Sentenza 7 novembre 2011
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2011, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/11/11
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1729
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36282/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AP NS, nato a [...] il [...];
2) La ON EN GI CE, nato a [...] il [...];
3) AN GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Montagna, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto da AN per sopravvenuta carenza di interesse nonché, con riferimento alle posizioni di AP e La ON, l'annullamento dell'ordinanza limitatamente ai capi A) e V) e il rigetto nel resto;
sentiti gli avvocati Di Casola Carlo, difensore di AP, e Ganino Bruno, difensore di La ON, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivo ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha parzialmente riformato il provvedimento del G.i.p. in sede del 13 giugno 2011 e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NS AP, GI AN ed EN La ON anche per i reati di associazione per delinquere (capo A), di tentata concussione (capo B) e di ricettazione (capo V). 2. - Tutti gli indagati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
In data 4 novembre 2011 GI AN ha dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando documentazione dalla quale risulta la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche per i reati oggetto del presente procedimento, nonché
la rimessione in libertà dell'imputato. Pertanto, nella successiva trattazione dei ricorsi, pur dando atto del ruolo che l'ordinanza impugnata attribuisce a AN, non verranno esaminati i motivi proposti nel suo interesse dal momento che l'intervenuta scarcerazione dell'imputato comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. 3. - La tentata concussione di cui al capo B) ai danni di De AR GI. Nell'originaria imputazione, predisposta dal pubblico ministero nella richiesta di misure cautelari, si contestava ai tre indagati, assieme a GI ZO, la cui posizione è stata separata, il tentativo di concussione posto in essere ai danni di GI De AR, amministratore della IB ITALIAN BRAKES s.p.a., impresa operante nel settore dei componenti degli impianti frenanti dei treni, di cui era socio di minoranza anche AN GI. Il reato sarebbe stato realizzato materialmente da La ON e ZO, entrambi ufficiali di polizia giudiziaria, che, istigati da AN e AP, lo avrebbero indotto a non sporgere denuncia all'autorità giudiziaria, denuncia che riguardava abusi d'ufficio, turbative d'asta e frodi inerenti appalti gestiti dall'ufficio tecnico di TA s.p.a.. Peraltro, copia della denuncia era stata consegnata dall'imprenditore al socio AN, il quale aveva manifestato una certa contrarietà rispetto all'iniziativa, in quanto, secondo la ricostruzione accusatoria, intendeva utilizzare la denuncia, d'accordo con il AP, al solo fine di acquisire un potere di interdizione e di ricatto sulla dirigenza di TA s.p.a., scopo che non sarebbe stato perseguibile se la vicenda oggetto della denuncia fosse stata sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria.
Questo episodio viene alla luce nel corso di un'altra indagine, relativa ad appalti conferiti da TA s.p.a., in cui De AR GI rende una serie di dichiarazioni attinenti ad illeciti che sarebbero stati commessi ai danni della sua società, riferendo, tra l'altro, di essere stato contattato da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, che gli aveva chiesto notizie e informazioni proprio in ordine ai rapporti tra la sua società e TA s.p.a., precisando di averlo incontrato in occasione di due appuntamenti avvenuti presso un'area di servizio sull'autostrada A/1 e presso la stazione Centrale di Napoli.
A seguito di queste dichiarazioni vengono svolte indagini che conducono ad individuare GI ZO come la persona che nelle due occasioni riferite incontrò De AR e, attraverso l'utilizzo dei tabulati telefonici, è stata ricostruita l'intera operazione, che è risultata gestita da AN e AP, con la collaborazione di La ON.
Nell'ordinanza cautelare il G.i.p., pur riconoscendo che in tale vicenda ZO e La ON hanno strumentalizzato l'ufficio pubblico ricoperto per svolgere un'attività di raccolta di informazioni relative alla denuncia che riguardava TA s.p.a., ha escluso, in base alle stesse dichiarazioni di De AR, la sussistenza di una condotta di costrizione ovvero di induzione diretta ad ottenere una qualche utilità, ritenendo non configurabile il reato ipotizzato. Più precisamente, ha ritenuto che le condotte degli indagati "non permettono, con sufficiente tranquillità, di ravvisare elementi indiziali gravi di una situazione in grado di causare tale intimidazione". Secondo il G.i.p. "resta una mera ipotesi investigativa quella secondo cui gli indagati intendevano acquisire un'utilità costituita da una sorta di potere d'interdizione e di ricatto sulla dirigenza di TA". Allo stesso modo si ritiene che non sussistano gli elementi indiziali per il reato di favoreggiamento personale, anch'esso ricompreso nell'originaria imputazione provvisoria.
Il Tribunale, invece, giunge ad una ricostruzione della vicenda parzialmente diversa e ritiene la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei tre indagati in ordine al reato di concussione tentata. In particolare, i giudici d'appello pongono al centro della vicenda AN, che avrebbe avuto un interesse diretto a gestire un'operazione che viene definita di "vera e propria intelligence" e finalizzata a soddisfare interessi opposti a quelli del socio De AR, costringendolo a seguire le indicazioni degli uomini di AP che per questo lo avrebbero intimidito. Quindi, il Tribunale ritiene sussistente l'induzione e configurabile il reato di concussione, seppure nella forma tentata.
3.1. - Nel suo ricorso AP NS, tramite i suoi difensori, censura l'ordinanza per avere ritenuto la gravità indiziaria per la tentata concussione.
Con un primo motivo i difensori deducono l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici attraverso i quali sono stati ricostruiti i contatti e, quindi, la stessa vicenda relativa alla concussione contestata. Si sostiene che i tabulati sono stati utilizzati in violazione della L. n. 140 del 2003 che, nell'assicurare la tutela ai parlamentari, non opera alcuna distinzione tra intercettazioni e tabulati, sicché il Tribunale avrebbe dovuto negarne l'utilizzazione, così come correttamente ha fatto per le intercettazioni indirette che hanno riguardato AP, la cui inutilizzabilità è stata estesa anche ai soggetti che non ricoprivano la carica pubblica entrati in contatto con il parlamentare. Dalla riconosciuta inutilizzabilità dei tabulati deriva, conseguentemente, l'insostenibilità del tentativo di concussione, perché vengono a mancare gli elementi di prova che dimostrano le relazioni tra gli indagati. Infatti, resterebbero le dichiarazioni del De AR, che tra l'altro ha riferito di non conoscere AP;
le dichiarazioni di AN, che ha sempre accreditato la tesi dell'aiuto al suo socio, smentendo la volontà di neutralizzarlo;
alcune telefonate tra ZO e La ON, che non riguardano AP.
Con un secondo motivo, subordinato rispetto a quello precedente, si censura l'ordinanza per non avere confutato in maniera adeguata, completa e convincente l'iter argomentativo della decisione che è stata riformata, incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione dei principi generali che regolano l'appello in sede cautelare.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 56 e 317 c.p., avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza della concussione nella forma tentata, in mancanza di atti intì midatori, confondendo questi con la fase ideativa e le iniziali equivoche condotte, in questo modo anticipando illegittimamente la soglia di punibilità del tentativo.
3.2. - Con il ricorso presentato nell'interesse di La ON viene dedotta la violazione del principio devolutivo in materia di appello, anche cautelare, sostenendosi che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, posto che l'appello risultava fondato su motivi riguardanti un'ipotesi accusatoria del tutto diversa rispetto a quella avanzata con la originaria richiesta di misura cautelare. In sostanza, mentre il fatto contestato nella richiesta cautelare riguardava una concussione posta in essere al fine di acquisire una utilità costituita da una sorta di potere d'interdizione o di ricatto sulla dirigenza TA s.p.a., nell'atto di appello il pubblico ministero muta la sua prospettiva accusatoria e l'utilità viene individuata nel volere evitare che De AR presenti la denuncia, in questo modo modificando i termini fattuali dell'ipotesi di reato contestata e valutata dal G.i.p. Inoltre, viene eccepita l'inutilizzabilità dei tabulati ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 6, in termini analoghi a quanto fatto dall'altro ricorrente AP. Anche in questo caso si ritiene la perfetta equiparazione tra la disciplina delle intercettazioni telefoniche e quelle dei tabulati con riferimento al parlamentare, sicché si assume che i tabulati relativi ai contatti telefonici successivi alla data del 10.9.2010 sarebbero stati acquisiti senza alcuna autorizzazione della Camera dei deputati e pertanto avrebbero dovuto essere considerati inutilizzabili.
Infine, si rileva il vizio di motivazione per la mancata confutazione delle argomentazioni contenute nella prima ordinanza, che aveva escluso la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di concussione.
3.3. - I ricorsi devono essere accolti nei limiti di seguito indicati.
3.3.1. - Innanzitutto, devono ritenersi del tutto infondate le censure rivolte al Tribunale per non avere dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero perché fondato su una diversa ipotesi accusatoria rispetto a quella originariamente formulata. Nell'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 310 c.p.p. la pubblica accusa non ha mutato la contestazione del fatto, inteso come accadimento materiale, ma ha solo offerto una diversa spiegazione in ordine al "movente" che avrebbe spinto i protagonisti della vicenda a porre in essere la complessa operazione nei confronti di De AR, spiegazione, in parte, condivisa dallo stesso Tribunale. Non vi è stata, quindi, alcuna modificazione dell'imputazione. 3.3.2. - Riguardo alle eccezioni di inutilizzabilità dei tabulati telefonici, avanzate da entrambi i ricorsi, si deve rilevare che il G.i.p. ha specificato che l'analisi dei contenuti dei tabulati, limitata al periodo tra il 28 giugno e il 6 luglio 2010, ha riguardato esclusivamente "le schede telefoniche diverse da quelle del parlamentare" (pag. 44 dell'ordinanza) e sullo stesso materiale si è fondata anche la decisione del Tribunale;
sicché deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che i giudici hanno utilizzato lo stesso criterio applicato con riferimento alle intercettazioni telefoniche.
3.3.3. - Nel merito della questione si osserva che nel provvedimento con cui il G.i.p. ha respinto la richiesta di misura cautelare, in ordine a questo capo provvisorio di imputazione, è stata ritenuta "una mera ipotesi investigativa" quella sostenuta dai pubblici ministeri, secondo cui AP e AN, con la collaborazione di La ON e ZO, attraverso le pressioni su De AR per convincerlo a non presentare la denuncia, in realtà puntavano ad acquisire un "potere d'interdizione e di ricatto" nei confronti della dirigenza di TA, che non avrebbero potuto ottenere qualora la denuncia fosse stata presentata all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Napoli, come si è anticipato, giunge ad una conclusione differente, collocando AN al centro dell'intera vicenda e sottolineando che è stato lui ad aver incaricato AP, che a sua volta si rivolgerà a La ON e a ZO, di fare "pressione" su De AR, così configurando una situazione diversa da quelle in cui era AP che "per proprio conto vessava o blandiva imprenditori per averne vantaggi economici"; in questo caso, secondo il Tribunale, tutto sarebbe partito da AN, che mette in atto quella che viene definita una "vera e propria operazione di intelligence" e sebbene gli stessi giudici ammettono che non è stata accertata la vera finalità perseguita da AN, tuttavia ritengono sufficiente avere dimostrato che l'operazione compiuta "era funzionale a costringere il De AR a seguire le indicazioni degli uomini di AP che lo intimidivano nella loro qualità per il perseguimento della utilità di AN". In sostanza, De AR "doveva essere forzato nella successiva gestione della questione" così da "perdere la sua capacità di determinarsi autonomamente".
Questo tentativo di offrire una ricostruzione apparentemente più razionale delle condotte oggetto della contestazione di cui al capo B), con l'obiettivo di superare il cauto atteggiamento del G.i.p., che aveva definito "mera ipotesi investigativa" quella proposta nella richiesta di applicazione delle misure cautelari, non appare sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione, seppure nella forma del tentativo. Infatti, il Tribunale ha posto attenzione unicamente ai motivi che avrebbero spinto AN ad organizzare l'operazione, senza peraltro riuscire a chiarire quali fossero gli interessi che Io muovevano e in questo modo ricadendo nuovamente nella "mera ipotesi investigativa", ma ha omesso del tutto ogni accertamento sulle condotte poste in essere dagli indagati, al fine di verificare se fosse stato integrato il tentativo di concussione. Su questo aspetto determinante la motivazione è assolutamente carente, limitandosi a richiamare, genericamente, le argomentazioni del G.i.p. in materia di "induzione", senza neppure considerare che in quel provvedimento il G.i.p. ha escluso che fossero stati posti in essere "induzioni" da parte degli indagati.
In altri termini, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è in grado di superare le considerazioni con cui il G.i.p., sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso De AR, ha escluso l'esistenza di una condotta di induzione, ponendo in evidenza come gli atteggiamenti tenuti da ZO, negli incontri con De AR, seppure avvenuti in un "contesto particolare" e tali da poter avere un effetto intimidatorio, tuttavia non sono sembrate "rivolte a dissuadere De AR dallo sporgere la denuncia" o comunque a fargli perdere la propria capacità di autodeterminarsi, tanto è vero che ha poi presentato regolarmente la sua denuncia. Il Tribunale avrebbe dovuto motivare circa l'esistenza del requisito dell'induzione, che la giurisprudenza individua in quella condotta con cui il pubblico funzionario, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esercita un'apprezzabile opera di persuasione, suggestione, pressione morale nei confronti del privato al quale, per effetto di tali atteggiamenti, provoca uno stato di soggezione, che lo spinge a una dazione o a una promessa indebita di denaro o di altra utilità a favore dello stesso funzionario pubblico o di terzi. 4. - La ricettazione di cui al capo V).
Nella sua ordinanza il G.i.p. aveva escluso la ricettazione, ritenendo il concorso di AP e AN nel reato di cui all'art. 494 c.p. posto in essere da LE BA, cioè dal soggetto che aveva fornito al AP le schede telefoniche Tim Card intestate fittiziamente a terze persone, previa falsificazione della pratica di attivazione.
Il Tribunale non ha condiviso questa ricostruzione e ha ritenuto sussistente la ricettazione, in presenza del reato presupposto di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.). In altri termini si sostiene che BA, per la registrazione falsa dei dati delle schede telefoniche consegnate a soggetti diversi dagli intestatari, abbia dovuto accedere al sistema in maniera abusiva, ponendo in essere operazioni non consentite in violazione degli obblighi assunti con il gestore del sistema informatico e telematico. L'accertata esistenza del reato presupposto, a livello di gravità indiziaria, ha consentito di ritenere sussistente il reato di ricettazione a carico di NS AP, per avere acquistato le schede telefoniche di cui conosceva la provenienza illecita. Lo stesso è stato ritenuto per GI AN, che avrebbe ricevuto da AP tali schede, essendo anch'egli consapevole delle fittizie intestazioni.
4.1. - Nel suo ricorso AP rileva l'inosservanza della legge penale e la violazione dell'art. 648 c.p., in quanto il Tribunale non sembra aver valutato le ragioni per le quali il primo giudice ha escluso la sussistenza della ricettazione. Infatti, non si è trattato di una decisione sulla non configurabilità del reato presupposto, ma sulla valutazione del concorso di AP e AN nel reato presupposto, circostanza che ha fatto scattare la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648 c.p.. 4.2. - Il ricorso è fondato.
Il Tribunale nel sostenere la sussistenza della ricettazione omette di prendere in considerazione e di confutare la tesi contenuta nell'ordinanza del G.i.p., secondo cui AP avrebbe concorso con BA nel reato di cui all'art. 494 c.p., ma punta unicamente a dimostrare la possibilità di configurare come reato presupposto quello di accesso abusivo al sistema informatico. In questo modo l'ordinanza impugnata ha trascurato di accertare l'esistenza del concorso del AP nel reato presupposto, anche in quello ipotizzato, finendo con l'offrire una motivazione del tutto mancante sulla stessa sussistenza della ricettazione, la cui fattispecie non risulta, neppure a livello dei gravi indizi, completamente verificata.
Peraltro, sotto un altro profilo, deve rilevarsi come l'accesso abusivo al sistema informatico da parte del BA, per falsificare le schede telefoniche, sia soltanto un'ipotesi, che non ha trovato, allo stato, alcun concreto riscontro.
5. - L'associazione per delinquere di cui al capo A),
Nell'impostazione dell'accusa NS AP, GI AN, EN La ON e GI ZO avrebbero fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia. Le modalità operative sarebbero le seguenti: acquisizione illegale di notizie riservate e segrete su procedimenti penali in corso, apprese da ambienti giudiziali e investigativi;
utilizzazione di tali notizie per porre in essere una serie indeterminata di delitti di favoreggiamento per tutelare persone indagate ovvero per ottenere denari, favori ed utilità, soprattutto da imprenditori coinvolti nelle indagini penali. Il G.i.p. ha ritenuto che il materiale probatorio non consentisse di ritenere configurabile la gravità indiziaria del reato associativo sul piano oggettivo, non essendo emerso un programma criminale comune tra tre o più soggetti;
inoltre, ha considerato non sufficientemente dimostrata la consapevolezza, da parte degli associati, di entrare a far parte di un gruppo organizzato dedito al compimento di reati. In particolare, il primo giudice ha riconosciuto che solo tra AP e La ON esisteva una relazione stretta e consolidata di condivisione di una attività diretta al procacciamento di notizie riservate, che il Carabiniere riusciva ad avere negli ambienti giudiziali, seguendo le indicazioni che, di volta in volta, gli forniva AP. Quanto a GI ZO nell'ordinanza si sostiene che dal materiale probatorio acquisito emerge che sia stato impiegato in operazioni solo saltuariamente, per compiere specifiche attività per conto di La ON. Per quanto concerne la posizione di AN, il G.i.p. riconosce l'esistenza di una certa stabilità del suo rapporto con AP, ma ritiene insufficienti gli indizi sulla costituzione di un vincolo associativo tra i due, cioè di un legame stabile e duraturo destinato a durare anche dopo la realizzazione di ciascun delitto, relativo ad un programma criminoso comune, che non sia circoscritto a singoli reati di volta in volta decisi. In altri termini, la tesi sostenuta nell'ordinanza cautelare è che AP passasse notizie riservate al AN per accreditarsi con questi, che riteneva essere personaggio dotato di autorevolezza e vicino a uomini delle istituzioni, in grado di aiutarlo per una sua crescita politica. Le informazioni date a AN erano per AP "merce di scambio", di cui quest'ultimo beneficiava, ma per i propri interessi. Esisteva certamente un rapporto illecito tra i due, ma ognuno era mosso da un proprio interesse.
Il Tribunale ha riformato questo capo dell'ordinanza ritenendo la sussistenza del reato associativo. Dopo aver esaminato la giurisprudenza e desunto la non essenzialità del dato organizzativo per la configurabilità dell'associazione per delinquere, l'ordinanza impugnata ritiene esistente un nucleo centrale di attività reiterata nel tempo, in cui gli interessi di AP, di AN e di La ON sono coincidenti: AP procaccia notizie riservate al AN;
La ON si occupa, su indicazione del AP, di raccogliere e di smistare tali notizie riservate;
AN richiede e fruisce con continuità di queste informazioni;
la finalità di questa attività è quella della utilizzazione delle informazioni per diversi fini, tra cui il ricatto e l'ascesa politica. A sostegno di questa ricostruzione i giudici d'appello indicano l'episodio della concussione ai danni di De AR, la vicenda del reperimento di schede telefoniche intestate fittiziamente, funzionali ad evitare di essere rintracciati attraverso le intercettazioni, tutti elementi che dimostrerebbero la presenza di un programma associativo che coinvolge per lo meno i tre indagati.
5.1. - I difensori di AP denunciano la violazione dell'art. 416 c.p. e censurano la motivazione. In particolare, si ritiene che l'ordinanza non abbia confutato le articolate argomentazione del G.i.p., che aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato in oggetto e si critica l'assunto del Tribunale là dove esclude la struttura organizzativa dal novero degli elementi della condotta tipica del reato associativo. Sotto un diverso profilo si rileva l'infondatezza della tesi che riconosce la stabilità del vincolo tra gli indagati e si sottolinea che la motivazione dell'ordinanza impugnata da per presupposta una sistematica rivelazione di segreti che in realtà non è stata dimostrata. Nè può assumere rilievo la vicenda che vede coinvolto De AR, per le ragioni espresse con il precedente motivo;
ne' infine può avere rilievo la fornitura delle schede telefoniche. 5.2. - Il difensore di La ON ha dedotto come unico motivo il vizio di motivazione dell'ordinanza, evidenziando una intrinseca contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni raggiunte a sostegno della sussistenza dei gravi indizi del reato associativo, nonché la mancanza di una valida e compiuta confutazione dell'iter argomentativo rigoroso percorso dal G.i.p.. Si rileva come, pur volendo ritenere che il concetto di associazione coincida con quello di "accordo criminoso" per la commissione di reati futuri, è comunque fondamentale che gli associati condividano un comune programma criminoso e che quindi apportino con le loro condotte un significativo contributo al programma stesso. Di un tale carattere dell'associazione non vi sarebbe traccia nel materiale probatorio acquisito: il ricorrente mette in risalto che nessun atto di indagine evidenzia che La ON conoscesse AN ovvero che sapesse del ruolo che AN avrebbe dovuto avere all'interno della struttura associativa. Rispetto a questo dato oggettivo, si rivelano del tutto apodittiche e prive di giustificazione logica le affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe provata l'esistenza di un "comune interesse tra AP, AN e le truppe del primo", almeno in relazione a La ON. In sostanza, non risultano gli elementi in base ai quali i giudici di appello hanno dedotto l'esistenza di un programma criminoso comune, consistito nella utilizzazione delle informazioni riservate allo scopo di porre in essere ricatti ovvero di realizzare "aggressioni politiche". Ciò che emerge, secondo il ricorrente, è solo l'esistenza di singoli e separati rapporti, AP - AN e AP - La ON, che non si intrecciano mai o che comunque non realizzano il vincolo associativo.
5.3. - I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. Le opposte conclusione cui sono pervenuti G.i.p. e Tribunale divergono, sostanzialmente, su un elemento caratterizzante il reato di associazione per delinquere, cioè l'esistenza di un programma criminoso comune: nell'ordinanza cautelare si sostiene l'insufficienza degli indizi in ordine alla costituzione del vincolo associativo per la realizzazione di un comune programma criminoso, in quanto si assume che AP e AN fossero mossi, ciascuno, da propri interessi personali;
invece, secondo il Tribunale è individuabile "un nucleo centrale di attività reiterata nel tempo di comune interesse tra AP, AN e (...) La ON", in cui il primo procaccia notizie riservate a AN, utilizzando La ON, che a tali notizie può accedere, per poi utilizzarle a vari fini, "dal ricatto, all'aggressione politica".
In realtà, entrambi i provvedimenti pongono l'accento, per giungere a differenti conclusioni, unicamente sull'elemento del programma comune, omettendo ogni valutazione e valorizzazione in ordine al requisito dell'apparato organizzativo, sia pure rudimentale, dell'associazione.
Come ha messo in risalto una attenta dottrina, la punibilità del reato di cui all'art. 416 c.p. è incentrata sul semplice fatto dell'associarsi allo scopo di commettere reati, sicché, dinanzi ad una fattispecie descritta in maniera così essenziale, si corre il rischio di punire la condotta consistente nel semplice accordo di commettere in futuro delitti, in contrasto con il principio cogitationis poenam nemo patitur e con lo stesso principio di offensività. Per questa ragione la giurisprudenza, in assenza di più specifiche connotazioni nella fattispecie del reato di associazione per delinquere semplice, pretende la sussistenza del requisito dell'organizzazione, sia pure in forma rudimentale, in quanto costituisce l'elemento che consente una concreta e sicura differenziazione con l'ipotesi del concorso di persone. Solitamente l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato viene individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, perché diretto alla commissione di uno o più reati, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati;
tuttavia, ciò che consente e rende concretamente possibile la permanenza del programma è, appunto, l'elemento di un minimo di organizzazione. In altri termini, nel reato associativo è attraverso l'organizzazione strutturale che i partecipanti si predispongono alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune (cfr., Sez. 1, 31 maggio 1995, n. 8291, Barchiesi ed altri). Va detto che in giurisprudenza è presente un orientamento che insiste prevalentemente sull'elemento dell'accordo nel reato associativo e che tende a svalutare il requisito dell'organizzazione (Sez. 1, 25 maggio 1990, n. 9823 Som;
Sez. 6, 27 luglio 1985, n. 2894, Moscati;
Sez. 1, 1 giugno 1983, n. 8263, Romeo), spesso ridotto a mero elemento di prova dell'accordo associativo;
tuttavia questo Collegio ritiene, con l'indirizzo prevalente (Sez. 1, 9 novembre 1987, n. 6077, Montenegro;
Sez. 6, 12 dicembre 1995, n. 4825, Meocci;
Sez. 6, 25 settembre 1998, n. 10725, Villani;
Sez. 1, 11 marzo 1999, n. 6204, Controsceri;
Sez. 1, 22 settembre 2006, n. 34043, D'Attis;
Sez. 2, 18 febbraio 2009, n. 21606, DU;
Sez. 5, 5 maggio 2009, n. 31149, Occioni;
Sez. 6, 25 novembre 2010, n. 43656, Bartocci), che anche nella fattispecie associativa semplice debba rinvenirsi l'elemento dell'organizzazione di uomini e mezzi, funzionale al perseguimento del comune programma criminoso, in quanto è questo l'elemento che giustifica l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine. Infatti, l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività, perché non sarebbe idoneo a costituire una minaccia per il bene tutelato, l'ordine pubblico.
Nel suo provvedimento il Tribunale di Napoli ha del tutto svalutato il requisito dell'organizzazione, ritenendolo non necessario ai fini della configurabilità del reato associativo. Si tratta di una impostazione interpretativa che questo Collegio, per le ragioni che si sono sopra esposte, ritiene erronea e non corrispondente ad una corretta applicazione della fattispecie prevista dall'art. 416 c.p.. Peraltro, si rileva una intrinseca contraddizione nella motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione sull'esistenza del programma criminoso comune: infatti, da un lato, si riconosce che AN ha utilizzato in maniera strumentale e utilitaristica il rapporto con AP, tanto da escludere che i due abbiano gestito in comune i loro affari, dall'altro, si assume che vi sia stato "un nucleo centrale di attività reiterata" tra i due e tra AP e La ON, ma si tratta di un'affermazione apodittica, che non trova riscontro negli elementi indiziari rappresentati nell'ordinanza. In sostanza, dalla stessa motivazione dell'ordinanza non sembra emergere la struttura di un associazione costituita da AP, AN e La ON, sulla base di un programma comune, in quanto risulta, come evidenziato in uno dei ricorsi, che i due protagonisti principali delle vicende - AP e AN - abbiano agito ognuno per i loro rispettivi interessi, ciascuno perseguendo il proprio tornaconto personale, senza un programma comune, ma accordandosi, di volta in volta, per specifiche operazioni da porre in essere, nelle quali, talvolta, AP si sarebbe servito anche di La ON e di ZO.
Ancora, scarsamente significativa ai fini della sussistenza dell'ipotizzata associazione è la circostanza relativa alla fornitura delle schede telefoniche pulite: è lo stesso Tribunale a riconoscere che tale fornitura ha riguardato esclusivamente AP e AN, mentre La ON è rimasto del tutto estraneo a tale vicenda, tanto da non avere ricevuto alcuna contestazione in proposito. Ne consegue che si tratta di un elemento indiziario che non raggiunge un apprezzabile grado di gravità per ritenere sussistente il reato associativo, anche in relazione al requisito del numero minimo dei partecipanti al sodalizio.
In conclusione, le carenze rilevate nel provvedimento oggetto di impugnazione attengono non solo alla mancata verifica della esistenza di un minimo di organizzazione, ma anche ad una carenza motivazionale relativa alla stessa esistenza di un programma comune ai presunti partecipi dell'associazione.
6. - Le censure riguardanti le esigenze cautelari, contenute nel ricorso di AP - nel frattempo sottoposto agli arresti domiciliari -, devono ritenersi assorbite dall'accoglimento dei motivi sopra esaminati.
Per quanto riguarda AN, si rileva che il motivo sulle esigenze cautelari deve ritenersi superato dalla avvenuta rimessione in libertà.
7. - In conclusione, il ricorso di AN deve essere dichiarato inammissibile e poiché il venir meno dell'interesse è sopraggiunto alla proposizione del ricorso, ne consegue che, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza, il ricorrente non deve essere condannato nè alle spese processuali ne' al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (sez. un., 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta).
L'ordinanza impugnata deve invece essere annullata in relazione alle posizioni di AP e La ON, con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuova deliberazione, conformandosi alle indicazioni contenute nella presente decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN per sopravvenuta mancanza di interesse.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di AP e La ON e rinvia per nuovo deliberazione al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012