Sentenza 14 luglio 2000
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, la ritenuta mancanza del requisito dell'evidenza della prova non può - in difetto di espressa previsione normativa (come pure delle condizioni per la sua riconducibilità a taluna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art.178 c.p.p.) - in alcun modo essere dedotta come causa di nullità del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2000, n. 9553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9553 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 14/07/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 788
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 13638/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IG AN TI n. il 18.03.1957
avverso sentenza del 13.12.1999 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO
Udito il Pubblica Ministero in persona del s. proc. gen. Dott. G. F. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso
OSSERVA LA CORTE
In fatto
IG GI IA venne tratto in arresto il 21 luglio 1998 nella ritenuta fragranza dei reati di tentato omicidio in persona di ER AN e di ubriachezza in luogo pubblico. Successivamente alla convalida dell'arresto ed all'espletamento delle indagini preliminari ritenute necessarie il pubblico ministero avanzò richiesta di giudizio immediato. L'imputato chiese, a sua volta, ed ottenne di essere giudicato con il rito abbreviato. All'esito di tale giudizio il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova dichiarò il IG responsabile di entrambi i reati a lui ascritti e lo condannò, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione per il tentato omicidio e di mesi quattro di arresto per la contravvenzione. Propose appello la difesa dell'imputato chiedendo, nell'ordine:
l'assoluzione nel merito da entrambe le accuse, siccome prive di adeguato supporto probatorio;
la derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni;
l'esclusione della contestata aggravante, per il tentato omicidio, dei motivi futili, con riconoscimento, per converso, dell'attenuante della provocazione;
la riduzione, in ogni caso, della pena inflitta. Fu anche avanzata, in sede di discussione, eccezione di nullità del giudizio di primo grado per mancato interrogatorio dell'imputato da parte del pubblico ministero prima della richiesta di giudizio immediato e per inosservanza del termine entro il quale, ai sensi dell'art. 454 c.p.p., detta richiesta avrebbe dovuto essere trasmessa al giudice.
La corte d'appello di Genova, con la sentenza di cui in epigrafe, respinte le eccezioni procedurali, in parziale accoglimento delle suddette richieste di mento, escluse, con riguardo al tentato omicidio, la contestata aggravante dei motivi futili, riducendo quindi la pena ad anni quattro di reclusione, ed assolse l'appellante dalla contravvenzione con la formula "il fatto non sussiste". A sostegno del mancato accoglimento delle eccezioni procedurali, la corte d'appello rilevò che, a parte la loro tardività, dette eccezioni erano da considerare infondate, atteso che il IG era stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto e che, quanto al mancato rispetto del termine per la richiesta di giudizio immediato, si trattava di inosservanza non determinante nullità e comunque non deducibile da chi, come l'imputato, a fronte di detta richiesta e sulla base di essa, aveva a sua volta avanzato richiesta di giudizio abbreviato. Quanto al mancato accoglimento degli altri motivi d'appello la corte territoriale osservò, in sintesi: - che non potevano esservi dubbi sulla ricostruzione del fatto offerta dall'accusa, secondo cui, insorto all'interno di un bar, fra il IG ed il ER, un diverbio poi protrattosi all'esterno del locale, ed avendo ad un certo punto il ER fatto cadere a terra,, con una spinta, il IG, questi, dopo essersi in un primo momento allontanato, era poi tornato dopo una diecina di minuti, armato di un coltello con il quale aveva colpito il ER al collo e all'addome, cagionandogli lesioni giudicate guaribili fra 120 e 140 giorni;
ricostruzione, questa, che, ad avviso della corte, escludeva la configurabilità della legittima difesa e risultava adeguatamente comprovata, oltre che dall'obiettività delle lesioni riportate dal ER, anche dalle dichiarazioni di costui e di numerosi testimoni presenti (non apparendo decisive alcune discrasie esistenti fra le medesime, e neppure il fatto che i testi avessero tutti mostrato aperta simpatia nei confronti del ER, con il quale, in occasione del fatto, facevano gruppo), nonché dalle parziali ammissioni dello stesso imputato, il quale aveva riconosciuto di aver in effetti colpito, sia pure involontariamente (a suo dire) il ER;
- che parimenti non potevano esservi dubbi sulla qualificabilità del fatto come tentato omicidio, atteso che la vittima era stata attinta in regioni vitali del corpo con reiterati colpi di coltello (un fendente al collo, un colpo penetrante all'addome, giunto in prossimità del fegato, più un terzo colpo andato parzialmente a vuoto in quanto aveva attinto solo superficialmente la zona della milza); colpi vibrati con piena consapevolezza della loro direzione e, quindi, con evidente volontà omicida;
- che, pur dovendosi escludere (come si è visto) l'aggravante dei motivi futili, atteso che il fatto era stato preceduto e causato da "un precedente pesante scontro verbale, cui il ER aveva posto termine con un gesto di prepotenza, spingendo violentemente a terra l'imputato, meno prestante e in precarie condizioni", tuttavia non poteva riconoscersi l'invocata attenuante della provocazione "versando i due rissanti in pari causa turpitudinis". Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l'imputato, il quale ha denunciato:
1) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sull'assunto che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'equiparabilità, ai fini della legittima proposizione della richiesta di giudizio immediato, dell'interrogatorio reso al giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto a quello da rendere, per legge, al pubblico ministero, ed altrettanto erroneamente sarebbero state disconosciute tanto l'assenza del requisito dell'evidenza della prova quanto la causa di nullità derivante dalla mancata osservanza del termine di cui all'art.454 c.p.p.;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, unitamente ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, assumendosi che la corte di secondo grado avrebbe ingiustificatamente negato la richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la quale sarebbe stata invece necessaria - si sostiene - per dissipare i dubbi tecnici, prospettati nella memoria difensiva a firma del dott.Canepa, circa le caratteristiche della pretesa "arma del delitto" e per chiarire le contraddizioni fra le varie dichiarazioni testimoniali e addirittura le menzogne in esse contenute, spiegabili, ad avviso del ricorrente e diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, con l'intento dei testi di sottrarsi a responsabilità per concorso nelle lesioni riportate, in occasione degli stessi fatti per cui è processo, dal IG ad opera del ER e dei suoi amici;
condotta, quest'ultima, in presenza della quale sarebbe stata da riconoscere piuttosto, in favore del IG, l'esimente della legittima difesa o, quanto meno, l'attenuante della provocazione, la quale ultima, in particolare, appariva ingiustamente negata, a fronte dell'avvenuto riconoscimento del fatto costituito dalla spinta che il ER aveva inferto al IG, con tale violenza da far piombare costui su di una "vespa" parcheggiata sul posto e da farlo poi rovinare al suolo. In diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già esattamente rilevato dalla corte d'appello, l'interrogatorio al quale l'imputato venne ritualmente sottoposto in sede di convalida dell'arresto ben poteva valere anche ai fini dell'osservanza della condizione prevista dall'art.453 c.p.p. Al riguardo, può, anzitutto, farsi riferimento al testuale tenore di detto articolo, il quale, nella parte che qui interessa, dispone soltanto che la persona sottoposta a indagini dev'essere "stata interrogata", prima che il pubblico ministero chieda il giudizio immediato, senza in alcun modo specificare che ad interrogarla debba essere stato lo stesso pubblico ministero. Il che giustifica, sul piano della mera esegesi letterale, la conclusione anzidetta;
conclusione che risponde, poi, ad avviso della Corte, anche alla ratio legis, che è, con ogni evidenza, soltanto quella di assicurare all'imputato la possibilità di far valere le sue ragioni davanti all'autorità giudiziaria prima di vedersi tratto a giudizio;
e non si vede come possa seriamente contestarsi che un tale finalità, ancor meglio che con l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero (il quale continua ad avere essenzialmente funzione investigativa), possa essere realizzata con l'interrogatorio reso davanti al giudice, sempre che, naturalmente (cosa sulla quale, nella specie, non risultano sorte contestazioni), detto interrogatorio abbia avuto ad oggetto tutti i fatti ai quali si è poi fatto riferimento nella richiesta di giudizio immediato. In tal senso, del resto, questa Corte ha avuto già più volte occasione di pronunciarsi in passato (Cass.V, 4 maggio 1992 n. 5160, Giannoccaro, m. 189961; Cass.VI, 9 settembre 1994 n. 9748, Dionani ed altro, m. 199145; Cass. IV, 1 3 gennaio 1998 n. 3 19, Hristowski, m.210158;
Cass.III, 17 gennaio 2000 n. 3868, PM in proc.Fusco, m.215355). Quanto poi alla pretesa mancanza del requisito dell'evidenza della prova, pure richiesto dall'art.453 c.p.p., sembra appena il caso di osservare che, in difetto di espressa previsione normativa, come pure delle condizioni nelle quali essa possa essere ricondotta a taluna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., detta mancanza non possa in alcun modo essere dedotta come causa di nullità del giudizio. Significativo, del resto, appare in proposito il fatto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. V, 31 gennaio 1998 n. 1245, Cusani, m.210027), una volta instaurato il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non possa sindacare, sotto il profilo dell'evidenza della prova, la decisione di accoglimento della relativa richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari. A ciò aggiungasi poi che, nel caso di specie, lo stesso imputato ha, di fatto, avallato la scelta compiuta dal pubblico ministero avanzando, a seguito della richiesta di giudizio immediato, ai sensi dell'art.458 c.p.p., quella (poi accolta) di applicazione del rito abbreviato.
Per quanto concerne infine l'eccezione relativa alla mancata osservanza del termine di 90 giorni previsto dall'art.454 c.p.p., ritiene la Corte sufficiente richiamare il già affermato principio (Cass.III, 12 gennaio 1996 n. 273, Pellegrino ed altro, m.203707), secondo cui il termine anzidetto ha natura tassativa solo per quanto riguarda il completamento delle indagini (sul che, nella specie, non sembra vi sia contestazione) mentre ha natura ordinatoria (con conseguente esclusione di ogni nullità, in caso d'inosservanza), per quanto riguarda la presentazione della richiesta, di giudizio immediato.
Passando quindi all'esame del secondo, complesso motivo di ricorso, ritiene la Corte che anch'esso sia infondato, salvo quanto si dirà a proposito della doglianza concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. In particolare, per quanto concerne anzitutto la ricostruzione del fatto, l'insistenza della difesa nel riproporre all'attenzione della Corte gli elementi, già criticamente valutati dai giudici di merito, sui quali si erano registrate discrepanze fra le dichiarazioni dei vari testimoni (ivi compresa la parte lesa), non può valere ad intaccare la inesorabile valenza dell'obiettivo ed indiscusso dato di fatto costituito dall'esistenza delle lesioni riportate dal ER e dalla riconducibilità di esse all'azione cosciente e volontaria del IG, come, nella sostanza, da lui stesso ammesso. Che i testimoni, poi, come riconosciuto nella stessa impugnata sentenza, fossero simpatizzanti del ER tanto da non parlare, ad esempio, del di lui stato di ubriachezza, mettendo invece in rilievo quello del IG, come pure il preteso carattere violento di costui ed il suo essere dedito a sostanze stupefacenti, non poteva avere - come giustamente ritenuto dalla corte di merito - alcuna decisiva rilevanza, trattandosi di particolari non incidenti sul già ricordato nucleo essenziale della ricostruzione accusatoria, sul quale si sono basate l'imputazione e la successiva condanna. E ciò senza contare che, con riguardo all'ubriachezza, l'assoluzione del IG dal reato di cui all'art.688 (alla quale si è riferito il ricorrente) risulta basata (pag.20 della sentenza impugnata) non sull'accertata inesistenza di detto stato, ma soltanto sulla mancata effettuazione di prove alcolemiche, in difetto delle quali è stato ritenuto che non potesse attribuirsi decisivo valore alle semplici affermazioni dei testi secondo cui il ricorrente sarebbe stato palesemente ubriaco, trattandosi di affermazioni non riscontrabili con elementi obiettivi. E senza contare, ancora, con riguardo al contestato carattere violento dell'imputato, che la corte di merito, pur dando atto, correttamente, dall'assenza di precedenti condanne penale a carico del IG, ha anche ricordato (pag. 15) che costui "un paio di denunce per violenza ce le aveva davvero"- il che ben poteva rendere oggettivamente giustificabile l'affermazione dei testi circa il carattere violento del soggetto.
Lo stesso sospetto, avanzato dalla difesa del IG davanti alla corte d'appello e ripetuto nei motivi di ricorso, che i testimoni abbiano mentito per difendere sè stessi da possibili addebiti penali relativamente alle lesioni riportate anche dal IG dimostra tutta la sua inconsistenza (almeno per quanto riguarda l'oggettività e la valenza giuridica della condotta addebitata al ricorrente), ove si consideri non solo il fatto, posto in luce nell'impugnata sentenza, che in realtà nessuno dei suddetti testimoni risultava raggiunto neppure da un'informazione di garanzia, ma anche che, in ogni caso, le lesioni riportate dal IG, nella non contestata ricostruzione del fatto operata dal giudici di merito, sarebbero state comunque successive a quelle da lui prodotte con il coltello al ER, in quanto dovute alla violenta reazione degli amici di costui. Il che significa che gli autori di detta reazione non avrebbero avuto necessità di "inventarsi" nulla di sostanzialmente rilevante, posto che l'aggressione del IG nei confronti del ER era oggettivamente documentate dalle lesioni riportate dalla vittima. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, sembra cadere in contraddizione rispetto alle premesse da cui è partito, laddove, nel voler ribattere l'argomento contenuto nell'impugnata sentenza basato sull'assenza di informazioni di garanzia, osserva che proposto tale assenza avrebbe "rassicurato" e resi "più uniti ed al riparo da ogni guaio giudiziario" i testimoni, i quali, perciò, avrebbero potuto meglio "concentrarsi e accordarsi su quello da dichiarare per far pendere la bilancia in un unico verso". Ora, a prescindere dall'assoluta apoditticità di un tale assunto, non si vede come tale riconosciuta ed ammessa situazione di sicurezza in cui i testi si sarebbero trovati possa conciliarsi con l'originaria prospettazione (alla quale il giudice di merito ha inteso dare risposta), del sospetto che fosse stato invece proprio il timore di conseguenze giudiziarie a dar luogo al preteso mendacio. Per quanto riguarda poi la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata a dissipare i pretesi "dubbi tecnici" sull'arma del delitto, mediante un auspicato "confronto diretto" tra il consulente del P.M. e quello della difesa, la censura appare del tutto pretestuosa, non essendo stata rappresentata alcuna valida, specifica ragione a sostegno della assoluta necessità di un tale adempimento, ma essendosi il ricorrente limitato a sostenere, in modo del tutto generico, che esso sarebbe stato "utile se non decisivo per una risolutiva valutazione di tutto l'episodio". Ed è appena il caso di ricordare che, nella specie, era stato chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato il quale, nella disciplina all'epoca vigente, implicava l'accettazione del richiedente ad essere giudicato allo stato degli atti, con esclusione, quindi, di ogni diritto a successive integrazioni probatorie, salva la sola possibilità, per il giudice d'appello, di disporle "ex officio" in caso di ritenuta, assoluta necessità (Cass.S.U.29 gennaio 1996 n. 930, Clarke, m.203427); assoluta necessità che, nella specie, non può dirsi in alcun modo dimostrata. E tale considerazione vale, ovviamente, anche con riguardo al lamentato diniego di nuova audizione dei testi. Del tutto assertiva e scollegata dalle obiettive e non contestate risultanze processuali risulta poi la doglianza concernente il mancato riconoscimento della legittima difesa, reale o putativa, a proposito della quale il ricorrente si richiama soltanto ai non contestati elementi costituiti dall'originario gesto di violenza (la spinta) commesso dal ER e dalle lesioni subite, dopo il ferimento di quest'ultimo, dal IG ad opera degli amici del ER, senza mostrare di voler trarre le dovute, ineludibili conseguenze dal fatto decisivo costituito dall'essersi il IG, dopo la spinta che lo aveva fatto cadere a terra, allontanato per poi ritornare proprio per colpire, come fece, il ER, in assenza di qualsivoglia attuale situazione di pericolo che non fosse, al limite, quella da lui stesso cagionata con il ripresentarsi, coltello alla mano, sul luogo della precedente, subita violenza. In realtà il ricorrente mostra di rendersi ben conto di quanto questo elemento giochi a suo sfavore, e perciò afferma che, essendo all'epoca egli reduce da un recente intervento chirurgico che lo aveva lasciato assai indebolito, tanto da reggersi a stento in piedi, "lascia seriamente perplessi" la tesi del suo allontanamento (a piedi) e del suo successivo ritorno per farsi giustizia da solo. Ma una tale soggettiva "perplessità" non può, con ogni evidenza, tradursi, in sede di legittimità, in un oggettivo motivo di censura per i giudici di merito i quali, sulla base di un compiuto esame critico delle risultanze processuali (alle quali nulla di decisivo avrebbe potuto aggiungere la documentazione ospedaliera di cui si lamenta la mancata acquisizione), hanno ritenuto che motivi di perplessità, in effetti, non ve ne fossero. Ed è, al riguardo, appena il caso di osservare che, se da una parte non può mai presumersi, nel tentativo di ricostruire la realtà dei fatti, un comportamento umano non rispondente a normali criteri di ragionevolezza e di prudenza (sia pure messi al servizio di finalità illecite), dall'altra parte, quando un tale comportamento risulti positivamente attestato da obiettive risultanze processuali, di cui venga dimostrata la sostanziale validità probatoria, viene ad essere del tutto vano il tentativo di trarre argomento dalla sua asserita contrarietà ai suddetti criteri per sostenere che il giudice avrebbe dovuto escluderne o, quanto meno, revocarne in dubbio la sussistenza. Può quindi a questo punto passarsi all'esame dell'ultima doglianza contenuta nel ricorso, concernente il diniego dell'attenuante della provocazione;
doglianza che, a differenza delle altre, come si è anticipato, appare fondata. Risulta in effetti dalla lettura dell'impugnata sentenza, per la parte che qui interessa, che la corte territoriale, a sostegno della ritenuta esclusione dell'aggravante dei motivi futili, ha affermato che l'accoltellamento "è stato preceduto e trova causa in un precedente pesante scontro verbale, cui il ER ha posto termine con un gesto di prepotenza, spingendo violentemente a terra l'imputato, meno prestante ed in precarie condizioni". E si aggiunge subito dopo, nella stessa sentenza: "Ora, questa spinta, con il dolore e l'umiliazione inferti al IG (e, certo, non alleviate da frettolose scuse) se proprio non integra, come chiesto dalla difesa, gli estremi della provocazione in senso tecnico, versando i due rissanti in pari causa turpitudinis, certamente ci induce a non ritenere la reazione dell'imputato come causata da motivi futili, cioè da quei motivi così tenui che sono solo una scusa perché il soggetto possa scatenare la sua malvagità". Il motivo del diniego dell'attenuante della provocazione risulta quindi compendiato unicamente, come si vede, nell'affermazione secondo cui si sarebbe in presenza di "due rissanti" versanti, come tali, "in pari causa turpitudinis". Ma non si vede su quale base il IG ed il ER potessero tecnicamente definirsi "rissanti" (cioè, se le parole hanno un senso, partecipanti ad una "rissa" caratterizzata, per definizione, dal reciproco, contestuale intento di offendere e di difendersi), quando la stessa sentenza, poche righe prima, specifica che fra i due vi era stato solo uno "scontro verbale" al quale il solo ER aveva inteso porre fine passando a vie di fatto senza che, sul momento, ciò provocasse alcuna reazione fisica da parte del IG, caduto a terra e quindi allontanatosi. E che l'espressione "scontro verbale" non sia stata usata a caso risulta dimostrato dal fatto che in precedenza, a pag. 15 della stessa sentenza, nel trarre le conclusioni dall'effettuata ricognizione delle dichiarazioni testimoniali, si era espresso sostanzialmente lo stesso concetto, parlando di "discussione animata" la quale era "culminata in una spinta del ER all'imputato". In altri termini, quindi, è stata la stessa corte di merito a dare incontrovertibilmente per acquisito che, prima dell'accoltellamento, l'unico ad usare
(ingiustificatamente) violenza fisica era stato il ER. Non si vede quindi come possa farsi riferimento al concetto giuridico di "rissa" quale sopra richiamato, in conformità al costante insegnamento di questa Corte. E se "rissa" non vi era stata, non si vede, ancora, come possa parlarsi di "pari causa turpitudinis", salvo a ritenere, per assurdo, che una tale situazione sussista per il solo fatto che taluno partecipi ad una "discussione animata" o anche, se si vuole, ad uno "scontro verbale", senza che neppure risulti specificato quale sia stato il tenore delle parole da ciascuno adoperate ne' a chi possa farsi risalire la responsabilità dell'alterazione dei toni, ma risultando soltanto accertato che uno, ed uno solo, dei due interlocutori è passato, ad un certo punto, a vie di fatto nei confronti dell'altro.
Si è quindi in presenza di quella che non può altrimenti essere definita se non una manifesta illogicità della motivazione adottata, sul punto in questione, dalla corte di merito, la cui sentenza va pertanto annullata, sul medesimo punto, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Genova la quale, in assoluta libertà di valutazione e di giudizio, dovrà tuttavia decidere tenendo presenti le suindicate ragioni dell'annullamento e curando che la motivazione risulti immune dal vizio ora riscontrato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'attenuante della provocazione e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Genova. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2000