Articolo 73 del Codice civile
Articolo 72Articolo 74
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19 aprile 1942
Art. 73.

(Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta).

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e' provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita' e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e' ancora dovuto, o i beni nei quali esso e' stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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