Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma ,cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 21040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21040 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 491
Dott. ROMBOLÀ LL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 46860/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
1) DE VI NO N. IL 21/10/1963 C/;
2) AT IO N. IL 14/02/1962 C/;
3) BA RI N. IL 18/08/1966;
4) VE FR N. IL 13/05/1964;
5) UD NS N. IL 01/05/1961;
6) ON AR N. IL 16/11/1961;
7) RA LE N. IL 06/06/1957;
8) TT IZ N. IL 22/01/1961;
9) RR FR N. IL 07/09/1968;
avverso la sentenza n. 1562/2007 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
- Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Delehaye Enrico, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso a) per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati DE VI e AT, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio;
b) per la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi da VE, UD E ON;
c) per il rigetto dei ricorsi di BA, TT, RR E RA.
udito il difensore dell'imputato NA, avvocato IG AL, che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e, comunque, per l'accoglimento del ricorso. - Udito il difensore dell'imputato AT, avvocato Gaetano Pastore, che ha concluso per la inammissibilità e, gradatamente, per il rigetto del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.
RILEVA
1. - Con sentenza 26 gennaio 2007, pronunciata in esito al giudizio celebrato col rito ordinario, il Tribunale di Nocera Inferiore - per quanto assume rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità - ha condannato:
- alla pena della reclusione di anni venticinque, ritenuta la continuazione, IO TE pel delitto di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico degli stupefacenti (detenzione e spaccio di hashish e di cocaina), che egli aveva capeggiato, in Nocera inferiore, con permanenza protratta dal dicembre 1993 alla attualità (capo sub R della rubrica) e per il delitto di traffico di stupefacenti continuato in relazione alla somministrazione settimanale di hashish, in ragione di due chilogrammi, e decadale di cocaina, in ragione di cento o centocinquanta grammi, forniti da RU De IV e da LO AL, in NI dall'estate 1994 fino a dicembre 1994 (capo sub B/l, ibidem);
- alla pena della reclusione in sei anni e otto mesi, nel concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, IO NA, pel concorso nel delitto associativo anzidetto;
- alla pena della reclusione in quattro anni e due mesi VE SC, per il delitto di estorsione tentata, continuata e aggravata anche ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nel concorso di circostanze generiche equivalenti alla aggravante dell'art. 629 c.p., comma 2, così qualificate le condotte di estorsione, perpetrate in danno di CO RL (capo sub C, ibidem) e in danno UN TE (capo sub D, ibidem), in Nocera Inferiore e in Nocera Superiore nel 1993;
- alla pena della reclusione in due anni e della multa in Euro 10.000, nel concorso di circostanze attenuanti generiche e della speciale attenuante della collaborazione à sensi del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73, comma 7, dichiarate prevalenti sulla aggravante della ingente quantità, RU De IV per il delitto di detenzione al fine di spaccio di tre chilogrammi di cocaina, in NI nell'estate 1994 (capo sub L/1 della rubrica);
- alla pena della reclusione in sei anni e otto mesi, nel concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti, SC ER, per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (detenzione e spaccio di hashish e di cocaina), capeggiata da IO De LC, in Nocera inferiore, con permanenza protratta fino al dicembre 1993 (capo sub O della rubrica);
- alla pena della reclusione in otto anni e della multa in Euro 26.000, nel concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della ingente quantità, IO AT per il delitto di detenzione al fine di spaccio di tre chilogrammi di cocaina, in NI nell'estate 1994 (capo sub L/1 della rubrica);
- alla pena della reclusione in anni tredici, ritenuta la continuazione, NS DE per il concorso nel delitto di estorsione tentata, siccome riqualificato, di cui al capo sub C, ibidem, per il concorso nella associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, capeggiata da IO De LC (capo sub O, ibidem) e per il delitto di traffico continuato di stupefacenti in Nocera e NI (capo sub G/l), limitatamente alla cessione di cocaina;
- alla pena della reclusione in tre anni e della multa in Euro 4.000, nel concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti, AI DA, per il delitto di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 75, così qualificata l'imputazione associativa (capo sub O,
ibidem);
- alla pena della reclusione in anni dieci, ritenuto il concorso di circostanze attenuanti generiche equivalenti, NE DO per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, così derubricata l'imputazione associativa di organizzatore (capo sub R, ibidem).
2. - La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della ridetta pronuncia, con sentenza, deliberata il 9 aprile 2009 e depositata il 26 giugno 2009, ha così provveduto:
- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SO IO e di RU De IV, in ordine al delitto loro ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata, in quanto preclusa dalla cosa giudicata, costituita dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 17 maggio 2002 (irrevocabile dal 31 dicembre 2002);
- riconosciuta la continuazione con i reati per i quali DO NE aveva riportato condanna, giusta sentenza della Corte di appello di Salerno 2 aprile 1996 (irrevocabile dal 30 settembre 1996) ha rideterminato la pena complessiva in undici anni e sei mesi di reclusione;
- riconosciuta la continuazione con i reati per i quali DE NS aveva riportato condanna, giusta sentenza della Corte di appello di Salerno 12 ottobre 2000 (irrevocabile dal 20 febbraio 2002) ha rideterminato la pena complessiva in quattordici anni di reclusione;
- ha confermato, nel resto, le condanne inflitte ai succitati DO e DE e quelle irrogate agli appellanti TE IO, NA IO, VE SC, SC ER e AI DA.
3. - Sulla scorta delle propalazioni dei collaboranti (De LC IO, RU De IV, AL LO, IO PE,
TE IE, NN DI, NC LL, delle confessioni di ER e di AI, della prova orale assunta dai testi NN, NA, FO, RL e UN) i giudici di merito hanno accerto quanto segue.
3.1 - ER, DE e AI hanno partecipato alla associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, promossa e diretta in Nocera dal collaborante De LC IO, fino al 1993, epoca del suo arresto. La droga veniva inizialmente importata da Marocco attraverso la Spagna. A far tempo dal 1988 con l'impulso e il finanziamento dell'esponente camorristico della Nuova Famiglia PE IO la associazione fu strutturata con l'organico inserimento degli spacciatori, tra i quali AI, stipendiati, settimanalmente, con la somma di settecento o ottocento mila L In seguito all'arresto di PE l'attività associativa proseguì con l'appoggio e il finanziamento dell'esponente della Nuova Famiglia TA NT. In particolare DE curò la consegna di venti milioni di L. per l'acquisto di una grossa partita di hashish.
3.2 - Dopo l'arresto di De LC, TE ha costituito, organizzato e capeggiato una nuova associazione per il traffico della droga, che ha rimpiazzato quella precedente. Al gruppo criminale hanno partecipato, tra gli altri, NA e DO. Assicuravano l'approvvigionamento gli esponenti della criminalità di NI, De IV e LO.
3.3 - Nella cornice delle attività criminali delle anzidette compagini associative si collocano i delitti di detenzione e/o di traffico di stupefacenti, specificamente accertati a carico dei singoli imputati.
A margine, residuano i delitti collegati di estorsione tentata commessi da VE e da DE, oggetto della chiamata di correo di De LC.
4. - La Corte di appello ha accolto il motivo di gravame di SO per la declaratoria della improcedibilità della azione penale preclusa dal giudicato assolutorio costituito dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 17 maggio 2002. SO è stato infatti, irrevocabilmente assolto, perché il fatto non sussiste, dalla imputazione, contestata unitamente a quella associati va, di acquisto, detenzione e smercio continuati di cocaina (e di hashish) perpetrati in NI e nell'agro nocerino e sarnese, (dal 1992) fino al 1996.
Non è rilevante, ai fini della preclusione, che nel generico tenore della rubrica del precedente giudizio non fosse stato specificamente indicato il particolare episodio dell'estate del 1994, concernente la partita di cocaina di tre chilogrammi, oggetto della imputazione di cui al capo sub L/1 del presente processo;
ne' rileva che, in seguito ai precisi riferimenti alla cessione di quella partita, operati dallo stesso AT, da De IV e da LO, alla udienza del 16 ottobre 2001 del primo processo, il Pubblico Ministero non abbia precisato l'imputazione.
La medesima preclusione opera a favore di De TO, pur in carenza di specifico motivo di gravame dell'appellante sul punto. Occorre, infatti, l'effetto estensivo della impugnazione à termini dell'art.587 c.p.p.. 5. - In relazione ai motivi di gravame degli altri appellanti la Corte territoriale, con considerazioni di carattere generale, ha confutato le censure degli imputati in ordine alla attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle chiamate in correità e delle dichiarazioni di reità, poste a base dell'accertamento della responsabilità dei giudicabili, motivando: il Tribunale ha correttamente osservato i protocolli indicati dalla giurisprudenza di legittimità circa la valutazione delle dichiarazioni di accusa delle persone imputate di reato connesso;
ha verificato che la consonanza delle convergenti dichiarazioni di accusa non è frutto di collusioni, condizionamenti o reciproche influenze;
le dichiarazioni de relato di De LC IO (in relazione ai fatti successivi al suo arresto e alla attività della associazione di TE che aveva preso il posto di quella diretta dal collaborante) meritano di essere positivamente apprezzate in considerazione della posizione apicale del dichiarante nell'ambito criminale, della affidabilità della fonte primaria, costituita dal fratello De LC SC, del ruolo associativo rilevante assunto del germano in seno al gruppo di TE;
la disciplina dell'art. 195 c.p.p. non è applicabile alle notizie apprese dai coimputati, ne' ai fatti costituenti il patrimonio di conoscenza della associazione criminale, derivante dal "flusso di informazioni", sugli affari di comune interesse all'interno dell'organismo associativo;
una organizzazione minima è sufficiente a integrare la fattispecie di cui all'art. 74 T.U., cit., che risulta perfezionata in relazione a entrambe le imputazioni di cui ai capi sub O e sub R.
La Corte di appello ha, quindi, partitamente esaminato le singole posizioni dei giudicabili.
5.1 - Quanto ad TE le dichiarazioni di reità de relato, rese da De LC IO, sulla base delle confidenze ricevute dal fratello SC, inserito nella associazione diretta dall'appellante, sono confermate dalle chiamate in correità e dalle dichiarazioni di reità dei collaboranti De IV RU, LO AL e TE IE. De IV, esponente della camorra di Scafati ha confessato di aver stabilmente somministrato partite di cocaina ad TE. LO, capo camorra di Scafati, ospitato durante la latitanza da De IV nella sua casa, ha narrato di aver personalmente conosciuto TE;
ha riferito in merito agli illeciti rapporti intrattenuti da De TO con TE, precisando che i contatti erano gestiti dal corriere Frezza Tommaso e che De TO, quando venne arrestato, vantava crediti nei confronti di TE per precedenti forniture;
ulteriore conferma è offerta dal trafficante internazionale TE, in relazione alle illecite transazioni effettuate con TE per la fornitura di partite di stupefacente alla organizzazione dell'appellante; la concorde chiamata di correo di LO e di DE IV offre la prova dello specifico reato fine di cui al capo sub B/1; i gravi e numerosi precedenti penali rendono l'appellante immeritevole delle circostanza attenuanti generiche e della riduzione della pena, congruamente irrogata dal Tribunale in misura proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del reo nella osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 5.2 - Quanto ad NA è infondata la censura difensiva circa la carenza di conferma della circostanziata propalazione di TE;
risulta dalle testimonianze dell'ufficiale di polizia giudiziaria NN NN e del consumatore FO DI, che il telefono cellulare utilizzato da NA per ricevere le richieste di acquisto dei clienti, fu trovato in possesso del sodale DO, in occasione del suo arresto il 19 ottobre 1994; tanto, unitamente all'interessamento manifestato da DO in occasione dell'arresto di NA, comprova l'inserimento di costui nella organizzazione;
ricorre, anche, la ritenuta aggravante della disponibilità delle armi da parte degli associati, non essendo necessario il requisito della finalizzazione della detenzione alla esecuzione della attività criminale del sodalizio. 5.3 - Quanto aVE, attinto dalla chiamata in correità di De LC per il concorso nelle tentate estorsioni in danno dei commercianti RL SC, gestore di un bar, e UN TE, titolare di un negozio di abbigliamento, dalle individuazioni fotografiche operate nel corso delle indagini da RL e da UN AR, sorella della parte offesa, dalle testimonianze dibattimentali di RL e della UN, deve essere disattesa la contestazione difensiva della attendibilità del collaborante, positivamente apprezzata dal primo giudice;
non è necessaria la osservazione personale dell'imputato in dibattimento dai parte dei testimoni, che hanno confermato, senza incertezze, di aver riconosciuto l'imputato VE, accompagnando De LC, negli esercizi commerciali, ha offerto, con la sua presenza, efficace contributo alla concorsuale azione delittuosa, rafforzando l'effetto intimidatorio. Non è contestabile l'elemento psicologico, per l'evidente carattere estorsivo delle richieste rivolte da De LC a RL;
mentre la UN ha testimoniato circa l'atteggiamento "apertamente minaccioso", assunto nell'occorso sia da De LC, che da VE. I riferimenti alla necessità di raccogliere denaro per il sostentamento dei carcerati, la spendita dei nomi di DE e, soprattutto, di TA, noto esponente camorrista e impositore di tangenti, rendono palese la metodologia di tipo mafioso, genericamente negata dall'appellante. Non meritano accoglimento le doglianza, circa la misura della pena, congruamente determinata dal Tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, e, pertanto, affatto adeguata e proporzionata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 5.4 - Quanto a ER, pienamente confesso, non meritano accoglimento i motivi di gravame per la concessione della attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, T.U., cit., e per la riduzione della pena;
non ricorrono i presupposti della attenuante speciale, ne' sotto il profilo del contributo materiale alla sottrazione di risorse decisive per l'associazione per delinquere, ne' sotto il profilo del contributo processuale per assicurare la prova del reato, in quanto il giudicabile, contumace in dibattimento, ha impedito la utilizzazione delle chiamate di correo formulate nel corso delle indagini;
la pena, irrogata con la diminuzione delle attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza, è congrua e proporzionata al fatto e alla personalità del reo, avendo il Tribunale correttamente commisurato la sanzione nella osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p.. 5.5 - Quanto a DE, si rivelano prive di fondamento le obiezioni difensive in ordine ai ravvisati contrasti tra i collabo- ranti, in ordine alla detenzione dell'imputato, in concomitanza colla condotta attribuitagli, in ordine al contrasto tra i capi della camorra, AS NT e PE IO, che renderebbe inverosimile la ricostruzione del contesto associativo, e in ordine ai contrasti con TE per la gestione della bische, circostanza reputata inconciliabile con la appartenenza di entrambi alla medesima associazione, in ordine alla assenza di riferimenti da parte dei collaboranti De IV e LO.
Invero le dichiarazioni di accusa sono sostanzialmente convergenti;
le discrasie non incidono sulle "parti fondamentali". In seguito all'arresto di PE, gli equilibri nella camorra erano mutati, sicché non c'è motivo di dubitare che TA, referente di AS, promovesse l'intesa con De LC, sodale di PE. Le condotte delittuose dell'appellante sono compatibili, sul piano cronologico con la scarcerazione, disposta per effetto della liberazione anticipata. TE è stato assolto dalla partecipazione alla associazione capeggiata da De LC. DE e TE non hanno mai fatto parte della stessa associazione (De LC). Le propalazioni di De IV e LO concernono un periodo successivo a quello relativo partecipazione associativa dall'appellante. Con riferimento al delitto fine di cui al capo sub G/1 sono assolutamente generiche le censure difensive in ordine alla convergenti dichiarazioni di LO e di De IV, il quale cedette a DE la partita di cocaina, nelle riferite circostanze.
Privo di fondamento è, infine, l'assunto difensivo circa pretese contraddizioni nella chiamata in correità di De LC riguardo l'estorsione tentata in danno del commerciante RL, titolare di un bar (capo sub C).
5.6 - Quanto a AI, le medesime considerazioni espresse, con riferimento a ER, comportano la reiezione dei motivi di appello per la concessione della attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, T.U., cit., e per la riduzione della pena.
5.7 - Quanto a DO, prive di pregio sono le deduzioni dell'appellante circa la inidoneità delle propalazioni dei collaboranti, perché ritenute contrastanti, a integrare la prova della compartecipazione associativa. TE ha annoverato DO tra i componenti della associazione di TE, rappresentando che il giudicabile forniva supporto logistico alla associazione, senza diretto coinvolgimento nello spaccio. De LC IO lo ha indicato, de relato, tra "i più stretti collaboratori" di TE. LO ha riferito di aver incontrato l'imputato, assieme ad TE a casa di De IV. Le denunziate discrasie e smagliature (con riferimento al ruolo nella organizzazione) non compromettono la complessiva tenuta delle convergenti dichiarazioni. Il reato associativo è a forma libera e può essere integrato anche con condotte diverse da quelle di spaccio. Nel casolare dell'imputato furono rinvenute le armi della associazione. E, all'atto dell'arresto, DO era in possesso del cellulare, intestato al sodale NA per ricevere le richieste dei clienti dello spaccio. Nella stessa occasione, TE, cui, peraltro, si era rivolta la moglie dell'appellate, chiedendo consiglio, tentò di ottenere informazioni dai marescialli dei carabinieri NN e NA;
nella condotta di "piena e stabile partecipazione alla associazione criminale" ricorrono gli estremi del delitto ritenuto. 6. - Ricorrono per cassazione:
- il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nei confronti di De IV e SO, con atto recante la data del 28 settembre, depositato il 29 settembre 2009;
- TE, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Michele Sarno, mediante atto recante la data del 29 settembre 2009, depositato il 30 settembre 200;
- NA, col ministero del difensore di fiducia, avvocato IG AL, mediante atto recante la data dell'8 luglio 2009, depositato il 9 luglio 2009;
- VE, personalmente mediante atto s.d., depositato il 4 agosto 2009;
- RR, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Savino Greco, mediante atto recante la data del 23 luglio 2009, depositato il 30 luglio 2009;
- DE, col ministero del difensore di fiducia, avvocato IG Gabola, mediante atto recante la data del 22 ottobre 2009, depositato il 23 ottobre 200;
- AI, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Savino Greco, mediante atto recante la data del 23 luglio 2009, depositato il 30 luglio 2009;
- DO, col ministero del difensore di fiducia, avvocato IG Gabola, mediante atto recante la data del 30 settembre 2009, depositato il 2 ottobre 200;
6.1 - Il Procuratore generale denunzia "violazione ed erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p.", negando la identità tra le condotte di traffico di stupefacenti, oggetto del giudicato assolutorio, di cui alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, 17 maggio 2002, e quelle descritte al capo sub L/1. Il ricorrente, dopo aver riprodotto i capi di imputazione e, peraltro, stigmatizzando "l'approssimazione delle indagini e dello stesso capo di imputazione", sostiene: i fatti si collocano in differenti contesti associativi;
la condotta descritta nel capo di imputazione della sentenza irrevocabile è diversa;
non reca riferimento all'ingente quantità dei tre chilogrammi di cocaina;
ne' rileva che nel corso del dibattimento del predente giudizio del 2002 LO e SO abbiano riferito in ordine all'"episodio dei tre chilogrammi di cocaina"; e neppure che tale emergenza sia stata rappresentata nella motivazione della sentenza;
la condotta, invero, non ha formato oggetto di "contestazione suppletiva"; sicché sul fatto non si è formato il giudicato.
6.2 - TE sviluppa tre motivi.
6.2.1 - Con il primo motivo eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato del collaborante IO De LC, denunziando la inosservanza dell'art. 195 c.p.p., comma 3, per l'omesso esame della fonte primaria SC De LC, sotto il profilo che il mancato consenso all'esame da parte dell'imputato (di reato connesso) non sarebbe assimilabile ai casi previsti, in via di eccezione, dalla ridetta disposizione. Il ricorrente lamenta, quindi, che l'accertamento della responsabilità si fonda su propalazioni de relato, tutte "incongruenti e discordanti".
6.2.2 - Con il secondo motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), "violazione" della legge penale, in relazione all'art. 133 c.p. e in relazione all'art. 62-bis c.p., deducendo la ritenuta "manifesta infondatezza" della conferma del diniego delle attenuanti generiche;
oppone che i precedenti penali di TE sono di natura diversa;
e si duole del trattamento sanzionatorio.
6.2.3 - Con il terzo motivo il difensore denunzia "violazione dell'art. 192 c.p.p.", asserendo che le propalazioni dei collaboranti sono "contrastanti e lacunose" e che trovano conferma nelle dichiarazioni de relato, non essendo le medesime collimanti. 6.3- NA sviluppa due motivi.
6.3.1 - Col primo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 T.U., cit., nonché manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p., negando che la chiamata di correo di TE, le dichiarazioni del consumatore DI FO e la testimonianza del maresciallo dei carabinieri NN siano sufficienti a integrare la prova della condotta associativa, non essendo a tal fine significativa la attività di spaccio per la quale NA è stato condannato. 6.3.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 74, comma 4, T.U., cit., censurando la conferma della sentenza appellata sul punto della ritenuta aggravante della disponibilità delle armi, in carenza di correlazione con gli scopi e le attività della organizzazione.
6.4 - VE sviluppa due motivi, denunziando, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
6.4.1 - Con il primo motivo l'imputato contesta l'accertamento delle condotte estorsive, deducendo: la Corte territoriale non ha valutato la attendibilità delle dichiarazioni di De LC;
costui è animato dal rancore;
il riconoscimento delle persone offese è vago e generico;
i testi non hanno osservato a dibattimento esso ricorrente;
il quadro probatorio è, peraltro, con-traddittorio; De LC non è a conoscenza delle successive richieste estorsive da parte di DE;
la mera presenza fisica negli esercizio commerciali delle parti lese non costituisce prova della compartecipazione nelle estorsioni tentate;
ne' è dimostrata la consapevolezza dell'intento di DE;
ne' a tal fine rileva la considerazione degli stretti rapporti con De LC;
difetta, infine, la prova della aggravante a effetto speciale.
6.4.2 - Con il secondo motivo il ricorrente si duole della misura della pena infettagli, a suo avviso, immotivatamente e con "argomentazioni del tutto generiche", obliterando la considerazione del tempo trascorso e la circostanza che esso VE "si è da tempo recuperato a un tenore di vita retto".
6.5 - ER sviluppa tre motivi, con i quali dichiara anche promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 74, comma 7 T.U., cit., (secondo motivo) e in relazione all'art. 133 c.p. (terzo motivo), nonché vizio della motivazione.
6.5.1 - Con i primi due motivi il difensore censura il diniego della attenuante speciale, prevista dell'art. 74, comma 7, T.U., cit., deduce che il ricorrente ha reso ampia confessione e sostiene che ER ha offerto rilevante contributo alle indagini e alla individuazione di numerosi responsabili;
contesta, infine, che assuma negativo rilievo, ai fini della attenuante in parola, la contumacia nel giudizio di prime cure.
6.5.2 - Col terzo motivo il difensore si duole dal trattamento sanzionato rio, lamentando la non adeguata considerazione della condotta processuale, della confessione e del contributo offerto alle indagini, con esposizione al pericolo di vendette (anche in danno dei familiari) che indusse la Direzione distrettuale antimafia di Salerno a chiedere la adozione di misure di protezione.
6.6 - DE sviluppa tre motivi con i quali denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
6.6.1 - Con il primo motivo il difensore contesta l'accertamento della responsabilità in ordine al reato associativo, deducendo:
all'epoca DE era detenuto;
per i contrasti "tra i gruppi contrapposti" era inconciliabile la partecipazione del giudicabile allo "schieramento" di De LC;
la Corte territoriale ha travisato i fatti ed trascurato "alcune circostanze favorevoli alla difesa"; i collaboranti si contraddicono in merito alla partecipazione di DE alla associazione;
De LC ha riferito circa il contrasto tra TE e DE "in merito alla gestione delle bische clandestine"; la circostanza "mal si concilia" con l'ipotesi associativa;
la Corte di appello non ha considerato l'obiezione difensiva circa il mancato riferimento a De LC da parte di RU De IV e di AL LO.
6.6.2 - Con il secondo motivo il difensore deduce: le dichiarazioni di De LC in ordine al delitto di estorsione tentata sono contraddittorie;
e parimenti c'è contrasto, in merito all'acquisto di cocaina da De IV e LO, tra le dichiarazioni di costoro e quelle di De LC.
6.6.3 - Con il terzo motivo il difensore censura la reiezione (che denunzia immotivata) del motivo di appello assertivamente proposto avverso il diniego delle attenuanti generiche.
6.7 - AI sviluppa tre motivi di contenuto analogo a quelli presentati nell'interesse di ER dal medesimo difensore che ne è l'autore.
6.8 - DO sviluppa tre motivi, denunziando, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
6.8.1 - Il primo motivo investe il capo relativo al delitto associativo. Il difensore deduce: la Corte territoriale nel confermare la condanna non ha considerato le obiezioni difensive circa i contrasti tra le dichiarazioni di accusa;
la stessa Corte è, poi, incorsa in contraddizione, riconoscendo "smagliature e discrasie" nelle propalazioni;
illogicamente ha ritenuto non influente le dichiarazioni di TE "riguardo il fatto che l'imputato non fosse direttamente coinvolto nella attività di spaccio"; non ha considerato che LO esclude il coinvolgimento diretto;
mentre De LC riferisce de relato.
6.8.2 - Col secondo motivo, concernente il medesimo capo, il difensore stigmatizza la ritenuta contraddizione tra la conclusione del giudice a quo circa la "piena e stabile partecipazione" del giudicabile alla "organizzazione criminale" e l'asserzione che i "contatti del DO con i sodali non costituiscono tutti prova di un traffico di stupefacenti".
6.8.3 - Col terzo motivo il difensore censura l'omesso esame del motivo di appello, gradatamente proposto, per la derubricazione ai sensi dell'art. 73 T.U., cit, del delitto associativo. 7. - Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale non merita accoglimento.
L'ampio e generale tenore della imputazione (recante indiscriminato riferimento a condotte di acquisto, di detenzione e di smercio di cocaina perpetrate in continuazione dal 1992 al 1996, in NI e nell'agro nocerino e sarnese) dalla quale De IV e SO sono stati irrevocabilmente assolti, si pone in rapporto di evidente continenza (o inclusione) rispetto al più specifico e circoscritto addebito, formulato nel presente giudizio al capo sub L/1, del concorso nella detenzione "alfine di spaccio di tre chilogrammi di cocaina .. in NI nell'estate 1994".
La condotta è quella medesima di detenzione;
il luogo e il tempo della commissione rientrano nell'ambito spaziale e nell'arco cronologico indicati nella prima imputazione.
Può certamente condividersi la censura formulata dal Procuratore generale circa la "approssimazione" (da parte del sotto ordinato ufficio del Pubblico Ministero) nella formulazione della imputazione. Ma il rilievo non appare concludente nella sede del presente scrutinio di legittimità: resta insuperabile il rilievo della Corte territoriale che il Pubblico Ministero ha reiterato la promozione dell'azione penale
contro
De IV e SO per un fatto compreso nel più ampio spettro della condotta delittuosa dalla quale i giudicabili erano stati, ormai, assolti.
È senz'altro esatta la considerazione del ricorrente sul punto che nel processo definito il delitto di cui all'art. 73 T.U., cit., non fosse (come nel presente giudizio) contestato con la aggravante della ingente quantità, ai sensi dell'art. 80 T.U., cit.
Ma anche tale obiezione non coglie nel segno.
Il giudicato dispiega la sua efficacia preclusiva pur se il fatto "viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze" (art. 640 c.p.p., comma 1). 8. - Infondato è il terzo motivo del ricorso di NA. Il ricorrente, invoca, invero, un non recente arresto di questa Corte (Sez. 6^, 12 dicembre 1995, n. 5501, Falsone, massima n. 205652), successivamente richiamato da altra pronuncia (Sez. 2^, 5 ottobre 2002, n. 37175, non massimata), circa il requisito teleologico della disponibilità delle armi, ai fini della aggravante di cui all'art. 74, comma 4, T.U., cit..
Ma fondatamente la Corte territoriale ha motivato la reiezione del mezzo di gravame, uniformandosi al diverso orientamento, secondo il quale "l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis c.p.p., comma 5 quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa" (Sez. 5^, 13 marzo 1996, n. 4750, Rizzo, massima n. 204844).
Tale indirizzo è stato recentemente ribadito (Sez. 2^, 8 gennaio 2009, n. 13682, Aveta, massima n. 243948). E, nell'occasione, questa Corte, dato atto del pregresso contrasto, lo ha risolto alla luce della considerazione - fatta anche propria da questo Collegio - che "la tesi .. del requisito della finalizzazione del possesso delle armi da parte della associazione .. non può essere considerata fondata sulla scorta del dato testuale della disposizione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, da raffrontarsi con quello dell'art. 416- bis c.p., comma 4. In quest'ultima il legislatore ha previsto che l'associazione per delinquere di tipo mafioso può essere considerata armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti. Viceversa la seconda parte del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, definisce armata, l'associazione, quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, senza, peraltro, prevedere la finalità di perseguimento dello scopo dell'associazionè.
9. - Il terzo motivo del ricorso di DE è inammissibile. Laddove la Corte territoriale, nella analitica rassegna dei motivi di gravame, non ha fatto cenno alcuno circa doglianza dell'appellante per il diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente nel censurare la omessa valutazione del motivo di grave, assertivamente proposto sul punto, non ha documentato l'assunto (posto a base della doglianza), secondo il quale "dalla lettura dell'atto di appello" si evincerebbe la richiesta "che all'imputato fossero concesse attenuanti generiche e che queste fossero ritenute prevalenti sulle aggravanti;
ma si è limitato a operare mero rinvio all'esame dell'appello (a p. 12).
Il ricorso è, pertanto, inficiato dalla carenza del requisito della autosufficienza (v. Sez. 4^, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, LCne, massima n. 240123; Cass., Sez. 1^, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6^, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115;
Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781;
Sez. 1^, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778). Tale requisito costituisce esplicazione di quello cd. della specificità dei motivi, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e).
Infatti, la novella del 20 febbraio 2006, n. 46, ha esteso il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento, oggetto di scrutinio, all'ambito dei vizi (extra testuali) risultanti dagli "altri atti del processo specificamente indicati" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Conseguentemente la enunciazione, in relazione a "ogni richiesta, .. delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono" l'impugnazione - trattandosi di indicazione espressamente prescritta dalla legge, a pena di inammissibilità, come "specifica" (artt. 581 e 591 c.p.p.) - comporta (oltre al riferimento ai pertinenti estremi, pur) la preliminare e necessaria rappresentazione (con la relativa documentazione) del contenuto dell'atto del processo sul quale si impernia la censura del vizio extra testuale: della censura medesima l'atto de quo (nella sua interezza) costituisce, per l'appunto, elemento intrinseco ed essenziale;
la relativa esposizione è, pertanto, affatto imprescindibile, perché possa considerarsi perfezionato, sul piano formale, l'adempimento della prescrizione della specificità dei motivi.
10. - I residui motivi di NA e di DE e i ricorsi di TE, VE, ER, AI e DO sono, tutti, manifestamente infondati.
10.1 - Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo Corte di appello di Salerno esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, ne', oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
10.2 - Sui punti controversi la Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1^, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato:
- ne' il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
- ne' il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art.192 c.p.p., ovvero alla invalidità (o scorrettezza)
dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione.
Epperò i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 11. - Conseguono il rigetto dei ricorsi del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno e dell'imputato NA, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi di TE, VE, ER, DE, AI e DO e la condanna dei ridetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - di ciascuno di essi al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale e quello di NA IO e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010