Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione in cui erano custoditi cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, non celate in unico luogo, e di strumenti idonei al confezionamento delle dosi).
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- 1. La detenzione di sostanze stupefacenti: tra favoreggiamento e responsabilità concorsualeIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Detenzione ai fini di spaccio: concorso nel reato se (Cass. 41579/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2021
La responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale. In caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale. Per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44633 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1612
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 22769/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IO MA, nato in [...] il [...];
2. UM PH, nato a [...], Senegal, il 06/09/1990;
3. TH AM, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/02/2013 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 31/07/2012 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città aveva condannato MA OU, PH UM e AM TH in relazione al reato di all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, per avere, in Torino il 14/03/2012, in concorso tra loro e con US UM (la cui posizione era stata definita separatamente) illegalmente detenuto a fine di spaccio, all'interno della loro abitazione, sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per un peso di grammi 229,627, e del tipo eroina per un peso di grammi 12,532, con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dei tre imputati in ordine al delitto loro contestato;
e come, per le particolari condizioni e circostanze della vicenda, dovesse escludersi che la detenzione degli stupefacenti fosse soggettivamente attribuibile al solo US UM (che ne aveva assunto la paternità in via esclusiva), che il PH UM potesse essere assolto perché solo connivente rispetto alle condotte illecite del cugino, e che gli altri due imputati, il OU ed il TH, potessero essere condannati solamente per il reato di favoreggiamento personale.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i tre anzidetti imputati, con atti sottoscritti personalmente.
2.1. Il PH UM ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte torinese ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato, trattandosi di mero soggetto connivente non punibile rispetto ad una condotta delittuosa di detenzione di sostanze stupefacenti ascrivibile in via esclusiva al cugino US UM, non potendo essere oltremodo valorizzato il rapporto di parentela tra i due ed il fatto che il secondo detenesse "alla luce del sole" le droghe all'interno della casa dove aveva trovato ospitalità da appena quattro giorni.
2.2. Il DI ed il TH, con atti sostanzialmente analoghi, hanno dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di "derubricazione" del reato contestato in quello di favoreggiamento personale, essendosi gli stessi limitati a tenere comportamenti (il primo aveva cercato di disperdere gli stupefacenti gettandoli nel water, il secondo aveva cercato di impedire agli agenti di polizia di fare irruzione in casa, chiudendo loro la porta di ingresso) che, lungi dal fornire un contributo causale alla detenzione delle droghe, si erano concretizzati esclusivamente in un tentativo di aiuto verso l'US.
3. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, a differenza della connivenza non punibile, che è qualificata dalla tenuta da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, si ha concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti quando l'interessato abbia fornito un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, tenendo consapevolmente e volontariamente un comportamento capace di concretizzare un contributo alla realizzazione del reato (in questo senso, tra le molte, Sez. 6^, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127; Sez. 4^, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu e altro, Rv. 246649; Sez. 4^, n. 21441 del 10/04/2006, Piscopo, Rv. 234569); inoltre, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (così Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; conf., in precedenza, Sez. 4^, n. 39267 del 25/09/2008, Colnaghi, Rv. 242179; Sez. 4^, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724). Alla luce di tali inequivoche regulae iuris deve escludersi che la Corte di appello di Torino sia incorsa in alcuna violazione di legge - così dovendosi sostanzialmente qualificare una doglianza che è stata enunciata in termini di vizio di motivazione, ma che si è concretizzato, in pratica, nella asserita applicazione erronea di norme di diritto penale sostanziale - nell'affermazione della colpevolezza dei tre odierni ricorrenti in ordine al concorso nella detenzione delle due sostanze stupefacenti sopra considerate. I Giudici di merito, con motivazione completa ed esente da vizi di illogicità, dunque non sindacabile in questa sede, hanno convincentemente spiegato come, per un verso, la penale responsabilità del PH UM a titolo di concorso nella detenzione di quelle droghe fosse stata comprovata dal fatto che egli era il titolare dell'abitazione all'interno della quale le sostanza, peraltro in quantitativi tutt'altro che esigui, erano custodite e, soprattutto, dalla circostanza che tali stupefacenti non erano stati celati in un unico luogo, come la detenzione riferibile ad un solo dei soggetti presenti in casa avrebbe fondatamente fatto pensare, ma si trovano sparsi in tutto l'immobile, in gran parte sopra un tavolo della cucina sul quale era stato sistemato anche tutto lo "strumentario" necessario per il confezionamento di numerose singole dosi di droga contenute in "palline" di plastica termosaldata, quali anche un bilancino di precisione, un paio di formici, due lame, un rotolo di buste di nylon trasparente ed un rotolo di nastro adesivo (v. pag.
3-4 e 9-10 sent. impugn.); e come, per altro verso, il consapevole concorso nella detenzione del OU e del TH, che pure occupavano stabilmente quell'abitazione (nella quale i poliziotti avrebbero trovato ben 10.650 Euro in banconote di piccolo taglio, nascoste all'interno di un barattolo in cucina come di varie custodie riposte nella comune stanza da letto), fosse stato riscontrato, oltre che dai dati informativi innanzi esposti, dal fatto che il primo, alla vista degli agenti che avevano compiuto l'irruzione in casa, si era precipitato in bagno per tentare di disperdere la droga, nascosta in due calzini, gettandola nel water, sostanza che era stata in parte recuperata da uno dei due inquirenti;
e che il secondo, a fronte degli agenti che si erano qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine e che avevano cercato di entrare subito in quella casa, aveva maldestramente tentato, senza riuscirvi, di impedire l'accesso degli operanti (v. pag. 10 sent. impugn.).
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013