Sentenza 17 dicembre 2003
Massime • 3
Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi.
La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (V. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2003, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola Presidente del 17/12/2003
Dott. TROJANO SQ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere N. 17181/2003
Dott. LATTANZI Giorgio Consigliere
Dott. GRASSI Aldo Consigliere
Dott. FERRUA Giuliana Consigliere
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere
Dott. CARMENINI Secondo Libero Consigliere
Dott. CANZIO Giovanni Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
AR TE;
contro l'ordinanza 7 febbraio 2003 del Tribunale del riesame di Pisa. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Vincenzo Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Udito per il ricorrente l'avvocato SQ Coppola. RITENUTO IN FATTO
1. Nel corso del procedimento penale a carico di AR TE, accusato, tra l'altro, del reato di usura in relazione ad un episodio risalente al gennaio del 1999, il g.i.p. presso il Tribunale di Pisa, su richiesta del p.m., con provvedimento del 2 gennaio 2003, sequestrava quattro immobili siti in Napoli, alcune autovetture, un motociclo, diversi depositi in conto corrente, alcune cassette di sicurezza e numerosi titoli di credito, tutti beni di cui l'indagato risultava avere la disponibilità. Il sequestro era disposto ex art. 321 comma 2 c.p.p., su cose confiscabili per effetto dell'art. 12- sexies d.l. 306/1992 (conv. in l. 356/1992), in relazione al delitto di usura.
2. Contro il provvedimento cautelare veniva proposta richiesta di riesame da parte dell'indagato e di suo figlio SQ, che con separato ricorso assumeva che il sequestro preventivo avesse riguardato beni di sua proprietà. Il Tribunale del riesame (in data 7 gennaio 2003) accoglieva il ricorso di SQ TE, revocando il sequestro degli immobili e dei capitali a lui intestati;
confermava il provvedimento nei confronti di AR TE limitatamente all'immobile sito in Napoli, in via Tito Lucrezio Caro (acquistato in data 21 aprile 1995), all'autovettura Ford ka, in uso alla moglie, e ai capitali liquidi e cartolarizzati che erano nella sua disponibilità, ordinando la restituzione degli altri beni. Nella parte in cui confermava il provvedimento impugnato, l'ordinanza ribadiva sia l'esistenza del fumus delicti, sia la confiscabilità dei beni ex art. 12-sexies l. 356/1992. In particolare, il Tribunale escludeva che il vincolo di pertinenzialità tra cose e reato costituisse un elemento fondante della confisca prevista dall'art. 12 sexies ritenendo che, a differenza della confisca ordinaria, non fosse richiesta "la correlazione tra un determinato bene ed un certo reato", ma soltanto "il diverso nesso che si stabilisce tra il patrimonio ingiustificato e la persona nei confronti della quale è pronunciata condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 12- sexies", precisando come il medesimo legame valesse anche per il sequestro preventivo. Su queste basi il giudice del riesame, considerato che attraverso le dichiarazioni della parte offesa risultava che le condotte usurarie erano già in atto nel 1990, ha ritenuto che le giustificazioni offerte dall'indagato circa la disponibilità del patrimonio, che si fermavano al 1994, non fossero sufficienti a vincere la presunzione dell'illecita provenienza.
3. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di AR TE, per violazione di legge, ritenendo che la peculiarità della disciplina prevista dall'art. 12-sexies non possa giustificare una completa svalutazione del nesso di pertinenzialità tra beni e reato. Più precisamente, dopo aver sostenuto che il legame tra bene sequestrato e reato commesso viene dalla legge presunto e che tale presunzione può essere superata dalle giustificazioni offerte dall'indagato, il difensore ha escluso che nella fattispecie potesse operare tale presunzione, rilevando l'assoluta inesistenza del nesso a causa dell'evidente scarto temporale tra l'acquisto dei beni e la consumazione del reato di usura, aggiungendo che tale carenza era stata irragionevolmente superata dal Tribunale, che aveva ipotizzato una serie di condotte usurarie, più vicine all'epoca dell'acquisizione dei beni in oggetto, delle quali non vi era alcuna traccia nel procedimento e nella stessa contestazione. Con successiva memoria il difensore ha, inoltre, lamentato il vizio di motivazione e di violazione dell'art. 12-sexies in tema di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, ha sostenuto che la sproporzione deve riferirsi necessariamente a un periodo di tempo, scelto discrezionalmente dall'accusa e che l'indagato ha l'onere di fornire la prova contraria solo sul lasso temporale così individuato, non potendosi pretendere che fornisca dimostrazioni afferenti periodi non presi in esame dalla stessa accusa, come invece avrebbe fatto il Tribunale, addossando all'indagato un onere di prova contraria insostenibile.
4. All'udienza del 10 luglio 2003 la 2^ Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in ordine al problema del rapporto di pertinenzialità tra beni confiscabili sulla base dell'art. 12-sexies commi 1 e 2 cit. - e quindi oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p. e 12-sexies comma 4 cit. - e reati per cui è intervenuta condanna, individuando tre distinti filoni interpretativi non univoci: il primo, che esclude la necessità di qualsiasi nesso esistente tra beni confiscabili e reati;
l'altro che, al contrario, pretende che sia almeno ipotizzabile la provenienza delittuosa dei beni;
infine, il terzo che individua un nesso di pertinenzialità più ampio, riferito cioè non allo specifico fatto delittuoso, ma all'attività criminosa facente capo ad un soggetto.
Il ricorso è stato, quindi, rimesso alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. e il Presidente della Corte ha fissato l'udienza del 17 dicembre 2003 per la discussione davanti alle Sezioni unite. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come si è detto in narrativa, le Sezioni Unite, in relazione ad un sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, sono in primo luogo chiamate a pronunziarsi su quali siano le condizioni che legittimano la confisca prevista dal medesimo articolo.
Posto che la legge espressamente indica la condanna del soggetto per certi delitti, la sproporzione del valore della somma dei beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche del condannato e infine la mancata giustificazione dell'origine di tali beni, si chiede se, oltre a tanto, la norma consideri o non consideri necessaria anche la verifica di una derivazione delle cose da confiscare dal reato di cui il soggetto è stato ritenuto responsabile. Ovvero se, ferme sempre restando le condizioni suddette ed anche la necessità di una verifica, la provenienza di tali cose debba più genericamente essere individuata, non nel reato oggetto del giudizio, ma, attraverso un accertamento incidentale, nell'attività illecita del condannato.
Risolto tale problema, le Sezioni Unite devono poi esprimersi su come la soluzione adottata si rifletta sul sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
2. L'ordinanza che pone la questione, dopo aver premesso che è il legislatore, nello stesso art. 12 sexies, a porre una presunzione iuris tantum di origine illecita dei beni di valore sproporzionato di cui il condannato abbia la disponibilità, nel criticare l'orientamento predominante della giurisprudenza secondo cui non è richiesto alcun accertamento in ordine alla derivazione dei beni, auspica un'interpretazione della norma che "quel rapporto di pertinenzialita ravvisi tra i beni e la fattispecie o le fattispecie criminose per cui si procede".
3. Quello che però resta inespresso e che non è nemmeno ricavabile dall'economia complessiva del provvedimento è di che natura debba poi essere la relazione che la norma vorrebbe sussistere e imporrebbe di accertare tra il bene ed il reato.
Ed è una difficoltà a ben vedere insuperabile. Infatti se, colmando il silenzio del legislatore, si richiedesse un carattere immediato e diretto della pertinenza della cosa col delitto, tale relazione corrisponderebbe o alle cose utilizzate per il reato o alla nozione di prezzo o di prodotto o di profitto, la cui confiscabilità è già prevista dall'art. 240 c.p. E quindi in questo ordine di idee, l'articolo 12 sexies, posto che per il prezzo l'art. 240 c.p. già la impone, si limiterebbe a rendere obbligatoria la confisca facoltativa prevista per le cose destinate a commettere il reato, il prodotto ed il profitto di questo. Ma considerando che l'obbligatorietà è già specificamente prevista dal codice per i delitti di associazione mafiosa e di usura, la norma in esame, per questi delitti, costituirebbe un'inutile replica di un istituto già esistente nell'ordinamento, così come in generale lo sarebbe per la confisca del prezzo del reato. Ed anzi, imponendo come ulteriore condizione di applicabilità quella sproporzione di cui prima s'è detto, renderebbe più ristrette rispetto alla disciplina comune le ipotesi di ablazione per le fattispecie ivi previste.
Ma un'analoga aporia si riprodurrebbe anche quando si opinasse che la norma in esame autorizza un'espropriazione degli utili che costituiscono reimpiego delle cose pertinenti al reato, nel caso di condanna per i delitti ivi elencati. Si assisterebbe in tal caso, e proprio per i delitti di criminalità mafiosa alla cui repressione il d.l. n. 306 del 1992 è elettivamente diretto, ad una duplicazione tra quanto previsto dalla norma in esame ed il disposto del settimo comma dell'art. 416 bis c.p. (e sempre al paradosso che la nostra norma richiede anche la sproporzione, che invece il codice ignora). Se poi dagli utili provenienti dalle cose si passasse a ritenere la confiscabilità del tantundem, resterebbe incomprensibile perché la legge 7 marzo 1996, n. 108, nel modificare l'art. 644 c.p., proprio introducendo la confisca per equivalente nel caso di condanna per usura, faccia espressamente salva l'applicabilità dell'art. 12 sexies, del quale, nella sua interezza, indica dunque un ulteriore campo operativo, con possibilità quindi di ulteriori confische su cose diverse dal tantundem.
Dire infine che la norma autorizza a valorizzare anche ipotesi di relazioni mediate, indirette o occasionali del bene col reato, significa lasciare alla discrezionalità creativa dell'interprete la determinazione dei presupposti di applicabilità della confisca, in violazione patente del principio di legalità.
4. D'altra parte non sembra nemmeno praticabile una via che individui il tratto caratteristico della norma sulla confisca in esame in specifiche forme di indagine sul nesso di derivazione dal reato, diverse e meno penetranti rispetto a quelle richieste per altre confische.
Prospettiva che occorre considerare in quanto significativamente l'ordinanza che pone la questione evita il termine "accertamento" della provenienza delittuosa, ma impiega l'espressione "quanto meno ipotizzabile provenienza delittuosa". E ancora suggerisce che l'art. 12 sexies, nel porre quella presunzione generale di cui s'è detto, opera in realtà e soltanto sul piano probatorio, nel senso che tra il delitto di cui il giudice ha cognizione e il bene da espropriare possa concepirsi una ragionevole sorta di pertinenzialità, la quale andrebbe esclusa, per esempio, quando emerga che l'acquisto della cosa da parte del condannato è anteriore al reato per cui si è proceduto.
Così argomentando peraltro si dà per dimostrato quello che invece dovrebbe dimostrarsi, che cioè l'art. 12 sexies in ogni modo postuli pur sempre la provenienza del bene da espropriare dal delitto oggetto del giudizio, cosa che, come s'è appena osservato, non può ammettersi se non giungendo o a negare un proprio ubi consistam alla norma in esame quale istituto sostanziale o alla conclusione di una sua irrimediabile vaghezza. Ed il problema verrebbe a riprodursi anche a livello probatorio, in quanto la ragionevolezza dell'ipotesi di una derivazione (anche per la specie che si porta ad esempio) dovrebbe diversamente apprezzarsi se fosse richiesta una relazione immediata e diretta della cosa col reato, ovvero se si dovesse considerare espropriabile il reimpiego della cosa pertinente al reato, ovvero se si passasse al tantundem, ovvero infine se si ammettesse anche una relazione mediata, indiretta o di occasionalità.
Ma poiché - conviene ripeterlo - la norma in esame non offre alcuna indicazione positiva in ordine al rapporto che dovrebbe sussistere tra i beni ed il reato specifico ed anzi la legge 7 marzo 1996, n. 108, nell'indicare, come s'è detto, un campo operativo della nostra confisca più ampio rispetto al tantundem, induce ad allentare ulteriormente il nesso di derivazione della cosa, non solo dal delitto per cui si procede, ma anche dal valore economico corrispondente, anche l'accertamento semplificato, nel quale consisterebbe il quid novi della medesima norma, sarebbe privo di un oggetto certo.
5. Rimane pertanto da verificare se, nonostante la presunzione posta dal legislatore, la norma, pur muovendo dalla condanna per uno dei reati che essa stessa indica, richieda un accertamento della provenienza dei beni non dal reato oggetto del giudizio, ma dall'attività illecita del condannato.
Ed al riguardo, a parte il rilievo che l'attività illecita si scompone pur sempre in specifici delitti e che quindi si tornerebbe in definitiva a quanto appena osservato, sono risolutive le stesse considerazioni contenute nell'ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
L'innesto della confisca in esame nel processo non può allargare indefinitamente il thema decidendum di quest'ultimo. I limiti della contestazione, con i connessi diritti della difesa al contraddittorio, impediscono al giudice di occuparsi di condotte varie e multiformi, pregresse o successive al fatto per cui si procede. Il quale giudice dovrebbe invece conoscere di queste condotte non incidenter tantum, ma nella pienezza delle sue attribuzioni di cognizione, sia pure ai limitati fini della sussistenza di un presupposto della misura di sicurezza patrimoniale. Con la conseguenza che l'istituto in parola o resterebbe di fatto inapplicato per incompatibilità con i meccanismi processuali in cui s'è cercato di introdurlo o che un accertamento del nesso di derivazione del bene dall'attività criminosa non è richiesto dall'art. 12 sexies.
6. Tutto quanto s'è fin qui osservato conduce allora a ritenere che il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose.
Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna.
Si conferma in tal modo quanto già queste Sezioni Unite hanno affermato (17 luglio 2001, Derouach) che cioè ci si trova dinanzi ad una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965, n. 575. 7. Si rendono necessarie, a questo punto, alcune precisazioni esegetiche.
Il legislatore impiega il termine sproporzione e ciò rimanda non a qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza.
La sproporzione così intesa viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti.
La giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è stati condannati. E così, per esempio, per gli acquisti che hanno un titolo negoziale occorre un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) di una derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento, che sarà valutata secondo il principio del libero convincimento.
8. La conclusione raggiunta è conforme ad una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti.
Ma in realtà è proprio contro questa scelta politica che, in modo più o meno palese, si nutrono preoccupazioni di legittimità costituzionale, tanto che le interpretazioni che in qualche modo cercano di introdurre un concreto nesso di derivazione non muovono da vere e proprie considerazioni esegetiche o sistematiche, ma da una supposta necessità di adeguamento del dettato normativo ai principi costituzionali. La confisca disposta alle condizioni qui ritenute necessarie e sufficienti sarebbe frutto di una cultura del sospetto, in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di proprietà nonché col diritto inviolabile di difesa. E tuttavia la ragionevolezza in sè della presunzione è stata confermata dalla Corte Costituzionale che al riguardo ha ritenuto manifestamente infondato un dubbio sull'arbitrarietà della scelta legislativa (ordinanza n. 18 del 1996). Essa trova ben radicata base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore, quali, per indicarne alcuni, l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù e la tratta e il commercio di schiavi, l'estorsione ed il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'usura, la ricettazione, il riciclaggio nelle sue varie forme o il traffico di stupefacenti, ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza. La sua congruità è poi rafforzata dal fatto che il giudice non è autorizzato ad espropriare un patrimonio quando comunque sia di ingente valore, ma deve invece accertarne la sproporzione rispetto ai redditi ed alle attività economiche del condannato e ciò, come s'è visto, attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento dei singoli acquisti.
9. Nè è dato capire in qual modo la norma potrebbe contrastare con il riconoscimento e la garanzia della proprietà privata di cui la legge "determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale". La prevenzione speciale e la dissuasione, perseguite non irragionevolmente dal legislatore attraverso la presunzione in esame, assolvono appunto ad una funzione sociale che è a fondamento dei limiti che il legislatore stesso può imporre.
Nè può parlarsi di una violazione del diritto di difesa. Si tratta di una presunzione iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un'imposizione di onere della prova, ma si risolve nell'esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento. Nè infine la presunzione in esame collide con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta (con la quale invece contrastava l'art. 12 quinquies secondo comma, che introduceva sugli stessi presupposti un'ipotesi di reato: Corte Cost. sent. n. 48 del 1994), in quanto nella specie non si tratta di presumere la colpevolezza di un soggetto, ma la provenienza illecita di un patrimonio.
10. Tanto detto, pare allora semplice individuare le condizioni in base alle quali possa essere disposto, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., il sequestro preventivo dei beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306. Sotto un primo profilo, quello del cosiddetto fumus, il giudice dovrà verificare se nel fatto attribuito all'indagato, in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata. Si tratta di un'applicazione dei principi, che qui vengono ribaditi, enunciati da Sez. Un. 25 marzo 1993, Gifuni, secondo la quale è preclusa al giudice delle misure cautelari reali ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
Sotto il profilo del periculum, coincidendo questo con la confiscabilità del bene, il giudice della cautela, al pari di quello del merito, non può esimersi dal vagliare gli stessi aspetti che legittimano la definitiva confisca e per quanto riguarda la sproporzione dei valori e per quanto riguarda la mancata giustificazione della lecita provenienza. Con l'avvertenza che, in sede cautelare, verrà apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al merito.
11. Venendo infine al caso di specie, il TE, indagato di usura, non nega la riconducibilità della condotta addebitatagli, puntualmente descritta dal p.m., all'ipotesi di cui all'art. 644 c.p.. Nè nega un'evidente sproporzione del complesso dei beni di cui dispone e del valore di questi (lire 3.946.403.915 per gli anni 1995- 2000) con i redditi dichiarati e le attività economiche svolte (attività di manovale e, in modo non continuativo, di procacciatore di affari per le quali risulta un guadagno di 176.833.000 lire negli anni 1995-2000) nei momenti degli acquisti.
Assume invece di aver provato l'impossibilità di una provenienza dal reato contestatogli (in tesi commesso nel 1999) dei beni posseduti e perché l'appartamento è stato comprato il 21 aprile 1995 e perché, a fronte del provento della pretesa usura (7 milioni di lire), nel dicembre 1994 disponeva di un monte di titoli per circa 5 miliardi di lire.
Talché, così ragionando, il TE assume che l'art. 12 sexies comma 1 d.l. n. 306 del 1992 prevede che sussista una relazione derivativa tra i beni passibili di confisca e il reato per cui si procede (o, come con maggior sfumatura sostiene, tra i beni e gli illeciti che possono essere stati commessi dal momento della richiesta del sequestro al momento della consumazione del reato addebitatogli) e che la giustificazione dell'origine di tali beni possa dirsi offerta quando si dimostri che essi non provengono da quel reato o da reati commessi in quel periodo.
Ora il provvedimento impugnato contiene, in alcuni passi, delle affermazioni superflue per respingere questa tesi (esso, come detto in narrativa, assume un'attività di usuraio del ricorrente risalente al 1990, così correlando la confiscabilità dei beni all'accertamento di una continuità della attività criminosa). Resta però fermo che il TE, erroneamente ancorandosi ai possibili proventi del reato che gli è stato addebitato o di eventuali reati commessi dal sequestro alla data della consumazione del reato ascrittogli, non solo non ha dato indicazione, secondo quanto si è finora osservato, di circostanze idonee a fornire una giustificazione credibile della sproporzione tra i suoi beni e i suoi guadagni leciti, ma anzi, attraverso l'ammissione e la mancata giustificazione di disponibilità per 5 miliardi di lire, ha aggravato lo squilibrio rilevato all'atto del sequestro.
12. Il ricorso va quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004