Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 38698
CASS
Sentenza 26 settembre 2006

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La circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen. (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome. (Non risultano precedenti)

Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.

Ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale come "atto contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l'illiceità penale della condotta.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce all'imputato, ma solo alla P.C. e, in casi eccezionali, al P.M. il diritto di chiedere al giudice la citazione del responsabile civile, il cui ingresso nel processo penale è inteso alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno (nella specie, concernente un'ipotesi di corruzione propria, l'imputato aveva lamentato la mancata citazione della persona giuridica pubblica alle cui dipendenze egli prestava servizio). V. Corte cost., 29 settembre 2004 n. 300; 16 aprile 1998 n. 112.

Sono pubblici ufficiali i funzionari di vertice di un'azienda municipalizzata che hanno concorso a formarne la volontà e a certificarne le spese e la complessiva gestione finanziaria. (Fattispecie relativa a reato di corruzione propria ascritto a dirigente dell'ACEA, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la successiva trasformazione dell'azienda in società per azioni non potesse spiegare effetti, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., ai fini dell'esclusione del reato, esulando dall'ambito dell'applicazione di quest'ultima norma la successione di fatti o atti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque influire su di essa, agiscano, modificandoli, sugli elementi di fatto, sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa).

In tema di delitti contro la P.A., la nozione di "atto di ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 38698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38698
Data del deposito : 26 settembre 2006

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