Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 2
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede, se riferita a condotte agevolatorie dell'associazione mafiosa, il dolo specifico di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta, non rilevando, invece, possibili vantaggi indiretti per il sodalizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la circostanza aggravante in questione potesse essere ravvisata con riferimento a fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione aventi ad oggetto beni di una società amministrata da un esponente di una consorteria di tipo mafioso, in assenza di prova che la società fallita fosse appartenente al sodalizio o che la condotta fosse diretta a favorire l'associazione).
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 2865
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 4465/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OR, nato a [...] il [...];
DE NA RI, nato a [...] il [...];
e dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano;
nei confronti di:
IA AF, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 16/03/2012;
visti i ricorsi, gli atti e la sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 06/11/2013;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PG;
il rigetto del ricorso del BA e l'annullamento con rinvio in punto aggravante D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed il rigetto, nel resto, del ricorso di De UN;
sentito, altresì, l'avv. Ambra Giovene, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del PG nei confronti di AL e si è riportata ai motivi di ricorso per BA;
sentito, infine, l'avv. UC Ricci, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, condividendo, per il resto, le conclusioni del PG in ordine all'aggravante dell'art. 7.
RITENUTO IN FATTO
1. BA OR, De UN RI e AL AF, assieme ad altri imputati, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Milano, dei reati di seguito indicati:
il BA, nella qualità di amministratore di fatto della società ED PA Costruzioni e Scavi Srl, in concorso con AL AF (in qualità di socia al 50%, amministratore unico, dal 21/6/2001 al 15/2/2007, e consigliere, dal 2/8/2007 alla data odierna, della stessa società), del reato sub a), ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, nella qualità di cui sopra, in concorso con De UN RI (giudicato separatamente), al fine di consentire ad ED PA Costruzioni e Scavi Srl, BA OR e AV RA Srl di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, emettevano le fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di Euro 973.509,72; fatture ritenute emesse per operazioni inesistenti in quanto i lavori indicati nelle stesse erano stati posti in essere da ED company Srl, seppur fatturati dall'impresa De UN (in parte) ovvero fatturati da De UN, ma non eseguiti (in parte); con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del sodalizio criminoso BA - AL, che, in tal modo, poteva avere la disponibilità di ingenti somme di denaro, con le quali attuare gli scopi dell'associazione;
b) ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., D.L. n. 74 del 2000, art. 8, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, nelle qualità di cui sopra,
in concorso tra loro, al fine di consentire a AV RA Srl di evadere le imposte sui redditi e l'Iva, emettevano le fatture per operazioni parzialmente inesistenti, specificamente indicate, per un ammontare complessivo di Euro 71.119,42;
BA OR, da solo, del reato sub d), ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 perché, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2007, presentata in data 25.9.08, ometteva di dichiarare proventi illeciti, in quanto derivanti dall'attività distrattiva di cui ai capi che precedono, pari a Euro 270.000, evadendo in tal modo le imposte sui redditi per un ammontare pari a Euro 114.516,10;
BA, De UN, in concorso con altri, tra cui AL AF:
g) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1 n. 1, art. 219, commi 1 e 2, art. 223, comma 1, D.L. n. 152 del 1991, art.7, perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra,
distraevano dalle casse sociali di AV RA Srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 3.4.09, una somma non inferiore a Euro 779.277,00 pagando a De UN, BA OR, ED PA Srl, Mo.bar sas le fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti meglio indicate i capi a), b) e c) che precedono;
con le aggravanti di aver cagionato un danno di particolare gravità, di aver commesso più fatti di distrazione e di avere agevolato l'attività del sodalizio mafioso BA - AL;
h) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, art. 223, comma 1, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui sopra, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, annotando in contabilità le fatture per operazioni soggettivamente oggettiva mente inesistenti meglio indicate ai capi a) b) e c) che precedono nonché omettendo di indicare nei bilanci della AV RA Srl debiti tributari (maturati ed esigibili dal 2001 alla 2006) per un ammontare complessivo (al netto di sanzioni interessi) di Euro 1.852.873,09, falsificavano le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari;
con l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nei termini sopra specificati;
i) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché in concorso tra loro, nella qualità di cui sopra, cagionavano il fallimento di AV RA Srl, intervenuto con sentenza del Tribunale di Milano in data 3.4.09, per effetto delle operazioni dolose meglio descritte ai capi che precedono;
con l'anzidetta aggravante di cui all'art. 7. 2. Con sentenza del 5 maggio 2011, il Tribunale così provvedeva:
ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), condannava BA OR alla pena di anni sette di reclusione, De UN RI, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui alla L. Fall., art. 219, commi 1 e 2, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre consequenziali statuizioni nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile "Fallimento AV RA Srl" da liquidarsi in separata sede, con concessione di provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 800.000,00; AL AF era condannata alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre era assolta dai reati di cui ai capi g) ed h).
Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva AL AF dai reati a lei ascritti ed il De UN dal reato di cui al capo h) con formula perché il fatto non costituisce reato e, esclusa l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2) n. 1, rideterminava la pena nei confronti dello stesso per il reato sub g) nella misura di anni quattro di reclusione, con ulteriori statuizioni di legge.
3. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore di BA OR, avv. Ambra Giovene, il difensore di De UN RI, avv. UC Ricci, ed il PG di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo dell'impugnazione proposta nei confronti di AL AF, il PG ricorrente denuncia violazione dell'art.606 c.p.p., lett. e), per assoluta mancanza ovvero contraddittorietà
ed illogicità della motivazione. Si duole, in particolare, che il giudice a quo, dopo aver dedicato appena tre righe della motivazione all'imputazione di cui ai capi a) e b), si fosse soffermato a lungo sulla valutazione della condotta dell'extraneus, qual'era la AL, rispetto alle imputazioni di bancarotta patrimoniale e documentale, benché da queste l'imputata fosse stata assolta in primo grado, senza che vi fosse stata alcuna impugnazione al riguardo. Risultava, pertanto, priva di qualsiasi motivazione l'affermazione di estraneità in ordine ai capi d'imputazione oggetto di ricorso, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza, in capo all'imputata, del dolo specifico diretto all'evasione fiscale. Tale affermazione si poneva, infatti, in palese contraddizione ed incoerenza con le risultanze probatorie indicate in sentenza, vale a dire con il ruolo di extraneus della AL ed il rapporto coniugale con il coimputato BA. Era sufficiente rilevare, al riguardo, che, rispetto ai reati di false fatturazioni, la società direttamente coinvolta era proprio quella legalmente amministrata dell'imputata, con il pertinente, rilevante, contributo alla relativa consumazione, mediante le condotte omissive da lei poste in essere, in concorso con le condotte commissive del marito BA OR. Sul piano dell'elemento soggettivo, poi, non poteva in alcun modo considerarsi privo di rilevanza il rapporto di coniugio tra loro esistente, atteso che le concorrenti condotte illecite, poste in essere dai due imputati, avevano consentito al nucleo familiare di acquisire ricavi in nero di entità tale da doversi escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che un componente di quella famiglia, peraltro direttamente coinvolto nell'attività imprenditoriale, abbia potuto beneficiarne senza consapevolezza della loro illecita provenienza.
1.1. Con il primo motivo del ricorso in favore di De UN RI si eccepisce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, nonché della L. Fall., artt. 216 e 223. Nei motivi di appello, il difensore si era lamentato del fatto che il primo giudice avesse completamente trascurato la portata delle dichiarazioni rese dall'imputato durante tutto il processo, sin da luglio 2008, allorquando erano state emesse, nell'ambito del procedimento c.d. madre (relativo all'associazione per delinquere di stampo mafioso e ad altri reati), le prime ordinanze cautelari nei confronti dei coimputati per il reato di cui all'art. 416 bis e, per quanto riguarda l'odierno ricorrente per la sola imputazione di cui all'art. 648 bis c.p.; contestazione quest'ultima assai strana, tanto da non superare il vaglio del giudizio abbreviato, relativamente all'emissione, da parte sua di una serie di fatture (le stesse riportate al capo a) della rubrica) asseritamente riferite ad operazioni inesistenti, sia oggettivamente e soggettivamente. Sin dal primo momento, l'imputato aveva dichiarato di essersi prestato, dietro accordo con BA OR, ad emettere fatture a copertura di lavori effettuati in parte dalla propria ditta individuale (nella misura del 30% rica), in parte dalla ED PA di BA / AL, nel cantiere di via Guido Rossa, lavori eseguiti in subappalto per conto della AV RA di UR. La disponibilità ad emettere tali fatture era dovuta alle difficoltà economiche in cui l'imputato all'epoca versava;
in particolare, egli avrebbe fatturato sia lavori eseguiti dalla sua ditta che lavori eseguiti dalla società del BA, incassando regolarmente il corrispettivo dei primi e, per intero, l'Iva portata dalle fatture, che, successivamente, non avrebbe versato all'Erario, attesa la decisione di cessare da lì a breve la ditta individuale e di continuare a svolgere l'attività edile non più come imprenditore, bensì quale lavoratore dipendente. Con tale condotta aveva conseguito il risultato dell'immediata disponibilità di somme liquide, relative all'imposta non versata, con le quali far fronte alle proprie esigenze economiche e, al tempo stesso, di consentire al BA di incassare in nero le somme relative ai lavori effettuati con la sua ditta ED PA, proprio perché non aveva emesso "in proprio" le relative fatture.
Si ribadisce, pertanto, l'estraneità dell'imputato, sostenendo che non v'era stata, da parte sua, consapevolezza degli accordi intercorsi fra BA e UR, rappresentando che, dal suo punto di vista, le fatture emesse dalla sua ditta individuale si riferivano, comunque, a lavori effettivamente eseguiti (o, direttamente, ovvero dalla ditta del BA) in mancanza di prova di consapevolezza che quelle fatture si riferissero, invece, a lavori mai eseguiti. In altri termini, se la condotta di emissione di fatture per lavori non direttamente eseguiti era, di per sè, tale da rivelare l'esistenza di un dolo da evasione fiscale (oggetto di separato giudizio, definito con sentenza passata in giudicato), non v'era ragione alcuna perché si ritenesse che la stessa fosse pure dimostrativa di consapevolezza che fossero strumento di attività distrattiva in danno della società del UR. Peraltro, il dolo del reato di bancarotta fraudolenta, pur essendo generico, presupponeva pur sempre la consapevolezza che la condotta illecita fosse posta in essere in danno del ceto creditorio;
il che era da escludere nel caso di specie.
Infondatamente, era stato ritenuto che la messa a disposizione del BA di moduli di fatture in bianco comportasse accettazione delle conseguenze, in termini di dolo eventuale dell'attività distrattiva. In definitiva, la condotta del ricorrente era intesa esclusivamente ad una finalità evasiva e giammai al fine di offrire copertura formale, mediante l'emissione di false fatture, all'operazione distrattiva del patrimonio sociale di altra società. Con il secondo motivo si deduce inosservanza di norme sostanziali e processuali, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, art. 125 c.p.p., comma 3, e art.546 c.p.p.. Si contesta, in proposito, la ritenuta sussistenza della speciale aggravante, avuto riguardo ai termini della sua formulazione, nella modalità soggettiva, ossia in riferimento ad una volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto commesso, l'attività di un particolare gruppo mafioso, in chiave, dunque di dolo specifico. Non vi era alcun elemento dal quale poter desumere che l'imputato fosse consapevole dell'esistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Vi era, dunque, un vuoto motivazionale sul punto, che non avrebbe potuto essere colmato neppure dal riferimento per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, pur essa del tutto manchevole sul punto.
1.2. Con il primo motivo del ricorso in favore di BA OR si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della testimonianza di NO AR nonché travisamento del relativo contenuto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Si duole, in proposito, che il giudice di appello,
a fronte delle articolate doglianze dell'appellante, si sia limitato ad una motivazione assai stringata e, per certi aspetti, superficiale ed eccentrica rispetto al quadro probatorio consolidatosi nei giudizi di merito. Ingiustamente, aveva attribuito ruolo decisivo all'anzidetta testimonianza in ordine ai reati di cui ai capi g) ed h), nonostante l'evidenziata criticità dell'apporto probatorio, sia con riferimento all'inattendibilità intrinseca che all'evidenziato contrasto con i dati processuali. Sotto il primo aspetto, era stata inutilmente segnalata la posizione di palese conflitto di interessi in cui versava la teste, ex dipendente degli amministratori di fatto e di diritto (UR e PE) di AV RA Srl. Ed infatti, quest'ultima società, poi fallita, nel 2007 aveva venduto tutti i suoi beni (per un valore di Euro 388.400,00) e trasferito i suoi dipendenti alla LS DE, società costituita nel luglio di quello stesso anno. La teste NO figurava tra i soci di quest'ultima società assieme ad UR LA AR, mentre amministratore della stessa era UR RB (rispettivamente sorella e figlia del fallito). Il dato era di particolare rilievo in quanto la curatela fallimentare aveva accertato che la AV RA Srl si trovava in stato di insolvenza sin dal 2004 e che la Ls DE aveva accumulato, nei confronti della fallita, un debito di Euro 1.002.800,00, che era stato ripagato solo parzialmente tramite bonifici e, in gran parte, mediante lavori che LS DE risultava aver eseguito per conto di AV RA, di cui, però, non risultavano tracce documentali, al di là di bonifici in favore del soci, privi di causa apparente. La LS DE era, dunque, portatrice di un concreto interesse economico e tale circostanza, capace di inquinare l'attendibilità della teste, era stata del tutto trascurata dal giudice di appello, che era incorso, dunque, in vizio di motivazione. Inoltre, la fonte di conoscenza, da cui derivavano le informazioni rese dalla teste NO, era rappresentata dallo stesso imprenditore fallito (il UR, che, evidentemente, era portatore di interesse contrario all'accertamento della verità) e non aveva trovato conferma in alcuna emergenza processuale. Nessun contributo chiarificatore poteva venire dalla consulenza tecnica del PM che, a sua volta, aveva utilizzato come fonte di conoscenza le dichiarazioni della stessa NO e gli appunti da lei redatti. Nel contesto di una disordinata gestione societaria, posta in essere in mancanza di contabilità o, comunque, di contabilità del tutto inattendibile, non era possibile ritenere credibile la parziale ricostruzione contabile offerta dall'NO, le cui dichiarazioni, pertanto, avrebbero dovuto essere ritenute del tutto inattendibili. Con il secondo motivo si deduce violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), in relazione al capo d'imputazione sub h); mancanza di motivazione in ordine al nesso di causalità ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e). Al riguardo, nessuna motivazione era stato offerta dai giudici di appello, mentre la motivazione resa dal giudice di primo grado non aveva trovato riscontro in alcun atto istruttorio. Infatti, le intercettazioni telefoniche, all'uopo citate dalla sentenza di primo grado, non documentavano affatto un'ingerenza del ricorrente nella tenuta della contabilità della AV RA. Si deduce, in proposito, che l'inserimento delle fatture emesse dall'imputato nella contabilità della AV RA SR., integrava le ipotesi delittuose sub a) e b), caratterizzate dal dolo specifico di evasione, in ragione del fatto che le dette fatture, per loro stessa natura, erano oggettivamente destinate a confluire nella contabilità della società poi fallita, non avendo altra ragion d'essere, e non potevano, quindi, integrare autonoma condotta integrante concorso in bancarotta fraudolenta documentale, tanto più che la contabilizzazione delle stesse era imputabile agli amministratori della AV RA e non già al ricorrente. Mancava, del resto, la prova del nesso di causalità tra le condotte attribuite al ricorrente e l'evento. Il giudice di merito non si era posto l'interrogativo più importante ovverosia in che termini la condotta anzidetta avesse potuto influire, in termini di incidenza causale, sull'impossibilità di ricostruire il patrimonio del movimento degli affari dei AV RA, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n.
2. La risposta al quesito era, comunque, negativa: non era stata l'annotazione di fatture fittizie, nella contabilità della AV RA SR, a determinare l'impossibilità di ricostruirne il patrimonio. La conferma era offerta dalla stessa relazione del curatore fallimentare nella parte in cui evidenziava che la società anzidetta non aveva mai tenuto una regolare contabilità e, comunque, quella tenuta era da ritenere inveritiera ed inattendibile. E tanto emergeva, sia pure indirettamente, dalla stessa consulenza tecnica del PM laddove si assumeva che, indipendentemente dalle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la società sarebbe ugualmente fallita. La condotta descritta nel capo h) era, dunque, da sola insufficiente a produrre l'evento del reato;
insufficiente perché le uniche operazioni che era stato possibile ricostruire erano proprio quelle documentate dalle fatture emesse dal ricorrente, poste peraltro alla base della contestazione sub g). In modo parimenti contraddittorio il giudice di appello aveva ritenuto, quanto al reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al capo g). che la prova della condotta distrattiva fosse desumibile dalla documentazione contabile consistente nelle fatture fittizie annotate in contabilità.
Con il terzo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva a discarico, in relazione all'attività effettivamente svolta dalla ED PA a beneficio di AV RA SR, ai sensi dell'art. 606 lett. d). Inutilmente, la difesa aveva chiesto, già in primo grado, un supplemento istruttorie ai sensi dell'art. 507 c.p.p., affinché il Tribunale nominasse un perito al fine di esaminare tutta la documentazione contabile tenuta da AV RA SR ed al fine di stabilire, in base a dati documentali obiettivi, l'esistenza ed il valore delle attività oggetto di fatturazione da parte di ED PA e De UN;
nonché, attraverso l'analisi dei ed buoni di supporto e s.a.l., per il calcolo di ciò che l'impresa del ricorrente aveva effettivamente realizzato per la AV RA SR in termini di metri cubi ed anche per confermare o smentire le dichiarazioni della teste NO (e UR). Anche la Corte d'appello aveva negato l'integrazione probatoria affermando che la documentazione indicata (buoni di supporto) non era stata mai rinvenuta, ove invece dalla testimonianza dell'NO era emerso che i buoni esistevano e sarebbero stati addirittura consegnati al consulente del PM prof. perini. Sicché delle due l'una: o la documentazione esisteva realmente e, quindi, il rigetto dell'istanza probatoria da parte del Tribunale o della Corte era del tutto immotivato;
oppure la teste aveva riferito cose inesatte;
il che non deponeva, di certo, per la sua attendibilità. Nessuna verifica era stata, comunque, compiuta per stabilire se i detti documenti esistessero realmente nonostante le contraddizioni emerse dal dibattimento. Paradossalmente, la lacunosa tenuta della contabilità da parte di AV RA SR e l'impossibilità di stabilire con certezza l'esistenza e la consistenza delle prestazioni fornite da ED PA alla prima società, anziché essere valutate in favore del ricorrente come mancanza di prova certa circa l'inesistenza delle operazioni sottostanti, costituivano il fondamento della sua responsabilità, con rigetto, ingiustificato, dell'acquisizione di una prova decisiva a discarico. Restavano, dunque, a fondamento della condanna solo gli appunti manoscritti della NO ovvero quelli redatti sotto dettatura di UR, ai quali non era possibile attribuire nessuna valenza probatoria, tanto più in mancanza di regolare contabilità.
Con il quarto motivo si eccepisce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Non era convincente, al riguardo, l'assunto argomentativo del primo giudice che aveva fatto riferimento ad un "dolo particolarmente intenso", nonostante fosse risultato difficile persino la stessa ricostruzione dei fatti. La pretesa assenza di "qualsivoglia forma di resipiscenza" sanzionata dal Tribunale era smentita dalla condotta processuale del ricorrente, il quale, in dibattimento, aveva offerto la propria versione dei fatti, addebitandosi fatture soggettivamente inesistenti nel rapporto con De UC. Elemento, questo, che il giudice di merito aveva utilizzato probatoriamente, senza tuttavia tenerne conto in sede di trattamento sanzionatorio. Le censure dell'appellante, al riguardo, erano state ignorate dal giudice a quo che aveva reso, sul punto, una motivazione solo apparente, mediante formule di stile, senza alcuna spiegazione degli elementi da cui desumere la riferita "gravità dei fatti, intensità dell'dolo e spregiudicatezza complessiva della condotta del prevenuto, oltre che la sua pericolosità". Del tutto trascurati erano anche gli altri elementi di cui all'art. 133 c.p., e, in particolare, quelli favorevoli all'imputato, come la sua condotta processuale, apprezzata a fini probatori dal Tribunale ed inspiegabilmente ignorata dalla Corte territoriale, che, peraltro, non aveva per nulla motivato il diniego delle attenuanti generiche.
2. Una sintetica puntualizzazione dei profili essenziali della fattispecie sostanziale e processuale costituisce necessaria premessa all'esame delle ragioni di censura, anche ai fini di una più compiuta comprensione.
2.1. Ed allora, in prospettiva di estrema semplificazione, può dirsi che, per quanto riguarda, in primis, le persone coinvolte:
- BA OR, ritenuto esponente di omonima consorteria di stampo mafioso, è chiamato a rispondere di determinati reati, di natura fallimentare e tributaria, nella sua qualità di amministratore di fatto della società ED PA Costruzioni e Scavi Srl;
- la moglie, AL AF, era socia al 50% di quest'ultima società e, in determinati periodi di tempo, anche amministratore unico (dal 21/6/2001 al 15/2/2007) e consigliere dal 2/8/2007 in poi. Il fallimento riguardava altra società, la AV RA SR (attiva nel settore movimento terra), facente capo, in veste di amministratore di fatto, a UR RI, a quanto pare anch'egli ritenuto intraneo, nell'ambito di altro procedimento, ad associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il BA aveva eseguito lavori in subappalto per conto della AV RA, su pressioni - secondo la prospettazione accusatoria - del padre ME, considerato esponente di vertice dell'omonimo sodalizio mafioso, con imposizione alla detta società di fatturazione maggiorata, comprensiva, cioè, di sovrapprezzo, che costituiva il corrispettivo della protezione mafiosa. Nella trama dei rapporti BA - UR si inseriva, ad un certo punto, De UN RI, titolare di ditta individuale che, operando essa stessa nel settore edile, gravitava nell'orbita BA. Secondo la prospettazione accusatoria, BA OR che, non intendeva figurare formalmente nella dinamica di quei rapporti, pretese che il De UN fatturasse parte dei lavori eseguiti dalla sua ditta (la ED Costruzioni), facendosi pagare in contanti (e dunque, in nero) i lavori effettuati in subappalto. Gli esborsi di danaro dalla AV RA avvenivano, dunque, a fronte di emissioni di fatture, da parte del De UN, per operazioni inesistenti ed in misura enormemente spropositata, rispetto al valore dei lavori realmente eseguiti. Il livello di compiacenza del De UN nei confronti del BA si era spinto al punto di consegnare a quest'ultimo moduli di fatture in bianco, che lo stesso BA riempiva a suo piacimento.
Il coacervo di siffatti rapporti era stato ricostruito dagli inquirenti sulla base di informazioni testimoniali, intercettazioni ed accertamenti tecnici del consulente del PM, prof. pierini. In sede dibattimentale, era stata poi escussa la teste NO, contabile di AV RA, le cui dichiarazioni avevano consentito di stabilire, fattura dopo fattura (normalmente supportata da buoni riepilogativi), se a ciascuna corrispondessero o meno lavori realmente eseguiti.
2.2. Le imputazioni possono come di seguito schematizzarsi:
Ai tre imputati, BA, AL e De UN sono stati contestati i reati di cui ai capi:
a) ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
b) ai sensi degli artt. 110 e 81 c.p., D.L. n. 74 del 2000, art. 8, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, entrambi relativi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
Al solo BA il reato sub d), ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, per omessa dichiarazione redditi.
Allo stesso BA ed al De UN, in concorso con la AL, i reati sub g) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, art. 219, commi 1 e 2, art. 223, comma 1, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, bancarotta fraudolenta per distrazione dalle casse della società fallita AV Pubblici SR della somma non inferiore a Euro 779.277,00;
h) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, art. 223, comma 1, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per bancarotta fraudolenta documentale;
i) ai sensi dell'art. 110 c.p., L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere cagionato il fallimento di
AV RA mediante le operazioni dolose di cui ai capi precedenti.
2.3. Con sentenza del 05/05/2011, il Tribunale di Milano, ritenuto per tutti gli imputati il capo i) assorbito nel capo g), dichiarava BA OR e De UN RI colpevoli di tutti i reati loro ascritti e, per l'effetto, li condannava alle pene di giustizia;
assolveva la AL dai reati di cui ai capi g) ed h) e la riteneva, invece, colpevole delle restanti imputazioni, condanna alla pena di giustizia.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza oggi in esame, ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, mandando assolta la AL dai reati ascrittile ed il De UN dal reato sub h), rideterminando la pena nei termini di giustizia per il residuo reato sub g).
In conclusione, la AL risulta assolta da tutti i reati, il BA - assorbito il capo i) nel capo g) - risulta condannato per tutti i reati a suo carico;
il De UN - assorbito, anche per lui, il reato sub i) in quello sub g) - risulta condannato solo per quest'ultimo reato.
3. Venendo, ora, all'esame dei ricorsi, quello del PG, nei confronti della sola AL, attiene, esclusivamente, all'intervenuta assoluzione per i capi a) e b), relativi alla contesta emissione di fatture per operazioni inesistenti, considerato che l'assoluzione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sub g) ed h) non era stata impugnata dal PM ed era, pertanto, divenuta irrevocabile.
Il ricorso si colloca ai limiti dell'ammissibilità, sostanziandosi, in gran parte, di censure in punto di fatto e di generici rilievi critici all'impianto motivazionale della sentenza in esame. L'impugnazione è, comunque, destituita di fondamento. È vero, infatti, che la pronuncia impugnata si dilunga - all'apparenza ingiustificatamente - sulla ritenuta estraneità della AL agli addebiti riguardanti i reati fallimentari (rispetto ai quali si era posta come extraneus), posto che la pronuncia assolutoria non era stata appellata dalla pubblica accusa. Ma è pur vero che il richiamo alla ribadita assenza di volontarietà nella condotta della donna, la quale aveva assunto solo un ruolo formale nella società coinvolta nel giro di emissione di fatture false, può ben essere inteso come elemento confermativo della ritenuta mancanza dell'elemento psicologico, in termini di dolo specifico, richiesto per i reati tributari. Il tutto nel quadro del convincimento dei giudici di appello in ordine alla posizione di mera titolarità formale e non di partecipazione della AL nella vicenda, avente ad oggetto una complessa macchinazione fraudolenta rispetto alla quale deus ex machina era solo il coniuge BA OR. Si tratta di mero apprezzamento di merito che sfugge al sindacato di legittimità, siccome congruamente motivato. La tenuta logica del complessivo impianto giustificativo non può restare infirmata da elementi di mero sospetto, quali quelli adombrati dal PG ricorrente con riferimento al rapporto di coniugio od alla presumibile consapevolezza che la AL, proprio in virtù di quel rapporto, avrebbe dovuto avere in ordine alla provenienza illecita di risorse finanziarie a disposizione del nucleo familiare. Si tratta, in tutta evidenza, di elementi meramente congetturali, inidonei ad assurgere al rango di dati rivelatori di manifesta illogicità o palese contraddittorietà, secondo quanto richiesto ai fini della configurazione del vizio di motivazione spendibile in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
3.1. La prima doglianza del ricorso in favore del BA, che critica la sentenza impugnata nella parte relativa al credito accordato alla deposizione testimoniale della teste NO AR, si colloca alle soglie dell'inammissibilità. Ancorché sinteticamente, i giudici di appello hanno, infatti, dato atto delle riserve manifestate dalla difesa in ordine all'attendibilità della teste, ribadendo nondimeno il complessivo giudizio di affidabilità anche alla luce delle conferme rivenienti dall'analisi compiuta dal consulente del PM, a sostegno di un quadro probatorio, che risultava aliunde integrato da univoche risultanze, specificamente indicate, in ordine all'esistenza di fatture per operazioni inesistenti che servivano ad offrire copertura formale agli enormi esborsi di danaro da parte della società poi fallita e, dunque, a fatti di conclamata distrazione in pregiudizio del relativo ceto creditorio. Insomma, il punto focale dell'impostazione accusatoria, motivatamente recepita dai giudici di merito, era proprio questo: l'indebita fuoriuscita dalle casse dei AV RA SR di ingenti somme di danaro in favore del BA, dietro il paravento di fatture oggettivamente e soggettivamente false. La fittizietà della fatturazione costituiva dato pacifico in processo alla luce non solo degli accertamenti tecnici, ma anche delle dichiarazioni del coimputato De UN e delle stesse ammissioni del BA, che aveva riconosciuto che le stesse fatture recassero un sovrapprezzo, dunque elemento già di per sè prova di fittizietà, anche se aveva cercato di dare giustificazione di comodo ed implausibile a detto surplus. Le dichiarazioni dell'NO, pur nella loro indubbia valenza probatoria, avevano offerto definitiva conferma ad un panorama probatorio già chiaro, indicando analiticamente le fatture alle quali non facevano riscontro lavori realmente eseguiti, di talché i dubbi prospettati dalla difesa, ed ancor oggi ribaditi all'odierna udienza, sulla credibilità della teste per le ragioni specificamente enunciate - afferenti alla fonte di conoscenza ed alla sua qualità di socia di società, nella quale erano transitati gli ex dipendenti della società fallita, compresa la dichiarante, e che era debitrice di rilevante importo nei confronti della stessa - finiscono per l'essere finanche ininfluenti, a parte che, espressamente od anche solo implicitamente, sono stati stimati dal giudice a quo inidonei ad informare il complessivo giudizio di attendibilità della stessa teste.
Il secondo motivo dubita dell'adeguatezza dell'impianto motivazionale e del rispetto delle norme di legge in tema di configurabilità del concorso del BA nei reati fallimentari in questione, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. In proposito, è sufficiente considerare che, per indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, correttamente evocato nella sentenza impugnata, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi della L. Fall., art. 216, in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che, se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori, ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879; id. Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Rv. 243162 secondo cui in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'"extraneus" consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto della società).
Il riferimento a tali principi vale a confutare il rilievo difensivo in ordine al fatto che, sin dal 2004 la società poi fallita versasse in stato di difficoltà economica e sulla mancata conoscenza di siffatta condizione da parte del BA. E vale, altresì, a confermare la correttezza dell'insieme argomentativo in virtù del quale è stata riconosciuta e ribadita la volontarietà della condotta dello stesso imputato, nei termini richiesti ai fini della configurazione del concorso. Ciò vale anche con riferimento alla fattispecie della bancarotta documentale, rispetto alla quale il riconoscimento del concorso dell'extraneus postula l'accertamento dell'efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarità e correttezza della rappresentazione documentale della società poi fallita, ad opera del responsabile di quest'ultima (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, n. 39387 del 27/6/2012, rv. 254319; id. sez. 5, del 26/06/1990, Rv. 185893). L'apporto considerevole di false fatturazioni, riferite al BA, aveva come inevitabile, oggettiva, finalizzazione nelle false annotazioni contabili dei AV RA SR., essendo ontologicamente volte ad essere utilizzate come prova di elementi passivi da appostare in bilancio. Le linee portanti della motivazione resa in ordine al motivo precedente valgono in qualche modo a dar conto anche della ritenuta infondatezza del terzo motivo.
Si è già detto che il dato probatorio acquisito al processo, sulla base di corretta valutazione delle emergenze processuali, ha disvelato una fraudolenta macchinazione che, mediante il sistema delle fatture per operazioni inesistenti, aveva determinato la fuoriuscita dalle casse dei AV RA SR di ingente somma di danaro, sottratta alla garanzia dei creditori della stessa società, poi fallita. A fronte di siffatta acquisizione, supportata da univoche risultanze processuali, che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non si risolvevano nei soli appunti della teste, il giudice di appello ha ritenuto non necessario procedere al richiesto accertamento peritale. Del mancato espletamento di perizia contabile il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la perizia è mezzo di prova notoriamente neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, sicché non può, per definizione, avere carattere di decisività (cfr. Cass. sez. 4, 221.2007, n. 14130, rv. 236191). La quarta censura si colloca, invece, in area d'inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito, relativa all'assetto sanzionatorio, che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto dotato di adeguata, seppur sintetica, motivazione, specie alla stregua delle convergenti valutazioni di primo e secondo grado, in merito all'adeguatezza della sanzione, avuto riguardo all'obiettiva entità del fatto, all'intensità del dolo ed alla personalità dell'imputato.
3.2. La prima censura in favore del De UN si pone in ambito assai prossimo all'inammissibilità, riproponendo in gran parte censure già prospettate in sede di gravame, al di là di reale censura alle pertinenti ragioni con le quali il giudice di appello le ha disattese. Ad ogni modo, le censure sono destituite di fondamento in quanto il giudice a quo ha indicato compiutamente le ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, facendo corretto richiamo alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice in ordine ai presupposti necessari ai fini dell'integrazione del concorso dell'extraneus, qual'era il De UN rispetto alla società fallita, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Ineccepibile risulta, infatti, il contesto motivazionale che ha espresso ragionato convincimento in ordine alla volontarietà della condotta (consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, volte ad offrire formale giustificazione alla fuoriuscita di ragguardevoli importi dalle casse della società fallita). In particolare, l'entità di dette somme (oltre 600.000 Euro), la totale disponibilità nei confronti del BA al punto da consegnargli i moduli di fatture in bianco e le parziali ammissioni dello stesso imputato sono stati, motivatamente, ritenuti elementi validamente dimostrativi di piena consapevolezza da parte sua.
È, invece, fondata la seconda censura, relativa all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, essendo vero che il giudice a quo non ha reso compiuta ed appagante motivazione al riguardo. Tale non può certo ritenersi la succinta - e tutt'altro che perspicua - formulazione lessicale secondo cui la presenza del De UN è infatti imposta dal BA al UR, e il primo ha precisa consapevolezza del contesto in cui viene collocato, contesto in cui è pienamente soddisfatto il requisito per il quale la sua cooperazione favorisce non certo un singolo individuo (il BA) ma l'intero panorama delle società ad esso riferibile e, pertanto, tutto il gruppo familiare di "clan" in cui il BA si inserisce. La detta argomentazione rivela, del resto, inappropriata applicazione della particolare aggravante ad effetto speciale in questione. Al riguardo, non è, quindi, superfluo osservare che l'aggravante in questione assume, nel chiaro dettato normativo, una duplice configurazione. La prima in chiave soggettiva, legata all'uso del metodo mafioso, avvalendosi cioè delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e configurabile, come è noto, anche indipendentemente dall'appartenenza del soggetto agente a sodalizio delinquenziale. La seconda modalità, in proiezione finalistica, si riferisce a condotte delittuose, oggettivamente, dirette ad agevolare le attività dell'associazione mafiosa.
Evidente, nel caso di specie, la rilevanza della seconda prospettazione, non par dubbio al Collegio che, in siffatta modalità, il riconoscimento dell'aggravante riguardi non solo l'ambito oggettivo, della strumentale, obiettiva, finalizzazione all'effetto agevolatore, ma anche la dimensione soggettiva, richiedendo il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa in modo che la condotta sia diretta a ledere l'ulteriore interesse protetto dall'aggravante (così, Cass. sez. 6, n. 11008 del 07/02/2001, Rv. 218783). Siffatto orientamento della volontà postula che, quello di favorire l'associazione debba essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, come ipotizzato nel caso di specie. Diversamente, sarebbe legittimata una sorta di automatismo applicativo dell'aggravante, che troverebbe spazio in ogni ipotesi di condotta illecita in favore di un esponente verticistico di un sodalizio mafioso, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva coincidenza, in termini immediati e diretti, degli interessi del diretto beneficiario con quelli dell'associazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Rv. 255517). E ciò sarebbe in palese dissonanza con la stessa ratio dell'aggravante in questione, connessa, in tutta evidenza, all'esigenza di un più efficace contrasto alla fenomenologia delinquenziale dell'associazionismo mafioso in sè considerata. Orbene, nel caso di specie, non può negarsi che la complessa macchinazione delinquenziale sia stata concepita ed attuata dal BA, con il consapevole apporto del De UN, al fine di conseguire enormi profitti dal progressivo svuotamento delle casse della società poi fallita, a beneficio dello stesso BA. Opinare che la condotta distrattiva dell'imputato fosse intesa a favorire il clan mafioso di appartenenza di quest'ultimo costituisce, in difetto di congrua giustificazione, inammissibile salto logico, tanto più in mancanza di elementi di prova in ordine all'appartenenza della società amministrata dal BA (od all'asserito, intero, panorama delle società ad esso riferibile) al clan malavitoso.
4. Per quanto precede, il ricorso del PG e di BA OR devono essere rigettati, con consequenziali statuizioni. Va, invece, parzialmente accolto il ricorso del De UN e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere annullata in parte qua nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PG;
rigetta il ricorso di BA OR che condanna al pagamento delle spese processuali;
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per De UN RI, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2014