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13 luglio 1991
13 luglio 1991
Art. 1. 1. Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324, 12 gennaio 1991, n. 5, e 13 marzo 1991, n. 76 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 33.
Commentari • 4
- 1. Intercettazioni: finalmente una legge ! (ma in vigore a settembre)Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 maggio 2020 · 0.9173348
Le novità consistono in un'opportuna rafforzata custodia delle registrazioni a tutela della riservatezza su fatti e circostanze non rilevanti per le indagini, un nuovo rapporto tra l'acquisizione delle registrazioni e la perizia trascrittiva, che diventa disgiunta dall'acquisizione, nel senso che la trascrizione non segue necessariamente l'acquisizione delle comunicazioni ma può essere differita e, sull'accordo delle parti, può addirittura mancare, con ampi poteri lasciati alle parti che possono concordare persino l' utilizzazione dei “brogliacci”. E' invece inaccettabile il rafforzamento del ruolo del P.M., a discapito di quello del giudice, e il forte ridimensionamento del diritto di …
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Giurisprudenza • 34
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24950Provvedimento: […] Il ricorso di NC ER è fondato limitatamente al capo 1) e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 9 bis) nonché alla disposta confisca. 54.1. […]Leggi di più...
- finalità di vendetta e affermazione del potere di un'associazione criminale·
- necessità·
- presunzione semplice di pericolosità·
- sussistenza·
- condanna per il reato di cui all'art. 416·
- aggravante·
- esclusione·
- configurabilità·
- fattispecie·
- condizioni·
- accertamento della pericolosità in concreto·
- bis cod. pen·
- applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata·
- associazione per delinquere·
- delitti