Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'accertamento degli elementi sintomatici in grado di rivelare la gestione o la cogestione della società da parte di un amministratore di fatto è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, qualora sostenuto da motivazione congrua e logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2013, n. 35249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35249 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
M 35249/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Marasca Gennaro - Presidente - U.P. - 3.4.2013 Sentenza N. 1082 dott. Bevere Antonio R.G.N. 35010/2012 dott. Bruno Paolo Antonio dott. Guardiano Alfredo dott. De Marchi Albengo Paolo Giovanni -Relatore- ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ST NN AR, nata a [...] il [...], e da LU SE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 13.4.2012 dalla corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della ST e per il rigetto del ricorso del LU;
udito per i ricorrenti, l'avv. Enrico Di Martino, del Foro di Massa, difensore di fiducia del LU, anche in qualità di sostituto processuale dell'avv. Scipione Del Vecchio, difensore di fiducia della ST, il quale ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 13.4.2012 la corte di appello di Firenze, confermava la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 17.9.2010, aveva condannato ST NN AR e LU SE, imputati dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravati dalla pluralità dei fatti, in qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e socia illimitatamente responsabile e di socio-amministratore occulto della s.n.c. "ABRACADABRA", dichiarata fallita dal tribunale di Prato con sentenza del 20.3.2002, alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia. Avverso tale decisione, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto autonomi ricorsi per Cassazione gli imputati, articolando distinti motivi di impugnazione. La ST, in particolare, deduce due motivi di ricorso. Con il primo la ricorrente lamenta l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale, eccependo, testualmente, "la correttezza della primaria contestazione all'imputata, laddove venivano ritenute non individuate le aggravanti sopra dette, risultato della erronea valutazione del giudice di prime cure (e, poi, della corte di appello), nonché l'insussistenza dell'elemento 2 psicologico del reato, "con la conseguenza....che, alla ST avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche prevalenti, scevre dal giudizio di comparazione", anche in considerazione della sua incensuratezza. Con il secondo motivo di ricorso l'imputata lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza, con riferimento alla differente decisione assunta dagli organi inquirenti nei confronti di GI MA, che, pur avendo, all'interno ed all'esterno della società dichiarata fallita, assunto la medesima posizione della ST e posto in essere identici comportamenti, non è stata oggetto di alcuna contestazione penalmente rilevante, riportandosi, per il resto, la ricorrente ai motivi di appello. Due motivi di ricorso vengono dedotti anche dal LU. Con il primo il ricorrente lamenta la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 420 ter, co. 5, e 178, lett. c), c.p.p., per avere la corte territoriale disatteso la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire in udienza avanzata dal difensore dell'imputato, pur sussistendone i presupposti, come dimostrato dal certificato medico prodotto a sostegno della menzionata richiesta di rinvio. Con il secondo motivo di ricorso, l'imputato lamenta la mancanza ovvero la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto della società fallita dello ST. L'attuale definizione normativa di amministratore di fatto, di cui all'art. 2639, c.c., infatti, a suo dire, da un lato non si applica ai reati fallimentari, ma solo ai reati societari, per cui chi abbia 3 rivestito tale ruolo può solo concorrere a titolo di extraneus nel reato fallimentare proprio commesso dall'amministratore di diritto, dall'altro, impone, affinché un soggetto possa qualificarsi tale, la dimostrazione che egli abbia esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore. Orbene, ad avviso del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulta irrimediabilmente viziata, sia perché non configura alcuna ipotesi di concorso di persone nel reato, reintroducendo, in tal modo una responsabilità dell'amministratore di fatto in tema di reati fallimentari, oggi superata dalla previsione dell'art. 2639, c.c., sia perché desume il ruolo di amministratore di fatto da sintomi inidonei a tal fine, quali la presenza in azienda, anche se non tutti i giorni del LU, riferita, peraltro, da soggetti che lo hanno indicato come un semplice collaboratore esterno ovvero la dichiarazione di una testimone che, in maniera apodittica, ha affermato che "amministrava tutto il LU", in ordine alla quale, per contestarne l'attendibilità, la difesa dell'imputato aveva chiesto, inutilmente, sia in primo che in secondo grado, l'escussione del teste AT Arrigo. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che il ricorso della ST va dichiarato inammissibile, sotto diversi profili. Con esso, infatti, da un lato vengono esposte censure che non risultano proposte nei motivi di appello (nello specifico, quella con cui si contesta, peraltro del tutto genericamente, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato) ovvero attinenti al merito (come nel caso in cui si invoca la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti), dall'altro, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, esso si fonda su doglianze palesemente generiche, nonché del tutto inconferenti. E, come è noto, una delle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione va individuata proprio nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591, CO. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087). Né il ricorso per Cassazione, può limitarsi a fare riferimento per relationem ai motivi proposti con l'atto di appello. Incomprensibile risulta, poi, la doglianza difensiva riguardante le circostanze aggravanti, che, rispetto alla originaria contestazione, il giudice di primo grado riduceva alla sola ipotesi della consumazione di più fatti di bancarotta fraudolenta, eliminandone l'incidenza sull'entità della pena, in virtù del giudizio di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche. Del resto, come si evince dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, non contestata sul punto dalla ricorrente, nessuna questione era stata prospettata in appello sulla sussistenza delle circostanze aggravanti. Infondato appare, invece, il ricorso del LU. In relazione al primo motivo di impugnazione, va rilevato che la corte di appello, nel valutare, all'udienza del 13.4.2012, il 5 certificato medico su cui si fondava la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire del difensore, ha ritenuto che la malattia in esso certificata ("cervicolombalgia pt trauma contusivo ginocchio destro da caduta accidentale", con prognosi di guarigione di quindici giorni, salvo complicazioni), non integrasse un'ipotesi di impedimento assoluto a comparire, atteso che le lesioni patite dal difensore, non si presentavano di natura tale da impedirne la presenza all'udienza. Tale valutazione appare del tutto corretta, posto che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, l'impedimento (quale, in ispecie la malattia) deve essere prospettato come assolutamente ostativo alla comparizione, non potendo considerarsi idonee, a tal fine, generiche certificazioni sanitarie che, come nel caso in esame, non precisino il profilo concreto della malattia (limitandosi a una astratta indicazione della medesima), né l'incidenza della medesima sulla capacità dell'imputato di partecipare all'udienza (cfr. Cass., sez. IV, 25/10/2005, n. 41663, C. e altro). Del pari risulta infondato il secondo motivo del ricorso LU. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati societari e fallimentari, l'art. 2639 c.c., nella formulazione introdotta dall'art. 1 d.lg. 11 aprile 2002 n. 61, lungi da contraddire il precedente consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche l'amministratore di fatto della società fallita poteva rispondere dei fatti di bancarotta fraudolenta previsti dall'art. 223 I. fall., ne costituisce esplicita conferma, non essendovi, d'altra parte, ragione alcuna, una volta ritenuta la responsabilità 6 dell'amministratore di fatto, in base al citato art. 2639, per i reati societari, di escluderla per quelli fallimentari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 05/06/2003, n. 36630, G.) Del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità risulta l'orientamento secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr. Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. V, 2/3/2011, n. 15065, Guadagnoli e altro, rv. 250094). La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., come pure è stato affermato, postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di 7 amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell""iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. V, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 18464, Ponciroli, rv. 234254). In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428). Orbene la corte territoriale, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, si è mossa nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero i giudici di secondo grado hanno individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di 8 "amministratore di fatto" rivestita dal LU, rispetto ai quali le contestazioni difensive appaiono estremamente generiche ed attinenti al merito. Essi, infatti, con motivazione approfondita ed immune da vizi, hanno evidenziato: 1) come la teste LL IN, dipendente della società fallita, abbia dichiarato di essere stata assunta dal LU;
la teste GI MA, socia della ST, abbia rivelato che la società era amministrata dal LU, il quale tratteneva gli incassi e dava indicazioni per gli acquisti;
la teste ZI SI, altra dipendente, aveva affermato di ricevere lo stipendio, oltre che dalla ST, anche dall'imputato, che vedeva in azienda due o tre volte al mese;
2) come le testimonianze di NG AR ET e di RE EP, dipendenti della società fallita, i quali hanno parlato del LU come di un consulente esterno dell'impresa, consentono in ogni caso di affermare che egli era costantemente presente in azienda;
3) come la pretesa attività di consulenza esterna del LU debba considerarsi un mero stragemma volto a celare il suo ruolo effettivo all'interno della società, in quanto è stato dimostrato che l'imputato ha emesso in favore della società fallita fatture per attività di elaborazione dati magazzino e contabili, nonostante che la curatrice fallimentare abbia sottolineato come non risultasse alcuna contabilità di magazzino della "ABRACADABRA"; 4) come il definitivo suggello al ruolo di amministratore di fatto del LU deriva dalla carica da lui assunta di vice presidente della società "NUOVA TAMARA", inattiva e senza sede, costituita allo scopo di prosciugare l'attivo della "ABRACADABRA" prima del fallimento. Appare, dunque, evidente, come affermato dalla corte territoriale, che, contrariamente a quanto preteso dalla difesa, il LU non può 9 A essere relegato in un ruolo meramente secondario o tecnico, partecipando egli a fianco dell'amministratore "di diritto" ST, alle scelte vitali della società ed apparendo, anche nei confronti dei terzi, come il reale gestore della società stessa", con ciò svolgendo un palese ruolo di cogestione della società fallita. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso proposto nell'interesse della ST va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere il difensore della ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), mentre va rigettato il ricorso del LU, che pure va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di ST NN AR e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di LU SE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3.4.2013 Il Consigliere Estensore Il Presidente Depositata in Cancelleria Roma, li 21 AGO. 2013 A 10 CAS B A R ARQUARY P U S E T R O E N O