Sentenza 26 agosto 2014
Massime • 3
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva.
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 cod.proc.pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli "altri casi" in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un operatore di P.G. riguardante le dichiarazioni rese dal genitore in qualità di legale rappresentante del figlio minore, in occasione della notifica di un'informazione di garanzia concernente quest'ultimo).
Il risultato della registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti che si trovano sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario può essere utilizzato in giudizio a condizione che la registrazione sia stata autorizzata ai sensi del quinto comma dell'art. 18 del medesimo ordinamento penitenziario e si sia svolta secondo le modalità e le cautele contemplate dal regolamento carcerario.
Commentario • 1
- 1. Spacciare in casa è più grave che spacciare in strada? (Cass.21163/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2020
Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38560 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 26/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 100
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 30135/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IC nato a [...] il 167/12/1958;
2) LA AN LB nata a [...] il [...];
3) CA US nato a [...] il 12/3/1/981;
avverso la sentenza del 6/2/2014 della Corte di assise di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto IA;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per gli imputati l'avv. MORACE Carlo che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/2/2014, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza della Corte di Assise di Palmi del 13/7/2013, riduceva la pena inflitta a CA IC ad anni quattro e mesi sei di reclusione e quella inflitta a CA US ad anni quattro di reclusione, confermando nel resto la decisione con la quale, tra l'altro, LA AN LB era stata condannata alla pena di anni due di reclusione, per il reato loro ascritto di cui all'art. 110 c.p., art. 572 c.p., comma 1. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d'appello proposti dagli imputati;
segnatamente, per quel che qui rileva, con riferimento alla posizione di tutti i ricorrenti, in punto di sussistenza di riconosciuta responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto ed in punto di trattamento sanzionatorio, salvo la riduzione della pena irrogata a CA IC ed a CA US, nonché, con riferimento alla posizione di CA US in punto di nullità del giudizio immediato per violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, di violazione dell'art. 454 c.p.p., di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai militari su quanto dichiarato dalla CA ed in subordine di espunzione dal fascicolo del dibattimento delle relative dichiarazioni, di inutilizzabilità del contenuto della conversazione telefonica intercettata intercorsa fra LI LV ed i suoi figli del 13/8/201, perché effettuata in assenza di decreto dell'A.G., di improcedibilità con le forme del giudizio ordinario a seguito della modifica dei capi d'imputazione operata dal P.M. e di mancata ammissione degli imputati al giudizio abbreviato, di mancato accoglimento delle richieste ex art. 507 c.p.p., formulate dalla difesa ed ancora, nel merito, in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato CA US anche alla luce dei principi affermati dalla Corte EDU in ordine all'insufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p., a fondare un giudizio di responsabilità; con riferimento poi alla posizione di CA IC in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla P.G. su quanto riferito dalla CA e non verbalizzato, perché in violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, di inutilizzabilità delle dichiarazioni della
CA, in quanto rese da persona indagata in assenza del difensore, di mancata ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato a seguito di modifica del capo d'imputazione, proponendosi al riguardo questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., di violazione dell'art. 6 CEDU con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa mai ascoltata in contraddittorio.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, sollevando i seguente motivi di gravame:
CA IC e LA AN LB;
2.1. nullità del decreto di giudizio immediato per violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Evidenziano, al riguardo, che il decreto di giudizio immediato era nullo perché era stato emesso prima che la Cassazione avesse deciso sul ricorso ex art. 311 c.p.p., proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame.
2.2. inutilizzabilità delle dichiarazioni della P.G. su quanto riferito da CA IA ON in violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4. Rappresentano, sul punto, che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni apprese da persone informate sui fatti opera anche ove la polizia non abbia adempiuto all'obbligo di verbalizzazione, pur ricorrendone le condizioni.
2.3. Inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CA IA ON, in quanto persona indagata in assenza del difensore. Rappresentano, in proposito, che nel giudizio era emersa un'incertezza in ordine all'esatta qualifica assunta dalla CA nell'ambito del programma di protezione, testimone di giustizia o collaboratrice.
2.4. inutilizzabilità del contenuto della conversazione telefonica intercettata fra LI LV ed i suoi figli il 13/8/2011, in quanto effettuata in assenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria, ma solo disposta ex lege ai sensi dell'art. 4 bis della legge penitenziaria.
2.5. erronea mancata ammissione al giudizio abbreviato a seguito di modifica del capo di imputazione ex art. 516 c.p.p., e contestazione di un nuovo reato in continuazione interna ex art. 517 c.p.p.. Si sostiene, al riguardo, che gli imputati avevano diritto ad essere ammessi al giudizio abbreviato per entrambi i reati, in quanto la contestazione suppletiva aveva ad oggetto un fatto non marginale rispetto al capo a).
2.6. Violazione dell'art. 6 Cedu, dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e degli artt. 572 e 43 c.p., con riguardo all'orientamento della Corte EDU, in base al quale la prova non può fondarsi in modo determinante sulle dichiarazioni di persona mai ascoltata in contraddittorio, evidenziandosi come quelli indicati come riscontri sono colloqui telefonici nei quali i conversanti riferiscono quanto appresso dalla stessa CA.
2.7. insussistenza delle condotte di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., comma 1, alla luce delle numerose testimonianze risultate tali da non avvalorare la tesi della pubblica accusa. Ricorso dell'avv. Morace Carlo nell'interesse di CA US e CA IC;
2.8. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 454 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p..
Ci si vuole riferire all'eccepita nullità del giudizio immediato per violazione dell'art. 454 c.p.p., determinata dall'omesso completo deposito degli atti da parte della Procura in seguito alla richiesta di giudizio immediato, evidenziandosi che al momento della formulazione della richiesta in atti vi era solo un verbale omissato relativo alle sommarie informazioni testimoniali rese da CA IA ON ed alcune annotazioni di servizio del tutto omissate. Eccepiscono, al riguardo, che l'omessa o incompleta discovery ha determinato una compressione del diritto di difesa dell'imputato che integra una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
2.9. proposto nell'interesse di CA US: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 453 c.p.p., comma 1, art. 454 c.p.p., art. 572 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p..
Ci si riferisce, al riguardo, all'eccepita nullità del giudizio immediato, in quanto la richiesta del P.M. era stata avanzata prima della definizione del procedimento di cui agli artt. 309 e 311 con evidente violazione di quanto prescritto dall'art. 453 c.p.p., comma 1 ter.
2.10. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 195 c.p., comma 4 e art. 572 c.p. ed in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p..
Ci si riferisce, al riguardo, all'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Polizia Giudiziaria in ordine a quanto riferito da CA IA ON e non verbalizzato, non rientrando il caso in esame in quelli esclusi dal divieto previsto dall'art. 195 c.p.p.. 2.11. Proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 61, 63, 64, 191 e 192 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., con riguardo al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CA IA ON in assenza delle garanzie previste per l'interrogatorio della persona indagata. Si evidenzia, al riguardo, che nel dibattimento era emerso che la CA era stata qualificata come collaboratrice di giustizia e non come semplice testimone.
2.12. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 392 e 400 c.p.p., art. 572 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p..
Ci si riferisce all'eccepita nullità della sentenza di primo grado, per essere stati utilizzati, ai fini della prova, i verbali delle sommarie informazioni testimoniali resa da CA IA ON in data 25 maggio e 28 giugno 2011, in quanto, non appena era emerso che la CA era sul punto di ritrattare, si sarebbe dovuto attivare lo strumento dell'incidente probatorio.
2.13. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 191, 267, 268 e 271 c.p.p., art. 572 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p.,
con riguardo all'eccepita inutilizzabilità dell'intercettazione della conversazione telefonica intercorsa fra LI LV ed i suoi figli in data 13/8/2011, perché effettuata in assenza di specifico decreto autorizzativo e solo in forza della previsione contenuta nel D.P.R. n. 230 del 2000, art. 39, comma 4. 2.14. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 6 Cedu, art. 192 c.p.p., commi 2 e 3, artt. 572 e 43 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p..
Si fa, in proposito, rilevare che la sentenza di condanna degli imputati è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, divenute irripetibili in dibattimento e che i riscontri individuati non sono altro che dichiarazioni rese dal personale di polizia giudiziaria su quanto appreso dalla stessa persona offesa.
2.15. proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'artt. 611 c.p., artt. 516 e 517 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., con riferimento al rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato in seguito alla modifica del capo d'imputazione di cui al capo b). Fanno, al riguardo, rilevare che la modifica del capo d'imputazione rientra nel novero delle ipotesi previste dall'art. 517 c.p.p., essendo stato contestato non già un fatto diverso, ma un reato concorrente con conseguente diritto dell'accusato di fare richiesta di rito abbreviato. Reiterano poi l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato, a seguito di contestazione suppletiva fondata su elementi nuovi rispetto a quelli emergenti dagli atti d'indagine, di richiedere l'accesso al rito abbreviato.
2.16. proposto nell'interesse di CA US: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 110 c.p., art. 572 c.p., comma 1, con riferimento agli elementi necessari per integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, evidenziandosi che CA US non conviveva con la EL e non era legato alla stessa da alcun vincolo di assistenza;
si lamentano, poi, dell'illogicità della motivazione in punto di consapevolezza della presunta sofferenza a cui la CA sarebbe stata sottoposta.
Lo stesso motivo di ricorso viene proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti con riferimento alle motivazioni addotte dalla Corte territoriale in ordine alle censure mosse alla credibilità della persona offesa.
2.17. proposto nell'interesse di CA US: violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., con riguardo al trattamento sanzionatorio irrogato ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Lo stesso motivo viene proposto anche nell'interesse di CA IC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi devono essere entrambi rigettati per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. Il primo motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.1.) si presta ad essere trattato congiuntamente al secondo motivo proposto con il ricorso dell'avv. Morace nell'interesse di CA US (2.9.), attinendo entrambi all'eccepita nullità del decreto di giudizio immediato per violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter. Rileva, sul punto, il Collegio che la questione relativa all'interpretazione della ora citata disposizione, introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, art. 2, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ed in particolare del concetto di definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., è stata dettagliatamente affrontata dalla Corte territoriale alla luce dei più recenti interventi di questa Corte di legittimità, condivisi dal Collegio. Segnatamente, a fronte di una decisione isolata e superata (sez. 3^ n. 14341 del 11/3/2010, Rv. 246610), citata dai ricorrenti, con la quale si è affermato che è illegittima la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare avanzata prima che il procedimento di riesame in ordine alla misura cautelare sia definitivo, si pone un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la richiesta di giudizio immediato può essere presentata da parte del P.M. nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione diventi definitiva (sez. 1^ n. 42305 del 11/11/2010, Rv. 249023; sez. 1^ n. 3310 del 21/12/2011, Rv. 251842). Deve, difatti, rilevarsi che quest'ultima opzione interpretativa risulta la sola coerente con la ratio legis dell'intervento sopra citato, che ha introdotto nel sistema processuale il cosiddetto giudizio immediato cautelare con la evidente finalità di accelerare i processi nei confronti di imputati detenuti e diminuire le possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, finalità che verrebbe ad essere frustrata in modo significativo, laddove si dovesse ritenere, invece, che il ricorso al rito immediato fosse subordinato alla definizione del giudizio di legittimità in ordine al provvedimento del tribunale del riesame ed alle conseguenti possibili fasi rescissorie. Ed ancora deve osservarsi che l'isolato precedente giurisprudenziale sopra citato deve essere letto ed inquadrato in un contesto normativo diverso, in base al quale, ai sensi dell'allora vigente art. 405 c.p.p., comma 1 bis, il P.M. era vincolato a richiedere l'archiviazione nell'ipotesi in cui la Cassazione si fosse pronunciata sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., e non ne fossero stati acquisiti di nuovi;
era chiaro, infatti, che in quel contesto normativo, oggi non più vigente in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma citata (Corte Cost. sent. n. 121 del 2009), il P.M. era tenuto ad attendere la decisione della Cassazione per verificare la praticabilità dell'azione penale. Ed ancora l'interpretazione accolta non presenta profili di contrasto con i principi costituzionali in tema di diritto di difesa e giusto processo, in quanto il principio che il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio che, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo (Corte Cost. ord. n. 203 del 2002). Alla luce di quanto finora detto appare irrilevante, rispetto al tema proposto con il motivo di ricorso in esame, la questione posta all'esame delle sezioni unite di questa Corte relativa alla natura perentoria o meno del termine di novanta o centottanta giorni per l'utile proposizione da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato (sez. 1^ ord. n. 1525/2013) . In conclusione sul punto deve essere ribadito il principio secondo cui il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, può essere richiesto dal P.M. dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., senza dover attendere la definitività del provvedimento conclusivo di detta fase.
3.2. Con riguardo alla questione relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal personale di Polizia giudiziaria in ordine a quanto riferito da CA IA ON per eccepita violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, di cui trattano il secondo motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.2.) ed il terzo motivo del ricorso dell'Avv. Morace proposto nell'interesse di CA IC e CA US ( 2.10.), la sentenza impugnata, all'esito di un'articolata ricostruzione della regolamentazione della testimonianza de relato dell'ufficiale di polizia giudiziaria effettuata sulla base dell'interpretazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, fornita dalla Corte Costituzionale e dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, conclude che, nel caso di specie, ricorreva uno degli "altri casi" a cui fa riferimento la norma in argomento, nei quali è consentita la testimonianza de relato dell'ufficiale di Polizia giudiziaria. Segnatamente la Corte territoriale ha dato atto che la CA si era recata presso la Tenenza dei Carabinieri in data 11/5/2011 per ricevere, nella qualità di legale rappresentante del figlio minore, la notifica di un'informazione di garanzia concernente quest'ultimo; nell'occasione la stessa, danno atto i giudici d'appello, dopo avere premesso di dovere andare via al più presto, lamentava l'intollerabilità della situazione che viveva nella sua famiglia, esternando nel contempo timori per la sua incolumità; veniva altresì dato atto che nel corso del colloquio la donna era stata contattata dalla madre che chiedeva con insistenza dove la prima si trovasse. Si trattava, quindi, di dichiarazioni rese e ricevute al di fuori dell'iter procedimentale in atto, che atteneva alla notifica dell'informazione di garanzia nei confronti del figlio minore della CA stessa. E così anche avveniva nel corso del successivo colloquio del 19 maggio, quando la CA ancora, dopo avere ribadito quanto in precedenza riferito, esternava ancora il timore di essere uccisa e la richiesta di aiuto per allontanarsi dal contesto familiare;
ed anche in questa seconda occasione la presenza della donna in caserma scaturiva dall'avvenuta convocazione del figlio per l'interrogatorio di garanzia. In entrambe le citate occasioni le dichiarazioni erano state rese dalla donna e percepite dagli ufficiali di polizia giudiziaria al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione di quanto dalla stessa riferito ed in una situazione che presentava i caratteri della straordinarietà e dell'urgenza alla luce delle limitata libertà di movimento che aveva la CA e del controllo al quale la stessa era sottoposta da parte dei familiari;
il tutto, poi, avveniva, per quel che risulta dalle sentenze di merito, al di fuori di un qualsiasi dialogo fra il testimone e l'ufficiale di polizia giudiziaria, ma in un contesto finalizzato al compimento di altre attività che non riguardavano personalmente la dichiarante, ma il figlio della stessa. Ricorrevano, quindi, sulla base delle descritte circostanze di fatto, le condizioni indicate dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle quali anche per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono valere le regole generali in tema di testimonianza indiretta (sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225469). A quanto detto consegue l'irrilevanza rispetto al caso di specie del principio, pure affermato nella ora citata decisione, in base al quale il divieto di testimonianza indiretta in argomento si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione dell'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime (sez. U. n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225468); principio al quale era seguita, nella stessa linea, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., comma 4, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p. e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (Corte Cost. n. 305 del 2008). Il divieto di testimonianza, ripristinato dal legislatore in attuazione dell'art. 111 Cost., ed a superamento della decisione della Corte Cost. che lo aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 24 del 1992), risulta essere stato circoscritto soltanto agli atti tipici di contenuto dichiarativo compiuti dalla polizia giudiziaria, atti che devono essere documentati attraverso la redazione di un apposito verbale. Ed il divieto, come hanno chiarito le sezioni unite nella decisione sopra citata, opera anche nel caso in cui sia mancata la verbalizzazione delle informazioni ricevute, pur sussistendone l'obbligo. Viceversa, nel caso di specie, si verteva nell'ambito degli "altri casi", per i quali è legittima la testimonianza de relato degli operatori di polizia giudiziaria, casi dei quali le sezioni unite hanno fornito un indicazione di certo non tassativa;
si sono, appunto, citate, con evidente significato esemplificativo, le seguenti ipotesi: le frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto nell'immediatezza dell'episodio criminoso;
le dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche, quali perquisizioni, accertamenti su luoghi, o atipiche, quali appostamenti o pedinamenti, al punto di ritenere ammissibile anche, come documento, l'eventuale registrazione su nastro magnetico delle comunicazioni percepite. In questi ambiti rientrano, quindi, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, le dichiarazioni raccolte nel corso di una diversa attività d'indagine, che sono state portate incidentalmente a conoscenza degli operatori di polizia giudiziaria e che vertevano su circostanze diverse da quelle oggetto d'indagine.
La correttezza di tale impostazione emerge ancora dalla lettura che la Corte Costituzionale, chiamata a valutare nuovamente la legittimità costituzionale del divieto sancito dal testo dell'art. 195 c.p.p., comma 4, introdotto dalla L. n. 63 del 2001, art. 4,
emanata in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 Cost., con riferimento all'art. 3 Cost., per l'asserita irragionevole disparità di trattamento riservata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria rispetto alle regole dettate in casi di testimonianza indiretta per gli altri testimoni (Corte Cost. n. 32 del 2002), ha dato della norma in argomento: segnatamente si è stabilito che la disciplina introdotta risponde all'esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio il contenuto da dichiarazioni raccolte in verbali di cui è vietata l'acquisizione, salvo il caso in cui, di tali atti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., possa essere data lettura per sopravvenuta impossibilità; ed in quest'ottica, si è stata inserita l'innovazione al testo originario dell'art. 195 c.p.p., comma 4, secondo cui la testimonianza indiretta non è
vietata "negli altri casi", quando, appunto, essa non è e non deve essere consacrata negli appositi verbali. In questi casi, appunto, non si presenta l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria e, di conseguenza, devono trovare applicazione, escluso da parte della Corte Costituzionale qualsiasi profilo di irragionevolezza, le regole generali dettate in tema di testimonianza indiretta. E nella direzione indicata si è mossa anche la più recente giurisprudenza di questa Corte, affermando che il contenuto di dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, non formalmente verbalizzate da parte degli ufficiali di P.G., può costituire oggetto di testimonianza indiretta da parte di questi ultimi, sempreché non sussista un obbligo di verbalizzazione (sez. 2^ n. 46023 del 7/11/2007, Rv. 239265). La Corte territoriale ha, quindi, evidenziato come solo successivamente, delineatesi compiutamente i termini della situazione, la CA era stata in due occasioni assunta a verbale come persona informata sui fatti e quindi avviata al programma di protezione. Solo, poi, con il decesso della CA, intervenuto il 20/8/2011, si era determinata, oltre all'impossibilità di ripetizione dell'atto che ha legittimato l'acquisizione dei verbali ex art. 512 c.p.p., anche l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai militari sui fatti narrati dalla donna sulla base della regola generale prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 3, in tema di testimonianza indiretta. Ed anche con riguardo alla questione della presunta volontà di ritrattare le precedenti dichiarazioni, la Corte territoriale ha chiarito, con argomentazioni che non si prestano a censure valutabili in sede di legittimità, che è stato solo l'evento morte della CA a rendere irripetibili le dichiarazioni della stessa. Ciò vale anche a ritenere infondato quanto sostenuto nel quinto motivo di ricorso proposto dall'avv. Morace nell'interesse di CA IC e CA US ( 2.12.) in ordine alla mancata attivazione dello strumento dell'incidente probatorio, allorquando era emerso che la persona offesa stesse per ritrattare le precedenti dichiarazioni. Come si diceva si è, appunto, evidenziato che solo l'imprevista ed imprevedibile morte della CA aveva determinato la sopravvenuta impossibilità di escutere la stessa in dibattimento e la conseguente irripetibilità della dichiarazioni in precedenza rese. Del resto l'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. a), non configura, affatto, per il P.M. un obbligo di richiedere l'incidente probatorio, ma solo una facoltà, al cui mancato esercizio, non può farsi scaturire alcuna conseguenza in termini di utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese, laddove la ripetizione delle stesse sia divenuta impossibile per un fattore non prevedibile, quale, nel caso di specie, la morte del testimone. Nella stessa direzione, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che non è preclusa alla parte che avrebbe potuto richiedere l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. b), la possibilità di giovarsi, successivamente, in dibattimento delle dichiarazioni raccolte nelle indagini, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4, (sez. 1^ n. 2844 del 21/11/2012, Rv. 254191).
3.3. Passando, poi, alla questione relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da CA IA ON, in quanto persona indagata in assenza del difensore, di cui si occupano il terzo motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.3.) ed il quarto motivo del ricorso dell'avv. Morace nell'interesse di CA IC e CA US ( 2.11.), la stessa si rivela meramente reiterativa dell'analoga doglianza proposta nel giudizio di merito, rispetto alla quale la Corte territoriale, nel rigettarla, ha reso esaustiva motivazione. Segnatamente viene dato atto dell'assoluta insussistenza di elementi in base ai quali si dovesse ritenere che la CA IA ON fosse soggetto sottoposto ad indagine, risultando che la stessa, in due occasioni, era stata sentita come persona informata sui fatti, a nulla rilevando l'ammissione al programma di protezione in qualità di testimone o di collaboratore di giustizia. Trattasi di definizione che attiene alla procedura amministrativa che non presenta alcuna incidenza sul piano processuale ed affinché operi la previsione contenuta nell'art. 63 c.p.p., comma 2, occorre che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità inquirente (sez. U n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243417). Tale non era certo la situazione della CA IA ON, in quanto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, eventuali indizi di reati a carico della stessa erano potuti emergere solo dopo la sua morte, allorquando veniva depositata presso la Procura della Repubblica un esposto al quale era allegata un audiocassetta contenente la ritrattazione.
3.4. Ed anche la questione relativa all'inutilizzabilità del contenuto della conversazione telefonica intercettata fra LI LV ed i suoi figli il 13/8/2011, in quanto effettuata in assenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria, ma solo disposta ex lege, ai sensi dell'art. 4 bis della Legge Penitenziaria, di cui trattano il quarto motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.4.) ed il sesto motivo del ricorso dell'avv. Morace nell'interesse di CA IC e CA US ( 2.13.), risulta affrontata in modo esaustivo dalla Corte territoriale attraverso il richiamo dell'ordinanza del giudice di primo grado che aveva respinto la medesima eccezione. È essenziale, al riguardo, evidenziare che il detenuto ex art. 4 bis legge penitenziaria, nel momento in cui richiede l'autorizzazione al colloquio telefonico, rinuncia espressamente alla riservatezza del colloquio stesso, essendo obbligatoriamente prevista dalla legge la registrazione della conversazione;
ed è, pertanto, nella legge stessa che la registrazione della conversazione trova la sua fonte di legittimazione, non occorrendo, in tale specifico caso, per l'utilizzazione del contenuto della conversazione ai fini processuali, l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 266 c.p.p. e segg., volte a regolamentare le possibili limitazioni alla libertà e segretezza delle comunicazioni stabilita dall'art. 15 Cost.. A queste conclusioni è pervenuta tempo addietro la giurisprudenza di questa Corte con affermazioni di un principio che merita di essere ribadito con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del Collegio: si è, appunto, affermato che il risultato della registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti che si trovano sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario può essere utilizzato in giudizio, purché la registrazione sia stata autorizzata ai sensi dell'art. 18 del medesimo ord. pen., comma 5 e sia svolta con le modalità e le cautele previste nel regolamento (sez. 6^ n. 21752 del 29/3/2001, Rv. 219671).
3.5. Quanto poi alla questione relativa alla mancata ammissione degli imputati al giudizio abbreviato per entrambi i reati in seguito alla modifica del capo d'imputazione, di cui tratta il quinto motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.5) e l'ottavo motivo del ricorso dell'avv. Morace proposto nell'interesse di CA IC e CA US (2.15.), la sentenza impugnata ha ricostruito dettagliatamente le evenienze processuali che portavano alla formulazione della relativa richiesta da parte dei difensori nel giudizio di primo grado, richiesta poi reiterata in appello con riferimento al solo reato contestato al capo a) ed alle condotte specificate ai punti 1, 2 e 3; difatti per il delitto contestato al capo b), al quale, appunto, si riferiva la modifica del capo d'imputazione e per il delitto di cui al capo a), limitatamente alla condotta descritta al punto 4, il giudice di prime cure aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. Specificamente la Corte d'Assise di Palmi, applicando l'art. 521 c.p.p., comma 2, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palmi in relazione al delitto di cui all'art. 575 c.p.p., art. 576 c.p.p., comma 1, n. 2, così riqualificato l'evento morte di cui al capo a) della rubrica, al delitto di cui all'art. 572 c.p., comma 1, con riferimento alla condotta di maltrattamenti contestata al punto 4 del capo a) ed al delitto di cui all'art. 611 c.p., di cui al capo b), così come modificato dal P.M..
Con approfondita valutazione in fatto, priva di contraddittorietà o illogicità manifeste, i giudici di appello hanno escluso che la modifica dell'imputazione di cui al capo b), non integrante la contestazione di un fatto nuovo, abbia potuto produrre una qualche incidenza sul reato di cui al capo a) e limitatamente alle condotte descritte nell'imputazione ed in relazione alle quali è stata pronunciata la sentenza impugnata. In tale direzione è stato evidenziato, da un lato, che la modifica dell'imputazione atteneva all'induzione della CA a ritrattare anche dichiarazioni rese nei confronti di alcuni soggetti indicati come responsabili di episodi di omicidio, fra i quali quello di RÌ MI e, da un altro lato, si è precisato che la sentenza di condanna atteneva a fatti completamente diversi rispetto alla ritrattazione ed in relazione ai quali la suddetta modifica dell'imputazione non ha spiegato alcuna influenza. In sostanza, correttamente osserva la Corte territoriale, i fatti per i quali è stata pronunciata sentenza sono rimasti immutati rispetto all'originaria contestazione e non appare ipotizzabile un'insorgenza ex post di un interesse degli imputati a richiedere il rito abbreviato in conseguenza dell'intervenuta modifica dell'imputazione in relazione ad altri fatti autonomi rispetto ai primi, per i quali gli atti sono stati rimessi al P.M.
A quanto detto consegue l'assoluta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p., sollevata nel ricorso, che attiene alla non prevista possibilità di richiedere il giudizio abbreviato nell'ipotesi di contestazione suppletiva fondata su elementi nuovi rispetto a quelli emersi dagli atti d'indagine.
3.6. Il sesto motivo proposto nel ricorso di CA IC e LA AN LB (2.6.) deve essere tratto congiuntamente al settimo motivo del ricorso dell'avv. Morace nell'interesse di CA IC e CA US (2.14.), attenendo entrambi alla questione relativa alla asserita violazione del principio contenuto dell'art. 6 CEDU, in base al quale la prova non può fondarsi in modo determinante sulle dichiarazioni di persona mai ascoltata in contraddittorio. Rileva, al riguardo, il Collegio che la sentenza impugnata, all'esito di una sistematica ricostruzione della tematica relativa al principio dell'equo processo di cui all'art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla Corte Edu, è pervenuta alla condivisibile conclusione che, nel caso di specie, deve escludersi qualsiasi violazione del suindicato principio. In tal senso appare significativo rilevare che si sia dato atto, al fine di verificare che la sequenza procedimentale non avesse violato i canoni del giusto processo, in primo luogo che solo la morte della CA ha impedito alla difesa di procedere, nel contraddittorio delle parti, all'esame della persona offesa, a nulla rilevando la volontà dalla stessa manifestata di ritrattare le dichiarazioni precedentemente rese. E con riferimento all'evento morte della CA, pur prescindendo dalla causa che lo può avere determinato, di cui si è occupato il giudice di prime cure, restituendo gli atti al P.M., correttamente è stata esclusa la violazione da parte degli inquirenti del dovere di diligenza finalizzato a garantire il pieno e completo esplicarsi del diritto di difesa degli imputati. Ancora i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno compiutamente evidenziato l'importanza delle dichiarazioni rese dalla CA e divenute irripetibili in conseguenza del decesso della stessa nonché la rilevanza delle stesse rispetto all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto;
hanno poi dato atto di come si sia potuta esplicare nel corso del dibattimento la funzione difensiva attraverso l'esame dei testi indicati dagli imputati. Infine sono stati individuati significativi elementi di riscontro alle dichiarazioni irripetibili della CA che, contrariamente a quanto asserito nei motivi di ricorso, non possono affatto essere ricondotti esclusivamente ad affermazioni della CA stessa sulla base del descritto meccanismo della circolante: si tratta del clima di sopraffazione nel quale la CA si trovava a vivere emergente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali analiticamente esaminate nel corpo della sentenza impugnata;
vi è la descrizione di un episodio di maltrattamenti ammesso dallo stesso CA US, genitore della CA IA ON;
vi sono dichiarazioni di altri testimoni che hanno confermato quanto riferito dalla donna;
vi è poi la lettera che la CA aveva lasciato alla madre affidandole la cura dei figli. Rispetto a tutti questi elementi le doglianze contenute nei motivi di ricorso si rivelano meramente reiterative delle analoghe questioni sollevate nel giudizio di appello, rispetto alle quali le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata si rivelano immuni da censure di legittimità.
In conclusione sul punto la sentenza impugnata risulta conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità (sez. 3^ n. 27582 del 15/6/2010, Rv. 248053; sez. 1^ n. 14807 del 4/4/2012, Rv. 252269), condiviso dal Collegio, in base al quale la responsabilità dell'imputato, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 CEDU, non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni acquisite, sia pure legittimamente, ai sensi dell'art. 12 c.p.p.. 3.7. Quanto alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, di cui tratta settimo motivo del ricorso di CA IC e LA AN LB (2.7.) ed il nono motivo del ricorso dell'avv. Morace nell'interesse di CA US (2.16.), la Corte territoriale, dopo avere compiuto un'analitica ricostruzione delle prove emerse nel dibattimento, è pervenuta alla ragionevole conclusione di ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., reato che risultava commesso dagli attuali ricorrenti attraverso una serie di condotte abituali consistite nella limitazione della libertà della persona offesa di intrattenere normali rapporti sociali di relazione con altri individui e nell'imposizione di rigide regole di comportamento;
a tal riguardo la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha fatto riferimento all'imposizione di rigide regole ed all'indefesso controllo familiare per garantirne l'osservanza attraverso le quali si è concretizzata l'oppressione anche psicologica della CA, la quale aveva il proprio diritto ad autodeterminarsi in ordine al proprio stile, anche contravvenendo alle indicazioni provenienti dalla propria famiglia. Ed al riguardo la Corte territoriale si è rifatta alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale nella nozione di maltrattamenti rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia (sez. 6^ n. 3020 del 16/10/1990, Rv. 186593). In sostanza, in linea con le decisioni di questa Corte, si è ritenuto che il delitto di maltrattamenti non si consuma solo con le percosse o gli insulti, essendo rilevante, ai fini dell'integrazione del reato, ogni comportamento connotato dal carattere dell'abitualità, che venga a ledere il patrimonio morale del soggetto passivo (sez. 6^ n. 44700 del 8/10/2013, Rv. 256962). Ed al riguardo la Corte territoriale ha bene evidenziato come detto patrimonio morale comprenda "il diritto di un soggetto, adulto e capace di autodeterminarsi, di fare le proprie scelte, anche se queste siano dissonanti con il patrimonio culturale della famiglia".
Con specifico riferimento alla posizione di CA US ed alla circostanza che lo stesso non conviveva con la EL CA IA ON, la sentenza impugnata ha, correttamente, posto in evidenza come non occorra, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, necessariamente che il soggetto agente conviva con la persona offesa, al punto da individuare nella convivenza un elemento costitutivo del delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p.. Viceversa ciò che rileva, ai fini dell'integrazione del reato, e che è stato ragionevolmente ravvisato nel caso di specie, è la sussistenza di una situazione, derivante da vincolo familiare o anche di fatto, connotata da affidamento reciproco e vincolo di assistenza, protezione e solidarietà per il comune sviluppo personale e psicologico. E, con valutazione di fatto non censurabile in questa sede, perché priva di contraddittorietà o illogicità manifeste, si è dato atto che fra CA US e la EL persona offesa esistevano vincoli di solidarietà che promanavano dalla consanguineità e dallo stretto legame esistente fra i due soggetti.
3.8. Resta da esaminare la questione relativa all'eccepita nullità del giudizio immediato per violazione dell'art. 454 c.p.p., determinata dall'omesso completo deposito degli atti da parte della Procura in seguito alla richiesta di giudizio immediato, di cui al primo motivo del ricorso dell'avv. Morace proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti CA IC e CA US (2.8.).
La questione risulta affrontata in modo esauriente nella sentenza impugnata, non residuando profili di legittimità censurabili da parte di questa Corte. In punto di fatto viene dato atto che il P.M. aveva trasmesso tutti gli atti in suo possesso, essendosi limitato a secretare, per esigenze investigative, che al giudice non è consentito di sindacare, alcune parti delle dichiarazioni rese dalla CA. Sul piano giuridico viene, poi, evidenziato che anche un eventuale incompletezza degli atti trasmessi unitamente alla richiesta di giudizio immediato non determina, stante la tassatività delle ipotesi di nullità, alcuna incidenza sulla legittimità del decreto di giudizio immediato.
3.9. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio irrogato, di cui si occupa l'ultimo motivo di ricorso dell'avv. Morace (2.17.), non presenta profili di legittimità censurabili il giudizio relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
segnatamente il giudice di prime cure, con valutazione condivisa dal giudice di appello, ha evidenziato, in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti CA IC e CA US, come le modalità particolarmente allarmanti della condotta posta in essere, l'arco temporale in cui la stessa è stata posta in essere e l'intensità del dolo da cui è risultata connotata, impedissero la concessione ad entrambi i ricorrenti delle attenuanti generiche. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^ n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; sez. 2^ n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^ n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Quanto poi alla determinazione della pena irrogata, con riferimento alla posizione di CA IC, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, si è fatto riferimento ai parametri normativi della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato; e con riferimento alla posizione di CA US, i giudici di appello, rivedendo il giudizio espresso in primo grado, hanno considerato le condotte commesse da entrambi gli imputati connotate dalla medesima gravità, rivedendosi, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio irrogato a quest'ultimo, infliggendogli la stessa pena base disposta per CA US.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014