palermo vanno lette nel senso di dover escludere la responsabilità dell'imputato. Contraddittoria è poi la condanna di LI PP per l'estorsione essendo stato infatti egli assolto per i reati accessori di incendio e danneggiamento. Parimenti prive di motivazione sono le censure avanzate dalla difesa in relazione ai capi I) J) K) (tentata estorsione, incendio e danneggiamento ai danni di ZZ CO). La sentenza sul punto è del tutto carente. In ogni caso veniva osservato che le conversazioni indicate dal giudice di merito non sono determinanti vuoi perché quella del 26 novembre 2003 è del tutto inconducente quanto al reato contestato vuoi perché in quella del 2 dicembre 2003 il LI interviene in un secondo momento quando si parla di altro e non più dell'estorsione. Carente di motivazione è anche la condanna per il capo L) relativo alla tentata estorsione ai danni di AN PA. La Corte non ha risolto la doglianza concernente la diversa raffigurazione dell'animale di cui alla cartuccia sequestrata. Privo di argomentazioni motivazionali è anche la condanna per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, così come sono prive di vaglio l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia Di AT e DO. Il Di AT peraltro ha conoscenze de relato essendo la sua fonte AI QU che ha però dichiarato di non conoscerlo. Inoltre il Di AT non conosce i LI ne' sa attribuire agli stessi la commissione di reati. Anche le conoscenze del DO sono de relato provenendo da LI PP ma non sa attribuire allo stesso reati, ma anzi riferisce che il medesimo protestava la sua innocenza.
b) violazione dell'art. 2 c.p., comma 4 e artt. 62 bis e 133 c.p.; è stata disattesa la richiesta di adottare un trattamento sanzionatorio più mite quanto all'art. 416 bis c.p., anteriore all'inasprimento di cui alla L. n. 251 del 2005, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Il primo giudice avendo irrogato una pena elevata, pur in presenza di una contestazione chiusa, ha applicato il trattamento meno favorevole derivante dalla novella introdotta dal legislatore. Nulla è stato risposto la Corte di merito alla specifica doglianza di gravame. È censurata anche la mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti in considerazione della posizione marginale.
11. - LI GN (ricorso a firma dell'avv. Lillo Morello);
a) violazione dell'art. 629 c.p., artt. 125 e 546 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); la motivazione in sentenza è insufficiente, facendo rimando alla sentenza di primo grado senza rendere conto delle censure difensive esposte in grado di appello. Con riferimento specifico alle imputazioni, quanto alla estorsione ai danni del SO la menzionata intercettazione ambientale dell'8 novembre 2003 (allorquando la stessa fu decisa) è irrilevante posto che LI GN non partecipa all'incontro con gli altri sodali, essendosi allontanato pressoché subito da tale luogo. Anche il pentito DO nulla dice sul ricorrente che dichiara di non conoscere. Contraddittoria è poi la condanna di LI PP per l'estorsione quando poi è stato assolto per i reati accessori di incendio e danneggiamento. Carenza di motivazione è rilevabile anche con riferimento alla tentata estorsione SO, a quella ai danni di ZZ e AN e anche ai reati di incendio e danneggiamento ai danni dello stesso ZZ. Con riferimento alla tentata estorsione AN veniva riproposta la doglianza altrove già avanzata con riferimento alla raffigurazione dell'animale su una cartuccia. Infine privo di motivazione è anche la parte della sentenza che tratta dell'affermazione della penale responsabilità di LI GN in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
b) violazione dell'art. 2 c.p., comma 4, artt. 62 bis e 133 c.p.; è stata disattesa la richiesta di adottare un trattamento sanzionatorio più mite quanto all'art. 416 bis c.p., anteriore all'inasprimento di cui alla L. n. 251 del 2005, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). Il primo giudice avendo irrogato una pena elevata, pur in presenza di una contestazione chiusa, ha applicato il trattamento meno favorevole derivante dalla novella introdotta dal legislatore. Nulla è stato risposto la Corte di merito alla specifica doglianza di gravame. È censurata anche la mancata concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti in considerazione della posizione marginale.
12. - AL RO (ricorso a firma dell'avv. NO Mormino);
a) violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 416 bis e 629 c.p., art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); il giudice di merito, sia di primo che di secondo grado, non avevano tenuto conto, nell'argomentazione motivazionale peraltro insufficiente, che l'unica conversazione captata poteva essere spiegata alla luce dei rapporti commerciali illeciti intrattenuti da AL con il SO, da quest'ultimo mai negati e di cui alla documentazione a suo tempo prodotta che davano contezza degli importi di cui si fa riferimento proprio nella captazione predetta. Nè poteva essere fatto richiamo alle propalazioni del DO il quale non ha fatto riferimento a somme versate, ne' alla figura del AL. Del tutto carente è anche la motivazione che concerne l'appartenenza del ricorrente al reato associativo non avendo dato contezza il giudice dell'iter logico seguito, giusta anche l'inconsistenza delle propalazioni del Di AT e DO.
Con memoria difensiva, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria in data 27 aprile 2010, l'avv. NO Mormino, per AL RO, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l'accoglimento delle medesime. 13. - EL TI (ricorso a firma dell'avv. Pier UI Cappello);
a) violazione e falsa applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); la sentenza impugnata si distingue per carenza motivazionale avendo fatto rinvio per relationem alla sentenza di primo grado e per non aver dato conto delle censure espresse in gravame;
ha errato inoltre il giudice nell'interpretare la conversazione di cui all'8 novembre 2003 incorrendo così in un travisamento del fatto. Parimenti il secondo giudice ha errato nel ritenere che il SO sia stato reticente per non aver ammesso di aver consegnato danaro al EL senza esservi prova di questa reticenza.
b) violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b);
c) mancata assunzione di prova decisiva;
se la Corte ha ritenuto di non dover credere al SO avrebbe dovuto esaminarlo. MOTIVI DELLA DECISIONE
14. - La sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente alle aggravanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4 nei confronti di IM GN e LA
CE, nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di IM NT e LL NT, rigettando nel resto i ricorsi proposti dai suddetti ricorrenti.
14.1. - Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). Passando a trattare le specifiche posizioni dei ricorrenti, si osserva:
15. - LL NT (ricorso a firma dell'avv. Salvatore Re). 15.1 - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se per l'effetto estensivo il ricorrente potrà giovarsi dell'annullamento con rinvio disposto in relazione al punto concernente le aggravanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4 di cui in appresso al punto 25.
In tema di attenuanti generiche, il giudice non ha l'obbligo di procedere ad un analitico esame dei criteri elencati nell'art. 133 c.p. ai fini della determinazione della pena e di fornire una congrua motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati obbiettivi o subbiettivi idonei ad evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio seguito nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Nel caso in esame la sentenza impugnata appare conforme a tali principi, avendo fornito un'argomentazione compiuta e logicamente sviluppata in ordine al diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto della capacità a delinquere del prevenuto e la gravità del fatto commesso, come puntualmente indicato in sentenza e il fatto che non emergessero indici apprezzabili di meritevolezza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis c.p., ma anzi sussistessero elementi di segno contrario quali quelli indicati. Quanto alla dosimetria della pena il relativo motivo deve ritenersi assorbito dall'annullamento con rinvio in relazione alle aggravanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4 di cui, come preannunciato, si tratterà nel prosieguo.
16. - AN RA (ricorso a firma dell'avv. NO Graziano).
16.1 - Il primo motivo di ricorso (carenza motivazionale relativa al reato associativo) non è fondato e deve essere respinto. Contrariamente a quanto sostenuto nelle censure difensive il giudice del merito ha dato ampia ed esaustiva contezza della sussistenza dell'associazione criminale mafiosa dando debita evidenza alla circostanza che i due cugini IM (NO e GN), già condannati per il reato di associazione mafiosa quali appartenenti alla articolazione agrigentina - Villaseta di Cosa Nostra avevano ricostituito la propria operatività con l'ausilio di altri sodali, tra cui i fratelli LI (PP e GN), il AN, il AL e il EL. Ciò emergeva chiaramente, ha sostenuto con motivazione coerente e compiuta il giudice di merito, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di AT e DO che hanno evidenziato la intraneità dei IM a Cosa Nostra e dunque il fatto che gli stessi e i sodali di cui si circondavano gravitassero nell'area relativa. E con argomentazioni parimenti immuni da vizi logici e giuridici la Corte territoriale ha esaminato analiticamente le captazioni per cui è giudizio traendone il convincimento logico ed esaustivo della fondatezza della tesi accusatoria. 16.1.2 - Sulla attendibilità dei pentiti la Corte ha sostanzialmente fatto leva sulla piena credibilità che gli stessi hanno goduto in altri procedimenti nel corso dei quali hanno del resto reso le dichiarazioni valorizzate in questo giudizio. Peraltro le censure difensive sul punto sono da reputarsi meramente generiche e di stile non superando la soglia della genericità di contenuto. In ordine poi alla credibilità estrinseca le propalazioni dei collaboratori hanno trovato numerosi riscontri nel procedimento senza che fossero state rilevate discrasie insanabili o non superabili.
16.1.3 - Per quanto più specificatamente riguarda il AN, deve osservarsi che le sollecitazioni difensive sono generiche oltre che tendenti ad asseverare una rivisitazione interpretativa degli elementi di prova già scrutinati dal giudice di merito che ha superato, con argomentazioni logiche e non contraddittorie, i sollevati dubbi identificativi inerenti il ricorrente sulla base del significato delle conversazioni intercettate e della contestualizzazione del contenuto di esse captazioni;
compiute ed esaurienti sono infine le argomentazioni in punto di ritenuta responsabilità nascente dalla sua stretta collaborazione con i fratelli LI oltre che nell'individuazione del suo specifico ruolo avuto nelle tre estorsioni addebitategli a prescindere dalla carenza di una menzione individualizzante da parte dei due nominati pentiti.
16.2 - Anche il secondo motivo di gravame (erronea applicazione di legge in relazione ai reati-fine) è privo di pregio e va rigettato. La motivazione del giudice in relazione alle estorsioni ascritte sono stringenti e precise. La Corte ha analiticamente vagliato il contenuto delle captazioni resesi disponibili dando specifica contezza della loro valenza probatoria deducendone la responsabilità del prevenuto anche con riferimento all'intero compendio di prova. Le doglianze difensive sono del resto generiche e in fatto. 16.2.1 - Di nessun pregio è la censura difensiva che attiene alla circostanza che l'animale raffigurato sulla cartuccia trovata sul piazzale antistante l'immobile di pertinenza del consorzio edilizio CER, unitamente a un bottiglia contenente liquido infiammabile, raffigurasse un cinghiale piuttosto che un rinoceronte o un OR. A parte la primaria considerazione che se le stesse persone che maneggiavano la cartuccia non erano in grado di comprendere se l'animale raffigurato fosse un rinoceronte o un OR, giusta la notevole differenza di conformazione fisica esistente tra questi due animali, giammai confondibili tra loro, ciò toglie già di per sè ogni rilevanza al fatto che il disegno in questione raffigurasse poi un cinghiale piuttosto che un altro animale, vista appunto la ob- biettiva difficoltà interpretativa della figura - per quanto il giudice di merito fa ben sottintendere come appaia piuttosto incongruo che le persone interloquenti potessero disporre di una cartuccia per la caccia al rinoceronte o a un OR (improbabile la prima, impossibile la seconda) piuttosto che quella di più facile reperibilità per il cinghiale -, la Corte territoriale ha ritenuto inconducente e 'riduttiva' la questione in considerazione del tenore delle espressioni pronunciate dagli imputati. Infatti ciò che rileva in causa è la circostanza che sulla cartuccia in parola fosse effigiato, in evidenza, un qualche animale da preda e che il contesto temporale della sua manipolazione e l'identificazione intervenuta degli interlocutori, non lasciasse dubbi sulla attribuibilità della condotta ai predetti. In altre parole fondare l'erroneità o la contraddizione della motivazione del giudice sulla mera sopravvenienza di un dubbio sul tipo di animale raffigurato su una cartuccia è, oltre che per nulla incidente sulla sostanza della valenza del rilievo, anche generico e fattuale e non tiene conto degli altri indizi rilevanti invocati dal giudice della cognizione che raccordano probatoriamente il fatto delittuoso ai prevenuti. 16.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (concernente il trattamento sanzionatorio). Va innanzitutto rilevato che non vi è alcun riferimento da parte del giudice di merito, in costanza dell'applicazione della pena, ai più gravi criteri stabiliti dal legislatore nella novella di cui alla L. n. 251 del 2006, così come invece denunciato dal ricorrente, sicché
non è riscontrabile alcuna violazione di legge (anche in mancanza del superamento dei limiti edittali stabiliti nel regime trattamentale pregresso); inoltre deve sottolinearsi che la sanzione risulta apprezzabile in forza dell'esercizio motivato da parte del giudicante dell'aumento di pena in forza dei numerosi delitti posti in continuazione "interna" ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.. Il giudice ha dato peraltro conto della quantificazione della pena base, richiamando la gravità dei reati commessi e il loro numero cospicuo. 17. - LO GO (ricorso a firma dell'avv. NO Graziano).
17.1 - Le argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e nella memoria difensiva sono prive di fondamento e vanno rigettate. Quanto in particolare al primo motivo di ricorso (mancanza o manifesta illogicità della motivazione con conseguente inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p.) non è fondato e deve essere respinto. In relazione alla sussistenza dell'associazione di riferimento si richiama quanto già esposto al punto 16.1, In relazione alla valutazione di attendibilità dei pentiti Di AT e DO si richiamano le argomentazioni espresse al paragrafo. 16.1.2. Qui basti aggiungere che è del tutto privo di fondamento il rilievo secondo cui il materiale probatorio posto a carico del prevenuto sia rappresentato dalle sole dichiarazioni dei pentiti, dovendo per vero annoverarsi, come puntualmente fatto dal giudice del merito, il contenuto delle intercettazioni analiticamente indicate in sentenza.
17.1.2 - In particolare si assume in gravame che il DO non sarebbe attendibile per mancanza di disinteresse in causa, visto che egli ha fruito di vantaggi (in quanto collaboratore di giustizia) pur avendo ammesso circostanze a suo carico già note agli inquirenti dopo la collaborazione di NE UI. Trattasi di sollecitazioni difensive generiche che mancano di un qualsivoglia supporto documentale che renda il ricorso autosufficiente. È appena qui il caso di rammentare che ogni pentito ha di per sè una naturale e connaturata aspettativa in termini di vantaggi sanzionatori e di altri benefici connessi alla propria condizione di collaboratore, ma non per questo tale riserva mentale può essere ritenuta sufficiente a considerare viziata tout court la collaborazione medesima (verrebbe meno infatti il significato stesso e la valenza dell'istituto della collaborazione così come voluto dal legislatore) se tale indicazione non è assistita da elementi anche indiziari indicativi della non genuinità (per qualsivoglia motivo) della propalazione. Parimenti non specifica è la doglianza che attiene al rilievo che il DO avrebbe reso dichiarazioni via via "aggiustate e corrette" onde uniformarle a quelle di altri collaboratori. Sono affermazioni suggestive, prive di specificità, in quanto non localizzate probatoriamente e pertanto inammissibili. 17.1.3 - In relazione alle specifiche doglianze concernenti il reato associativo di cui al capo sub D), si deduce in ricorso che la sentenza cadrebbe in contraddizione là ove afferma, da un lato, che poteva dedursi l'appartenenza associativa del LO dall'estorsione SO mentre, dall'altra, che la stessa parte offesa aveva affermato che il ricorrente non c'entrava nella commissione di tale delitto, come confermato anche dal DO. Il rilievo non ha fondamento posto che la sentenza di secondo grado ha ritenuto il SO reticente, mentre il DO aveva affermato al contrario che all'estorsione aveva partecipato, assieme agli altri, proprio il LO.
17.1.4 - Si deduce altresì in ricorso che l'affermazione del Di AT che il LO "camminasse" con Falzone, avendogli fatto ottenere dei lavori, non risponde al vero come comprovato documentalmente. Questa asserzione, come le altre tendenti a screditare il Di AT (come quella che si riferisce al fatto che il LO avrebbe favorito la latitanza del Vetro, che è circostanza che non può essere assunta, secondo il ricorrente, a dimostrazione della vicinanza del Falzone al LO, vista la inimicizia tra il Vetro e il Falzone) sono prive di supporto probatorio e dunque inammissibili in questa sede oltre che fondate su spiegazioni alternative che tendono a fornire una ricostruzione fattuale diversa e non proponibile davanti a questa Corte. 17.2 - Anche il secondo motivo di gravame (mancanza o manifesta illogicità della motivazione (tentata estorsione SO) è privo di pregio e va rigettato. Il giudice di appello ha per vero chiarito che il LO viene invocato con il suo soprannome, O", appunto, per l'assonanza con RU pronuncia dialettale del suo nome di battesimo GO.
18. - IM NT
- (ricorso a firma dell'avv. Salvatore Re).
18.1 - Il primo motivo di ricorso (carenza di motivazione in punto di reato associativo e di mancata applicazione delle attenuanti generiche) non è fondato e deve essere respinto. Contrariamente a quanto assunto in gravame la Corte territoriale ha dato conto in modo congruo ed esauriente dell'intraneità del ricorrente alla associazione di riferimento e della sua posizione apicale unitamente a IM GN. Ha a tal fine analiticamente indicato le conversazioni telefoniche da cui emerge l'organicità alla organizzazione, la sua operatività nel campo delle sostanze stupefacenti, la suddivisione dei ruoli e la comunanza e stabilità dei canali di approvvigionamento e di smistamento della droga non dimenticando di elencare i riscontri rappresentati dai contributi dichiarativi dei pentiti.
- (ricorso a firma dell'avv. Liborio Cataliotti).
18.2 - Il secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al capo D) è infondato e va reietto. Trattasi per vero di segmenti temporali associativi differenti che legittimano la condanna dell'imputato per reati differenti essendo consumati in periodi diversi. La natura permanente del reato trova la sua consumazione nel periodo fissato nella contestazione o tutt'al più, in caso di contestazione aperta, nel giorno della pronuncia della sentenza di primo grado e ciò a prescindere dall'intervenuta carcerazione dell'imputato o del mutamento del ruolo svolto in seno all'organizzazione, che sono circostanze semmai valutabili ai fini di escludere o meno un'ipotesi continuativa tra i due delitti. 18.3 - Il terzo motivo di gravame - violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione al capo C) - è infondato e va respinto;
la piena autonomia dei due reati associativi contestati (quello di stampo mafioso e quello "specializzato" nel traffico di sostanze stupefacenti) implica, nella sussistenza degli elementi costitutivi, quali sono stati delineati dal giudice di merito, la diversa e autonoma contestazione. Il ricorrente pone sul punto una questione di preclusione in realtà inesistente per le stesse motivazioni già espresse al punto precedente. Sulla questione questo Collegio intende dar continuità al principio più volte espresso da questa Corte di legittimità secondo cui rispondono sia del reato di associazione di tipo mafioso che di quello di associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, qualora il traffico di stupefacenti sia oggetto di una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti nella consapevolezza però che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso (ex pluribus, Cass., Sez. 6, 23 ottobre 2009, n. 4651, Bassano e altri, rv. 245875).
Questo stesso principio era stato del resto autorevolmente espresso dalle stesse Sezioni unite (Sez. U, 25 settembre 2008, n. 1149, Magistris, rv. 241883) che avevano avuto modo di precisare che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi -, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (Cass., Sez. 5, penale, 29 novembre 1999, n.
5791 e Cass., Sez. 6, penale, 14 giugno 1995, n. 11413). Tuttavia per l'effetto estensivo il ricorrente potrà giovarsi dell'annullamento con rinvio sul punto concernente le aggravanti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4 di cui al punto 25 cui si rinvia.
18.4 - Infine da respingersi è l'ultimo motivo di doglianza (le questioni espresse nei precedenti motivi non hanno trovato risposta nella sentenza gravata nonostante siano state espresse nei motivi di appello). Le questioni prospettate dalla difesa erano del tutto prive di fondamento sicché la Corte territoriale ha ritenuto di rigettarle ancorché non affrontandole esplicitamente.
19. - IM GN (ricorso presentato personalmente). 19.1 - Il primo motivo di ricorso - mancanza di motivazione in relazione al reato associativo sub D) - non è fondato e deve essere respinto. In relazione alla sussistenza del vincolo associativo mafioso tra le persone cui il reato è stato contestato, si richiama quanto già espresso al punto 16.1.
19.2 - Sulla posizione specifica di IM GN la Corte ha esaurientemente indicato le captazioni rilevanti ai fini di comprovare il ruolo in posizione preminente dell'imputato. È stato a tale fine analiticamente scrutinato il contenuto delle conversazioni con argomentazioni logiche e non contraddittorie.
19.3 - Anche il secondo motivo di gravame (difetto di motivazione relativamente al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74,) è privo di pregio e va rigettato. In relazione al vincolo associativo "specializzato" nel traffico di sostanze stupefacenti, occorre richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte sul punto, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale, con la consapevolezza inoltre che la propria e l'altrui attività ricevono reciproco ausilio per l'attuazione del programma criminale (ex pluribus, da ultimo Cass., Sez. 6, 7 giugno 2009, n. 40505, Il Grande e altro, rv. 245282).
E il giudice di merito è stato ossequioso di questi principi avendo posto in esauriente evidenza, ancorché in modo sintetico, le caratteristiche proprie del sodalizio criminoso in questione, valorizzando la condivisione di intenti dei sodali, la custodia e la conservazione comune della droga e del controllo circa l'approvvigionamento della stessa, l'attenzione e la cura per lo svolgimento dei diversi ruoli, sia che attenessero allo spaccio e alla gestione del luogo a ciò deputato (l'esercizio dell'attività di gommista del LL), sia che attenessero al recupero dei crediti, al conteggio del danaro guadagnato e alla sua consegna ai IM. Tutto ciò viene particolareggiatamente indicato dal giudice facendo riferimento al contenuto delle più significative intercettazioni telefoniche.
19.4 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (mancata verifica di attendibilità dei pentiti). Sul punto si richiama quanto già sviluppato al punto 16.1.2. 19.5 - Il rilievo difensivo attinente alla scarsa credibilità del Di AT in relazione al mancato incontro con il IM giusta la constatazione che all'epoca del presunto incontro il RA era recluso, si osserva che il medesimo è inconducente e irrilevante. In realtà, la circostanza che alla data indicata il RA fosse recluso non significa anche che l'incontro non sia realmente avvenuto anche in epoca diversa o con gli auspici di persona differente dal RA e che la propalazione del Di AT sul punto non debba dunque comunque essere ritenuta valida se aliunde riscontrata.
19.6 - Prive di fondamento sono le sollecitazioni difensive che attengono al contenuto delle conversazioni in quanto tendenti a suggerire un'alternativa interpretazione a quella motivatamente espressa dal giudice di merito.
19.7 - Quanto al trattamento sanzionatorio il relativo motivo deve ritenersi assorbito nell'annullamento con rinvio concernente le aggravanti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4, di cui al punto 25 di questa sentenza cui si fa rimando. 20. - LA CE (ricorso presentato personalmente). 20.1 - Il primo motivo di ricorso (mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'organizzazione criminale cui l'accusa ritiene avere il LA aderito) non è fondato e deve essere respinto. Le indicazioni espresse in gravame sono generiche e fattuali e non tengono conto delle argomentazioni pur espresse dal giudice di merito. In relazione alla valutazione circa la sussistenza del sodalizio associativo si rimanda a quanto già espresso sulla questione al punto 19.3, trattandosi delle medesime tematiche.
20.2 - Quanto in particolare alla posizione del LA con riferimento al reato associativo, diversamente da quanto opinato nell'atto di impugnazione, la Corte di merito ha evidenziato, ancorché in modo succinto, l'intraneità del ricorrente quale evincibile dalle conversazioni captate da cui emerge non solo l'esclusività e la ripetitività dei contatti con gli altri sodali della organizzazione per la veicolazione della droga, ma anche i notevoli quantitativi compravenduti, indice della sussistenza di canali stabili e sperimentati di approvvigionamento che solo può derivare dalla presenza di un'organizzazione di supporto per lo gestione e lo smercio.
20.3 - Anche il secondo motivo di gravame (erronea applicazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è privo di pregio e va rigettato. Le sollecitazioni difensive tendono a suggerire, anche in questo caso, una nuova valutazione dei dati probatori già scrutinati da giudice di merito che ha per contro desunto la consapevolezza del LA di far parte di una compagine sistemica, come dianzi premesso, dal tenore e dal contenuto delle conversazioni captate nonché dalla qualità degli interlocutori con i quali dette conversazioni sono state intrattenute (tra cui IM GN, in posizione apicale nella organizzazione) comprovanti la reciproca stima e fiducia operativa, la stretta contiguità con gli altri sodali e la profonda conoscenza delle metodiche del traffico di droga gestito dall'associazione, che potevano derivargli solo dalla reiterata attività sul campo.
20.4 - Quanto al terzo motivo di impugnazione relativo alle aggravanti previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4 va disposto l'annullamento con rinvio per le ragioni meglio espresse nel paragrafo 25.
21. - LI PP (ricorso a firma dell'avv. Lillo Fioretto). 21.1 - Il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 416 bis c.p. e difetto di motivazione) non è fondato e deve essere respinto. Gli assunti difensivi sono per vero sviluppati in fatto. Le argomentazioni interpretative proposte dal ricorrente in gravame, in relazione in particolare alla conversazione 8 novembre 2003 e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DO e concernenti l'estorsione SO sono improponibili in questa sede perché tendenti a sovrapporsi a quelle già sviluppate dal giudice della cognizione con motivazione congrua e sufficiente. Peraltro la Corte territoriale evidenzia con ragionamenti logici e compiuti che il tenore inequivocabile della conversazione ambientale citata dal ricorrente pone LI PP in un ruolo chiave nella estorsione in corso, posto che, nell'ambito della problematica gestionale della stessa derivante dal comportamento tenuto dal EL e dal AL, non conforme alle direttive date, si sottopone al giudizio (autorevole) di IM NT (non solo perché è suo cugino, ma soprattutto perché quest'ultimo si trova in posizione di vertice della organizzazione criminosa) domandandogli indicazioni su come affrontare la questione.
Il giudice del merito, da tale episodio, ne ha tratto corretto e ragionato convincimento circa la piena intraneità del ricorrente nell'estorsione in parola posto che il ricorrente si pone la questione di come gestirla al meglio per il superamento delle difficoltà insorte con ciò dimostrando la sua piena responsabilità oggettiva e psicologica. La Corte evidenza sulla stessa tematica anche il contenuto fortemente accusatorio delle propalazioni del DO che ritaglia per LI PP il ruolo ben definito della gestione del ramo estorsioni. Può dirsi pertanto pienamente assolto l'onere motivazio-nale del giudice della cognizione. 21.2 - Nessuna contraddizione può essere poi colta in ordine all'intervenuta assoluzione del LI in relazione ai reati accessori di danneggiamento e incendio posto che il giudice ha esplicitato le ragioni del decidere, sussistendo il ragionevole dubbio che tali delitti potessero essere stati commessi nel corso di una seconda e diversa estorsione ai danni del SO che era risultato essere già oggetto di attenzioni da parte della malavita organizzata. La Corte ha quindi assolto LI dai reati accessori solo perché sussisteva il principio del ragionevole dubbio che altri (soggetti diversi dai ricorrenti) potessero averli commessi, nulla togliendo alla attribuita paternità per il reato di estorsione per la quale la prova doveva ritenersi raggiunta con tranquillante certezza.
21.3 - Di uguale inammissibile tenore sono le censure esposte in gravame in relazione alla tentata estorsione ZZ e ai reati accessori. Si tratta infatti di una mera rivisitazione del significato probatorio del contenuto delle intercettazioni già vagliato dal giudice, essendo stata proposta una valutazione meramente alternativa. Per contro la Corte territoriale analizza e approfondisce il significato di entrambe le conversazioni indicate in gravame, non solo ponendole in correlazione tra loro per l'esplicito riferimento a materiale da utilizzarsi in un 'avvertimento' di stampo mafioso, in vista della perpetrazione di un'estorsione (bottiglia piena di benzina con cartuccia di fucile avvolta da nastro adesivo) ma anche mettendole in connessione significativa e chiarificatrice sia con l'accertamento della polizia giudiziaria - che nella notte tra il 2 e il 3 dicembre (in stretta correlazione temporale dunque con le conversazioni intercettate) accertavano che in un cantiere dello ZZ fosse stato appiccato il fuoco a una pala meccanica con liquido infiammabile stivato in un contenitore di plastica - sia con le dichiarazioni dello stesso ZZ che aveva riferito di aver trovato nei pressi di una sua pala meccanica una cartuccia di fucile legata, con nastro adesivo, a una bottiglia contenente benzina. Anche in questo caso il giudice ha dunque congruamente motivato.
21.4 - In merito alle censure riguardanti la diversa raffigurazione (di animale) rilevata sulla cartuccia sequestrata si richiamano le argomentazioni già esposte al punto 16.2.1.
21.5 - Sulla valutazione circa la sussistenza dell'associazione di stampo mafioso si richiama quanto già scritto al punto 16.1, mentre per quanto concerne la valutazione di attendibilità dei pentiti si rinvia alle argomentazioni già trattate al punto 16.1.2. In relazione alle censure avanzate in relazione ai collaboratori di giustizia si osserva che il giudice di merito ne fa un uso meramente confermativo delle risultanze acquisite con le captazioni telefoniche e al fine di valorizzare la visione di insieme del quadro probatorio. 21.6 - Anche il secondo motivo di gravame (formulato sul trattamento sanzionatorio) è privo di pregio e va rigettato. Sulla questione si è già risposto al punto 16.3, cui si rinvia. Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ancorché in modo sintetico, la Corte ha richiamato la gravità dell'apporto contributivo del ricorrente nell'ambito associativo di riferimento. 22. - LI GN (ricorso a firma dell'avv. Lillo Fioretto) 22.1 - Il primo motivo di ricorso (motivazione insufficiente della sentenza in merito alla contesta estorsione) non è fondato e deve essere respinto. Le argomentazioni esposte in gravame sono generiche e in fatto tendendo a fornire una valutazione alternativa a quella già operata dal giudice che pone l'accento sulla circostanza inconfutabile che la conversazione ambientale dell'8 novembre 2003 avviene in casa dei LI, alla presenza del promotore IM NT, ove si discute e si progetta l'estorsione SO. Ancorché il LI GN a un certo momento si sia allontanato questo è stato ritenuto motivatamente irrilevante dal giudice del merito, atteso che nulla fa pensare, nel corso della conversazione stessa, al fatto che il ricorrente debba essere mantenuto all'oscuro della vicenda anche perché, se così fosse stato, il luogo di incontro non sarebbe stata l'abitazione dei LI. Anche per la posizione LI GN, le propalazioni del DO sono prese solo come valutazione confermativa del materiale probatorio che si incentra per contro, in via di principalità, sul contenuto delle captazioni ambientali analiticamente vagliate e indicate. 22.2 - Sulla pretesa contraddizione commessa dal giudice a seguito dell'assoluzione per i reati "accessori" alla tentata estorsione SO, si richiama quanto già argomentato al punto 21.2 di questa stessa sentenza. Del tutto generiche e aspecifiche sono invece le censure attinenti ai reati sub capi H, I, J, K ed L, limitandosi infatti il ricorrente a dolersi solo di una non puntuale argomentazione valutativa da parte del giudice senza chiarire in cosa consisterebbero gli specifici rilievi difensivi.
22.3 - In relazione invece alla doglianza attinente alla erronea indicazione dell'animale raffigurato su una cartuccia, quanto all'estorsione SO, si richiama qui il punto 16.2.1. già esaminato.
22.4 - Prive di fondamento per genericità si prospettano anche le censure che afferiscono alle carenze motivazionali per il reato associativo di cui al capo D). Quanto alla sussistenza in generale dell'associazione criminale di stampo mafioso per cui è giudizio si richiama qui ciò che è stato esposto al punto 16.1. In via specifica, per la posizione di LI GN il giudice di merito fa riferimento, in modo congruo e compiuto, a tutto il compendio di prova costituito dalle captazioni valutandolo complessivamente, e da cui è emersa una figura - quella del ricorrente - che, ancorché di minore caratura rispetto a quella del fratello PP, era intranea e concretamente operativa nella organizzazione. Ciò è desumibile, ha approfondito il giudice del merito, sia dal compimento dei reati fine (i tre tentativi di estorsione per cui è giudizio e relativi reati connessi, numero di per sè criminalmente significativo per il ridotto periodo di tempo in cui sono stati perpetrati) che dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito della stretta contiguità del prefato con IM NT, che si trovava in posizione preminente, con il fratello GN, nella associazione a delinquere.
22.5 - Anche il secondo motivo di gravame (formulato sul trattamento sanzionatorio) è privo di pregio e va rigettato. Sulla questione si è già risposto al punto 16.3. Quanto alla negatoria delle attenuanti generiche, ancorché in modo sintetico, la Corte ha richiamato la gravità dell'apporto contributivo del ricorrente nell'ambito associativo.
23. - AL RO (ricorso a firma dell'avv. NO Mormino). 23.1 - Le argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e nella memoria difensiva sono prive di fondamento e vanno reiette. Quanto in particolare al primo motivo di ricorso (violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'unica conversazione captata) non è fondato e deve essere respinto. H ricorrente sollecita per vero una rilettura dell'intercettazione in parola che è stata ampiamente avversata dalla Corte avendo per vero argomentato, a tale proposito, che l'esistenza di rapporti leciti tra il AL e il SO non escludeva l'interessamento del ricorrente nell'estorsione relativa, così come emergeva del resto dalla lettura complessiva di tutta la conversazione intercettata, ma anche da quanto dichiarato dal DO che aveva indicato sia il AL che il EL come specializzati nelle estorsioni nell'ambito dell'area dei IM. La spiegazione fornita dalla Corte di merito, per quanto succinta, si profila logica e coerente, perché ancorata a dati probatori. Prive di consistenza sono anche le censure attinenti alla valutazione del contributo probatorio del pentito DO, posto che, anche in questo caso, la stessa si propone come rilettura delle considerazioni già operate dal giudice della cognizione. Meramente reinterpretativa è infatti la rilettura del significato della conversazione in quanto fornisce un significato alternativo del tutto contrastato in sentenza che fonda invece la sua valutazione non sull'esame del singolo frammento di frase, ma sul complessivo significato della conversazione.
23.2 - Da respingersi è anche la doglianza che attiene alla responsabilità del ricorrente al reato sub D). Le sollecitazioni difensive sono generiche e inconsistenti e non tengono conto dell'ampio apporto contributivo del collaborante DO, così come esplicitato in sentenza, che ha indicato il AL come soggetto dedito alle estorsioni e gravitanti nell'area mafiosa di Falzone e Capizzi, circostanza questa che ha trovato conferma in causa proprio nel suo coinvolgimento nella tentata estorsione ai danni del SO.
24. - EL TI (ricorso a firma dell'avv. Pier UI Cappello).
24.1 - Il primo motivo di ricorso (carenza motivazionale e travisamento del fatto) non è fondato e deve essere respinto. Le prospettazioni difensive propongono una rilettura degli elementi probatori acquisiti e già ampiamente scrutinati dalla Corte che ne ha dato ampia contezza. Il giudice del merito ha dato per vero della conversazione dell'8 novembre 2003 una lettura coerente agli altri elementi di prova, concatenandoli con i contributi probatori riversati dai collaboratori di giustizia, traendone il convincimento ragionato della responsabilità.
24.2 - Anche il secondo motivo di gravame (violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza) è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Non è riscontrabile nella fattispecie alcuna violazione del principio ritenuto violato atteso che la Corte territoriale ha indicato espressamente le ragioni per le quali tale presunzione, nella fattispecie, doveva ritenersi vinta.
24.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (mancata assunzione di prova decisiva). La richiesta è per vero intempestiva essendo stata avanzata per la prima volta in questa sede di legittimità.
25. - Meritevole di accoglimento sono invece i motivi di gravame che attengono alla mancata motivazione da parte del giudice di merito in relazione alle aggravanti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 3 e 4. Tali motivi, proposti solo da IM
GN e dal LA, sono estensibili, attesa la loro natura oggettiva, anche a IM NT, e al LL, imputati dello stesso reato.
25.1 - Nonostante fossero state avanzate sul punto specifiche doglianze il giudice di merito non ha argomentato sul punto se non facendo un generico quanto inconcludente rinvio al dato probatorio secondo cui i IM risultavano avere la disponibilità di armi, il che peraltro non è di per sè neppure dimostrativo che le armi fossero anche nella disponibilità della organizzazione. Se è infatti ben vero che in tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione annata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis c.p., comma 5, quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, è anche tuttavia certo che occorra pur sempre la dimostrazione (e la motivazione del giudice su questa dimostrazione) che l'uso delle armi stesse non fosse esclusivamente personale del soggetto che le deteneva (Cass., Sez. 5, 13 marzo 1996, n. 4750, Rizzo ed altri, rv. 204844). 25.2 - Inoltre occorre osservare che l'unico riferimento alle armi, per ciò che concerne la struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti è quella relativa all'arma di cui al reato sub capo B), contestato a IM GN, il quale, risulta sì far parte dell'associazione dedita al narcotraffico, ma in merito allo stesso delitto è stato assolto dal primo giudice. Va altresì osservato che il reato di cui al capo M), contestato invece al AN e ai due LI, e concernente la detenzione e il porto di armi, non rileva ai fini dell'aggravante in questione in quanto a questi imputati è stata contestata la sola associazione mafiosa e non l'organizzazione criminosa D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ex art. 74. È ben vero che i due IM fanno parte sia dell'associazione mafiosa che di quella dedita al narcotraffico (sicché potrebbe ipotizzarsi un travaso di disponibilità delle armi dall'una all'altra organizzazione) tuttavia l'autonomia formale propria delle due organizzazioni (così come la predetta intervenuta assoluzione per il capo B) avrebbe imposto sul punto, da parte del giudice della cognizione, una adeguata e approfondita argomentazione motivazionale.
26 - Parimenti non motivata è l'altra aggravante che concerne il numero di associati superiore a dieci. Dall'esame degli atti il numero dei partecipanti, compresi i promotori dell'organizzazione è di cinque, mentre alcun riferimento si ha in motivazione in relazione alle persone non identificate, pur indicate nel capo di imputazione, nè al loro numero effettivo neppure approssimativo. 26.1 - Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto concernente le aggravanti suddette nei confronti di LL, LA e i due IM, rigettando nel resto i ricorsi proposti dal suddetti ricorrenti. 27. - Al rigetto dei ricorsi di AN RA, LO GO, LI PP, LI GN, AL RO e EL TI DI consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tutti i ricorrenti con l'eccezione di LA e LL vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Favara liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL NT, LA CE, IM NT e IM GN limitatamente alle aggravanti previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi dei due IM. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti AN RA, LO GO, LI PP, LI GN, AL RO e EL TI DI al pagamento delle spese processuali.
Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione del LA e del LL, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Favara, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010