Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali sia che provengano dall'attività economica svolta benché non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi ed il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati in ordine alla lecita provenienza dei beni.
Commentario • 1
- 1. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2013, n. 9678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9678 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 05/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3461
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 925/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA TO N. IL 23/03/1970;
EA NO N. IL 08/04/1971;
DI CC RM N. IL 18/02/1946;
avverso l'ordinanza n. 84/2009 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del 22/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO LUIGI PIETRO;
lette le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p., in data 20.1.2005 il GIP del Tribunale di Pescara ha applicato a EA TO ed a EA NO la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno in ordine al delitto di cui all'art. 648 ter c.p., accertato il 7.9.2004, per fatti di riciclaggio concernenti autovetture.
A seguito di istanza del P.M., avanzata sulla basa degli esiti delle indagini della Guardia di Finanza sui beni nella disponibilità dei predetti, il GIP del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha emesso nel marzo 2010, ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, provvedimenti di sequestro e confisca di beni mobili e immobili intestati o ritenuti nella disponibilità di AT TO e AT BR.
Avverso i provvedimenti di confisca hanno proposto opposizione AT TO e AT BR nonché RO RI (convivente di AT BR) e Di CO IR (madre di AT TO e BR).
Il GIP del Tribunale di Pescara, con ordinanza in data 22.6.2011 emessa dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, disponeva la restituzione dell'unico bene sequestrato a RO RI (autovettura tg. DD 149 ZD) e di alcuni beni immobili e mobili sequestrati a AT TO e a AT BR;
per il resto rigettava gli atti di opposizione presentati dai predetti e da Di CO IR.
Il GIP riteneva, sulla base delle informative della Guardia di Finanza allegate alla richiesta del P.M., che AT TO, AT BR e i loro nuclei familiari avessero una situazione economico-patrimoniale complessiva che non giustificava il tenore di vita sostenuto, poiché i numerosi beni nella loro disponibilità apparivano di valore assolutamente sproporzionato al loro reddito dichiarato ai fini delle imposte negli anni dal 1999 al 2007 e alla loro attività economica, sicché appariva evidente che si trattava del frutto dell'accumulo di proventi derivanti da attività illecite.
Riteneva inoltre che non potesse darsi alcun rilievo alle considerazioni degli opponenti circa la produzione di redditi non dichiarati al fisco, poiché la omessa dichiarazione rinviava a valutazioni empiriche prive di giuridica valenza.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - con unico atto sottoscritto dal difensore - AT TO, AT BR e Di CO IR, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che, con riferimento ai beni personali di AT TO e di AT BR, il GIP si era limitato ad affermare la sussistenza di una sproporzione tra beni sottoposti a misura ablativa e redditi degli interessati senza procedere:
- a) all'accertamento effettivo del valore dei beni;
- b) all'accertamento effettivo dei redditi, anche in relazione alle produzioni della difesa;
lamentando, in particolare, che non fossero state indicate le ragioni per le quali fosse stato dissequestrato solo parzialmente il terreno seminativo in Spoltore di cui al punto d) del provvedimento di sequestro in data 1.3.2010.
I ricorrenti hanno innanzi tutto criticato che nel provvedimento impugnato si fosse fatto riferimento al requisito della sproporzione con riferimento al patrimonio come complesso unitario, mentre doveva farsi riferimento alla somma dei singoli beni, con riguardo al reddito e alle attività nei momenti dei singoli acquisti, senza considerare il reddito dichiarato o le attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti.
Inoltre, non erano state prese in considerazione le allegazioni difensive tendenti a dimostrare la provenienza lecita di ciascun bene all'epoca dei rispettivi acquisti e gli errori compiuti dalla Guardia di Finanza nella valutazione economica dei beni sequestrati. Neppure erano stati in alcun modo valutati i redditi prodotti dalle attività economiche svolte dai fratelli AT, anche se non denunciati al fisco, essendo stato dimostrato che AT TO gestiva un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di ricambi d'auto e che AT BR gestiva un'impresa individuale avente ad oggetto soccorso stradale e attività di raccolta e vendita del ferro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, prevede che, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine (tra gli altri) al delitto di cui all'art. 648 ter c.p., è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini dell'imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dei principi indicati dalla giurisprudenza per individuare i termini di raffronto al fine di accertare la sproporzione del valore dei beni (che a sua volta deve essere accertato) rispetto al reddito, ne' per determinare le componenti del reddito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (V. Sez. U. sentenza n. 920 del 17.12.2003, Rv. 226491). La giurisprudenza di questa Corte ha anche stabilito che la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi poiché, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla "ratio" e dal piano operativo dell'art. 12 sexies cit.(V. Sez. 6^ sentenza n. 21265 del 15.12.2011, Rv. 252855). Si deve anche aggiungere che il giudice, prima di disporre la confisca dei beni in sequestro, ha l'obbligo di prendere in considerazione - eventualmente disponendo le opportune indagini -tutta la documentazione prodotta dalla difesa al fine di dimostrare la lecita provenienza di beni in sequestro, fornendo adeguata e puntuale motivazione in ordine alle giustificazioni date dagli interessati, soprattutto se le stesse si fondano su specifiche prove documentali. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame - nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte - al GIP del Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.