Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 1
In tema di disciplina di rogatorie dall'estero, nel caso l'autorità giudiziaria estera consenta alla trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana della relativa documentazione (e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservino al riguardo) si perfeziona una pattuizione fra le Parti interessate idonea a derogare alla normale disciplina di cui all'art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961 n. 215, atteso che in materia il Ministero svolge un ruolo di semplice trasmissione della documentazione all'autorità giudiziaria rogante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2004, n. 36852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36852 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/05/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 37787/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 11/7/03 del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Veneziano G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1- Il Tribunale di Bari, con ordinanza 11/7/2003, decidendo ex art. 324 c.p.p. in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riesame avanzata da AT NN, indagato in ordine al reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al contrabbando di tic, e confermava il sequestro probatorio di documentazione bancaria e del saldo attivo esistente sui conti correnti dal predetto intrattenuti presso istituti bancari svizzeri, sequestro per la cui esecuzione la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale aveva rivolto, in data 12/10/2001, con rogatoria internazionale, richiesta di assistenza giudiziaria alle Autorità della Confederazione elvetica. Il giudice del riesame, chiarito che nei confronti del NN era stata adottata la misura coercitiva della custodia in carcere per il reato associativo, essendo emersi gravi indizi circa il coinvolgimento del predetto in una grossa organizzazione criminale dedita al contrabbando di t.l.e., sottolineava che i proventi dei relativi traffici illeciti erano stati dirottati verso la Svizzera, donde la necessita, a fini probatori, di porre il vincolo d'indisponibilità sulla documentazione bancaria e sui depositi di denaro, per accertare l'origine, la movimentazione, la consistenza e la derivazione degli stessi, certamente frutto delle attività delittuose poste in essere. Aggiungeva che ogni questione prospettata circa la presunta violazione degli art. 696, 729 c.p.p. e 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria non rilevava ai fini del riesame, da circoscriversi alla sola verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro, e che comunque era priva di fondamento, perché la trasmissione diretta della rogatoria internazionale doveva ritenersi conforme alle convenzioni internazionali e alla prassi instauratasi sulla base di dette convenzioni, nonché alla previsione normativa di cui all'art. 15/4 della richiamata Convenzione.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha dedotto: 1) inosservanza degli art. 696 e 729 c.p.p., in relazione all'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, che prevede, a pena d'inutilizzabiUtà ex art. 729/1 c.p.p., che le rogatone siano indirizzate dal Ministero della Giustizia della parte richiedente al Ministero della Giustizia della parte richiesta e soltanto in caso d'urgenza direttamente da un'autorità giudiziaria all'altra: nel caso in esame, la rogatoria era stata sollecitata in via breve, in assenza dei relativi presupposti, con la conseguenza che il sequestro doveva ritenersi illegittimo;
2) violazione degli art. 253 e 257 c.p.p. e omessa motivazione sulla funzione probatoria dell'asserito corpo del reato, costituito da somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e, quindi, da beni fungibili non specificamente individuati nella loro materialità ed inidonei, pertanto, a soddisfare la ravvisata esigenza probatoria.
3- Il ricorso non ha pregio.
3a- In ordine alla prima doglianza, osserva la Corte che deve ritenersi legittima la diretta trasmissione della rogatoria internazionale tra le Autorità giudiziarie della Parte richiedente e di quella richiesta. Ciò, perché, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 367/01, la pratica della rogatoria internazionale per via breve deve ritenersi conforme alle convenzioni internazionali esplicitamente richiamate dall'art. 696/1 c.p.p. e alla prassi instauratasi sulla base di dette convenzioni.
Gli enunciati testuali degli art. 696/1 e 729/1 c.p.p., così come novellati, vanno interpretati servendosi di tutti gli strumenti ermeneutici applicabili, tra i quali, venendo in rilievo nella specie un accordo internazionale, anche i principi della Convenzione di Vienna del 23/5/1969 sul diritto dei trattati, ratificata dall'Italia con legge n. 112/74, in cui si riconosce nell'art. 31/1-3 lett. b) il valore di canone ermeneutico delle clausole dei trattati alle prassi e alle consuetudini applicative (ord. Corte Cost. n. 315 del 4/7/2002). Le norme convenzionali sulle modalità di espletamento delle rogatone in tema di assistenza giudiziaria sono dettate a salvaguardia degli interessi degli Stati interessati ed è rimesso, pertanto, ai medesimi "di stabilire prassi particolari, una volta che ritengano di soddisfare in questo modo i loro interessi".
A tale proposito, va rilevato che gli Stati, nella prospettiva di assicurare un maggiore e necessario dinamismo della cooperazione, divenuto ineludibile di fronte ad una criminalità sempre più ramificata a livello internazionale e dotata di sempre più efficaci strumenti operativi, si sono orientati a privilegiare percorsi più agevoli rispetto alla specifiche modalità di comunicazione per "via diplomatica" di cui all'art. 15 della Convenzione europea del 20/4/1959, le quali sono funzionali all'esercizio di prerogative di governo dei Paesi aderenti e non riguardano la tutela di posizioni soggettive delle persone fisiche interessate alla richiesta rogatoriale.
È accaduto così che la "via breve" è stata abitualmente seguita nelle rogatorie tra le competenti autorità italiane e quelle di altri Paesi in condizione di reciprocità e con il consenso delle autorità di governo dei rispettivi Stati, che hanno incentivato tale sistema. La formale violazione delle regole convenzionali in tema di acquisizione e di trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria in tanto può rendere inutilizzabili gli atti, in quanto si determini concretamente un'incertezza sulla provenienza degli stessi e sulla loro pertinenza alla richiesta avanzata all'autorità rogata, per effetto appunto dell'inosservanza delle regole fissate a garanzia di tali interessi.
La disposizione dell'art. 15 della Convenzione 20/4/1959 di Strasburgo, che prevede la trasmissione della rogatoria per il tramite del Ministero della giustizia delle Parti interessate, è chiaramente dettata a tutela degli interessi dello Stato richiesto, considerato che il Ministero della giustizia italiano ha il compito di mero passacarte, nel senso, ricevuta la risposta alla rogatoria, deve limitarsi a rimettere la documentazione all'autorità giudiziaria rogante. Ne consegue che se l'autorità giudiziaria estera consente alla trasmissione diretta all'autorità giudiziaria italiana (e le rispettive autorità centrali di governo nulla osservano al riguardo) si perfeziona una pattuizione tra le Parti interessate idonea a derogare alla disciplina del richiamato art 15. Non va sottaciuto, infine, che tale norma al quarto comma prevede la possibilità di comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per le richieste di indagini preliminari al procedimento penale e non v'è dubbio che, nella specie, si verte in tale ipotesi, posto che il NN, nel momento in cui venne formulata la richiesta di rogatoria alla Confederazione elvetica, versava nella posizione di indagato.
3b- Non è fondato neppure il secondo motivo di ricorso. Il giudice del riesame, infatti, ha evidenziato la ricorrenza dei presupposti che legittimano l'adottato provvedimento di sequestro probatorio, avente ad oggetto il corpo del reato. Al riguardo, il giudice a quo, richiamando gli elementi indiziali emersi a carico dell'indagato ed esaurientemente esposti nell'o.c.c. emessa a carico del medesimo, ha motivatamente ritenuto, senza incorrere in via logici, che le somme di denaro depositate sui conti bancari svizzeri erano il frutto di attività delittuose poste in essere dal NN e dai gruppi criminali allo stesso collegati e costituivano, quindi, corpo di reato, aggiungendo, inoltre, che il sequestro di tali somme e della relativa documentazione bancaria era funzionale ad approfondire gli accertamenti circa "l'origine, la movimentazione, la consistenza e la derivazione dei fondi". Tra l'altro, in tema di sequestro probatorio del corpo di reato, non è neppure necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che l'esigenza probatoria del corpus delicti è in re ipsa, quando è congruamente giustificata, come nella specie, tale qualificazione (S.U. 11/2/1994, Carella). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2004