Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38560
CASS
Sentenza 26 agosto 2014

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La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva.

Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui al quarto comma dell'art. 195 cod.proc.pen. si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, mentre tale divieto non opera negli "altri casi" in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un operatore di P.G. riguardante le dichiarazioni rese dal genitore in qualità di legale rappresentante del figlio minore, in occasione della notifica di un'informazione di garanzia concernente quest'ultimo).

Il risultato della registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti che si trovano sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario può essere utilizzato in giudizio a condizione che la registrazione sia stata autorizzata ai sensi del quinto comma dell'art. 18 del medesimo ordinamento penitenziario e si sia svolta secondo le modalità e le cautele contemplate dal regolamento carcerario.

Commentario1

  • 1Spacciare in casa è più grave che spacciare in strada? (Cass.21163/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2020

    Non c'è ragione di ritenere più scaltro lo spacciatore che operi stando in casa propria, piuttosto che quello che smerci in una piazza di spaccio o altrove: al contrario, desta maggiori sospetti il viavai di persone che tale modalità di spaccio necessariamente comporta, ciò che consente alle autorità di polizia di operare una più efficace azione repressiva per individuare e controllare gli acquirenti e quindi raccogliere prove dell'attività illecita. Nell'ipotesi in cui l'unico indice ostativo al fatto di lieve entità della detenzione ai fini di spaccio sia costituito dal dato ponderale della sostanza stupefacente non si può prescindere dalla valutazione dell'entità del principio attivo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 26/08/2014, n. 38560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38560
Data del deposito : 26 agosto 2014

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