Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
In tema di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti ed acquisite al procedimento in corso è onere della parte produrre al giudice gli elementi dai quali si desume l'eccepita inutilizzabilità. (Nella specie la Corte ha ritenuto fosse onere del ricorrente, che lamentava la mancata acquisizione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, esibirlo ai fini della verifica circa la dedotta illegittimità dell'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2007, n. 35043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35043 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S.- Consigliere - N. 564
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 40259/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EO LI;
avverso l'ordinanza 29/5/2006 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorse;
udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1 - Il Tribunale di Roma, con ordinanza 29/5/2006, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata il giorno 12 precedente dal Gip del Tribunale di Latina nei confronti di DE EO LI, indagato in ordine ai reati di estorsione, rapina aggravata e spaccio di cocaina. Il giudice a quo chiariva quanto segue:
a) VA IG aveva acquistato, nell'ottobre 2005, dal DE EO gr. 30 di cocaina, rimanendo debitore della somma di Euro 1.600,00; b) il DE EO aveva ripetutamente sollecitato, ricorrendo anche a minacce, il pagamento di detta somma, senza alcun esito, tanto che, il 20/1/2006, si era impossessato con la forza, a copertura o comunque a garanzia del suo credito, dell'autovettura dello VA;
c) la madre di quest'ultimo, OM OS, venuta a conoscenza del fatto, aveva concordato col DE EO, per ottenere la restituzione della vettura, un piano di rientro dell'esposizione debitoria del figlio, dilazionando il pagamento in otto rate mensili di Euro 200,00, cadauna;
d) dopo il pagamento delle prime tre rate, la OM aveva denunciato i fatti ai Carabinieri e, in data 10/5/2006, il DE EO era stato arrestato nella flagranza del reato di estorsione, dopo avere appena ricevuto dalla donna l'ulteriore somma di Euro 200,00. Il giudice del riesame riteneva che le dichiarazioni, dettagliate e attendibili, rese dallo VA e dalla OM, gli esiti delle intercettazioni telefoniche e quanto caduto sotto la diretta percezione dei Carabinieri integravano un compendio di gravita indiziaria a conforto delle ipotesi di reato formulate a carico dell'indagato, che, per la pericolosità evidenziata e per la sua negativa personalità, avrebbe potuto commettere reati della stessa specie, compromettendo così le esigenze di tutela della collettività.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto vari profili, in verità già prospettati in sede di riesame:
a) l'adozione della misura anche in relazione ai reati per i quali (rapina e spaccio) non v'era stato arresto in flagranza era illegittima per violazione del diritto di difesa conseguente alla nullità del relativo interrogatorio;
b) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento, delle quali non era possibile controllare la legittimità, non essendo stati acquisiti i decreti autorizzativi;
c) le dichiarazioni accusatorie della OM e dello VA erano inattendibili;
d) le esigenze cautelari erano insussistenti;
e) la misura appariva non proporzionata ai fatti e alla sua personalità; i) illegittimamente erano stati riportati nel verbale di arresto in flagranza per il reato di estorsione stralci delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche che non avevano attinenza con tale illecito.
3 - Il ricorso non è fondato.
Legittima è la misura cautelare adottata, su corrispondente richiesta del P.M., anche in relazione ai reati di rapina e di spaccio di sostanza stupefacente, per i quali non v'era stato arresto in flagranza. Nessuna norma, infatti, vieta che la misura possa avere contestualmente ad oggetto un reato per il quale v'è stata convalida dell'arresto in flagranza (nella specie, estorsione) e altri reati estranei a tale situazione.
Il problema specifico posto è l'asserita mancanza o nullità dell'interrogatorio in ordine agli illeciti non oggetto dell'arresto in flagranza. Ciò, però, inciderebbe non sulla legittimità della misura, ma sulla sua efficacia, che va fatta valere non in sede di riesame ma con istanza diretta al giudice procedente. Sull'eccepita inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento e acquisite nel presente, va rilevato che era onere della parte che tale eccezione aveva sollevato produrre il decreto di autorizzazione di cui si lamentava la mancanza, in modo da porre il giudice del procedimento ad guem in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento a quo, del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (cfr. Cass. S.U. 17/11/2004 n. 45189). A tale onere la parte interessata non ha adempiuto.
Non va, peraltro, sottaciuto che la precisazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui è in atti il decreto 13/1/2006, ampiamente motivato, che autorizzava l'intercettazione dell'utenza telefonica in uso all'indagato non è oggetto di specifica contestazione in ricorso.
La circostanza che stralci delle trascrizioni delle intercettazioni siano stati riportati impropriamente nel verbale di arresto in flagranza del DE EO non rende detta fonte di prova inutilizzabile, dal momento che non può comunque essere negata la sua acquisizione agli atti e non ne sono contestati i contenuti.
Deve rilevarsi ancora che le intercettazioni di cui si discute non rivestono carattere decisivo nell'economia motivazionale del provvedimento impugnato, che fa leva essenzialmente sulle dichiarazioni accusatorie delle persone offese e su quanto direttamente constatato dai Carabinieri.
Le censure sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura sono prive di consistenza.
La pronuncia di riesame, invero, riposa su un apparato argomentativo prevalentemente in fatto che da conto, senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano le conclusioni alle quali perviene e si fa carico di analizzare e valutare positivamente l'attendibilità delle fonti di prova di riferimento. Un giudizio di merito così formulato si sottrae a qualunque censura di legittimità.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2007