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9 ottobre 2001
9 ottobre 2001
Art. 9. 1. All' articolo 696 del codice di procedura penale , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 696 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.".
"1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 696 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.".
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 34576Provvedimento: […] La nuova legge, invero, non ha apportato modificazioni sul punto poiché l'art. 696 cpp che detta disposizioni generali in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere ribadisce il principio di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e richiama nel comma 1, come sostituito dall'art. 9 della legge 367/2001, oltre le norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria (CEAG), firmata a Strasburgo il 20.4.1959, anche quella delle altre Convenzioni internazionali stipulate dallo Stato e, […]Leggi di più...
- trasmissione diretta della rogatoria all'autorità elvetica·
- applicabilità del regime delle impugnazioni previste dal codice di rito·
- fattispecie in tema di richiesta di sequestro probatorio·
- legittimità·
- fattispecie in tema di riesame·
- fondamento·
- condizioni·
- sussistenza·
- all'estero·
- rogatorie·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere (cod. proc. pen. 1988)