Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 2895
CASS
Sentenza 6 dicembre 2002

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Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art.291 cod. proc. pen., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini preliminari particolarmente complesse e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art.309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 2895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2895
    Data del deposito : 6 dicembre 2002

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