Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità, ex art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora non sia esattamente determinata la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente sequestrata, non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove risultati utili e rilevanti possano essere tratti da altre fonti probatorie, siano sostenuti da motivazione esente da vizi logici e conducano a ritenere che detto principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ancorché il superamento del predetto limite - come del resto il mancato superamento - non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2013, n. 10961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10961 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/01/2013
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 23
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 21879/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AM EL CE, nato a [...] il [...];
2. VI LE, nato ad [...] il [...];
3. De LI RI, nato a [...] il [...];
4. IC IA ER, nata a [...] il [...];
5. LL CO, nato a [...] il [...];
6. LV IO, nato a [...] il [...];
7. RA RI, nato a [...] il [...];
8. Di LE IO, nato a [...] il [...];
9. CI GR RM, nata a [...] il [...];
10. CC OR, nato a [...] il [...];
11. IN AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/12/2011 della Corte d'Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti depositati dal ricorrente VI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo IO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dello AM e del IN e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi per gli imputati CC e AM l'avv. Cotroneo CE OR Cotroneo, in sostituzione per il secondo imputato dell'avv. Ranieli Antonio, per l'imputato VI l'avv. Fabio Federico anche in sostituzione dell'avv. Paolo Federico, per gli imputati LL, IC e CI l'avv. Mandalari Francesco, per l'imputato LV l'avv. Ciafardo Nicolab, per l'imputato RA l'avv. Giuseppe VEa e per l'imputato IN l'avv. Domenico Frasca, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, a seguito di appello del pubblico ministero ed in riforma della sentenza sul punto assolutoria del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 30/11/2010, EL CE AM, LE VI, OR CC, IA ER IC, IO Di LE, IO LV e CO LL venivano ritenuti responsabili del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso dal CC promovendo, organizzando e finanziando un'associazione operante fino al maggio del 2009 nell'importazione dalla Spagna e nella vendita in Italia di cocaina e hashish, che si avvaleva quale base della Generale Costruzioni Sangiorgio Immobiliare s.r.l. di Saronno, fittiziamente intestata alla moglie del CC, CI GR, ed al nipote EL AM, ed utilizzava autoveicoli della predetta società; associazione nella quale lo stesso CC manteneva i contatti con i fornitori spagnoli, disponeva le modalità dei trasporti di stupefacente talvolta provvedendovi personalmente, si occupava della distribuzione dello stupefacente anche in Sardegna, nella provincia di Varese ed in Versilia ed impiegava i profitti illeciti nelle attività della società di cui sopra, e gli altri partecipavano lo AM curando la distribuzione dello stupefacente a Varese e in Versilia e, dopo l'arresto del CC, della IC e della LL il 17/10/2008 per il trasporto di un quantitativo di kg. 412 di hashish, fatto per il quale si procede separatamente, assumendo il ruolo di organizzatore, la IC accompagnando il CC nei viaggi in Spagna e in Sardegna, occupandosi della riscossione dei proventi in quest'ultima regione e mantenendo i contatti con gli altri associati, il VI occupandosi della distribuzione dello stupefacente in Sicilia e in Sardegna e delle trattative per forniture di droga in Spagna e in un caso per l'acquisto di armi, l'LL, nipote del CC, accompagnando quest'ultimo quale autista in Sardegna e in Spagna ed in una occasione trasportando stupefacente, il LV, anch'egli nipote del CC, coadiuvando lo zio nelle consegne dello stupefacente, una delle quali effettuava personalmente, ed attivandosi per il recupero di un somma costituente profitto del traffico in Sardegna, ed il Di LE recandosi più volte in Spagna per reperire fornitori di stupefacente e corrispondere acconti per gli acquisti (capo A).
2. La sentenza di primo grado veniva invece confermata nell'affermazione di responsabilità degli imputati per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 640 e 648 c.p. e L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies, in particolare:
2.1. del CC per l'acquisto in Saronno da LB ID fra il 6 ed il 9 marzo del 2006 di un quantitativo di hashish poi restituito all'LB il successivo 17 marzo (capo C);
2.2. del CC e della IC per l'importazione dalla Spagna ed il trasporto di un quantitativo di kg.26,780 di cocaina sequestrato il 31/07/2007 a Dorno su un pullman condotto da SI LU, concorrendovi il CC quale finanziatore ed acquirente e la IC quale coadiutrice nell'organizzazione del viaggio (capo D);
2.3. del CC e del VI per l'offerta in vendita a persona non identificata, in Monserrato di Cagliari il 15/01/2008, di un quantitativo di hashish (capo E);
2.4. del CC e della IC per la detenzione di un quantitativo di kg.7 di cocaina in Villamar di Cagliari il 21/01/2008 e la vendita di parte dello stesso a persona non identificata per l'importo di Euro 43.000 (capo F);
2.5. del CC, dello AM, della IC, del LV, di AI De LI e di AT IN per il trasporto, effettuato dallo AM, dal De LI e dal LV su disposizioni del CC e della IC, di un quantitativo di stupefacente da Saronno a Viareggio, ove parte della droga veniva venduta a LI UC, e successivamente a Piombino, ove altra parte era venduta al IN il 20/03/2008 (capo G);
2.6. del CC e della IC per l'acquisto ed il trasporto di un quantitativo di sostanza stupefacente in Saronno e Terdobbiate fino al 09/06/2008 (capo I);
2.7. dello AM, del VI, del Di LE e di RA RI per l'importazione dalla Spagna ed il trasporto in Italia di un quantitativo di kg.30,780 di hashish, sequestrato a Genova il 27/03/2009 su un automezzo della MI Autotrasporti s.r.l. condotto da AU AR, nel quale concorrevano lo AM quale finanziatore ed acquirente, il Di LE ed il VI curando materialmente l'acquisto dello stupefacente in Spagna ed il RA quale titolare della MI Autotrasporti (capo M);
2.8. dello AM per la vendita di quantitativi di cocaina varianti dai due ai cinque grammi a EG NO negli anni 2008 e 2009 (capo N) e di quantitativi di cocaina e hashish a NU RI dal 2 aprile al 19 maggio del 2009 (capo O), nonché per la detenzione di un quantitativo di gr. 11 di hashish sequestrato presso la sua abitazione in Caronno Pertusella il 15/05/2009 (capo S);
2.9. della IC per la truffa in danno dell'amministrazione scolastica commessa il 14/10/2008 presentando alla direzione della scuola materna statale Peter Pan di Arese, presso la quale lavorava, un certificato ideologicamente falso attestante malattia fino al 16/10/2008, conseguendo l'ingiusto profitto degli emolumenti relativi a tale periodo, laddove la predetta si trovava in realtà in viaggio per l'importazione dalla Spagna di un quantitativo di kg.412 di hashish (capo Q);
2.10. dello AM, del CC e di CI GR per l'attribuzione fittizia a quest'ultima ed allo AM, da parte del CC, delle quote della Generale Costruzioni Sangiorgio Immobiliare, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. nel reinvestimento nella società dei profitti derivanti dal traffico di stupefacenti (capo R);
2.11. dello AM per la ricettazione in data prossima al 15/05/2009 di un modulo di carta d'identità del Comune di Vittuone e di una carta d'identità contraffatta, apparentemente rilasciata dal Comune di Saronno a Fulvio Zippi e recante la fotografia del VI, utilizzata da quest'ultimo per l'operazione di importazione di stupefacente del 27/03/2009 (capo T).
3. Per effetto di quanto sopra le pene venivano rideterminate per lo AM in anni dieci di reclusione, per il VI in anni otto e mesi dieci di reclusione, per il CC in anni sedici di reclusione, per la IC in anni otto di reclusione, per il Di LE in anni otto e mesi otto di reclusione, per il LV in anni sei e mesi dieci di reclusione e per l'LL in anni sei di reclusione, mentre venivano confermate le pene inflitte in primo grado per il De LI in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000 di multa, per il RA in anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa, per il IN in anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000 di multa e per la CI in di anni due di reclusione.
4. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
4.1. Il ricorrente LV deduce violazione di legge sull'eccepita inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per la mancata notifica dello stesso all'imputato, che impediva a quest'ultimo di interporre appello incidentale.
4.2. Sulla sussistenza del reato associativo, i ricorrenti CC, IC ed LL deducono illogicità della motivazione in quanto fondata su elementi irrilevanti quali il ritenuto coinvolgimento dell'intero gruppo degli imputati nel marginale episodio di cui al capo G e nel recupero di un'autovettura rubata, l'aver lo AM ospitato alcuni imputati e la disponibilità di autovetture e schede telefoniche;
lamentano altresì contraddittorietà della motivazione rispetto alla partecipazione di imputati diversi ai singoli episodi, alle carenze organizzative evidenziatesi proprio nell'operazione di importazione di maggiore rilevanza, ossia quella del 17/10/2008, alla funzione di mero trasportatore svolta in più occasioni dal CC, alla mancata partecipazione di diversi imputati al recupero dell'autovettura rubata ed all'esclusione dall'associazione della coimputata RI AM RE AZ, nonostante il ruolo analogo a quello della IC;
e deducono infine mancanza di motivazione sull'essere gli imputati legati essenzialmente da rapporti parentali, sentimentali e di lavoro. Il ricorrente AM deduce contraddittorietà della motivazione rispetto all'agire il CC essenzialmente da solo o con la collaborazione della IC, all'andamento in realtà disordinato dell'episodio di cui capo G, indicato nella sentenza come esemplare della capacità organizzativa del gruppo, e più in generale alla mancanza di basi logistiche, canali preferenziali di rifornimento e mezzi e luoghi di occultamento dello stupefacente, alla mutevolezza dei partecipi ai vari episodi, all'intervento diretto quale trasportatore del CC, alla continua ricerca da parte di questi di denaro per l'acquisto di stupefacente ed alla vendita di sostanze stupefacenti di genere diverso;
lamenta altresì illogicità della motivazione nel riferimento all'isolato episodio del recupero dell'autovettura rubata. Il ricorrente Di LE deduce mancanza di motivazione nell'esame degli elementi posti a fondamento della decisione assolutoria di primo grado, in base ai quali correttamente la sussistenza del reato associativo era stata esclusa. Il ricorrente VI deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alla conferma dell'assoluzione dal reato associativo degli imputati GE, RE AZ e IS ed all'esclusione dell'aggravante del carattere armato dell'associazione per taluni degli imputati.
4.3. Sulla partecipazione alla ritenuta associazione, il ricorrente LV deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alle trascrizioni delle conversazioni in atti, indicate nel ricorso come oggetto di travisamento, in nessuna delle quali l'imputato compariva quale interlocutore in relazione al furto dell'autovettura, ed allo stato di detenzione del LV, risultante dal certificato allegato al ricorso, nel periodo in cui veniva eseguito il fermo dello AM per un episodio estorsivo commesso il 20/04/2009 in Bolgare in danno dei fratelli Ferrazzini. Il ricorrente Di LE deduce mancanza di motivazione rispetto all'esame particolarmente rigoroso sulla prova del vincolo associativo imposto dal coinvolgimento dell'imputato nel solo reato specifico di cui al capo M. Il ricorrente VI, anche con i motivi aggiunti, deduce contraddittorietà della motivazione rispetto alla mancata convocazione dell'imputato da parte del CC a seguito del furto dell'autovettura; mancanza di motivazione sulla consapevolezza di partecipare ad un'associazione criminosa;
e violazione di legge nella condanna per l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 1, a fronte della contestazione della fattispecie di cui al comma 2.
4.4. Sui reati specifici i ricorrenti CC ed IC deducono in linea generale illogicità della motivazione nel presupposto che ogni contatto intercettato fosse riferibile ad uno scambio di droga, laddove la lettura delle conversazioni intercettate ne evidenzia al contrario l'equivocità.
4.5. Sull'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di importazione di kg.26,780 di cocaina di cui al capo D, i ricorrenti CC ed IC deducono contraddittorietà della motivazione rispetto alle dichiarazioni con le quali il coimputato GE IZ si attribuiva l'organizzazione dell'operazione ed al disinteresse del CC per la conclusione di quest'ultima.
4.6. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di offerta in vendita di kg.3 di hashish di cui al capo E , i ricorrenti CC e VI deducono illogicità della motivazione in quanto fondata unicamente su un'equivoca conversazione ambientale. Il VI lamenta altresì mancanza di motivazione con riguardo all'effettività della disponibilità dello stupefacente e della vendita dello stesso. E con i motivi aggiunti deduce mancanza di motivazione nel mero richiamo alla sentenza di primo grado e sull'identificazione del ruolo dell'imputato quale venditore ovvero acquirente dello stupefacente.
4.7. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di trasporto e vendita di stupefacente a UC LI ed al IN cui al capo G, i ricorrenti CC, IC e LV deducono contraddittorietà della motivazione rispetto al mancato incontro fra AM ed il IN. Il ricorrente LV lamenta altresì mancanza di motivazione nell'apoditticità dell'affermazione per la quale le conversazioni intercettate avevano ad oggetto la droga e sulla definizione dell'apporto causale del LV. Il ricorrente IN deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su conversazioni telefoniche che in realtà confermavano la non inverosimile versione dell'imputato di un lecito incontro con lo AM.
Il ricorrente De LI deduce mancanza di motivazione nella generica affermazione di colpevolezza dei soggetti coinvolti nella vicenda, senza alcun riferimento specifico alla posizione dell'imputato ed al suo apporto nel reato, ed illogicità della desunzione della prova da intercettazioni di contenuto equivoco.
4.8. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di trasporto di stupefacente di cui al capo I, i ricorrenti CC e IC deducono illogicità della motivazione sull'inattendibilità della tesi difensiva della riconducibilità dei rapporti fra il CC ed il RA a lavori edili eseguiti dalla San OR presso l'abitazione del secondo.
4.9. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di importazione e trasporto di kg. 30,780 di hashish di cui al capo M, il ricorrente Di LE deduce mancanza di motivazione nel generico richiamo ai contenuti delle intercettazioni, non specificamente analizzati con riguardo alla posizione dell'imputato; denuncia altresì violazione del principio normativo del ragionevole dubbio ed illogicità della motivazione in quanto fondata sulla mera presenza dell'imputato in Spagna, nonché contraddittorietà rispetto alle lamentele dei AM e VI sull'inefficienza del Di LE nel pagamento dei fornitori dello stupefacente. Il ricorrente VI deduce illogicità della motivazione nel riferimento ad intercettazioni equivoche, prive di riscontri e comunque intercorse unicamente con lo AM. Il ricorrente RA deduce mancanza di motivazione sull'identificazione dell'imputato nell'interlocutore delle conversazioni intercettate, affidata a mere valutazioni della polizia giudiziaria;
lamenta altresì illogicità della motivazione nella significatività riconosciuta all'essersi lo AM recato presso la ditta del RA per ricevere il carico e nel richiamo a normali contatti telefonici fra il RA ed il trasportatore AR, a fronte di elementi a favore dell'imputato specificamente indicati dalla difesa ed incongruamente ritenuti irrilevanti.
4.10. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di fittizia intestazione di quote della società San OR cui al capo R, i ricorrenti CC e CI deducono contraddittorietà della motivazione rispetto alla costituzione della società in epoca antecedente ai fatti ed alla costante riconducibilità della compagine sociale della stessa alla famiglia dello AM;
lamentano altresì illogicità della motivazione nella ritenuta prova dell'immissione di proventi del traffico illecito nella San OR in base al dato equivoco della crescita degli utili della stessa;
deducono infine mancanza di motivazione sul regime di comunione dei beni del matrimonio fra il CC e la CI.
4.11. Sull'aggravante del carattere armato dell'associazione, i ricorrenti CC, IC ed LL deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione nei riferimenti a dichiarazioni del coimputato GE, prive di riscontri, ad una condotta estorsiva risalente ad epoca successiva all'arresto dei ricorrenti e ad una conversazione dalla quale emergeva una mera proposta di acquisto di fucili da caccia non accolta dal CC.
4.12. Sull'aggravante dell'ingente quantitativo dello stupefacente di cui al capo M, i ricorrenti RA, Di LE e VI deducono violazione di legge ed illogicità della motivazione in presenza di un quantitativo di stupefacente non tale da creare grave pericolo per la salute pubblica, lamentando in particolare il RA ed quest'ultimo nei motivi aggiunti, il mancato riferimento ai quantitativi normalmente trattati nell'ambito territoriale di riferimento ed al principio attivo dello stupefacente.
4.13. In ordine al trattamento sanzionatorio, i ricorrenti CC, IC, LL, CI, LV, De LI, RA, Di LE e VI, quest'ultimo anche con i motivi aggiunti, deducono mancanza di motivazione sulla determinazione della pena, ed inoltre per il LV sulla recidiva e per il De LI sul diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti RA, Di LE e VI deducono illogicità della motivazione nel diniego della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto al carattere risalente ed aspecifico dei precedenti penali ed alla regolare attività lavorativa del RA, agli scarsi precedenti penali, al modesto ruolo svolto nella vicenda ed al comportamento processuale del Di LE, ed al carattere modesto e risalente dei precedenti penali ed al comportamento processuale del VI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso proposto dal LV sull'eccepita inammissibilità dell'appello del pubblico ministero è manifestamente infondato, e pertanto esso stesso inammissibile. Come del resto ammette lo stesso ricorrente, la notifica dell'atto di appello alle controparti ha l'unico scopo di consentire a queste ultime, laddove non abbiano proposto impugnazione, di avvalersi dello strumento dell'appello incidentale per contrastare la pretesa della parte antagonista appellante. L'omessa notifica dell'appello principale, oggetto del presente motivo ricorso con riguardo al gravame del pubblico ministero, produce pertanto l'unico effetto del mancato decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale, e non incide assolutamente sull'ammissibilità dell'appello non notificato (Sez. 6, n. 4088 del 03/03/1998, Accardino, Rv. 210220; Sez. 1, n. 48900 del 24/10/2003, Boiocchi, Rv. 227008; Sez. 2, n. 16891 dell'11/04/2007, Paglino, Rv. 236657; Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 (26/01/2010), Esposito, Rv. 245859). Inconferente rispetto a questa conclusione, oltre che non chiara sul piano concettuale, è la distinzione oggi menzionata dal difensore del ricorrente fra l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, la quale ultima sarebbe comunque ravvisabile nel gravame in discussione;
nessun ostacolo formale essendo ravvisabile, rispetto alla procedibilità per l'appello principale, nella pendenza del termine per un eventuale appello incidentale.
2. I motivi proposti dai ricorrenti CC, IC, LL, AM, Di LE e VI sulla sussistenza del reato associativo sono infondati.
La sentenza impugnata sottoponeva ad articolata critica gli elementi motivazionali della decisione assolutoria di primo grado sul punto, segnatamente la costante e materiale presenza nei vari episodi delittuosi del CC, spesso operante come corriere, e della IC, rispetto alla discontinua comparsa degli altri imputati, la mancanza del contributo organizzativo del CC nella caotica vicenda di cui al capo G e la carenza di ruoli fissi degli imputati, basi logistiche, mezzi operativi, luoghi di occultamento dello stupefacente e canali di approvvigionamento definiti. Aspetti sui quali la Corte territoriale osservava che l'associazione disponeva in realtà di mezzi costituiti da diversi veicoli, quali autovetture di grossa cilindrata ed il camper della San OR, documenti falsi utilizzati per le trasferte all'estero, schede telefoniche ed armi, come una mitraglietta RP fra l'altro utilizzata per un tentativo di estorsione in danno dei fratelli FE di Bolgare, nonché di appoggi logistici individuabili nei contatti con i coimputati GE e RE AZ in Spagna e AT e AT IS in Sardegna e con le ditte di trasporto del RA, utilizzate anche per il deposito dello stupefacente, nella società San OR e nell'abitazione dello AM, ove venivano di volta in volta ospitati gli associati ed era rinvenuta la mitraglietta di cui sopra;
che la costante presenza del CC era quella propria di un capo che soleva controllare da presso le singole operazioni criminose, con l'unica eccezione di quella di cui al capo G;
che carenze nelle indagini potevano spiegare la mancata identificazione di stabili canali di fornitura, peraltro ipotizzabili in base al quantitativo ed alla diversificazione tipologica degli stupefacenti trattati;
e che la mutevolezza dei partecipanti ai diversi episodi delittuosi non è incompatibile con il rapporto associativo, all'operatività del quale può peraltro essere funzionale anche il ricorso a soggetti non organici all'associazione.
Queste osservazioni, nel soddisfare adeguatamente l'onere che grava sul giudice d'appello nella riforma di una sentenza assolutoria di primo grado, imponendogli di confutarne specificamente gli argomenti rilevanti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone, Rv. 243946), evidenziano l'infondatezza della censura di carenza motivazionale proposta a tale riguardo dal ricorrente Di LE;
ed al contempo rispondono a buona parte dei rilievi degli altri ricorrenti, i quali sostanzialmente fanno proprie le criticate considerazioni della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare.
In aggiunta a ciò, la Corte territoriale evidenziava comunque la parzialità degli elementi posti a sostegno della decisione di primo grado, ponendo in risalto la pregnanza di ulteriori aspetti rappresentati, quanto all'efficienza operativa dell'organizzazione criminosa, dal numero dei reati specifici e dalla consistenza dei quantitativi di stupefacente sequestrati, segnatamente kg. 26,780 di cocaina il 31/07/2007, kg. 412 di hashish il 17/10/2008 e kg. 30,780 di hashish il 27/02/2009; quanto alla solidità del legame associativo, dalla pronta attivazione del gruppo nel recupero di un autoveicolo, a bordo della quale vi era la somma di Euro 43.000, sottratta da alcuni nomadi, per il quale il CC mobilitava dapprima lo AM e poi altri componenti dell'associazione nel mentre si poneva all'inseguimento dei ladri con la IC;
e, quanto alla persistenza di detto legame, oltre che dalla stabilità delle relazioni personali fra gli imputati, dalla continuità dell'attività dell'associazione, sotto la conduzione dello AM, anche successivamente all'arresto del CC, della IC e dell'LL per l'importazione del quantitativo di kg. 412 di hashish, con la realizzazione della rilevante operazione di cui al capo M.
A questi ulteriori argomenti, i ricorrenti CC, IC, LL e VI oppongono difformi valutazioni di merito sulla rilevanza probatoria di taluni elementi, quali la vicenda del furto dell'autovettura, l'ospitalità dello AM nei confronti di coimputati e la disponibilità di veicoli e schede telefoniche, valutazioni che non inficiano la logicità dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Analoga connotazione hanno le censure proposte dai ricorrenti CC, IC, LL e AM sulle ritenute carenze organizzative di singole operazioni, marginali nella visione complessiva della consistenza del legame associativo, correttamente adottata dalla Corte territoriale, e sulla mancata partecipazione di tutti gli associati al recupero dell'autovettura rubata, irrilevante rispetto al dato valorizzato dalla sentenza impugnata nella prontezza della risposta di componenti rappresentativi del sodalizio. Le argomentazioni dei giudici di merito superano, rendendoli evidentemente irrilevanti, i riferimenti dei ricorrenti CC, IC ed LL ai rapporti parentali e lavorativi intercorrenti fra gli imputati, escludendo la sussistenza del lamentato vizio di omessa motivazione sul punto. E le ulteriori doglianze dei ricorrenti CC, IC, LL e VI sulla contraddittorietà della decisione impugnata rispetto all'assoluzione, dal reato associativo dai coimputati GE, RE AZ e IS sono manifestamente infondate quanto al riferimento al GE, nei confronti del quale l'appello avverso la decisione assolutoria di primo grado trovava in realtà accoglimento, e trovano congrua risposta per le altre posizioni nelle osservazioni della sentenza impugnata sulla mancanza di prove certe di consapevolezza degli imputati RE AZ e IS di agire per conto di un'associazione.
3. I motivi proposti dai ricorrenti LV, Di LE e VI sulla partecipazione dei predetti alla ritenuta associazione sono infondati.
Quanto al LV, la sentenza impugnata poneva coerentemente in rilievo la partecipazione del predetto all'operazione di consegna delle sostanze stupefacenti di cui al capo G e la convocazione per il recupero dell'autovettura rubata. Ed a ciò il ricorrente oppone una generica censura di travisamento del contenuto di conversazioni telefoniche nelle quali il LV non comparirebbe come interlocutore, articolata nel mero richiamo alle intercettazioni presenti agli atti, che non risponde all'onere di una precisa e specifica allegazione degli elementi di prova dei quali si deduce il travisamento, che ponga la Corte nella condizione di verificare la sussistenza di quest'ultimo (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023; Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017). Anche con riguardo alle posizioni del VI e del Di LE, la sentenza impugnata era congruamente motivata nel richiamare il regolare conferimento ai predetti dell'incarico di recarsi in Spagna e contattarvi i fornitori di stupefacente. Questa argomentazione, in quanto attinente ad una condotta continuativa e distinta dalle singole operazioni esecutive di importazione, supera il rilievo del ricorrente Di LE sull'attribuzione a quest'ultimo del solo reato specifico di cui al capo M. Non incompatibile con il legame associativo è la mancata convocazione del VI nell'episodio del recupero dell'autovettura rubata, che si è visto essere stato ritenuto significativo per la reazione dell'associazione in quanto tale a prescindere dalla partecipazione di singoli associati;
il che esclude il vizio di contraddittorietà lamentato dallo stesso VI.
Quanto ancora a quest'ultimo ricorrente, insussistente è la denunciata carenza motivazionale sulla consapevolezza dell'imputato di far parte di un'associazione, implicitamente affermata in quanto derivante dalla reiterata partecipazione a trattative per l'acquisto all'estero di sostanze stupefacenti;
e manifestamente infondata è la censura di condanna dell'imputato per una non contestata ipotesi di promozione dell'associazione, considerato che il VI veniva ritenuto responsabile della sola condotta di partecipazione associativa.
4. I motivi proposti dai ricorrenti CC ed IC sui reati specifici sono infondati in primo luogo con riguardo alla doglianza di carattere generale sul riferimento a sostanze stupefacenti di conversazioni telefoniche di contenuto in realtà equivoco. Rammentato che l'analisi del contenuto di conversazioni intercettate costituisce valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626;
Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6, n. 17619 dell'08/01/2008, Gionta, Rv. 239724), le intercettazioni in esame, dettagliatamente riportate nella sentenza di primo grado richiamata da quella impugnata, risultano infatti esaminate in coerente riferimento al dato oggettivo dell'effettivo sequestro di più quantitativi di stupefacente di rilevante consistenza, desumendone la riferibilità a tale oggetto illecito in base al carattere allusivo delle conversazioni;
nessuna illogicità rilevante in questa sede può pertanto essere ravvisata in tale interpretazione.
5. Il motivo di ricorso proposto dagli imputati CC ed IC sull'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di importazione di kg.26,780 di cocaina di cui al capo D è infondato.
La Corte territoriale osservava che nei giorni precedenti al sequestro dello stupefacente in possesso del trasportatore SI LU, il coimputato GE, nel mentre in cui contattava più volte telefonicamente lo stesso SI, intratteneva analoghi contatti con il CC e la IC, i quali si recavano in Spagna e ne ritornavano in coincidenza con il trasporto dello stupefacente;
e che i vani tentativi del GE di chiamare telefonicamente il SI dopo il sequestro erano contestualmente oggetto di conversazioni fra il CC e la IC. Coerenti sono pertanto le conclusioni della sentenza impugnata sul coinvolgimento nell'operazione dei ricorrenti;
e i rilievi di questi ultimi sul disinteresse del CC alla conclusione dell'operazione, e sul diverso tragitto da questi seguito rispetto a quello del trasportatore, costituiscono mere valutazioni alternative delle stesse risultanze, ne' alcuna contraddittorietà è ravvisatale con l'essersi il GE attribuito la responsabilità dell'organizzazione e del finanziamento dell'operazione, a fronte di elementi comunque apprezzati nel senso di una presenza attiva del CC e della IC nella fasi sia precedenti che successive all'operazione.
6. I motivi proposti dai ricorrenti CC e VI sull'affermazione di responsabilità per il reato di offerta in vendita di un quantitativo di hashish di cui al capo E sono infondati.
La disponibilità in capo agli imputati di un quantitativo di stupefacente destinato allo smercio, nel corso di un viaggio in Sardegna con il camper, veniva congruamente motivata in base all'incoerente indicazione della merce, nel corso delle conversazioni ambientali intercettate, con il nome di un formaggio sardo, soprattutto rispetto alla richiesta di un campione di detta merce formulata da taluno dei potenziali acquirenti. I ricorrenti propongono anche in questo caso una mera valutazione di merito sull'interpretazione in tal senso delle conversazioni, della quale non sono evidenziati vizi logici, neppure confutandosi specificamente l'argomento dell'incongruenza della richiesta di un campione. Infondate sono poi le censure di carenza motivazionale dedotte dal VI nel richiamo alla sentenza di primo grado, in realtà integrato nella sentenza impugnata dalle argomentazioni appena esposte, e con riguardo all'effettiva disponibilità dello stupefacente, viceversa giustificata nella sentenza con riguardo all'offerta a più acquirenti della merce come sopra individuata;
ed insussistente è la lamentata contraddittorietà nell'indicazione del ruolo del VI, chiaramente associato concorsualmente al CC, conformemente all'imputazione contestata, nella descritta condotta di offerta.
7. I motivi proposti dai ricorrenti CC, IC, LV, De LI e IN sull'affermazione di responsabilità per il reato di trasporto e vendita di stupefacente a LI UC ed al IN cui al capo G sono infondati.
Nella sentenza impugnata la riconducibilità alla finalità di consegna di sostanza stupefacente del viaggio dello AM, del LV e del De LI a Viareggio ed a Piombino veniva coerentemente argomentata non solo con riferimento al carattere allusivo delle conversazioni telefoniche intrattenute nell'occasione dai predetti con la IC, con riferimenti anche al CC, ed alle considerazioni già svolte in linea generale sulla conferma proveniente in altre occasioni di sequestri di stupefacenti in correlazione con conversazioni di tono analogo;
ma anche richiamando i servizi di osservazione nel corso dei quali gli agenti operanti assistevano alla consegna al LI, a Viareggio, di un oggetto del quale gli imputati non fornivano alcuna indicazione alternativa. E tanto rimarca l'infondatezza delle censure del LV, del De LI e del IN sulla lamentata apoditticita dell'individuazione nello stupefacente dell'oggetto delle conversazioni e sul contenuto asseritamente equivoco di queste ultime.
La circostanza per la quale l'incontro a Piombino con il IN non si realizzava a causa di un ritardo determinato da problemi di circolazione stradale, indicata dai ricorrenti CC, IC e LV quale dato contraddittorio rispetto alle conclusioni dei giudici di merito, veniva viceversa da questi ultimi valutata osservando che dalle conversazioni intercettate, ed in particolare dal manifestato impegno di concludere la cessione in altra occasione, emergeva il formarsi dell'accordo con il predetto sulla vendita dello stupefacente, correttamente ritenuto sufficiente ad integrare il reato (Sez. 2, n. 32299 del 22/05/2001, Bua, Rv. 219706; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu, Rv. 224963; Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003 (21/04/2004), Bajtrami, Rv. 229230); ed anzi, la comunicazione telefonica dello AM alla IC sulla mancata effettuazione della consegna materiale dello stupefacente a Piombino, a differenza di quanto avvenuto a Viareggio, e sulla possibilità che ciò provocasse l'ira del CC, veniva coerentemente valorizzata dalla Corte territoriale ai fini della prova sia dell'avere l'incontro di Piombino oggetto analogo a quello dell'incontro di Viareggio, ossia la cessione di sostanza stupefacente, sia del concorso del CC e della IC nel reato. Osservazioni, queste, che superano la doglianza di questi ultimi ricorrenti sull'asserita contraddittorietà dell'affermazione di responsabilità degli stessi con l'aver il IN avuto rapporti diretti con il solo AM, e quella del IN sull'essere la prossimità dei due incontri il risultato di una mera coincidenza. Infondata è infine la censura di mancanza di motivazione sul concorso del LV e del De VE nell'operazione, viceversa adeguatamente motivato con l'osservazione per la quale soggetti attenti ad eventuali controlli, tanto da adottare nelle conversazioni telefoniche un linguaggio non esplicito, non avrebbero consentito la presenza di terzi ignari.
8. I motivi proposti dai ricorrenti CC e IC sull'affermazione di responsabilità per il reato di trasporto di stupefacente di cui al capo I sono infondati.
La motivazione della sentenza impugnata è integrata sul punto da quella della decisione di primo grado, nella quale si riferiva che dopo contatti telefonici fra il CC ed il RA apparentemente riferiti ad una pratica di ristrutturazione edilizia che interessava il secondo, ma contenenti espressioni incongrue rispetto a tale oggetto e smentiti dalla mancanza della relativa delibera comunale, una conversazione ambientale intercettata il 09/06/2008 sul camper della San OR fra il CC e la IC, nel momento in cui gli stessi si dirigevano verso la ditta del RA come verificato dal controllo satellitare, faceva riferimento a qualcosa da riporre in un sacchetto;
espressione che, in quanto collegata al rinvenimento di un quantitativo di kg. 1,280 di cocaina presso la ditta del RA il successivo 20 giugno, portava a concludere come quel riferimento riguardasse stupefacente trasportato sul veicolo.
A fronte di questa conclusione, immune da vizi logici, i ricorrenti si limitano a contestare la rilevanza probatoria del solo elemento della mancanza della concessione per la ristrutturazione, trascurando l'inserimento del dato nella ben più articolata argomentazione dei giudici di merito e la determinante rilevanza assunta nella stessa dal sequestro dello stupefacente.
9. I motivi proposti dai ricorrenti Di LE, VI e RA sull'affermazione di responsabilità per il reato di importazione e trasporto di kg.30,780 di hashish di cui al capo M sono infondati. La responsabilità del VI e del Di LE per la materiale condotta di acquisto dello stupefacente in Spagna veniva congruamente motivata in base ai risultati delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche dei predetti con lo AM, dei quali i ricorrenti si limitano a censurare genericamente l'equivocità. L'ulteriore argomento difensivo, fondato sui riferimenti dello AM e del VI all'inefficienza del Di LE nei rapporti con i fornitori, veniva debitamente valutato dalla Corte territoriale;
la quale osservava non illogicamente come tanto fosse compatibile con l'ipotesi accusatoria, non venendo ad essere esclusa la rilevanza dei contatti comunque intrapresi dal Di LE e conclusi a seguito dell'intervento del VI solo in forza della migliore capacità organizzativa di quest'ultimo. Quanto al RA, il consapevole concorso dello stesso nell'operazione, quale titolare della ditta il cui dipendente AU AR, ed un automezzo della quale, venivano impiegati per il trasporto dello stupefacente, veniva coerentemente desunto dall'essersì lo AM portato presso la sede della ditta per scaricare e ricevere il carico, iniziativa impensabile ove il RA non ne fosse stato a conoscenza, dai contatti telefonici fra il RA ed il AR durante il trasporto, che escludevano la possibilità di un'iniziativa autonoma del camionista, e dalla presenza fra tali contatti di una conversazione nella quale il RA ingiungeva al AR di chiamare un'utenza che indicava con le sole cifre finali, a conferma di precedenti intese su un oggetto che si intendeva mantenere celato, e quindi di natura illecita.
A questi elementi il ricorrente oppone generiche censure di irrilevanza dell'intervento dello AM presso la ditta del RA e dei contatti telefonici di quest'ultimo con il AR, e propone altresì rilievi che la Corte territoriale esaminava e disattendeva motivatamente, osservando che la mancanza di contatti telefonici fra il RA e lo AM trovava spiegazione in elementari ragioni di cautela, che la mancanza di un nascondiglio sul veicolo era irrilevante per la possibilità di occultare lo stupefacente nel carico, che altrettanto irrilevante era il risalire a pochi giorni prima dei fatti l'acquisto delle quote della MI AS da parte del RA e che la spendita da parte di quest'ultimo del proprio nome dopo il sequestro del mezzo era inevitabile per la ricerca del veicolo. Quanto infine alla censura di mancanza di motivazione sull'identificazione del RA quale interlocutore delle telefonate, l'uso del nome RI nei contatti con il AR, ammesso dallo stesso ricorrente, appare logicamente ritenuto dai giudici di merito come esaustivo.
10. I motivi proposti dai ricorrenti CC e CI sull'affermazione di responsabilità per il reato di fittizia intestazione di quote della società San OR cui al capo R sono infondati.
Infondata è in primo luogo la censura di contraddittorietà della motivazione rispetto alla costituzione della società in epoca antecedente ai fatti ed alla riconducibilità della stessa alla famiglia dello AM. La questione veniva infatti superata nella sentenza impugnata sulla base dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, dai quali risultava che il CC si diceva possessore di una ditta di costruzioni, si preoccupava dell'immagine della San OR, si interessava della vendita degli appartamenti in corso di costruzione prendendo anche appuntamenti con i notai per i rogiti, organizzava incontri con clienti ed impartiva disposizioni sulle retribuzioni dei dipendenti e sugli acquisti dei materiali;
elementi dai quali veniva coerentemente desunta la titolarità di fatto della società in capo al CC. La doglianza sull'asserita inconcludenza dell'argomento motivazionale in ordine alla crescita degli utili della società, in corrispondenza del coinvolgimento del CC nella stessa, si risolve in una mera valutazione alternativa di un dato non illogicamente valutato dalla Corte territoriale come indicativo dell'immissione di proventi di illecita origine nella San OR;
ed è comunque parziale a fronte di una motivazione che correlava il dato di cui sopra con gli ulteriori elementi costituiti dalla coincidenza di quell'incremento di utili con l'accertato traffico criminoso gestito dal CC, con la sproporzione, rispetto ai redditi dichiarati dal CC e dalla CI, dei ratei del mutuo ventennale contratto dai predetti per l'acquisto di un immobile e del valore delle tre autovetture delle quali la CI risultava intestata ria, e con il contenuto di una conversazione ambientale nella quale tale ID LB descriveva alla moglie il CC quale personaggio di peso nel riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Infondata è infine la censura di mancanza di motivazione sul regime patrimoniale dei coniugi CC - CI, valutato nella sentenza impugnata come irrilevante rispetto agli elementi fin qui indicati.
11. I motivi proposti dai ricorrenti CC, IC ed LL sull'aggravante del carattere armato dell'associazione sono inammissibili per manifesta infondatezza.
Il presupposto della censura, ossia la condanna per un reato aggravato anche dalla circostanza in oggetto, è infatti insussistente nel momento in cui detta aggravante veniva espressamente esclusa con la sentenza impugnata.
12. I motivi proposti dai ricorrenti RA, Di LE e VI sull'aggravante dell'ingente quantitativo dello stupefacente di cui al capo M sono infondati.
I riferimenti contenuti nei ricorsi proposti dal VI e dal RA ai quantitativi normalmente trattati nello stesso ambito territoriale, e quelli del ricorrente Di LE a pregressi orientamenti giurisprudenziali sulla fissazione di un determinato limite ponderale per la ricorrenza dell'aggravante, sono invero superati dalla recente pronuncia di questa Corte (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150, peraltro successivamente confermata da Sez. 6, n. 26817 del 03/07/2012, Rodriguez Marban Monzon, Rv. 253034), per la quale l'aggravante non è di norma ravvisarle laddove il principio attivo dello stupefacente oggetto dell'imputazione sia inferiore ad una quantità pari a duemila volte il limite massimo indicato dal D.M. 11 aprile 2006, n. 95, per la riconducibilità ad un uso esclusivamente personale;
limite che per i tetraidrocannabinoli, sostanze di cui si tratta nel caso di specie, è pari a mg. 500 (il valore di mg.
1.000 indicato nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte era previsto in sostituzione del precedente dal D.M. 4 agosto 2006, n. 268, art. 1, annullato dal Tar Lazio con sentenza 21/03/2007, n. 2487), essendone di conseguenza determinata la quantità minima di principio attivo, rilevante per la configurabilità dell'aggravante, nella misura di un chilogrammo.
Nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, non risulta precisata la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente sequestrata. La determinazione peritale di detto valore non è tuttavia essenziale, secondo i principi da tempo stabiliti da questa Corte (Sez. 6, n. 3392 del 29/09/1992, Soibni Mohamed Ali, Rv. 192311), laddove risultati utili, ai fini per i quali il dato assume rilevanza, possano essere tratti da altre fonti probatorie;
e, per ciò che interessa in questa sede, laddove il conseguimento di tali risultati sia oggetto di una motivazione esente da vizi logici. Per questo aspetto, la Corte territoriale osservava che la diretta provenienza dello stupefacente dalle zone di produzione portava a concludere per elevati livelli di qualità e resa commerciale dello stesso;
e questa osservazione, raccordata al dato oggettivo del sequestro di oltre trenta chilogrammi di stupefacente, porta a ritenere assolutamente coerente la conclusione sul contenere lo stupefacente un principio attivo che, pur se non esattamente determinato, era superiore al limite precedentemente indicato.
È ben vero che, sempre secondo la più volte citata pronuncia di questa Corte, il superamento del predetto limite non determina automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, da accertare comunque in base alle circostanze del caso concreto;
così come, del resto, il mancato superamento del limite non esclude in modo assoluto la ravvisabilità dell'aggravante in situazioni particolari, attesa l'affermata valenza "di regola" del criterio indicato. Anche da questo punto di vista, tuttavia, la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e corrispondente ai principi precedentemente stabiliti da questa Corte sulla valutazione di particolare pericolosità per la salute pubblica, e quindi di spiccata offensività dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, del quantitativo di stupefacente trattato, principi tuttora validi laddove risulti realizzata la condizione del superamento del limite fissato come sopra fissato;
osservando la Corte d'Appello che la dimensione dello stupefacente in esame appariva idonea a soddisfare le esigenze di un elevato numero di consumatori per un notevole periodo di tempo (in tal senso v. solo fra le ultime Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 12/01/2011, Baruffaldi, Rv. 249628; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398; Sez. 4, n. 47501 del 30/11/2011, Ben Sassi, Rv. 251742).
13. Infondati sono infine i motivi proposti dai ricorrenti CC, IC, LL, CI, LV, De LI, RA, Di LE e VI sul trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata era in effetti congruamente motivata per tutti gli imputati, con riguardo alla determinazione della pena inflitta, nel riferimento alla mitezza di quest'ultima rispetto alla mancanza di elementi indicativi di un'interruzione dei rapporti con l'ambiente criminoso, argomento quest'ultimo implicitamente e non illogicamente reiettivo della richiesta di disapplicazione della recidiva contestata al LV. Manifestamente infondata è la censura proposta dal De LI in ordine al diniego delle attenuanti generiche, viceversa riconosciute già in primo grado;
mentre il riferimento al già benevolo riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre che, per il Di LE, alla posizione di uomo di fiducia del CC nei rapporti con i fornitori esteri da questi ricoperta, sottrae il giudizio di mera equivalenza delle predette attenuanti per il RA, il VI e, per l'appunto, il Di LE, alle doglianze di illogicità di detti ricorrenti. I ricorsi devono in conclusione essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013