Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, in quanto è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.
Commentari • 2
- 1. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
Leggi di più… - 2. FASE SOMMARIA DELLE OPPOSIZIONI - OMESSA FISSAZIONE TERMINE PER INTRODUZIONE GIUDIZIO DI MERITO - RIMEDI E CONSEGUENZEDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 ottobre 2011
La mancanza dell'istanza di integrazione nel termine di cui all'art.289 cpc, ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determinano l'estinzione del processo ai sensi dell'art.307, terzo comma, cpc, per mancata prosecuzione, con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese. Nella struttura delle opposizioni all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, 617 e 619 cpc, emergente dalla riforma di cui alla legge n.52 del 2006 nel senso dell'articolazione di una fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e di una dovuta fase di cognizione piena davanti a quello stesso giudice o – …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3335
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 032512/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) IN RT, N. IL 25/05/1947;
avverso ORDINANZA del 06/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Montagna Alfredo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza deliberata il 6 agosto 2008 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha annullato la ordinanza del GIP in sede deliberata il 15.7,2008, come corretta con ordinanza del 25.7.2008, che aveva applicato, fra gli altri, a IN TU la misura della custodia cautelare in carcere per concorso in tentativo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso (artt. 416 bis c.p. e 513 bis c.p.).
Il fatto contestato riguardava plurimi atti, aggravati dalla metodologia mafiosa e dalla strumentalità agevolatrice degli interessi della associazione mafiosa, diretti in modo in equivoco ad ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa della provvista di denaro riferibile in parte alle diverse famiglie del c.d. clan dei casalesi, provento delle attività criminali del clan di concorrenza sleale violenta e minatoria (con riferimento in particolare al monopolio della IA GA di IA PE nella rivendita di bombole di gas in tutto il casertano e nel basso Lazio, acquisito con metodi sleali, violenti ed intimidatori in virtù dei collegamenti del IA con i clan camorristici della zona e segnatamente con la famiglia di RU PE detto "o padrino") e del delitto di associazione mafiosa, ovvero del relativo reimpiego, quantificabile nella misura complessiva di circa Euro 21.700.000; provvista destinata ad essere reimpiegata in attività economiche lecite, nella specie per l'acquisto del capitale sociale della Lazio S.p.a., facente capo a TO CL.
Dalle investigazioni svolte emergeva, in particolare, che il denaro da impiegarsi nella riferita operazione di acquisto, era riferibile al clan dei casalesi e proveniva o direttamente dalle attività criminali del clan ovvero dal reimpiego dei proventi acquisiti a mezzo di tali attività ed era nella disponibilità di IA PE, che lo aveva immobilizzato in investimenti in essere in Ungheria. In tale ambito al IN TU veniva contestato di avere contribuito, unitamente al coimputato Di OS ID CA, ritenuto mandatario di IA PE, detentore della provvista finanziaria per conto proprio e delle associazioni mafiose operanti in provincia di Caserta, ed altri coindagati (ed in particolare di TT AN, RA DI e UL AR, quest'ultimo direttore della Banca di Tuscia, filiale di Canino, prima al trasferimento all'estero, mediante plurime operazioni finanziarie, della provvista finanziaria per conto delle associazioni mafiose e quindi al ritrasferimento dei fondi in Italia, mediante predisposizione di documentazione estera contraffatta, utilizzando i fondi di diversi istituti di credito, onde dare copertura giustificativa al trasferimento delle somme in Italia ed impedire la identificazione del IA quale titolare della provvista, collaborando altresì con il IA in tutte le operazioni dirette all'acquisizione del pacchetto azionario della società di calcio Lazio S.p.a. quale modalità per l'attuazione del riciclaggio, attraverso, prima, un programma di sponsorizzazione e quindi un programma clandestino di finanziamento sostenuto da azione minatorie e violente al fine di indurre il detentore del pacchetto di maggioranza della società a negoziare la cessione del capitale di controllo. Il Tribunale, andando di contrario avviso rispetto al GIP, ha escluso la sussistenza del reato contestato, ritenendo - al di là del materiale probatorio in atti, che ha ritenuto di non esaminare - che il riciclaggio non potesse avere ad oggetto genericamente i proventi di una attività mafiosa, bensì dovesse necessariamente riguardare il risultato economico di condotte illecite determinate, ancorché poste in essere in esecuzione del programma criminale del sodalizio. Ad avviso del Tribunale occorreva, cioè, che la provenienza del denaro fosse "tracciata" (e non meramente ipotizzata in quanto riferibile ad un soggetto o anche ad un gruppo criminale) al fine di accertarne l'ammontare e la effettiva provenienza da uno specifico delitto, posto anche che il delitto associativo, in quanto reato di pericolo, non produceva ex se un compendio criminoso e che la mancata indicazione delle specifiche attività criminose e dei proventi che avrebbero prodotto minava gravemente il diritto di difesa;
e ciò anche con riguardo al delitto, ritenuto ugualmente presupposto, di illecita concorrenza con violenza e minaccia, poiché non era stato indicato a quanto ammontavano i proventi delittuosi che sarebbero confluiti nella somma che si intendeva riciclare e in base a quale tracciamento si assumeva che il denaro sarebbe stato destinato al delitto contestato e non per altre, eventualmente illecite, attività, considerato che era emerso che il IA aveva affidato alcune attività ai propri figli. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma lamentando erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sotto due diversi profili;
1) non era vero che il delitto associativo mafioso non potesse produrre ex se profitti o vantaggi ingiusti, a prescindere della commissione dei reati fini eventualmente costituenti il programma criminoso, poiché - al contrario di quanto avveniva per le ordinarie associazioni per delinquere e ciò costituiva il motivo per cui era stato introdotto nell'ordinamento il reato di cui all'art. 416 bis c.p. - era ben possibile ed anzi era usuale il fatto che le associazioni mafiose conseguissero profitti anche senza commettere ulteriori reati rispetto a quello associativo, in forza delle caratteristiche stesse della associazione, della intimidazione, dell'assoggettamento e della conseguente omertà interna ed esterna, promanante dal controllo delle attività economiche del territorio, che consentiva alla associazione mafiosa sia di trarre vantaggi da attività di per sè lecite, come ad esempio appalti pubblici conseguiti con metodo mafioso, sia di riservare a se stessa le attività più lucrative, senza dovere ricorrere alla commissione di ulteriori delitti - costituenti l'extrema ratio, anche per i rischi che comportavano - poiché il non associato desisteva volontariamente dal compiere attività concorrenziali o anche semplicemente sgradite alla associazione mafiosa;
tale tesi trovava conforto anche nel novellato art. 12 ter del c.d. pacchetto sicurezza (L. 24 luglio 2008, n. 125) che aveva introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art.76, comma 4 bis per cui era ritenuto immeritevole del patrocinio a spese dello stato il mafioso condannato anche soltanto per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in base alla ratio che anche la semplice partecipazione alla associazione mafiosa provocava lucrosi proventi;
era erroneo anche pretendere, ai fini della sussistenza del reato contestato, che la provenienza del denaro fosse tracciata poiché la tracciabilità del denaro e dei mezzi di pagamento era proprio l'obiettivo delle leggi antiriciclaggio e quindi la mancata individuazione della traccia era sintomo, e cioè indizio, della provenienza illecita del denaro, mentre l'esame delle prove in atti - che il Tribunale aveva omesso- avrebbe consentito di stabilire la relazione esistente fra il denaro che si intendeva utilizzare per l'acquisto del capitale sociale della Lazio S.p.a. e quello che il IA aveva ricavato dalla sua partecipazione al sodalizio mafioso e dalla commissione del delitto di cui all'art. 513 bis c.p.; non vi era poi necessità di identificazione precisa del reato presupposto e della provenienza del bene da delitto, specie nel caso di denaro che era bene fungibile e la cui provenienza poteva essere anche mediata;
2) era illogica la motivazione del provvedimento impugnato laddove affermava che non era dato sapere a quanto ammontavano i proventi delittuosi della attività del IA confluiti nella somma che intendeva riciclare ed in relazione a quale condotta il delitto presupposto sarebbe stato compiuto, poiché per affermare ciò il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il merito, il che avrebbe dimostrato che esisteva il clan dei casalesi cui era intraneo il IA che aveva acquisito il monopolio della commercializzazione del gas proprio in virtù del metodo mafioso e si era storicamente occupato delle attività finanziarie della suddetta organizzazione criminale e che infine il IA, dopo avere depositato in istituti di credito di Casal di Principe, nel solo periodo fra gennaio e maggio 2006, denaro "non tracciato" per oltre Euro 3.000.000, ritenuto di provenienza illecita e quindi sottoposto a sequestro, aveva poi inteso investire il denaro ricavato "dal lavoro di una vita", come risultante da una intercettazione in atti, nell'acquisto della Lazio S.p.a..
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è in effetti fondato.
Il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., riformulato dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché della Direttiva n. 166 del 10 giugno 1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea con cui gli stati membri venivano invitati ad evitare il riciclaggio dei proventi di reato, è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati che potevano costituirne il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi previsti dal codice penale (per cui il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti che, secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro) e consiste in qualsiasi condotta tendente a "ripulire" il c.d. denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne la origine illecita e da ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.
La eliminazione della indicazione normativa dei reati-presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti suscettibili di essere successivamente "lavati" e per la altrettanto straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata nell'escogitare metodi e sistemi di "pulitura" dei capitali illeciti. Da ciò deriva necessariamente anche la inclusione della associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. fra i reati da cui provengono capitali illeciti, che, in quanto tali ed onde potere essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive legali, devono essere riciclati.
La tesi, sostenuta nel provvedimento impugnato, per cui solo i reati fine dell'associazione mafiosa potrebbero costituire presupposto del riciclaggio, mentre la associazione mafiosa, quale reato di puro pericolo, non potrebbe ex se produrre proventi illeciti, non appare in alcun modo condivisibile poiché il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sussiste anche allorché lo scopo dell'associazione è
quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sè lecite (ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), purché lo stesso sia perseguito con metodo mafioso, quale l'uso della forza intimidatrice della associazione, l'assoggettamento delle persone con tale timore, l'imposizione di atteggiamento omertoso (v. Cass. sez. 1 n. 4714 del 1996, rv. 204550; rv. 198576;
rv. 198576; rv. 231967). È cioè possibile ed anzi usuale che la associazione mafiosa abbia fra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per sè formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la desistenza di eventuali concorrenti (v. Cass. sez. 6 n. 1793 del 1994, rv. 198576); il che determina che sia la stessa associazione mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come fine della associazione. Costituisce infatti un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere, come può rilevarsi dal semplice raffronto testuale fra le due norme incriminatrici (a cominciare dalla rispettiva rubrica, la prima delle quali è priva, non a caso, a differenza della seconda, dell'inciso "per delinquere"), anche per il fatto che essa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti - pur potendo, questi, ovviamente, rappresentare lo strumento attraverso il quale gli associati perseguono i loro scopi - ma può anche essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli altri obiettivi indicati dall'art. 416 bis c.p., fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti e vantaggi ingiusti per sè o per altri"; per cui, mentre non può parlarsi di associazione per delinquere ordinaria quando gli associati abbiano come scopo esclusivo la commissione non di un numero indeterminato di delitti, ma solo di uno o più delitti previamente individuati, nulla vieta la configurabilità, invece, del reato di associazione di tipo mafioso quando gli associati, pur essendosi dati un programma che, quanto a fini specificamente delittuosi, presenti le stesse limitazioni dianzi indicate, siano tuttavia mossi da altre concorrenti finalità comprese fra quelle previste dalla norma incriminatrice e comunque adottino, per la realizzazione di quel programma e delle altre eventuali finalità, i particolari metodi descritti dalla stessa norma (v., per tutte, Cass. sez. 1 n. 5405 del 2000, rv. 218089). E di ciò si ha riprova anche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 12 ter (c.d. pacchetto sicurezza), che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis (per cui per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. ....nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero alfine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si presume superiore ai limiti previsti), citato dal pubblico ministero ricorrente, che esclude dal patrocinio a spese dello stato il condannato anche soltanto per associazione mafiosa, sul chiaro presupposto che tale reato possa produrre ex se lucrosi proventi, indipendentemente dai reati fine della associazione.
La sentenza citata dal provvedimento impugnato (Cass. sez 2 n. 44138 del 2007, rv. 238311) non appare, dal suo canto, supportare la tesi per cui la attività di riciclaggio non potrebbe avere per presupposto il delitto associativo bensì solo il provento dei reati fine della associazione mafiosa, in quanto affronta il diverso problema - che qui non interessa - della possibilità che il concorrente nel reato associativo e cioè il partecipante alla associazione possa essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio dei beni o dei profitti provenienti dalla attività associativa, con riferimento ai soli proventi della attività associativa ex se, indipendentemente dai proventi dei reati fine, e non lo risolve neppure con efficacia di giudicato in quanto nel caso di specie i proventi del reato di riciclaggio erano, in concreto, da individuarsi nei delitti fine della associazione rispetto ai quali non opera pacificamente la clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato" che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio.
Sotto tale profilo le conclusioni cui giunge il provvedimento impugnato sono quindi erronee, anche con riguardo alla presunta violazione dei diritti di difesa dell'indagato poiché, come risulta dal provvedimento impugnato, la provvista prima trasferita all'estero e poi rientrata in Italia, era stata ritenuta derivante dalle attività dei clan mafiosi operanti in provincia di Caserta, di cui il IA era ritenuto collettore, oltre che dai proventi del delitto di illecita concorrenza violenta e minatoria riferibile al monopolio della IA GA, il che non limitava i diritti difensivi, restando poi una questione di merito la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta contestata. È poi erroneo pure il secondo passaggio del provvedimento impugnato per cui mancherebbe, in relazione ad entrambi i reati indicati nella imputazione come reati-presupposto, il tracciamento preventivo del denaro proveniente da delitto e destinato al presunto riciclaggio, il che escluderebbe, in radice, la sussistenza del reato contestato. Premesso che il riciclaggio esiste anche se non vengono identificati fattualmente tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto, come ad esempio la data di commissione, potendo all'uopo sopperire le prove logiche e che non è neppure necessario che il reato presupposto sia stato accertato giudizialmente, è infatti corretto, anche sotto tale profilo, il rilievo del Pubblico Ministero ricorrente per cui, essendo diretto il riciclaggio ad eliminare la traccia delle operazioni illecite di provenienza, soltanto l'esame degli elementi indiziari offerti dall'accusa avrebbe potuto consentire di ricostruire la traccia della provenienza, anche mediata, del denaro da attività delittuosa. Appare quindi ingiustificato e contraddittorio il rifiuto, da parte del provvedimento impugnato, di prendere in esame il compendio indiziario (costituito nella specie da dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni telefoniche, indagini bancarie e precedenti accertamenti giudiziali versati in atti) per poi desumerne che non era dato conoscere l'ammontare dei proventi delittuosi confluiti nella somma che si intendeva riciclare e non in altre, eventualmente illecite, attività, poiché solo il controllo del materiale indiziario offerto dall'accusa e di eventuali controprove offerte dalla difesa, avrebbe consentito di verificare se dai reati presupposto erano derivati o meno proventi illeciti confluiti nella somma che, secondo la ipotesi accusatoria, l'indagato, in concorso con altri numerosi soggetti, intendevano riciclare. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale del riesame di Roma, il quale si atterrà ai principi di diritto sopra indicati, con libertà di giudizio in ordine alla valutazione del compendio indiziario.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009