Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità può ritenersi sussistente anche in difetto di sequestro della sostanza, purchè vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto provata l'aggravante sulla base di conversazioni telefoniche intercettate, osservando che gli elementi addotti erano stati valutati secondo parametri non esclusivamente oggettivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2013, n. 46194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46194 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 05/07/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1457
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 767/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MY FA N. IL 15/02/1985;
IL IN N. IL 22/07/1985;
OH IO N. IL 28/11/1983;
avverso la sentenza n. 234/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 02/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, per MY e OH, aggravante da eliminare con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste per la rideterminazione della pena, assorbite le ulteriori censure. Inammissibile il ricorso del IL.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Trieste, a seguito di appello interposto dal Procuratore Generale e dagli imputati, confermava, con riguardo alla responsabilità degli stessi, la sentenza di primo grado che aveva ritenuto SL FA, MI IN e HJ DE colpevoli di molteplici episodi di spaccio di eroina e cocaina, rideterminando in aumento le pene agli stessi inflitte.
2.Avverso la sentenza i predetti imputati propongono distinti ricorsi per cassazione.
2.1. SL FA deduce, con il primo motivo, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla riforma in peius della sentenza di primo grado.
Osserva che, nell'applicare un trattamento sanzionatorio più aspro, la Corte era tenuta a far emergere le ragioni in forza delle quali la precedente determinazione fosse da ritenere incongrua e che tale obbligo motivazionale non era stato osservato.
Rileva, altresì, l'illogicità della motivazione con riferimento al significato attribuito alle conversazioni telefoniche intercettate. Deduce, ancora, manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo d'imputazione sub 1) ed erronea applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Contesta l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, nonché la rilevanza dei presunti riscontri esterni, elementi sui quali si fonda la dichiarazione di responsabilità. Censura, altresì, la ritenuta aggravante della ingente quantità con riferimento al reato contestato sub 1), avuto riguardo ai criteri quantitativi di recente enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 36258 del 2012). Osserva che il riconoscimento di detta aggravante è stato motivato dai giudici di merito sulla base della cospicua entità ponderale e della mancanza di elementi per ritenere di scadente qualità lo stupefacente, nonché sulla considerazione che la sostanza fosse idonea ad agevolare un numero rilevante di tossicofili e a creare pericolo per la salute pubblica, mentre il criterio quantitativo di recente enunciato dalla giurisprudenza necessitava, per l'applicazione dell'aggravante, di una valutazione del principio attivo presente nella sostanza, da effettuarsi mediante analisi e non verificabile in ipotesi di c.d."droga parlata".
Con ulteriore motivo il ricorrente deduce l'errata quantificazione della pena, poiché ingiustamente non si erano tenute in considerazione le attenuanti generiche, e l'arbitrarietà degli aumenti effettuati a titolo di continuazione.
2.3.Il MI, a sua volta, deduce nullità della sentenza e mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 5). Osserva che, a fronte della censura di totale difetto di prova riguardo al coinvolgimento del ricorrente nell'azione illecita, il giudice d'appello non aveva fornito risposta convincente.
2.4.Il HO, a sua volta, deduce illogicità della motivazione con riferimento al reato sub 1). Rileva la mancanza di prova certa in relazione alla condotta d'importazione di stupefacente. Osserva , inoltre, che, essendo mancato l'accertamento dell'entità del principio attivo contenuto nella sostanza oggetto delle intercettazioni, non poteva ritenersi sussistente l'aggravante di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È infondato il primo motivo di ricorso avanzato dal SL. Ed invero non è ravvisabile alcun profilo di illogicità nella motivazione dei giudici d'appello in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. L'inasprimento rispetto alla quantificazione della pena effettuata in primo grado, infatti, è adeguatamente sorretto dai rilievi riguardo al ruolo preponderante assunto dall'imputato nei traffici illeciti di stupefacente, alla cospicua portata dei traffici medesimi, nonché alla capacità criminale e all'atteggiamento processuale negativo tenuto dall'imputato.
1.2.Allo stesso modo è infondato il profilo di censura attinente all'interpretazione del significato delle conversazioni telefoniche intercettate. Esso sostanzialmente concerne apprezzamenti di merito tendenti ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
Va richiamato in proposito il principio affermato da Cass. sez. 6^, n. 15396 del 11/12/2007: "in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza".
Nel caso in esame i giudici di merito (di primo e secondo grado) hanno fornito una corretta ricomposizione del fatto, fondata su un'adeguata acquisizione ed interpretazione degli elementi probatori disponibili ed un'esaustiva analisi complessiva di essi sulla base di canoni logici e coerenti.
2. Le considerazioni esposte valgono anche con riferimento alla censura attinente al profilo di illogicità della motivazione formulato con il secondo motivo di ricorso, in relazione alla contestata attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità, nonché all'asserita mancanza di riscontri delle medesime.
Allo stesso modo va rigettato l'ultimo motivo di ricorso. Invero lo stesso, generico nel resto, in violazione del combinato disposto ex artt. 581 e 591 c.p.p., è infondato per quanto attiene alla mancata considerazione delle attenuanti generiche, le quali, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sono state tenute in considerazione dai giudici di merito, conducendo a un giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
3. Particolare approfondimento richiede, infine, il profilo di censura attinente al riconoscimento dell'aggravante di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1. Esso impone una riflessione riguardo alla possibilità di configurare l'aggravante suddetta nelle ipotesi in cui, non essendo consentita, per mancanza di materiali assoggettati a sequestro, l'analisi della sostanza stupefacente al fine di individuare la percentuale di principio attivo, la valutazione riguardo all'aggravante possa desumersi da altri elementi, e, specificamente, dalle dichiarazioni di testimoni e chiamanti in correità, o, ancora, dal tenore di conversazioni telefoniche intercettate.
Le argomentazioni che hanno condotto i giudici di merito a ritenere sussistente l'aggravante in discussione si fondano sui criteri enunciati per l'applicazione dell'aggravante in argomento da questa Corte, anche a Sezioni Unite, precedentemente alla pronuncia S.U. n. 36258 del 2012, citata dalla difesa. Tali criteri concernono l'idoneità dello stupefacente a "creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti", essendo a tal fine rilevante (SU 17/2000) quella "quantità di sostanza tossica che superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice di fatto opera", creando "condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili".
3.1. Nella recente decisione, invece, le Sezioni Unite, ridisegnando i presupposti per l'applicazione dell'aggravante in argomento, indicano quale esclusivo criterio ai fini del riconoscimento dell'aggravante quello, "estrinseco e oggettivo", della elevata quantità della sostanza stupefacente trattata, valutata, naturalmente, in riferimento al principio attivo, senza il coinvolgimento di altri parametri. In sostanza "il legislatore ha voluto riservare l'applicazione dell'aggravante in questione ai casi di estrema gravità, individuati come tali dalla elevata quantità della sostanza stupefacente trattata", sanzionando la figura del criminale che, pur non identificandosi necessariamente con l'importatore in grado di movimentare quantità rilevantissime di sostanza stupefacente, differisce dallo spacciatore di medio livello. Il riferimento al mercato, che in passato veniva utilizzato, è stato abbandonato. Il proposito si osserva nella decisione Sezioni Unite citata che "trattandosi di un mercato illegale, e quindi clandestino, nessuna credibile rilevazione della dinamica domanda-offerta è possibile.
A ciò si deve aggiungere che, se si fa riferimento, come è inevitabile, "ai mercati", piuttosto che "al mercato" (atteso che in una determinata zona la saturazione può avvenire in tempi diversi - e quindi con quantità diverse - rispetto a un'altra), si rischia di violare il principio costituzionale di eguaglianza". D'altra parte, fermo restando il richiamo agli "accenti di eccezionalità", in contrapposizione a un criterio di regolarità, "un'aggravante che è costruita sul solo dato quantitativo non dovrebbe essere diversamente declinata ratione loci".
3.2. Il nuovo criterio, collegato com'è all'entità del principio attivo rapportato al dato ponderale, non induce, tuttavia, a escludere che l'elemento dell'ingente quantità sia configurabile anche in difetto di sequestro della sostanza, quando si riscontrino elementi certi (si pensi alle indicazioni relative ai proventi realizzati o all'entità delle sostanze da taglio utilizzate) che consentano di pervenire per via indiretta al dato quantitativo. Ragionare in termini differenti indurrebbe, infatti, a negare aprioristicamente l'applicazione dell'aggravante in parola nei casi di c.d. "droga parlata", ancorché da emergenze istruttorie inequivoche sia possibile pervenire in via deduttiva alla determinazione del dato quantitativo.
La Corte territoriale (pg. 12 della sentenza impugnata) perviene all'applicazione dell'aggravante mediante il riferimento ad alcuni dati ritenuti significativi, quali l'importazione dell'eroina dalla Bosnia, la natura di "droga pesante" dello stupefacente, l'assenza di elementi atti a far ritenere lo stesso di scadente qualità o di infimo grado di purezza.
Tali elementi, posti a fondamento della decisione in ordine all'aggravante, sono stati valutati, tuttavia, secondo parametri non esclusivamente oggettivi e comunque orientati a un raffronto con le condizioni del mercato di destinazione.
S'impone, pertanto, una rivalutazione del complesso delle emergenze istruttorie alla luce dei nuovi criteri indicati da S.U. 36258/2012, al fine di verificare se, alla luce del nuovo criterio interpretativo di carattere oggettivo, gli elementi probatori disponibili consentano di pervenire alla individuazione del dato quantitativo rilevante.
3.3. Ne consegue l'annullamento con rinvio sul punto, affinché la Corte territoriale proceda a nuovo esame degli elementi di prova disponibili, facendo uso delle valutazioni che competono al giudice del merito, al fine di inferire dai medesimi, ove possibile, la quantità della sostanza stupefacente oggetto delle condotte illecite, in termini di dato ponderale rapportato all'entità del principio attivo.
Passando all'esame dell'impugnazione proposta dal MI, si evidenzia l'inammissibilità della stessa. Per un verso, infatti, essa è carente di specificità, non indicando con sufficiente chiarezza i profili di illogicità della motivazione che si intendono denunciare. Per altro verso, occorre osservare che la dichiarazione di responsabilità si fonda su una congrua e logica interpretazione delle risultanze istruttorie (prime tra tutte le conversazioni telefoniche intercettate).
In proposito è sufficiente rilevare che, come affermato dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U. 24-11-1999, Spina;
31-5-2000, Jakani;
24-9-2003 - Petrella), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura dei dati di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al Giudice del merito, nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Gli argomenti testè svolti assumono rilevanza anche con riferimento all'impugnazione proposta dal HO, la quale pecca di genericità e concerne in prevalenza censure di merito non rilevanti in sede di legittimità, ad esclusione del profilo attinente all'aggravante di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per la quale valgono le considerazioni già esplicitate con riferimento all'analoga censura proposta dal SL.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza sul punto relativo all'aggravante, con rinvio al giudice del merito nei termini già indicati con riferimento al predetto ricorrente.
Alla luce delle svolte considerazioni i ricorsi proposti dal SL e dal HO vanno rigettati, con esclusione del profilo attinente all'aggravante dell'ingente quantità, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal MI.
L'inammissibilità determina la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di SL FA e HO DE limitatamente al punto relativo all'aggravante contestata di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (ingente quantità) e rinvia per nuovo esame al riguardo ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste;
rigetta nel resto i ricorsi degli stessi. Dichiara inammissibile il ricorso di MI IN e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2013