Articolo 455 del Codice di procedura penale
Articolo 425Articolo 442
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
26 luglio 2008
Art. 455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero
(( 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. ))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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