Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/1992, n. 8017
CASS
Sentenza 17 giugno 1992

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Di fronte ad un comportamento meramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla ideazione, preparazione o esecuzione del delitto, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale. Non può, però non ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza, ma sia ancora in corso - è l'ipotesi del reato permanente, che postula il protrarsi nel tempo della condotta criminosa -; esplichi una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che si esaurisca in un rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato.

Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che se dagli atti risultava un qualche contributo dato dall'imputato al protrarsi del sequestro nel tempo - per l'aiuto psicologico offerto al suo datore di lavoro, accompagnandolo sia pure non frequentemente al luogo di prigione dell'ostaggio, e l'ausilio dato di sequestratori, continuando ad esplicare "nello stesso modo" la propria attività lavorativa pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava era in atto un sequestro di persona, e quindi, fornendo una copertura "all'impresa" criminosa in svolgimento creando una parvenza di "normalità", non poteva poi escludersi con certezza il concorso del predetto, sia pure quale partecipe e non come correo).

Commentari4

  • 1Il confine tra concorso morale e mera connivenza nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990
    Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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  • 3Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona deceduta
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …

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  • 4| Filodiritto
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 6 gennaio 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/1992, n. 8017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8017
Data del deposito : 17 giugno 1992

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