Articolo 5 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Articolo 4Articolo 6
Versione
27 ottobre 1967
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Versione
1 luglio 2011
Art. 5.
Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi ((e delle loro parti)) , delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 1 luglio 2011
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