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1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 77.
Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Commentari • +500
- 1. Costituzione - Il Parlamentohttps://www.studiocataldi.it/ · 68.22285
[…] Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. […] L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte Cost., sentenza 19/06/2025, n. 81Provvedimento: […] LA CORTE COSTITUZIONALE […] Di qui il dedotto vulnus all'art. 76 Cost. […] Rileva allora il consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale «il mancato o incompleto esercizio della delega non comporta di per sé la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione» (ordinanza n. 283 del 2013; nello stesso senso, ex multis , sentenze n. 304 del 2011 e n. 149 del 2005).Leggi di più...
- eccesso di delega·
- legge delega·
- delegazione legislativa·
- giurisdizione·
- art. 10-bis d.lgs. 286/1998·
- Corte Costituzionale·
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- art. 2 legge 67/2014·
- art. 76 Costituzione·
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- mancato o incompleto esercizio della delega·
- violazione degli artt. 76 e 77 cost.·
- art. 3 d.lgs. 8/2016·
- art. 77 Costituzione