Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 1
In ossequio al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, la norma incriminatrice dichiarata incostituzionale può continuare a trovare applicazione per le condotte realizzate nel corso della sua vigenza, ove la sua disciplina conduca in concreto ad un trattamento più favorevole per l'imputato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto validamente applicato l'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 4 - bis D.L. 30 dicembre 2005, n, 272, conv. con mod., dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, norma dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014, perché in concreto più favorevole, in quanto, equiparando le droghe leggere a quelle pesanti, impediva la configurabilità di più reati in relazione a condotta di detenzione simultanea sia delle une che delle altre).
Commentari • 7
- 1. Il tempus commissi delicti nel reato di omicidio stradale e nei reati "a distanza" (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
Indice: 1. La decisione 2. La questione preliminare del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nel caso di deposito non contestuale della motivazione 3. Pena illegale e principio di irretroattività. 4. La successione di leggi nel tempo nel reato di omicidio stradale. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito. 6. Il tempus commissi delicti nei reati con condotta perdurante nel tempo. 5. Il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito La rilevata successione nel tempo di norme incriminatrici penali, espressione di una sostanziale continuità normativa, ha determinato l'insorgere di un contrasto …
Leggi di più… - 2. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 3. Il difficile percorso del TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
- 4. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 5. Successioni di leggi penali, va applicata la legge della condotta (Cass. 40986/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 44808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44808 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 26/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere - N. 1715
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 12007/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA MI N. IL 02/11/1978;
AJ ZI N. IL 01/01/1968;
avverso la sentenza n. 2543/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 10/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/12/2013 la Corte d'Appello di Brescia confermava la sentenza con la quale, in data 3/7/2013, il G.u.p. del Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato AN OU e AO IZ colpevoli del delitto p. e p. dall'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis, loro ascritto in concorso, anche con terzo soggetto (contestualmente condannato e non ricorrente), per avere detenuto a fini di spaccio 49,300 g di cocaina e 996,100 g di hashish, occultandoli e trasportandoli nell'autovettura Ford Focus targata BC523SG: fatto commesso il 26/11/2012.
La droga era stata rinvenuta, all'esito di un controllo della Polizia Stradale, all'interno della predetta autovettura che, condotta dal AN, con a bordo l'AO seduto nel sedile posteriore e l'altro soggetto seduto nel sedile anteriore lato passeggero, transitava sull'autostrada Milano-Venezia.
Più esattamente, sotto il diva netto posteriore era celato un involucro di cocaina del peso lordo di circa 52 g, di elevato grado di purezza e sufficiente per il confezionamento di 280 dosi medie singole;
sotto il sedile anteriore destro era invece celato un involucro a forma di mattone del peso lordo complessivo di 1,01 kg di hashish, con un titolo di Delta9 Tatraidrocannabinolo del 5,5% e grammi 54,786 di principio attivo, sufficiente al confezionamento di 2.190 dosi medie singole.
Tratti in arresto, il AN si era avvalso della facoltà di non rispondere mentre l'AO aveva dichiarato laconicamente che la droga trovata in macchina era sua, rifiutandosi per il resto di rispondere alle domande del G.I.P..
Quest'ultimo, successivamente, aveva ritrattato la propria versione confessoria e, con dichiarazione scritta, aveva affermato di aver incontrato gli altri due coimputati alla stazione di Milano, di aver chiesto e ottenuto da essi un passaggio per Verona, di essere stato indotto dei predetti ad assumersi la responsabilità della droga in cambio dell'impegno di prestare assistenza in favore della sua famiglia: impegno successivamente non mantenuto.
Il AN, dal canto suo, aveva reso una versione opposta, affermando di aver incontrato l'AO nei pressi del consolato del Marocco in Milano;
di aver acconsentito di dare allo stesso un passaggio fino a Verona;
di essersi fermato, una volta immessosi in autostrada, in un'area di servizio scendendo insieme con l'altro coimputato per un caffè e lasciando solo l'AO in macchina;
di non sapere nulla della droga successivamente rinvenuta al suo interno.
Il G.u.p., e successivamente la Corte d'appello, con valutazioni pienamente conformi, ritenevano che la portata altamente indiziaria dei fatti accertati e delle circostanze del rinvenimento della droga non poteva ritenersi minimamente scalfita dalle illogiche oltreché contrastanti versioni rese dagli imputati.
Ritenuta, quindi, a carico del solo AO la contestata recidiva specifica ed esclusa l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., applicata la riduzione per il rito prescelto, quest'ultimo era condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 24.000 di multa (pena base, anni sei di reclusione ed Euro 27.000 di multa;
aumentata per la recidiva ad anni otto di reclusione ed Euro 36.000 di multa;
quindi ridotta alla misura predetta per il rito abbreviato) mentre il AN era condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa (pena base, anni sei di reclusione ed Euro 27.000 di multa, diminuita per il rito alla misura predetta).
Nei confronti dello AO era inoltre disposta l'applicazione, "a pena espiata e fatta salva la verifica della pericolosità in sede esecutiva", della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
2. Avverso tale sentenza ricorrono entrambi i predetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e, l'AO, anche con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e alla disposta applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
Rilevano entrambi, in buona sintesi, che con motivazione carente e illogica la Corte d'appello ha negato la fondatezza delle rispettive tesi difensive tese, per ciascuno, a negare la consapevolezza della presenza a bordo dell'autovettura della droga e ad addossare all'altro la piena ed esclusiva responsabilità della detenzione e trasporto della stessa.
Con particolare riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, l'AO lamenta che la motivazione sul punto contenuta in sentenza poggia su elementi errati. Sostiene che il giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoi confronti a tal fine è fondato su un precedente specifico che risale però al 2005, ciò in contrasto con il principio dell'attualità e concretezza della valutazione che al riguardo occorre esprimere, e che altresì erroneo è l'assunto, al medesimo fine contenuto in sentenza, secondo cui egli verserebbe in stato di disoccupazione, atteso che in realtà egli svolge attività, ancorché non regolarizzata, quale muratore (siccome evidenziato già in sede di udienza di convalida dell'arresto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Sono infondate le censure dedotte da entrambi i ricorrenti in punto di affermazione della penale responsabilità, oggetto peraltro di doppio accertamento conforme nelle sentenze di primo e secondo grado (che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo: cfr. Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906, e successive conformi), risolvendosi le stesse nella prospettazione di questioni prettamente di merito, inerenti la valutazione del compendio probatorio, non consentite nel presente giudizio di legittimità. È noto al riguardo che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Una tale manifesta illogicità non è predicabile nella specie con riferimento alla valutazione operata dai giudici di merito, la quale invero poggia su un ragionamento logico che, lungi dall'omettere di considerare anche l'interpretazione - peraltro l'una opposta all'altra - che ciascuno dei ricorrenti deduce come quella corretta dei dati di fatto posti a base del giudizio di penale responsabilità (di per sè dotati di oggettiva e univoca pregnanza indiziaria), le sottopone ad attenta e penetrante valutazione critica, evidenziandone i molteplici aspetti di illogicità e incoerenza.
L'analisi al riguardo risulta ampiamente esaustiva a tal punto che, inevitabilmente, le critiche svolte dai ricorrenti si risolvono nella mera riproposizione degli stessi argomenti difensivi già approfonditamente esaminati e confutati nelle sentenze di merito, alla stregua di considerazioni caratterizzate da completezza e linearità logica con le quali i ricorrenti, a ben vedere, non si confrontano minimamente, esponendosi i relativi ricorsi anche a preliminare rilievo di aspecificità.
La motivazione, dunque, appare coerente e rispondente agli elementi presi in considerazione e non denota un deficit valutativo da parte del giudice di merito la cui decisione è stata resa all'esito di un approfondimento del quadro probatorio e degli elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa. A fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, come descritta in narrativa, sui precisi riferimenti probatori operati dal giudice di merito, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi, come detto, la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v. ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Altrettanto deve dirsi per quel che riguarda il giudizio negativo espresso sulle dedotte circostanze attenuanti nonché il trattamento sanzionatorio.
I giudici di merito motivano, infatti, adeguatamente nonché con specifico riferimento alla posizione di ciascun imputato - risultando al riguardo destituita di fondamento la critica secondo cui si tratterebbe di valutazione generica e indistintamente riferita a tutti e tre i correi - il proprio convincimento su tali punti, prendendo espressamente in esame tutte le circostanze indicate a sostegno delle richieste difensive (in particolare: incensuratezza, giovane età, asserita condotta collaborativa) giudicandole - alla stregua di specifici riferimenti alle acquisizioni processuali, che di per sè non risultano fatti segno di alcuna contestazione o argomentazione contraria - insussistenti o ininfluenti ovvero comunque subvalenti rispetto agli elementi negativi di giudizio desunti dalla gravità del reato concorsuale e, in particolare, al non trascurabile rilievo attribuibile al contributo rappresentato dalla condotta di ciascuno dei coimputati, alla stregua di una valutazione ampia, puntuale e coerente che come tale non risulta sindacabile in questa sede.
Per contro, a fronte di tale motivazione le censure mosse dei ricorrenti si risolvono nella soggettiva prospettazione di una diversa valutazione che come tale, però, non vale a palesare profili di obiettiva contraddizione interna o con dati univoci e decisivi emergenti dagli atti.
Giova del resto rammentare, con particolare riferimento alle attenuanti generiche, che, secondo pacifico indirizzo, la concessione o meno delle stesse è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso" (v. e pluribus Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Anche l'applicazione della misura accessoria dell'allontanamento dal territorio dello Stato, disposta nei confronti dell'AO, risulta sorretta da congrua e specifica motivazione, la quale peraltro, occorre rimarcare, fa leva oltre che sul precedente penale specifico e sul perdurante stato di disoccupazione, anche sulla "dimensione oggettiva mente allarmante del fatto per cui si procede", desunta da "i quantitativi di sostanze stupefacenti detenute, la loro diversità e il grado di purezza, in particolare della cocaina", ritenuti indicativi del collegamento del prevenuto con "ambienti di un certo livello nel traffico delle sostanze stupefacenti". In tali termini, essa si sottrae al sindacato di legittimità di questa Suprema Corte e resiste alle generiche censure del ricorrente fondate, a ben vedere, su una rappresentazione parziale degli elementi valorizzati in sentenza ovvero su una soggettiva valutazione degli stessi: ciò che in particolare deve affermarsi con riferimento al dedotto stato di occupazione lavorativa, invero debolmente fondato sulla non riscontrata e non riscontrabile affermazione dello stesso imputato dell'esistenza di un suo impegno lavorativo "in nero". Il trattamento sanzionatorio, poi, riservato ad entrambi gli imputati risulta incensurabile sul piano logico motivazionale, essendo determinato sulla base del minimo della cornice edittale in concreto applicata.
5. Mette conto al riguardo rilevare che, essendo il reato concorsuale ascritto a ciascuno degli imputati riferito a stupefacenti di tipo diverso (cocaina e hashish), non è possibile valutare nella fattispecie l'incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale (pronunciata, come noto, nelle more del presente giudizio, con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 - 25 febbraio 2014) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, come sostituito dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art.
4-bis, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, sulla cui base è stato determinato il trattamento sanzionatorio;
anzi, se ne può escludere una rilevanza nel presente procedimento, dal momento che il trattamento sanzionatorio in concreto applicato, peraltro attestato sul minimo edittale, proprio per effetto della mancata distinzione, nell'ambito del medesimo episodio, di diversi reati - uno riferito alla droga pesante, l'altro alla droga leggera - risulta in ogni caso più favorevole rispetto a quello previsto dalla disciplina tornata in vigore per effetto di tale declaratoria.
Ed infatti, mentre la norma dichiarata incostituzionale uniformava il trattamento sanzionatorio relativo alle ipotesi di reato concernenti le cd. droghe leggere con quelle riferite alle cd. droghe pesanti - con la conseguenza che correttamente il primo giudice, facendo di essa applicazione, non ha distinto le detenzioni delle due sostanze, in quanto la detenzione era considerata unica e non si applicava la continuazione interna (in tal senso giurisprudenza costante, cui si è evidentemente uniformato il giudice a quo: v. Sez. 4, n. 42485 del 17/07/2009, Manganello, Rv. 245458; Sez. 4, n. 37993 del 09/07/2008, Isoni, Rv. 241060; Sez. 6, n. 34789 del 21/04/2008, Castioni, Rv. 241375; Sez. 6, n. 1735 del 20/12/2007, dep. 2008, Tawali, Rv. 238391) - il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo risultante dalla modifica apportata, anteriormente alla norma dichiarata incostituzionale, dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1, distingueva, invece, nettamente, ai fini del trattamento sanzionatorio, tra droghe pesanti e droghe leggere, prevedendo per i fatti che avevano ad oggetto le prime, la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa da Euro 25.822,00 a Euro 258.228,00 (art. 73, comma 1) e per le seconde, la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164,00 a Euro 77.468,00 (art. 73, comma 4): il che imponeva, per la giurisprudenza formatasi nel vigore di tale previgente disciplina, nel caso di fatti relativi a droghe di diverso tipo, di ritenere integrate due autonome ipotesi di reato, tra le quali era possibile ravvisare la continuazione, trattandosi di distinte azioni tipiche a diversa oggettività giuridica, con differente trattamento sanzionatorio, non alternative tra loro ne' inquadrabili in un rapporto di assorbimento tra un malus (assorbente) ed un minus (assorbito), come potrebbe essere tra trasporto e detenzione o tra importazione e detenzione (v. Sez. 6, n. 35637 del 16/04/2003, Poppi, Rv. 226649; Sez. 4, n. 3208 del 21/02/1997, Buttazzo, Rv. 207879).
Secondo tale ultima disciplina, dunque, in presenza di fattispecie non lievi relative a entrambe le dette tipologie di stupefacenti, occorre comunque distinguere, peraltro all'interno di ciascuno degli episodi contestati, tra reati relativi a droghe pesanti e reati relativi a droghe leggere, derivandone la necessità di applicare la pena minima edittale di anni otto in relazione ai primi, tra i quali, dunque, dovrebbe individuarsi il reato più grave, sulla cui pena calcolare anche l'aumento per la continuazione con gli altri reati. Ne discende, con ogni evidenza, che l'applicazione della legge ora vigente (perché tornata in vigore, come detto, per effetto della detta declaratoria di incostituzionalità), sarebbe comunque peggiorativa, in fatto, rispetto a quella applicata dal primo giudice, la quale, pertanto, non si espone ad alcun possibile rilievo officioso di illegalità in questa sede (ancorché, ripetesi, si tratti di disciplina dichiarata incostituzionale). Ciò non soltanto perché tale rilievo non potrebbe comunque mai operare in malam partem in mancanza di impugnazione da parte del P.M., per il divieto di reformatio in peius (v. ex aliis Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, G., Rv. 257672; Sez. 5, n. 771 del 15/02/2000, Bosco, Rv. 215727), ma prima ancora perché la norma dichiarata incostituzionale (ossia, per quanto in questa sede interessa, l'art. 73, comma 1, D.P.R. cit. nel testo introdotto dal D.L. n. 272 del 2005, citato art.
4-bis, conv. con modif. dalla L. n. 49 del 2006),
nonostante la detta pronuncia di incostituzionalità, ben può continuare a trovare applicazione per i fatti commessi sotto la sua vigenza (non anche invece per quelli anteriori: v. in tal senso Corte cost. n. 394 del 23/11/2006; nonché Sez. 4, n. 13903 del 28/02/2014, Spampinato, non mass.), ove la sua applicazione in concreto possa - come nel caso di specie - condurre a un trattamento più favorevole per l'imputato: ciò per il principio inderogabile della irretroattività delle legge penale meno favorevole.
6. I ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014