Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
In tema di riciclaggio, l'associazione per delinquere di stampo mafioso costituisce delitto da cui provengono il denaro o i beni sostituiti o trasferiti, posto che è l'associazione mafiosa in quanto tale, anche indipendentemente dalle attività cui si dedica, a rendere tali attività illegali, poiché esse sono perseguite e realizzate con lo strumento dell'omertà, dell'intimidazione o della violenza, senza neppure la necessità di una preventiva individuazione, da parte dell'associazione medesima, di un programma criminoso di reati-fine.
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La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3338
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032552/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) NC GO, n. IL 06/03/1958;
avverso ORDINANZA del 22/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza del 22.08.2008 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, accoglieva la doglianza proposta da NC GO avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto in suo danno la misura cautelare in carcere, perché gravemente indiziato, con altri coimputati, del reato di cui agli artt. 56 e 648 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, annullandolo. A sostegno della sua decisione il giudice territoriale affermava la non ipotizzabilità nel caso in esame del reato di cui innanzi, contestato a DI PP quale principale imputato ed al ricorrente, quale operatore finanziario e titolare di società utilizzate per il riciclaggio, giacché erroneamente connessa la condotta criminosa, in termini del tutto generici, ai proventi illeciti conseguiti da attività mafiose realizzate dal predetto DI PP e non già, come richiesto da una corretta lettura della norma incriminatrice, da condotte illecite determinate. Nè ad avviso del giudice territoriale diverso valutazione giuridica può essere fatta in relazione al delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia imputato, ai sensi dell'art. 513 c.p., allo stesso DI PP, che avrebbe monopolizzato il mercato delle bombole di gas in una ampia area territoriale del casertano e del basso Lazio, giacché anche in tale ipotesi, il reato presupposto risulterebbe collegato alla somma riciclata, secondo la contestazione relativa all'art. 648 bis c.p. (somma superiore ad Euro 21.000.000) in termini generici, imprecisi, ed incerti.
Il venir meno del quadro indiziario relativo alla sussistenza del reato contestato all'imputato principale, ha poi condotto il giudice territoriale a considerare priva di sostegno giuridico la misura a carico del concorrente, il TI, imputato di condotte secondarie.
Ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ne chiede l'annullamento assumendone l'illegittimità perché viziata, secondo prospettazione della parte, da violazione di legge e difetto di motivazione. Denuncia col primo motivo di censura il ricorrente la violazione dell'art. 648 bis c.p., e questo sul rilievo che anche il delitto associativo mafioso, per questo da qualificare delitto di danno e non solo di pericolo, per le sue particolari caratteristiche, consente ai partecipi dei sodalizio malavitoso il conseguimento di profitti da riciclare senza la consumazione di ulteriori e distinti reati fine e che a carico del DI risulterebbe comunque individuato il reato fine nella contestazione dell'art. 513 bis c.p., adeguatamente provato in atti.
Col secondo motivo di ricorso denuncia il procuratore ricorrente la manifesta illogicità della motivazione impugnata, laddove argomenta circa l'insussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p. ed in ordine alla non rintracciabilità del percorso del denaro ricavato da tale delitto, motivato dal giudice a quo con l'argomento che non sarebbe provato l'ammontare dei proventi delittuosi, distinti da quelli regolarmente acquisiti.
In data 11.11.2008 ha depositato memoria difensiva il NC, con l'assistenza dell'avvocato di fiducia, sostenendo le ragioni illustrate con l'ordinanza impugnata ed ulteriormente suffragandole. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso merita di essere accolto.
Il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., riformulato dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché della Direttiva n. 166 del 10 giugno 1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea con cui gli stati membri venivano invitati ad evitare il riciclaggio dei proventi di reato, è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati che potevano costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale (per cui il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti che, secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro) e consiste in qualsiasi condotta tendente a "ripulire" il c.d. denaro sporco facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne la origine illecita e da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita. La eliminazione della indicazione normativa dei reati - presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti suscettibili di essere successivamente "lavati" e per la altrettanto straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata nell'escogitare metodi e sistemi di pulitura dei capitali illeciti. Da ciò deriva necessariamente anche la inclusione della associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. fra i reati da cui provengono capitali illeciti, che, in quanto tali ed onde potere essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive legali, devono essere riciclati.
La tesi, sostenuta nel provvedimento impugnato, per cui solo i reati fine dell'associazione mafiosa potrebbero costituire presupposto del riciclaggio, mentre la associazione mafiosa, quale reato di puro pericolo, non potrebbe ex se produrre proventi illeciti, non appare in alcun modo condivisibile poiché il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sussiste anche allorché lo scopo dell'associazione è
quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sè lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), purché lo stesso sia perseguito con metodo mafioso, quale l'uso della forza intimidatrice della associazione, l'assoggettamento delle persone con tale timore, l'imposizione di atteggiamento omertoso (v. Cass. sez. 1 n. 4714 del 1996, rv. 204550; rv. 198576;
rv. 198576; rv. 231967).
È cioè possibile ed anzi usuale che la associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per sè formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la desistenza di eventuali concorrenti (v. Cass. sez. 6 n. 1793 del 1994, rv. 198576); il che determina che sia la stessa associazione mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come line della associazione. Costituisce infatti un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalla rispettiva rubrica, la prima delle quali è priva, non a caso, a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo, questi, ovviamente, rappresentare lo strumento attraverso il quale gli associati perseguono i loro scopi - ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 bis c.p., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti e vantaggi ingiusti per sè o per altri"; per cui, mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fini specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi indicate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma (v., per tutte, Cass. sez. 1 n. 5405 del 2000, rv. 218089). E di ciò si ha riprova anche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 12 ter (c.d. pacchetto sicurezza), che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis (per cui per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art. 416 bis c.p. ....nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si presume superiore ai limiti previsti), citato dal pubblico ministero ricorrente, che esclude dal patrocinio a spese dello stato il condannato anche soltanto per associazione mafiosa, sul chiaro presupposto che tale reato possa produrre ex se lucrosi proventi, indipendentemente dai reati fine della associazione.
La sentenza citata dal provvedimento impugnato (Cass. sez 2 n. 44138 del 2007, rv. 238311) non appare, dal suo canto, supportare la tesi per cui la attività di riciclaggio non potrebbe avere per presupposto il delitto associativo bensì solo il provento dei reati fine della associazione mafiosa, in quanto affronta il diverso problema - che qui non interessa - della possibilità che il concorrente nel reato associativo e cioè il partecipante alla associazione possa essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio dei beni o dei profitti provenienti dalla attività associativa, con riferimento ai soli proventi della attività associativa ex se, indipendentemente dai proventi dei reati fine, e non lo risolve neppure con efficacia di giudicato in quanto nel caso di specie i proventi del reato di riciclaggio erano, in concreto, da individuarsi nei delitti fine della associazione rispetto ai quali non opera pacificamente la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato" che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio. Sotto tale profilo le conclusioni cui giunge il provvedimento impugnato sono quindi erronee, anche con riguardo alla presunta violazione dei diritti di difesa dell'indagato poiché, come risulta dallo stesso, la provvista prima trasferita all'estero e poi rientrata in Italia, era stata ritenuta derivante dalle attività dei clan mafiosi operanti in provincia di Caserta, di cui il DI era ritenuto collettore, oltre che dai proventi del delitto di illecita concorrenza violenta e minatoria riferibile al monopolio della DI Gas, il che non limitava i diritti difensivi, restando poi una questione di merito la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta contestata.
È poi erroneo pure il secondo passaggio del provvedimento impugnato per cui mancherebbe, in relazione ad entrambi i reati indicati nella imputazione come reati - presupposto, il tracciamento preventivo del denaro proveniente da delitto e destinato al presunto riciclaggio, il che escluderebbe in radice la sussistenza del reato contestato. Premesso che il riciclaggio esiste anche se non vengono identificati fattualmente tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto, come ad esempio la data di commissione, potendo all'uopo sopperire le prove logiche e che non è neppure necessario che il reato presupposto sia stato accertato giudizialmente, è infatti corretto, anche sotto tale profilo, il rilievo del Pubblico Ministero ricorrente per cui, essendo diretto il riciclaggio ad eliminare la traccia delle operazioni illecite di provenienza, soltanto l'esame degli elementi indiziari offerti dall'accusa avrebbe potuto consentire di ricostruire la traccia della provenienza, anche mediata, del denaro da attività delittuosa.
Appare quindi ingiustificato e contraddittorio il rifiuto, da parte del provvedimento impugnato, di prendere in esame il compendio indiziario (costituito nella specie da dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni telefoniche, indagini bancarie e precedenti accertamenti giudiziari versati in atti) per poi desumerne che non era dato conoscere l'ammontare dei proventi delittuosi confluiti nella somma che si intendeva riciclare e non in altre, eventualmente illecite, attività, poiché solo il controllo del materiale indiziario offerto dall'accusa e di eventuali controprove offerte dalla difesa, avrebbe consentito di verificare se dai reati presupposto erano derivati o meno proventi illeciti confluiti nella somma che, secondo la ipotesi accusatoria, l'indagato, in concorso con altri numerosi soggetti, intendevano riciclare. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Roma il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati, con libertà di giudizio in ordine alla valutazione del compendio indiziario.
P.Q.M.
La Corte, annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009