Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 4
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, le regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. non sono equipollenti, ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchico. Ne consegue che se è noto il luogo di consumazione di una parte dell'azione la competenza non può essere determinata in ragione del criterio della priorità d'iscrizione della notizia di reato.
La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal pubblico ministero successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio deve essere "immediatamente" depositata ai sensi dell'art. 430, comma secondo, cod. proc. pen., ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto comunque tempestivo il deposito effettuato oltre due mesi dopo la ricezione da parte del pubblico ministero di documentazione compendiata in trentadue faldoni).
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti seguita a bordo di una autovettura attraverso una microspia installata nel territorio nazionale, dove si svolge altresì l'attività di captazione, non richiede l'attivazione di una rogatoria per il solo fatto che il suddetto veicolo si sposti anche in territorio straniero ed ivi si svolgano alcune delle conversazioni intercettate.
In tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autorità giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana della relativa documentazione e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservino al riguardo, si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero della giustizia svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autorità' giudiziaria rogante.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 8588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8588 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO CO - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1587
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 045363/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
01) SI LA N. IL 12/03/1958;
02) D'ST US N. IL 17/02/1971;
03) DI GI AR ON N. IL 02/11/1941;
04) ET US N. IL 01/01/1958;
05) RO OC N. IL 24/11/1943;
06) LI AT N. IL 04/10/1943;
07) PA SC N. IL 12/03/1963;
08) AN EL N. IL 06/07/1955;
09) NE US N. IL 17/09/1956;
10) IT LE N. IL 21/06/1953;
avverso SENTENZA del 28/11/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita la relazione in pubblica udienza fatta dal Consigliere Dott. Sergio VISCONTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi CIAMPOLI, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Sentiti i difensori: 1) avv. ANETRINI Mauro per AV PE;
2) avv. PETTITI Bartolomeo per ZI MI;
3) avv. ROSSA Carlo per OZ CO;
4) avv. FOTI NI per ON RO e NO NG;
5) avv. COPPI RA per SS LA, che hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.11.2002 la Corte di Appello di Torino, tra le varie statuizioni, ha dichiarato SI LA, D'ST PE, DI GI RI NI, ET PE, LI TO, PA CO, AN NG, NE PE e IT MI colpevoli del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 4)) per essersi associati, insieme ad altri coimputati giudicati separatamente, al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, tra cui specificati casi di detenzione e importazione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, fatti commessi per SI, D'ST, LI, AN e IT fino al 17.5.1997, e per gli altri fino al luglio 1997.
Inoltre, il NE ed altro imputato, RO RO, quest'ultimo prosciolto dall'accusa del reato associativo per difetto di estradizione, sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, (capo 3)) per avere, in concorso tra loro, e con IS RO, per cui si procedeva separatamente, e con altre persone non identificate, detenuto in più occasioni hashish, ed in particolare kg.
1.000 e kg. 500, destinati al mercato italiano. SI, D'ST, LI, AN e IT sono stati altresì dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, (capo 5)) per avere, in concorso tra loro, con il già citato IS e tale IA RA, per i quali si procedeva separatamente, illecitamente detenuto kg. 182,84 di cocaina, contenenti kg. 144,99 di principio attivo.
Infine, il solo NE è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (capo 6)) per avere, in concorso con altre persone, giudicate separatamente, detenuto al fine di importazione, kg. 1.400,00 di hashish.
Le pene inflitte sono state tutte riformate, alcune in melius, altre in peius, rispetto alla sentenza di primo grado, incidendo sulla decisione la circostanza che è stato ritenuto, per alcuni imputati (SI, D'ST, ET, LI, AN, NE e IT), la riduzione della pena per il giudizio abbreviato, che avevano chiesto e che era stato loro negato, ritenendosi ingiustificata la decisione di non ammetterli al rito alternativo.
Le pene, comunque, determinate in appello sono state le seguenti:
1) per SI LA (capi 4 e 5), anni 14 e mesi 4 di reclusione;
2) per D'ST PE (capi 4 e 5), con le generiche equivalenti, anni 8 di reclusione;
3) per DI GI RI NI (capo 4), anni 10 e mesi sei di reclusione;
4) per ET PE (capo 4), anni 7 e mesi 8 di reclusione;
5) per RO RO (capo 3), anni 15 di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa;
6) per LI TO (capi 4 e 5), anni 8 e mesi 4 di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa;
7) per PA CO (capo 4), anni 10 e mesi sei di reclusione;
8) per AN NG (capi 4 e 5), anni 9 e mesi 4 di reclusione ed Euro 90.000 di multa;
9) per NE PE (capi 3), 4) e 6), quest'ultimo relativamente alla sola detenzione di hashish), anni 11 di reclusione ed Euro 120,000,00 di multa;
10) per IT MI (capi 4 e 5), anni 9 e mesi 4 di reclusione ed Euro 90.000 di multa.
Dalla sentenza impugnata risulta che è stato provato che la associazione per delinquere aveva come capo indiscusso in Spagna IS RO, ed il suo "braccio destro" era IA RA, e riguardava una attività di importazione di cocaina ed hashish dalla Spagna in Italia, dove il principale punto di riferimento era SI LA. Gli altri imputati di questo procedimento, secondo la sentenza di appello, pur non ricoprendo la stessa rilevanza nell'organizzazione criminale, ne facevano comunque parte, con ruoli specifici.
Infine, completando questo primo excursus sui fatti oggetto del procedimento, nella sentenza è specificato che l'accertamento della prova per i reati di cui ai capi 5) e 6) è oggettivamente confortata dal sequestro dei quantitativi indicati di sostanza stupefacente, e cioè rispettivamente 182 kg. di cocaina (di cui kg. 144,99 di principio attivo) in EL, e 1385 kg. di hashish in ED, e cioè in Spagna.
La Corte di Appello ha diviso per capitoli la motivazione della sentenza, e, per ovvie ragioni di priorità, ha trattato dapprima le questioni procedurali. Va, inoltre, premesso che, nella esposizione riassuntiva della motivazione della sentenza verranno omesse quelle questioni che non sono oggetto di ricorso per cassazione, non sono rilevabili di ufficio, e che comunque non hanno influenza sulla decisione di questa Corte.
Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, eccepito dalle difese di RO e NE, in relazione all'imputazione sub 3), è stato disatteso in quanto, a norma dell'art. 6 c.p., e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere la giurisdizione italiana, è sufficiente che anche solo un segmento della condotta sia stato commesso nel territorio dello Stato. Il giudice di appello ha individuato tale segmento nella fase di ideazione, programmazione e organizzazione dei fatti, desunta dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti conversazioni tra i due imputati, avvenute nel novembre e dicembre 1996, dalle quali è risultato che il NE, partendo in auto dall'Italia, e il RO in aereo dall'Olanda, si sarebbero recati in Spagna per concludere le illecite operazioni con il IS.
Ad analoghe conclusioni la Corte territoriale è pervenuta per l'eccezione di incompetenza per territorio, rilevata con i motivi di appello dall'SI, dal ET, dal DI GI e dal D'ST. Il giudice di merito, applicando l'art. 16 c.p.p., comma 3, ha ritenuto più grave il reato di cui al capo 5),
riguardante la detenzione di un quantitativo di cocaina, ritenuto ingente, e che configura il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, con pena nel massimo fino a 30 anni di reclusione, rispetto al delitto associativo di cui all'art. 74, stesso decreto, punito fino a 24 anni di reclusione. La consumazione del reato di cui all'art. 73 è cessata in EL, facente parte del circondario di Torino, dove è avvenuto il sequestro dello stupefacente, mentre non sono determinabili con precisione i luoghi di importazione e trasporto della sostanza stupefacente, per cui non è applicabile l'art. 8 c.p.p., comma 3, che determina per il reato permanente la competenza territoriale del giudice del luogo, dove ha avuto inizio la consumazione, bensì la regola suppletiva di cui al successivo art. 9 c.p.p., comma 1, che individua la competenza del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione. La competenza per il reato associativo è poi determinata a norma dell'art. 16 c.p.p., comma 1, ed è stato ritenuto irrilevante che alcuni imputati del reato di cui all'art. 74 non lo fossero anche per il reato di cui al capo 5), trattandosi comunque di delitto commesso dai componenti dell'associazione per delinquere, e non essendo richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo ai fini della configurabilità della connessione teleologica.
Infine, siccome per il reato associativo la base operativa si trovava in Piemonte, dove risiedevano gran parte dei sodali e dove vi erano le strutture organizzative, quali il magazzino di EL, camion, auto, ecc. e dove si era anche insediato il dominus IS, ancorché di origine calabrese, anche valutando autonomamente la competenza per territorio per il reato di cui all'art. 74, competente era in ogni caso il Tribunale di Torino.
La Corte di Appello di Torino ha altresì respinto l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p., sollevata dalla difesa del D'ST per non avere il P.M. proceduto ex art. 516 c.p.p. alla modifica della contestazione del reato sub 5), trattandosi di "importazione" di sostanza stupefacente, e non di mera "detenzione".
Il giudice di merito ha ritenuto che, trattandosi di previsioni alternative di cui all'art. 73, il P.M. ha optato per quella assolutamente certa, suffragata dal ritrovamento e sequestro della cocaina, a fronte delle difficoltà probatorie relative alla partecipazione del D'ST alle fasi di importazione e trasporto della cocaina. Inoltre, secondo la motivazione della sentenza gravata, non è configurabile alcuna violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in quanto ne' al D'ST ne' agli altri coimputati del delitto di cui al capo 5), è stato addebitato il concorso nell'attività di importazione dello stupefacente, per cui vi è piena corrispondenza tra contestazione e sentenza. La Corte territoriale ha, poi, esaminato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, e quindi degli atti successivi, per violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e art. 430 c.p.p., proposta dalle difese di SI, D'ST, ET, PA, AN e NE, stante il tardivo deposito degli atti dell'indagine Osso 2 condotta dalla Procura di Reggio Calabria ed avente ad oggetto il reato associativo di cui al capo 4). Sul punto va precisato che parallelamente alle indagini di Torino, chiamate Elianto, vi era un'altra indagine a Reggio Calabria, chiamata OSSO2, e i cui atti, pervenuti a Torino dopo la richiesta di rinvio a giudizio, sono stati utilizzati in larga misura per fondare il giudizio di responsabilità degli imputati. Il giudice di merito, dopo avere specificato che sarebbe improprio parlare di nullità del decreto di rinvio a giudizio e degli atti consequenziali, ivi compresa la sentenza di primo grado (e ora ovviamente di quella di secondo grado), essendo l'unica sanzione prevista dall'art. 416 c.p.p., comma 2, l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, ha precisato che è pacifico che gli atti sono pervenuti al P.M. di Torino dopo la richiesta di rinvio a giudizio e l'inizio dell'udienza preliminare del 9.7.1998, cioè in data 5.10.1998, a seguito di declaratoria di incompetenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria in data 31.8.1998.
Nella sentenza impugnata si da atto che il P.M. torinese era senz'altro a conoscenza dell'indagine in corso a Reggio Calabria fin dal dicembre 1996, ma il giudice di appello ha ritenuto che occorre distinguere tra conoscenza dell'indagine, e trasmissione di alcune (o anche varie) note informative con singoli atti, dalla piena disponibilità del fascicolo a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del giudice procedente. Solo dal momento in cui il P.M. riceve formalmente gli atti, ed ha quindi accesso pieno ad essi, sorge l'obbligo di rispetto della discovery, mentre nessun addebito di elusione gli si può attribuire per la mancata comunicazione alle parti della cognizione di una indagine parallela, conoscenza dovuta a lecita attività di coordinamento e di collaborazione tra le Procure della Repubblica procedenti. Fino al momento in cui sono pervenuti gli atti, si trattava di due diversi procedimenti penali.
Legittimamente quindi il P.M. si è avvalso dello strumento processuale di cui all'art. 430 c.p.p., e - secondo il giudice di appello - ha proceduto con la "immediatezza" prevista dalla citata norma, trattandosi di materiale documentale molto ampio, e cioè 32 faldoni, trasmessi alla DIA il 9.10.1998, e cioè quattro giorni dopo il loro arrivo, per un vaglio approfondito per selezionare gli atti pertinenti al procedimento Elianto. In data 4.12.1998, all'esito della delibazione preventiva, il P.M. ha proceduto al deposito degli atti per consentire l'esercizio del contraddittorio. Riassumendo, nella sentenza impugnata è stato ritenuto che l'immediatezza del deposito va valutata non alla data in cui gli atti sono pervenuti, ma a quella in cui sono stati individuati gli atti pertinenti, operazione effettuata con la dovuta celerità, a nulla rilevando l'indimostrata tesi della difesa del D'ST, secondo la quale non vi era nulla da selezionare, essendo il materiale del procedimento cd. Osso 2 già confezionato per questo procedimento. Ulteriori prospettate violazioni dell'art. 430 c.p.p. da parte delle difese di SI e ET sono state disattese, con particolare riguardo alla violazione dell'art. 270 c.p.p., comma 1, per l'acquisizione delle intercettazioni, disposte ed eseguite in diverso procedimento, risultando le stesse indispensabili non solo per il reato associativo, ma anche per quelli di cui ai capi 3), 5) e 6) per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p., comma 2, lett. h).
La sentenza impugnata ha poi valutato come infondate le eccezioni delle difese del DI GI e del PA di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, oggetto delle commissioni rogatorie inoltrate dalla Procura di Torino alla A.G. spagnola in data 16.6.1997 e 3.9.1997, ai sensi della L. n. 367 del 2001, entrata in vigore il 9.10.2001.
Il primo profilo di inutilizzabilità attiene, secondo gli appellanti, al mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione per via diplomatica - dallo Stato richiesto allo Stato richiedente - degli atti oggetto di rogatoria, in violazione di quanto disposto dalla Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale 20.4.1959, richiamata dall'art. 696 c.p.p., comma 1, modificato dalla L. citata n. 367 del 2001, art.
9. La trasmissione diretta alla Autorità giudiziaria italiana ha comportato la violazione dell'alt. 15 della citata Convenzione di Strasburgo, con conseguente inutilizzabilità ex art. 729 c.p.p., comma 1. La Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità per più motivi. Il primo è costituito dalla circostanza che la novella legislativa deve essere letta alla stregua delle regole di interpretazione dei trattati dettate dalla Convenzione di Vienna del 23.5.1969, resa esecutiva in Italia con la L. n. 112 del 1974, secondo cui un trattato deve essere interpretato in buona fede, e tenendo conto degli ulteriori accordi e delle consuetudini internazionali. Nella specie, trattandosi di paesi facenti parte dell'Unione Europea, e tenuto conto dei particolari rapporti di collaborazione tra Italia e Spagna, vi è una consolidata prassi favorevole alla rimessione delle rogatorie direttamente al giudice competente.
Secondo la sentenza di appello, tale prassi è suffragata anche dal contenuto dell'art. 53, comma 1, della Convenzione di applicazione del Trattato di Shengen, siglato 19.6.1990, e divenuto operativo in Italia dal 26.10.1997, in quanto ratificato con L. n. 388 del 1993, che consentiva la rimessa diretta degli atti alla Autorità giudiziaria competente.
Pertanto, sono apparse irrazionali sia la applicazione retroattiva di una norma tesa ad invalidare il contenuto di altro trattato internazionale, sia la deroga al favor rogatoriae che ha ispirato la collaborazione tra Italia e Spagna per accertare i fatti costituenti reato nel presente procedimento.
Infine, nella sentenza di secondo grado è precisato che la norma riguardante la restituzione della rogatoria è posta a tutela dello Stato richiesto, mentre, per lo Stato richiedente, il Ministro della Giustizia, ricevendo la rogatoria, non deve fare altro che trasmettere gli atti al giudice richiedente, per cui nessuna violazione dell'art. 15 c.p.p., comma 2, della citata Convenzione è ravvisatale nella specie, tanto più che le intercettazioni erano state chieste in via di urgenza direttamente dall'Autorità Giudiziaria, essendo prossimi alla consumazione reati di organizzazione di traffici internazionali di stupefacente. Con altro, ma connesso al precedente, motivo di gravame, gli appellanti avevano dedotto la mancata osservanza dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, sia per essere state eseguite le operazioni di intercettazione fuori dai locali della Fiscalia, in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, sia per la mancata trasmissione dei verbali delle operazioni di intercettazione.
Il giudice di merito ha ritenuto che all'epoca non erano in vigore l'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, e art. 729 c.p.p., comma 1 bis, come modificati dalla L. n. 367 del 2001, per cui era applicabile la norma generale prevista dall'art. 3, comma 1, della Convenzione di Strasburgo, secondo la quale la parte richiesta esegue le rogatorie nelle forme previste dalla propria legislazione.
Non risultando all'epoca nessuna convenzione che consentisse di imporre all'Autorità Giudiziaria spagnola l'osservanza delle norme di cui all'art. 268 c.p.p., commi 3 e 4, è stato legittimo procedere secondo la normativa in vigore in Spagna, a norma dell'art. 3, comma 1, della Convenzione di Strasburgo, e non è stato ravvisato dal giudice di merito alcun profilo di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Anche l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati inerenti l'attività di cd. radiolocalizzazione, proposta dai difensori di SI e ET è stata disattesa. Molte sono le deduzioni difensive sul punto, ma la principale attiene alla circostanza che gli accertamenti per individuare la zona di provenienza delle telefonate tramite l'esame dei tabulati sono equiparabili alle intercettazioni, per cui si applica la disciplina di cui agli artt.266 c.p.p. e ss., pacificamente non osservata nella fattispecie. Il
giudice di appello ha ritenuto che l'attività di radiolocalizzazione non ha le stesse caratteristiche invasive delle intercettazioni telefoniche, in quanto non tesa a captare le conversazioni, quali comunicazioni riservate tra persone inconsapevoli di essere controllate, in deroga del principio costituzionale di cui agli artt.15 e 16 c.p.p., ma è finalizzata solo a seguire gli spostamenti delle persone, ed è quindi equiparabile ai pedinamenti di polizia giudiziaria, contrariamente a quanto ritenuto negativamente dagli appellanti. Per questo motivo non è necessario alcuno dei provvedimenti previsti per le intercettazioni, in particolare i decreti di autorizzazione del GIP.
Nella sentenza di appello è stata quindi ritenuta sufficiente l'emissione dei decreti di acquisizione del P.M. a norma dell'art.256 c.p.p., comma 1, senza che sia necessaria alcuna motivazione ulteriore oltre l'allegazione per finalità di giustizia penale, essendo i decreti meri atti di impulso investigativo. Quanto alle altre eccezioni difensive: a) la collaborazione dei gestori telefonici è stata ritenuta attività ausiliaria di polizia giudiziaria consentita ex art. 348 c.p.p., comma 4; b) l'allegazione in dibattimento non necessitava delle forme di cui all'art. 431 c.p.p. per gli atti irripetibili (circostanza sulla quale sono d'accordo anche i difensori), ma legittimamente a seguito di istanza del P.M. accolta dal Tribunale ex art. 495 c.p.p., per cui è anche errato il richiamo all'art. 507 c.p.p., avvenuto solo per i tabulati relativi ai flussi telefonici;
c) non vi è stata alcuna violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, in quanto, pur non essendo stati trasmessi al GUP i tabulati di radiolocalizzazione, nel fascicolo erano inseriti i decreti del P.M. dai quali risultava che i dati erano stati trasmessi per le indagini alla DIA, presso i cui uffici i difensori avrebbero potuto esaminare gli atti ed estrarne copia. È stata poi presa in considerazione l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante la procedura di istradamento, consistente nel convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un nodo posto in Italia, sollevata dalle difese dell'SI, del ET, del PA, dello IT, del D'ST e del LI.
Gli appellanti hanno formulato varie eccezioni sul punto, ma sostanzialmente hanno assunto che, non potendo l'intercettazione prescindere dall'apporto tecnico del gestore telefonico estero, non si poteva fare a meno della rogatoria internazionale. Il giudice di appello ha esaminato varie tipologie, pervenendo sempre alla legittimità delle intercettazioni, motivando nel modo che segue.
In primo luogo, l'uso di un cellulare italiano, pur se collegato all'estero, sia in entrata che in uscita, non abbisogna di alcuna rogatoria perché i segnali trasmessi dall'apparecchio devono necessariamente "fare ponte" in Italia attraverso gli impianti del gestore nel nostro territorio. Altrettanto dicasi se uno degli interlocutori adopera una utenza fissa in Italia.
Nella sentenza impugnata poi si distingue tra intercettazione "diretta", e cioè compiuta interamente all'estero, per cui è necessaria la rogatoria, dalla intercettazione "indiretta", cioè attraverso la succitata procedura di istradamento, in cui l'attività di captazione-ricezione viene svolta in territorio italiano. In questo caso viene operata una distinzione tra telefonate in partenza dall'Italia per cui è lecita l'intercettazione senza rogatoria, e telefonate effettuate dall'estero verso una utenza italiana. Il P.M. avrebbe usato la strategia del "doppio binario" autorizzando di urgenza l'intercettazione per istradamento delle chiamate italiane dirette a utenze straniere, e ricorrendo alla rogatoria (vengono richiamati due casi specifici a pag. 58 della sentenza) per le chiamate in uscita dalle utenze straniere.
La Corte territoriale ha quindi rigettato le istanze delle varie difese in relazione alle intercettazioni telefoniche, in quanto ha ritenuto la legittimità della procedura osservata dal P.M.. Per ciò che concerne le intercettazioni ambientali, una particolare attenzione viene dedicata ai risultati di una intercettazione disposta sull'autovettura Alfa AB063GZ del NE, tramite microspia nel periodo gennaio-febbraio 2007, e che ha registrato colloqui tra il NE e il RO. La Corte di merito ha ritenuto che si è trattato di una registrazione di colloqui tra presenti (art. 266 c.p.p., comma 2) in cui il telefono non è il veicolo di comunicazione tra i soggetti controllati, ma il mezzo per consentire alla polizia giudiziaria l'ascolto a distanza dei dialoghi.
Inoltre, essendo la microspia stata installata in Italia, ed essendo la captazione avvenuta in Italia attraverso le centrali di ricezione di Torino, la sola circostanza che le conversazioni siano state eseguite all'estero per lo spostamento dell'autovettura è ininfluente per ritenere la necessità della rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione ambientale su mezzo mobile conoscere tutti gli spostamenti, così vanificandosi le finalità del mezzo di ricerca della prova.
Infondata è stata anche ritenuta l'eccezione del LI di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite sulle utenze pubbliche (e cioè cabine telefoniche), essendo dirette verso persone incerte, ed essendo evidente la violazione della privacy di un numero indeterminato di persone. La Corte di merito ha ritenuto che tale esclusione provocherebbe un vulnus irreparabile, sottraendo la stessa capacità intercettativa dei pubblici ministeri.
È stata anche rigettata l'eccezione della difesa di SI e ET di violazione dell'art. 268 c.p.p., n. 3 in relazione alla declaratoria di inammissibilità ex art. 271 c.p.p., per non essere stati indicati ne' i decreti viziati, tra gli innumerevoli atti allegati, ne' la rilevanza delle intercettazioni ai fini della decisione. Ciò soprattutto perché alcune operazioni di intercettazione sono state eseguite secondo la regola generale nei locali della Procura, e per altre era stata specificata l'insufficienza degli impianti in dotazione alla Procura. Il motivo di appello è stato quindi ritenuto generico, tanto più che analoga decisione era stata adottata dal giudice di primo grado. La difesa ha invece assunto che l'inutilizzabilità è rilevabile di ufficio e non era onere della difesa procedere alle precisazioni richieste dai giudici di merito.
La motivazione riguardante le intercettazione si conclude con valutazioni di merito sul valore probatorio delle intercettazioni, ritenute il più rilevante metodo di acquisizione delle prove, e sulla attendibilità dei riconoscimenti fonici, eseguiti senza ricorrere a perizie di SI, NE, PA, ET, IT e RO.
La sentenza di appello, a questo punto, ha esaminato i singoli reati. Per ciò che concerne il capo 3), è stato già precisato che il NE e il RO sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 73 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, (capo 3)) per avere, in concorso tra loro, e con IS RO, nei cui confronti si è proceduto separatamente, e con altre persone non identificate, detenuto in più occasioni hashish, ed in particolare kg.
1.000 e kg. 500, destinati al mercato italiano.
Trattandosi dell'unica operazione in cui non sono stati eseguiti sequestri, la prova oggettiva del fatto è stata desunta dalle intercettazioni eseguite, e in particolare da quella ambientale sulla autovettura del NE Alfa 155 tg. AB063GZ nel periodo dal 28.1.1997 al 2.2.1997.
Il giudice di merito ha ritenuto provato con certezza che gli interlocutori fossero i due imputati. L'identificazione del NE si evince: a) dalla circostanza che le intercettazioni sono state eseguite sulla sua autovettura;
b) dalla sua sicura presenza in Spagna in quel periodo, ammessa anche dalla difesa;
c) dal riconoscimento dell'ispettore AT, che aveva già aveva effettuato precedenti operazioni di ascolto. L'identificazione, più complessa, del RO viene spiegata in particolare alla pag. 89 della sentenza e si desume: a) dalla concomitanza di diversi fatti oggettivi che ne fanno ritenere la presenza in Spagna, e non in Olanda, in quei giorni;
b) dalla circostanza che il NE si sia rivolto all'interlocutore, chiamandolo RO;
c) dal riconoscimento della voce del RO da parte della polizia giudiziaria (teste ET), essendo le intercettazioni per l'operazione Elianto iniziate fin dal febbraio 1996; d) dalla rivelazione fatta dal RO al IS in epoca successiva, e cioè il 22.7.1997, sulla apposizione di una microspia sulla autovettura dell'"americano", da individuarsi nel NE, quando anch'egli si trovava sull'automezzo il 28.1.1997. Elencati poi i contatti precedenti, acquisiti sempre a mezzo di intercettazioni, ed i contenuti dell'intercettazione ambientale, in cui più volte si parla di kilogrammi, milioni, viaggi, pagamenti, roba (pagg. 97-99), nonché le risultanze di una intercettazione sempre sulla succitata autovettura del 15.2.1997, che proverebbe il successivo smercio di ingenti quantitativi di hashish, la Corte di merito ha ritenuto sicuramente provata la responsabilità dei due imputati, attribuendo al NE un ruolo tutt'altro che secondario per la fiducia in lui riposta dal protagonista delle illecite operazioni, e cioè il RO.
È stato, infine, disatteso il motivo di appello proposto dal NE sulla esclusione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, aderendo il giudice di merito a quella giurisprudenza che non ha ritenuto conferente alla previsione normativa ogni riferimento al mercato e alla sua saturazione, ma che ha dato rilievo al solo "dato quantitativo", emergente da quanto indicato dal RO nelle intercettazioni ambientali, e cioè centinaia e migliaia di kg, di "roba".
SI, D'ST, LI, AN e IT sono stati dichiarati colpevoli del reato più grave, e cioè di quello di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (capo 5)) per avere, in concorso tra loro, con i già citati IS e IA RA, per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente detenuto kg. 182,84 di cocaina, contenenti kg. 144,99 di principio attivo.
In estrema sintesi, le prove a carico degli imputati sono dedotte: a) dalla confessione del D'ST, pur senza chiamare alcuno in correità; b) dall'operazione di pedinamento eseguita il 17.5.1997, allorché l'ingente quantitativo di cocaina fu reperito in un camion frigo parcheggiato in un capannone a EL, ed in cui sono coinvolti l'SI, il D'ST, il AN e lo IT, precisandosi che le chiavi del capannone erano state reperite su una Fiat Bravo condotta dal AN e di proprietà del D'ST, mentre SI e IT erano arrivati nella stessa zona con altri mezzi, rispettivamente su una Y10, e su un autoarticolato o bilico;
c) dalla circostanza che il LI aveva la disponibilità del capannone;
d) dai risultati delle intercettazioni nei giorni immediatamente precedenti e nello stesso giorno del ritrovamento;
e) ovviamente dal sequestro della cocaina.
I risultati del pedinamento (peraltro circostanze di fatto, delle quali è contestata la valutazione probatoria, soprattutto in relazione al trasferimento della cocaina dal bilico condotto dallo IT al camion frigorifero parcheggiato nel capannone a EL, e non il loro reale svolgersi) sono stati esposti nella loro successione cronologica nella mattinata del 17.5.1997, giorno del sequestro della cocaina alle pagg. 110 e 111 della sentenza impugnata.
In particolare, per il AN, che ha ritirato una Fiat Bravo, inizialmente condotta dal D'ST, sono stati ritenuti rilevanti i suoi precedenti contatti telefonici con il D'ST, la sua presenza sul posto, mai spiegata in modo convincente, il possesso delle chiavi del capannone, la circostanza che egli era stato già visto in precedenza in zona dal proprietario del capannone, in quanto presentatogli dal LI, pur mancando un riconoscimento dibattimentale. Inoltre, egli è stato rivisto dalla polizia giudiziaria insieme al D'ST, come conducente, presumibilmente dopo l'operazione di trasbordo della cocaina, mentre anche il bilico è uscito da un recinto dove si trovano i capannoni.
Lo IT è stato ritenuto il trasportatore della cocaina: a) in quanto giunto a EL alla guida di un autoarticolato (bilico), unico dei mezzi usati dagli imputati idoneo a trasportare una tale quantità di sostanza stupefacente, sotto la copertura di un legittimo trasporto di merci per conto terzi;
b) per essere partito dalla Spagna il 16.5.1997; c) per essere stato individuato uno spazio volumetrico nel bilico, idoneo a contenere la cocaina;
d) per le sue relazioni con il IS e il IA, essendo stato trovato in suo possesso un bigliettino con le loro utenze telefoniche;
e) per il sequestro della somma di L. 30.000.000, trovata in suo possesso, e ritenuto il compenso per il trasporto;
f) ritenendosi compatibile il tempo di poco meno di venti minuti per il trasbordo della cocaina dal bilico al camion frigo;
g) non ritenendosi rilevante l'argomentazione difensiva della mancanza di contatti con gli altri coimputati nei mesi precedenti l'operazione. Per il LI sono stati ritenuti determinanti i risultati di alcune intercettazioni comprovanti i suoi rapporti con i coimputati, e le circostanze che egli fosse il proprietario del camion frigo in cui è stata ritrovata la sostanza stupefacente, ed avesse la disponibilità del capannone.
L'SI è stato ritenuto correo per la sua attività nel corso dell'operazione finale sottoposta a pedinamento e descritta dagli agenti di polizia giudiziaria, per alcuni significativi contatti avuti comunque con il IS, malgrado egli neghi di essere il "nipote" di cui alle telefonate, per essere stato in possesso dei numeri telefonici di IT e LI. L'SI è stato ritenuto lo staffettista del bilico condotto dallo IT, avendo, a bordo di una autovettura Y10, "condotto" l'autoarticolato fino a EL, per poi defilarsi al momento dell'avvicinamento al capannone più volte citato. In particolare, l'SI ha prelevato sulla Y10 il D'ST, sceso dalla Fiat Bravo dove era con il AN, poi il D'ST è salito sul bilico condotto dallo IT, e l'SI lo ha seguito conducendo la autovettura fino all'abitato di EL, dove si è fermato, mentre il bilico ha proseguito per la zona industriale. L'SI è stato infine reperito presso un bar di EL in stato di nervosismo. La legittimità della condanna per il reato aggravato dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 80, comma 2, impugnata dalla sola difesa del
AN, è motivata per le stesse ragioni esposte a proposito del reato sub 3), precisandosi che dal quantitativo di cocaina si potevano ottenere quasi 1.000.000 (un milione) di dosi giornaliere. Per il delitto di cui al capo 6), e cioè l'illecita detenzione al fine di importazione di quasi kg. 1.400,00 di hashish, la Corte di merito ha condannato il solo NE, riformando la declaratoria di assoluzione del giudice di primo grado. È stata confermata l'assoluzione del ET e riformata la decisione di condanna del coimputato NOTAREL EO, che è stato dichiarato assolto per non avere commesso il fatto a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La responsabilità del NE è stata ritenuta sulla base dei contenuti di alcune conversazioni avute con il IS dal 3 al 19 luglio 1997, e riportate alle pagg. da 157 a 161 della sentenza di appello, in cui si evidenzia la partecipazione all'organizzazione dell'operazione di importazione di kg. 1.400,00 di hashish. La individuazione della voce del NE come interlocutore del IS è avvenuta nel già descritto modo di riconoscimento da parte della polizia giudiziaria in base a pregresse attività di intercettazione nel gennaio 1997.
Come già precisato, SI LA, D'ST PE, DI GI RI NI, ET PE, LI TO, PA CO, AN NG, NE PE e IT MI, escludendosi il solo RO per difetto di estradizione, sono stati ritenuti colpevoli del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 4)) per essersi associati, insieme ad altri coimputati giudicati separatamente, al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, tra cui specificati casi di detenzione e importazione nel territorio nazionale di ingenti quantitativi di cocaina e hashish, fatti commessi per SI, D'ST, LI, AN e IT fino al 17.5.1997, e per gli altri fino al luglio 1997. Una posizione apicale è stata attribuita al solo SI, configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 2 per il DI GI, mentre gli altri sono stati sempre ritenuti meri partecipi.
La lunghissima motivazione sulla configurabilità di tale reato inizia con l'individuazione degli elementi caratterizzanti l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e cioè la presenza di una organizzazione, anche se minima e rudimentale, la ripartizione dei compiti tra i sodali, l'esistenza di un vincolo associativo, la permanenza del vincolo al fine di commettere un numero indeterminato di reati ex art. 73, o comunque di partecipare o favorire l'attività criminale, la volontà di aderire al pactum sceleris.
La Corte di Appello ha criticato poi la motivazione del giudice di primo grado per avere elencato acriticamente le prove assunte ed esaminato le singole posizioni, ma dando per scontata l'esistenza del sodalizio criminale con argomentazioni sintetiche contenute nelle sole pagg. 436-437. Secondo il giudice dell'impugnazione di merito, il metodo da seguire è quello di raggruppare i fatti rilevanti in base alla loro pertinenza ai vari imputati, e, pur non nascondendosi il rischio di una commistione tra prova della sussistenza dell'associazione ed appartenenza ad essa dei singoli imputati, si ritiene che ciò consenta un inquadramento sistematico del materiale probatorio, definito magmatico, in quanto costituito in maniera largamente prevalente da intercettazioni telefoniche e ambientali. Così per il LI si elencano una serie di comunicazioni telefoniche, in alcune delle quali egli non è interlocutore, intercorse tra il 22.7.1996 e il 13.5.1997, che proverebbero i suoi contatti con vari coimputati, tra cui lo IT, il D'ST, il AN, il NE, l'SI, il IS (che sapeva essere il "capo"), il IA e il PA. A ciò viene ovviamente aggiunta la circostanza che egli, in relazione al reato di cui al capo 5), era il proprietario del camion frigo su cui fu trovata la cocaina, e deteneva il capannone dove era parcheggiato il suddetto camion frigo.
Anche per il AN vengono ritenuti significativi i suoi contatti con IS, NE, D'ST, LI, IT, SI e IA, e, considerato che tutte le intercettazioni sono prossime all'operazione di EL, ne viene richiamata altra del 21.2.1997 tra IS ed SI, dalla quale si evincono i rapporti con il LI e il D'ST, altra circostanza ritenuta rilevante per la frequentazione pregressa del capannone del LI, e per lo stretto legame con il D'ST, del quale il AN aveva le chiavi dell'alloggio ed utilizzava la sua vettura Fiat Bravo.
Per IT vengono ripetute le circostanze inerenti al reato sub 5), e cioè di essere stato il trasportatore della cocaina su incarico del IS, che aveva visto in Spagna, di avere effettuato il trasbordo della sostanza stupefacente dal bilico da lui condotto sul camion frigo, di aver percepito il compenso di L. 30.000.000 per il trasporto, di avere avuto i descritti contatti con i coimputati dello specifico reato, di avere avuto a disposizione i numeri delle utenze telefoniche del IS, del IA e dell'SI. Come già precisato, il D'ST ha reso confessione per la partecipazione al reato di cui al capo 5), e dalle intercettazioni sono risultati i suoi legami non solo con le persone che cooperarono con lui il 17.5.1997, data del sequestro della cocaina, ma anche con il IS.
Il giudice di merito ha poi elencato numerose telefonate risalenti al 2006, che dimostrerebbero come il D'ST fosse permanentemente in contatto con il IS.
Infine, l'identificazione dell'interlocutore chiamato PE con il D'ST è avvenuta perché tale nominativo viene usato dal IS in una telefonata del 28.4.1997, ore 16,41, in cui è pacifico che uno degli interlocutori sia il D'ST, assieme all'SI, e si ripete in altre numerose telefonate, alcune del successivo mese di maggio, in cui la persona che conversa non può che essere il D'ST, quale uomo di fiducia dell'SI. Infine, vi è il riscontro del teste ET, che ha comparato le voci, pur senza il conforto di una perizia o di una consulenza tecnica.
Per ciò che concerne l'SI, oltre la sua partecipazione al reato sub 5), vengono ritenuti rilevanti i suoi continui rapporti, nel corso degli anni 1996-1997 con il IS, le cui conversazioni sono descritte nella pagg. da 183 a 187 della sentenza. Vengono citati anche sporadici rapporti in epoca precedente con IT, LI e NE. Stretti sono poi i rapporti con il ET, pur non essendo quest'ultimo stato ritenuto partecipe al reato di cui al capo 5).
Quanto all'individuazione della "voce", contestata almeno per le intercettazioni provenienti dal procedimento Osso2, va ribadito che il riconoscimento è stato effettuato a mezzo delle testimonianze degli investigatori, che, con il già descritto metodo della comparazione con altre telefonate ritenute di sicura provenienza dell'SI, lo hanno individuato come interlocutore delle altre conversazioni intercettate. Si citano le testimonianze di ET, AT ed UC.
L'SI è stato poi ritenuto a conoscenza delle principali attività dell'associazione, e dei reati in esame, ancorché a lui non attribuiti, tanto che solo per lui resterà la qualifica di capo- organizzatore di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. La responsabilità del ET è stata ritenuta per i continui rapporti con il IS, rapporti che risalgono al 1996. Pur non essendo stato il ET dichiarato colpevole di alcun reato fine, viene considerata rilevante la fiducia del IS, che aveva accreditato il ET come referente principale dopo l'uscita di scena dell'SI, e che lo teneva informato dei problemi derivanti dalle operazioni ED e EL, ricordandosi gli accertamenti inerenti al doppio fondo del camion frigo del LI. Inoltre, dalle intercettazioni sono risultati stretti rapporti con l'SI e il NE.
Anche il PA è stato condannato per il solo reato associativo, e la sua responsabilità è stata ritenuta sulla base di alcune intercettazioni, che hanno attestato i suoi contatti con il IS, il IA e il RO. Il riconoscimento della sua voce non è solo attribuibile alle testimonianze degli investigatori, ma anche in base alla circostanza che in due telefonate del 25.6.1997 l'interlocutore comunica al IS che sarebbe arrivato il giorno successivo in Spagna. Ciò in conseguenza dell'accertamento della sua presenza sul volo Amsterdam- Siviglia del 26.6.1997.
Nella sentenza di appello è poi raccontata una vicenda di un presunto sequestro di persona in Olanda, in cui sarebbe coinvolto il PA, oltre al IS, e che deriverebbe dal mancato pagamento di una partita di droga da parte di alcuni acquirenti olandesi. Dall'interpretazione delle intercettazioni il giudice di appello ritiene certo che il sequestro sia avvenuto, ad opera proprio del PA su disposizione del IS, e che il PA sia stato anche il carceriere e il torturatore del sequestrato, provvedendo poi alla sua liberazione sempre su ordine del IS.
Infine, anche se in modo molto labile, il PA è stato ricollegato ai fatti di ED (capo 6)).
Pure DI GI RI NI è stato condannato per il solo reato associativo, e viene ritenuta fondamentale una attività di pedinamento di agenti della DIA e della polizia spagnola, che lo hanno individuato come noleggiatore e conducente di una Fiat Croma sulla quale prese posto il IS, che era andato all'aeroporto di Malaga per prelevare il IA. La Corte territoriale ha disatteso le eccezioni della difesa, non ritenendo "indiretta", a norma dell'art. 195 c.p.p., la testimonianza dell'agente DI, in quanto quest'ultimo aveva partecipato direttamente all'operazione in territorio spagnolo, ed essendo irrilevante che nessun agente spagnolo sia stato sentito, ne' che il DI non abbia indicato altri partecipanti all'operazione di polizia giudiziaria. Ogni giudizio di attendibilità sul riconoscimento del DI GI è stato superato dall'accertamento dell'intestazione della Croma alla sua persona.
Vengono poi indicate numerose telefonate intercorse tra il IS e il DI GI, intensificatesi in prossimità dell'operazione ED, e, alla fine, pur come elemento di puro contorno, viene anche richiamata la presenza del DI GI, unitamente al NE e al IA, al battesimo della figlia del IS.
Per ciò che concerne il NE, oltre le intercettazioni inerenti ai reati di cui ai capi 3) e 6), per i quali l'imputato è stato dichiarato colpevole, nella sentenza di appello sono indicate, alle pagg. da 208 a 215, numerose telefonate intercettate in epoca anteriore, tra il febbraio e il novembre 2006, dalle quali risultano i suoi rapporti pressocché costanti con il RO e più sporadici con il IS, in cui si parla degli illeciti traffici. Vengono ancora citati i risultati di intercettazioni ambientali eseguite tra il febbraio e l'aprile del 2007, e ancora alcune altre telefoniche, dalle quali viene ritenuto che il NE si è costantemente occupato dai traffici di sostanze stupefacente insieme al IS, al RO, all'SI, al D'ST, al AN, al LI e al IA, e ha avuto incontri con il IS in Spagna dal 26.8.1996 all'11.7.1997.
Esaminate così le posizioni soggettive, prima di citare i singoli elementi oggettivi che consentono - ad avviso della Corte di Appello di Torino - di ritenere sussistente il reato associativo, nella motivazione della sentenza impugnata è indicato un sintetico organigramma, secondo il quale la figura carismatica è il IS, che si avvale della collaborazione in Spagna del IA e del DI GI, e in Italia, tra l'altro, di un gruppo torinese, che è quello oggetto della contestazione di cui al capo 4).
In questa organizzazione ha una posizione prevalente l'SI, e subito dopo di lui il ET, mentre il NE, il RO e il D'ST compiono reiterati viaggi in Spagna, da dove partono le sostanze stupefacenti, circostanza pacifica per la cocaina sequestrata a EL, e per l'hashish, ancora detenuto in Spagna in attesa di essere trasferito in Italia. Indubbiamente di maggior rilievo viene ritenuta la posizione del NE, mentre il D'ST e il AN compiono attività di manovalanza. Lo IT ha svolto la funzione di autista-trasportatore, il LI di fornitore di beni strumentali, il DI GI anche mansioni di tipo logistico, il PA si è avvalso dell'uso della forza. La frequenza dei rapporti con il IS è prevalente per l'SI e il NE, ma fittissimi e significativi sono quelli con ET e DI GI, ancorché limitati a un breve periodo di tempo. Vi sono poi stati molteplici contatti tra i sodali, anche senza il IS, così da ritenere che i reati-fine consumati non sono episodi occasionali e svincolati l'uno dall'altro, ma frutto di un rapporto stabile e continuativo tra gli imputati, attuato con strutture comuni e tecniche di lavoro non improvvisate, bensì programmate ed organizzate.
I fatti puramente oggettivi per dimostrare la sussistenza del delitto associativo vengono considerati i seguenti:
la commissione dei reati-fine, tutti riguardanti quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, con trasporti dall'estero in Italia, e attuati con mezzi ed organizzazione, che richiedevano una struttura stabile e sperimentata;
le grandi disponibilità di droga e mezzi finanziari, deducibili non solo dal rilevante traffico e dal numero delle operazioni, ma anche dalle ingenti somme sequestrate (L. 600.000.000 al IS, L. 109.000.000 al NE), e dalle spese per i viaggi;
inoltre acquistare tanto stupefante significa che si è certi di ricollocarlo sul mercato;
il linguaggio criptico, che non ha comunque impedito il sequestro degli ingenti quantitativi di cocaina e hashish;
i rapporti tra gli associati, con riguardo alla condivisione di notizie sulle vicende giudiziarie che riguardano amici e sodali, agli interventi per così dire "disciplinari" del IS, e all'uso sistematico di pseudonimi, circostanza quest'ultima che dimostra il rapporto di consorteria per essere a conoscenza dei vari soprannomi;
i beni strumentali, tra cui: il capannone e il camion frigo del LI;
il magazzino di ED;
altri luoghi di occultamento della droga, indicati come "banche" ed "uffici" nelle conversazioni intercettate;
le numerosissime schede telefoniche per evitare intercettazioni, e il cui uso è incompatibile con una lecita attività di affari;
le auto noleggiate tra cui quella del DI GI, per l'operazione ED;
l'autoarticolato condotto dallo IT per il trasporto della cocaina a EL;
altri mezzi di trasporto genericamente indicati nelle conversazioni intercettate;
i falsi documenti di identità di cui 262 carte di identità di provenienza furtiva sequestrate al D'ST;
le attività di copertura, anche se non precisate in sentenza;
l'uso della violenza, evinta dall'episodio secondo il quale il PA in Olanda avrebbe sequestrato un debitore su ordine del IS, e dai poteri autoritativi di quest'ultimo che non tollerava elusioni ai suoi ordini;
la ripartizione di ruoli, come già precisata.
In ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito ha disatteso alcuni dei motivi di appello del P.M., e cioè quelli attinenti alla riduzione della pena per ingiustificato dissenso della pubblica accusa sulla richiesta degli imputati SI, D'ST, ET, LI, AN, NE e IT di procedere con il rito abbreviato, quelli riguardanti la ritenuta continuazione tra delitto associativo e reati-fine, ed infine le richieste di alcuni aggravamenti di pena.
Premesso, poi, che il particolare spessore della organizzazione criminale e la contestazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, hanno imposto l'inflizione di pene severe per tutti gli imputati, e che le attenuanti generiche sono state concesse al solo D'ST, il trattamento sanzionatorio è motivato per ogni singolo imputato, e le pene sono state ridotte a tutti, tranne che al RO, in quanto, pur prosciolto dai reati 1) e 4), la pena è rimasta invariata, e al NE, ritenuto colpevole del reato di cui al capo 6), dal quale era stato assolto in primo grado.
Gli imputati SI e ET non hanno impugnato il trattamento sanzionatorio, per cui è superfluo esaminare le loro posizioni. RO, NE e AN hanno impugnato, i primi due per il capo 3), e l'ultimo, per il capo 5), la contestazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ritenuta - come già precisato - per l'oggettivo dato quantitativo, da ritenersi ingente, indipendentemente da altri parametri di valutazione.
Pur diversificandosi le singole posizioni, la Corte di merito ha ritenuto solo il D'ST meritevole della concessione delle attenuanti generiche, ostandovi per gli altri l'importanza e la rilevanza dell'organizzazione criminale, e, per coloro che rispondono anche dei reati-fine, i ruoli svolti nelle singole imponenti operazioni, pur diversificando le pene a secondo del livello partecipativo, e, in taluni casi (come lo IT) per avere ripreso una attività lecita dopo la scarcerazione.
Due brevi considerazioni per il RO e il D'ST. Al RO, che pure è stato condannato per un solo reato, anche se continuato, è stata inflitta la pena più elevata, e cioè 15 anni di reclusione e 150.000,00 Euro di multa per la sua particolare pericolosità, desunta dai molteplici e gravi precedenti penali, anche in tema di misure di prevenzione. Il D'ST ha beneficiato delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. per avere confessato la sua partecipazione al delitto di cui capo 5), ma, non avendo fornito alcuna informazione sui coimputati, le attenuanti sono state ritenute equivalenti alla aggravante di cui all'art. 80.
Infine, la Corte ha rigettato l'istanza del NE di revoca della confisca della somma di L. 109.000.000, trovata in suo possesso al momento dell'arresto, in quanto da mettere in relazione con il traffico di hashish di cui al capo 6), siccome destinato al finanziamento dell'operazione oppure costituente parte del prezzo di vendita dello stupefacente.
Avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati. Per evitare inutili ripetizioni, i motivi di impugnazione comuni a più ricorrenti, senza distinzioni, o quanto meno senza distinzioni delle ragioni poste a base dei motivi di gravame, vengono esposti unitariamente, e riguardano in particolare le questioni procedurali, e quelle attinenti al trattamento sanzionatorio.
Il primo motivo di ricorso è il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione al reato di cui al capo 3), proposto dal RO e appena accennato dal NE. I ricorrenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ex art. 6 c.p., trattandosi di reato commesso interamente all'estero, e cioè
tra Olanda e Spagna, e non essendovi nemmeno un segmento della condotta attuato in Italia. L'errore è stato determinato dal fatto di ritenere che il NE abbia interloquito con il RO, mentre quest'ultimo si trovava in territorio italiano. Il D'ST, il DI GI e il NE hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino. Il D'ST, che ha trattato ampiamente l'argomento, si è concentrato su due elementi ritenuti determinanti: la base operativa dell'associazione era in Spagna;
è stata contestata la detenzione illecita di cocaina per il capo 5), individuando così tale condotta come avvenuta il EL, mentre il vero reato era quello di importazione della sostanza stupefacente, essendo pacifico che la droga è stata importata dalla Spagna, come affermato nella sentenza impugnata, e pertanto la contestazione della detenzione non corrisponde alla effettiva attività criminosa prevista alternativamente dall'art. 73. Inoltre, la pacifica attività esercitata anche nel distretto di Reggio Calabria, oltre che in quello di Torino, avrebbe dovuto rendere applicabile l'art. 9 c.p.p., comma 3, in quanto l'Ufficio del P.M. che indagò per primo è stato quello di Reggio Calabria.
A tali argomenti si è associato anche il DI GI, il quale, essendo stato condannato per il solo reato associativo, ha assunto che non si applica la connessione teleologica per coloro che non hanno partecipato al reato di cui al capo 5).
Il NE ha assunto la competenza del Tribunale di Reggio Calabria per la previa iscrizione, a norma dell'art. 9 c.p.p., comma 3. Il D'ST ha anche eccepito la violazione dell'art. 516 c.p.p., con nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., per non avere il P.M. modificato l'imputazione da "detenzione" in "accordo finalizzato all'importazione", chiedendo la trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2. I ricorrenti SI, D'ST, ET, PA, AN e NE hanno reiterato l'eccezione di nullità per l'inosservanza dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e art. 430 c.p.p., relativamente all'acquisizione degli atti dell'indagine Osso2, negandosi che siano meri atti integrativi, e esponendo una serie di fatti per dimostrare che l'Autorità Giudiziaria di Torino ne era a conoscenza fin dal 1997, e soprattutto il 13.5.1997, allorché nel richiedere una rogatoria al giudice istruttore di Fuengirola (Spagna) per alcune intercettazioni, tra cui sulle utenze del IS, fu fatto riferimento all'indagine OSSO2, con i termini "atti trasmessi per estratto", "materiale reperito in relazione all'operazione OSSO2", ecc. In particolare nel ricorso SI- ET si fa riferimento anche ad altri elementi conoscitivi, ma è soprattutto la richiesta di rogatoria suindicata a far ritenere che il P.M. fosse in possesso degli atti richiamati in tale richiesta. D'altronde il P.M. di Torino ben avrebbe potuto ottenerne copia a norma dell'art. 117 c.p.p., norma alla quale si era già fatto ricorso per l'acquisizione di singoli atti dalla Procura di Reggio Calabria. Inoltre, l'acquisizione ex art. 238 c.p.p. di atti contenuti in altro procedimento richiede una serie di adempimenti e formalità non compiute nel procedimento in esame.
Trattandosi poi di atti ricevuti per competenza, gli stessi non potevano essere considerati "atti di indagine", ne' si comprende quali indagini siano state effettuate se non la mera acquisizione degli atti inviati dalla Procura di Reggio Calabria. Vengono poi censurate la destinazione di tali atti per integrare la prova dibattimentale, con violazione del contraddittorio, e la ritenuta immediatezza del deposito degli atti, che andava effettuato appena gli stessi erano giunti, e non dopo due mesi, essendo peraltro la selezione degli atti un adempimento sostanzialmente mai verificatosi.
I ricorrenti hanno, quindi, concluso - previa censura alla circostanza che la Corte di Appello non avrebbe motivato sul contenuto specifico della rogatoria del 13.5.2007 - assumendo la palese violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e art. 430 c.p.p.. I ricorrenti SI e ET hanno dedotto la violazione di legge per l'utilizzazione dei tabulati telefonici in relazione all'attività di radiolocalizzazione, non essendosi proceduto con le forme previste dagli artt. 266 c.p.p. e ss., essendo stati invece acquisiti a norma dell'art. 495 c.p.p., pur dandosi atto che non costituiscono atti irripetibili, e trattandosi di documentazione non depositata.
Tutti i ricorrenti, e cioè SI, D'ST, DI GI, ET, RO, LI, PA, AN, NE e IT, hanno dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate con il mezzo dell'istradamento senza ricorrere alla rogatoria, essendo comunque impegnati i gestori delle linee telefoniche estere, e non apparendo calzanti le distinzioni fatte dal giudice di merito su telefonate dirette e indirette, in partenza dall'Italia o in arrivo in Italia.
Secondo i ricorrenti l'utilizzazione del gestore straniero era comunque presupposto imprescindibile per richiedere che le intercettazioni fossero eseguite a mezzo rogatoria. I ricorrenti RO e NE, ma anche il D'ST, si sono poi soffermati sulla intercettazione ambientale sull'autovettura del NE mentre si trovava in territorio spagnolo, violandosi comunque il diritto alla segretezza delle comunicazioni in quel determinato Stato, ed essendo irrilevante che la microspia fosse stata posta in Italia, se poi l'intercettazione è stata eseguita in Spagna.
Vi sono, poi altri motivi di ricorso inerenti alle intercettazioni. Il DI GI, in ordine alle intercettazioni avvenute all'estero, ha eccepito: a) la mancata trasmissione degli atti per via diplomatica, in violazione dell'art. 696 c.p.p., comma 1, realizzandosi così la sanzione dell'inutilizzabilità degli atti per violazione dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, e art. 729 c.p.p., comma 1 bis;
b) l'esecuzione delle operazioni fuori dei locali della
FISCALIA, e quindi sostanzialmente la deroga da quanto prescritto dalla legge italiana, costituendo così altra causa di inutilizzabilità; c) la mancata trasmissione dei verbali delle operazioni compiute, non essendo sufficiente l'invio dei supporti magnetici.
Tali motivi sono stati dedotti, almeno in parte, anche dai ricorrenti RO, PA e NE, contestandosi la tesi del giudice di merito, secondo la quale gli atti, richiesti di urgenza, potevano essere restituiti direttamente all'A.G., e il giudice spagnolo non aveva l'obbligo di procedere secondo le norme di cui all'art. 268 c.p.p., commi 3 e 4, ma secondo quelle in vigore in Spagna, non essendo ancora in vigore la L. n. 367 del 2001. L'SI e il ET hanno censurato la motivazione con la quale è stata rigettata per genericità dell'impugnazione la dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, rilevando che, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, non spettava ai ricorrenti di indicare i decreti viziati per mancanza di motivazione sull'impiego di attrezzature non poste nei locali della Procura.
Prima di passare alle censure attinenti alla violazione di legge ovvero al vizio di motivazione attinenti ai singoli reati, e che quindi vanno trattati distintamente per ogni ricorrente, va precisato che due motivi sono stati proposti da quasi tutti i ricorrenti. Il primo attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., o comunque all'omesso espletamento di una perizia fonica, avendo la Corte di Appello desunto l'individuazione delle voci dalle dichiarazioni testimoniali degli investigatori di polizia giudiziaria, che hanno affermato di essere certi dell'identificazione tramite la comparazione con altre precedenti acquisizioni, sicuramente attribuibili agli imputati in questione.
I ricorrenti hanno censurato tale valutazione probatoria, assumendo che la perizia fonica è l'unico strumento per individuare con certezza l'attribuzione della "voce" intercettata ad ogni singolo imputato, non potendo l'accertamento essere eseguito con prova testimoniale e richiedendosi specifici accertamenti tecnici, pacificamente non utilizzati nel procedimento in esame. Il secondo motivo riguarda gli imputati condannati per il delitto associativo, e cioè tutti tranne il RO, i quali hanno rilevato l'arbitrarietà dell'attribuita rilevanza ad alcune intercettazioni non riguardanti i reati-fine addebitati, e - pur contestando tutti, tranne il D'ST, la loro partecipazione ai delitti di cui all'art. 73 - hanno comunque rilevato che si tratta di episodi occasionali, assolutamente non sufficienti a configurare il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. SI LA, condannato per i capi 4) e 5), ha chiesto annullarsi la sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per difetto e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dopo una premessa di carattere generale, ha analizzato separatamente i reati per i quali vi è stata condanna. Con riferimento ad entrambe le fattispecie criminose, l'SI ha contestato, in primo luogo, il riconoscimento della voce, non potendosi fare rientrare il riconoscimento fonico del teste nell'alveo della previsione di cui all'art. 194 c.p.p., comma 3, sistema non previsto dalla normativa vigente;
ha contestato anche che egli abbia fatto uso di una scheda telefonica intestata a MA ZO;
ha censurato, infine, la tesi che egli sia identificabile con il "nipote" o il "parente", terminologia usata in alcune intercettazioni con altri colloquianti. Con riferimento al capo 5) il ricorrente ha disconosciuto le presunte attività di coordinamento e di collaborazione, nonché soprattutto di staffettista del bilico condotto dallo IT, trattandosi di mere illazioni, con reiterazione di quanto scritto dal giudice di primo grado, senza tenere conto dei motivi di appello.
In ordine al reato associativo di cui al capo 4), l'SI ha assunto che il giudice di merito si è limitato ad una mera elencazione dei contenuti delle intercettazioni, dando per scontato che si tratti di contatti per attività illecite riguardanti sostanze stupefacenti, elemento che non si evince da una più precisa lettura delle conversazioni intercettate.
Dopo avere contestato il carattere di prova dei brogliacci di ascolto, ritenuti peraltro da Tribunale e da Corte di Appello come supporti mnemonici, il ricorrente ha censurato la ritenuta qualifica di "capo-organizzatore" del sodalizio criminale, qualifica che - se sussiste l'associazione - può essere attribuita al solo IS, che aveva ogni capacità decisionale e la esercitava anche nei confronti del supposto "nipote". Inoltre, dalla stessa ricostruzione dell'operazione che ha portato al sequestro della cocaina in EL, non si evince alcuna posizione di preminenza del ricorrente rispetto ai supposti complici.
D'ST PE, anch'egli condannato per i capi 4) e 5), ha eccepito la violazione dell'art. 74 e ha assunto il difetto di motivazione, essendo l'addebito di appartenenza al sodalizio criminale basata sulla solo consumazione di un unico reato, nulla evincendosi dalle altre prove assunte, avendo il GIP di Reggio Calabria, con ordinanza del 31.8.1998, rigettato la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e reiterandosi la illegittimità e soprattutto la inattendibilità dei riconoscimenti vocali, risultando anche altre persone con il soprannome PE, a lui attribuito.
DI GI RI NI, condannato per il solo reato sub 4), ha assunto che manca la prova della sua appartenenza all'associazione criminale, dilungandosi sulla inattendibilità del riconoscimento fonico, sulla occasionalità dei contatti con il IS, e non costituendo certo prova di un reato permanente, e che richiede il dolo di un'appartenenza al sodalizio non limitata nel tempo, l'avere fornito una volta una autovettura noleggiata al IS, circostanza che al più potrebbe far ritenere il favoreggiamento. ET PE, il cui ricorso è comune a quello dell'SI, ha censurato la sua ritenuta responsabilità per il solo reato associativo, considerato che i suoi rapporti con il IS si sono protratti per meno di un mese, e cioè dal 25.6.1997 al 23.7.1997, e dalle telefonate non risulta alcuna dimestichezza dei rapporti, ma anzi una certa soggezione nei confronti del coimputato. Le conversazioni hanno poi per contenuto argomenti diversi dal traffico di sostanze stupefacenti, e non si evince alcun suo collegamento con i fatti di EL e ED, essendo stato peraltro assolto dai reati-fine.
RO RO ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine al reato sub 3), per il quale solo è stato condannato, non evincendosi comunque dalla intercettazione ambientale sull'autovettura del NE che si sia parlato di sostanze stupefacenti, per cui non sussistono i requisiti oggettivo e soggettivo del reato, e, in ogni caso, l'individuazione dell'ingente quantitativo. Sono state poi depositate due memorie con motivi aggiunti, la prima a firma del RO, con la quale si contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, con riguardo ai suoi spostamenti tra Olanda e Spagna, all'uso di un passaporto falso, e alla determinazione di un'operazione di vendita di 1.500,00 kg. di hashish;
la seconda, a firma del proprio difensore, riguarda il trattamento sanzionatorio, e se ne accennerà in seguito. LI TO, condannato per i capi 4) e 5), ha contestato che sia provata la sua partecipazione al reato-fine sub 5), deducendo sia la violazione di legge che il difetto di motivazione, e censurando in particolare la ritenuta sussistenza del dolo, non essendo egli a conoscenza della circostanza che si stava consumando un fatto costituente delitto in tema di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ha poi dedotto il vizio di motivazione in ordine al reato associativo. Il LI, oltre a contestare soggettivamente la sua partecipazione, non essendo rilevante un episodio occasionale, i rapporti mai smentiti con altri coimputati, e l'errata assunzione in sentenza che egli fosse titolare di più di una utenza telefonica, ha censurato altresì oggettivamente la sussistenza della organizzazione criminale, che avrebbe commesso solo tre reati in due anni, e a mezzo di persone ogni volta diverse fra loro. PA CO, condannato per il delitto sub 4), ha censurato, oltre il riconoscimento della voce senza perizia fonica, la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 74 sotto quattro profili. Il primo attiene alla violazione di legge, non avendo il PA partecipato ad alcuno dei tre reati-fine accertati, e dimostrando le conversazioni con il IS solo occasionali rapporti. Il secondo profilo riguarda le fonti di prova, costituite esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche, di contenuto tutt'altro che inequivoco, senza accertamento sicuro degli interlocutori. Il terzo profilo attiene alla giuridica inesistenza del delitto associativo, potendo al più configurarsi reati concorsuali, con figura centrale il IS, e ribadendosi che il ricorrente non è coinvolto in alcuno dei tre reati-fine accertati. Il quarto profilo riguarda la prova della partecipazione del PA alla presunta associazione, e il ricorrente, dopo avere richiamato numerose intercettazioni che - a suo dire - non forniscono alcun indizio del suo coinvolgimento, ha anche precisato che a lui viene attribuito solo l'uso della violenza in relazione ad un episodio di sequestro di persona, mai accertato, e che - anche se fosse vero - configurerebbe un unico ed altro reato.
AN NG, condannato per i capi 4) e 5), e i cui difensori hanno depositato due distinti ricorsi, ha eccepito la violazione di legge ovvero il difetto di motivazione in relazione sia al reato di cui al capo 5), che a quello associativo di cui al capo 4). In ordine al reato-fine la censura riguarda la ritenuta prova della partecipazione del AN al fatto criminoso, non ritenendosi probanti ne' le intercettazioni precedenti, ne' i risultati dell'attività di pedinamento, che non dimostrano la consapevolezza dell'imputato, ne' il ritrovamento delle chiavi del capannone e del camion frigo sull'autovettura da lui condotta, essendo stato il AN un occasionale utilizzatore della Fiat Bravo. Per ciò che concerne il reato-mezzo, viene posto in evidenza, oltre alle censure sulla partecipazione al reato-fine, che il AN sarebbe stato comunque un occasionale complice per un unico episodio. NE PE, condannato per i reati di cui ai capi 3), 4) e 6), e i cui difensori hanno depositato due distinti ricorsi, oltre a eccepire la mancata richiesta di procedibilità del Ministro della Giustizia, trattandosi di reato commesso all'estero in danno di Stato estero, ha censurato la ritenuta responsabilità per tutti e tre i capi di imputazione ascrittigli, e cioè capi 3), 4) e 6), ricordandosi sia l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sia comunque l'arbitraria interpretazione del contenuto delle conversazioni. È stato poi censurato il metodo di individuazione della voce della persona i cui dialoghi sono intercettati sempre perché effettuato a mezzo di una non attendibile testimonianza, essendo necessario il ricorso ad accertamenti tecnici, e, per l'art. 74, l'occasionalità degli episodi e l'irrilevanza delle conversazioni intercettate in epoca anteriore alla commissione dei reati di cui ai capi 3) e 6).
Con memoria in data 12.10.2007 il difensore del NE ha dedotto, in relazione al reato di cui al capo 6), che la nuova formulazione dell'art. 526 c.p.p. in ordine ai canoni valutativi relativi all'affermazione di responsabilità esclude la legittimità della decisione del giudice di appello che ha riformato la sentenza di assoluzione di primo grado, riferendosi a fatti successivi all'arresto, con contributo del ricorrente all'organizzazione di un traffico illecito di droga.
IT MI, condannato per i reati di cui ai capi 4) e 5), ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 5), denunciando l'ininfluenza del bigliettino con le utenze telefoniche reperito in suo possesso, l'irrilevanza probatoria della capacità del bilico da lui condotto di contenere la sostanza stupefacente, il breve periodo in cui è rimasto nel capannone, e cioè 17/18 minuti, come risulta dal tachigrafo, e non 30 minuti come dichiarato dai testimoni, ispettori di polizia giudiziaria. Con altro motivo di ricorso, lo IT ha dedotto la erronea interpretazione dell'art. 74, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, essendo comunque coinvolto in un unico episodio, avendo al più procurato mezzi strumentali, e null'altro, sempre per una unica operazione, e mancando ogni prova sulla sua adesione al presunto sodalizio.
Con memoria in data 16.10.2007, il difensore dello IT, oltre a ribadire motivi già esposti relativi alla addebitabilità del reato di cui all'art. 74, pone in evidenza che per le quattro intercettazioni telefoniche a suo carico non solo non è stata espletata perizia fonica, ma non sussistono neppure gli elementi di comparazione utilizzati per altri coimputati.
Per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, tre ricorrenti hanno impugnato la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e cioè RO e NE in relazione al capo 3), e il AN in relazione al capo 5). I primi due hanno rilevato che, non essendo stato sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente, la configurazione dell'aggravante si fonda su valutazioni del tutto ipotetiche, senza alcun dato di riferimento positivo. Inoltre, il AN e il NE hanno richiamato la giurisprudenza secondo la quale per la configurazione dell'aggravante è necessaria la saturazione del mercato, tale da soddisfare un rilevante numero di tossicodipendenti.
Tutti i ricorrenti, tranne l'SI, il D'ST e il ET, hanno censurato il diniego della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., e tutti, tranne l'SI e il ET, il trattamento sanzionatorio. Gli argomenti prevalenti sono, per alcuni, l'assenza di precedenti penali;
per quasi tutti, il ruolo marginale in relazione ai fatti per i quali sono stati condannati, il comportamento processuale, la ripresa di una lecita attività lavorativa post delictum.
Il RO, con memoria del difensore, ha dedotto come motivo aggiunto la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, (divieto della reformatio in peius), in quanto il P.M. aveva appellato la decisione sul trattamento sanzionatorio, ma era chiaro che si era riferito al solo art. 74 (capo 4)). Infatti, in primo grado il RO era stato condannato, oltre che per il capo 3), per il capo 4), ritenuto più grave, ed anche per il capo 1) dal quale è stato assolto nel merito. Il P.M., appellando, aveva censurato la pena prossima ai minimi edittali, e quindi faceva riferimento al reato più grave in relazione alla ritenuta continuazione, e cioè l'art. 74, come contestato al capo 4), ma, essendo stato il ricorrente condannato in appello per il solo art. 73, il cui calcolo della pena era stato effettuato solo agli effetti della ritenuta continuazione, l'impugnazione non riguardava il trattamento sanzionatorio per il reato-fine.
Infine, il NE ha dedotto la violazione dell'art. 240 c.p., essendo stata disposta la confisca della somma di L. 109.000.000, trovata in suo possesso al momento dell'arresto, e cioè nel luglio 1997, ponendola in relazione con una intercettazione del maggio 1997, nella quale si accennava al possesso da parte dell'imputato della somma di L. 120.000.000, ma, non essendovi prova che la somma era provento di traffico di sostanze stupefacenti, dato il tempo trascorso tra l'intercettazione e il ritrovamento del danaro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va ribadita l'ordinanza emessa in udienza di rigetto dell'istanza di rinvio proposta dal difensore del D'ST, avv. Renato Cravero, per impedimento. Va rilevato, in primo luogo, che i motivi dedotti non risultano sufficienti per l'accoglimento dell'istanza, trattandosi di un residuo patologico conseguente ad un incidente stradale, che non configura l'assoluto impedimento a comparire, trattandosi di escoriazioni al piede e alla gamba sinistra, con mera difficoltà di deambulazione. È, poi, determinante la circostanza che tale residua patologia, della durata di giorni otto, è stata accertata il 31.10.2007, come si evince dall'allegato certificato medico, per cui - essendo l'udienza fissata per il 6.11.2007 - vi era il tempo per nominare un sostituto ex art.102 c.p.p., essendo tale lasso di tempo anche sufficiente per rendere edotto il sostituto del contenuto del ricorso, non essendo ovviamente proponibili motivi del tutto nuovi nel corso dell'udienza dinanzi a questa Corte. Nè l'istante ha spiegato in alcun modo le ragioni per cui non poteva procedere alla nomina di un sostituto, per cui non sono state ritenute ricorrere le condizioni di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 1, per concedere il richiesto rinvio (ex plurimis Cass.18.11.2003 n. 48530; Cass.
1.12.2003 n. 48771).
Secondo un ordine di priorità logica e procedimentale, il primo motivo di impugnazione riguarda il difetto di giurisdizione del giudice italiano, dedotto dai difensori di RO e NE in relazione al reato sub 3).
Il motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto, in applicazione del principio di territorialità della legge penale, di cui all'art. 6 c.p., comma 2, per radicare la competenza dell'autorità italiana è sufficiente che l'azione o omissione che costituisce il reato sia avvenuta tutta o in parte nel territorio dello Stato ovvero che in questo si sia verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'emissione (Cass. 13.6.2007 n. 34116 riv. 236943; Cass.
2.2.2005 n. 13151 riv. 231828; Cass. 12.5.2004 n. 38019 riv. 229734). Il giudice di appello ha individuato tale segmento nella fase di ideazione, programmazione e organizzazione dei fatti, desunta dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti conversazioni tra i due imputati, avvenute nel novembre e dicembre 1996. Trattandosi di una valutazione di merito ampiamente motivata, nessun sindacato spetta al giudice di legittimità, il quale si deve limitare a confermare che la estrema chiarezza letterale dell'art. 6 c.p., comma 2, il costante orientamento giurisprudenziale, e la motivazione della sentenza impugnata consentono di ritenere con certezza la giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di reato in parte commesso sul territorio italiano.
Ampiamente motivata, e nel pieno rispetto delle norme applicabili, è stata la decisione di rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, proposta dal D'ST, dal DI GI e dal NE nei vari gradi di giudizio, e reiterata in sede di ricorso per cassazione.
Per ciò che concerne il D'ST, essendo imputato dei reati di cui ai capi 4) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e 5) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2), ineccepibilmente è stato ritenuto più grave quest'ultimo reato in quanto sanzionato nel massimo con la pena fino a 30 anni di reclusione, rispetto al delitto associativo, punito fino a 24 anni di reclusione. L'art. 16 c.p.p., comma 3, non consente dubbi interpretativi, esplicitando che nel caso di connessione tra delitti, il più grave va ritenuto quello "per il quale è prevista la pena più elevata".
Per il reato di cui al capo 5) è stato individuato con certezza solo il luogo in cui si è verificata una parte dell'azione, e cioè il trasbordo della cocaina dal bilico condotto dallo IT nell'autocarro parcheggiato nel capannone sito in EL, che fa parte del Tribunale di Torino, per cui esattamente si è radicata la competenza di tale Tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1. Ritiene, infatti, il Collegio di condividere l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "in tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, le condotte tipiche previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.73 (acquisto, detenzione, raffinazione, trasporto, cessione),
ponendosi tra loro in rapporto di alternatività formale, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, senza un'apprezzabile soluzione di continuità; ne consegue che, per determinare, in tale caso, la competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate, e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p." (Cass.
5.2.2004 n. 17626; conforme Cass.
6.4.2005 n. 15832, specifico in tema di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). Ne consegue che il ricorso del D'ST è infondato. Il ricorrente ha assunto che lo stupefacente proveniente dalla Spagna, è transitato per altra località italiana, prima di giungere a EL, ma egli stesso non è in grado di indicare tale località, che quindi resta ignota, con conseguente applicabilità del principio sussidiario di cui all'art. 9 c.p.p., comma 1. Con altro motivo il ricorrente ha dedotto la competenza del Tribunale di Reggio Calabria, a norma dell'art. 9 c.p.p., comma 3, essendo stato in quella sede l'avvio delle indagini. È evidente che i criteri indicati dall'art. 9, e già definiti "regole suppletive", non sono equipollenti, prevalendo quello del primo comma (parte dell'azione o dell'omissione) su quello del secondo comma (residenza, dimora o domicilio dell'imputato), e questo sul criterio di cui al comma 3 (adempimento di cui all'art. 335 c.p.p.). Si tratta, quindi, di criteri per così dire "gerarchicamente disciplinati", e senza dubbio il primo criterio, che comunque consente di individuare un luogo di consumazione del reato certamente prevale su quello, suppletivo, di dare rilievo ad un adempimento di natura procedurale. Per ciò che concerne il DI GI, imputato del solo reato associativo, è esatta la sua deduzione, secondo la quale non si applica la connessione teleologica agli imputati del solo D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, e in tal senso la motivazione della sentenza impugnata va corretta. Si osserva, però, che la Corte di Appello, con motivazione logica e ampiamente congrua, ha comunque ritenuto per il reato associativo che la base operativa si trovava in Piemonte, che in tale regione risiedevano gran parte dei sodali e nelle stesse località vi erano le strutture organizzative, quali il magazzino di EL, camion, auto, ecc.. Inoltre, nella zona di Torino si era anche insediato il dominus IS, ancorché di origine calabrese, per cui anche valutando autonomamente la competenza per territorio, per il reato di cui all'art. 74 competente era in ogni caso il Tribunale di Torino.
Tale valutazione, fondata sulle risultanze istruttorie acquisite, non è solo logica e adeguata, ma anche convincente, e comunque, essendo basata su considerazioni di merito, poi trasfuse in regole esatte per l'individuazione della competenza per territorio nel reato permanente ex art. 8 c.p.p., comma 3, è immune da censure. Infine, per quel che riguarda il NE, il suo motivo di ricorso è palesemente infondato. Il NE ha eccepito in primo grado l'incompetenza per territorio, ma poi, non ha appellato il rigetto della sua deduzione difensiva (pag. 15 sentenza di appello), per cui, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, il ricorso su tale punto è addirittura inammissibile, non rientrando tra i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado.
La sua deduzione, secondo la quale è applicabile l'art. 9 c.p.p., comma 3, è comunque palesemente infondata per le ragioni già
esposte.
Del tutto infondato è il motivo di ricorso proposto dal D'ST di violazione dell'art. 516 c.p.p., in relazione alla nullità prevista dall'art. 522 c.p.p., per non avere il P.M. modificato la contestazione di cui al capo 5) da "detenzione" a "importazione" della sostanza stupefacente ritrovata in EL.
Indipendentemente dall'esattezza della contestazione, e dal rilievo che l'attività accertata ed attribuibile al D'ST, come agli altri coimputati, sia stata sostanzialmente quella di detenzione al fine di spaccio nella parte terminale dell'operazione illecita, va osservato che il D'ST ha avuto, sin dall'inizio delle indagini, piena cognizione del fatto a lui attribuito e delle condotte a lui addebitate, sicché ha potuto esercitare il diritto di difesa nella sua pienezza. Le prove a suo carico sullo specifico episodio, oltre il contenuto di alcune precedenti intercettazioni, sono costituite prevalentemente dagli esiti della operazione di polizia condotta in EL e nelle zone circostanti prima che tutti gli imputati (tranne il LI) arrivassero in EL. Nè va trascurata la circostanza che, per tale reato, il D'ST ha reso piena confessione, pur senza chiamare in correità alcuno, circostanza che - pur superfluamente - conforta la valutazione della piena consapevolezza del fatto addebitato e del pieno esercizio del diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. sezioni unite 19.6.1996 n. 16;
conformi Cass.
7.6.2000 n. 7929; Cass.
5.7.2000 n. 10525; Cass.20.2.2003 n. 34051; Cass. 22.1.2005 n. 27355; Cass. 23.11.2005 n.
46242). Nella specie, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. La questione attinente all'eccezione di nullità formulata dai ricorrenti SI, D'ST, ET, PA, AN e NE per violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e art.430 c.p.p. è infondata e va semplificata rispetto a quanto scritto,
pur pregevolmente, sia nella sentenza impugnata che nei ricorsi dei suindicati imputati.
In sintesi, al fine anche di evitare prolisse ripetizioni di quanto precisato già in precedenza con riferimento sia alla motivazione del provvedimento gravato che al contenuto degli atti di impugnazione, va ricordato che gli atti di indagine del procedimento Osso2 sono prevenuti il 5.10.1998 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino a seguito di dichiarazione di incompetenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 31.8.1998, allorché al GIP del Tribunale di Torino era già stato chiesto il rinvio a giudizio degli imputati e dinanzi a defitto giudice era iniziata l'udienza preliminare, che è lecito supporre che sia durata più di una udienza per l'ampiezza e la voluminosità del procedimento. Essendo il materiale formato prevalentemente dagli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali il P.M. ha immediatamente disposto una selezione degli atti rilevanti, effettuata dalla DIA in tempi celeri, trattandosi di 32 faldoni, in quanto solo due mesi dopo, e cioè il 4.12.1998, il P.M. ha proceduto al deposito degli atti per la discovery, producendo poi la documentazione a dibattimento. Le eccezioni dei ricorrenti riguardano: a) la circostanza che il P.M. fosse già a conoscenza di tali atti in epoca anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio, ed abbia omesso di portarli tempestivamente a conoscenza dei difensori;
b) il ritardato deposito, comunque, degli atti, che, a norma dell'art. 430 c.p.p., dovevano essere depositati immediatamente;
c) la conseguente inutilizzabilità di tali atti e quindi la loro illecita esibizione a dibattimento, in violazione dell'art. 238 c.p.p.. Il primo rilievo è stato disatteso dalla Corte di Appello, rilevandosi che in precedenza vi era stato solo uno scambio normale di notizie, e anche di atti, tra le Procure di Reggio Calabria e di Torino, ma senza che vi fosse alcuna attività integrativa significativa che obbligasse all'adempimento del deposito degli atti. In tale ottica va anche inquadrata la richiesta di rogatoria trasmessa dal P.M. di Torino il 13.5.1997 al giudice istruttore di Fuengirola (Spagna), in cui si fa riferimento ad alcuni atti di indagine Osso2, trasmessi anche per estratto all'Autorità giudiziaria delegata.
Il giudice di legittimità non può che prendere atto della logicità e della correttezza della motivazione essendo senz'altro consentito ai PP.MM., che indagano per fatti che abbiano un pur generico collegamento, di scambiarsi missive e copie di atti a norma dell'art.117 c.p.p.. Tali atti sono stati individuati dalla dottrina e da giurisprudenza massimata, pur non copiosa (ad es. Cass.
4.11.1999 n. 5169 riv. 214668) come atti prodromici ad eventuali atti di indagine, e non rilevanti di per sè al fine di utilizzazione diretta nel procedimento al pari degli atti compiuti dallo stesso P.M., che ha ricevuto le notizie o gli atti. Tale attività è logicamente ben distinta dal coordinamento previsto dall'art. 371 c.p.p., in cui non si tratta più di un generico collegamento, ma o di procedimenti connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., o di legami consequenziali tra i reati, o di prova di più reati derivanti dalla stessa fonte. In una fase, per così dire "aperta" delle indagini, e cioè nel maggio 1997, un anno prima della richiesta di rinvio a giudizio, ben appare evidente che i contatti tra le due Procure fossero di natura meramente informativa per agevolare le indagini. Prova di ciò è la valutazione che le operazioni che hanno portato al sequestro di kg. 182 di cocaina (capo 5)), e di kg.
1.400 di hashish (capo 6)), consentendo altresì la contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 a numerosi imputati, sono state eseguite dopo il
13.5.1997, data in cui già vi era stato lo scambio di informazioni, ma non vi era stata la individuazione soggettiva degli imputati, ne' erano stati consumati i delitti più rilevanti.
È, pertanto, pienamente condivisibile e logica la considerazione che lo scambio delle informazioni non atteneva alla formazione di prove su indagini collegate a norma dell'art. 371 c.p.p., ma più genericamente a far conoscere circostanze prodromiche alla formazione del quadro probatorio. In tale ottica, nessun deposito di tali atti spettava ai difensori nella fase delle indagini preliminari. Per ciò che concerne il presunto ritardato deposito degli atti trasmessi per competenza nell'ottobre 1998, questo Collegio concorda con la valutazione del giudice di merito, secondo la quale il termine "immediatamente" di cui all'art. 430 c.p.p., va correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. Siccome, per le ragioni esposte, e certamente non è dimostrato in alcun modo il contrario, il P.M. torinese ha ricevuto il 5.10.1998 una ampia mole di atti (32 faldoni) dei quali in larghissima misura non conosceva il contenuto, è non solo logico e normale, ma anche rituale, che, prima di effettuare il deposito, il P.M. abbia voluto individuare quel che depositava, potendovi ostare non solo interessi dell'accusa (come ad esempio, il contenuto di atti utilizzabili in altri procedimenti e da tenere segreti, in quanto non rilevanti, in questo procedimento), ma anche interessi più generali, qualora fossero divulgate notizie non rilevanti ai fini del giudizio, ovvero finite per errore negli atti trasmessi.
D'altronde, pur essendo chiaro il significato della parola "immediatamente", il non avere il legislatore fissato comunque un termine, come ad esempio quelli rigorosi previsti in tema di intercettazioni (art. 267 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 268 c.p.p., comma 4), è evidente che la celerità va calibrata con i suddetti problemi di cognizione. Trattandosi di attività integrativa di indagine, solitamente si tratta di attività compiuta dallo stesso P.M. procedente, che quindi non ha motivo per ritardare il deposito di un atto di cui ha piena cognizione. Ma, possono verificarsi, come nel caso di specie, situazioni particolari, in cui è necessario che il P.M. prenda prima cognizione dell'atto o degli atti da depositare, e in queste ipotesi la "immediatezza" è condizionata dalla accennata difficoltà.
Nella specie, pertanto, stante l'enorme mole degli atti da depositare, e valutato che il P.M. ne ha preso cognizione in tempi lodevolmente circoscritti, in relazione a tale mole, del contenuto degli atti che avrebbe poi depositato, nessuna violazione dell'art.430 c.p.p. è ravvisabile.
In ordine al terzo punto, i ricorrenti fanno discendere dalla presunta violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 2, e art. 430 c.p.p. la conseguenza che gli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria non sarebbero stati più utilizzabili nel corso dell'intero giudizio.
In primo luogo, ovviamente, trattandosi di atti pervenuti certamente dopo la richiesta di rinvio a giudizio e dopo l'inizio dell'udienza preliminare, e - a quel che è dato capire dalla sentenza impugnata - probabilmente depositati dopo la sua conclusione, dato che si accenna ad una udienza di apertura del dibattimento del 22.12.1998 (pag. 35 sentenza impugnata), è evidente che, ritenuto l'adempimento di cui all'art. 430 c.p.p., la questione è praticamente assorbita, valutato che non solo non è provato che non vi sarebbe stato rinvio a giudizio senza tali atti (e ciò è già di per sè sufficiente), ma addirittura è da ritenere che l'indagine integrativa avrebbe aggravato la posizione degli imputati per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio.
È, in ogni caso, poi pacifico, come esattamente ritenuto dal giudice di merito che gli atti siano stati regolarmente acquisiti nel corso del dibattimento quali prove documentali a norma dell'art. 238 c.p.p., comma 3, trattandosi di documentazione proveniente da altro procedimento e consistente prevalentemente in esiti di intercettazioni, utilizzabili anche ex art. 270 c.p.p., avendo il giudice di merito valutato che si trattava di risultati indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380 c.p.p., lett. h)). SI e ET hanno reiterato in sede di legittimità il motivo di appello secondo il quale i contenuti dei tabulati telefonici in relazione all'attività di radiolocalizzazione non sono utilizzabili, in quanto non si è proceduto con le norme relative alle intercettazioni (artt. 266 c.p.p. e ss.), ma con la mera acquisizione ex art. 495 c.p.p.. Nella sentenza di appello è stata infatti ritenuta sufficiente l'emissione dei decreti di acquisizione del P.M. a norma dell'art.256 c.p.p., comma 1, senza che sia necessaria alcuna motivazione ulteriore oltre l'allegazione per finalità di giustizia penale, essendo i decreti meri atti di impulso investigativo. La decisione del giudice di appello è conforme all'orientamento ormai costante di questa Corte, consequenziale alla soluzione del conflitto preesistente, e determinato dalle sentenze delle sezioni unite n. 6 del 23.2.2000 (riv. 251841) e n. 16 del 21.6.2000 (riv. 216247), secondo le quali "ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e ss." (conformi Cass. sez. 5, 8.2.2005 n. 11949 riv. 231710; Cass. sez. 6, 24.10.2003 n. 46776 riv. 227703). Anche questo motivo di ricorso è quindi infondato e va rigettato. Come già precisato, tutti i ricorrenti hanno dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni, effettuate con la procedura dell'istradamento.
I ricorrenti, con esposizioni più o meno analitiche, hanno sostenuto che le intercettazioni nelle quali era interessata una utenza straniera, dovevano essere compiute a mezzo rogatoria, rispettandosi le disposizioni di cui all'art. 727 c.p.p. e ss.. Il giudice di merito, invero, ha fornito una motivazione esauriente e decisiva là dove ha rilevato (pag. 58) che le intercettazioni telefoniche riguardanti due utenze straniere, o comunque in uscita dalle utenze straniere, sono state effettuate con il mezzo della rogatoria, ed indica anche alcuni specifici casi. Al contrario quelle in partenza dal territorio italiano, pur se dirette ad una utenza estera, sono state effettuate con la sola osservanza delle norme di cui agli artt.266 c.p.p. e ss.. Prima di motivare perché tale decisione è corretta e conforme alla normativa esistente, è bene spiegare, anche in modo succinto, che ormai la recente giurisprudenza di legittimità, successiva alla emissione della sentenza impugnata, già si è pronunciata più volte sulla questione che ha causato così numerose impugnazioni. L'attività cd. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i cc.dd. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera, od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" siti in Italia. Si tratta, pertanto, di modalità esecutiva particolare, nella quale è rilevante il rispetto della sovranità di ogni singolo Stato, pur sussistendo i principi di collaborazione dell'Unione Europea, e il ricorso alla rogatoria è necessario solo se la captazione non avvenga in Italia. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano (Cass.
2.11.2004 n. 7258; Cass. 14.5.2004 n. 32924; Cass. 28.1.2003 n. 11908; Cass.26.6.2002 n. 38823; Cass.
2.7.1998 n. 4401). Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su un gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, è a maggiore ragione legittima l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo di un gestore sito nel territorio nazionale;
sono quindi captabili in Italia, e non vi è bisogno di ricorrere a rogatoria per eseguire l'intercettazione.
Gli inquirenti, e poi i giudici di merito, considerata anche la remota attività di intercettazione (nel 1997), a la estrema limitatezza di una giurisprudenza sul punto all'epoca in cui furono disposte le intercettazioni, o a mezzo rogatoria ex artt. 727 c.p.p. e ss., ovvero a mezzo degli artt. 266 c.p.p. e ss., hanno quindi ecceduto nel rispetto delle garanzie, tese peraltro a tutelare l'integrità territoriale dei vari Stati, e non certo influenti sulle tutele difensive.
Il richiamo, effettuato dai ricorrenti, alla procedura di cui all'art. 727 c.p.p. e ss. riguarda esclusivamente gli interventi da compiersi all'estero.
Nella specie ciò non si è verificato, in quanto le telefonate che non potevano essere intercettate e registrate sul territorio nazionale (ad es. perché eseguite su sole utenze estere, sia del chiamante che del ricevente, ed effettuate senza utilizzare i ponti telefonici esistenti in Italia) sono state effettuate a mezzo rogatoria internazionale.
Ne consegue, con evidenza, che la funzione della rogatoria internazionale, e cioè quella di garantire il rispetto della sovranità dei singoli Stati, pur in indagini particolarmente importanti, è stata pienamente rispettata.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire, pur con una precisazione motivazionale, per l'intercettazione ambientale effettuata sull'autovettura Alfa AB063GZ, di proprietà del NE, e i cui risultati costituiscono il fulcro probatorio del reato di cui al capo 3), a carico dello stesso NE e del RO. La Corte di merito ha ritenuto che si è trattato di una registrazione di colloqui tra presenti (art. 266 c.p.p., comma 2) in cui il telefono non è il veicolo di comunicazione tra i soggetti controllati, ma il mezzo per consentire alla polizia giudiziaria l'ascolto a distanza dei dialoghi.
Inoltre, essendo la microspia stata installata in Italia, ed essendo la captazione avvenuta in Italia attraverso le centrali di ricezione di Torino, la sola circostanza che le conversazioni siano state eseguite all'estero per lo spostamento dell'autovettura è ininfluente per ritenere la necessità della rogatoria, non potendosi, nel caso di intercettazione ambientale su mezzo mobile conoscere tutti gli spostamenti, così vanificandosi le finalità del mezzo di ricerca della prova.
Stante l'ineccepibilità della motivazione attinente alla captazione delle conversazioni in Italia, benché attraverso microspia, va posta in evidenza l'esattezza della seconda affermazione del giudice di merito, secondo la quale le intercettazioni ambientali su un veicolo mobile (solitamente autovettura), predisposte con microspia, o altro mezzo di registrazione, non possono poi subire limitazioni per il trasferimento del veicolo in paesi stranieri.
Il mezzo di ricerca della prova, pur invasivo e in deroga del principio costituzionale di cui all'art. 15, è comunque, per sua natura, un atto di immediata percezione, in cui si ignora, almeno solitamente, il momento in cui le conversazioni consentano o la diretta acquisizione della prova (ad es. se si parla chiaramente di importazione di sostanze stupefacenti) ovvero di compiere atti di indagine utili per provare la sussistenza di reati (ad es. perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente). I continui spostamenti su tenitori esteri, successivamente al momento dell'inizio delle operazioni, che, nella specie, è da individuarsi con certezza in Italia, diversamente comporterebbero una impossibilità tecnica di procedere alle intercettazioni, ben potendo l'Autorità Giudiziaria che le ha disposte ignorare il luogo dove si trova il veicolo, ed essere quindi impossibilitata a chiedere la rogatoria, neppure con l'urgenza e con i modi previsti dall'art. 727 c.p.p., comma 5. Tale precisazione appare opportuna, in quanto - fermo restando che il motivo di ricorso è da rigettare per la captazione delle conversazioni in Italia - sulla irrilevanza degli spostamenti non è stata reperita giurisprudenza, almeno massimata.
I ricorrenti DI GI, RO, PA e NE hanno dedotto altri motivi di ricorso, sempre attinenti all'esecuzione di intercettazioni avvenute all'estero, su questioni alle quali il giudice di merito aveva già fornito ampia e congrua risposta nella sentenza impugnata.
Con un primo motivo di impugnazione è stata dedotta la mancata trasmissione degli atti per via diplomatica, in violazione dell'art.696 c.p.p., comma 1, realizzandosi così la sanzione dell'inutilizzabilitè degli atti per violazione dell'art. 727 c.p.p., comma 5 bis, e art. 729 c.p.p., comma 1 bis.
Sul punto, va osservato che l'art. 727 c.p.p., comma 5, dispone che "nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia", salvo l'obbligo di ratifica ex comma 2, a seguito della valutazione che non siano compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. In maniera analoga l'Autorità Giudiziaria estera può restituire la rogatoria espletata direttamente all'Autorità Giudiziaria richiedente, in quanto, se la rogatoria urgente è stata poi ratificata dal Ministro della Giustizia, quest'ultimo non dovrebbe fare altro che inviare gli atti alla Autorità richiedente, Come è stato ineccepibilmente ritenuto, "in tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autorità giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana della relativa documentazione (e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservino al riguardo) si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con L. 23 febbraio 1961, n. 215, atteso che in materia il Ministero svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria rogante" (Cass.
7.5.2004 n. 36852 riv. 230075). Con tale motivazione è anche disatteso il motivo di ricorso del DI GI, del RO, del PA e del NE relativo alla irregolarità della restituzione degli atti.
Altra eccezione dei medesimi ricorrenti riguarda la circostanza che le rogatorie riguardanti intercettazioni sono state eseguite in Spagna senza l'osservanza di quanto disposto dall'art. 268 c.p.p., commi 3 e 4, e cioè operazioni compiute fuori dei locali della
FISCALIA, e omettendosi la trasmissione dei verbali delle operazioni compiute, inviandosi però i supporti magnetici per procedere alla trascrizione in Italia. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha esattamente rilevato che le modifiche dell'art.727 c.p.p., comma 5 bis, e art. 729 c.p.p., comma 1, con l'introduzione del comma 1 bis, i quali dispongono l'inutilizzabilità delle rogatorie eseguite con modalità diverse da quelle previste dall'ordinamento dello Stato, sono applicabili a seguito dell'entrata in vigore della L. 5 ottobre 2001, n. 367, artt.12 e 13, e, trattandosi di norme procedurali vige il principio tempus regit actum, e quindi non vi può essere applicazione retroattiva. Risalendo le rogatorie ad epoca largamente anteriore al 2001, le stesse sono quindi pienamente valide, come hanno ribadito le sezioni unite di questa Corte con la nota sentenza n. 919 del 26.11.2003 riv. 226484, affermando ancora una volta che la successione delle leggi processuali è governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti.
Va, infine, esaminato il motivo di gravame formulato dai ricorrenti SI e ET e attinente alla violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, per essere state effettuate intercettazioni in
Italia in locali esterni a quelli della Procura, con provvedimenti non adeguatamente motivati. La Corte di Appello ha rigettato il motivo per genericità, in quanto molto numerosi sono i decreti emessi dal P.M. ex art. 268 c.p.p., comma 3, e i difensori degli imputati non hanno specificato quali fossero i provvedimenti illegittimi. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione il difetto di motivazione, in quanto, trattandosi di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., la stessa è rilevabile di ufficio, e quindi non vi era obbligo delle specifiche indicazioni da parte dei ricorrenti. Osserva il Collegio che è ormai giurisprudenza costante che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, deve essere rilevata con censura specifica, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava, infatti, sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità (Cass. sezioni unite 17, 11.2004 n. 45189 riv. 229245; Cass. sez. 6, 8.3.2007 n. 35043 riv. 237587). È vero che tali massime giurisprudenziali si riferiscono al caso in cui siano state acquisite intercettazioni di altro procedimento ex art. 270 c.p.p., ma è altresì vero che, nella specie, le intercettazioni sono state disposte in parte dal GIP del Tribunale di Torino e in parte dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, e l'esecuzione ex art. 268 c.p.p. è stata in parte effettuata dal P.M. di Torino e in parte dal P.M. di Reggio Calabria, e ancora che alcune operazioni sono state eseguite nei locali della Procura, ed altre in deroga a quanto previsto dall'art. 268 c.p.p., comma 3, per cui la deduzione di inutilizzabilità dei ricorrenti, assolutamente generica, e senza l'indicazione di alcun decreto, ne' autorizzativo, nè esecutivo, non consente in alcun modo al giudice di legittimità di individuare a quali decreti si riferisca la assunta inutilizzabilità.
D'altronde, numerose altre sentenze di legittimità, senza distinguere tra intercettazioni acquisite ex art. 270 c.p.p., e intercettazioni disposte ex art. 267 c.p.p., hanno ribadito il principio secondo il quale l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche o ambientali, proposta in sede di impugnazione, deve essere specifica e deve contenere l'indicazione dei decreti ritenuti illegittimi e la causa della inutilizzabilità (ex plurimis Cass. sez. 6, 6.12.2002 n. 2895 riv. 223559; Cass., sez. 2, 1.2.2000 n. 669 riv. 215408; Cass., sez. 5, 12.2.1999 n. 736 riv. 212882).
È, inoltre, avviso di questa Corte che proprio in sede di ricorso per cassazione, i motivi non possono essere dedotti con un "invito" a esaminare gli atti per controllarne le legittimità e verificare se sussistano cause di nullità ovvero di inutilizzabilità, pur rilevabili di ufficio, essendo tale deduzione, già inammissibile in qualsiasi grado di impugnazione per genericità (art. 581 c.p.p., lett. c)), altrettanto (se non, con un paradosso, maggiormente) inammissibile dinanzi al giudice di legittimità, che ha un limitato potere di accesso agli atti.
Infine, il motivo di impugnazione non consiste neppure in una generica (e quindi comunque inammissibile) eccezione di inutilizzabilità, ma nella censura della motivazione del giudice di appello, che ha ritenuto di non essere obbligato a verificare tutti i numerosi decreti emessi ex art. 268 c.p.p., comma 3, senza una specifica indicazione dei decreti viziati e della lacuna motivazionale contestata. In base alla giurisprudenza citata, pienamente condivisa da questo Collegio, il motivo di ricorso è palesemente infondato.
Tutti i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, deducendo in parte l'oggettiva insussistenza del reato associativo, in parte e soprattutto assumendo la carenza di motivazione sulla loro ritenuta partecipazione ai singoli reati per i quali sono stati condannati. Pur essendo nella specie opportuno esaminare separatamente le singole posizioni (come d'altronde ha lodevolmente fatto il giudice di appello con la ampia motivazione della sentenza impugnata) è bene precisare che gran parte dei motivi di ricorso attengono a censure di merito non deducibili in sede di legittimità, e che altri, come ad esempio il metodo di accertamento della attribuzione dell'interlocutore telefonico attraverso il riconoscimento della voce, senza ricorrere a perizia, sono ripetitivi e pressocché simili in tutti i ricorsi, per cui, valutati i primi atti di impugnazione, vi saranno frequenti richiami per evitare inutili ripetizioni. Esaminandosi i ricorsi in base ad un ordine alfabetico, il primo imputato ricorrente è SI LA, il quale, condannato per i capi 4) e 5), ha chiesto annullarsi la sentenza ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. e) per difetto e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente si è avvalso della seguente metodologia di impugnazione, è cioè ha formulato prima un gravame di carattere generale inerente a entrambi i reati per i quali è stato condannato, e poi ha analizzato separatamente i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2.
Con riferimento ad entrambe le fattispecie criminose, l'SI ha contestato, in primo luogo, il riconoscimento della voce, non potendosi fare rientrare il riconoscimento fonico del teste nell'alveo della previsione di cui all'art. 194 c.p.p., comma 3, sistema non previsto dalla normativa vigente;
ha contestato anche che egli abbia fatto uso di una scheda telefonica intestata a MA ZO;
ha censurato, infine, la tesi che egli sia identificabile con il "nipote" o il "parente", terminologia usata da alcuni sodali parlando con il IS, soprattutto in relazione all'operazione di EL.
In ordine al riconoscimento fonico, pur essendovi stata una contestazione già nei motivi di appello, dell'identificazione dell'SI come la persona colloquiante in diverse intercettazioni, il giudice di merito ha legittimamente ritenuto non essere necessario procedere a perizia fonica, traendo il proprio convincimento dalle testimonianze degli investigatori ET, AT e UC, i quali hanno comparato i saggi fonici con altre "voci" oggetto di precedenti intercettazioni, e sicuramente attribuibili all'SI.
Come ha già ritenuto questa Corte, in tema di intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali, qualora venga contestata dall'imputato l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile che venga disposta una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento in base a circostanze che consentano di risalire alla identità con certezza, quali ad esempio il riconoscimento della voce da parte del personale addetto all'ascolto per le particolari inflessioni delle voci che siano già conosciute dall'ascoltatore, il riferimento alla percezione visiva dei soggetti colloquianti da parte degli operatori mentre il colloquio viene registrato, ovvero il riferimento a circostanze di fatto sicuramente accertate che ricolleghino inequivocabilmente a una determinata persona colloquiante tali circostanze, e in ogni altro fatto che possa rendere certo il riconoscimento (Cass.
6.5.2005 n. 24438 riv. 231856; conforme Cass.n. 9370 del 1994 riv. 199913).
Nella specie, peraltro, la contestazione dell'SI riguarda sostanzialmente il mancato espletamento della perizia fonica, senza la quale - a suo giudizio - non vi può essere accertamento della attribuzione di colloquiante intercettato alla sua persona, ma senza indicare alcuna circostanza (come, ad esempio, dare prova che il giorno della intercettazione si trovava in altra località lontana), che ponga in dubbio il suo riconoscimento.
Ribadendosi quindi che, anche per il principio del libero convincimento del giudice, che può valutare la prova senza i limiti formali del procedimento civile, il riconoscimento della "voce" intercettata può ritenersi sicuro anche senza l'espletamento di una perizia fonica, purché il giudice fornisca una adeguata e logica motivazione del ritenuto accertamento, il motivo di ricorso è da ritenersi infondato e quindi da rigettare.
Le altre censure di carattere generale, e cioè la circostanza che egli abbia fatto uso di una scheda telefonica intestata a MA ZO, e la circostanza che egli sia il "nipote" o "parente" indicato in alcune intercettazioni relative soprattutto alla operazione di EL, costituiscono censure di merito non sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica del provvedimento impugnato.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass.24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, per entrambi i fatti, la motivazione della sentenza impugnata è basata sull'operazione effettuata dalla polizia giudiziaria il giorno del sequestro della cocaina in EL, e la cui presenza in loco dell'SI è peraltro stata anche ammessa (pur escludendosi la partecipazione allo specifico reato). La scheda è stata usata più volte proprio in quella occasione per contatti con coimputati sicuramente coinvolti nell'illecita detenzione dello stupefacente, e il riferimento al "nipote" o "parente" è proprio in relazione alla commissione del reato, per cui il riscontro non è solo di carattere logico, ma anche sostanziale trattandosi di una accurata operazione di pedinamento, perquisizione e sequestro da parte della polizia giudiziaria.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per le censure, unicamente di merito, attinenti esclusivamente alla partecipazione del reato di cui al capo 5), essendo la motivazione fondata non solo sul riconoscimento vocale, sull'uso della scheda intestata al MA, sull'esito di intercettazioni anche tra altri coimputati, ma altresì sulla precisa e dettagliata ricostruzione dei fatti a seguito degli appostamenti della polizia giudiziaria, e descritti alle pagine 110 e 111 della sentenza impugnata, in cui si da atto che l'SI ha accompagnato per un tratto di strada il D'ST, fino a quando quest'ultimo è salito sul bilico condotto dallo IT, e allora il ricorrente ha fatto, alla guida di una autovettura Y10, da staffettista all'autotreno che trasportava la cocaina. Le ulteriori circostanze che l'SI, pur non recatosi nel capannone dove era stata ricevuta la droga, sia restato in condizioni di palese nervosismo a EL, e che il D'ST abbia confessato la sua partecipazione al reato, pur non chiamando alcuno in correità, convincono il Collegio della esistenza di una motivazione del provvedimento impugnato non solo ampia e logica, ma più che esauriente e del tutto convincente della sicura responsabilità dell'SI, al di là di ogni ragionevole dubbio.
Per ciò che concerne il reato di cui al capo 4) (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), il ricorrente si è limitato ad assumere che la prova della sua adesione all'associazione per delinquere è basata su una mera elencazione di telefonate intercettate, senza alcun nesso logico fra le stesse.
Tale motivo di ricorso è del tutto generico, e non tiene conto invece delle circostanze che, con motivazione logica e congrua, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per il delitto associativo, elencando i contenuti di numerose intercettazioni, ma specificando che si tratta di rapporti continui con il IS, ritenuto il capo dell'organizzazione, e con altri sodali, quali soprattutto il ET, e anche il LI, lo IT e il NE, e dalle quali è risultato che il ricorrente era a conoscenza delle principali attività del gruppo.
Altra circostanza ovviamente significativa è la partecipazione al grave reato di cui al capo 5), che, unitamente alle altre circostanze elencate, fornisce prova convincente dell'adesione del ricorrente alla societas scelerum.
Corretta è anche la motivazione dei giudici di merito nel ritenere che i brogliacci di ascolto non sono mai stati ritenuti prova autonoma, ma meri supporti mnemonici.
Resta da esaminare il contestato difetto di motivazione in ordine alla qualifica dell'SI di "capo-organizzatore" del sodalizio criminale, e quindi di applicazione della pena prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 1. Tale qualifica è stata desunta dal giudice di merito dal contenuto delle numerose intercettazioni dalle quali è risultato che l'SI era l'uomo di fiducia in Italia del IS, che operava in Spagna, ed aveva una posizione quindi di preminenza rispetto agli altri sodali. Pertanto, l'essere ritenuto il principale interlocutore del capo dell'organizzazione internazionale, essere il suo punto di riferimento in Italia, ed avere una posizione di preminenza rispetto agli altri sodali, costituiscono motivazione adeguata del ritenuto ruolo di "capo- organizzatore" dell'SI.
È vero che tali valutazioni sono il risultato dell'interpretazione del linguaggio criptico delle conversazioni intercettate, ma è noto che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del cd. "linguaggio criptico" nelle conversazioni sottoposte ad intercettazioni è questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se il giudice ha motivato in modo adeguato e logico le ragioni del suo convincimento (Cass. 28.10.2005 n. 117; Cass.16.3.2004 n. 37983; Cass. 14.7.1997 n. 3643; Cass. 12.12.1995 n.
5501; Cass. 15.11.1993 n. 861). D'ST PE ha impugnato per mancanza o manifesta illogicità della motivazione esclusivamente la declaratoria di condanna per il delitto (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, avendo peraltro reso confessione in ordine al reato di cui al capo 5).
L'impugnazione è fondata su tre punti: a) il D'ST ha commesso un solo reato fine, e non vi sono ulteriori elementi a suo carico;
b) il GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza del P.M. di emissione della misura cautelare nei suoi confronti;
c) è insufficiente l'identificazione degli interlocutori delle intercettazioni mediante il campione di voce elaborato dalla DIA di Torino.
Sul punto b) è palese la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, peraltro molto generico, in quanto la decisione del GIP del Tribunale di Reggio Calabria, all'atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio, pur non conoscendosene la motivazione, non può ovviamente vincolare il giudice del merito, che ha pronunciato la sentenza di condanna a seguito di una copiosissima istruttoria dibattimentale. Vanno, cioè, tenute distinte le ragioni a poste a base di un rigetto di una istanza di applicazione di misura cautelare, che, ex art. 291 c.p.p., essendo coeva alla declaratoria di incompetenza per territorio, doveva essere suffragata, oltre che dalla individuazione di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, anche da ragioni di urgenza, e le motivazioni di una sentenza di condanna, peraltro estremamente esaurienti e logiche. Nè lo stesso ricorrente spiega le ragioni per cui ritiene influente il rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare, e cioè di un provvedimento interlocutorio, che, essendo restrittivo della libertà personale, va ponderato, e che può essere stato emesso o meno anche per ragioni diverse dal merito della incolpazione. Quanto al gravissimo episodio di EL, la Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla rilevanza dell'episodio, anche ai fini del reato associativo, per due motivi, e cioè per i contatti avuti con molti dei sodali (SI, IT, LI e AN), e per il notevole valore economico dell'operazione (va ricordato che con 182 kg. di cocaina, anche se kg, 144,99 di principio attivo, si confezionano oltre 1.000.000 di dosi), che quindi non poteva essere affidata se non a persone inquadrate nell'organizzazione del IS.
Per ciò che concerne gli esiti delle intercettazioni, il giudice di merito ha estrapolato alcune significative telefonate intercorse tra il luglio e l'agosto 1996 tra il IS e il D'ST, nel corso delle quali il linguaggio criptico, la cui interpretazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione, se sostenuta da adeguata motivazione (Cass. 28.10.2005 n. 117; Cass.16.3.2004 n. 37983; Cass. 14.7.1997 n. 3643; Cass. 12.12.1995 n.
5501; Cass. 15.11.1993 n. 861), è stato ritenuto inequivoco, nel senso che si parlasse di traffico di sostanze stupefacente. Nello stesso provvedimento gravato sono poi indicati una serie di contatti tra il IS e l'SI (pagg. 177-179), in cui tale EP è poi impegnato per loro conto per la conclusione di un affare. Che il EP fosse il D'ST, è stato ritenuto accertato in base al contenuto di una telefonata a tre del 28.4.1997, tra il IS, il AN e il D'ST, in cui è pacificamente interlocutore il ricorrente, che viene chiamato EP dal IS. Da ciò consegue l'infondatezza della censura attinente all'individuazione vocale dell'imputato, che, anche per il D'ST, pur se non suffragata da perizia fonica, è provata, e la motivazione è oltre modo precisa sul punto. Inoltre, gli accertamenti di condotte successive da parte del D'ST conciliabili con il contenuto delle conversazioni intercettate in cui il ricorrente è chiamato EP, conforta la partecipazione costante del D'ST alla societas scelerum. Altri argomenti, come il possesso di numerose schede telefoniche, caratteristica di chi opera per più violazioni della legge sugli stupefacenti, e il ritrovamento in possesso del ricorrente di n. 262 moduli di carte di identità provento di furto commesso il 19.4.1997, consentono di valorizzare la logicità e ampiezza della motivazione sulla ritenuta partecipazione del D'ST al sodalizio criminoso, dovendosi escludere una attività del tutto occasionale (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Il ricorso di DI GI RI NI, pur definito come basato su violazione di legge, attiene invece alla motivazione del provvedimento gravato.
Con un primo motivo, il ricorrente ha dedotto infatti la carenza di motivazione sul riconoscimento sia personale che telefonico, ma, mentre il ricorso è del tutto generico su questo secondo punto (che è comunque infondato per le motivazioni già esposte in ordine al rigetto del ricorso dell'SI sulla non obbligatorietà della perizia fonica), sul primo punto si sostiene invece che, in sede dibattimentale, il teste DI, che ha partecipato all'operazione di individuazione, ha riferito solo notizie apprese de relato, allorché il DI GI ha noleggiato una volta una autovettura Fiat Croma, e altra volta una Citroen, sempre utilizzate una volta direttamente dal ricorrente e altra volta dal IS per andare a prendere il IA.
È vero che il ricorrente riporta stralci delle dichiarazioni testimoniali del DI, ma il Collegio si è anche posto il problema della interpretazione da dare alla nuova dizione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), secondo il quale la mancanza,
la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione è ravvisabile non solo quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Ritiene questo Collegio di aderire alla giurisprudenza largamente prevalente formatasi in sede di legittimità dopo l'entrata in vigore della novella legislativa, secondo la quale non è sufficiente che gli atti del processo indicati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con diversi accertamenti e specifiche valutazioni del giudice di merito, o con la sua ricostruzione complessiva e conclusiva dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, ne' che siano astrattamente idonei a fornire un apprezzamento diverso e, in tesi, più persuasivo di quello fatto proprio dal giudice. Occorre, invece, che il contenuto degli atti del processo cui fa riferimento il ricorrente, sia di per sè idoneo a determinare una insanabile disarticolazione dell'intero ragionamento giustificativo esplicitato, nell'intero contesto motivazionale di quest'ultimo, compito del giudice di legittimità rimanendo la valutazione unitaria sulla effettiva esistenza di una motivazione e sulla complessiva, conclusiva, logicità della sentenza. Se così non fosse, il giudice di legittimità diverrebbe, inammissibilmente, altro giudice del merito (Cass. sez. 4, 19.6.2006 n. 30057; Cass. sez. 3, 27.9.2006 n. 37006; Cass. sez. 6, 26.9.2006 n. 38968; Cass. sez. 6, 17.10.2006 n. 37270; Cass. sez. 6, 18.12.2006 n. 752; Cass. sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). Tale orientamento risulta, infatti, compatibile con le finalità proprie del giudizio di legittimità, e cioè di esame in diritto delle censure del ricorrente (tra le quali va compresa la mancanza di motivazione), ovvero di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, che non consente di individuare ragioni coerenti poste a base della decisione adottata.
Indubbiamente il legislatore ha voluto conferire al ricorrente l'ulteriore potere di indicare specifici atti, trascurati o sottovalutati dal giudice di merito, ma ciò non rende l'impugnazione talmente ampia da confrontare la valutazione del giudice di merito con quella del ricorrente, qualora la valutazione del primo sia sorretta, pur considerati gli "specifici atti" indicati, da una motivazione adeguata, non contraddittoria e logica. Il legislatore ha quindi conferito una ulteriore facoltà al ricorrente di più ampia articolazione del motivo di ricorso, ma non ha modificato strutturalmente il rapporto tra impugnazione e valutazione del giudice di legittimità.
Nella specie, gli esiti del pedinamento ed il riscontro del noleggio delle autovetture costituiscono circostanze non demolite dagli stralci riportati della testimonianza del DI, per cui, come giustamente rilevato nella sentenza gravata, non vi è alcuna violazione dell'art. 195 c.p.p., ne' alcun difetto motivazionale. Determinante è poi la precisazione che il DI ha partecipato direttamente all'operazione di pedinamento svoltasi in Spagna, per cui non è affatto vero che ha preso cognizione del ruolo del DI GI tramite notizie apprese dagli investigatori spagnoli, dei quali non ha saputo indicare le generalità, circostanza del tutto ininfluente stante la diretta cognizione dei fatti da parte del testimone, che quindi non ha deposto a norma dell'art. 195 c.p.p.. Altro motivo di ricorso riguarda la qualificazione del ruolo e delle responsabilità dell'imputato, contestandosi il contenuto delle telefonate tenute con il IS e il contributo logistico per il noleggio delle autovetture.
Dalla pag. 204 a quella 206 della sentenza gravata sono indicati numerosi contenuti di intercettazioni telefoniche del ricorrente con il IS, e per le ragioni già più volte esposte, essendo la motivazione logica e congrua, nessun sindacato di legittimità è consentito in ordine all'interpretazione del linguaggio criptico da parte del giudice di merito. È stato infatti sostenuto che tali telefonate riguardano indubbiamente i traffici illeciti contestati, e al DI GI è stato assegnato il ruolo di procacciatore dei beni strumentali per l'esercizio delle attività associative, anche attraverso le autovetture noleggiate, per cui non si può ritenere alcuna carenza motivazionale.
ET PE, condannato per il solo delitto associativo, ha censurato la sua ritenuta responsabilità, considerato che i suoi rapporti con il IS si sono protratti per meno di un mese, e cioè dal 25.6.1997 al 23.7.1997, e dalle telefonate non risulta alcuna dimestichezza dei rapporti, ma anzi una certa soggezione nei confronti del coimputato. Le conversazioni hanno poi per contenuto argomenti diversi dal traffico di sostanze stupefacenti, e non si evince alcun suo collegamento con i fatti di EL e ED, essendo stato peraltro assolto dai reati-fine.
Il ricorso è da rigettare in quanto nella motivazione della sentenza impugnata è indicata una serie innumerevole di contatti telefonici intercorsi tra il IS e il ET, pressocché esclusivamente nel luglio 1997, ma sia il rilevante numero di contatti, sia la circostanza che il IS ritenga di sostituire l'ormai arrestato SI LA con il ricorrente, sia infine il fatto che il IS renda edotto il ET delle principali attività del gruppo associativo, costituiscono tutti elementi da far ritenere logica e corretta la motivazione di condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non potendosi sindacare l'interpretazione del linguaggio criptico per le ragioni già più volte spiegate, ed essendo gli elementi così acquisiti idonei a configurare l'adesione del ricorrente all'organizzazione criminale.
D'altronde, la Corte territoriale ha tenuto conto della mancata partecipazione ai reati fine accertati, e del suo recente inserimento in una posizione di maggiore "prestigio" criminale, infliggendogli la pena minore fra tutti gli imputati.
RO RO è l'unico ricorrente che non è stato condannato per il delitto associativo, ritenuta fondata la questione preliminare secondo la quale l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di estradizione.
Oltre alle questioni di rito già esaminate (difetto di giurisdizione ex art. 6 c.p., e inutilizzabilità delle intercettazioni sia per irregolarità della procedura di istradamento che per mancanza di rogatoria ex artt. 696, 727 e 729 c.p.p.), con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità. Il motivo di impugnazione, così come articolato nel ricorso datato 12.9.2003, è del tutto generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), in quanto non si comprende neppure quale sia la ragione della doglianza. A tale aspecifità il ricorrente ha in parte posto rimedio con una memoria da lui sottoscritta personalmente, che, pur datata 20.4.2004, risulta depositata l'8.10.2007.
Il motivo di censura riguarda fondamentalmente la già più volte esaminata questione della individuazione della "voce" del colloquiante con il coimputato NE nel corso della intercettazione ambientale nell'autovettura di quest'ultimo dal 28.1.1997 al 2.2.1997, costituendo tale intercettazione il fulcro della ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 3), unico per il quale il RO è stato condannato. Premesse le già citate considerazioni in ordine alla mancanza di obbligo di individuare la "voce" con perizia fonica (Cass.
6.5.2005 n. 24438 riv. 231856; conforme Cass. n. 9370 del 1994 riv. 199913), sul punto la motivazione della sentenza impugnata è non solo più che adeguata protraendosi per circa sette pagine (84-90), ma è anche estremamente logica, perché cita molteplici indizi, univoci, precisi e convergenti ex art. 192 c.p.p., comma 2. Questi sono: a) la confusa difesa dell'imputato, il quale sostiene di non essersi recato in Spagna con il NE, nega che sia stata intercettata la sua "voce", ma poi afferma di colloqui avuti con il coimputato in Olanda;
b) l'assenza di prove che egli si trovasse in Olanda all'epoca delle intercettazioni sull'autovettura del NE;
c) il fatto che nell'ambientale dell'1.2.1997 ore 15,25 il NE si rivolge al suo interlocutore, chiamandolo RO;
d) l'affidabilità del riconoscimento da parte degli investigatori - in particolare attraverso la testimonianza del ET - rilevato che gli stessi hanno seguito tutta l'intercettazione e già avevano conoscenza delle tonalità di voce del ricorrente dal 1996; e) le intercettazioni del 28.1.1997, 31.1.1997 e 2.2.1997, dalle quali risulta che egli era lontano dall'Olanda e programmava il suo ritorno;
f) la sua assenza dall'Holland Casino, di cui era assiduo frequentatore proprio dal 28.1.1997 al 2.2.1997, rientrandovi alle ore 19,15 di tale giorno;
g) la rivelazione fatta dal RO personalmente al IS in data 22.7.1997 circa la presenza di una microspia sull'autovettura del NE proprio nel periodo individuato.
Come ha costantemente ritenuto questa Corte, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. sez. 4, 2.4.2003 n. 22391 riv. 224962; Cass. sez. 6, 10.6.2003 n. 31765 riv. 226357; Cass. sez. 4, 25.2.2004 n. 21726 riv. 228573; Cass. sez. 6, 3.5.2006 n. 29350 riv. 235088).
Nella specie, non vi è dubbio che la convergenza degli indizi, fondati principalmente sul riconoscimento vocale da parte degli investigatori, ma confortati dal loro significato univoco e dalla interpretazione non altrimenti definibile, consente di ritenere provata la responsabilità del RO al di là di ogni ragionevole dubbio e superate le altre considerazioni sulla sua assunta presenza in Olanda, e sulla assenza di partecipazione al commercio di hashish.
Per ulteriori elementi di valutazione, non specificamente impugnati dal RO, si fa rinvio alla motivazione riguardante il NE, coimputato del reato sub 3).
LI TO ha impugnato per carenza di motivazione la sua partecipazione ai delitti di cui ai capi 4) e 5), con ampia trattazione, ma sostanzialmente assumendo di nulla sapere dell'operazione di EL attinente alla illecita detenzione di quasi 200 kg. (al lordo) di cocaina.
Sul punto, e cioè sulla piena consapevolezza ed adesione alla illecita operazione, configurante il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2, va affermata, senza ombra di dubbio, la certezza della prova della sua responsabilità, come ritenuto dai giudici di merito con convincente motivazione. Il LI era il proprietario del camion frigo in cui è stata posta la cocaina, dopo il trasbordo dal bilico condotto dallo IT, ed aveva la disponibilità delle chiavi del capannone. Già tali circostanze sono di enorme valore probatorio, essendo impossibile l'utilizzo di beni fondamentali da parte dell'organizzazione criminale per l'operazione di EL, senza che colui che aveva la disponibilità di tali beni non ne sapesse niente, ma - come sarà presto precisato - è dimostrato che il ricorrente era in contatto con tutti i complici della importantissima operazione illecita. Infatti, l'imputato è stato trovato in possesso dei numeri, non criptati, delle utenze GSM del IS, dell'SI, dello IT, del D'ST e del IA, e cioè ei capi dell'organizzazione e dei complici della illecita operazione in violazione delle norme sugli stupefacenti.
Tali prove sono già di per sè sufficienti a configurare anche il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non essendo pensabile che i capi dell'organizzazione criminale si sarebbero affidati per la custodia di un quantitativo di stupefacente così ingente, e quindi di enorme valore monetario, a persona diversa da un loro sodale, e per avere messo il LI a disposizione della societas scelerum mezzi fondamentali per la realizzazione dei disegni criminosi, ma il giudice di merito ha anche richiamato gli esiti di numerose intercettazioni, intercorse tra il 22.7.1996 e il 13.5.1997, con contatti con pressocché tutti i partecipanti all'illecita associazione, alcuni anche non implicati nell'operazione EL, e cioè lo IT, il D'ST, il AN, il NE, l'SI, il IS, il IA e il PA.
La motivazione della sentenza impugnata è quindi congrua e logica, rende ragione delle più che convincenti prova assunte a carico del LI, e l'impegno difensivo per dimostrare l'assenza di consapevolezza di quel che facevano gli altri imputati non solo non è sorretto da alcuna prova convincente, ma nemmeno da valutazioni di carattere logico.
PA CO, condannato per il solo reato associativo sub 4), dopo una premessa sulla mancata rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. per procedere alla perizia fonica), ha fondato le sue doglianze su quattro circostanze, non adeguatamente valorizzate dal giudice di merito: l'assenza di partecipazione a reati-fine; il breve periodo di contatti con alcuni sodali, circoscritti tra il giugno e il luglio 1997; l'inconsistenza oggettiva della ritenuta sussistenza del delitto associativo;
la mancanza di prova della sua partecipazione a tale organizzazione, potendosi al più configurare per l'unico episodio di sequestro di persona, peraltro mai accertato, un occasionale concorso in reato diverso da quelli che possono configurare il traffico di sostanze stupefacenti.
Alle considerazioni già svolte, esaminando il ricorso dell'SI, va aggiunto che "deve negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva, la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), poiché il ricorso o meno ad una perizia
è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità" (Cass.
1.12.2003 n. 2435, Orgera;
conformi Cass. 6.4.1999, Mandala;
Cass. 28.10.1998, Patrizi;
Cass. 17.6.1994, Jahrni).
Nella specie, dal contesto della elaborata sentenza di appello si evince agevolmente che la Corte di merito ha ritenuto di potere definire il procedimento penale allo stato degli atti, e pertanto è risultata superflua l'assunzione di ulteriori prove, ed in particolare di una "prova neutra", quale la perizia, in presenza di un accertamento indiscutibile (pag. 196 sentenza impugnata), e cioè che il 25.6.1997 un interlocutore del IS informa del suo arrivo in Spagna il giorno successivo. Dal servizio di controllo dei passeggeri del volo Amsterdam-Siviglia del 26.6.1997, risulta accertata la presenza del PA su tale volo, per cui la voce dell'interlocutore, sicuramente identificato nel ricorrente (v. teste ET) è poi servita come campione per la comparazione con altre conversazioni in cui viene ritenuto interlocutore il PA.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prevista dall'art.603 c.p.p., commi 1 e 3, a parte le valutazioni specifiche sulla perizia, è, poi, istituto di carattere eccezionale al quale si può fare ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti (Cass. sezioni unite 24.1.1996, Panigoni;
conformi Cass. 12.3.1998, Fiore;
Cass. 26.5.1998, Renzi;
Cass. 21.4.1999, Jovino;
Cass. 26.4.2000, Accettola).
Nella specie, pertanto, dalla lettura della motivazione della sentenza di appello si deduce agevolmente la ritenuta superfluità di una nuova perizia fonica, e tale valutazione, sorretta da motivazione non solo logica, adeguata e corretta, ma anche estremamente esauriente, non è sindacabile in sede di legittimità. Esaminato il motivo di ricorso di cui in premessa, per ciò che concerne il primo argomento, si osserva che la giurisprudenza di legittimità e la dottrina hanno ritenuto che, se è vero che tra gli elementi costitutivi ai fini della configurazione del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 rientra il programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, non occorre necessariamente l'effettiva consumazione degli stessi.
In altre parole, gli elementi costitutivi del reato sono (lo si precisa in sintesi, trattandosi di principi ormai costanti ed irreversibili): a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati per il perseguimento del fine illecito e con l'obbligo solidale di fornire, ciascun membro per la sua parte anche in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche e psichiche, secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;
c) l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinata a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso (ex plurimis Cass. sez. 6, 22.3.1996, Battistelli).
In tale contesto è quindi evidente che il collante dell'associazione è l'attività permanente ed attuativa di un programma anche generico di commercio di droga (Cass. sez. 6, 28.3.2003 n. 20708), e non è indispensabile la consumazione di singoli reati.
Per ragioni di priorità, tra le altre censure, va trattato dapprima l'argomento con il quale il PA ha assunto che non è motivata la sussistenza, oggettiva, di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente, inquadratale nello schema, appena citato, di cui dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto la motivazione sul punto è estremamente esauriente, tanto che quasi tutti i ricorrenti hanno solo contestato la loro partecipazione all'organizzazione criminale, ma non l'esistenza della associazione per delinquere.
Tra le pagg. 217 e 229 della sentenza gravata sono indicati specificamente gli elementi provati, e che si riassumono in sintesi, essendo già stati citatati specificamente nell'esposizione della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino, e cioè:
la commissione dei reati-fine, le grandi disponibilità di droga e mezzi finanziari, il linguaggio criptico, i rapporti tra gli associati, i beni strumentali, le attività di copertura, l'uso della violenza, la ripartizione di ruoli.
Il giudice di merito ha analizzato tali elementi con motivazione corretta e più che adeguata, e i generici rilievi del ricorrente non sono assolutamente idonei per mettere in dubbio la valenza probatoria degli elementi accertati al fine di ritenere la sussistenza oggettiva dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
In ordine al breve periodo in cui sono concentrate le telefonate intercettate, è vero che le stesse sono circoscritte ai soli mesi di giugno e di luglio 1997, ma sono risultate particolarmente rilevanti sia per il loro contenuto, sia per i contatti con i capi dell'organizzazione, e cioè il IS e il IA, circostanze logicamente valutate come probanti ai fini del D.P.R. n.309 del 1990, art. 74.
Infine, la sentenza impugnata tratta con dovizia di particolari l'episodio del sequestro di persona, ordinato dal IS, ed eseguito in Olanda a carico di un debitore inadempiente, al quale deve essere fatta "una sonora passata", richiamando il contenuto di numerose conversazioni di contenuto inequivoco intercettate e intercorse tra il IS e il PA. Tale condotta, unitamente agli altri elementi citati, e cioè i contatti con i capi dell'organizzazione per affari di droga, desunti dalle eseguite intercettazioni, prova il ruolo del ricorrente nell'organizzazione criminale, l'adozione di metodi tipicamente "mafiosi", e la fiducia del capo nel ricorrente per evitare che simili episodi di inadempimento restassero impuniti.
Ne consegue che, pur essendo vero il mancato addebito al PA di specifici reati-fine, la motivazione in ordine alla sua responsabilità è oltre modo analitica e logica, e quindi non censurabile in sede di legittimità.
AN NG ha proposto ricorso per cassazione con due separati atti, a mezzo dei due difensori di fiducia, avv. NI Foti e avv. Basilio Foti. In entrambi i ricorsi, in ordine al reato di cui al capo 5), è stata contestata l'interpretazione data al contenuto delle intercettazioni telefoniche e agli esiti del servizio di osservazione e pedinamento della polizia giudiziaria. Come già più volte precisato, tali alternative interpretazioni delle risultanze istruttorie non sono sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica della sentenza impugnata (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Nella specie, sono indicate molteplici conversazioni avute dal AN con il IS ed il D'ST (si ricorda, reo confesso dello specifico reato accertato in EL) in prossimità della data del sequestro della cocaina (17.5.1997), ritenute preparatorie della fase terminale dell'operazione illecita. Inoltre, il AN è stato trovato in possesso delle chiavi del capannone e del camion-frigo, pur essendo tali beni nella disponibilità il primo e di proprietà del LI il secondo. Infine, significativi sono anche gli spostamenti del AN nel corso dell'operazione, e descritti dagli agenti di polizia giudiziaria, e, in parte, documentati con videoriprese. Il AN, infatti, ha accompagnato il D'ST all'appuntamento con l'SI, per poi recarsi, alla guida della Fiat Bravo al capannone. È vero che ne è uscito prima dell'arrivo dello IT alla guida del bilico, ma la sua condotta viene logicamente individuata in quella del complice che ha predisposto il capannone e il camion-frigo per la ricezione della cocaina.
Ne consegue che i rapporti immediatamente precedenti con il IS e il D'ST, il possesso delle chiavi del capannone e del camion-frigo dove è stata reperita la sostanza stupefacente, l'avere accompagnato il D'ST all'incontro con l'SI, essersi recato presso il capannone poco prima dell'arrivo dell'autoarticolato condotto dallo IT costituiscono una concatenazione di circostanze che, con assoluta certezza, consentono di individuarlo come uno dei partecipanti allo specifico delitto di illecita detenzione di cocaina (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2), e, in presenza di tale logicità, non solo non sono sindacabili, ma non sono neppure in minima parte convincenti le argomentazioni difensive su una diversa e occasionale sua presenza sul posto per altri motivi, tesi neppure sostenuta negli interrogatori resi subito dopo i fatti al P.M. il 17.5.1997, e al GIP il 20.5.1997 (pag. 115 sentenza di appello).
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine al delitto associativo, essendo, in entrambi i ricorsi, le censure fondate sulla illogicità della motivazione per avere ricavato da un unico episodio criminale l'adesione all'organizzazione delittuosa. Tale rilievo è inesatto, in quanto, pur dandosi una ragionevole importanza alla partecipazione al grave delitto-fine, nella sentenza impugnata è precisato che già l'8.5.1997 il AN viene incaricato dal IS di recarsi in Olanda per riscuotere dal RO del danaro, ed è stata accertata la sua presenza sul volo Torino-Amsterdam il giorno successivo insieme alla moglie del RO. Anche in una precedente telefonata del 21.2.1997, a seguito di ordine del IS, l'SI incarica "Ivano", e cioè il AN, per pagare l'affitto dell'"ufficio" al LI.
Ne consegue che, oltre il singolo episodio, la fiducia riposta nel ricorrente dal IS e dall'SI, che - come già precisato - ricoprivano ruoli di comando nell'organizzazione, per riscossioni e pagamenti, e i contatti avuti con quasi tutti i coimputati, come precisato a pag. 173 dell'impugnata sentenza, costituiscono adeguati e logici elementi di valutazione per ritenere l'adesione del AN alla associazione per delinquere. Anche i difensori di NE PE hanno depositato due distinti ricorsi, il primo a firma dell'avv. Basilio Foti, il secondo dell'avv. Mauro Anetrini, che ha altresì depositato una memoria con specifico riferimento al capo 6) della rubrica.
Come già precisato, il NE è stato condannato per i reati- fine di cui ai capi 3) e 6), e per il reato-mezzo di cui al capo 4). In ordine al delitto consumato in concorso con il RO, pur con approfondimenti dottrinari, i difensori del NE sostanzialmente censurano la interpretazione del linguaggio criptico dato alle intercettazioni ambientali effettuate sulla autovettura del ricorrente, che, come già precisato, costituiscono il fulcro della dichiarazione di responsabilità, assumendo altresì che le stesse non emergono alla dignità di prova certa, dandosi solo rilievo a sensazioni soggettive in ordine all'interpretazione del contenuto che si evince dal mezzo di ricerca della prova.
Sul punto, ribadito quanto già espresso in ordine alla circostanza che la interpretazione del linguaggio criptico spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione, se sostenuta da adeguata motivazione (Cass. 28.10.2005 n. 117; Cass. 16.3.2004 n. 37983; Cass.14.7.1997 n. 3643; Cass. 12.12.1995 n. 5501; Cass. 15.11.1993 n.
861), si osserva che la motivazione della sentenza di appello è più che analitica, riportando per molte pagine il testo letterale delle conversazioni, e dandone poi alle pagg. 99 e 100 la interpretazione logica, e nemmeno difficile, in quanto, trattandosi di intercettazioni compiute per alcuni giorni su una autovettura dove viaggiavano il RO e il NE, il linguaggio non è neppure da definire "criptico".
Ne consegue che le indicazioni di "roba", di quantitativi di "1000 kg." o "500 kg." o "200" o "100" o "50 kg.", di somme di "400 milioni" o "225 milioni" o "200 milioni", di trasporti, di vendite, di viaggi, di modalità di pagamento, di "fumo", del luogo di provenienza e cioè il Marocco, non lasciano dubbi interpretativi, non potendosi ritenere che si tratti di commercio di autovetture o di abbigliamento o di altre merci di natura lecita, ed anche pertinente è il rilievo che trattasi di droga cd. "leggera", essendo indicati quantitativi di peso così rilevanti.
La chiarezza del contenuto delle conversazioni e la ragionevole interpretazione del linguaggio costituiscono la base di una motivazione logica, adeguata, e soprattutto molto chiara, per cui, pur trattandosi dell'unica operazione nella quale non si è poi proceduto a sequestri, il tenore delle intercettazioni costituisce prova certa della responsabilità degli imputati, come ineccepibilmente ritenuto dal giudice di merito.
Il motivo di ricorso, appena accennato, attinente al riconoscimento vocale, è del tutto infondato, considerate non solo le valutazioni sul riconoscimento degli investigatori, ma anche la circostanza che l'intercettazione è avvenuta su una autovettura pacificamente appartenente e nella disponibilità del NE.
Pressocché analoghi, anche se più sintetici, sono i motivi di ricorso attinenti alla ritenuta addebitabilità al NE del delitto di cui al capo 6) (cd. operazione ED), sfociata nel sequestro di quasi kg. 1.400,00 di hashish. In particolare è stata censurata l'inadeguatezza della motivazione, pur trattandosi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
Come hanno ritenuto le sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33748 del 12.7.2005 (riv. 231679) confortando la giurisprudenza prevalente di legittimità (Cass.
9.6.2005 n. 28583; Cass. 20.4.2005 n. 6221; Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass.
9.6.1994 n. 9425; Cass.
9.2.1990 n. 4333), in relazione al vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.
Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità.
Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice. Nella specie, la sentenza di appello è ampiamente e logicamente motivata in ordine alle ragioni di non condivisione della decisione di primo grado, specificando come non sia stato preso in considerazione l'intero contesto probatorio che si evince da sette (e non cinque, come ritenuto dal giudice di primo grado) conversazioni telefoniche tra il IS e il NE nella prima quindicina di luglio. Non ponendosi in dubbio che le conversazioni abbiano per oggetto una importante operazione di traffico di sostanze stupefacenti, il giudice di appello ha correttamente e logicamente ritenuto che in tale epoca il IS abbia concentrato le proprie attenzioni esclusivamente sull'operazione ED, di enorme valore economico, e comportante un necessario interessamento del capo dell'organizzazione criminale.
Dalle intercettazioni è poi risultato che il NE era il responsabile dei contatti con il gruppo pugliese che avrebbe dovuto occuparsi del trasporto in Italia del carico illecito. Significativo è stato anche ritenuto il sequestro in data 3.7.1997 di una ingente somma di danaro attinente al finanziamento dell'operazione. Infine, la circostanza che il sequestro dell'ingente quantitativo di hashish abbia impedito il trasferimento in Italia della sostanza stupefacente non è di alcun ostacolo alla configurazione del reato, che era stato già definito con accordo tra i venditori e gli acquirenti. Con la memoria del 12.10.1997, il difensore del NE, avv. Anetrini, ha eccepito che la nuova formula dell'art. 526 c.p.p. impedisce a maggior ragione di ritenere provata la responsabilità del ricorrente, non sussistendo la prova "al di là di ogni ragionevole dubbio". Premesso che il riferimento è pertinente all'art. 533 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 5, non risultano sussistere dubbi ragionevoli sulla declaratoria di responsabilità, dubbi peraltro eccepiti in modo del tutto generico, come mera insufficienza della prova assunta, stante l'interpretazione inequivoca del contenuto delle intercettazioni e la logicità consequenziale della fondatezza del teorema accusatorio, per le ragioni appena esposte.
In ordine al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, il ricorso sottoscritto dall'avv. Anetrini ha censurato la motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza dell'organizzazione criminale in base ad elementi non decisivi. Va, invece, ribadito - al fine di evitare inutili ripetizioni - quanto già esposto esaminando il ricorso del PA sulla estrema precisione dell'individuazione di elementi caratterizzanti una associazione finalizzata alla permanente consumazione di un numero indeterminato di violazioni della legge sugli stupefacenti, con la consapevolezza degli aderenti di perseguire il programma criminoso. Va altresì ribadita l'ampiezza e la logicità della motivazione.
Lo stesso avv. Anetrini ha assunto che la mancata partecipazione alla più importante operazione specifica (quella di EL) dimostrerebbe la sua estraneità all'associazione, là dove invece, come rilevato dal giudice di merito, un numero rilevante di intercettazioni, attestante continui contatti con personaggi di spicco del mondo del narcotraffico, quali il IS, l'SI, il RO, il D'ST, e il IA, la partecipazione ad altri reati-fine riguardanti il traffico di ingenti quantitativi di hashish, e il possesso di cospicue somme di danaro costituiscono elementi idonei per ritenerlo un affiliato alla illecita associazione.
Per questi motivi
è anche infondato il ricorso proposto dall'avv. Basilio Foti, che pure ha assunto l'irrilevanza dei contatti con altri coimputati, la mancata partecipazione all'operazione di EL, ed ha dato una diversa interpretazione valutativa al contenuto di due conversazioni telefoniche, sicuramente non idonee neppure a scalfire il quadro accusatorio risultante dall'acquisizione delle prove.
IT MI, condannato per i reati di cui ai capi 4) e 5), ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 5), denunciando l'ininfluenza del bigliettino con le utenze telefoniche reperito in suo possesso, l'irrilevanza probatoria della capacità del bilico da lui condotto di contenere la sostanza stupefacente, il breve periodo in cui è rimasto nel capannone, e cioè 17/18 minuti, come risulta dal tachigrafo, e non 30 minuti come dichiarato dai testimoni, ispettori di polizia giudiziaria. Si tratta di circostanze di fatto, esaminate dal giudice di appello (pagg. da 116 a 125 della sentenza impugnata), e valutate in modo logico e congruo, con particolare riferimento sia al contenuto delle intercettazioni, sia all'operazione di polizia, essendo certo che il bilico abbia trasportato la cocaina, non comprendendosi diversamente la permanenza nel capannone, e ritenendosi sufficiente anche il tempo di 18-20 minuti per eseguire il trasferimento della sostanza stupefacente dall'autoarticolato al camion-frigo. Si tratta di valutazioni di fatto, non censurabili in sede di legittimità in presenza di motivazione logica e adeguata, come ritenuto più volte dalle SS.UU. di questa Corte.
Per ciò che concerne il delitto associativo, il ricorrente, nell'atto di impugnazione si è in buona parte soffermato sulla insufficienza degli elementi acquisiti per configurare oggettivamente il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e su tale questione è sufficiente fare richiamo a quanto già esposto esaminando i ricorsi dei coimputati PA e NE. In ordine alla partecipazione soggettiva alla societas scelerum, il ricorrente ha esposto di avere avuto contatti con il solo LI, ed una volta con l'SI, il che dimostrerebbe che la implicazione nel reato accertato in EL costituisce un episodio occasionale, tesi ripresa con qualche approfondimento nella memoria depositata il 20.10.2007.
Nella sentenza impugnata è specificato che, proprio in relazione a tale reato, lo IT ha avuto contatti diretti con i capi IS e IA per effettuare il carico in Spagna e trasportare la cocaina in Italia. Altra circostanza rilevante è stata ritenuta il ritrovamento in suo possesso della somma di L. 30.000.000, probabile compenso per la sua illecita attività. Nella motivazione dello stesso provvedimento gravato è altresì specificato che la "voce" di una intercettazione in cui lo IT parla con l'SI è sicuramente attribuibile al ricorrente, considerata la comparazione non solo con pregresse acquisizioni, ma soprattutto con il campione acquisito nel corso della operazione in EL.
Ne consegue che i contatti con i capi dell'organizzazione, e l'incarico di particolare fiducia affidatogli costituiscono attendibile valutazione della sua adesione non ad un occasionale reato, ma alla stessa organizzazione per delinquere. Infine, con la memoria in data 20.10.2007, il ricorrente ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza per la rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 2 c.p.p., comma 3, essendo nelle more tra il giudizio di appello e quello di cassazione entrata in vigore la L. n. 49 del 2006 che ha ridotto i minimi edittali di pena per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Ritiene questo Collegio di aderire alla giurisprudenza prevalente, anche se non univoca, secondo la quale la riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, operata dalla L. n.49 del 2006, art. 4 bis, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore, in quanto non vertendo in tema di pena illegale, ed essendo stato esplicitato il convincimento del giudice di merito di infliggere una pena superiore al minimo, non vi è necessità di riesame del trattamento sanzionatorio (Cass. sez. 4, 27.9.2007 n. 40287 riv. 237887; Cass. sez. 4, 4.5.2007 n. 22526 riv. 237019; Cass. sez. 2, 26.9.2006 n. 40382 riv. 235470; Cass. sez. 6, 10.5.2006 n. 19751, Adinolfi, non massimata;
difforme Cass. sez. 4, 17.10.2006 n. 1024, riv. 236061). La richiesta difensiva è quindi infondata, in quanto la pena base inflitta allo IT è stata di 9 anni di reclusione e L. 400.000.000 di multa, superiore al minimo edittale. Il trattamento sanzionatorio è stato esaminato dal giudice di appello separatamente per ogni imputato, e motivato in modo specifico.
I motivi di ricorso sono, comunque, diversi, ancorché tutti palesemente infondati e non deducibili in sede di legittimità in presenza di motivazione ampia, corretta e logica, valutazione che dimostra che la discrezionalità non si è affatto tramutata in arbitrio.
Pertanto, a parte le specifiche considerazioni che seguono per rispetto dei puntuali ricorsi, ancorché infondati, essendo la determinazione della pena compito del giudice di merito, ed essendovi motivazione adeguata per tutti gli imputati, è evidente l'incensurabilità delle decisioni del giudice di appello. Il RO e il NE hanno censurato la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, in relazione al reato di cui al capo 3), non essendo stato sequestrato alcun quantitativo di sostanza stupefacente, ed ignorandosene la quantità. Invece, il giudice di merito ha ricordato i contenuti della intercettazione ambientale in cui gli interlocutori discutono di quantitativi di diverse centinaia di chilogrammi di hashish, per cui la censura è infondata in fatto, oltre che in diritto.
Il NE e il AN, quest'ultimo in relazione al capo 5), hanno poi fatto riferimento alla vetusta giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per la configurazione del reato, occorre che si dimostri la saturazione del mercato.
L'orientamento attuale, ormai costante e irreversibile, è che "la circostanza aggravante della quantità ingente, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, deve ritenersi sussistente quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un elevato numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata l'aggravante de qua in relazione a circa tre kg. di cocaina, risultata idonea al confezionamento di "19.000 dosi medie giornaliere, pari a 22.800-28.500 dosi commerciali confezionabili")" (Cass. sez. 4, 21.6.2006 n. 30075, riv. 235180; conformi Cass. sez. 4, 7.2.2007 n. 25471, riv. 237003; Cass. sez. 6, 5.7.2007 n. 30534 riv. 237636).
Ne consegue che quantitativi rilevantissimi, come molte centinaia di chilogrammi di hashish per il capo 3), e 182 kg. (144,99 di principio attivo) di cocaina (idonei a confezionare oltre 1.000.000 di dosi) per il capo 5), impongono la contestazione dell'aggravante oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti NE e AN. Motivo di impugnazione di tutti i ricorrenti (tranne l'SI, il ET e il D'ST) è la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., e quindi il rigore del trattamento sanzionatorio. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere la determinazione della pena ex art. 133 c.p. rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (ex plurimis Cass. sez. 4, 20.9.2004 n. 41702 riv. 230278).
Per ciò che concerne poi la concessione delle attenuanti generiche, va ricordato che la loro concessione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e il loro diniego non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e logica(Cass.
4.12.2003 n. 7707; Cass.
4.7.2003 n. 36382).
Nella specie, per gli imputati DI GI, LI, PA, AN, NE e IT, il giudice di merito ha considerato lo stato di incensuratezza o, comunque, i non gravi precedenti penali, ed ha ritenuto quindi di non concedere le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. per altre ragioni, e cioè esclusivamente per avere partecipato ad una organizzazione criminale particolarmente pericolosa e per avere ricoperto un ruolo tutt'altro che marginale, motivazione esauriente e logica, in quanto tiene conto di valutazioni sia oggettive che soggettive.
Al D'ST sono state concesse le attenuanti generiche, ma equivalenti alla contestata aggravante perché l'imputato si è limitato ad ammettere il proprio addebito, senza fornire alcun ulteriore chiarimento in ordine alla partecipazione degli altri complici. Tale motivazione è logica e adeguata, per cui le censure del ricorrente sono infondate, sia in ordine al calcolo della continuazione (in termini di sicura legalità e ben lontano dai massimi previsti dall'art. 81 cpv c.p.), sia relativamente all'entità della pena inflitta, non sindacabile in sede di legittimità, se motivata, pena che, comunque, è stata contenuta in limiti prossimi ai minimi edittali e lontana dai massimi, a differenza dell'SI e del RO.
Per ciò che concerne questi ultimi due ricorrenti, non avendo il primo impugnato il trattamento sanzionatorio, va invece approfondita la decisione inerente al RO, considerato che a tale imputato, pur non condannato per il delitto associativo, è stata inflitta la pena più elevata per il delitto di cui al capo 3), e cioè anni 15 (quindici) di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa. Il RO, con l'atto di ricorso del 12.9.2003, ha impugnato il trattamento sanzionatorio, in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., in modo abbastanza generico, assumendo comunque la mancanza di motivazione. Tale vizio, dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. e), non è invece configurabile, avendo il giudice di appello specificato che la pena elevata è stata legittimata non solo dalla gravità dei fatti, ma anche dalla personalità negativa dell'imputato, desunta dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, e dai provvedimenti giudiziari in atti tra cui una applicazione di misura di prevenzione emessa dalla Corte di Appello di Torino in data 22.2.1996, e quindi poco prima dei fatti di questo procedimento, misura di prevenzione che, così come le condanne precedenti, non aveva sortito alcun effetto di ravvedimento.
Ritenuta, quindi, non solo la sussistenza della motivazione, ma anche la sua correttezza per avere valutato i particolari elementi negativi, che hanno indotto il giudice di merito a infliggere una pena superiore rispetto a quella comminata agli altri imputati, compreso l'SI, resta da esaminare la questione proposta dalla difesa del RO con la memoria in data 16.10.2007. Il ricorrente ha dedotto come motivo aggiunto la violazione dell'art.597 c.p.p., comma 3, (divieto della reformatio in peius), in quanto il P.M. aveva appellato la decisione sul trattamento sanzionatorio, ma era chiaro che si era riferito al solo art. 74 (capo 4)). Infatti, in primo grado il RO era stato condannato, oltre che per il capo 3), per il capo 4), ritenuto più grave, ed anche per il capo 1) dal quale è stato assolto nel merito. Il P.M., appellando, aveva censurato la pena prossima ai minimi edittali, e quindi aveva fatto riferimento al reato più grave in relazione alla ritenuta continuazione, e cioè l'art. 74, come contestato al capo 4), ma, essendo stato il ricorrente condannato in appello per il solo art. 73, il cui calcolo della pena era stato effettuato solo agli effetti della ritenuta continuazione, l'impugnazione non riguardava il trattamento sanzionatorio per il reato-fine.
Il motivo di ricorso, senza approfondirne la tardività o meno, è comunque infondato, essendo evidente - come si evince dalle stesse argomentazioni difensive - che il P.M., appellando la sentenza di primo grado, abbia aggredito il trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Lo stesso ricorrente, peraltro, ha specificato che il reato più grave era stato ritenuto in primo grado quello associativo, per cui il proscioglimento da tale reato, ha implicato l'obbligo per il giudice di rideterminare la pena base per il delitto di cui al capo 3), già contestato come reato continuato ex art. 81 cpv c.p., trattandosi di plurime detenzioni illecite di hashish. Il
reato continuato è, poi, unico, e il calcolo effettuato dal giudice, in accoglimento dell'appello del P.M., è corretto essendo stata determinata la pena base di anni sei di reclusione ed Euro 75.000,00 di multa, aumentata per l'aggravante ad anni dieci ed Euro 125.000,00, e per la continuazione ad anni quindici di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa.
L'ultimo motivo di ricorso è quello dedotto dal NE, con il quale è stata eccepita la violazione dell'art. 240 c.p. per il sequestro della somma di L. 109.000.000, trovata in suo possesso al momento dell'arresto. Il ricorrente, nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. Basilio Foti, ha assunto che non vi è prova che si trattasse di provento da reati relativi a violazioni della legge sugli stupefacenti, e che non sono state tenute in considerazione le spiegazioni fornite dall'imputato.
Invece, nella motivazione della sentenza impugnata, alle pagg. 156, 158 e 318, è ben specificato che già in una intercettazione di una telefonata del 3.7.1997, e quindi in prossimità dell'operazione ED di cui al capo 6), tra il IS e il NE si parla di una somma che si aggira su L. 120.000.000, e correttamente quindi il giudice di merito ne ha ritenuto la funzionalità al delitto suindicato, "siccome destinato al finanziamento dell'operazione oppure costituente parte del prezzo di vendita dello stupefacente (o comunque compenso per l'opera prestata dal NE)".
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dal ricorrente non vi è affatto un notevole lasso di tempo tra la telefonata suindicata e l'arresto del NE, trattandosi di fatti verificatisi entrambi nel luglio 1997, a circa quindici giorni di distanza. La rilevanza della somma configura anche un collegamento logico con la illecita attività, per cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 240 c.p. per la confisca obbligatoria della somma quale prezzo del reato
(o in subordine facoltativa quale provento di reato, ma comunque ammissibile per i reati de quo).
Al rigetto di tutti i ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art.616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008