Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 6
La circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis cod. pen. (avere conferito pubblici impieghi, stipendi o pensioni o stipulato contratti interessanti la P.A. di appartenenza) si applica anche ai dirigenti di aziende municipalizzate in relazione ai contratti che essi abbiano stipulato in loro nome. (Non risultano precedenti)
Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata è circoscritto alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale come "atto contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l'illiceità penale della condotta.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non riconosce all'imputato, ma solo alla P.C. e, in casi eccezionali, al P.M. il diritto di chiedere al giudice la citazione del responsabile civile, il cui ingresso nel processo penale è inteso alla tutela del terzo danneggiato e non dell'autore del danno (nella specie, concernente un'ipotesi di corruzione propria, l'imputato aveva lamentato la mancata citazione della persona giuridica pubblica alle cui dipendenze egli prestava servizio). V. Corte cost., 29 settembre 2004 n. 300; 16 aprile 1998 n. 112.
Sono pubblici ufficiali i funzionari di vertice di un'azienda municipalizzata che hanno concorso a formarne la volontà e a certificarne le spese e la complessiva gestione finanziaria. (Fattispecie relativa a reato di corruzione propria ascritto a dirigente dell'ACEA, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la successiva trasformazione dell'azienda in società per azioni non potesse spiegare effetti, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., ai fini dell'esclusione del reato, esulando dall'ambito dell'applicazione di quest'ultima norma la successione di fatti o atti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque influire su di essa, agiscano, modificandoli, sugli elementi di fatto, sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa).
In tema di delitti contro la P.A., la nozione di "atto di ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 38698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38698 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
3869 8/06 Sentenza n.1130
Registro generale n. 5216\05
Udienza pubblica del 26.9.2006
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
Composta dai Sigg.ri:
Presidente Dott. Luigi Sansone
Consigliere Dott. Francesco Romano
Dott. Giangiulio Ambrosini..
.Consigliere
Consigliere Dott. Agnello Rossi
Dott. IO Fidelbo.....
....Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. IO OS;
2. IA CO di LA;
avverso la sentenza in data 30.6.2004 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonello Mura che ha concluso chiedendo che siano rigettati i ricorsi di IO OS e di IA CO di LA e che sia dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Udito il difensore della parte civile A.C.E.A. S.p.A. avv. Franco Pasquale D'Urbano, in sostituzione dell'avv. Riccardo Olivo che chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Uditi i difensori di IO OS, avv.ti Filippo Dinacci e Giovanni Aricò ed il difensore di IA CO di LA, avv. to Marco Zanotti che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. e sempre joez CO of Torrepeoluca avuto ciotti Simeon RO AN
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1. IO OS ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 30. 6.2004 della Corte di appello di Roma che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 21.6.2001 - lo
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ha condannato alla pena di anni tre di reclusione per reati di corruzione (capi b), g) ed h) del decreto che dispone il giudizio) nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ACEA, nell'ambito di un processo riguardante la vicenda degli appalti ACEA per gli anni 1987- 1992 ed il versamento da parte di un gruppo di imprenditori di ingenti somme di danaro ad esponenti politici (tra cui figura, in un determinato arco di tempo, il OS) a seguito ed a fronte di accordi di spartizione degli appalti ACEA e di correlati meccanismi di turnazione idonei a realizzare l'aggiudicazione degli appalti sempre all'interno del gruppo degli imprenditori che effettuavano il pagamento delle tangenti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 83 e 178 lett. c) in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. nonché dell'art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per avere la sentenza oggetto di ricorso respinto la richiesta di citazione della
ACEA quale responsabile civile.
La tesi del ricorrente è che l'ACEA non doveva rivestire nel giudizio la qualifica di parte civile ma quella di responsabile civile e che i giudici hanno errato tanto nell'ammettere la costituzione dell'ACEA come parte civile quanto nel rigettare la sua richiesta di citare l'ACEA, in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 83 c.p.p.. Ad avviso della difesa del OS la fonte di responsabilità dell'azienda va individuata nell'art. 2049 c.c. o, in ogni caso, in una responsabilità civile dell'ente per culpa in vigilando o in eligendo in virtù della norma dettata dall'art. 2043 c.c..
In subordine, ove si intendesse aderire alla impostazione secondo cui l'art. 83 c.p.p. non legittima l'imputato alla citazione del responsabile civile, si ripropone la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 83 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione immotivatamente disattesa dai giudici di merito.
La difesa si diffonde poi nel criticare l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le norme invocate (art. 83 c.p.p. e art. 2049 c.c.) sarebbero inapplicabili al caso di specie perché il danno derivante dal reato sarebbe stato arrecato non a terzi ma alla stessa società richiamando giurisprudenza e dottrina a sostegno della sua impostazione;
sostiene che tale impostazione risulta rafforzata dalla legge n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
ricorda la giurisprudenza secondo cui non vi è incompatibilità concettuale tra l'assunzione da parte dell'ACEA della qualità di parte civile e la eventualità che la stessa sia chiamata in giudizio da terzi danneggiati;
afferma che la possibilità per l'imputato di citare in giudizio il responsabile civile ha trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 16.4.1998.
Da ultimo la difesa svolge considerazioni dirette a dimostrare che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione ove la norma sia interpretata nel senso di non consentire all'imputato la citazione del responsabile civile.
Da un lato, infatti, il responsabile civile, essendo portatore di interessi comuni con l'imputato, può aiutarlo nella sua difesa tecnica ( art. 24 Cost) ; dall'altro lato, sarebbe irrazionale un assetto del processo penale radicalmente difforme da quello del giudizio civile nel quale vigono le regole sul litisconsorzio necessario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. b) e c), 417 lett. b) e 429 lett. c) c.p.p. nonché la violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.dello stesso codice. Secondo la difesa la sentenza impugnata ha condannato l'imputato sulla base di una imputazione alternativa ( e perciò in contrasto con l'art. 417 lett. b) c.p.p., previa mancanza di motivazione e
2 comunque motivazione illogica) atteso che la condotta a lui ascritta è stata indicata come "in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio' e perciò tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 110,319, 319 bis e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p.dello stesso codice sul rilievo che: a) la sentenza ritiene configurabile in capo all'imputato il concorso nel reato di corruzione sulla base di "una dichiarazione resa in indagini" da AG CH, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ed "oggetto di contestazione" dichiarazione successivamente sconfessata in dibattimento,
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senza assegnare valore preminente alle dichiarazioni dibattimentali e senza esporre le ragioni del suo convincimento sul punto;
b) la sentenza valorizza solo una parte delle dichiarazioni del SC ed omette di considerare quelle rese in dibattimento che evidenziano il ruolo di mero esecutore e percettore di somme del OS che interviene in un momento successivo alla consumazione del reato;
c) la sentenza richiama le dichiarazioni ammissive del OS ma finisce con l'ignorare che questi ha parlato di mera percezione di somme destinate alla Democrazia cristiana;
d) la Corte non ha tenuto conto del fatto che lo CH ha riferito solo dei fatti contestati al capo h) ed ha ritenuto che le sue dichiarazioni fossero prova della colpevolezza del OS per tutte le pretese corruzioni a lui ascritte;
e) la Corte ha omesso di valutare, con riferimento al capo g), le dichiarazioni rese da CO di LA sulla genesi, sulle modalità e sulle ragioni dei versamenti ai partiti nonché la posizione del OS di mero segretario amministrativo del partito, privo di alcun potere in ACEA.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 192 e 187 c.p.p. e 319, 319 bis e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice sul rilievo che la sentenza ha condannato l'imputato sulla base di mere chiamate di correo ( di CH e SC) prive di riscontri, previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica. Né le dichiarazioni di CH e di OS possono costituire riscontro a quanto dichiarato da SC attesa la diversità dei contenuti delle dichiarazioni.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso ci si duole della violazione degli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché della violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile il reato di corruzione in mancanza dell'elemento materiale e psicologico del reato stesso, previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica. La sentenza, infatti, non avrebbe individuato e motivato il collegamento tra compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio e versamento del prezzo della corruzione, come è necessario per la configurabilità del reato di corruzione.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 357, 358, 319 e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente in capo ai dirigenti ACEA la qualifica di pubblico ufficiale stante anche la intervenuta trasformazione del'ACEA in S.p.a..
Nel ricorso: a) si esamina la natura dell'ACEA, all'epoca dei fatti ente pubblico economico, in quanto tale assoggettato alla disciplina privatistica e sino alla entrata in vigore della legge n. 109 del
1994 non assoggettato nelle procedure di appalto a norme diverse da quelle di diritto privato;
con conseguente inconfigurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo ai suoi rappresentanti;
3 b) si insiste sul carattere di azienda municipalizzata dell'ACEA, ricordando come le controversie dei suoi dipendenti siano di competenza del giudice ordinario;
c) si sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente considerato pubblici ufficiali i dirigenti ACEA in virtù non dell'attività da essi in concreto svolta ma in relazione all'astratta funzione pubblica svolta dall'ACEA nell'erogazione dell'energia elettrica, ponendosi in contasto con il dettato dell'art. 357 c.p.; d) si ricorda e si cita diffusamente la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la qualifica pubblicistica di soggetti appartenenti ad enti con funzione pubblica laddove gli stessi agivano in relazione ad una specifica funzione sottratta al regime delle gare pubbliche;
e) si pone il problema dell'applicazione dell'art. 2 c.p. in conseguenza della trasformazione della ACEA in S.p.a. sostenendo che nella specie si è modificato il presupposto giuridico del reato che condiziona e precede l'elemento normativo.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 319, 320 e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per non avere la sentenza impugnata dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione sussumendo l'ipotesi criminosa in quella di cui all'art. 320 c.p., previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica. La sentenza, infatti, non ha affrontato il tema se i funzionari ACEA possano essere considerati incaricati di pubblico servizio e della declaratoria di prescrizione dei reati che ne sarebbe derivata.
1. 8. Con l'ottavo motivo di ricorso la difesa si duole della violazione dell'art. 319, c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché della violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per non avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile il reato di corruzione susseguente per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319, ultimo comma, c.p. così come formulato prima della modifica operata con legge n. 86\1990, previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica.
Ad avviso della difesa la Corte nulla dice sui luoghi, tempi e circostanze specifiche nelle quali sarebbe stato concluso il preteso accordo criminoso e quindi esclude arbitrariamente ed illogicamente la richiesta difensiva di applicare l'art. 319, ultimo comma, c.p. così come formulato prima della modifica operata con la legge n. 86\1990.
1. 9. Nel nono motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli artt. 318, commi 1 e 2 c.p. e 320 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per non avere la sentenza oggetto di ricorso ritenuto configurabile il reato di corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio ex art. 318 c.p., previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica. In realtà nella specie non è ravvisabile un atto contrario ai doveri di ufficio perché al pagamento delle tangenti in ACEA non ha corrisposto alcuna irregolarità nello svolgimento delle gare che seguivano un iter legittimo ed inoltre perché il rapporto di impiego di funzionari e dirigenti ACEA è privatistico.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione degli artt. 353 c.p. e 129, commi 1 e 2, c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza oggetto di ricorso dichiarato di non diversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di turbativa d'asta nonostante l'inconfigurabilità di tale figura criminosa non esistendo, nel caso di specie, una pubblica amministrazione cui ricondurre la turbativa e non essendosi il OS in alcun modo intromesso nella gestione della gara.
1.11. Con l'undicesimo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 7 della legge n. 195 del 1994 e 129, commi 1 e 2, c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza oggetto di ricorso dichiarato di non diversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di finanziamento illecito a partiti politici nonostante l'inconfigurabilità di tale figura criminosa, non esistendo nel caso di specie versamenti effettuati da società ma solo da soggetti privati.
1.12 Con il dodicesimo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 319, 319 bis, 320 e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza oggetto di ricorso ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 319 bis (relativa solo ai pubblici ufficiali che appartengono all'amministrazione e non quindi ai dirigenti ACEA) con mancanza assoluta di motivazione sul punto.
1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 62 bis e 69 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per non avere la sentenza oggetto di ricorso ritenuto prevalenti sulle contestate aggravanti le attenuanti generiche concesse all'imputato sulla base di argomenti apodittici ( la gravità rilevante dei fatti, la vastità del disegno corruttivo, la prevalenza numerica delle aggravanti) e contrastanti con il suo ruolo marginale nella vicenda.
1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell'art. 114 c.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per non avere la sentenza oggetto di ricorso ritenuto configurabile nell'operato del OS un contributo di minima importanza.
1.15. Con il quindicesimo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza oggetto di ricorso condannato l'imputato ad una pena eccessiva previo aumento per la continuazione ex art. 81 c.p. sulla base di una motivazione carente ed illogica.
2. Avverso la suindicata sentenza di appello ( che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo g) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha confermato le rimanenti statuizioni della sentenza di primo grado) ricorre anche IA CO di
LA.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine al ritenuto delitto di corruzione propria ( art. 606, lett. b) c.p.p.) sul rilievo che la Corte di appello a fronte delle doglianze contenute nei motivi di appello - si è limitata ad affermare che non è il tipo di condotta ad evocare l'uno o l'altro paradigma legale bensì un elemento contingente quale il tempus, aggiungendo a tale elemento quello dell'interesse del tradens. Argomentazione, questa, erronea ed impropria perché dazioni protratte nel tempo restano equivoche se la loro rilevanza penalistica non è individuabile in sé bensì mediante l'interesse alla loro effettuazione. L'interesse potrebbe dunque illuminare il significato delle dazioni ma solo a patto che in se stesso fosse univoco e dimostrato. Ma ciò non è avvenuto nella fattispecie perché il processo ha accertato che la società ER era al riparo da qualsiasi concorrenza né appare sufficiente a smentire questo dato la circostanza che l'imputato RE abbia affermato che le dazioni servivano a tenere buoni i rapporti della società con l'ACEA.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole dell'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei funzionari ACEA e dell'erronea applicazione della legge.
5 La Corte ha ignorato che uno dei motivi di appello prospettava l'esclusione della qualifica pubblicistica dei funzionari ACEA con conseguente richiesta di assoluzione con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Viene perciò trascritto integralmente nel ricorso il contenuto del motivo di appello nel quale venivano confutati gli argomenti addotti nella sentenza di primo grado ed esposti gli argomenti che escludono la connotazione pubblicistica dei soggetti ACEA. In particolare nel motivo di appello vengono ricordati ed esposti tanto la direttiva 96\92 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996 quanto il decreto legislativo 16.3.1999, n. 79 che le ha dato attuazione e si sostiene poi che: a) il settore dell'energia è oggi regolato in via generale dalla disciplina privatistica ( mentre solo in via eccezionale, ed in quanto espressamente previsti valgono gli strumenti pubblicistici); b) la legge italiana non può discostarsi dalla normativa europea nella quale sono previsti in via eccezionale solo obblighi di pubblico servizio;
c) l'attività di manutenzione non rientra nella distribuzione ed il suo criterio di disciplina è privatistico;
d) l'intera vicenda normativa e giurisprudenziale va raffrontata a quella dell'attività bancaria ordinaria e va richiamato il precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite, Tuzet, secondo cui lo jus superveniens, ai sensi dell'art. 2 c.p., incide sulla qualificazione giuridica dei fatti compiuti prima della modifica. Ne consegue che i fatti addebitati al ricorrente non sono più previsti come reato o che, in subordine, ritenuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio dei dirigenti ACEA, vanno qualificati ai sensi dell'art. 320 c.p..
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai reati di finanziamento illegale dei partiti e turbativa d'asta. In ordine al primo reato, l'unico elemento processuale è costituito dalle dichiarazioni del dott.
CO che ha sempre assunto la provenienza del denaro da disponibilità personali su e del fratello così che non si tratta di fondi di derivazione societaria come è necessario per la sussistenza del reato di finanziamento illegale dei partiti. Analoghe considerazioni vengono infine svolte in ordine alla turbativa d'asta atteso che i moduli di comportamento ACEA erano risalenti nel tempo e non subirono modifiche per ciò che riguarda società ER.
Diritto
1. E' infondato e va rigettato il ricorso di IO OS.
2. Destituito di fondamento è innanzitutto il primo motivo del ricorso nel quale la difesa del ricorrente deduce la violazione degli artt. 83 e 178 lett. c) in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. nonché dell'art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. per avere la sentenza oggetto di ricorso respinto la richiesta di citazione della ACEA quale responsabile civile. La tesi del ricorrente è che l'ACEA non doveva rivestire nel giudizio la qualifica di parte civile ma quella di responsabile civile e che i giudici hanno errato tanto nell'ammettere la costituzione dell'ACEA come parte civile quanto nel rigettare la sua richiesta di citare l'ACEA, in persona del suo legale rappresentante ai sensi dell'art. 83 c.p.p.. Ad avviso della difesa del OS la fonte di responsabilità dell'azienda va individuata nell'art. 2049 c.c. o, in ogni caso, in una responsabilità civile dell'ente per culpa in vigilando o in eligendo in virtù della norma dettata dall'art. 2043 c.c.. In subordine, ove si intendesse aderire alla impostazione secondo cui l'art. 83 c.p.p. non legittima l'imputato alla citazione del responsabile civile si ripropone la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 83 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione immotivatamente disattesa dai giudici di merito.
6 2.1. Il collegio ricorda in proposito che come è stato anche di recente ribadito dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 300 del 2004 - "la responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici per i fatti dei dipendenti, prevista dall'art. 28 Cost., assolve......ad un funzione di tutela nei confronti del solo danneggiato, e non anche del danneggiante” in quanto “non è il dipendente che risarcisce il danno provocato da suoi «atti compiuti in violazione di diritti» ad aver diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione pubblica di appartenenza, ma semmai il contrario;
onde la facoltà di citazione dell'ente di appartenenza, quale responsabile civile, da parte del dipendente- imputato non potrebbe trovare giustificazione in un rapporto interno di «garanzia>> tra i due soggetti".
-posizione di "danneggiato" dell'ente nei confronti dei funzionari La evidente ed esclusiva
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accusati di fatti di corruzione ( e dei loro concorrenti ) e l'assenza di un rapporto interno di garanzia tra l'ente ed il funzionario hanno, ai fini che qui interessano, un duplice effetto.
Da un lato esse privano di qualsiasi obiettiva giustificazione la pretesa dell'imputato di citare in giudizio l'ACEA in veste di responsabile civile. Dall'altro lato, rendono incomparabile la situazione in esame a quella oggetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 112 del 1998 ( pronuncia nella quale il giudice delle leggi, dopo aver rilevato che “é fuori discussione la chiamata in garanzia dell'assicuratore da parte dell'assicurato convenuto in un giudizio civile per il risarcimento del danno provocato con la circolazione di autoveicoli sottoposti alle norme della legge per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile" si è chiesto perchè analogo potere non sia attribuito all'imputato nel processo penale ed ha ritenuto che violato il principio costituzionale di eguaglianza "da un sistema come quello degli articoli 83 e seguenti del codice di procedura penale, per effetto del quale l'assicuratore, quando sia responsabile civile ai sensi di legge può entrare nel processo solo in forza di citazione della parte civile (o del pubblico ministero nel caso previsto dall'art. 77, numero 4) o in forza del proprio intervento volontario").
Né può essere invocata, per contrastare le conclusioni sin qui raggiunte, la normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche. Infatti l'art. 5 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) stabilisce, nel suo primo comma, che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)", ma prevede poi nel secondo comma che " L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.". Ipotesi, questa, che con tutta evidenza si verifica nel caso di funzionari che abbiano posto in essere fatti di corruzione.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso va rigettato e che va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. prospettata dalla difesa di IO OS in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso ( con il quale si deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett. b) e c), 417 lett. b) e 429 lett. c) c.p.p. nonché la violazione dell'art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. c) ed e) c.p.dello stesso codice) fondato sul rilievo che la sentenza impugnata ha condannato l'imputato sulla base di una imputazione alternativa ( e perciò in contrasto con l'art. 417 lett. b) c.p.p., previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica) atteso che la condotta a lui ascritta è stata indicata come “in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio" e perciò tale da pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.
7 In linea di principio va ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificita', sicche' l'imputato possa apprestare la sua difesa (cfr. ex plurimis, Cass. VI, n. 21953 dell'1.4.2003). Applicando al caso in esame siffatto indirizzo si deve affermare che la chiara e specifica individuazione dei "fatti" e dei "comportamenti" addebitati contenuta nei capi di imputazione ha consentito all'imputato di svolgere pienamente le sue difese nel corso del processo, senza che esse fossero compromesse dalla formula ampia ma comunque tecnicamente significativa e specifica “in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio", formula che rileva in termini di qualificazione giuridica e non di individuazione dei fatti storici.
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto investono, sia pure sotto diverse angolazioni, il procedimento della formazione della prova e la motivazione del proprio convincimento offerta dalla Corte territoriale.
Il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 all'art. 606 lett. e) c.p.p., Cass. VI, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., VI, sent. 14054 del 24.3.2006). In particolare è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è per espressa disposizione legislativa
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rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
"Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con “atti del processo specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente - che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato o da "altri atti del processo" "
specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame - il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza ) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni - ha
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rappresentato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere provata la responsabilità del ricorrente per i
8 fatti a lui contestati riportando in sentenza e valutando congiuntamente le dichiarazioni rese dal SC e dallo CH sul ruolo svolto dal OS nella richiesta e raccolta di somme di danaro, collegando i dati emergenti dalle loro deposizioni ( e relative contestazioni) con le dichiarazioni parzialmente ammissive dello stesso OS ( di “aver ricevuto somme di danaro versate dagli imprenditori che partecipavano alle gare di ppalto ACEA "), traendo da tali dati processuali la "certezza" che il Moschetti era pienamente cosciente del fatto che le somme versategli erano 66
tangenti pagate dagli imprenditori per partecipare alle gare di appalti ACEA e per l'aggiudicazione a turno degli appalti medesimi” e sottolineando infine la " nozione di comune esperienza" secondo cui “giammai numerosi imprenditori avrebbero versato in continuazione somme rilevanti senza che al riguardo fosse presente un utile rappresentato dall'aggiudicazione a turno degli appalti garantita dalle persone destinatarie delle tangenti”. Dal canto suo la difesa del ricorrente, nella redazione dei due motivi di ricorso in esame, non ha indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali ma ha adottato una tecnica di frazionamento e di valutazione singolare ed unilaterale delle risultanze processuali mirando a dimostrarne la parzialità
o la pretesa incompatibilità senza mai valutarle, come ha correttamente fatto il giudice di appello, nella loro unitarietà.
Il risultato è che, a dispetto della loro minuziosità, i rilievi svolti si risolvono una critica atomistica e perciò stesso diffusa e generica del procedimento di formazione e valutazione della prova e delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito senza mai giungere ad inficiarne la complessiva coerenza e congruenza e senza individuare effettive violazioni della legge processuale o sostanziale. Anche i motivi sin qui esaminati vanno pertanto dichiarati infondati.
5. Le considerazioni sinora svolte valgono far ritenere infondato anche il quinto motivo di ricorso con il quale ci si duole della violazione degli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché della violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p.dello stesso codice per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile il reato di corruzione in mancanza dell'elemento materiale e psicologico del reato previa mancanza di motivazione e comunque con motivazione illogica. Alla censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe individuato e motivato il collegamento tra compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio e versamento del prezzo della corruzione, come è necessario per la configurabilità del reato di corruzione, il collegio replica ricordando che è stato individuato - sulla base delle prove e di corrette massime di esperienza che il OS era 66
pienamente cosciente del fatto che le somme versategli erano tangenti pagate dagli imprenditori per partecipare alle gare di appalti ACEA e per l'aggiudicazione a turno degli appalti medesimi”. Per quanto attiene, invece, all'altro profilo del tema in discussione
-e cioè il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio - si rinvia a quanto si dirà in prosieguo nel motivare il rigetto di altri motivi di ricorso che investono specificamente questo aspetto.
6. Occorre ora passare ad esaminare il sesto motivo di ricorso nel quale si lamenta la violazione degli artt. 357, 358, 2, 319 e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente in capo ai dirigenti ACEA la qualifica di pubblico ufficiale stante anche la intervenuta trasformazione del'ACEA in S.p.a..
In particolare nel ricorso: a) si esamina la natura dell'ACEA, all'epoca dei fatti ente pubblico economico, in quanto tale assoggettato alla disciplina privatistica e sino alla entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 non assoggettato nelle procedure di appalto a norme diverse da quelle di diritto privato;
con conseguente inconfigurabilità di una qualifica di pubblico ufficiale in capo ai suoi rappresentanți; b) si insiste sul suo carattere di azienda municipalizzata, ricordando come le controversie dei suoi dipendenti siano di competenza del giudice ordinario;
c) si sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente considerato pubblici ufficiali i dirigenti ACEA in virtù non
9 dell'attività da essi in concreto svolta ma in relazione all'astratta funzione pubblica svolta dall'ACEA nell'erogazione dell'energia elettrica, ponendosi in contasto con il dettato dell'art. 357 c.p.; d) si ricorda e si cita diffusamente la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la qualifica pubblicistica di soggetti appartenenti ad enti con funzione pubblica laddove gli stessi agivano in relazione ad una specifica funzione sottratta al regime delle gare pubbliche.
In premessa il collegio ricorda che in più pronunce questa Corte ha riconosciuto la qualità di pubblici ufficiali a dirigenti o a componenti di commissioni amministratrici di aziende municipalizzate.
In particolare si è ritenuto che rivestano la qualita' di pubblici ufficiali i componenti della commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata, in quanto deputati in base alle norme di diritto pubblico alla formazione e manifestazione della volonta' dell'azienda stessa, la quale ha carattere di ente pubblico, per la natura pubblica dell'ente locale da cui deriva la propria origine, per la disciplina di amministrazione e vigilanza dello stesso, nonche' per il fine pubblico che persegue e per la forma di gestione finanziaria, ove e' previsto il versamento degli utili al Comune e - in caso di deficit la reintegrazione del bilancio con i mezzi della finanza
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pubblica facenti capo a detto ente territoriale (Cass. VI, n. 953 del 17.2.2003). Del pari è stato considerato pubblico ufficiale il direttore di azienda municipalizzata, sul rilievo che egli pur non avendo poteri autoritativi, concorre, anche se per mandato della commissione amministrativa, a formare la volonta' dell'ente e, inoltre, ha poteri certificativi sulle spese, atteso che secondo la legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 22 e 23) e' sottoposto alla vigilanza dell'ente territoriale locale, che deve percepire gli eventuali utili e reintegrare le eventuali perdite dell'azienda (Cass., VI, n. 5102 del 25.3.1998).
Alla luce di questi precedenti - che sono stati presi presenti ai giudici di merito - appaiono corretti gli indici ed i parametri ritenuti dai giudici di merito idonei a qualificare come "pubblica” la natura e la concreta fisionomia istituzionale dell'ACEA all'epoca dei fatti (le finalità pubbliche dell'azienda; la prevalente fornitura del capitale sociale da parte del Comune di Roma;
l'accollo da parte del Comune stesso delle eventuali perdite economiche;
la nomina comunale dei funzionari di vertice;
la sottoposizione a vigilanza e controlli pubblici) e come "pubblici ufficiali" i funzionari di vertice dell'azienda che hanno concorso a formarne la volontà ed a certificarne le spese e la complessiva gestione finanziaria. Le considerazioni svolte inducono a considerare corretta la qualificazione come pubblici ufficiali dei dirigenti ACEA ed a far ritenere infondato non solo il sesto ma anche il settimo motivo di ricorso che ripropone la doglianza concernete la qualificazione dei vertici dell'ACEA, questa volta lamentando che non siano stati considerati come incaricati di pubblico servizio con le connesse conseguenze in tema di corretta individuazione del reato e di prescrizione. Né, infine, può essere invocata nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2 c.p. in conseguenza della trasformazione della ACEA in società per azioni sul rilievo che nella specie si è modificato il presupposto giuridico del reato che condiziona e precede l'elemento normativo. Quale che sia la portata della “trasformazione” di cui si discute, occorre ricordare che essa si colloca comunque sul piano meramente amministrativo od organizzativo, mentre l'art. 2 cod. pen., che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonche' le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula invece da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto modificandoli si' da non renderli piu' sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa
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(cfr. ex plurimis, Cass., V, n. 4114 del 25.2.1997).
10 7. L'ottavo ed il nono motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, giacchè pongono, sia pure sotto diversi profili, il tema della corretta qualificazione giuridica del reato per il quale il OS è stato condannato.
Secondo la difesa la sentenza impugnata avrebbe errato nel non ritenere configurabile il reato di corruzione susseguente per atto contrario ai doveri di ufficio ex art. 319, ultimo comma, c.p. ( così come formulato prima della modifica operata con legge n. 86\1990) e comunque nel non aver ritenuto configurabile il reato di corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio ex art. 318 c.p.(non essendo ravvisabile, nella specie un atto contrario ai doveri di ufficio in quanto al pagamento delle tangenti in ACEA non ha corrisposto alcuna irregolarità nello svolgimento delle gare che seguivano un iter legittimo).
Al riguardo va premesso che nell'art. 319 c.p. l'espressione “atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo ma designa una "attività" ossia un "comportamento" del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto. Al di fuori di questa nozione penalistica di "atto d'ufficio" si collocano gli atti posti in essere solo "in occasione dell'ufficio", cioè le attività che non sono riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, ma vengono svolte a margine o collateralmente o in concomitanza con le attività di ufficio.
All'interno della nozione penalistica di "atto di ufficio" rientra invece una vasta gamma di condotte umane (effettivamente o potenzialmente) collegate all'incarico del pubblico ufficiale: il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una “condotta" meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato. Una volta chiarito che il concetto di "atto di ufficio" designa, nel contesto delle norme incriminatici dei reati di corruzione, un "comportamento", si deve riconoscere che è a tutti gli effetti "atto di ufficio" l'esercizio del potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale che ne è istituzionalmente investito.
Di più: l'esercizio del potere discrezionale è, almeno di regola, l'atto di ufficio più rilevante, impegnativo e significativo per il pubblico ufficiale perché richiede una meditata valutazione comparativa degli interessi ed una scelta, libera da impropri condizionamenti ed indebite influenze, tra le diverse soluzioni possibili per la realizzazione del pubblico interesse e delle specifiche finalità dell'ufficio.
Risorsa preziosa per l'amministrazione, in particolare nelle moderne società complesse, il potere discrezionale non è però libero da canoni e limiti, ma, al contrario, è destinato ad essere esercitato in un quadro di regole che ne assicurano il corretto esercizio e ne indicano i naturali confini:
l'imparzialità e la logica dell'azione e l'effettiva e concreta finalizzazione del potere alla realizzazione dello specifico interesse pubblico che l'ufficio ha il compito di curare.
Ne consegue che, nel contesto delle norme incriminatici della corruzione, l'esercizio del potere discrezionale costituirà atto "contrario ai doveri di ufficio" nei casi in cui il pubblico ufficiale agisca violando consapevolmente le fondamentali regole di esercizio di tale potere. E vi sarà corruzione propria ex art. 319 c.p. quando per tale violazione il pubblico ufficiale accetti consapevolmente una "retribuzione".
In altri termini ai fini della qualificazione o meno dell'esercizio del potere discrezionale come "atto.... contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria non assume rilievo scriminante la circostanza che gli atti amministrativi concretamente posti in essere dal pubblico ufficiale abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, giacchè il superamento di tale vaglio è un risultato contingente e particolare, connesso alle concrete modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo quali ad es. l'adeguatezza o meno dei ricorsi, la tipologia dei vizi in esso dedotti etcc.
Neppure si può attribuire valore scriminante all'asserita "effettiva" rispondenza dell'atto all'interesse pubblico in quanto tale affermazione è un mero postulato, non verificabile dal giudice
11 penale a causa dell'inidoneità, istituzionale e di fatto, del giudizio penale a funzionare come sede di un controllo di effettiva rispondenza dell'atto all'interesse pubblico.
A fronte dell'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale, gli estremi della corruzione propria ricorrono nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia accettato, dietro compenso, o di non esercitare la discrezionalità che gli è stata attribuita dall'ordinamento ( come avviene nei casi di omissione o ritardo contemplati nella prima parte dell'art. 319 c.p.) o di usare tale discrezionalità in modo distorto, alterandone consapevolmente i fondamentali canoni di esercizio e ponendo perciò in essere una attività contraria ai suoi doveri di ufficio.
In quest'ottica, alla fattispecie "minore “ di corruzione per atto di ufficio resta riservata una sfera assai ampia. Essa ricomprende infatti tanto le ipotesi di percezione (o di accettazione della promessa) di una indebita retribuzione per il compimento di attività strettamente vincolate nei contenuti, nella forma e nei tempi che risultino rispondenti sotto tutti tali profili, ai canoni che regolano le attività del pubblico ufficiale quanto i casi in cui sia stato dimostrato ( e ciò, come si è detto al paragrafo 4, non è avvenuto nel caso di specie) che, a fronte della retribuzione ricevuta o accettata in promessa, non sia stato posto in essere dal pubblico ufficiale alcun comportamento indirizzato alla consapevole e volontaria alterazione e torsione dei canoni di esercizio della discrezionalità.
-Tali considerazioni unitamente a quelle già svolte dal giudice di appello sul momento di consumazione del reato di corruzione ( al momento di accettazione della promessa) e per affermare la qualità di pubblici ufficiali ( e non di incaricati di pubblico servizio) dei dirigenti ACEA - valgono a far ritenere infondati i motivi di ricorsi in esame.
8. Manifestamente infondati sono poi il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso atteso che dalle questioni esaminate in sede di giudizio di appello e dalla stessa natura delle censure svolte nel ricorso di cassazione si evince che nel giudizio di appello non emergevano dagli atti in modo incontrovertibile elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato.
9. Privo di fondamento e perciò meritevole di rigetto è anche il dodicesimo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli artt. 319, 319 bis, 320 e 321 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c c.p.p. nonché la violazione dell' art. 546 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.c) ed e) c.p. dello stesso codice per avere la sentenza oggetto di ricorso ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 319 bis (relativa solo ai pubblici ufficiali che appartengono all'amministrazione e non quindi ai dirigenti ACEA).
In realtà la circostanza aggravante non può essere interpretata nei termini prospettati nel ricorso ma, al contrario, risulta applicabile anche al privato corruttore ( art. 320 c.p.) ed all'incaricato di pubblico servizio (per effetto del richiamo dell'art. 320 c.p. al 319 c.p. e del richiamo dell'art. 319 c.p. al 319 bis c.p) e ricorre tutte le volte che l'oggetto dell'accordo criminoso abbia ad oggetto la stipulazione di contratti “nei quali sia interessata l'amministrazione" (nella specie l'ACEA) cui il pubblico ufficiale (nella specie i dirigenti ACEA) "appartiene".
-10. Restano infine da esaminare i tre ultimi motivi il tredicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo del ricorso di IO OS con i quali si lamentano rispettivamente le decisioni adottate in tema di attenuanti, di valutazione del contributo del OS alla condotta criminosa e di aumento di pena per la continuazione. Anche tali censure sono da ritenere infondate dal momento che su tutti e tre questi punti la sentenza contiene una motivazione dettagliata e specifica, esente da vizi logici e da interne contraddizioni che mette in luce il ruolo indispensabile del OS nella vicenda corruttiva ( e le sue richieste di versamenti agli imprenditori), l'ammontare delle somme richieste e versate, l'intensità del dolo dell'imputato nell'ambito di un vasto e sistematico disegno corruttivo ed il numero delle aggravanti.
12 11. Passando ad esaminare il ricorso proposto da IA CO di LA ( che impugna la sentenza in epigrafe che ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui al capo g) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha confermato le rimanenti statuizioni della sentenza di primo grado) il collegio ritiene che anche tale ricorso sia infondato.
11.2. Non coglie nel segno la prima censura del ricorrente che lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al ritenuto delitto di corruzione propria ( art. 606, lett. b) c.p.p.) sul rilievo che la Corte di appello a fronte delle doglianze contenute nei motivi di appello si sarebbe
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limitata ad affermare che non è il tipo di condotta ad evocare l'uno o l'altro paradigma legale bensì un elemento contingente quale il tempus, aggiungendo a tale elemento quello dell'interesse del tradens. Argomentazione, questa, che la difesa ritiene erronea ed impropria perché dazioni protratte nel tempo restano equivoche se la loro rilevanza penalistica non è individuabile in sé bensì mediante l'interesse alla loro effettuazione e perché l'interesse potrebbe illuminare il significato delle dazioni solo a patto che in se stesso fosse univoco e dimostrato;
il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie perché il processo ha accertato che la società ER era al riparo da qualsiasi concorrenza né sarebbe sufficiente a smentire questo dato la circostanza che l'imputato RE abbia affermato che le dazioni servivano a tenere buoni i rapporti della società con l'ACEA. In realtà la Corte territoriale, dopo aver descritto le sistematiche e rilevanti "dazioni" dell'imputato le ha correttamente qualificate come versamenti diretti ad ottenere il frutto - illecito dell'accordo
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corruttivo e cioè la partecipazione della sua impresa, la ER, con caratteri di esclusività ed in assenza di effettiva concorrenza, alle gare di appalto ACEA. Né rileva l'asserita mancanza di concorrenti della ER, sia per il carattere indimostrato ed apodittico di tale affermazione sia perché è del tutto evidente che il sistema adottato era in grado di scoraggiare sul nascere anche ogni forma di concorrenza potenziale e futura ossia l'ingresso nel mercato di imprese in grado di attrezzarsi per effettuare forniture analoghe a quelle dell'impresa indebitamente favorita.
11. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso vanno richiamate tutte le considerazioni già svolte nella presente sentenza sulla qualificazione come pubblici ufficiali dei dirigenti ACEA e sulla inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 2 del codice penale. Su quest'ultimo punto, in particolare, la difesa del ricorrente non si limita a richiamare la trasformazione dell'ACEA in società per azioni ma insiste sul mutamento del complessivo quadro normativo del settore e richiama, in quest'ottica, il precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite, Tuzet, secondo cui lo jus superveniens, ai sensi dell'art. 2 c.p., incide sulla qualificazione giuridica dei fatti compiuti prima della modifica. Ma a ben guardare sono proprio l'ampiezza e la generalità dello scenario delineato nel ricorso a segnalare che si è di fronte ad un normale processo evolutivo della normativa regolatrice del TWIFY -
settore dell'energia e non ad uno ius superveniens riguardante la "specifica" normativa extra penale di riferimento e perciò in grado di esercitare effetti sulla qualificazione giuridica dei fatti di cui si discute che sono perciò destinati a restare cristallizzati nelle forme proprie dell'epoca in cui sono stati commessi e nella dimensione giuridica che li ha caratterizzati. Anche il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato.
11.3. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai reati di finanziamento illegale dei partiti e di turbativa d'asta, atteso che il giudice di appello a fronte del fatto incontroverso dei sistematici ed ingenti versamenti di somme di danaro da parte dell'imputato ha correttamente ritenuto che non emergessero dagli atti in modo incontrovertibile elementi rivelatori della insussistenza dei fatti, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato e su questa base ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione.
13 12. In conclusione va dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. prospettata dalla difesa di IO OS in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Vanno altresì rigettati entrambi i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo grado dalla parte civile A.C.E.A. S.p.A., che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2000 ( duemila), di cui euro 1800 per onorari, oltre IVA e CPA.
PQM
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. prospettata dalla difesa di IO OS in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo grado dalla parte civile A.C.E.A. S.p.A., che liquida nella misura complessiva di euro 2000 ( duemila), di cui euro 1800 per onorari, oltre IVA e CPA
Così deciso il 26.9.2006
Il Consigliere estensore Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 NOV 2006
IL CANCELLIERE 01 SUPER
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