Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2006, n. 17543
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Sentenza 13 febbraio 2006

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In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell'obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell'altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all'art. 388, comma primo cod. pen., bensì, nel casi in cui il conferimento dell'usufrutto sostituisca il versamento periodico dell'assegno divorzile, quello di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2006, n. 17543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17543
    Data del deposito : 13 febbraio 2006

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