Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 24.
1. Dopo l' articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:
Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
1. Dopo l' articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:
Art. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Commentari • 3
- 1. La Corte di Giustizia UE e i confini del delitto di autoriciclaggioSergio Ricchitelli · https://www.diritto.it/ · 13 settembre 2021 · 2.5823283
[…] L'art.648-ter del Codice penale è stato inserito nel sistema codicistico dall'art.24 della legge 19 marzo 1990 nr.55 per essere poi sostituito in linea con la fattispecie precedente dall'art.5 della citata legge nr.328/1993. [5] La pena è per contro diminuita nella prima ipotesi allorquando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni; nella seconda ipotesi delittuosa allorquando si è innanzi ad un fatto qualificabile in termini di particolare tenuità. [6] Sul tema vedi amplius S. […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2015, n. 37678Provvedimento: […] Chiarificatore è l'intervento delle sezioni unite secondo cui con l'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi stato introdottonel codice penale l'art. 648-ter («Impiego denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita»), che configurava come illecito penale l'impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio. […]Leggi di più...
- impiego in attività illecite svolte occasionalmente·
- necessità·
- sussistenza·
- esclusione·
- impiego di danaro, beni o utilità di provenienza delittuosa·
- effetto dissimulatorio della condotta·
- configurabilità del reato·
- delitti·
- ricettazione·
- reati contro il patrimonio