Sentenza 17 giugno 1992
Massime • 2
Di fronte ad un comportamento meramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla ideazione, preparazione o esecuzione del delitto, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale. Non può, però non ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza, ma sia ancora in corso - è l'ipotesi del reato permanente, che postula il protrarsi nel tempo della condotta criminosa -; esplichi una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che si esaurisca in un rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato.
Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che se dagli atti risultava un qualche contributo dato dall'imputato al protrarsi del sequestro nel tempo - per l'aiuto psicologico offerto al suo datore di lavoro, accompagnandolo sia pure non frequentemente al luogo di prigione dell'ostaggio, e l'ausilio dato di sequestratori, continuando ad esplicare "nello stesso modo" la propria attività lavorativa pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava era in atto un sequestro di persona, e quindi, fornendo una copertura "all'impresa" criminosa in svolgimento creando una parvenza di "normalità", non poteva poi escludersi con certezza il concorso del predetto, sia pure quale partecipe e non come correo).
Commentari • 4
- 1. Il confine tra concorso morale e mera connivenza nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/1990Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
Leggi di più… - 4. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 6 gennaio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/1992, n. 8017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8017 |
| Data del deposito : | 17 giugno 1992 |
Testo completo
C ristion 7 1 0 8
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 17/6/1992
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
.N.911 Dott. BRUNO DE MAIO Presidente
1. Dott. GENNARO GIULIANI Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 10671/92 2.
» LF CA
CORTE SUPREMA DI CASSAZION 3. » BR DELLA PENNA
4. >>> DOMENICO AR rel.ed est. Pie al fe. Bou fightBoufiglo ha pronunciato la seguente 1. 8000 SENTENZA NOV. 1934 IL CANCELLIERE sul ricorsi proposti da;
1) PROCURATORE GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI PERUGIA
contro
OR IO;
2) DELOGU
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GRAZIANO,nato a [...] il [...]. UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. SERRA per diri L. 12000
#:30 GIU. 1997
IL CANCELLIERE avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Perugia in data 23 gennaio 1992 con la quale, in parziale
CORTE SUPREMA DI CASS/ riforma della sentenza 30 maggio 1991 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nei UFFICIO COPIE
confronti dei predetti OR IO e LO GR, Richiesta copia.st entrambi imputati di sequestro di persona ed altro,1'ortu dal Sig. FORTE veniva assolto per non aver commesso il fatto;
conferma nel per diritti resto.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma
dott.DOMENICO AR
Udito, per la parte civile, l'avv.
#1 H
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. ANTONIO ALBANO
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso del
LO,e l'annullammento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'OR.
* Udito il difensor e degli imputati LO GR ed
OR IO, avv. Antonio Cariello che ha concluso per accoglimento del ricorso del LO ed g g t f q del ricorso del Procuratore Generale nei confronti
-L
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Perugia con la sentenza in epi=
grafe indicata ed ora impugnata in questa sede, in par-
ziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribu=
nale dello stesso capoluogo in data 30 maggio 1991 nei confronti di LO GR ed OR IO, appellata dagli stessi, assolse 1'OR dal delitto di sequestro - 3
di persona e reati connessi concernenti le armi, ascrit tigli in concorso, per non aver noкxx x commesso il fat'
to; confermò, invece, la pena inflitta al LO in primo-
grado di cui era stata chiesta congrua riduzione, fermo-
restando il giudizio di responsabilità espresso nei ri=
guardi del medesimo dal primo giudice,non messo peraltro in discussione con l'interposto gravame.
Osservò,in motivazione, il Collegio,per la parte che interessa in questa sede, che l'OR non poteva essere chiamato a rispondere insieme con gli altri imputati del sequestro per cui è processo per il solo fatto che di questo era a conoscenza, occorrendo, a tal fine, qual'
cosa di più; che la tesi secondo cui l'imputato in que=
stione avesse preventivamente promesso e garantito sequestratori il suo silenzio,e che tale garanzia si fosse rivelata idonea a determinare o quanto meno a raf=
forzare nei predetti il proposito criminoso, non risultava.
in alcun modo corroborata dalle risultanze istruttorie;
che non ora dato pervenire a conclusioni diverse per le cosiddette assicurazioni circa il proprio silenzio date dall'imputato al Mele e allo AF che, fattogli presente di essere ricercati,gli avevano raccomandato di non riferire a nessuno della loro presenza, e poi una cosa è assicurare previamente il proprio silenzio a chi,
avendo in animo di commettere un dato reato, ta le silenzio giudica indispensabile e, di conseguenza, sollecita ed ottiene, altra cosa è, invece, a reato già commesso, ancor=
ché in atto, assicurare il proprio silenzio circa la pre=
senza di uno o più responsabili di esso in un determina=
to luogo o anche nel luogo dove il reato medesimo è in atto (in quanto se nel primo caso è consentito, nel con'
corso di altre convergenti ed inequivoche circostanze,
individuare in colui che la detta garanzia preventiva=
mente presta un concorrente, por avere, più o meno conse
Devolmente e volutamente, lo stesso se non suscitato,
- quanto meno rafforzato, irro= fatto sorgere, determinato bustito, alimentato il proposito criminoso altrui;
nel secondo caso, per contro, è dato ravvisare soltanto una manifestazione di indifferenza per tutto quanto e ne]
confronti di tutto quel che si è visto e si è udito, che si vedrà e si udirà: come tale inidonea a comportare in assenza di un preciso dovere giuridico di denuncia,ljas'
sunzione di una qualsivoglia responsabilità penale).
Quanto alla rilevanza giuridico-penale della "collabo=
razione"che l'OR, accompagnando qualche volta il Delo=
gu, allorché costui portava i viveri ai carcerieri del
Hegni, aveva dato, secondo l'accusa, agli autori del segnistro,il Collegio ritenne che dell'aiuto psicologico,
inconsapevolmente e volutamente offerto al suo datore li lavoro,non poteva certo farsi carico all'OR, fino al 5
punto da collegare ad esso un giudizio di corresponsa=
bilità nel reato;
e la stessa considerazione non poteva hon valere per l'obiettivo aiuto alle finalità persegui=
te dal sequestratore che l'OR avrebbe fornito, conti=
nuando ad esplicare"nello stesso modo "la propria atti=
vità lavorativa, pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava fosse in atto un sequestro.E ciò perché, arduo risulterebbe comprendere da un lato,e innanzitutto,in quale diverso modo l'OR avrebbe potuto e dovuto svol'
gere il proprio lavoro di servo-pastore, e cioè il lavo=
to di governo delle pecore;
dall'altro,e soprattutto,
Н. perché mai il predetto avrebbe dovuto essere ritenuto corresponsabile di un sequestro di persona, al quale și
era dichiarato estraneo e tale era stato dichiarato dai sicuri responsabili di esso,per il fatto di avere con'
tinuato a svolgere nel corso di esso le proprie mansioni lavorative "nello stesso modo "in cui le assolveva prima.
Secondo la Corte territoriale, se poteva dire raggiunta la prova che 1'OR avesse, sia pure in misura modesta,
contribuito alla (protrazione nel tempo della) consuma=
gione del sequestro accompagnando, sia pure saltuarfa=
mente,il, LO allorché questi,nello assolvimento del quo compito di"attenditore",e perciò anche di vivandie=
re, portava il vitto ai carcerieri -,non poteva, per con'
tro,diri raggiunta la prova che lo stesso ave sse inteso 16
.
concorrere nel sequestro, avesse voluto contribuire con il proprio operato alla consumazione dello stesso, avesse deciso, sia pue in un secondo momento, di fare proprio l'obiettivo perseguito dai sequestratori;
che di ciò ci
și convince se si tiene presente che l'estraneità al se=
questro affermata e ribadita dall'OR trovava riscontro nelle dichiarazioni rese non solo dal LO, ma anche dai carcerieri AF Antonio e Mele Marcello;
che co=
storo e il NA, anzi,ignorando che il LO si era confidato con l'OR,erano addirittura convinti che que=
st'ultimo nulla sapesse del sequestro in atti;
che le dichiarazioni dei predetti erano da ritenersi sincere,
non offrendo la lettura del processo nessun elemento ido=
neo a sorreggere il sospetto che l'OR fosse un"capo",
e dunque una persona che bisognasse in ogni modo cerca=
re di sottrarre alle sue responsabilità, essendo risultato anzi il contrario,che il predetto era effettivamente quel'
lo che aveva dichiarato di essere e che appariva essere:
un servo-pastore, che si guadagnava da vivere curando il gregge del suo benestante conterraneo (LO); che le menzogne riscontrate nelle dichiarazioni dell'OR e del
LO non infirmavano la conclusione raggiunta circa la estraneità del servo-pastore alla commissione del seque=
stro del piccolo De Megni,e si spiegavano con il timore di venire coinvolti nel grave delitto. - 7 -
-
Diversamente dai primi giudici - che avevano ritenuto
"giudizi privi di valore"le dichiarazioni rese dallo
AF,dal Mele e dal LO circa la estraneità del-
1'OR al sequestro, e ciò perché costui aveva posto in essere atti integranti ora"un aiuto, magari solo psico=
logico", al LO;
ora"un obiettivo aiuto alle finalità
perseguite dai sequestratori",per qui nessun conto pote=
va tenersi del convincimento espresso sul suo ruolo dai predetti - la Corte di merito pervenne invece alla con'
clusione che l'OR non aveva né partecipato all'iezione o alla organizzazione del sequestro,né preso parte al-
'esecuzione di esso, né messo, a disposizione degli orga=
ni zatori o degli esecutori dello stesso la "prigione"
in cui custodine l'ostaggio,o altri punti di appoggió;
né fatto da carceriere o da"attenditore"; né tenuto contatti con i parenti dell'"ostaggio"; non aveva,inṣom=
ma, assolto alcun ruolo nell'economia del reato;
essendosi
1'imputato in questione limitato da un lato a continuare lavorare sul Cerreno sul quale operava da anni, ed continuare a lavorare nello stesso modo",sebbene nel frat'
tempo tale terreno fosse diventato prima il rifugio di in latitante (e cioè dello AF) e poi contemporanea-
mente rifugio di due latitanti (AF e Mele) e prigio=
he i un sequestrato;
dall'altro ad aiutare, di tanto in tanto, il LO (e cioè il suo padrone, il suo dat ore 100
lavoro, colui che gli dava da vivere), allorché lo stesso,
nell'esplicazione dei suoi compiti di"attenditore", porta=
va il cibo o altro ai carcerieri, e ciò non perché bra=
moso di unirsi a costoro e coadiuvarli nella gestione
Hella impresa delittuosa, ma perché convinto di dovere,
quale servo-pastore del LO, aiutare lo stesso, quando non impegnato in altri compiti, anche nell'assolvimento di quella in definitiva non significativa incombenza.
Riguardo al LO la Corte perugina ritenne, poi,che il trattamento sanzionatorio riservatogli dal primo giu=
dice non solo non potesse reputarsi"pesante",ma addirit'
tura decisamente blando, considerato che:
a) non certamente solo al suo atteggiamento fu dovuta la decisione di non mutilare il ragazzo;
b) la confessione di detto imputato era intervenuta quan'
do ormai i nomi di ED BA e NA GI
ni erano già stati fatti dal Mele Marcello, per cui giu=
stamente il primo giudice non aveva applicato nel massi=
mo le concesse attenuanti generiche né la riduzione con' templata dal comma 5 dell'art. 630 cod.pen.;
c) sebbene avesse manifestato ed anche motivato l'inten'
dimento di applicare la riduzione di pena per le ricono=
ściute circostanze attenuanti generiche in misura infe=
riore al massimo consentito dall'art. 62 bis c.p.(e cioè
in misura inferiore ad un terzo), il tribunale aveva poi di fatto finito per applicare tale riduzione non sold 9
in misura non inferiore al massimo, ma addirittura su=
periore al consentito, in quanto, dopo aver ridotto la pena-base (anni 20) della metà ex art. 630, comma 5,c.p.
(e perciò portato la stessa ad anni qo ctordici), aveva tale pena,ex art. 62 bis c.p., ridotto di anni cinque (e perciò portato la stessa ad anni nove), laddove avrebbe dovuto, tutt'al più, ridurla ad anni quattro e mesi otto
(e perciò portare la stessa ad anni nove e mesi quattro di reclusione).
Avverso detta sentenza hanno proposto ricoso per cassa=
zione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Perugia,dolendosi dell'assoluzione di OR IO,
e l'imputato LO, lamentando l'avvenuta conferma del trattamento sanzionatorio riservatogli dal primo giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Procuratore Generale si basa su due or=
dini di censure.
Con il primo mezzo, denunciando violazione dell'art. 606,
lett.e) codice di rito, st assume the tivasion della
sentenza impugnata è manifestamente illogica, in quanto i giudici di appello,dopo aver sottolineato che l'OR sapeva del" sequestro in atto"e Copo aver constatato
(che l'imputato aveva assicurato a due responsabili del
- il proprio silenzio circa sequestro Mele e AF
incoerente=la presenza di costoro nel luogo del reato, - 10
mente non sarebbero pervenuti alla doverosa conferma di responsabilità, fondando la loro decisione su valutazio=
ne logicamente inaccettabile secondo là quale "una cosa
è assicurare previamente il proprio silenzio a chi, aven'
do in animo di commettere un dato reato tale silenzio giudica indispensabile e,di consequenza, sollecita ed ot'
altra cosa è,a reato già commesso, ancorché intiene..
• •
latto, assicurare il proprio silenzio circa la presenza di
uno o più responsabili di esso in un determinato luogo to anche nel luogo dove il reato medesimo è in atto".
ciò perché, sarebbe detto in sentenza con argomentazio=
ne contraddittoria, "Se, infatti, nel primo caso è conser tito, nel concorso di altre convergenti e inequivoche circostanze, individuare in colui che la garanzia detta preventivamente presta un concorrente, per avere,più o meno consapevolmente e volutamente, lo stesso se non
suscitato,fatto sorgere,determinato quanto meno raf=
[øforzato, irrobustito, alimentato il proposito crimingso al i nel secondo caso, per contro, è dato ra isare sol'
tanto una manifestazione di indifferenza per tutto quanto e nei confronti di tutto quel che si è visto e si è udiz to,che si vedrà e si udirà: come tale inidonea a compor=
tare, in assenza di un preciso dovere giurilico di denun'
cia, l'assunzione di una qualsivoglia responsabilità po=
nale", introducendosi,in tal modo, una distinzione inacz - 71
cettabile,data la natura permanente del reato in questio=
ne.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di cui all'art.600,lett.b),codice di rito, in relazione ajli t'
t.110 e segg.cod.pen.,il generale ufficio ricorrente de=
duce che la sentenza impugnata dà per scontato che l'OR
aveva accompagnato qualche volta il LO uno degli esecutori materiali del sequestro allorché questi por=
tava i viveri ai carcerieri del bambino sequestrato che il medesimo imputato continuava ad espletare la propria attività lavorativa di servo-pastore sul terreno sul qua=
le sapeva essere in atto un sequestro di persona. giu=
dici di appello;
pur ammettendo che la indicața condotta poteva essere considerata aiuto psicologico agli esequ=
tori materiali dei reati, avrebbero poi negato che la mede=
sima fosse qualificabile come concorso di persona nel reato,in ispregio delle norme di cui agli artt.110 e segg.
cod. pen.
Per il deducente è appena il caso di ricordare che la dottrina, tra le varie figure di correi - in relazione al diverso contributo dato da ciascuno alla realizzazio=
ne della condotta sanzionabile avrebbe enucleato quella degli"ausiliatori",cioè di coloro che con la propria condotta agevolano o facilitano l'esecuzione del reato,
pur senza un effettivo concorso nell'esecuzione materiale 12 -
medesima, intendendo per facilitazione anche la presta=
zione di assistenza,da ritenersi tale la presenza coś,
stante od anche solo prolungata che abbia uno scopo di semplice tutela fisica o di salidarietà morale.
2. Il LO, denunciando violazione di cui all'art. 606,
lett.b),cit. in relazione agli artt. 133,530 comma quinto e 62 bis cod.pen.,contesta la ritenuta congruità da par=
te della Corte d'Appello della diminuzione operata dal
G. I. P. in applicazione dell'art. 630,quinto comma, assumen'
do che i giudici di secondo grado avrebbero ipervaluta=
to alcuni dați cronologici (il momento delle chiamate in correità), ipovalutata la enorme rilevanza di tali chiamate, adottando analogo diverso criterio di valuta=
zione riguardo alla attività di esso imputato dispiegata per salvare la incolumità dell'ostaggio. Questo criterio di valutazione"a forbice"sarebbe ingeneroso ed insieme non aderente alla realtà dei fatti.Se è vero che i nomi di alcuni correi erano stati indicati dal Mele,era ad come la stessa accusa pubblica aveva esso ricorrente sottolineato in primo grado - che andava ascritto il mag=
gior merito di avere apportato,con la sua disponibilità
alla collaborazione, chiarezza probatoria nel processo;
ed era solo ad esso deducente che doveva essere ricono=
sciuto il merito - in senso processual. probatorio di avere allargato la corresponsabilità a persone che - 13
nessuno aveva avuto l'ardire di indicare, e cioè il Gaddi
il IN.
La Corte di merito avrebbe ignorato completamente tut'
to ciò,presentando e rappresentando esso ricorrente co=
me un tardivo, forzato ed inefficace ausilio per l'accusa,
hon considerando she senza l'interrogatorio del 6 marzo
1991 le indagini non avrebbero avuto più alcun sviluppo.
3. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato e,per-
tanto,merita accoglimento.
Il concorso di persone nel medesimo reato si configu=
ra, secondo il paradigma dell'art. 110 cod.pen.e degli
- che, pur essendo norme di disciplina artt.114 e 115
prive di funzione incriminatrice ex novo,concorrono a delineare sul piano del diritto positivo l'istituto del concorso plurisoggettivo eventuale ogni qualvolta il colpevole con un comportamento materiale commissivo e/o anche soltanto psichico contribuisce lod omissivo alla realizzazione dell'evento tipico della fattispecie incriminatrice.
Il contributo alla realizzazione collettiva del fatto criminoso, sia a livello ideativo o esecutivo, morale o materiale deve estrinsecarsi in un comportamento
-
esteriore che, nella partecipazione psichica,deve con'
sistere nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso, sicché si ha concorso, ai sensi del' - 44 =
art. 110 c. p. ogni qualvolta l'imputato manifestá la propria volontà consapevole di aderire,condividendolo,
al piano criminoso concordato, giacché tale situazione
- ben diversa sur piano ontologico e giuridico, dalla par=
Se tecipazione morale in senso atecnico e cioè dall'adesione osinterna sad una alfrui realizzazione criminosa, nos nos
Lugualmente da respingersi 1'assunto che per aversi concorso, il contributo di ciascuno deve porsi come on-
dizione sul piano causale dell'evento lesivo. A prescin'
dere, invero, dalla considerazione che tale fesi urta con-
tro lo stesso dettato dell'art.110 cap.e della funzione estensiva cui la normativa sul concorso adempie,consen'
tendo di attribuire la necessaria "tipicità" a comporta fenti che altrimenti ne sarebbero privi, quando si risol'
Ivono in un apprezzabile contributo alla realizzazione collettiva, è sufficiente rilerilevare Che stesso con la circostanza attenuante dell' art: 114 comma 1°..
mette la possibilità di condotte non condizionali,hon potendosi considerare condizione indispensabile per la realizzazione del reato una attività"df minima Importanza".
Nella prospettiva indicata deve, poi, ritenersi che la distinzione tra connivenza, non punibile, e concorso nel deliftova individuata in cio la connivenza che è la
Scienza che altri sta per commettere o commetta un reato,
e come tale non basta a dar vita ad una forma di cont 1 15=
1 corso - postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre la condotta di partecipazione deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un
16 contributo alla realizzazione del delitto, sia pure me=
diante il rafforzamento del proposito degli altri.com=
partecipi,o di agevolazione dell'opera degli altri con'
correnti, o, in una parola, che egli per effetto della sua
7condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato ozzda possibilità della sua produzione, perché in forza del rapporto associativo diventano sue, anche le condotte Y
dei partecipi (cfr. Cass, sez. 1,6 luglio 1987, Mango).
giudice, tuttavia, di fronte ad un comportamento me=
ramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla idea=
zione, preparazione o esecuzione del delitto deve valu=
tare con nigore logico il comportamento dell'imputato obonde coglierne cli aspetti sintomatici atti a giusti
Croficare, la condotta del presunto concorrente,come parte-
cipazione criminosa, pittosto che, semplice connivenza to mera adesione morale, ma non può non ritenersi parte=
cipe colui che manifesta anche tacitamente la sua ade-
sione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza ma sia ancora in corso – è
l'ipotesi del reato permanente, che postula il protaarsi nel tempo della condotta criminosa -; esplichi una qual' - 16
siasi attività, nell'ambito della realizzazione colletti=
va,si esaurisca questa in un rafforzamento della volontà
di commettere il delitto,dei compartecipi,o in un contri=
*puto, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'ezio=
logia e nella dinamica,nella consumazione collettiva del reato
Com'è noto, ed è costante giurisprudenza di questa Corte
06 :11. Concorso morale nei reato pus concretarsi non
Isoltanto attraverso atti che si inseriscano nel processo esecutivo materiale di esso ma anche attraverso atteggia=
menti e comportamenti che costituiscono, comunque, contri=
-Butt causali alla realizzazione del evento. La presenza
-59b isita aiio svolgimento dei fatti non assume univoca ri=
levanza quando non si mantenga in termini di mera pas'
Sivita o connivenza, ma si risolve, invece, in una forma concreta di cooperazione, allorché cioè si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale ed una agevolazione dell'opera di lui. ty
In questi casi si tratta di attività idonea a sostene=
- Faltrui ideazione o azione, fornendo all'autorel pre=
detto nuove possibilità e più interessi o motivi per tradurre una e l'altra in atto.
L'interpretazione del diritto positivo porta poi,come sottolineato da autorevole dottrina, alla conclusione che,
:icontrariamente alle intenzioni dei compilatori del co= 17 DH
dice del 1930, la distinzione tra attività di correită
ed atti di mera complicità. (materiale o morale) non stata né soppressa né, abolita ma continua a costituire la base dell'intera disciplina dell'istituto del concorso di persone nel reato. Per quanto i compilatori del codice penale si siano sforzati di unificare la discipliną del- La mera partecipazione con quella della correità, la di=
stinzione tra queste due forme di concorso resta, la chia=
ve di volta per una corretta interpretazione delle di=
sposizioni legislative in tema di compartecipazione cri=
minosa, in particolare delle norme di cui agli artt, 111
e.112, 114 Kattenuanti), 116 117 C.P. 5
A differenza del correo, il semplice partecipe non com-
possiede la signoria finalistica sull'intero fatto per=
ché la decisione comune di agire non gli appartiene. Il
complice tende anch'egli finalisticamente alla realíz=
zazione dell'evento criminoso, ma il contenuto immediato ondella sua volontà è quello di sollecitare in altre persone
(1'autore o i co-autori) la risoluzione criminosa (isti=
_ gazione) oppure di facilitarne l'attuazione (agevolazione).
Sotto questo aspetto la partecipazione,morale o mate-
riale,rivela chiaramente la sua natura di concorso "ac'
cessorio "ad un fatto altrui. Essa, come è stato limpida=
mente sottolineato, non è "un tatbestand a sé stante, ma un mero concetto di relazione. Non,si ha partecipazione - 18.
semplicemente, ma solo partecipazione ad un fatto altrui".
Ne deriva una precisa diversità nel contenuto della volontà dei singoli concorrenti: il dolo del complice ha di mira la realizzazione della fattispecie criminosa decisa da altri, ma dominus dell'azione resta sempre soltanto l'autore (o i correi) perché a lui è concesso di rifiutarsi sin dall'inizio all'istigazione o di cam-
biare la propria decisione.
E'altresì incontestabile che ài fini della sussistenza.
del concorso di persone nel medesimo reato non è neces'
sario il c.d. "previo concerto",e cioè il preventivo ac'
cordo,in quanto la compartecipazione delittuosa ricor=
re anche in caso di accordo improvviso, che si manifesta
Qurante l'esecuzione del reato. Ipotesi, quest'ultima,rea=
lizzabile soprattutto in tema di reati permanenti,carat'
terizzati dal protrarsi nel tempo' della condotta crimino=
sa d
Ora,la motivazione della sentenza impugnata,per quanto riguarda la valutazione della posizione dell'OR, pone base della decisione solo alcuni dei principi suenun'
ciati, dimenticandone altri,e pecca di omissioni e con-
traddizioni nei passi in cui interpreta le circostanze materiali accertate e trae dalle stesse argomenti per escludere il concorso dell'OR nel sequestro di persona per cui è processo, ritenendo "neutra "la sua condotta.. - 19
La Corte, dopo aver premesso gli insegnamenti giurispru=
denziali in materia di concorso di persone nel reato,ha ritenuto non raggiunta la prova che il predetto imputato abbia inteso concorrere nel sequestro, abbia voluto con-
tribuire con il proprio operato alla consumazione dello stesso, abbia deciso, sia pure in un secondo momento, di fare proprio l'obiettivo perseguito dai sequestratori.
§ ciò, secondo i giudici di appello, anche se invece può
dirsi provato che lo stesso sia pure in misura modesta,
ed anzi molto modesta, abbia contribuito alla"protrazione nel tempo della consumazione del sequestro".
In questo primo punto la motivazione della sentenza zi s presenta, una contraddizione strutturale tra i fatti po=
stira fondamento della esclusione del concorso, che ren'
de impossibile cogliere il procedimento logico seguito da detti giudici nella formazione del proprio convinci=
mentor ,
Invero se da una parte, si esclude il concorso anche morale dell'OR, dall' altra l'affermazione di un contri=
buto dello stesso alla protrazione della condotta cri=
minosa induce, invece, a pensare, piuttosto che ad una con-
nivenza la quale esula dal concetto di concorso mora=
le ad una partecipazione dell'imputato, sia pure in misura molto modesta,al protrarsi del sequestro om
Il vizio di contraddittorietà, che rende manifestamente 20
fillogica la motivazione, e che porta all'annullamento della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1°, lettie),
codice di rito vigente, si ha, appunto, quando le ragioni
L ogico-giuridiche su uno stesso fatto o su un complesso
, aventi influenza determinante per il "thema-de= i fatti cidendum", siano reciprocamente inammissibili,nel senso
• che si escludono a vicenda.
Se dagli atti risulta un qualche contributo dato dal'
1'OR al protrarsi del sequestro nel tempo - per l'aiuto psicologico offerto al suo datore di lavoro accompagnan'
dolo sia pure non frequentemente al luogo di prigione dell'ostaggio,e l'ausilio dato ca ai sequestratori,con'
tinuando ad esplicare nello stesso modo"la propria atti=
vità lavorativa,pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava era in atto un sequestro di persona,e quindi fornendo una"copertura" all'impresa criminosa in svolgi=
mento creando una parvenza di"normalità"-,non può poi escludersi con certezza il concorso del predetto ai rea=
ti per cui è processo, sia pure quale partecipe e non co=
me correo, secondo la distinzione innanzi prospettata.
Un secondo vizio che invalida la motivazione è costi=
tuito dal fatto che la Corte territoriale ha omesso di sottoporre ad una indagine critica particolarmente pe=
hetrante, data la delicatezza delle questioni che invol'
gono il concetto di concorso morale,gli elementi emergi 1
3
helle indagini preliminari, ricordati nella sentenza di primo grado, che danno alla conoscenza del sequestro avu=
da dall'OR,cui si è accennato, particolare: connotazione e rilevanza.
Si tratta del ruolo svolto dal predetto,quale accompa=
gnatore anche se non assiduo del LO quando questi si recava a portare cibo ed altro ai custodi del De Me=
€
gni,cioè cose necessarie al proseguimento del sequestro;
dell'uso del cascinale abitato dall'OR da parte dei sequestratori come base logistica del sequestro stesso;
dell'assicurazione data dall'imputato in questione al
Mele ed allo AF sul suo silenzio, in ordine alla glo=
ro presenza in loco (in modo da poter continuare nel l'uso del cascinale senza rischi e noie); dell'attivi=
tà di servo-pastore esplicata dall'OR che lo poneva a contatto immediato, costante col terreno su cui esiste=
va il rifugio-prigione, e su cui i vari custodi-carcerie=
..
ri si muovevano continuamente e lo poneva, altresì, in di= A
retto e necessario rapporto con il cascinale, base logi=
stica del rifugio-prigione. M a
E'mancata nei giudici di appello una valutazione com=
plessiva degli elementi suindicati per poter qualificare la condotta dell'OR quale partecipazione o semplice connivenza: infatti, appare evidente, che non viene spie=
gato compiutamente perché gli elementi suindicati non sarebbero obiettivamente idonei a rendere palese il con'
corso psicologico, per quale ragione non avrebbero for=
mito agli autori materiali del sequestro stimolo al l'azione ed un maggiore senso di sicurezza al comporta=
mento dei medesimi.
In altri termini l'analisi di tutti gli elementi quisiti,ivi comprese anche le dichiarazioni rese dal-
10 afortu ed i"giudizi"sulla sua estraneità ai fatti espres'
si dai predetti coimputati,non si è concretato in un congruo, esauriente e logico apprezzamento sino alla sin'-
tesi del giudizio di valore, ma si presenta del tuttof
4
→ sommaria e superficiale e non priva di contraddizione,
inoltre,non completata da quella correlazione tra gli
Elementi stessi, che sola può dare il giudizio di sintesi che deve sempre costituire il presupposto di ogni deci=
Sione.
Da qui,la manifesta illogicità della sentenza impugna=
ta, risultante dal testo stesso del provvedimento, come richiesto dall'art. 606, comma 1°,lett.e), codice di rito.
vigente, che comporta l'annullamento della decisione dei giudici di appello nei confronti di OR IO,con o rinvio per nuovo esame, ad altra Corte di Appello (quel'
1a di Firenze perché più vicina), la quale provvederà,
- con la pienezza dei poteri di cognizione e di valutazion ne di tutte le circostanze di fatto,
,per la formazione 23
del suo libero coconvincimento sulla partecipazione mora-
le o meno del predetto OR al sequestro oggetto del pre=
sénte processo..
La Corte di rinvio, nel decidere, dovrà comunque attener b. 1,100 000 și al principio di diritto sopra esplicitato e qui,rias'
suntivamente,così ridefinító (in osservanza del disposto dell'art.173,comma 2.d.lgs. 28/7/89,n.271): ""Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reas to non costituisce concorso morale, in quanto per questo vi Si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contri=
buto ideologico quanto meno, un'incidenza sui defermi=
nismo pscicologico dell'autore del reato, è però altret'
tanto vero che l'attività del correo può essere rappre=
sentata da qualsiasi forma di compartecipazione,da un contributo causale di ordine materiale oo psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazio ne ed esecuzione dell'impresa criminosa. Il giudice di merito deve, pertanto, procedere ad una valutazione comples'
Siva oltre che analitica di tutti gli elementi acquisiti, che, ponendo in correlazione gli elementi stessi, risulti idonea a fornire il giudizio di sintesi per la qualifi=
dazione della condotta.""
O NS 6V9VE Conclusivamente, il ricorso del P.G.va, dunque, accolto.
4. Inammissibile, invece, deve essere dichiarato il ricorso
I del LO, in quanto fondato esclusivamente su censure 24 j in punto di fatto della decisione impugnata, perché atti-
nenti al trattamento sanzionatorio.
Si contestano, in particolare, con detto ricorso,le con'
siderazioni in base alle quali la Corte di Appello avreb=
be ritenuto congrua la diminuzione operata dal G.I.P.in applicazione dell'art. 630,comma 5°,codice penale.
Come già innanzi riferito, si sostiene che:
i giudici di merito avrebbero ipervalutato alcuni dati cronologici (il momento delle chiamate in correità), spo=
valutata la enorme rilevanza di tali chiamate, adottando analogo diverso criterio di valutazione riguardo all' at'
tività dell'imputato in questione dispiegata per salvare ha incolumità dell'ostaggio; questo criterio di valuta=
zione"a forbice"sarebbe ingeneroso ed insieme non aderen'
te alla realtà dei fatti, in quanto se era vero che i no= _ _
mi di alcuni correi erano già stati indicati dal Mele, 001
era al LO come la stessa accusa pubblica aveva __
sottolineato in primo grado che andava ascritto il mag= II.
gior merito di avere apportato, con la sua disponibilità
alla collaborazione, chiarezza probatoria nel processo;
___
nd era solo al LO che si sarebbe dovuto riconoscere
- in senso processual-probatorio di avere il merito allargato la corresponsabilità a persone che nessuno
Javeva avuto l'ardire di indicare, e cioè il DI ed il
IN La Corte di merito si soggiunge avrebbe com=
pletamente ignorato tutto ciò, presentando e rappresen'
牛 25 =
tando il ricorrente come un tardivo, forzato ed ineffi=
cace ausilio per l'accusa; mulla di più travisato di que=
sta riduttiva svalutazione di uno sforzo collaborativo,
non avendo la Corte di Appello colto l'essenza dell'azio=
ne di collaborazione realizzata dall'imputato e che si traduce nel fatto che, senza l'interrogatorio del 6/3/91,
le indagini non avrebbero avúto più alcun sviluppo;
una valutazione incoerente e smentita dagli atti quella che avrebbe portato i giudici di appello a giudicare addi=
rittura"blando"il trattamento sanzionatorio riservato al LO.
Trattasi.com'è agevole rilevare, di censure che tendono a coinvol gere questa Suprema Corte nella interpretazione meritale dei dati processuali, il che non le è consenti=
to attesi i noti limiti alla sua giuridizione.
D'altra parte, nessuna norma stabilisce che il giudice
Idel merito, nel valutare le circostanze di cui all'art. 133 cod.pen.e nel prendere in considerazione uno degli elementi da quello enunciati debba partire dal massimo o dal minimo e debba sempre e comunque detrarre i il massi=
mo della pena detraibile per la presenza ddi attenuanti
diminuenti. Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, finalizzato ad adeguare la pena al casp concreto,deve dar conto degli elementi indicati dal le=
gislatore, sia pure con motivazionę sommaria, dalla quale, 26.
comunque, deve emergere l'assolvimento di tale obbligo,
ma tali elementi non possono essere trattati quali"entità
matematiche",né tutti e sempre debbono essere presi in considerazione, il giudizio potendosi fondare anche sul rilievo degli elementi ai quali il giudicante attribuis sca valore prevalente.
Nella specie,peraltro, il giudice di appello ha adempiu=
to all'obbligo di prendere in esame quegli elementi ad' dotti dall'appellante che, secondo i motivi di gravame,
avrebbero dovuto condurre ad irrogare una pena diversa o minore,ed ha giudicato gli stessi inidonei a comportare un'attenuazione della pena inflitta in pprimo grado,va=
utata anzi"blanda "rispetto alla gravità delle imputazio=
Il ricorso del LO, proprio perché Fondato su motivi non consentiti,va quindi dichiarato inammissibile ai sensi
·dell'art.606,ult.comma, codice di rito, con conseguente al pa=condanna del predetto - ex art. 616 stesso codice gamento delle spese del procedimento, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende determinata nella misura ritenuta congrua - di lire un milione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Visti gli artt. 606,610,611,623 lett.d) cod. proc.
pen.; 173 .comma 2, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. 1 27
Annulla la sentenza nei confronti di OR IO
e rinvia il giudizio alla Corte di Appello di Firenze.-
Dichiara inammissibile il ricorso del LO e lo condanna alle spese del procedimento, nonché a versare lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso,in Roma,il 17 giugno 1992.
IL PRESIDENTE.
dott. BRUNO DE MAIO
IL CONS.ESTENSORE
dott.DOMENICO AR fomenico Nandi
Depositato in Cancelleria
16 LUG. 1992 IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA
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