Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 2
In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l'associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti dai reati fine ma dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa.
In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito anche dal reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza.
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3333
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032500/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) TI RL, N. IL 09/07/1966;
avverso ORDINANZA del 04/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Alfredo Montagna, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 4.8.2008, il Tribunale di Roma, costituito a norma dell'art. 309 c.p.p., accoglieva la richiesta di riesame proposta da ED GI avverso l'ordinanza emessa il 15.7.2008 dal GIP dello stesso tribunale per concorso nel tentativo di riciclaggio commesso in Roma unitamente ad altri nove coindagati dal 2004 al giugno 2006 per avere compiuto atti diretti in modo non equivoco ad ostacolare la provenienza delittuosa della somma di denaro di circa Euro 21 milioni e Euro 700.000, provento in parte delle attività criminali delle diverse famiglie del clan dei casalesi e dell'attività di concorrenza sleale violenta e minatoria: somma che era stata destinata ad essere reimpiegata per l'acquisto del capitale sociale della Lazio s.p.a. facente capo a TI CL. Il tribunale riteneva che i fatti non potessero essere ricondotti nell'ambito della fattispecie contestata, in quanto questa non può genericamente avere ad oggetto i proventi di un'attività mafiosa, ma deve necessariamente riguardare il risultato economico di condotte illecite determinate, anche perché il delitto associativo, in quanto reato di pericolo, non produce ex se un compendio criminoso, che può derivare soltanto dai reati fine. Il ricorrente aggiungeva che la fattispecie di riciclaggio non può avere come presupposto generiche attività criminose, senza alcuna specificazione in ordine ai reati, agli autori degli stessi e al prodotto che ne è derivato. Analoghe considerazioni venivano formulate con riferimento al delitto di illecita concorrenza con violenza e minaccia, dato che erano rimasti ignoti sia l'ammontare dei proventi delittuosi sia le specifiche condotte integranti il delitto presupposto.
Il P.M. proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente escluso che dal delitto associativo di stampo mafioso potessero derivare profitti e vantaggi ingiusti, indipendentemente dalla commissione di reati fine, per il fatto che la presenza dell'associazione criminale determina di per sè vantaggi economici. Il P.M. ricorrente aggiungeva che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche e dalla documentazione bancaria emergeva univocamente l'origine illecita delle ingenti risorse finanziarie nella disponibilità di AN PE e che ciò era sufficiente a rendere configurabile il delitto di riciclaggio. Il ricorrente precisava, inoltre, che era del tutto carente ed illogica la motivazione anche nella parte che aveva escluso come delitto presupposto quello previsto dall'art. 513 bis c.p., posto in essere dal AN mediante il controllo del mercato attuato con violenza e minaccia dalla AN Gas.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il punto centrale della decisione impugnata è individuabile nell'opinione relativa alla non configurabilità della fattispecie contestata in base al convincimento che il delitto presupposto del riciclaggio non può essere costituito dal reato associativo ma soltanto dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l'associazione si è formata.
La tesi enunciata dal tribunale del riesame non può essere condivisa, in quanto si risolve nell'astratta affermazione di proposizioni del tutto avulse dalla disamina delle risultanze probatorie.
In proposito deve rilevarsi, anzitutto, che non corrisponde alla corretta interpretazione della norma incriminatrice ex art. 648 bis c.p., l'assunto secondo cui non sarebbero riconoscibili gli elementi oggettivi del delitto di riciclaggio allorché il delitto presupposto è identificabile nell'associazione di stampo mafioso prevista dall'art. 416 bis c.p.. Per sorreggere una simile tesi il tribunale ha fatto riferimento all'indirizzo giurisprudenziale per cui il concorrente nel delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associati va quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine dell'associazione, perché rispetto ad essi non opera la clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio (Cass., Sez. 2^, 8 novembre 2007, Rappa, rv. 238311). Nell'ordinanza impugnata è stato recepito un tale principio senza alcun approfondimento e in termini del tutto acritici. In particolare, nel ritenere che i beni e le somme oggetto di riciclaggio debbano necessariamente provenire dai reati fine dell'associazione, il tribunale non ha tenuto presente che il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso) sussiste anche allorché scopo dell'associazione è quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sè lecite (ad esempio, gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), ma purché lo stesso sia perseguito con "metodi" mafiosi, ossia con l'uso della forza intimidatrice dell'associazione, con l'assoggettamento delle persone con tale timore e con l'imposizione di atteggiamento omertoso (Cass., 28 marzo 1996, Angelini, rv. 204550). Nella medesima prospettiva è stato stabilito che la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p., risiede nelle modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendano perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e l'insorgere nei terzi di situazione di omertà, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio (Cass., Sez. 6^, 31 gennaio 1996, Alleruzzo, rv. 206600). In relazione ai caratteri fisionomici della fattispecie associati va ex art. 416 bis c.p., deve riconoscersi, dunque, che il reato è connotato dal metodo mafioso, cioè dalla forza di intimidazione impiegata per lo svolgimento di un'attività che di per sè può essere anche lecita. Di talché il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti da reati fine, ma dalla condotta costitutiva dell'associazione mafiosa. Il che si traduce, sul piano dell'indagine, nella necessità di accertare nel caso di specie se la somma indicata nel capo di imputazione sia realmente il provento delle attività del clan dei casalesi, bastando ciò ad integrare l'elemento obiettivo tipico del riciclaggio. L'essenzialità di siffatto accertamento risulta evidente quando si considera che al delitto di riciclaggio è applicabile il principio enunciato in materia di ricettazione, in quanto deve ritenersi che per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche inequivoche e concludenti (Cass., Sez. 4^, 7 novembre 1997, Bernasconi ed altri, rv. 209393).
L'ordinanza impugnata merita censura anche nella parte in cui è stata esclusa la configurabilità del riciclaggio in riferimento al delitto presupposto costituito dalla illecita concorrenza con minaccia e con violenza, previsto dall'art. 513 bis c.p., essendo ravvisabile sul punto il vizio di motivazione carente. In proposito il tribunale si è limitato a formulare enunciazioni generiche e astratte venendo meno all'obbligo di esaminare gli elementi di prova posti dal P.M. a fondamento della richiesta della misura cautelare, senza accertare, in particolare, se le dichiarazioni del collaboratore di giustizia FR LE e i risultati delle intercettazioni fossero idonee ad integrare la condotta delittuosa addebitata al AN.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve pronunciarsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà nuovamente esaminare le risultanze probatorie adeguandosi ai principi di diritto e agli schemi logici sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009