Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2013, n. 16540
CASS
Sentenza 27 marzo 2013

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Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni. (Nella specie, la Cassazione ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2013, n. 16540
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16540
Data del deposito : 27 marzo 2013

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