Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 aprile 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 gennaio 2013 |
Commentari • 254
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 febbraio 2024 (reg. ord. n. 29 del 2024), il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), nella parte in cui prevede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria», per contrasto con gli artt. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2023, n. 21342Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 32190-2019 proposto da: AM LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA VICARI, rappresentata e difesa da sé medesima; - ricorrente - contro DE TI AL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato SERENA SAMMARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati NA RI TE E ST MI FELIZIANI; Civile Sent. Sez. U Num. 21342 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: STALLA GIACOMO RI Data pubblicazione: 19/07/2023 2 di 13 - controricorrente - nonchè contro TE NA RI, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI, COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- ineleggibilità·
- art. 47 legge 247/12·
- giurisdizione civile·
- commissario d'esame·
- spese di lite·
- elezioni ordine avvocati·
- condizionamento consenso elettorale·
- cessazione materia del contendere·
- interpretazione costituzionalmente orientata
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982, n. 646.
- Art. 1.
1. L' articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".
AVVERTENZA:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Art. 2.
1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale , in quanto compatibili.
Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 , sono inseriti i seguenti:
"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.
In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".