Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 nella condotta di un soggetto che, consapevole dell'altrui detenzione illecita, era alla guida dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano due persone che nascondevano indosso la droga).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2013, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/12/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2079
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 12942/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NI N. IL 25/09/1983;
RO SS SA N. IL 22/12/1966;
IA UR N. IL 15/03/1969;
avverso la sentenza n. 50/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 10/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato con sentenza del 22/11/2007 la responsabilità di ME IA, RO SS TE e CH UR in ordine al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1-bis in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nel testo antecedente alla modifica intervenuta con la L. 21 febbraio 2006, n. 49 perché, agendo in concorso tra loro senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, la prima e la seconda quali detentrici dei rispettivi involucri di seguito indicati e pertanto nella veste di autori materiali della condotta, la terza quale utilizzatrice della vettura Volkswagen Golf sulla quale le tre donne si trovavano e pertanto nella veste di compartecipe, illecitamente detenevano anche al fine di cederla a terzi, pertanto fuori dalle ipotesi previste dall'ari:.75, sostanza stupefacente di cui alla tabella I dell'art. 14 del D.P.R. medesimo (in particolare grammi 238 circa di eroina, suddivisa in due involucri del peso rispettivamente di grammi 146 e 92 circa, pari a 936 dosi medie giornaliere e circa 3475/46 82 dosi gratificanti). Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per la RO. Il giudice di primo grado ha condannato la ME e la CH alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa e la RO alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. La pronunzia è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 10/01/2013. 2. Il provvedimento impugnato, su motivi di appello concernenti la destinazione ad uso personale dello stupefacente, ha ritenuto che le imputate non avessero fornito elementi di prova anche soltanto indiziari per affermare che quella sostanza fosse destinata all'uso personale e nemmeno di avere disponibilità economiche tali da giustificare l'acquisto di una così rilevante e costosa provvista di sostanza drogante, a fronte di un quantitativo di eroina pari a 936 dosi medie giornaliere e circa 3475/4682 dosi gratificanti ed alla suddivisione della sostanza in due diversi involucri.
2.1. Con riferimento all'imputata CH UR, appellante sul capo concernente la sua qualità di compartecipe, il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dichiarazioni della coimputata ME, confermate dal fatto che la CH avesse messo a disposizione l'autovettura che aveva in uso e dall'essersi l'imputata avvalsa della facoltà di non rispondere senza fornire una versione alternativa alla ricostruzione della vicenda, fossero idonee a ritenere provata la responsabilità penale della stessa.
3. Ricorrono per cassazione le tre imputate con distinti ricorsi, in parte di identico contenuto, deducendo:
a) violazione dell'art. 601 c.p.p., comma 5, per mancata notifica del decreto di citazione al difensore Avv. Stefano Pulcini, nominato anch'egli di fiducia dalle coimputate, con violazione del diritto di difesa;
b) violazione del principio dell'onere della prova e del principio dell'uso personale o del cd. uso di gruppo, gravando sul Pubblico Ministero l'onere di provare che lo stupefacente detenuto dall'imputato è destinato ad uso non esclusivamente personale e/o di gruppo, mentre tale prova non è stata raggiunta in assenza di rinvenimento di materiale per il confezionamento o per la pesatura, sostanze da taglio, soldi, ed attesi gli esiti dell'interrogatorio di garanzia e della verifica dei tabulati relativi alle conversazione telefoniche. Per la sola CH il ricorso evidenzia che la stessa è risultata negativa alla perquisizione e che le particolari modalità di occultamento della sostanza avrebbero dovuto indurre a ritenerla estranea alla vicenda delittuosa.
c) per la sola RO, omessa motivazione dell'applicazione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la nullità a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980; Sez. 1, n. 19982 del 21/03/2013, Panella, Rv. 256182; Sez. 6, n. 17267 del 16/04/2010, Gabriele, Rv. 247086; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187).
1.1.Nel caso in esame, emerge dagli atti che nel giudizio di appello, promosso peraltro con atto sottoscritto dal solo Avv. Ciabattoni, all'udienza del 10/01/2013 è stato eccepito il solo impedimento dell'Avv. Ciabattoni, senza alcun riferimento all'omesso avviso al difensore Avv. Pulcini, determinandosi sul punto la citata preclusione.
2. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che le doglianze difensive relative alle imputate ME IA e RO SS TE costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, con le quali si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva delle ricorrenti. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Giurisprudenza consolidata: Sez. U n. 6402 del
2/07/1997, Rv. 207944; Sez. U n. 930 del 29/01/1996, Rv. 203428; Sez. 1, n. 5285 del 6/05/1998, Rv. 210543; Sez. 5, n. 1004 del 31/01/2000, Rv. 215745; Sez. 5, ord. n. 13648 del 14/04/2006, Rv. 233381).
2.1. Trattasi, peraltro, di motivi infondati.
2.2. Il giudice del merito, con argomentazioni esaustive, compiute e prive di vizi logici e giuridici, ha in ogni caso fatto buon governo del principio più volte affermato da questa Corte in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 T.U. stup., nella formulazione vigente all'epoca della consumazione del reato, secondo il quale il dato ponderale assume rilievo per la valutazione della destinazione della sostanza detenuta (Sez. 4, n. 39268 del 25/09/2008, Manca, Rv. 241986), non ignorando il temperamento della più recente giurisprudenza di legittimità in base al quale lo scostamento dai limiti tabellari previsti dall'attuale art. 73, comma 1-bis, T.U. stup. non costituisce prova determinante dell'effettiva destinazione della sostanza all'uso interamente personale piuttosto che in tutto o parte anche allo spaccio, ma, insieme al parametro dell'incapacità patrimoniale può, sul piano dell'interpretazione della norma e della logicità dell'apprezzamento, fondare una conclusione di merito quale quella fatta propria da entrambi i Giudici dei primi due gradi di giudizio, sottraendola a censure in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa, Rv. 255726).
3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso proposto da CH UR, si tratta di censura fondata.
3.1. In proposito, merita di essere considerato che, sulla configurabilità del concorso di persone nel reato, è costante l'affermazione secondo cui questo, secondo i principi generali, è da ritenere solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dall'elemento psichico del reato che si commette (qui, la coscienza e volontà di detenere la droga) e dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'illecito. Pertanto, perché possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile, occorre che l'agente mantenga un comportamento "meramente passivo", privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui. Mentre non potrà che ravvisarsi il concorso nella detenzione laddove il soggetto abbia posto in essere un comportamento tale da avere arrecato un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, alla realizzazione del delitto anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare. Tale contributo partecipativo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisabile, quindi, finanche, nella semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta. Da quanto esposto, discende che deve ritenersi la connivenza non punibile in presenza della semplice consapevolezza della condotta criminosa altrui, non caratterizzata da alcun contributo, morale o materiale, volto a favorirla (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649;
Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008 Ud., dep. 04/03/2009, Gentiluomini, Rv. 242996; Sez. 4, n. 21441 del 10/04/2006, Piscopo, Rv. 234569).
3.2. Orbene, la sentenza gravata non pare avere spiegato satisfattiva motivazione a supporto del ritenuto concorso della CH. A ben vedere, a supporto della affermata responsabilità concorsuale, i giudici di merito pervengono all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata sulla base delle dichiarazioni della coimputata ME, che ha riferito che la CH era a conoscenza del fatto che lei e la RO avessero indosso la droga, dell'aver messo l'imputata a disposizione l'autovettura che aveva in uso e dell'essersi la stessa avvalsa della facoltà di non rispondere. Tali elementi evidenziano l'erronea sussunzione del comportamento di CH UR nella fattispecie del concorso di persone nel reato, per la cui configurabilità è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253347). Gli elementi extraprocessuali sui quali i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza della CH, ossia la mera consapevolezza dell'altrui detenzione della sostanza stupefacente e l'aver messo a disposizione un'autovettura, non possono integrare gli elementi costitutivi del concorso nel reato, in assenza di ulteriori emergenze dalle quali possa desumersi quantomeno l'accompagnamento delle coimputate per i rifornimenti e le cessioni della sostanza stupefacente o qualsivoglia contributo alla realizzazione del reato. Si tratta di elementi equivoci e non satisfattivi, che non sostengono adeguatamente l'impianto motivazionale anche se letti unitamente alla condotta endoprocessuale della CH di avvalersi della facoltà di non rispondere.
3.3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna nei confronti di CH UR per non avere commesso il fatto.
4. Con riguardo al terzo motivo, proposto dalla sola RO, in merito all'omessa motivazione a sostegno della ritenuta recidiva, il ricorso è fondato.
4.1. La Corte territoriale ha giustificato la conferma della pronuncia del giudice di primo grado sulla base dei precedenti penali della donna desumibili dal certificato del casellario giudiziale in atti ma giova ricordare, in linea con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251690) che sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene, sia quando esclude la rilevanza della recidiva. Esclusi i casi di recidiva cd. obbligatoria, di cui all'art. 99 cod. pen., comma 5 il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte cost., sent. n. 192 del 5/06/2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
4.2. Nel caso in esame, la motivazione adottata dalla Corte distrettuale non si attiene ai sopra delineati principi. Si risolve piuttosto in una vuota formula di stile, priva di qualsivoglia aggancio alla specifica situazione concreta in disamina.
4.3. Rigettato nel resto il ricorso proposto da RO SS TE, occorre dunque annullare la sentenza impugnata sul punto relativo all'applicazione della recidiva, rinviando alla Corte di Appello di Salerno, chiamata nella specie a motivare in punto alla possibile applicazione alla specie della contestata recidiva all'uopo seguendo le linee guida sopra rassegnate per come dettate dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già citata sentenza n. 5859/11.
5. Il rigetto del ricorso proposto da ME IA ne comporta la condanna, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CH UR per non aver commesso il fatto.
Annulla la medesima sentenza nei confronti di RO SS TE limitatamente alla riconosciuta recidiva e rinvia alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso di RO SS TE e rigetta integralmente il ricorso di ME IA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014