Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2002, n. 10778
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Sentenza 25 gennaio 2002

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Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un "posterius" rispetto alla commissione del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2002, n. 10778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10778
    Data del deposito : 25 gennaio 2002

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