Articolo 73 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 72Articolo 74
Versione
6 maggio 1952
Art. 73.
(Mezzi di accesso dalle navi alle banchine)


Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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