Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni; non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa una ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2013, n. 25403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25403 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 15/02/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 560
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 26097/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON OR EN, nato a [...] il 2310/1942;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/04/2012;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Letta la memoria difensiva depositata dall'Avv. ZUMMO Vincenzo;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio in relazione ai fatti del 2004 per intervenuta prescrizione e per l'annullamento con l'invio in relazione ai fatti del 2008;
sentito, inoltre, l'avv. AMOROSO Domenico, nell'interesse della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso come una conclusioni scritte nota spese;
sentito, infine, l'avv. ZUMMO Vincenzo, che ha insistito sui motivi del ricorso e, comunque ha chiesto la declaratoria di intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 17/12/2010 con la quale il Tribunale di Trapani aveva dichiarato OR EN SA colpevole del reato di cui all'art. 485 c.p., per avere falsificato e poi fatto uso di tre fatture, ponendovi diciture con le quali si dava atto dell'avvenuto pagamento di altro debito da parte della Phone Center di CA AR GE, moglie dello stesso SA. Le tre fatture anzidette erano state emesse dalla AO s.r.l. nei confronti della ditta della CA e risultavano utilizzate le prime due in un giudizio civile, a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo che la stessa AO aveva ottenuto per il pagamento della fattura 1104/A dell'importo di Euro 477,95 e la terza era stata, invece, prodotta nel procedimento penale intentato nei confronti della predetta CA, la quale era stata poi assolta perché ritenuta estranea ai fatti.
Per l'effetto, il SA era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa costituitasi parte civile, oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato, avv. ZUMMO Vincenzo, e l'imputato personalmente hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità della perizia in atti per violazione dell'art. 178 c.p.p. e art. 229 c.p.p., comma 2, con conseguente nullità della sentenza impugnata per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c); ed anche con riferimento all'art. 182 dello stesso codice di rito. Si duole, in proposito, che sia stata disattesa l'eccezione difensiva riguardante la nullità dell'accertamento peritale per violazione dei diritti di difesa, consistente nel mancato avviso al difensore ed al consulente di parte del prosieguo delle operazioni peritali presso il Tribunale di Palermo, ove erano state depositate le fatture da periziare. Con il secondo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata per mancata ammissione di prova decisiva, costituita dalla chiesta perizia sulle due quietanze di pagamento a firma di Di RO LE, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), che sarebbe stata determinante ai fini dell'assoluzione dell'imputato. Con il terzo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per mancata ammissione di prova decisiva costituita dalla chiesta perizia sulle diciture apposte alle menzionate fatture. Con il quarto motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul rilievo, in particolare, che il giudice a quo aveva ignorato le contrarie conclusioni della consulenza tecnica di parte, redatta dal prof. Drago, a riprova della genuinità della sottoscrizione di Di RO LE.
1.1. Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall'imputato ripropone l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico peritale per mancato avviso della prosecuzione delle indagini al difensore ed al consulente di fiducia, sulla base dei riprodotti verbali. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per mancata ammissione di prova decisiva, costituita dalla richiesta perizia grafica sulle due quietanze di pagamento autentiche, datate 27 luglio 2004, a firma di Di RO LE, amministratore pro tempre della ditta AO S.r.l., oggetto di perizia grafica di fiducia redatta dal prof. Drago Damiano.
Con il terzo motivo si eccepisce nullità della sentenza per mancata ammissione di prova decisiva costituita dalla richiesta perizia grafica in ordine all'autenticità della fattura n. 3716/1, che riportava la dicitura "acconto Euro 200,00" per la fattura in sospeso n. 1104/A di Euro 477,95; e l'annotazione "saldo" di Euro 177,95 per la stessa fattura in sospeso.
Con il quarto motivo si lamenta mancata assoluzione dell'imputato, anche in ragione della mancata considerazione di una dichiarazione autentica dattiloscritta a firma di Di RO LE con data certa del 27 luglio 2004, recante riconoscimento dall'avvenuto pagamento a totale saldo dell'asserito credito vantato dallo stesso Di RO, in qualità di amministratore pro tempore della ditta AO s.r.l.
Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e;
specie con riferimento alla mancata considerazione dell'esistenza in atti della quietanza di pagamento del 27 luglio 2004, che avrebbe dovuto essere ritenuta decisiva ai fini dell'assoluzione dell'imputato.
Con il sesto motivo si deduce vizio di violazione od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b), con riferimento alla data di commissione dell'ultimo reato contestato, che in rubrica si assume commesso in Erice il 15 novembre 2004 (data di opposizione al decreto ingiuntivo in atti) e, per continuazione, in Trapani in data 25 settembre 2008 (luogo e data di esibizione della fattura n. 3609/ 1 del 14 luglio 2004, recante l'annotazione "acconto Euro 100,00") esibite all'udienza del 25 settembre 2008 nel processo penale conclusosi con sentenza di assoluzione nei confronti della moglie dell'imputato, CA AR GE, come da allegata pronunzia.
2. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore - riguardante la pretesa nullità dell'accertamento peritale per mancato avviso al difensore ed al consulente di parte del prosieguo delle operazioni peritali - è destituito di fondamento, alla stregua della corretta motivazione resa dal giudice di appello sul rilievo che, fissata nel contraddittorio la data di inizio delle operazioni peritali, quest'ultime erano, poi, regolarmente proseguite in altro luogo e precisamente presso gli uffici del Tribunale civile ove si trovavano le fatture da periziare, non essendo dovuta alcuna formale comunicazione da parte dello stesso perito. Al riguardo, reputa il Collegio di dover ribadire un datato precedente di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni;
non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa un'ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni (cfr. Cass. Sez. 2^, n. 7814 del 26/09/1990, dep. 24/07/1991,Rv. 187871). Del tutto infondato è anche il secondo motivo, che lamenta mancata ammissione di nuova perizia, in forma collegiale, sulle quietanze di pagamento in atti, alla luce di indiscusso insegnamento di questo Giudice di legittimità, secondo cui la perizia è mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, sicché non può, per definizione, assumere carattere di decisivita (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 4^, n. 14130 del 22/01/2007, Rv 236191). Identico è il giudizio d'infondatezza con riferimento alla terza censura, riguardante la mancata ammissione d'indagine peritale sulle diciture apposte alle menzionate fatture.
Si colloca, invece, alle soglie dell'ammissibilità la quarta censura, in quanto non risponde al vero che la sentenza abbia ignorato le contrarie conclusioni della consulenza tecnica di parte. È vero, invece, che il giudice a quo ha diligentemente valutato le relative conclusioni, ritenendo che le stesse, anche alla stregua del complessivo compendio probatorio, fossero inidonee a scalfire le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio.
2.1. Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall'imputato, che ripropone pedissequamente l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico peritale per mancata avviso della prosecuzione delle indagini, non può che condividere l'epilogo di infondatezza dell'identica censura proposta dall'impugnazione del difensore.
Lo stesso deve dirsi in ordine alla seconda e terza doglianza riguardanti la mancata ammissione di prova asseritamente decisiva consistente nel richiesto espletamento di nuova indagine peritale. Infondato è anche il quarto motivo, riguardante la pretesa mancata considerazione della dichiarazione a firma Di RO attestante l'avvenuto pagamento a saldo del credito da lui vantato. Se è vero, infatti, che nessun cenno è fatto in sentenza alla detta dichiarazione, è pur vero che il compendio motivazionale della sentenza impugnata lascia implicitamente - ma non per questo meno chiaramente - intendere come ogni produzione difensiva sia stata ritenuta inidonea a scalfire il nucleo sostanziale della prospettazione accusatoria, ritenuta fondata anche alla luce delle ripetute dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso Di RO. Sarebbe stato, del resto, sin troppo agevole il rilievo che il successivo pagamento del debito non avrebbe giammai potuto elidere la falsità dell'annotazione apposta dallo stesso imputato sulle fatture in contestazione.
Identico non può che essere il giudizio in ordine alla quinta censura che lamenta il mancato esame di una quietanza di pagamento. La sesta censura si colloca ai limiti dell'ammissibilità, in quanto meramente reiterativa di questione già dedotta in sede di gravame in ordine alla quale la motivazione del giudice di appello appare corretta nel rilievo che all'imputato risultava contestata non solo la condotta di contraffazione delle fatture, ma anche quella di uso delle stesse, avvenuto all'atto della loro produzione nel procedimento monitorio ed anche dell'escussione dello stesso SA nel distinto procedimento penale instaurato a carico della CA.
Infondati, infine, sono i motivi aggiunti, di cui alla memoria difensiva indicata in epigrafe, posto che l'insieme motivazionale della pronuncia impugnata - integrato, per quanto di ragione, dalla motivazione della sentenza di primo grado, che, stante la convergenza in punto di affermazione di responsabilità, forma con quella in esame una sola entità giuridica - è certamente idoneo in funzione del ribadito giudizio di colpevolezza dell'imputato con riferimento all'episodio del 25/09/2008.
3. Per quanto precede, il ricorso - unitariamente considerate le due impugnazioni - dovrebbe essere rigettato, con un epilogo decisionale che, notoriamente, non è ostativo alla deliberazione della questione relativa alla prescrizione sollevata dal ricorrente con il primo dei motivi aggiunti di cui all'anzidetta memoria difensiva e dal PG all'odierna udienza.
La questione è fondata solo con riferimento ai fatti commessi nell'anno 2004. Infatti, a far tempo dal 15.11.2004 e tenuto conto del periodo di sospensione pari a giorni 63, il termine prescrizionale è maturato il 17/07/2012.
Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione, non ravvisandosi in atti le condizioni per un più favorevole proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità.
L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata comporta, di necessità, la rideterminazione del regime sanzionatorie per la quale provvedere il giudice del rinvio.
Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il ricorso va apprezzato agli effetti delle statuizioni civili e, in siffatta prospettiva di giudizio, non può che riconoscersene l'infondatezza per le stesse ragioni che militano a sostegno della ritenuta infondatezza agli effetti penali.
4. Per quanto precede, la sentenza impugnata dev'essere annullata per quanto di ragione, nei termini di cui in dispositivo. La liquidazione delle spese di giudizio va rimessa al definitivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata limitatamente ai fatti contestati come avvenuti nell'anno 2004 per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso relativamente ai medesimi fatti agli effetti civili. Annulla, altresì, la medesima sentenza in ordine alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso relativamente al fatto del 2008. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013