Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva. (Fattispecie nella quale l'ordinanza del tribunale del riesame non era divenuta definitiva, formando oggetto di ricorso per cassazione ancora pendente al momento della richiesta di giudizio immediato).
Commentario • 1
- 1. Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2010, n. 42305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42305 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/11/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2567
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 42731/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC ID, n. il *5.9.1972*;
2) IC EV, n. il *25.11.1963*;
3) IC A\, n. il *17.9.1973*;
4) IC A\, n. *3.8.1982*;
5) IC DI, n. il *1.8.1982*;
6) IC FA, n. il *7.10.1986*;
7) \U O\, n. il *2.11.1982*;
8) AN GA, n. il *10.11.1979*;
9) AN CI, n. il *18.6.1981*;
10) \AN T\, n. il *15.5.1985*;
11) \S AI, n. il *1.1.1974*;
12) \S NA, n. L'*8.12.1973*;
13) \\S RS, n. il *22.3.1978*;
14) \S NA, n. il *15.10.1976*;
15) \\S RE, n. il *18.12.1974*;
16) \S LA, n. il *28.10.1974*;
17) IM GI, n. il *29.10.1957*;
avverso la richiesta di giudizio immediato del Pubblico ministero e il conseguente decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17.9.2009;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Mariastefania;
Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 17.9.2009 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva, su conforme richiesta del Pubblico ministero, il giudizio immediato di IC ID e di altre 43 persone, latitanti o detenute, imputate dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e/o art. 73. 2. Avverso "la richiesta di giudizio immediato del Pubblico ministero e la relativa ammissione da parte del GIP", ricorre nell'interesse di diciassette degli imputati l'avvocato Raffaele Greco che, premessa la vicenda cautelare, denunzia:
- il Pubblico ministero non poteva chiedere il giudizio immediato e il Giudice per le indagini preliminari non poteva disporlo, non essendosi verificata la condizione della "definizione del procedimento di cui all'art. 309" richiesta dall'art. 453 c.p.p., comma 1 ter;
al momento della emissione del giudizio immediato pendeva difatti ancora il ricorso per Cassazione proposto avverso i provvedimenti, in data 17 - 20 luglio 2009 del Tribunale distrettuale, che avevano respinto le richieste di riesame, mentre la nozione di "definizione" andava necessariamente collegata all'esaurimento delle impugnazioni cautelari;
la violazione del disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter integrava una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado;
- erano stati altresì violati l'art. 453 c.p., comma 1 bis e art.454 c.p.p., comma 1 e il provvedimento impugnato doveva ritenersi abnorme, giacché al momento della richiesta era ampiamente trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454 c.p.p.; e detta indicazione temporale, non quello di centottanta giorni previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, era applicabile nel caso di specie giacché il Pubblico ministero, al fine di evitare la scadenza dei termini delle indagini e di recuperare i tempi per richieste non più ammissibili, aveva convogliato nella richiesta cautelare sfociata nell'ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere del 16.6.2009, esattamente tutte le stesse incolpazioni che erano state già oggetto di precedenti misure cautelari in data 4.4.2008 e 29.7.2008; sicché a dette date andava riferito il termine dell'art.453 c.p.p., comma 1 bis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La richiesta del Pubblico ministero è atto d'esercizio dell'azione penale, è rivolto al giudice e non ha ne' carattere giurisdizionale ne' capacità di incidere direttamente su diritti sostanziali delle altre parti;
è di conseguenza sottratto ad impugnazione diretta, anche sotto il profilo dell'abnormità.
1.2. E neppure è impugnabile il decreto con il quale il Giudice dispone, in qualsiasi forma, il giudizio, perché codesto è atto di propulsione processuale, è espressione di un potere che appartiene al giudice investito della richiesta di vocatio in iudicium, non determina - e non può per definizione determinare - alcuna regressione ne' alcuna situazione di stallo (Sez. U., n. 25957 del 26/03/2009, Toni). Di esso non può dunque predicarsi l'abnormità neppure sotto il profilo della irrimediabilità dei guasti processuali che potrebbe produrre, giacché eventuali vizi potranno e dovranno, se sussistenti, essere rappresentati al giudice del dibattimento e fatti valere, eventualmente, con l'impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio.
1.3. Può solo aggiungersi, quanto al primo motivo, che la giurisprudenza di questa Corte pare pacificamente orientata nel ritenere che il termine di 180 giorni previsto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini, ma ordinatoria con riferimento alla materiale presentazione della richiesta del rito (Sez. 6, Sentenza n. 41038 del 20/10/2009, Amato;
Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 09/12/2009, Stilo), conformemente a quanto già affermato con riguardo al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p.;
1.4. Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, soltanto alla "definizione del procedimento" di cui all'art. 309 c.p.p. (si badi: non alla "definitività" del provvedimento conclusivo di tale procedimento) o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., con riguardo non solo al ricorso avvero la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), fa ragionevolmente ritenere (sulla scorta di quanto osservato dalla maggior parte della Dottrina e contrariamente a quanto affermatola Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610) che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito;
coerentemente d'altronde con la dichiarata esigenza di confezionare una norma accelleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di regola frustrata se la sua applicazione venisse subordina alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2010