Sentenza 15 giugno 2012
Massime • 1
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al Tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2012, n. 35613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35613 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2012 |
Testo completo
MASSIMARIO 356 13/ 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: 15 giugno 2012 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 15.30/2012Sentenza n.: 1530 Presidente · dott. Alberto Macchia Consigliere Reg. gen. n.: 49911/2011 - dott. Antonio Prestipino Consigliere - dott. Domenico Gallo Consigliere relatore dott. Giovanni Diotallevi Consigliere - dott. RG Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - EZ RG, nato a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, in data 18 luglio 2011. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita per le p.c. TT PA, nato a [...] il [...], TT FO, RA IT, TT RI polsi, IT NN RI, TT RT, TT GI, TT PA, nato a [...] il [...], l'avv.to Armando Veneto del foro di Palmi, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, sentito l'avv.to Mario Ossequio, difensore di fiducia, del foro di Cosenza, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.RG EZ ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 18 luglio 2011, che, in parziale riforma della sentenza della Corte d'assise di Locri, ha condannato il ricorrente a trent'anni di reclusione per l'omicidio del medico TT NO. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto: a) Nullità del decreto di giudizio immediato emesso al sensi dei commi 1 bis e ter dell'art. 453 c.p.p. 1 Il ricorrente censura la circostanza che il decreto di giudizio immediato sia stato emesso prima che il provvedimento del riesame divenisse definitivo e per questo l'atto sarebbe nullo. Cita a sostegno della sua tesi la sentenza della III sezione della Cassazione del 10 marzo 2010, n. 14341, e lamenta che i giudici di merito abbiano seguito l'opposta tesi affermata dalla più recente sentenza della prima sezione penale dell'11 novembre 2011, n. 42305. In particolare sottolinea che il termine "definizione" utilizzato nell'art. 309 c.p.p. debba essere inteso come "definitività", riferendosi all'intera fase endoprocedimentale. Attendere l'esito del procedimento di riesame bilancerebbe la rinuncia all'udienza preliminare ed inoltre l'imputato potrebbe valutare con migliore consapevolezza la possibilità di accedere o meno ai riti alternativi Non potrebbe essere condivisa la giustificazione dei giudici di merito con la quale è stata sposata l'opposta tesi in omaggio alla celerità della celebrazione del dibattimento, in particolare con imputati detenuti. b) Nullità dell'esame dell'imputato reso all'udienza del 5 maggio 2010. Il ricorrente deduce la nullità dell'interrogatorio condotto nell'udienza del 5 maggio 2010 quando il p.m. avrebbe posto domande totalmente disancorate dai fatti oggetto dell'accusa o ad essi collegati o pertinenti ponendo la possibilità che la risposta contenesse una ammissione di responsabilità per fatti diversi che quindi nuocevano alla genuinità della risposta;
fa riferimento in particolare alle domande relative all'eventuale appartenenza al Clan SE. eliminare la parte dell'interrogatorio di riferimento sarebbe stato fondamentale, perché avrebbe fatto cadere anche il dato dell'appartenenza ad una consorteria mafiosa del ricorrente e quindi la credibilità della ricostruzione dell'omicidio fornita agli inquirenti. c) Travisamento della prova e contraddittorietà della sentenza. Il ricorrente lamenta l'errata valutazione delle prove acquisite al dibattimento in particolare con riferimento a : 1) i documenti. Viene contestata la valenza probatoria delle sentenze pronunciate in primo e secondo grado nel processo Aspromonte, che danno come dato acquisito l'accertamento di un sodalizio criminale operante sul territorio e facente capo ad Antonio LE, con la conseguente individuazione del mandante dell'omicidio nel medesimo Antonio LE. E questo nonostante lo stesso LE sia stato poi assolto dall'imputazione di associazione mafiosa. Erroneamente, dunque, è stata data rilevanza al fatto accertato aliunde per la determinazione del fine politico dell'omicidio del dr. TT,, a causa dell'ingerenza proprio della cosca LE nei fatti politici della zona, mentre tra il 1980 e il 1990 la cosca si occupava prevalentemente di estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti. Mentre alcun elemento potrebbe essere tratto dai procedimenti Tuareg ed Armonia. 2 2) Gli scritti del dr. TT e i documenti politici. Nessun elemento in ordine al movente e ai mandanti può essere tratto dalle carte del dr. TT, se non la prova di una accesa dialettica politica. 3) Le testimonianze. Anche le letture delle deposizioni degli agenti che arrestarono il ricorrente nel 1999 sono state travisate, attribuendo alle stesse un significato opposto al loro reale contenuto. In sostanza dalle stesse emergerebbe la prova della verità del contenuto della ritrattazione del EZ, secondo la cui versione si sarebbe determinato a confessare, inventandolo, di essere l'esecutore materiale dell'omicidio TT, perché altrimenti non sarebbe stato creduto. E non avrebbe potuto acquisire i benefici connessi allo status di collaboratore di giustizia. 4) La confessione e la ritrattazione dell'imputato. La prova del travisamento della confessione dell'imputato deriverebbe dalla sentenza resa dalla Corte di assise di Cosenza che ha assolto il ricorrente dal reati di concorso in omicidio pluriaggravato e associazione a delinquere di stampo mafioso, pur in presenza di emergenze probatorie sovrapponibili a quelle dell'odierno procedimento e cioè la confessione e la ritrattazione. Ed erroneamente sarebbe stato ritenuta l'inesistenza di una sconfessione del EZ circa la sia partecipazione ad una consorteria mafiosa, senza tener conto della assenza di credibilità dello stesso, come affermata dai giudici di Cosenza nel processo Missing, anche perché nessuno degli imputati gli ha riconosciuto un ruolo attivo nell'associazione ndanghetista ed anzi ne avrebbero parlato con disprezzo. d) Il ragionevole dubbio. Per poter affermare la colpevolezza del prevenuto dovrebbe essere superato positivamente il limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio. e) Omessa motivazione in ordine alle invocate attenuanti generiche Il ricorrente lamenta la completa omissione di qualsiasi tipo di motivazione in ordine all'invocata concessione delle circostanze attenuati generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Per quanto riguarda la prima censura, relativa alla illegittimità della richiesta di giudizio immediato, la Corte condivide l'orientamento della Corte d'appello, secondo cui la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva (Cass., sez. I, 21 3 dicembre 2011, n. 3310/12, C.E.D. cass., n. 251842; Cass., sez. II, 2, 6/04/2011, n. 17362/11, C.E.D. cass., n. 250078; Cass., Sez. I, del 11/11/2010 n. 42305/10, C.E.D. cass., n. 249023)). Con la richiesta di giudizio immediato il Pubblico ministero pone in essere un atto, che è manifestazione di esercizio dell'azione penale, rivolto al giudice e che non incide direttamente su diritti sostanziali delle altre parti;
lo stesso deve ritenersi per questo sottratto a strumenti di impugnazione diretta, anche sotto il profilo dell'abnormità. Allo stesso modo non è impugnabile il decreto con il quale il Giudice dispone, in qualsiasi forma, il giudizio, perché quale sia l'atto, esso ha una funzione di spinta processuale, appartiene alla sfera potestativa del giudice investito della richiesta di vocatio in iudicium, nè potrebbe determinare alcuna regressione ne' alcuna situazione di stallo (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2009, n. 25957 Toni, C.E.D. cass., n. 243590). L'abnormità dello stesso dunque non potrebbe essere prospettata neppure sotto il profilo della irrimediabilità dei guasti processuali che potrebbe produrre;
rimane ferma, infatti, la possibilità di rappresentare gli eventuali vizi, ove sussistenti, al giudice del dibattimento, oltre al possibile rimedio dell'impugnazione della sentenza di primo grado. Infatti l'art. 453 c.p.p., comma 1 ter - inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. g) convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 2008, n. 125 - prevede che la richiesta di giudizio immediato ai sensi del precedente comma 1 bis debba formularsi ""dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame". Appare dunque corretto, secondo l'orientamento prevalente, ritenere che l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, soltanto alla "definizione del procedimento" di cui all'art. 309 c.p.p., e non alla "definitività" del provvedimento conclusivo di tale procedimento, o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione), unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., con riguardo non solo al ricorso avverso la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito;
coerentemente d'altronde con la dichiarata esigenza di prevedere una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che perderebbe la sua finalità, qualora la sua applicazione fosse subordinata alla non preventivabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie. Peraltro, qualunque sia l'interpretazione accolta in ordine all'applicazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter la pendenza del ricorso per cassazione sul provvedimento de libertate emesso dal Tribunale del riesame non potrebbe mai paralizzare l'iniziativa del P.M., che potrebbe sempre optare per il giudizio nelle forme ordinarie. problema, dunque, ritorna alla sussistenza delle condizioni della scelta del rito. Ma è un consolidato principio giurisprudenziale, come detto, quello per cui un ipotetico errore nella scelta del rito non comporta (nè ha mai comportato) nullità assoluta per violazione delle regole che presiedono all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e ciò sia alla stregua dell'art. 78, comma 1, lett. b), in riferimento all'art. 179 vigente codice, sia ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 1, n. 1) del 1930. Il diverso orientamento, cui fa riferimento la difesa, e rimasto di fatto isolato, (Cass. Sez. 3 dell'11 marzo 2010, n. 14341/10, C.E.D. cass., n. 246610) e non può essere condiviso, anche perché, il cd. giudicato cautelare riguarda solo il vincolo imposto dal provvedimento nel relativo procedimento incidentale e non produce effetti diversi, esaurendo il proprio ambito con la pronuncia sul vincolo medesimo (Corte cost.,sentenza 28.1.09 n. 121).
3. Assolutamente infondato è il secondo motivo relativo alla pretesa nullità dell'esame dell'imputato, nella parte in cui le domande formulate dal pubblico ministero e dalla parte civile non sarebbero state pertinenti o collegate ai fatti oggetto di contestazione. Sul punto la Corte ritiene di condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di prova testimoniale, non è configurabile alcuna nullità o inutilizzabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 187 e 194 cod. proc. pen. nel caso in cui la deposizione del teste verta, in ipotesi, anche su fatti che non si riferiscono espressamente alla imputazione oggetto di contestazione. Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività, la prova testimoniale raccolta in ordine ad un reato diverso da quello contestato risulta pienamente valida ed utilizzabile (Cass., Sez. 3, 26 febbraio 2008, n. 12930/08, C.E.D. cass., n. 239354; Cass., Sez. 6, 25 ottobre 2011, n. 39235/11, C.E.D. cass., n. 251062). Oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti, ed è affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, della quale deve dare congrua motivazione in sentenza, come è avvenuto nel caso in esame (Cass., Sez. 2, 9 dicembre 2003, n. 2622/04, C.E.D. cass. n. 227245 ). ' 4. Con riferimento al terzo motivo rileva il Collegio che nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Nel Mferma ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie, con riferimento alla correttezza dell'acquisizione documentale, in particolare delle sentenze ex art. 238 bis c.p.p. e degli scritti del dott. TT, e alla consequenziale valutazione degli elementi probatori da essi derivanti (v. pagg. 26 e ss della sentenza d'appello). Peraltro, su questi punti il ricorso è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità. Questa corte ha stabilito che "La mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. compreso quello della - specificità dei motivi- rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità". (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 5 207648).
5. Considerazioni sostanzialmente analoghe vanno fatte per quanto riguarda il punto relativo alle testimonianze con l'ulteriore precisazione che con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, C.E.D. cass., n. 229369; Cass., sez.un. n° 12/2000, Jakani, C.E.D. cass., 216260). Deve sottolinearsi in particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata ritenuta l'attendibilità e/o l'inaffidabilità dei testimoni, (v. pagg. 27 e ss. della sentenza d'appello e il richiamo alla pag. 34 della sentenza di primo grado) e la credibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in correità operata dal ricorrente, ed in ordine alla quale i giudici del merito hanno fornito una valutazione ed una analisi corretta, che non merita censure logico giuridiche (si veda il riferimento all'assenza di motivi personali di risentimento o di vantaggi particolari sotto il profilo processuale;
e il coerente richiamo (v. pagg. da 30 a 40 della sentenza d'appello) alla sentenza di primo grado di cui occorre sottolineare la linearità delle valutazioni e la consequenzialità delle conclusioni a partire dalla descrizione dell' arresto del EZ (p. 56 della sentenza di primo grado), e con riferimento alle considerazioni sulla sua confessione (pag. 62 sent.cit.), alla giustificazione della confessione e ai riscontri della medesima, temeva per la sua vita, (pag. 69 sent.cit.), all'analisi della sua ritrattazione, contraddittoria e immotivata (pag. 77 sent. cit), alla valutazione delle dichiarazioni del SE che parla del coinvolgimento del UF nell'omicidio TT (pag. 83 sent. cit), dalla ricostruzione dell'omicidio di SE NN e alle valutazioni sulla responsabilità del SE Giuliano, che conferma le dichiarazioni del UF e del EZ sull'omicidio (pag. 103 sent. cit.), alla valutazione, infine, sul ruolo dei LE come mandanti dell'omicidio (v. pag. 114 sent. cit.), e al condivisibile giudizio finale secondo cui la sentenza di Cosenza, per i giudici di merito, anziché diminuire conferma il quadro descritto dal EZ e il sostegno dei LE al EZ stesso dopo l'omicidio (Fg. 116 sent. cit.).
6. Il ragionamento operato dai giudici di merito appare dunque saldamente ancorato alle risultanze processuali, che smontano sotto ogni profilo la credibilità della ritrattazione della confessione resa dall'imputato (v. in particolare le pagg. da 36 a 40 della sentenza d'appello). Nel ricorso d'altra parte si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, che correttamente hanno fatto affermare la responsabilità del prevenuto al di là di ogni ragionevole dubbio. Sotto questo specifico profilo la verifica dei giudici d'appello è stata operata infatti in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), essendo stati individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. D'altronde il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure astrattamente plausibile (Cass, sez. IV, 17 giugno 2011, n. 30862/11, C.E.D. cass., n. 250903).
7. L'assenza della richiesta della concessione delle attenuanti generiche nei motivi d'appello rende inammissibile la censura in ordine all'omessa motivazione della Corte d'appello sul punto.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle p.c. TT PA, nato a [...] || 18 ottobre 1949, TT FO, RA IT, TT RI polsi, IT NN RI, TT RT, TT GI, TT PA, nato a [...] il [...], liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle p.c. TT PA, nato a [...] il [...], TT FO, RA IT, TT RI LS, IT NN RI, TT RT, TT GI, TT PA, nato a [...] il [...], che liquida in complessivi euro 8000,00 oltre spese generali e CPA. Così deciso in camera di consiglio, 15 giugno 2012 Il Presidente Il consigliere estensore Follow Alberto Macchia Giovanni Diotallevi pillan DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 18 SET 2012 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 7