Sentenza 13 febbraio 2006
Massime • 1
In assenza di comportamenti fraudolenti, la violazione dell'obbligo assunto dal coniuge, con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di costituire in favore dell'altro coniuge il diritto di usufrutto su un bene immobile non può integrare il reato di cui all'art. 388, comma primo cod. pen., bensì, nel casi in cui il conferimento dell'usufrutto sostituisca il versamento periodico dell'assegno divorzile, quello di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2006, n. 17543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17543 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/02/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 216
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 24919/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN PP, n. a Catania il 15.4.1955, quale parte civile;
nel procedimento a carico di:
SC NC, n. a Catania il 30.6.1952;
avverso la sentenza in data 24 marzo 2004 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 12 marzo - 19 maggio 1993 del Tribunale di Catania veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra AC NC e D'NG PP. Nella stessa sentenza si stabiliva, tra l'altro, che, conformemente agli accordi di natura patrimoniale tra gli istanti, lo AC avrebbe dovuto costituire in capo alla D'NG l'usufrutto dell'appartamento di sua proprietà, sito in via dell'Autonomia di S. Agata Li Battiati, ove i predetti avevano fino a quel momento convissuto.
Lo AC non aveva però ottemperato a tale obbligo, avendo in data 6 marzo 1998 venduto l'appartamento a tale NA DA senza riserva di usufrutto in favore della D'NG.
Lo AC veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Catania per rispondere del reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore e di coniuge facendo mancare alla figlia minore NA e alla moglie D'NG PP i mezzi di sussistenza. Alla udienza dibattimentale del 4 luglio 2000, il Pubblico Ministero procedeva alla modifica del capo di imputazione contestando allo AC il reato di cui all'art. 388 c.p., per essersi sottratto all'adempimento degli obblighi nascenti dalla riferita sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini sopra riferiti.
Con sentenza in data 17 luglio 2001, il Tribunale condannava lo AC alla pena di L. 500.000 di multa in quanto colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p. contestatogli. A seguito di appello dell'imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata, assolveva lo AC con la formula "perché il fatto non sussiste". Ad avviso della Corte di appello, la sentenza che non era stata osservata dallo AC non era di condanna ma di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La condotta contestata all'imputato, consistente nell'avere egli alienato l'immobile di sua proprietà che, in base a detta sentenza, avrebbe dovuto essere conferito all'ex coniuge D'NG PP, non integrava pertanto gli estremi del reato di cui all'art. 388 c.p., che presuppone la inosservanza di una sentenza di condanna.
Ricorre per Cassazione la parte civile D'GE PP, a mezzo del difensore avv. Ignazio Maccarrone, il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale, evidenziando che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non era stata osservata dallo AC, e che ai fini dell'art. 388 c.p., per "sentenza di condanna" deve intendersi ogni provvedimento giudiziale impositivo di obblighi civili.
DIRITTO
È stato accertato dai giudici di merito che lo AC non ha osservato la prescrizione contenuta nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicata relativa alla costituzione in capo alla ex moglie D'NG PP dell'usufrutto dell'immobile sito in S. Agata Li Battiati, via dell'Autonomia n. 82. Tale condotta non è però idonea a integrare il reato di cui all'art. 388 c.p., comma 1, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza impugnata.
Infatti, contrariamente a quanto osservato dalla Corte di appello, deve dirsi che la sentenza che poneva in capo allo AC il riferito obbligo (sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio) può considerarsi di "condanna", stante l'ampia accezione riconosciuta dalla giurisprudenza all'espressione "sentenza di condanna" contenuta nella riferita disposizione normativa, per cui essa comprende ogni provvedimento di natura decisoria dell'autorità giudiziaria dal quale derivino obblighi di natura civilistica in capo a un determinato soggetto (v., in varie fattispecie, Cass., sez. 6^, u.p. 22 maggio 2002, Roffredo;
Cass., sez. 6^, u.p. 17 novembre 1999, Norcia;
Cass., sez. 6^, u.p. 9 maggio 1997, Olivieri;
Cass., sez. 3^, u.p. 13 novembre 1973, Franciosa).
Tuttavia, nella condotta contestata all'imputato manca l'elemento della "frode", necessario per la configurabilità del reato. A termini dell'art. 388 c.p., comma 1, occorre non solo che l'agente sia mosso dall'intento di sottrarsi agli obblighi civili nascenti da una sentenza giudiziaria ma anche che egli compia a tal fine sui propri o altrui beni "atti simulati o fraudolenti" ovvero commetta allo stesso scopo "altri fatti fraudolenti". Difettando tale requisito della condotta deve dunque escludersi la configurabilità del reato in esame (v. Cass., sez. 6^, u.p. 19 settembre 1989, Martino).
Il Collegio ritiene peraltro che la condotta contestata sia inquadrabile (senza alcuna immutazione del fatto) nella diversa fattispecie criminosa di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, che punisce la condotta del coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato dal giudice a favore dell'altro coniuge o dei figli.
A tal fine va considerato che, come emerge dagli atti, il conferimento dell'usufrutto dell'appartamento coniugale alla D'NG non solo entrava a fare parte integrante e decisiva degli accordi patrimoniali tra i coniugi, ma tale apporto economico era inteso come capitalizzazione e in sostituzione del versamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento nei confronti della moglie (ex L. n. 898 del 1970, art. 5); mentre l'assegno di L. 600.000 mensili contestualmente imposto era fissato a titolo di contribuzione esclusivamente per il mantenimento dei figli (L. citata, ex art. 6). Ora, secondo quanto accertato dai giudici di merito, deve ritenersi che lo AC non abbia corrisposto l'assegno divorzile a favore della D'NG, essendo irrilevante, ai fini della integrazione del reato, che questo fosse stato inglobato in un apporto economico una tantum, dato che la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, prevede proprio che l'assegno periodico a favore dell'ex coniuge possa avvenire anche in un'unica soluzione.
In altri termini, sia la ratio sia la lettera dell'art. 1 sexies (relativa all'"obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma della legge citata, artt. 5 e 6") consentono di affermare che il reato sia integrato anche quando, come nel caso di specie, il soggetto obbligato abbia omesso di corrispondere all'ex coniuge la contribuzione economica determinata dal giudice in un'unica soluzione in luogo di un assegno periodico.
Ne consegue che, seppure ai fini esclusivamente civilistici, la sentenza impugnata va annullata nel senso della configurabilità del reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, con conseguente rimessione delle parti al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il fatto L. 1 dicembre 1970, n. 898, ex art. 12 sexies, annulla l'impugnata sentenza agli effetti civili e rimette le parti davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006