Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).
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- 1. Le Sezioni unite sull'applicabilità dell'aggravante dellaGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Come le conversazioni captate devono essere valutate dalla CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 dicembre 2021
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, rigettava l'istanza di riesame avverso una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 23 marzo 2021, applicativa della custodia cautelare in carcere. In particolare, l'indagata – sottoposta al regime degli arresti domiciliari – era ritenuta gravemente indiziata della partecipazione ad un'associazione ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dedita allo smercio di sostanze stupefacenti delle più varie tipologie, all'ingrosso e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2013, n. 16540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16540 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
ж ACR 40 16540 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 838/2013 - Presidente N. Dott. CIRO PETTI - - Consigliere - Dott. ENZO IANNELLI REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 40893/2012 Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IA N. IL 23/01/1963 IC ER N. IL 29/01/1959 IC ZI N. IL 11/04/1973 IG ES N. IL 18/01/1974 RT MO N. IL 27/07/1980 TI MI N. IL 10/09/1971 ACCIANI CL N. IL 17/04/1967 AD BE N. IL 26/06/1979 FA CO N. IL 28/11/1976 OU AS N. IL 20/03/1962 OI CO N. IL 18/09/1964 avverso la sentenza n. 8281/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/03/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lungi Riells che ha concluso per l' a bilità dei ricom di IA CA e UB SA ed il rigetto degli altri ricomi 5 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditii difenson Avv. Aw. Palma Seminara for AN AS Aw. BA UR for RI LB i quis s tituts processuale dell' aw. Anna Orlands Aw. Nocita TR in AN Clauds. Au. TR NI for AC IO e per DI ER Aw. AD Marcells for Ortenti timon Aw. NE TU for UE FE e NO XA Avu. Paolo Barone for fraticelli ZI, i quali hamro concluse ser l'accoglimento di raspettin ricors;
Дом RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 2 marzo 2012, la Corte di appello di Roma, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GIP in sede appellata da AN IO, DI BE, El ZI EL, FA FE, NZ IL, NO SS, IA CA, RI AL, OU SA, LO FR, AN GI, LI ZI nonché dal P.M. nei confronti di ZI MO, IA MO, LO FR e NZ IL, dichiarava ZI MO colpevole del reato di cui al capo N limitatamente al quantitativo di kg 60 circa di hashish - e, con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed € 18.000 di multa;
assolveva AN GI dal reato a lui ascritto al capo T per non aver commesso il fatto;
rideterminava la pena inflitta a LI ZI in anni diciassette di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all' aggravante di cui all' art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90 e alla recidiva e previa esclusione dell' ipotesi aggravata del reato associativo;
quanto a RI, riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 27.4.2010, rideterminava la pena complessiva in sedici anni e otto mesi di reclusione e confermava nel resto la sentenza impugnata;
riduceva la pena inflitta a FA FE ad anni sei di reclusione ed € 24.000 di multa con conferma nel resto;
confermava infine la sentenza impugnata nei confronti di NZ IL, NO SS, IA CA e OU SA che condannava al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale, rammentati in sintesi gli esiti della pronuncia di primo grado e riportati i motivi di appello del PM e degli imputati, procedeva all' elencazione degli elementi di prova (dichiarazioni di BR, sequestri ed arresti operati, intercettazioni ambientali e telefoniche) in relazione sia ai delitti associativi (capi A, Q ed U) che ai reati fine. Individuava e dettagliava i criteri di valutazione delle dichiarazioni di BR (previo contestuale esame delle doglianze difensive) e passava quindi in rassegna le posizioni dei singoli imputati (appellanti ed appellati) in relazione ai reati-fine loro contestati, per poi procedere (pagg. 72-74) alle valutazioni relative ai delitti associativi e all' analisi delle posizioni soggettive in relazione ad essi. Prese in considerazione le circostanze aggravanti di cui all'art. 4 L. n. 146/06 (pagg. 84 e segg.) e all' art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90 (pagg. 86-87), concludeva con le valutazioni relative al trattamento sanzionatorio. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) IA CA (avv. Francesco Preite): - violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. per mancanza di motivazione per il mancato accoglimento delle specifiche Дам doglianze mosse con l' appello, inidoneo essendo il mero riferimento alle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni di BR;
- violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle specifiche doglianze mosse con l' ultimo motivo di appello in relazione al diniego delle attenuanti generiche fondato solo sui precedenti penali senza soffermarsi sulle circostanze di cui al' art. 133 cod. pen.; violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 81 cod. pen. per omessa motivazione in ordine all' evidente disparità di aumento di pena applicata a IA per la continuazione rispetto al coimputato AN, doglianza oggetto di specifico appello;
2) RI AL (avv. Anna Orlando e avv. BA UR): - violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in correlazione all' art. 74 d.P.R. 309/90 e 110 cod. pen. perché la sentenza impugnata, dopo avere enucleato i criteri giurisprudenziali connotanti il reato associativo, nell' esaminare la posizione del ricorrente omette di spiegare le ragioni a giustificazione della sua ritenuta partecipazione all' associazione criminale, essendosi limitata ad indicarlo quale "uomo di fiducia" di OV RI, inidoneo essendo il riferimento a "svariati elementi probatori" non meglio specificati, senza alcuna risposta alle doglianze difensive mosse con l' appello in relazione alla configurabilità del solo concorso ex art. 110 cod. pen. in difetto di dimostrazione dell' affectio societatis;
- violazione dell' art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in correlazione agli artt. 80 c. 2 d.P.R. 309/90, 4 I. 146/06 e 59 cod. pen. per omessa valutazione in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 80 c. 2 d.P.R. cit. ovvero all' ignoranza di essi per colpa o per errore determinato da colpa, nessuna risposta essendo stata data allo specifico motivo di appello. L' asserzione secondo la quale è stata a lui attribuita la partecipazione al delitto associativo non soddisfa l' onere motivazionale in relazione ai principi giurisprudenziale dettati in ordine all' aggravante di cui all'art. 4 1. 146/06 ed in ogni caso manca la prova della consapevolezza dell' attività prestata dal presunto gruppo criminale bulgaro;
violazione dell' art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in correlazione agli artt. 69 cod. pen. e 4 I. 146/06 nonché in correlazione all' art. 81 cod. pen. per omessa motivazione (tali non potendosi ritenere le formule di stile adottate) in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare alle attenuanti generiche e alla comparazione di equivalenza con le aggravanti della recidiva e dell' art. 80 d.P.R. 309/90 ma non dell' aggravante di cui all' art. 4 I. 146/06, senza nulla dire delle 2 фили ragioni per le quali sia stato quantificato in un anno l' aumento di pena per continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello del 27.4.2010; 3) LI ZI (avv. Paolo Barone): mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. circa la sussistenza della associazione di cui all'art. 74 c.P.R. 309/90 e l'adesione del ricorrente ad essa, essendo fondato il ragionamento probatorio sulle dichiarazioni del collaboratore BR IO MO e sul risultato delle intercettazioni ambientali e telefoniche, che tuttavia non danno conto dell' esistenza di una stabile e permanente struttura organizzativa, con predisposizione di mezzi sempre a disposizione in forza di un patto tra più persone, essendo al contrario risultato che i correi avevano la continua necessità di reperire mezzi, in assenza di risorse comuni e di struttura organizzativa che permanesse anche dopo la consumazione dei singoli episodi criminosi, i cui partecipi continuamente mutavano ed agivano al fine di conseguire un tornaconto esclusivamente personale, tanto che la sentenza è silente in relazione alla sussistenza dell' affectio societatis da parte del ricorrente;
"- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c. 1 lett. c) cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova di cui all'art. 192 cc. 3 e 4 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B, C, D ed E dell' imputazione per assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore BR riguardanti episodi anteriori al febbraio 2008; - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. pen. circa l'applicazione dell' aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146 del 2006 e alla sua configurabilità anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in paesi diversi, posto che una corretta esegesi della norma consente di ritenere che sono i reati-fine, in quanto diretta manifestazione dell' attività del gruppo criminale, ad essere qualificabili come transazionali;
-mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. circa le pene comminate per i reati di cui ai capi B, C, D, E, L, R, S, e T dell' imputazione in relazione all' art. 81 cod. pen. perché gli aumenti per la continuazione sono stati parametrati ad un criterio esclusivamente ponderale su dati alle volte solo presunti, con una forbice irragionevole (sei mesi o un anno), criteri peraltro violati per il reato di cui al capo S;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) cod. proc. pen. circa la determinazione della pena inflitta e/o il 3 дом bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza con le contestate aggravanti, perché nonostante il riconoscimento delle generiche e l' esclusione dell' aggravante del comma 1 dell' art. 74 d.P.R. cit., la pena base è stata ridotta di soli tre anni, in maniera del tutto arbitraria, per mancata indicazione dei criteri adottati tanto più che è stata quantificata in misura notevolmente superiore al minimo edittale;
4) NO SS (avv. MOtta TU): - violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 533 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90, 62-bis, 114 cod. pen. in relazione all' unico capo di imputazione (capo C) addebitatogli per il ruolo di staffetta, in occasione del trasporto di sostanza stupefacente, attribuitogli sulla base di un procedimento logico di natura deduttiva, senza alcun riscontro probatorio, posto che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dalla telefonata del 5.12.2008 tra OV e RI risulta che quest' ultimo riferì di essere stato informato del sequestro dello stupefacente a seguito dell' arresto di NO VI da persona diversa dal ricorrente, che non è stato mai indicato, nell'ambito di una confusa ricostruzione della vicenda da parte della polizia giudiziaria, i cui agenti lo avrebbero individuato in condizioni spazio/temporali non tranquillizzanti, sicché non vi è alcun elemento probatorio dotato dei requisiti della gravità, precisione e concordanza che consenta di identificarlo nel conducente dell' autovettura Citroen C1 tg. DJ899LC e di attribuirgli la consapevolezza che l' auto FIAT Punto nella disponibilità di GG VI trasportasse stupefacente. In ordine alla quantificazione della pena, la personalità del prevenuto e le circostanze di fatto, avrebbero dovuto condurre ad una valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche ovvero al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; 5) ZI MO (avv. Marcello AD): violazione dell' art. 546 c. 1 cod. proc. pen. per essere stata utilizzata una intercettazione ambientale che non è agli atti del procedimento, perché per la prima volta citata nell' atto di appello del P.M. attraverso il riferimento alla nota informativa del 30.12.2009 del Nucleo Investigativo dei CC. di Roma, non inclusa tra gli atti depositati ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e non depositata nella Cancelleria della Corte di appello, tanto che la sentenza impugnata sembra attingere il proprio convincimento direttamente da quanto risultante dall' atto di appello (che da conto di un episodio meno grave rispetto a quello contestato) con evidente lesione del diritto di difesa perché si sarebbe dovuto assolvere l' imputato dal reato per come addebitato e rimettere gli atti alla Procura in relazione a notitia criminis obiettivamente diversa da quella contestata;
gar. 4 violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli artt. 521, 522, 429 dell c) cod. proc. pen. perché rispetto a quanto originariamente contestato al capo N (importazione di kg.
1.200 di hashish, in un contesto del più ingente quantitativo di kg 2.400 importato dalla Spagna da altri correi) la condanna ha riguardato un fatto sostanzialmente diverso relativo all' acquisto di kg 60 di stupefacente in un contesto "domestico" completamente estraneo rispetto alla prefigurata importazione dall' estero;
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perché la Corte di appello, dopo aver mostrato di condividere le argomentazioni assolutorie del GIP circa l' incertezza storica del fatto, utilizza la conversazione oggetto di intercettazione ambientale avvenuta in carcere il 16.12.2009 a distanza di due anni dai fatti, per dar luce alle dichiarazioni del collaboratore BR e alle pregresse intercettazioni ambientali ridimensionandole tuttavia attraverso l' innesto di un nuovo dato probatorio, che oltretutto smentisce le asserzioni di BR, sicché la motivazione che ne deriva è ondivaga, perplessa e quindi illogica;
-mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, senza tenere conto delle precarie condizioni di salute e del ruolo assunto;
6) NZ IL (avv. Palma Seminara): - violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione all' aggravante di cui all' art. 4 1. 146/2006 contestata per i reati sub G e T, perché le condotte ascritte al ricorrente non corrispondono alla prescrizione normativa ma configurano e si esauriscono nella fattispecie concorsuale, sicché la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, avendo limitato lo scrutinio alla sola consapevolezza da parte degli imputati dell' estensione transnazionale dei reati commessi anche per difetto dell' elemento soggettivo. Inoltre quanto al capo G sussiste disparità di trattamento rispetto ai coimputati AN ed LO per i quali è stata esclusa l' aggravante in esame;
quanto al capo T per essere stata ritenuta l'aggravante per il solo fatto di aver partecipato alla ricezione e al trasbordo di un carico di hashish proveniente dalla Spagna;
- violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all' aggravante di cui all'art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90 per difetto, quanto al capo G, di riferimenti ponderali certi, in particolare quanto al principio attivo e quanto al capo T per il bassissimo principio attivo accertato a seguito del sequestro;
7) AN IO (avv. TR NIa e avv. Carla Archilei): violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 nonché insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla 5 Jou ritenuta attendibilità soggettiva del collaboratore BR (che si è dissociato per ottenere un vantaggio processuale) nonché alla sua attendibilità intrinseca avendo la stessa sentenza dato conto della inverosimiglianza e imprecisione delle sue dichiarazioni, oltretutto prive di riscontri per i fatti antecedenti all' inizio della sua collaborazione risalente al 2.2.2008, sicché per i capi B, C, D, E, F, G, H, L, O, P (anche in relazione alla sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90) non è ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell' AN. Quanto al delitto associativo, difettano i requisiti per la mancanza della permanenza di un radicato e stabile vincolo tra LI, Di TO, UI, AN, BR e AB, proprio sulla base delle dichiarazioni di BR, che danno conto dell' alternarsi delle persone, delle minacce che costringono proprio AN e BR a sottostare agli ordini di UI e LI, alla mancanza di qualsiasi contributo da parte di AB, senza predisposizione di mezzi posto che la gestione dei veicoli dipendeva volta per volta dalle scelte di BR e senza quindi volontà e consapevolezza di far parte di un gruppo che agisce per uno scopo comune;
8) DI BE (avv. TR NIa): violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 73, 74 d.P.R. 309/90 nonché insufficienza e manifesta illogicità della motivazione: a) in ordine alla ritenuta attendibilità soggettiva del collaboratore BR per motivi sostanzialmente analoghi al ricorso di AN;
b) in ordine al concorso nel reato di cui al capo B, perché le prove si fondano sulle sole dichiarazioni di BR, che peraltro ha taciuto il rapporto di parentela acquisita con il ricorrente, senza elementi di riscontro che dessero conto della consapevolezza di quest' ultimo del trasposto della sostanza stupefacente bordo dei veicoli, pacifico essendo che egli lavorava come autista in stretto rapporto con BR;
c) in ordine alla ritenuta sussistenza dell' aggravante dell' ingente quantitativo tenuto conto del mancato sequestro della sostanza stupefacente, per mancanza di qualsiasi riscontro alle dichiarazioni di BR sul punto e tenuto conto dei principi dettati dalla Corte di cassazione;
d) in ordine alla quantificazione della pena, per violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e per diniego del giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, perché l' incensuratezza e la condotta serbata successivamente al reato dovevano trovare migliore considerazione;
9) FA FE (avv. MOtta TU): violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191, 192, 533 cod. proc. pen., 73, 97 d.P.R. 309/90, 62-bis, 99 cod. pen. in relazione all' unico capo Z di imputazione addebitatogli per detenzione di stupefacente tipo hashish, presuntivamente commesso in Roma il 20.11.2008, 6 You perché il giudizio di responsabilità si è fondato sulle sole dichiarazioni del collaboratore BR IO MO in costanza di abusi e violazione dei limiti imposti per l' attività investigativa sottocopertura di cui all' art. 97 d.P.R. 309/90. FA, presunto acquirente della sostanza stupefacente, non fu neppure fermato dagli agenti operanti e il riconoscimento fotografico da parte del BR è stato effettuato a distanza di cinque mesi dal fatto addebitato. I ritenuti elementi di riscontro sono costituiti da conversazioni telefoniche illogicamente valutate sicché difettano gli elementi per pervenire ad affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo mancata anche la doverosa analisi di credibilità e attendibilità del dichiarante. Quanto al trattamento sanzionatorio si è omessa la valutazione della reale personalità del ricorrente e della modalità del fatto. Erroneamente è stato effettuato aumento per la recidiva in quanto ritenuta obbligatoria dal GIP, rendendo così irrilevante la postulata carenza di pericolosità dell' imputato, tenuto conto che la fattispecie in esame non rientra tra quelle previste dall' art. 62-bis c. 2 cod. pen, perché l' art. 73 non è ricompreso tra quelli previsti dall' art. 407 c. 2 lett. a) cod. proc. pen. 10) OU SA: - mancanza di motivazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 546 е 696 c. 1 lett. cod. proc. pen. in ordine al diniego al riconoscimento delle attenuanti generiche, per avere il Giudicante di secondo grado ribadito in maniera pedissequa quanto già affermato nella sentenza di primo grado;
11) LO FR (avv. Marco Lucentini): violazione dell'art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 453 c.
1-bis e 1-ter cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta definitività della procedura incidentale ex art. 309 cod. proc. pen. in ordine alla dedotta invalidità della richiesta di giudizio immediato e del successivo decreto, perché la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento dell' ordinanza del Tribunale del riesame era stata pronunciata in data 20.5.2010, prima cioè della richiesta di giudizio immediato del PM, accolta dal GIP in data 22.7.2010, allorché si ignoravano le ragioni dell' annullamento, non apparendo condivisibile l' assunto della Corte territoriale che ha ritenuto sanato il vizio per effetto della scelta di procedere con rito abbreviato, perché si è omesso di considerare che l' eccezione di nullità era stata formulata all' udienza fissata per verificare l'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, sicché la sanatoria non si è mai verificata;
7 you "inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63 e 350 c. 7 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese da BR IO MO alla polizia giudiziaria per avere erroneamente affermato l' inapplicabilità della disciplina degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., vertendosi invece in ipotesi di inutilizzabilità c.d. patologica per non essere stato il dichiarante avvisato dai verbalizzanti dell' assunzione della qualità di indagato;
inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 192 cc. 3 e 4 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei riscontri esterni alla chiamata in correità per avere la sentenza impugnata ritenuto riscontrate le dichiarazioni di BR in relazione ai fatti di cui ai reati dei capi F e G da elementi probatori che in realtà sono inconferenti, risolvendosi nella riconducibilità al ricorrente di un' utenza telefonica e del suo arresto in Germania;
inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90 per avere i giudici di merito fatto riferimento al solo dato ponderale in assenza di qualsiasi prova in ordine alla qualità, purezza e principio attivo, elementi indimostrati per mancato sequestro della sostanza stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell' interesse di IA CA: 1.1. è inammissibile per genericità quanto al primo motivo, perché a fronte dell' articolata motivazione della sentenza impugnata che ha proceduto all' analisi delle conversazioni oggetto di intercettazione per desumerne l'esistenza di elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie di BR, si è limitato ad affermare l' inidoneità della motivazione senza alcuna specificazione, sicché la doglianza è proposta in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., che impone che ogni richiesta sia giustificata dall' indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l' inammissibilità dall'art. 591 c. 1 lett. c) c.p.p.; 1.2. è inammissibile per manifesta infondatezza per la parte in cui critica la sentenza impugnata per il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, perché il diniego è stato giustificato in ragione dei precedenti penali del ricorrente e quindi della valutazione negativa della sua personalità Va ribadito che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno JO il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Cass. Sez. 2, 18.1.2011 n. 3609; Cass. Sez. 6, 23.2.2004 n. 7707; Cass. Sez. 1, 4.11.2004 n. 46954; Cass. Sez. 6, 24.9.208 n. 42688); 1.3. è inammissibile quanto alla lamentata mancanza d motivazione in relazione all' aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cod. pen. perché la doglianza è formulata in ragione dell' "evidente disparità di aumento di pena... rispetto al coimputato AN", questione già rappresentata con l'appello, senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali sia stato giustificato il diverso trattamento sanzionatorio e senza alcuna considerazione in ordine al fatto che la mancata impugnazione da parte del pubblico ministero sul trattamento sanzionatorio riservato all' altro imputato non può automaticamente determinare l' irragionevolezza di quello riservato al ricorrente.
2. Ricorso nell' interesse di RI AL.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento del ruolo del ricorrente nell' ambito associativo quale uomo di fiducia di OV RI, allorché ha dato conto del suo sistematico coinvolgimento nella consumazione dei numerosi reati fine di cui è stato ritenuto concorrente (pagg. 58-63) ed ha fra l' altro analizzato in dettaglio il contenuto e il significato da attribuire al colloquio tra ZU e OV (che coinvolge anche AL RI) sui progetti di ulteriori trasporti di sostanza stupefacente, dato sintomatico dell' esistenza della associazione e della partecipazione ad essa, motivazione che da senso alla sintetica espressione oggetto di critica ("svariati elementi probatori", di cui a pag. 84 della sentenza impugnata) perché la colma di contenuti.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il canone ermeneutico condiviso dalla sentenza impugnata, secondo cui la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali é configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in paesi diversi (Cass. Sez. 3, 26.6.2012 n. 27413; Cass. Sez. 1, 6.6.2012 n. 31019.) ovvero anche qualora questo venga consumato interamente in Italia, giacché per l'operatività dell'aggravante in questione non è necessario che il reato venga commesso anche all'estero, essendo invece sufficiente che alla sua realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Cass. Sez. 5, 17.1.2012 n. 1843) è contrastato dal diverso orientamento interpretativo, citato dal ricorrente, secondo il quale la circostanza aggravante prevista, per il reato transnazionale, dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, non è compatibile con il for reato associativo - nella specie "ex" art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 - ma può accedere ai reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo criminale organizzato, ossia ai cosiddetti reati fine dell'associazione ovvero ai reati alla cui realizzazione il gruppo abbia fornito un contributo causale (Cass. Sez. 5, 15.12.2010-21.1.2011 n. 1937). L' indicato contrasto ha trovato contemperamento nella pronuncia di questa Corte a SS.UU., che, all' ud. del 31.1.2013 in proc. Adami ed altri, ha stabilito la compatibilità dell' aggravante dell'art. 4 L. cit. "sempreché il gruppo criminale transnazionale non coincida con l' associazione stessa", coincidenza che nel caso in esame risulta sussistere, per come reso evidente dalla contestazione e dalle argomentazioni svolte dai giudici di merito. Nel caso in esame sia dalla formulazione del capo Q) dell' imputazione sia dalla motivazione (in particolare della sentenza di primo grado: pag. 16) risulta il collegamento dell' associazione operante in Italia con altre associazioni operanti all' estero, in particolare con quella bulgara facente capo a OV e con quella spagnola di Tabares. Anche per questo profilo il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.
2.3. Il terzo motivo di ricorso, che attiene al trattamento sanzionatorio, è infondato perché la motivazione adottata dalla sentenza impugnata, nella pur sintetica esposizione spiega compiutamente le ragioni della congruità della pena quantificata dal primo giudice e anche della valutazione di equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche con la contestata e ritenuta recidiva. Non poteva essere incluso nel giudizio di valenza l' aggravante dell' art. 4 L. cit. per espresso divieto statuito normativamente.
3. LI (avv. Paolo Barone).
3.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e all' adesione ad essa del ricorrente: - è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per aver fondato il proprio convincimento in ragione della ritenuta sussistenza dell' organizzazione dotata del requisito della stabilità. Ed invero, proprio sulla scorta della giurisprudenza citata dal ricorrente, va confermato che ai fini della configurabilità del delitto associativo (nella specie ex 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un you numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell' offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sé concreta il reato associativo (Cass. Sez. 4, 21.4.2006 n. 22824). Ciò in quanto in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma (Cass. Sez. 5, 15.6.2010 n. 28528). In analogia al caso in esame si è stabilito che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma Im delinquenziale oggetto del vincolo associativo. (Cass. Sez. 6, 13.2.2009 n. 25454). La struttura organizzativa è necessaria ma è sufficiente che sia minima, perché uomini e mezzi debbono essere funzionali alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (Cass. Sez. 6, 7.11.2011-31.1.2012 n. 3886). Lo stesso ricorrente ha dato atto che la sentenza ha individuato quali fossero i mezzi e le regole costitutive dell' apparato organizzativo (uso di schede telefoniche secondo criteri omogenei e predeterminati;
previsione di mutuo soccorso in favore dei familiari dei sodali eventualmente carcerati e conseguente vincolo di solidarietà; predisposizioni di basi logistiche;
attribuzione di ruoli ai singoli associati). L' assunto secondo il quale volta per volta fosse necessario adoperarsi per reperire strumenti operativi introduce circostanza dedotta genericamente e smentita dalle acquisizioni probatorie, posto che la sentenza ha dato atto che proprio BR aveva il ruolo di 11 reperire i mezzi di trasporto per assicurare l' approvvigionamento di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente dalle varie parti d' Europa, servendosi del suo impiego presso una società che svolgeva professionalmente l' attività di autotrasporti ovvero provvedendo all' acquisto di un veicolo. Le residue critiche sono inammissibili, perché sollecitano una lettura alternativa degli elementi di prova acquisiti e quindi una valutazione di merito, come tal non consentita in questa sede. Ancora genericamente si addebita alla sentenza impugnata di essere rimasta "silente" relativamente alla sussistenza dell' affectio societatis da parte di LI, posto che sul punto l' analisi è stata approfondita ed all' esito di essa la Corte territoriale ha escluso solo il difetto di prova in ordine all' attribuito ruolo di organizzatore.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si addebita alla sentenza impugnata la violazione dei criteri valutativi stabiliti dall' art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. in riferimento alla prova costituita dalle dichiarazioni del collaboratore BR per i fatti anteriori al febbraio 2008 (capi B, C, D, E), è infondato. Gli elementi di riscontro esterno possono essere infatti costituiti anche da argomenti di tipo logico, correttamente desunti dai giudici di merito dal riscontrato costante ruolo organizzativo del LI, che impiegava BR per l'esecuzione di trasporti di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.
3.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, per i motivi sopra spiegati al par. 2.2., con conseguente rigetto anche della doglianza mossa da LI in punto di aggravante transnazionale.
3.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato, perché la valutazione della Corte territoriale ai fini della pena da infliggere in aumento per la continuazione a norma dell' art. 81 cod. pen., non è manifestamente infondata, neppure in relazione al capo S) dell' imputazione (tenuto conto del dato ponderale in concreto associato anche a quello del principio attivo), dato ponderale che giustifica anche la forbice tra sei mesi e un anno.
3.5. Infondato è infine l' ultimo motivo di ricorso. La pena base è stata infatti quantificata in misura superiore al minimo edittale in ragione della stabilità e durata del ruolo di partecipe, che esprime un convincimento fondato non su formula stereotipa ma specifica alla situazione soggettiva del ricorrente e che, in quanto non manifestamente illogica, non è censurabile in questa sede. бри 4. NO SS (avv. MOtta TU).
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha attribuito al ricorrente il ruolo non di "staffetta", ma di accompagnatore del fratello VI "per assisterlo nelle operazioni di acquisto dello stupefacente, interloquendo con OV (salito a bordo della sua autovettura), e poi dopo la consegna" di "scortarlo". I successivi dubbi difensivi sull' idoneità del riconoscimento operato da parte degli agenti incaricati del servizio di osservazione e sulla valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni tra OV e RI si risolvono in una inammissibile pretesa di ottenere un diverso apprezzamento di merito, come tale non consentito in questa sede.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perché pretende di sostituire la sua valutazione, in ordine al giudizio di valenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta e non contestata aggravante (attraverso l' enfatizzazione dell' incensuratezza), rispetto a quella della Corte territoriale (che l' ha parametrata alla gravità del fatto, relativo all' acquisto di kg. 15 di cocaina), con motivazione che, in difetto di illogicità manifesta, si sottrae alla censura di legittimità.
4.3. Il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali di mille/00 euro in favore sella cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità.
5. ZI MO (avv. Marcello AD).
5.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia l' inutilizzabilità della conversazione oggetto di intercettazione ambientale in carcere tra il ricorrente e sua madre, è formulato in maniera inammissibile, perché generica nel momento in cui sostiene in maniera solo dubitativa ("sembra") che la Corte territoriale abbia utilizzato ai fini della decisione non la nota informativa del 23.12.2009 del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Roma (contenente il testo dell' intercettazione ambientale), ma direttamente il riferimento a tale nota inserito nell' atto di appello del pubblico ministero. Del resto la lettura del passaggio della sentenza impugnata (pag. 52) non consente di pervenire alle conclusioni esposte dalla difesa, perché nessun riferimento in tal senso viene effettuato. Va poi aggiunto che il ricorrente non rappresenta neppure di avere eccepito dinanzi alla Corte di appello che si trattava di informativa ovvero di intercettazione inesistente in atti, in modo da consentire nell' opportuna sede di merito le possibili verifiche. Va aggiunto che le dichiarazioni di BR, entro i limiti di cui in sentenza, sono state ritenute riscontrate dall' arresto di ZI EL (trovato nella circostanza in possesso di 60 kg di hashish), dalla conversazione (in ambientale) del 12.6.2008 tra Di TO e TT i quali, commentando la complessiva vicenda che aveva riguardato la fornitura di kg 1.200 consegnati a MO (che con giustificazione esauriente e non criticata è stato individuato nell' odierno ricorrente), davano atto che, al momento dell' intervento della polizia giudiziaria, di chili ne erano stati ritrovati solo sessanta;
ad analoghe conclusioni portava la conversazione del 7.8.2008 tra D TO e RI IZ.
5.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli artt. 521, 522 e 429 lett. c) cod. proc. pen., è infondato. Precisato che il giudizio di primo grado è stato definito con rito abbreviato (cioè sulla base degli atti di indagine acquisiti nella loro interezza), la Corte territoriale si è limitata a ridimensionale quanto oggetto di imputazione, riducendo il fatto accertato solo sotto il profilo quantitativo, il contesto della vicenda essendo rimasto immutato.
5.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che denuncia contraddittorietà ed illogicità della motivazione, è infondato. La conversazione, in ambientale, del 16.12.2009 è servita infatti solo a chiarire quanto già risultava dagli altri elementi probatori, costituiti dall' accertata disponibilità da parte di ZI EL di 60 kg di hashish al momento del suo arresto e dalle conversazioni del 12.6.2008 tra Di TO e TT e del 7.8.2008 tra Di TO e RI, di cui si è già trattato al par. 5.1. 5.4. L' ultimo motivo di ricorso, che denuncia carenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, è infondato. Va ribadito che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (Cass. Sez. 6, 16.6.2010 n. 34364).
5. Il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna alle spese.
6. NZ IL (avv. Palma Seminara) 6.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 4 I. 146/06 è dedotta: - in maniera inammissibile in riferimento al reato di cui al capo G perché la pretesa disparità di trattamento rispetto ai coimputati AN e LO non costituisce ragione di nullità della sentenza a norma dell' art. 606 cod. proc. pen. che al terzo comma espressamente prevede tale sanzione per il ricorso proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Né la questione appare riconducibile ad ipotesi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, perché la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali l' aggravante in parola è stata ritenuta sussistente per il ricorrente, in quanto in contatto diretto con Di TO;
14 gou - in maniera inammissibile ex art. 606 c. 3 cod. proc. pen., in riferimento al reato di cui al capo T (e, indirettamente, anche al capo G), perché per la prima volta in questa sede si è denunciata violazione di legge in riferimento all' art. 4 L. cit.; non è infatti consentito denunciare per la prima volta con ricorso per cassazione violazione di legge che avrebbe potuto essere denunciata con l'appello, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 569 (ricorso per saltum) e 609 (non essendo la questione rilevabile d'ufficio perché presuppone la soluzione di questioni di fatto, quali l' individuazione del "gruppo di riferimento" e l' "eterogeneità dei fatti" in cui il NZ risulta coinvolto).
6.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all' aggravante di cui all'art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90, è infondato. Con recente pronuncia le Sezioni unite di questa Corte (24.5-20.9.2012 n. 36258) hanno stabilito che in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. La tabella citata, per il principio attivo dell' hashish (delta 9 tetraidrocannabinolo - THC), indica un valore soglia pari a 1.000 (previa adozione del moltiplicatore 40) Tenuto conto della percentuale rilevata per la sostanza stupefacente di cui al capo T (principio attivo del 7,8%) la Corte territoriale ha correttamente valutato quanto già accertato in primo grado per effetto della espletata consulenza tecnica che aveva indicato un quantitativo totale di principio attivo di gr. 37.129,640 superiore di 2.000 volte rispetto a quello soglia giornaliero. Per il capo G, il rilevante quantitativo di kg.
1.000 rende evidente di per sé la sussistenza dell' aggravante in esame.
6.3. Anche tale ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. AN IO.
7.1. Il primo motivo di ricorso, che attiene ai reati fine e con il quale si critica la valutazione di attendibilità di BR nonché l' inesistenza di elementi di riscontro per i fatti antecedenti al febbraio 2008, é inammissibile perché mera reiterazione delle doglianze mosse con l' appello, senza alcuna considerazione dei passaggi argomentativi, con i quali la sentenza impugnata (oltre alla considerazione di carattere generale e di ordine logico che ha valorizzato i riscontri desunti dalle vicende successive al febbraio 2008, allorché BR ha agito come agente sottocopertura ex art. 97 d.P.R. 309/90) ha individuato gli elementi esterni di natura individualizzate, di conforto agli assunti accusatori, nelle dichiarazioni di IA CA sulla comproprietà dell' autocarro VOLVO impiegato per i trasporti dello stupefacente, autocarro sequestrato in Spagna con carico hashish (120 kg., capo L) e nella conversazione ambientale tra Di TO e la moglie (per capi F e G), argomenti che, in quanto non specificamente criticati, valgono a giustificare la decisone adottata. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il rappresentato stato di necessità conseguente alle minacce formulate in suo danno. La motivazione adottata sul punto a pag. 35 della sentenza impugnata (che ne ha rilevato l' insussistenza dei requisiti "dell'attualità del pericolo, della sua in dilazionabilità e cogenza e finanche dello stato di bisogno, irrilevante ove riferibile al mero stato d'animo dell' agente") non è stata oggetto di alcuna critica specifica. Il ricorrente si limita a ribadire considerazioni in fatto ("...E' agevole intuire quale effetto catastrofico possano produrre tali minacce in una personalità così fragile come quella dell' AN"), come tali non consentite in questa sede.
7.2. Il secondo motivo di ricorso che attiene alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 4 L. cit e 80 c. 2 d.P.R. 309/90 è inammissibile per genericità, perché nessuna argomentazione viene spesa per giustificare la richiesta di esclusione delle stesse, tanto più che per AN è stata espressamente esclusa l'aggravante di cui al' art. 4 1. cit.
7.3. Anche il ricorso di AN deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, per i rilevati profili di colpa.
8. DI BE (avv. TR NIa).
8.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità del dichiarante BR e all' esistenza di elementi di riscontro estrinseci, è infondato. La sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il collaboratore, attraverso una compiuta analisi delle ragioni della sua scelta e della coerenza della sua condotta. Va ribadito in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Cass. Sez. 3, 26.11.2009-2.3.2010 n. 8161), perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi (Cass. Sez. 2, 8.10.2010 n. 39341). you Quanto all' attendibilità estrinseca, la sentenza ha spiegato che il dichiarato del BR ha trovato riscontro nelle stesse ammissioni del ricorrente. In ordine alla sua consapevolezza ha svolto considerazioni (relativamente alla circostanza che la ditta per la quale entrambi lavoravano svolgeva solo servizi di trasporto e non si occupava di acquisto di ortofrutta, sicché la circostanza che in occasione del viaggio di cui al capo B vi sia stato acquisto di pomodori è stato dai giudici di merito valutata come sintomatico della finalità di copertura dello scopo effettivo del viaggio) che il ricorrente critica ma che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede.
8.2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene alla sussistenza dell' aggravante dell' ingente quantità, è infondato perché, sebbene la sostanza stupefacente non sia stata sequestrata e quindi nessun accertamento sulla quantità di principio attivo sia stato effettuato, correttamente si è tenuto conto dell' ingente dato ponderale, in un contesto di traffico ormai sperimentato, sicché non si è sottovalutato quanto in concreto accertato nei casi in cui sequestro vi è stato (e quindi controllo sul principio attivo è stato effettuato). va ribadito che In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, si tratti di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale (nella specie 300 Kg di hashish), tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica in considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'assai elevato numero di dosi ricavabili, senza ulteriore riferimento al mercato ed alla sua eventuale saturazione che risulterebbe non appropriato rispetto alla "ratio" della norma e non facilmente accertabile, trattandosi di un mercato clandestino con conseguente impossibilità di dati certi e verificabili. (Cass. Sez. 5, 3.5.2011 n. 22766) 7.3. L' ultimo motivo di ricorso, che attiene al diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, infondato perché la sentenza impugnata (pag. 88) ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il giudizio di valenza, con argomentazioni che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede.
7.4. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. n a Gl 9. FA FE (avv. MOtta TU).
9.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale formalmente si denuncia violazione degli artt. 191,192 e 533 cod. proc. pen. e violazione dell' art. 97 d.P.R. 309/90, infondato. Vero è che la vendita di sostanze stupefacenti non rientra tra le attività sotto copertura scriminate dalle finalità di indagini (art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990). Ne consegue che, in tal caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono essere sentiti quali testimoni, ma, assumendo la qualità di coimputati in procedimento connesso o collegato, possono essere esaminati a norma dell'art. 210 cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, 11.2.2009 n. 12142). Ma la sentenza impugnata hai valutato le dichiarazioni del BR come indagato in procedimento connesso. I riscontri sull' attendibilità sono stati rinvenuti nelle telefonate di LV a FA, nel pomeriggio, riscontri che tuttavia il ricorrente efficacemente critica. In particolare la telefonata tra LV e FA delle 16.57 si conclude con l' accordo che LV avrebbe raggiunto FA e non viceversa, il che contraddice il narrato di BR (secondo il quale FA li avrebbe raggiunti in L.go Pettazzoni). L'ulteriore critica,, che riguarda la seconda telefonata delle ore 19.39, è ancora fondata, tenuto conto della distanza fra via Arco di Travertino e L.go Pettazzoni. Inoltre all' udienza odierna la difesa ha prodotto copia della sentenza pronunciata il 12 ottobre 2012 dalla Corte di appello di Roma, 1^ sezione penale, nei confronti di LV EL, con la quale quest' ultimo è stato assolto per non aver commesso il fatto, dal medesimo reato oggetto del presente giudizio, al rilievo che le conversazioni telefoniche in esame non fornivano conferma delle dichiarazioni di BR. Si impone pertanto annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito (in particolare attraverso la verifica degli atti e nuova valutazione delle prove), procederà a nuovo giudizio. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. 10. Il ricorso di OU SA, con il quale si denuncia mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che delle stesse era stato già ritenuto meritevole dal GIP, che tuttavia le aveva valutate equivalenti rispetto alle contestate aggravanti. L'appello invocava la prevalenza, che tuttavia è stata negata dalla Corte territoriale in ragione della rilevante quantità di sostanza stupefacente oggetto di scambio e del ruolo assunto dall' imputato, motivazione che non è stata oggetto di critica, sicché sul punto il ricorso è anche generico. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro. 11. LO FR (avv. Marco Lucentini). 11.1. Il primo motivo di ricorso che denuncia violazione degli artt. 453 c.
1-bis e c.
1-ter cod. proc. pen. è infondato. È pacifico che la richiesta di giudizio immediato è presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (Cass. Sez. 1, 21.12.2011-26.1.2012 n. 3310; Cass. Sez. 2, 6.4.2011 n. 17362). La normativa in esame è coerente con i principi ispiratori della complessiva novella introdotta con DL n. 92/2008 convertito in L. n. 125/2008 che, in omaggio alla regola costituzionale della ragionevole durata del processo dettata dall' art. 111 Cost., ha inteso creare una corsia preferenziale per la rapida definizione dei procedimenti nei quali gli imputati sono detenuti. Il comma 1-bis del citato art. 453 introduce un obbligo, non una facoltà, per il pubblico ministero, il quale "richiede" (non "può richiedere") il giudizio immediato nel caso in cui la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare. Sono scanditi anche i tempi ("...entro centottanta giorni dall' esecuzione della misura"); I' unica eccezione è costituita dal grave pregiudizio per le indagini eventualmente ancora in corso. Anche il giudice al quale la richiesta di giudizio immediato è presentata non ha facoltà di scelta: l' unica ipotesi consentita per il rigetto, ex art. 455 c.
1-bis, è individuata nella revoca ovvero nell' annullamento dell' ordinanza genetica ("I' ordinanza che dispone la custodia cautelate") per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Nel caso in esame, l' ordinanza del Tribunale del riesame era stata già annullata (con sentenza n. 841 del 20.5.2010) allorché il GIP ha accolto de plano la richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M. fou Ma tanto non vale ad escludere che vi sia stato il vaglio del Tribunale che aveva confermato la sussistenza della gravità indiziaria, come è dato desumere dal già rammentato disposto dell' art. 455 c.
1-bis, a tenore del quale il giudice deve rigettare la richiesta di giudizio immediato solo se "l' ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza", circostanza che nel caso non si è verificata, perché la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento aveva solo disposto il rinvio per nuovo esame. Non ha pregio l' osservazione difensiva secondo la quale alla data in cui è stata accolta la richiesta di giudizio immediato non erano note le ragioni dell' annullamento. Infatti la Corte di cassazione, ove avesse annullato anche l' ordinanza genetica, avrebbe dovuto disporre l' immediata liberazione dell' indagato. È chiaro quindi che non essendovi stato annullamento dell' ordinanza genetica e perdurando lo stato di custodia cautelare, il giudice non aveva possibilità di precludere l' accesso alla "corsia preferenziale" voluta dal legislatore, cioè al rito immediato. Scelta, quella del legislatore, non irragionevole, perché finalizzata ad ottenere una sollecita definizione del processo, nel rispetto della regola costituzionale e a tutto vantaggio dell' imputato in vinculis, senza peraltro sacrificare la possibilità di scelta dei riti alternativi, opzione esercitata, sicché è da escludere la fondatezza della doglianza difensiva. 10.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza dell' art. 191 in relazione agli artt. 63 e 350 c. 7 cod. proc. pen. è infondato. Il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità o in correità (cfr. Cass. Sez. 6, 15.12.2011-1.6.2012 n. 21265 che in motivazione ha spiegato che "a tali dichiarazioni non è applicabile la disciplina di cui all'art. 63 cod. proc. pen., comma 2 - con conseguente inutilizzabilità delle stesse nei confronti degli imputati di reato connesso o collegato bensì la regola di cui all'art. 350 cod. proc. pen., comma 7, - che ne sancisce l'inutilizzabilità esclusivamente nel dibattimento relativo al giudizio ordinario. Tali dichiarazioni sono, quindi, utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti di terzi chiamati in reità o in correità (Sez. 6, n. 24679 dell'11/7/2006; Sez. 3, n. 48508 del 3/11/2009; Sez. 3, n. 10643 del 20/1/2010."). Non sfugge il diverso orientamento interpretativo, secondo il quale nel giudizio abbreviato sono inutilizzabili le dichiarazioni rese da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, a prescindere dalla circostanza che siano state rese spontaneamente ovvero sollecitate (Cass. Sez. 3, 7.6.2012 n. 36596). Ma vale sottolineare che il caso esaminato dalla ora citata sentenza riguardava l' ipotesi nella quale la persona aveva rilasciato le dichiarazioni dopo che era stata tratta in arresto in flagranza di reato. you น * 3 Nel caso oggetto dell' odierno giudizio, BR si è presentato spontaneamente, senza che nei suoi confronti fosse iniziata alcuna indagine. Vero è che l' art. 63 c. 1 cod. proc. pen. impone all' autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria di interrompere l'esame e di avvisare la persona dichiarante, nei cui confronti emergono indizi di reato, che possono essere iniziate indagini nei suoi confronti e che è sua facoltà nominare un difensore di fiducia, ma l' inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni riguarda solo quelle contra se non quelle contra alios. Ne consegue l' infondatezza delle doglianze difensive. In ogni caso ogni dubbio interpretativo, per il caso oggetto del presente giudizio, è superato e risolto in radice dalla constatazione (già oggetto di rilievo determinante a pag. 6 della sentenza d primo grado) che BR ha confermato le dichiarazioni davanti al P.M., nel rispetto delle garanzie dell'art. 64 cod. proc. pen. 11.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di riscontri esterni alla chiamata in correità del BR per i reati di cui ai capi F e G è anche esso infondato. In relazione al capo G, l'elemento di riscontro è esterno ed individualizzante, perché il mandato di arresto europeo ha dato conferma piena di quanto riferito da BR sul trasposto da parte di LO della sostanza stupefacente, con perfetta coincidenza dei fatti narrati. Quanto al capo F, vero è che il numero dell'utenza telefonica del FR (non meglio conosciuto, all'epoca dei fatti, dal collaboratore) che Di TO aveva fornito a BR è stato indicato sempre e solo da BR. Ma sta di fatto che gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno potuto verificare che tale utenza era in uso al ricorrente. La pretesa di circolarità della prova (fondata sul rilievo che comunque il numero dell' utenza è stato indicato sempre e soltanto dal BR) è tuttavia irrilevante, sussistendo il conforto di natura logica, già adottata dalla Corte territoriale, per il quale elementi esterni di riscontro al BR sono desumibili dagli accertamenti effettuati successivamente al febbraio 2008 e comunque in forza del canone ermeneutico secondo il quale la verifica dell' attendibilità per il reato sub G vale anche per capo F. Ed invero va ribadito che in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei Jou protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo (Cass. Sez. 6, 24.9.2010 n. 41352). 10.4. L'ultimo motivo di ricorso, con quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 80 c. 2 d.P.R. 309/90 è infondato, nonostante l'assenza di analisi sulla sostanza stupefacente, in ragione del dato ponderale (accertato in maniera certa per l'episodio di cui al capo G, essendovi stata la verifica a seguito del sequestro effettuato in Germania (avente ad oggetto kg. 285 di hashish) in riferimento ad un traffico reiterato da fonti di approvvigionamento inserite in un contesto di stabilità, a garanzia della qualità del prodotto, qualità in un caso processualmente accertata. 10.5. Anche il ricorso di LO deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FA FE con rinio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di RI AL, LI ZI, ZI MO, NZ IL, DI BE e LO FR, che condanna al pagamnto delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA CA, NO SS, AN IO e OU SA che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende. Roma 27 marzo 2013 Il Consigliere Est. Il Presidente Cize Pel i DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR 2013 L CANCELLIERE Claudia Pianelli E T R B O R E O C