Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
L'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2008, n. 45128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45128 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 11/11/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Gioacchino - Consigliere - N. 1947
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 044836/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC LV, N. IL 14/12/1965;
2) NT ET, N. IL 20/07/1968;
3) FO NS DE, N. IL 16/08/1964;
avverso SENTENZA del 02/05/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BU SA, CO RO e GA LD LE venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Modica unitamente ad altri tre imputati, per rispondere dei reati di cui agli artt;
a) art. 81 cpv., 110 c.p., art. 112 c.p., n. 4, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, art. 80, comma 1, lett. a), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, per essersi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso associati fra loro avvalendosi del minore LO PO, al fine di commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73, ed in particolare per acquistare, detenere, vendere o comunque cedere a terzi sostanza stupefacente del tipo eroina e marijuana, sostanze stupefacenti rispettivamente comprese nella tabella 1^ e 2^ di cui all'art. 14 del citato DPR;
associazione promossa, organizzata e diretta dal CO, dalla GA e da MA ZA, con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 3 per la GA, rivestendo la qualità di genitore esercente la potestà sul minore PO;
b) art. 81 cpv., 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso in concorso tra loro ed altri correi non identificati, nonché avvalendosi del minore PO in numero superiore a cinque persone ed al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 del citato DPR., acquistato, detenuto, venduto o comunque ceduto a terzi eroina e cocaina, sostanze stupefacenti rispettivamente comprese nella tabella 1^ di cui all'art. 14 del citato D.P.R.; la GA inoltre: c) D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 per avere detenuto presso la propria abitazione, sita in via Strada Statale 115 n. 23 Cooperativa DOMUS, al fine di cederla a terzi grammi 101 circa di canapa indiana, sostanza stupefacente compresa nella tabella 2^ art. 14 del citato D.P.R.; d) art. 61 c.p., n. 2, art. 337 c.p. per avere al fine di conseguire l'impunità del reato di cui al capo e), usato violenza e minaccia nei confronti dell'Ispettore della Polizia di Stato Patrizio Loreto, cercando di investirlo con la propria autovettura nell'atto in cui questi si accingeva a sottoporla a controllo.
Con la recidiva specifica, reiterata per il BU, con la recidiva specifica, reiterata, aggravata dopo esecuzione pena per il CO;
con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale per la GA.
Il Tribunale di Modica con sentenza 25 ottobre 2000, mentre assolveva gli altri imputati per non aver commesso il fatto, dichiarava gli attuali ricorrenti colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti, ritenuta per il capo a) l'ipotesi di cui al sesto comma e per il capo b) l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 dichiarate prevalenti, uniti tutti i reati dalla continuazione e condannava la GA ad anni sei di reclusione, il CO ad anni cinque di reclusione ed il BU ad anni due di reclusione, nonché per i primi due, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'ordine di confisca di tutto quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.
Con sentenza del 12 maggio 2003 la Corte d'Appello di Catania rigettava l'appello dei tre imputati condannati e confermava la sentenza impugnata. La Corte motiva la conferma riportandosi alle motivazioni della sentenza di primo grado e, in particolare, alle lunghe intercettazioni telefoniche ed al linguaggio criptico adottato ma identificabile nei riferimenti allo spaccio di stupefacenti. Motivava il rigetto della richiesta di attenuanti generiche con l'incompletezza delle dichiarazioni del BU che pure aveva collaborato nell'accertamento dei fatti, e con i numerosi precedenti penali anche specifici della GA. La Corte territoriale riteneva inoltre legittimo il diniego del consenso del PM al rito abbreviato che ha comportato l'esclusione della relativa diminuente della pena. Gli imputati suddetti propongono tutti ricorso per cassazione chiedendo tutti l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
BU SA lamenta l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e manifesta illogicità della motivazione deducendo la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacente. Infatti il BU ha ceduto in una sola circostanza droga per conto dell'LD, per cui la sua partecipazione all'organizzazione era stata del tutto isolata e casuale. Il ricorrente deduce inoltre la mancanza anche dell'elemento soggettivo del medesimo reato non potendo egli avere consapevolezza dell'appartenenza all'organizzazione. Il motivo è infondato. L'elemento oggettivo del reato di associazione prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, in quanto rileva l'organizzazione in cui il soggetto si inserisce, per cui anche un singolo episodio di cessione è ben compatibile con l'organizzazione di cui l'imputato si è servito. Anche l'elemento soggettivo è ricavabile dalla consapevolezza dell'imputato di essersi servito dell'appartenenza all'associazione per la cessione comunque ammessa. In punto di fatto, fra l'altro, la sentenza impugnata motiva con chiarezza e logicità la dichiarazione di responsabilità del BU attraverso le intercettazioni telefoniche acquisite.
Con altro motivo si lamenta l'errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. In particolare il BU deduce di avere fornito un importante aiuto all'intera operazione e, in particolare, all'arresto dell'LD, come confermato dai militari ascoltati come testi. Inoltre il medesimo ricorrente deduce di essersi efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Anche tale motivo è infondato in quanto, come chiaramente e logicamente esposto dalle sentenza dei giudici di merito, l'imputato ha rilasciato intenzionalmente dichiarazioni incomplete su vari punti dettagliatamente indicati nelle stesse sentenze.
GA SA LE lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale ha menzionato anche le dichiarazioni del BU quali prove a suo carico quando tali dichiarazioni erano inutilizzabili in quanto tale imputato non ha confermato le sue dichiarazioni in sede dibattimentali. Inoltre le intercettazioni telefoniche non fornirebbero elementi di prova univoci anche perché il linguaggio criptico non è affatto dimostrato.
Il motivo è infondato in quanto, come chiaramente esposto nella sentenza della Corte territoriale, la responsabilità della GA è provata da tutti gli altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e non certo dalle sole dichiarazioni del BU che possono definirsi, quindi, irrilevanti.
La ricorrente lamenta inoltre la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con riferimento a testimonianze de relato non utilizzabili in quanto l'autore delle dichiarazioni si è rifiutato di sottoscriverle e non è stato indicato come teste in dibattimento. La sentenza di appello omette di affrontare le censure mosse con l'atto di appello riguardo a varie prove quali quelle relative alle circostanze del sequestro ed alle discrepanze esistenti fra quanto contenuto nei verbali e quanto dichiarato al dibattimento. Fra l'altro il giudice di appello ha posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità in relazione a fatti diversi i medesimi elementi di prova che, se ritenuti validi, non possono comunque valere per due imputazioni diverse.
Anche tale motivo è infondato in quanto la responsabilità della GA, al pari di quella degli altri imputati, emerge soprattutto dalle intercettazioni telefoniche che fanno ritenere perfino superflue le altre prove contestate dagli imputati e, in particolare, le prove testimoniali oggetto del motivo di ricorso in esame. La ricorrente GA lamenta inoltre che, riguardo all'imputazione relativa alla resistenza a pubblico ufficiale, sia stato dato credito ad un terzo soggetto anziché all'Ispettore di Polizia parte offesa del reato.
Il motivo è palesemente infondato in quanto il fatto non è comprovato dalla sola testimonianza a cui fa riferimento la ricorrente, ma anche dalla stessa parte offesa del reato e dalle circostanze tutte di svolgimento dell'evento criminoso, nel senso che è illogica ed inverosimile la tesi dell'imputata secondo cui essa intendeva semplicemente tornare a casa e non investire l'Ispettore di Polizia.
Con altro motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione ad altri motivi di gravame devoluti al giudice di appello che ha omesso di motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il motivo è infondato in quanto la ricorrente non precisa quali siano le circostanze che avrebbero dovuto indurre il giudice a concederle.
Viene poi lamentato il rifiuto ingiustificato di applicazione del rito abbreviato richiesto sia innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare che nelle fasi preliminari al dibattimento: non appaiono sussistenti le esigenze di un approfondimento istruttorio in dibattimento per cui il rifiuto nella prima delle due fasi suddette del processo appare ingiustificato. Parimente illegittimo è il mancato accoglimento della richiesta del giudizio abbreviato proposta nella fase preliminare al dibattimento, possibilità introdotta con il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223, comma 1 in ragione di un'esigenza deflattiva del dibattimento, e per la quale è stata eliminata la necessità dell'acquisizione del consenso del PM. I giudici di merito hanno invece affermato che la disciplina innovativa possa essere applicata ai processi per i quali al dicembre 1999 non era ancora iniziata la fase istruttoria.
Il motivo comune anche al ricorso del CO è infondato. La sentenza impugnata motiva, sia pure in modo telegrafico rinviando alla sentenza di primo grado, il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto ininfluente è la dedotta illegittimità della richiesta di parere del PM, in quanto la decisione del Tribunale è stata del tutto autonoma da tale eventuale parere. L'imputato non ha alcun diritto al giudizio abbreviato essendo riservata la decisione al Tribunale che può ben rigettarla, come nel caso in esame, in funzione di esigenze istruttorie o altri motivi che non sono comunque sindacabili in sede di legittimità.
CO LO lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., nn. 2 e 3 e art. 530 c.p.p. sotto il profilo della illegittimità della condanna per errata valutazione sulla ritenuta sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti di colpevolezza. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello si è limitato a richiamare genericamente le intercettazioni telefoniche poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità senza alcun esame specifico delle stesse. A tale riguardo il ricorrente descrive dettagliatamente tutte le intercettazioni usate a suo carico sostenendo che le medesime non contengono alcun elemento di prova non contenendo alcun riferimento allo spaccio di stupefacenti per cui è processo. In particolare il ricorrente deduce l'assoluta illegittimità della condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, con la sua ritenuta appartenenza alla presunta associazione,
e della sua condanna D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Il motivo è infondato. Sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno fondato il proprio giudizio di responsabilità sulle intercettazioni telefoniche dettagliatamente considerate soprattutto dal giudice di primo grado. La lamentela del ricorrente in questa sede è chiaramente inammissibile in quanto il giudizio di fatto chiaramente e logicamente motivato non è censurabile in sede di legittimità.
Con ulteriore motivo di ricorso il ricorrente CO lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 133 c.p. non essendo stata motivata la misura della pena che doveva essere contenuta nel minimo assoluto.
Anche tale motivo è infondato in quanto la pur sintetica motivazione contenuta nella sentenza impugnata è sufficiente a dare conto della misura della pena e, in particolare, dell'averla determinata in misura superiore al minimo.
Altro motivo di ricorso del CO è relativo alla violazione dell'art. 606 c.p.p., n. 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 63 bis c.p. non essendo stata motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche che dovevano invece essere concesse in considerazione dell'apporto minimo del CO e della sua personalità.
Il motivo di appello in quanto il giudice di appello ha espressamente escluso la sussistenza di circostanze che possano rendere l'imputato meritevole delle attenuanti generiche, e tale giudizio fondato sulla valutazione delle circostanze oggettive e soggettive del commesso reato, sfugge ad un controllo di legittimità.
I ricorsi, in quanto infondati in tutti i loro motivi, vanno dunque rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008