Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29350
CASS
Sentenza 3 maggio 2006

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In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. (La Corte ha chiarito che qualora la conversazione captata non sia connotata da queste caratteristiche - per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29350
    Data del deposito : 3 maggio 2006

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