Sentenza 4 maggio 2007
Massime • 1
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2007, n. 22526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22526 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 04/05/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 693
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12168/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA LA, n. a Tirana il 28.2.1969;
avverso la sentenza in data 8 febbraio 2006 della Corte di Appello di Bologna;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado emessa in data 4 marzo 2005 dal GUP del Tribunale di Modena con la quale HA LA era stata ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1, riduceva la pena inflitta ad anni quattro di reclusione ed
Euro 40.000,00 di multa (pena base anni nove ed Euro 90.000,00, ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p. ed ancora per il rito). Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione HA LA articolando un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, essendo intervenuta ai sensi della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, una modifica della pena in senso più favorevole al ricorrente (da 6 a 20 anni di reclusione, anziché da otto a venti anni di reclusione).
Il ricorso è manifestamente infondato.
Poiché la pena non è stata determinata partendo dal minimo edittale di anni otto e poiché, quindi, i giudici del merito hanno manifestato la loro volontà di fissare la sanzione base in misura superiore, non è applicabile la regola stabilita dall'art. 2 c.p., comma 4, con riferimento all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di stupefacenti, in particolare con riguardo alle modifiche apportate al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, consistenti tra l'altro nella riduzione ad anni sei di reclusione del minimo edittale di otto anni prima previsto per il reato ascritto (v. in tal senso Sez. 4^, 30 gennaio 2007, Lisi ed altri;
nonché, Sez. 2^, 26 settembre 2006, Arici ed altri). Lo ius superveniens, infatti, può assumere rilievo solo nel caso in cui la pena sia stata determinata partendo dal minimo edittale previgente o nel minimo edittale previgente: in questo caso non è dubbio che ci si troverebbe in presenza, in ragione della modifica normativa, di una "pena (divenuta) illegale". Diverso discorso deve farsi allorquando - come nella specie - la pena sia stata determinata in misura comunque superiore a quello che all'epoca era il minimo edittale: in questo caso, infatti, la pena non sarebbe definibile come illegale, per la ragione che la determinazione discrezionale del giudicante non può essere definita a posteriori illegale neppure alla luce del nuovo minimo edittale.
La doglianza non è pertanto accoglibile e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso, riconduciblle a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007