Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 7470
CASS
Sentenza 21 gennaio 2009

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In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari deve aversi riguardo al reato contestato nel provvedimento coercitivo, anche se l'azione penale sia stata successivamente esercitata per un reato diverso. (Fattispecie in cui l'originaria imputazione era stata integrata con la contestazione di un'aggravante ad effetto speciale nell'avviso di conclusione delle indagini).

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, è necessario un "quid pluris" rispetto al concorso di persone nel reato, richiedendosi l'esistenza di un "gruppo criminale organizzato" impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che risulti composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2009, n. 7470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7470
    Data del deposito : 21 gennaio 2009

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