Art. 229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.