Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
La unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti).
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2004, n. 18037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18037 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 07/04/2004
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - N. 716
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 40572/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AT;
avverso la sentenza in data 21.9.2001 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. GIALANELLA A. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
ZZ AT impugna la sentenza della Corte di appello confermativa della decisione di primo grado che lo ha dichiarato colpevole di detenzione, porto e ricettazione di armi e munizioni (capi A e B, commessi "in Rimini, in epoca precedente e prossima al 14.10.1996, data di accertamento del reato"), nonché di due episodi di rapina e porto ingiustificato di arma da taglio (capi D, E, F, commessi in Bologna il 12 ed il 29.4.1996).
Denuncia violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione del vincolo della continuazione fra i due diversi gruppi di reati. Rileva il ricorrente come apoditticamente la Corte di appello abbia ritenuto sufficiente a tal fine la considerazione del lasso di tempo trascorso tra la commissione delle rapine ed il successivo ritrovamento in suo possesso di armi e munizioni, peraltro non indicativo dell'epoca della loro effettiva ricezione, così erroneamente svalutando il contesto di contiguità temporale e la sostanziale identità di movente.
La censura è manifestamente infondata.
Rileva il collegio come la Corte di appello abbia all'evidenza fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'unicità del disegno criminoso necessaria per la configurabilità del reato continuato o per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque in una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, ma le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (sez. 1^, 13.12.1995, Bagnara, rv. 203690).
Deve dunque escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (sez. 1^, 12.2.1993, Baltolu, rv. 193655). Nella specie è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi in contestazione, il quale costituisce un elemento di valutazione che, seppur privo di validità assoluta, è certamente a tal fine rilevante e significativo (sez. 1^, 1.6.1992, Pantellaro, rv. 191458), ma anche e soprattutto in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle due rapine dell'aprile 1996 che furono attuate mediante l'uso di arma impropria (un "taglierino"), da ciò derivandosi l'assenza di qualsiasi specifico elemento idoneo a dimostrare un nesso tra il compimento di quelle e la successiva detenzione di armi da fuoco e munizioni.
Solo per completezza si può qui aggiungere che è rimasta mera asserzione difensiva, di cui nei provvedimenti di merito non è dato rinvenire alcun supporto fattuale, quella secondo cui la ricezione della armi risalirebbe ad epoca coeva o più prossima alle rapine predette.
Poiché, dunque, l'esistenza di una progettazione "ab origine" di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali non può essere presunta sulla sola base dell'identità o dell'analogia dei titoli di reato, ma deve trovare dimostrazione in specifici elementi, qui correttamente ritenuti assenti, atti a far fondatamente ritenere che essa sia realmente configurabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di E. 600,00 (seicento/700) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2004