Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1439
CASS
Sentenza 27 novembre 2008

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Massime2

In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l'associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti dai reati fine ma dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa.

In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito anche dal reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza.

Commentario1

  • 1Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquere
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023

    La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1439
Data del deposito : 27 novembre 2008

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