Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 2451
CASS
Sentenza 27 novembre 2008

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Massime1

In tema di riciclaggio, l'associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni sostituiti o trasferiti, posto che è l'associazione mafiosa in quanto tale, anche indipendentemente dalle attività cui si dedica, a rendere tali attività illegali, poiché esse sono perseguite e realizzate con lo strumento dell'omertà, dell'intimidazione o della violenza, senza neppure la necessità di una preventiva individuazione, da parte dell'associazione medesima, di un programma criminoso di reati-fine.

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  • 1Art. 2 - Successione di leggi penali
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  • 2Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquere
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023

    La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 2451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2451
Data del deposito : 27 novembre 2008

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