Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
Sussiste il concorso di persone nel reato di estorsione anche quando il contributo del correo sia limitato alla fase finale dell'attività delittuosa, dovendosi escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, la cui condotta agevolatrice costituisce un "posterius" rispetto alla commissione del reato. (Fattispecie in cui i correi erano intervenuti solo nella fase di riscossione della somma frutto dell'estorsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2002, n. 10778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10778 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI VAROLA Presidente del 25/01/2002
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SECONDO CARMENINI Consigliere N. 73
3. Dott. LUIGI FENU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU Consigliere N. 24890/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di
1) RT RA,
2) NA IZ IN,
3) OV AN RO,
4) VI AT,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.11.2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARMENINI,
udito il P.G., in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso UR;
rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore Avv. Sergio Cristina che ha concluso per TO e IC, chiedendo accogliersi il ricorso;
udito il difensore avv. Francesco Mandaranom che ha concluso per TO IC e RA, chiedendo accogliersi i ricorsi;
OSSERVA
Con sentenza del 23.3.1999 il Tribunale di Prato dichiarava GR UR colpevole dei reati di duplice estorsione aggravata, di tentativo di danneggiamento seguito da incendio e di incendio tentato (capi a, b, c, d), unificati sotto il vincolo della continuazione;
MA CE RA, SA KA TO e EN IC colpevoli del reato di estorsione aggravata (capo c);
condannava tutti alle pene come in atti.
Su gravame degli imputati, la Corte di appello di Firenze concedeva a tutti gli imputati le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza per UR e RA e di prevalenza per gli altri;
riduceva conseguentemente le pene.
Ricorrono per cassazione i difensori di UR, TO e IC, nonché questi ultimi due imputati e il RA di persona. I ricorsi nell'interesse di TO e IC sostanzialmente deducono: 1) nullità del giudizio di primo grado per mancata sottoscrizione dei verbali dibattimentali;
2) vari profili di errata qualificazione giuridica del fatto contestato;
3) errore sull'elemento psicologico del reato.
Il ricorso nell'interesse del UR deduce l'erronea valutazione della prova e l'errata qualificazione del reato sub c). Quest'ultimo motivo è comune al ricorrente RA.
Nessuno dei ricorsi è fondato.
Va premesso, in linea generale, che in tema di documentazione degli atti, la mancata sottoscrizione di ogni foglio dei verbali di udienza non è causa di nullità, atteso il principio di tassatività delle nullità, tra le quali non è prevista l'inosservanza di tutte le formalità indicate nell'art.137 c.p.p., bensì soltanto la totale mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto, ovvero una situazione che determini incertezza assoluta sulle persone intervenute nella formazione dell'atto (art.142 C.P.P.). Nel caso di specie, poi, il ricorrente parla di verbale di udienza dibattimentale del 23.3.200, udienza mai tenuta;
qualora avesse inteso fare riferimento all'udienza del 23.3.1999, quando fu emesso il dispositivo della sentenza di primo grado, allora deve rilevarsi che nulla fu dedotto. in merito, nell'atto di appello. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, essa è stata contestata sotto vari profili, che vanno esaminati distintamente. TO e IC sostengono che essi non hanno collaborato "ad alcuna fase dell'estorsione, fatta salva la partecipazione al recupero della somma di denaro di lire 10.000.000"; assumono di dover rispondere, quindi, di favoreggiamento.
Al riguardo va premesso. in fatto, che la Corte territoriale - con motivazione coerente e saldamente ancorata alle risultanze processuali, quindi non censurabile in sede di legittimità ha accertato che la vittima depositò il denaro estorto, nel luogo indicato da UR e RA;
questi ultimi, avvistate le automobili dei Carabinieri e fattisi prudenti, si rivolsero, per il recupero (o meglio: per l'acquisizione) della somma, ai due "zingari, i quali hanno messo a disposizione la sorellina dell'IC"; ha accertato, altresì, che TO e IC erano stati debitamente informati dei fatti ed erano, quindi, consapevoli della situazione.
Con questa puntualizzazione di merito, deve affermarsi, in diritto che: 1) nel vigente sistema penale il concorso di persone nel reato è delineato come una struttura unitaria, nella quale confluiscono in connessione causale, fino a costituire un unicum, tutte le attività dei compartecipi, di modo che gli atti dei singoli sono, nel contempo, atti loro propri ed atti comuni anche agli altri;
2) consegue che, ai fini del concorso nel reato, il contributo del correo non deve essere esteso a tutta l'attività esecutiva, essendo sufficiente che egli partecipi ad una qualsiasi fase di essa;
3) consegue ulteriormente che la partecipazione anche soltanto alla fase finale non potrà mai rendere configurabile il delitto di favoreggiamento, atteso che questo postula la avvenuta commissione di un reato e la condotta agevolativa costituisce un posterius rispetto all'esecuzione del reato stesso.
Quanto esposto in punto di fatto serve anche per contestare le tesi difensive che parlano di furto o di consapevolezza di concorrere in un furto, attesa la completa configurazione del delitto di estorsione, di cui anche i due "zingari" furono resi partecipi, configurandosi anche l'elemento psicologico del reato. Si tratta, infine, di reato consumato e non tentato, perché è ormai pacifico in giurisprudenza che, in tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato ogniqualvolta la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore e ciò anche nell'ipotesi in cui sia stato predisposto un intervento della polizia giudiziaria, che provveda all'arresto del colpevole ed alla restituzione del bene (Cass. S.U. sent. 19/1999 RV 21464). Da ultimo deve osservarsi che la Corte territoriale ha valutato correttamente le risultanze probatorie, anche relativamente all'identificazione del UR;
il ricorso, per altro, implicherebbe una mera rilettura in fatto di taluni passaggi della sentenza impugnata, inammissibile in sede di legittimità.
Queste considerazioni comportano il rigetto dei ricorsi, con quanto segue.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002