Sentenza 18 dicembre 2006
Massime • 2
La riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. consente di dedurre il travisamento della prova come vizio della motivazione del provvedimento impugnato e non di sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, rimasta riservata, in via esclusiva al giudice del merito. Peraltro, anche il detto travisamento, in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di aver rappresentato al giudice "a quo" (nella specie il tribunale del riesame) gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento o dalle specifiche indicazioni del ricorrente se e come gli elementi siano stati valutati.
Anche dopo la riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata.
Commentari • 3
- 1. Colpa medica: condannato medico che somministrava al paziente "fendimetrazina" a scopo dimagranteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 gennaio 2023
Errore terapeutico Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un endocrinologo e diabetologo, accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una paziente che assisteva nel corso della dieta dimagrante a cui era sottoposta. In particolare, secondo il pubblico ministero, il medico avrebbe cagionato l'evento, prescrivendo alla propria paziente il farmaco fendimetrazina nonostante il divieto di prescrizione e somministrazione dell'anzidetto farmaco disposto coi DD.MM. 26 maggio 1987, 13 aprile 1993, 18 settembre 1997. All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio …
Leggi di più… - 2. Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
Leggi di più… - 3. Anche il bacio o il palpamento per gioco integra il reato di violenza sessualeAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2006, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario OR - Presidente - del 18/12/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - N. 2214
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 38700/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG OR;
avverso l'ordinanza in data 17/07/2006 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. VI Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Geraci VI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Leone Raffaele, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il difensore di AG OR ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza, con la quale in data 17/07/2006 il Tribunale di Napoli, Sezione 12^ Penale, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata in data 01/07/2006 dal GIP di Napoli nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e dell'art. 606 c.p.p., lettera c), in relazione all'art.273 c.p.p., e art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. Ad avviso del ricorrente,
le dichiarazioni dei collaboranti CI e NO (sulle quali si fonderebbe il quadro indiziario a carico del AG) non sarebbero state criticamente vagliate, in termini di coerenza e precisione, dal Tribunale del Riesame. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che il CI non aveva ricordato neanche il nome del AG, potendo soltanto riferire di una sua partecipazione ad eventuali riunioni. Per non parlare della assenza di riscontri individualizzanti, non potendosi qualificare come tali le confuse e generiche dichiarazioni dell'altro collaborante NO, che si sarebbe limitato a riconoscere il medesimo AG "quale altro affiliato del gruppo Misso", avendolo "visto più volte nella Sanità al seguito di GE AZ.
2.-. Il ricorso è palesemente infondato.
Tutte le censure si incentrano nell'eccepita mancanza o manifesta illogicità di motivazione della ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza del quadro indiziario a carico del ricorrente quale partecipe della associazione criminosa a lui ascritta ex art. 416 bis c.p.. Il Tribunale di Napoli, nell'ordinanza impugnata, ha preso dettagliatamente in esame la problematica relativa alla attuale appartenenza del AG al clan Misso, puntualizzando che in riferimento alla sua intraneità in tale associazione "anche negli ultimi mesi del 2004" aveva reso circostanziate dichiarazioni il collaboratore di giustizia, CI VI, che aveva riferito di avere accompagnato VE RD a svariate riunioni con la famiglia Misso alle quali aveva partecipato anche il AG OR. L'altro collaboratore, NO EN, aveva poi confermato la appartenenza del AG al sodalizio criminoso, riconoscendolo anche in fotografia (come aveva fatto pure il CI) come "altro affiliato del gruppo Misso", da lui visto "più volte nella Sanità al seguito di GE AZ.
Il Tribunale ha anche puntualizzato che la attualità della appartenenza del ricorrente alla associazione era emersa "anche dalle recenti indagini aventi ad oggetto la sanguinosa faida nel quartiere Sanità": in particolare appariva particolarmente significativa in proposito la conversazione ambientale intercorsa in data 24/01/2006 tra RI OR ed i suoi alleati, nel corso della quale erano stati individuati potenziali obiettivi del clan rivale, tra i quali era stato indicato anche il ricorrente, menzionato come "o zappatore". A fronte di queste coerenti conclusioni, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze delle indagini, lamentando genericamente un asserito difetto di valutazione critica da parte del Tribunale in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori e una apodittica mancanza di riscontri individualizzanti e dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lettera e), apportate dalla L. n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione proposta. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso.
Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura e ignorando la conversazione ambientale, dettagliatamente riportata nel provvedimento censurato. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), (anche nella sua nuova formulazione), denunciato in ricorso. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dal Tribunale del Riesame. Le argomentazioni del giudice di merito sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre, in modo apodittico, tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
Non resta, quindi, che ribadire che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8, non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione resta riservata in via esclusiva al giudice di merito. Per altro, anche il travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali avrebbe potuto rilevarsi tale vizio, cosicché il giudice di legittimità possa desumere dal testo del provvedimento, o dalle specifiche, ed a tal fine, autosufficienti indicazioni processuali offerte dal ricorrente, se e come gli elementi siano stati valutati (sez. 2^, 18/05/2006, rv. 233772). Nella parte motiva dell'ordinanza censurata, il Tribunale di Napoli ha, per altro, come si è visto, fatto esplicito riferimento ad una conversazione ambientale intercettata in data 24/01/2006, con ciò fornendo adeguata risposta alle censure attinenti ai riscontri individualizzanti ed alla attualità della intraneità del AG al clan Misso.
3.-. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, stante la palese infondatezza delle censure formulate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007