Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art.291 cod. proc. pen., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini preliminari particolarmente complesse e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art.309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
1. Dott. Bruno OLIVA Consigliere
2. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere
3. Dott. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
4. Dott. Francesco SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA RD, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza, in data 25/2/2002, del Tribunale di Taranto;
sentita la relazione del Consigliere Ilario S. MARTELLA;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen., dott. Aurelio GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del PA: Avv. Gennaro MALINCONICO. RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Taranto, con provvedimento del 24.1.2002, applicava a PA RD la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt.li:
capo a): 110, 81, 112 c.p., 73-80 co. 2 D.P.R. 309/'90;
capo e): 110, 81, 112, 453 c.p.;
capo f): 110, 112, 628 cpv. c.p.;
capo g): 110, 617, 617 bis, 623 bis c.p.;
capo h): 81 c.p., 10-12 L. 497/'74. La vicenda, che si inseriva nell'ambito di una vasta e complessa operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti nell'area tarantina, traeva le sue fonti di prova, secondo la prospettazione accusatoria recepita dal G.I.P., nelle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del coindagato DO CC, in intercettazioni telefoniche esperite sull'utenza cellulare in uso a detto PA, ritenuto il principale artefice e il punto di riferimento del contestato traffico di stupefacenti, nelle dichiarazioni di persone informate sui fatti e nell'attività di p.g. compiuta dai Carabinieri di Castellaneta e di Pisticci e consistita in perquisizioni e sequestri.
La proposta istanza di riesame veniva rigettata con la richiamata ordinanza del 2/3/2002 del Tribunale della libertà di Taranto, che confermava la gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell'indagato, ritenuto idoneo a formulare un giudizio prognostico positivo in ordine al coinvolgimento del predetto nella realizzazione delle fattispecie criminose sopra richiamate. Lo stesso Tribunale non dubitava, poi, della sussistenza di pregnanti esigenze cautelari già evidenziate nella provvedimento impositivo, costituite dai pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione della condotta criminosa, entrambi ritenuti concreti e non altrimenti evitabili, se non con l'applicazione della massima misura cautelare.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il PA a mezzo dei suoi difensori avv.ti Massimo MANFREDA e Gennaro MALINCONICO e deduce: 1) violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 309 s.c..
Si sostiene che la decisione impugnata risulta adottata in violazione dei termini stabiliti dal co. 9 dell'art. 309 c.p.p.. Si fa in proposito osservare che, alla stregua di quanto risulta dagli atti, la richiesta di riesame era stata depositata il 12/2/2002.
In pari data, il presidente del Collegio adito, sulla scorta degli atti già in possesso dello stesso Tribunale (incarto formato dal P.M. e valutato dal G.I.P. al fine dell'emissione della misura cautelare), emetteva decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, di talché la difesa, nello stesso giorno 12/2/2002, chiedeva copia di tutti gli atti processuali, atti che venivano ritirati in data 14 e 15 febbraio 2002.
Si contesta che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, in data 16/2/2002, non sono pervenuti gli atti relativi al PA, ma solo una copia di atti già esistenti. Ciò stante il Tribunale con l'arrivo, inutile "di ulteriore copia", poneva in essere un mero espediente per prorogare i termini della decisione che non potevano se non decorrere dal 12/2/2002.
Essendo la decisione intervenuta il 25/2/2002, ne è conseguita la perdita di efficacia della misura cautelare adottata nei confronti di esso ricorrente;
2) violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 268 s.c..
Si sostiene che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche risultano immotivati o, comunque, adottati in violazione dell'art. 267 c.p.p.. Mentre il G.I.P. si è limitato a clausole di stile, meramente tautologiche e ripropositive delle formule utilizzate dal legislatore, il Tribunale non ha esaminato, come avrebbe dovuto, le motivazioni in concreto adottate dal G.I.P., limitandosi a dire che i decreti erano adeguatamente motivati;
3) violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 s.c. e agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R. 309/'90. Si osserva come il Tribunale non ha fornito alcun elemento idoneo per apprezzare la credibilità e la serietà delle dichiarazioni rese dal DO, mentre ha attribuito, in maniera del tutto arbitraria, specifico valore alle intercettazioni nelle quali non si parla mai di sostanza stupefacente. Peraltro, alcun sequestro di droga è stato operato nei confronti del PA, che non ha mai disposto di cospicue somme di denaro che gli sarebbero dovute derivare dal traffico della droga e che, in effetti, per far fronte alle proprie esigenze giornaliere, aveva necessità di farsi economicamente aiutare dai propri congiunti. L'aggravante, poi, dell'art. 80, co. 2, D.P.R. 309/'90, non è confortata da alcun elemento oggettivo;
4) violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 274 s.c..
Si rileva che il Tribunale ha risolto sbrigativamente il problema relativo all'individuazione e valutazione delle esigenze cautelari, formulando un giudizio di mera possibilità e pervenendo a valutare negativamente le norme introdotte in tema di attuazione del nuovo art. 111 della Costituzione. Altrettanto è a dirsi per la parte della motivazione concernente il semplicemente ipotizzato pericolo di fuga;
5) violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 275 c.p.p.. Si rileva che la misura applicata non è motivatamente correlata alle effettive esigenze cautelari e al rispetto del principio di adeguatezza: manca in proposito una valutazione congrua, fondata su dati concreti e non su ipotesi più o meno congetturali. OSSERVA IN DIRITTO
I dedotti motivi di ricorso sono da ritenere manifestamente infondati.
Passando all'esame di ciascuno di essi, nell'ordine come sopra riportato, la Corte osserva:
la problematica sollevata dal ricorrente in ordine all'esegesi dell'art. 309 co. 9 c.p.p., non può essere risolta se non nel rispetto del sistema nel quale detta norma è inserita, tenendo conto della funzionalità del risultato e dell'esigenza incoercibile per il tribunale di avere completa cognizione degli atti sulla cui base è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo il dato letterale dell'art. 309 c.p.p. e secondo interpretazione logica, quando il 9 comma stabilisce il suddetto termine per la decisione, lo fa decorrere dalla ricezione degli atti e questi non possono non essere quelli indicati nel precedente 5 comma, il quale chiarisce trattarsi degli atti presentati a norma dell'art. 291 co. 1 c.p.p., ossia degli atti prodotti dal P.M. a sostegno della richiesta della misura coercitiva.
E, invero, la stessa formulazione del testo, secondo cui il dies a quo si attiva dalla ricezione degli atti, sta a significare secondo la comune accezione, che deve trattarsi di tutti gli atti e non solo di parti di essi, perché, se ciò avesse consentito il legislatore, avrebbe specificato la possibilità di frazionamento. Consegue che non basta l'arrivo parziale di atti per far iniziare il decorso del termine in questione, essendo indispensabile che il tribunale sia posto in grado di esercitare con piena cognizione il compito istituzionale demandatogli;
sicché il dies a quo inizia a decorrere solo dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in tribunale di tutti - e non solo di parte degli - atti sopra menzionati, specificatamente riguardanti quel determinato procedimento incidentale e, quindi, il singolo indagato che chiede il riesame.
Con ulteriore conseguenza che (come nella fattispecie), nel caso di indagini preliminari particolarmente complesse e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, l'arrivo degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi pure di quelli concernenti altri coindagati postulanti il riesame ma in tempo successivo, non è utile a far decorrere il termine dell'art.309 c.p.p., prima che il tribunale riceva o gli atti specificatamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche per costui, siano già in suo possesso (cfr.: Cass. S.U. 18 giugno 1993, ric. Dell'Orno ed altri).
Pertanto, non ha alcun pregio la tesi difensiva del PA che assume come data iniziale dei 10 giorni quella del 12/2/2002, giorno del deposito in Cancelleria della richiesta del riesame (essendo già in possesso del tribunale gli atti concernenti gli altri coindagati) anziché quella del 16/2/2002, allorché il tribunale riceveva dalla procura della Repubblica gli atti per decidere il riesame nell'interesse del PA medesimo.
Del tutto generica e, pertanto, inammissibile è da ritenere la censura per essere i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche immotivati o, comunque, adottati in violazione dell' art. 267 c.p.p.. E, invero, in tema di impugnazione, incombe a chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti, l'onere di indicare se e in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione.
Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a denunciare genericamente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, senza specificare i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tener conto e senza chiarire il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata (cfr.: Cass. Sez. II, 1 febbraio 2000, Carloni). Per contro, il Tribunale del riesame, valutati tutti i decreti di autorizzazione emessi dal G.i.p. e quelli di convalida dei decreti emessi in via d'urgenza dal P.M., ha rilevato come il giudice delle indagini preliminari abbia adeguatamente motivato (attenendosi ai principi espressi in materia dalla sentenza della Cass. a S.U. del 21/6/2000, Primavera) sia circa gli indizi che circa le ragioni giustificative del mezzo di ricerca della prova consistente nelle intercettazioni tra presenti, trasponendo nel proprio decreto gli elementi prospettatigli dal P.M. e dando contezza di avere criticamente valutato gli elementi posti alla sua attenzione. Con riferimento alla censura di cui al punto 3, si apprezza la mancanza di specificità del motivo non solo per la sua genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (v. da pag. 8 a pag. 19) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le dettagliate esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell' art. 291 co. 1 lett. c) c.p.p., all'inammissibilità.
Pari apprezzamento ritiene la Corte di dover esprimere in riferimento alle censure di cui ai punti 4 e 5 attinenti alle esigenze cautelari da riconoscersi nel caso concreto. Contrariamente all'assunto difensivo, si rileva che il giudice a quo ha adeguatamente motivato la legittimità della misura restrittiva più grave sulla base delle circostanze e modalità dei fatti contestati, della loro gravità, della loro contemporaneità, nonché della ripetizione del tempo, talché ne sarebbe potuta derivare, nonostante l'incensuratezza dell'indiziato - del quale. però, veniva evidenziata la spiccata pericolosità sociale - un elevato pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto degli stretti collegamenti con la criminalità napoletana, della disponibilità di grosse somme di denaro e di armi, nonché di sofisticate strumentazioni idonee ad eludere i controlli di polizia con conseguente pericolo di fuga, tant'è che il fratello del ricorrente PA RO, avvalendosi degli stessi potenti mezzi, si era da tempo dato alla latitanza.
Giova rammentare che i limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito delle specifiche previsioni normative contenute nell'art. 606 c.p.p.. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 co. 1 lett. e) e cioè riferirsi alla mancanza di motivazione o alla sua manifesta illogicità. Nella fattispecie, il riscontro di legittimità evidenzia l'esistenza di una motivazione logica in ordine ai vari punti del provvedimento impugnato, senza che tale apprezzamento importi,(proprio secondo la ratio del richiamato art. 606 1 co. lett. e), da parte del giudice di legittimità, alcuna verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è servito per supportare il suo convincimento, nel senso che il vizio logico della motivazione, nelle sue varie articolazioni, deve essere riscontrato tra le varie proposizioni "senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali". (cfr.: Cass. Sez. 1, Andriccioli, CED 190734, Sez. 1 Bollo, CED 213728, Sez. 5 Pallesca, CED 208069).
Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene di equità stabilire in euro cinquecento.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 GENNAIO 2003.