Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2006, n. 752
CASS
Sentenza 18 dicembre 2006

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La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati.

Anche dopo la riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2006, n. 752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 752
Data del deposito : 18 dicembre 2006

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