Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. (La Corte ha chiarito che qualora la conversazione captata non sia connotata da queste caratteristiche - per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29350 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
UDIENZA PUBBLICA DEL 3 MAGGIO 2006 29350/0 6 SENTENZA N.583 REGISTRO GENERALE N. 24628 del 2004
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R E P U B B L I C A I T A L IA N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori: Dott. Raffaele Leonasi Presidente
Consigliere 1. Dott. NI de Roberto
Consigliere 2. Dott. Adolfo Di Virginio
Consigliere 3. Dott. Vincenzo Rotundo
4. Dott. Giorgio Fidelbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da RI EN e RI OR, la sentenza 11 maggio 2004 della Corte di appello di avverso
Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de
Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Mura, che ha concluso per l' inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 11 maggio 2004 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione 27 ottobre 2003 del Giudice dell' udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva condannato RI
EN e RI OR alle pene ritenute di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 1° e 5° comma c.p. (perché
si associavano tra loro e con altre persone non identificate,
nonché con UA GA, CE GA, Alfonso Cammarota,
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EO LA, LI MA, IR ZA e NI EC,
costituendo una stabile struttura organizzativa con suddivisione come base operativa localidi ruoli e utilizzando abitualmente unasiti in Napoli e Torre Annunziata, allo scopo di commettere pluralità indeterminata di delitti connessi, di illecita importazione dal Montenegro, di vendita, di messa in vendita, di cessione e ricezione a qualsiasi titolo, di distribuzione, di
commercio, di acquisto, di trasporto, di consegna e di illecita detenzione di TLE) e 2 della legge 18 gennaio 1994, 50,
n. aggravato ai sensi dell' art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 203, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (perché introducevano о detenevano nello Stato TLE di contrabbando in quantità superiore a 15 kg., avvalendosi delle condizioni previste dall' art- 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l' attività
dell' associazione mafiosa denominata clan GA).
Rilevava la Corte territoriale che doveva disattendersi quanto dedotto da RI EN secondo cui vi sarebbe stato un accordo con GA UA del tutto episodico per chiudere un' operazione di contrabbando rimasta in sospeso. Infatti, dalle intercettazioni ambientali era risultato, non soltanto che i GA praticavano anche il contrabbando, ma fossero, al contempo interessati ad
affiliarsi ai gruppi specializzati più forti e che quindi 1'
imputato volle potenziare 1' attività unendosi ad un'
organizzazione potente e temuta. Quanto a RI OR, figlio di EN, la Corte osserva che egli si era gettato con impeto nell' alleanza organizzando numerose importazioni di TLE dal Montenegro, sfruttando la forza di intimidazione del clan GA. 1'2. Ricorrono per cassazion entrambi gli imputati ribadendo assoluta occasionalità degli accordi con il GA;
contestano, Ja inoltre l' aggravante addebita per il delitto di contrabbando.
Il ricorso è infondato. 3
questa applicata sulla base delle intercettazioni utilizzate in
punto di responsabilità.
in proposito, rammentato che, in tema di intercettazioni Va,
telefoniche o ambientali, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, e Si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza
(Sez. VI, 12 dicembre 1995, Falsone;
Sez. V, 3 dicembre 1997,
Viscovo; Sez. VI, 16 giugno 2004 Kerri). Il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono, infatti, valutazioni di merito insindacabili in cassazione;
la censura di diritto può
riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e, invece, spiegano nel si contesto formulazione dell' accusa, ipotizzato nella come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. VI, 14
luglio 1998, Ingrosso). Tanto che le dichiarazioni di persone che conversino tra loro se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari sono criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al comma 3 dell' art.
192 c.p.p. (Sez. V, 7 febbraio 2003, Alvaro). Con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, dunque, il giudice di merito deve accertare che il significato delle intercettate sia connotato dai caratteri di conversazioni chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità,
di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni
G.de Robe dubbio sul significato complessivo dei non lasci margini di colloqui intercettati;
in questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Ha peraltro chiarito la Corte che se, invece, la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche
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per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell' intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del suo contenuto о per altre ragioni non per questo si ha un'
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automatica trasformazione da prova a indizio ma è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Sez. IV, 25 febbraio 2004, Spadaro).
Nel caso di specie la motivazione risulta esente da censure mentre i ricorsi appaiono, oltre tutto, contrassegnati da una
parziale assenza di specificità.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 3 maggio 2006 RELATORE7.· De Roberto PRESIDENTE
A
Depositato in Cancelleria 21 AGO. 2006 joggi
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IL CANCELLIERE G ER
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Sandra Cecinelll 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. La sentenza ha ampiamente motivato sia quanto al reato sta associativo, quanto al reato fine ed alla circostanza aggravante a
Robart