Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 3
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Qualora venga dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio, il procedimento regredisce allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, e pertanto qualora la nullità venga dichiarata perché nel decreto è stato indicato un reato diverso da quello per cui era stato chiesto il rinvio a giudizio e si era celebrata l'udienza preliminare, il Giudice può limitarsi a riemettere il nuovo decreto senza fissare la udienza preliminare in quanto le parti avevano già ritualmente concluso sulle imputazioni contestate ab origine e pertanto non poteva determinarsi alcuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia, qualora gli informatori non siano stati interrogati nelle forme previste dall'art. 203 comma primo bis cod. proc. pen., ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione telefonica nei procedimenti di criminalità organizzata, non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione è già stata autorizzata al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa , in quanto l'art. 26 della legge 1 marzo 2001 n. 63 ha ribadito che il principio del tempus regit actum in materia di applicazione della normativa processuale sopravvenuta si applica con riferimento al momento in cui la prova viene assunta e non al momento in cui viene valutata.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2003, n. 36382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36382 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
composta dai signori:
Dott. Renato Fulgenti - Presidente -
Dott. Arturo Cortese - Consigliere -
Dott. Francesco Serpico - Consigliere -
Dott. Giovanni De BE - Consigliere -
Dott. Vincenzo Rotundo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) ELNA MA, nato a [...] il [...];
2) LÒ AR, nato a [...] il [...];
3) De MA AU, nato a [...] il [...];
4) RA GI, nato a [...] il [...];
5) RA DO, nato a [...] il [...];
6) PI GI, nato a [...] 1'11/7/1965;
7) LL IO, nato a [...] il [...];
8) TO GI, nato a [...] 1'1/11/1965;
9) AR IO, nato a [...] il [...];
10) UR ND, nato a [...] il [...];
11) ER LF, nato a [...] il [...];
12) VO IO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 18 aprile 2002 della Corte d'Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. Vincenzo Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Loris D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi i difensori avvocati MA Gabriella Mastrolia, Fiorindina De Carlo, Elvia Belmonte, Gaetano Pecorella, Giovanni Aricò, LU Corvaglia, Gaetano Scamarcio, Angelo Pallara, LU Covella e Silvio Caroli.
F A T T O
1.1 .-. Con sentenza emessa in data 21/2/2001 e depositata in data 10/5/2001, il Tribunale di Lecce, II sezione penale, ha dichiarato ELNA MA, LÒ AR, De MA AU, RA GI, PI GI, LL IO, TO GI, AR IO, UR ND, ER LF, VO IO e RA DO colpevoli di avere fatto parte, con diversità di compiti e insieme ad altri, di una associazione a delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art.416 bis c.p. e di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 74 DPR n.309 del 1990, e il TO e l'PI anche di detenzione e porto di anni da fuoco, e, ritenuto il cpv dell'art.81 c.p., ha condannato rispettivamente:
- ELNA MA, unificati i reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza della Corte d'Assise di Lecce del 13/2/1997, divenuta irrevocabile, all'isolamento diurno per anni uno e mesi sei, rideterminando la pena a lui inflitta con la predetta sentenza in quella dell'ergastolo con anni due e mesi sei di isolamento diurno;
- LÒ AR alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione;
- De MA AU alla pena di anni quattordici di reclusione;
- RA GI alla pena di anni ventisei di reclusione;
- PI GI alla pena di anni quattordici di reclusione;
- LL IO alla pena di anni dieci di reclusione;
- TO GI alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione;
- AR IO, unificati i reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione con quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 15/12/1995, divenuta irrevocabile, alla complessiva pena di anni quattordici di reclusione, così rideterminata quella di anni cinque di reclusione inflittagli con la predetta sentenza;
- UR ND alla pena di anni quattordici di reclusione;
- ER LF alla pena di anni tredici di reclusione;
- VO IO, unificati i reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione con quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 15/12/1995, divenuta irrevocabile, alla complessiva pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione, così rideterminata la pena di anni cinque di reclusione inflittagli con la predetta sentenza;
RA DO alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione. 1.2 .-. Con sentenza emessa in data 18/4/2002 e depositata in data 19/9/2002, la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della suindicata sentenza del Tribunale di Lecce, appellata da ELNA MA, LÒ AR, De MA AU, RA GI, PI GI, LL IO, TO GI, AR IO, UR ND, ER LF, VO NO e RA DO, ha ridotto a mesi sei l'isolamento diurno applicato a ELNA MA in aumento a quello già inflittogli, a anni dodici e mesi sei di reclusione la pena inflitta a De MA AU, a anni tredici e mesi sei di reclusione la pena inflitta a TO GI e ad anni tredici di reclusione quella inflitta a UR ND Inoltre, con detta sentenza, la Corte d'Appello, riconosciute a LÒ AR, RA DO, PI GI, LL IO, ER LF le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui al quarto comma dell'art.74 DPR n.309 del 1990, ha rideterminato come segue le pene inflitte:
-per LÒ anni dieci e mesi sei di reclusione;
-per RA DO anni quattordici di reclusione;
-per PI anni dodici di reclusione;
-per LL anni otto di reclusione;
-per ER anni undici di reclusione.
Infine ha confermato nel resto l'appellata sentenza, condannando RA GI, AR IO e VO IO al pagamento delle ulteriori spese processuali.
1.3 .-. La vicenda che ha formato oggetto del processo va inquadrata nella realtà criminale del Salento e zone limitrofe, alla quale sono stati ritenuti appartenere gli odierni ricorrenti, molti dei quali erano già stati condannati per avere fatto parte, a volte con ruoli direttivi, della associazione a delinquere di tipo mafioso, denominata "Sacra Corona Unita", da tempo radicata nel territorio. Il procedimento trae origine dalla perquisizione eseguita il 25 gennaio 1994, a seguito della uccisione di ER AS LU, presso la abitazione di quest'ultimo, nella quale, cucita all'interno di una giacca, fu trovata una lettera, che si accertò essere stata inviata al ER da RA GI. Successivamente, nel corso delle indagini effettuate a seguito dell'omicidio commesso il 2 settembre 1997 ai danni di IL IO, furono rinvenute in casa di VO IO tre lettere provenienti rispettivamente da EO IE, ELNA MA e MA LV, che si rivelarono particolarmente utili per il proseguimento dell'inchiesta, potendosi da esse trarre elementi dell'esistenza di un sodalizio mafioso operante in NA, facente capo alla associazione mafiosa denominata "Sacra Corona Unita" e suddiviso in due gruppi, non in conflitto tra loro e dediti anche al narcotraffico, diretti rispettivamente da ELNA MA e da RA GI, nonostante lo stato di detenzione di entrambi, tramite affiliati in libertà o prossimi alla scarcerazione, anche se i due capi in queste stesse lettere facevano riferimento per i loro traffici alla medesima persona (e cioè al VO), con ciò dimostrando l'unicità della associazione criminale alla quale tutti appartenevano.
Le ulteriori indagini effettuate sono consistite principalmente in intercettazioni ambientali e telefoniche. Nel corso del processo sono poi stati sentiti numerosi collaboratori di giustizia (AR LV;
TE LV;
RC MI;
NA AU;
IE LV;
De EL LB). 1.4 .-. Avverso la sentenza in data 18/4/2002 della Corte d'Appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, ELNA MA, LÒ AR, De MA AU, RA GI, RA DO, PI GI, LL IO, TO GI, AR IO, MA ND, ER LF e VO IO.
Per comodità espositiva è opportuno procedere a una descrizione separata dei ricorsi, esaminandoli partitamente.
2.1 .-. ELNA MA è stato ritenuto, benché detenuto, avere un ruolo e un compito direttivo di uno dei due gruppi operanti nel territorio di NA, costituenti parte integrante dell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e dediti anche al narcotraffico. Conseguentemente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 (previa unificazione dei reati a lui ascritti sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza della Corte d'Assise di Lecce del 13/2/1997, divenuta irrevocabile) all'isolamento diurno per anni uno e mesi sei, rideterminando la pena a lui inflitta con la predetta sentenza in quella dell'ergastolo con anni due e mesi sei di isolamento diurno. La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza censurata, ha poi ridotto la pena al ELNA a mesi sei di isolamento diurno, a lui applicato in aumento a quello già inflittogli.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di ELNA MA possono così riassumersi:
- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NA AU;
IE LV), che avevano confermato la posizione verticistica assunta dal ELNA nel territorio di NA, come capo del gruppo mafioso e gestore del traffico di sostanze stupefacenti nella zona;
la lettera inviata il 22 agosto 1997 dall'imputato a VO IO, - la lettera mandata il 5/7/1999 da RA GI a MA LV;
la conversazione intercettata il 26/11/1997 tra De SI IM e ER LF;
le intercettazioni effettuate, con particolare riferimento a quelle del 18/10/1997, del 26/11/1997 e del 19/12/1997.
Il ricorso presentato nell'interesse di ELNA MA si articola in due censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., per inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza degli indizi di reità idonei ad autorizzare le disposte intercettazioni nonché in ordine alla ritenuta utilizzabilità della relazione di servizio dell'ispettore ZO in quanto fondata su fonti confidenziali ed anonime. Specificamente i decreti autorizzativi sarebbero nulli e le relative intercettazioni inutilizzabili perché fondati su fonte confidenziale rimasta anonima, La Corte di merito avrebbe accreditato una qualche efficacia probatoria anche alla testimonianza dell'agente di P.G. in ordine alla relazione di servizio basata sulla fonte confidenziale, pur nella vigenza dell'art.4 della legge n.63 del 2001 che ha sostituito il comma 4 dell'art.195 c.p.p.;
b) Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.74 DPR 309/1990, o quanto meno in ordine alla aggravante del ruolo direttivo, anche con riferimento al reato di cui all'art.416 bis c.p. Specificamente si rileva che la contestazione a carico del D'NA inizia dalla cessazione della precedente condanna di cui alla sentenza della Corte di Assise di Lecce in data 13/2/1997 e si protrae fino al gennaio 1998. Ma nella precedente sentenza del 13/2/1997 il ELNA non rispondeva di alcun ruolo direttivo sia con riferimento al reato di cui all'art.416 bis c.p. che a quello di cui all'art.74 DPR 309/1990, ma solo di partecipazione (mentre il ruolo di organizzatore gli era stato contestato limitatamente ad una imputazione di cui all'art.74 1. stup., entro un periodo di tempo accertato in sentenza tra la fine del 1991 e l'agosto del 1992). Conseguentemente i giudici di merito avrebbero dovuto chiarire in base a quali elementi poteva dirsi che il ricorrente avesse assunto nella organizzazione criminale un ruolo direttivo, mai rivestito in precedenza. In questo contesto la lettera inviata a VO, lungi dall'assumere rilevanza "fondamentale" per la affermazione della penale responsabilità del ELNA, andava letta come "lo sfogo di un socio anziano" verso uno più giovane e fortunato.
2.2 .-. LÒ AR, soprannominato CH di AP o MB, è stato ritenuto partecipe del sodalizio mafioso facente capo a ELNA MA e dedito in quest'ambito al traffico di sostanze stupefacenti, e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 a lui ascritti alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello ad anni dieci e mesi sei di reclusione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di LÒ AR possono così riassumersi:
- il contenuto della telefonata intercettata in data 1/2/1997 tra il LÒ e IL NO:
la successiva telefonata del 5/2/1997 intercorsa tra gli stessi interlocutori;
il linguaggio criptico adoperato in queste telefonate e l'uso di termini convenzionali ("costumi"; "vestiti"; "copricostume impermeabili"...) per indicare forniture di droga;
le inverosimili giustificazioni fornite dal LÒ;
la intercettazione ambientale del 19/12/1997 della conversazione intercorsa tra UM IO e GO BE.
Il ricorso presentato nell'interesse di LÒ AR si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.267, commi 1, 1 bis e 2 , c.p.p. I decreti di intercettazione sarebbero motivati unicamente con "l'attività info-investigativa" in corso, che si sostanzierebbe in una fonte confidenziale rimasta anonima. Le intercettazioni effettuate sarebbero pertanto inutilizzabili, a norma del comma 1 bis dell'art.267 c.p.p., introdotto dall'art.10 della legge n.63 del 2001 e del comma 1 bis dell'art.203 c.p.p., da esso richiamato (inserito dall'art.7 della citata legge n.63 del 2001); Quest'ultima novella sarebbe, infatti, immediatamente efficace nei processi in corso in base al comma 1 dell'art.26 della medesima legge, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che avrebbe stabilito "il principio di diritto che il momento decisivo, ai fini dell'applicazione della legge nel diverso regime di utilizzabilità o di valutazione probatoria, deve riferirsi proprio alla valutazione della prova e non alla sua acquisizione".
b) Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata, ma si limiterebbe ad una adesione acritica alle argomentazioni dei primi giudici.
c) Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancata motivazione in ordine al diniego, nel giudizio effettuato dalla Corte di merito, della richiesta prevalenza delle attenuanti generiche. 2.3 .-. De MA AU, detto EN, è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990, quale partecipe del gruppo mafioso diretto da ELNA
MA, dedito, tra l'altro, al narcotraffico, e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello ad anni dodici e mesi sei di reclusione.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di De MA AU possono così riassumersi:
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR LV;
- la lettera scritta il 27 agosto 1997 a VO da ELNA, da leggere in correlazione con la conversazione intercettata il 6/12/1997 tra De SI e LL;
- la conversazione intercettata il 26/11/1997 tra De SI IM e ER IO;
- gli accertati contatti del ricorrente con il sodalizio criminoso. Il ricorso presentato nell'interesse di De MA AU si articola in due censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e per violazione di legge, in relazione agli artt.125, 192, 194, 195, 546, lettera e), c.p.p., 416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990 (art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p.). Specificamente la chiamata in correità di AR LV sarebbe stata erroneamente valutata, in quanto si tratterebbe di dichiarazioni inaffidabili perché rilasciate da persona appartenente ad un gruppo delinquenziale rivale. Inoltre tali dichiarazioni sarebbero prive di reali riscontri esterni, poiché non sarebbe stato validamente dimostrato che il "EN" indicato nella lettera inviata dal ELNA al VO si identificava nel ricorrente, avendo i giudici di merito fatto ricorso in proposito alla testimonianza di un ufficiale di p.g., che avrebbe fatto riferimento allo scopo a un fantomatico "archivio degli alias" esistente presso la Questura di Lecce. Quanto alle conversazioni intercettate, non sussisterebbe alcuna prova che il "AU" in esse menzionato si identifichi con il De MA ed anzi dagli atti emergerebbe l'esistenza di un altro "AU" (Micheli) strettamente legato al gruppo di TI, cui apparteneva l'interlocutore ER. b) Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125, 546, 599 e 602 c.p.p., per mancata pronuncia riguardo alla definizione concordata della pena in appello. Specificamente il ricorrente deduce di avere presentato richiesta di pena concordata con parere favorevole del P.G., previa rinuncia ai motivi principali: su questa richiesta la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi e, così come previsto dall'art.602, comma 2, avrebbe invitato i difensori a procedere alla discussione.
2.4 .-. RA GI, detto IP, è stato ritenuto, benché detenuto, avere un ruolo e un compito direttivo di uno dei due gruppi operanti nel territorio di NA, costituenti parte integrante dell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e dediti anche al narcotraffico. Conseguentemente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni ventisei di reclusione, confermata dalla Corte d'Appello.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di RA GI possono così riassumersi:
- la lettera inviata dall'imputato a ER AS LU, rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita il 25 gennaio 1994 in casa di quest'ultimo a seguito della sua uccisione;
- la perizia calligrafica effettuata, che ha accertato che questa lettera era stata scritta da RA GI;
- le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NA AU;
IE LV;
AR LV;
AR MI;
e soprattutto De EL LB) che avevano confermato la posizione verticistica assunta dal RA nel territorio di NA, come capo del gruppo mafioso e gestore del traffico di sostanze stupefacenti nella zona;
- i riscontri esterni alle dichiarazioni del De EL (accertamenti sui periodi di detenzione e sulle autovetture menzionate;
annotazioni sulla agenda del collaboratore;
fotografie;
conferme ai contatti telefonici a seguito della acquisizione dei tabulati;
dichiarazioni degli altri collaboratori);
- le intercettazioni ambientali effettuate, nel corso delle quali il nome di RA GI era ricorrente quale responsabile del territorio neretino.
Il ricorso presentato nell'interesse di RA GI si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata ma si limiterebbe ad un semplice "riferimento numerario di pagine della sentenza appellata".
b) Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.649 c.p.p., in quanto il ricorrente sarebbe già stato assolto dal
Tribunale di Lecce con sentenza in data 30 aprile-23 luglio 1997 dalle medesime imputazioni a lui ascritte nell'attuale processo (artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990). Il fatto che questa sentenza riguardi fatti delittuosi commessi "fino al dicembre 1993" (mentre quella censurata concerne fatti commessi "fino al gennaio 1998") non avrebbe alcun rilievo, in quanto il RA era impossibilitato a commettere ulteriori reati, essendo stato detenuto e sottoposto al regime di cui all'art.41 bis Ord. Pen.. Si tratterebbe di un unico fatto "sia pure diversamente articolato ed etichettato". In ogni caso i comportamenti commessi fino al luglio 1997 sarebbero coperti dalla precedente sentenza e nessun elemento di responsabilità sarebbe emerso per fatti successivi a quella data, posto che i collaboratori di giustizia avrebbero fatto riferimento a fatti di vecchia data e comunque anteriori a questa pronuncia.
c) Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.267, commi 1, 1 bis e 2 , c.p.p. I decreti di intercettazione sarebbero motivati unicamente con "l'attività info-investigativa" in corso, che si sostanzierebbe in una fonte confidenziale rimasta anonima. Le intercettazioni effettuate sarebbero pertanto inutilizzabili, a norma del comma 1 bis dell'art.267 c.p.p., introdotto dall'art. 10 della legge n.63 del 2001 e del comma 1 bis dell'art.203 c.p.p., da esso richiamato (inserito dall'art.7 della citata legge n.63 del 2001). Quest'ultima novella sarebbe, infatti, immediatamente efficace nei processi in corso in base al comma 1 dell'art.26 della medesima legge, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che avrebbe stabilito "il principio di diritto che il momento decisivo, ai fini dell'applicazione della legge nel diverso regime di utilizzabilità o di valutazione probatoria, deve riferirsi proprio alla valutazione della prova e non alla sua acquisizione".
d) Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p. in relazione all'art.355 del medesimo codice, in quanto non sarebbe stato mai emesso il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro della lettera inviata dall'imputato a ER LU AS e trovata a seguito della perquisizione eseguita in casa di quest'ultimo dopo la sua uccisione. Tale lettera sarebbe pertanto inutilizzabile, in quanto illegittimamente acquisita. In ogni caso mancherebbe una motivazione sul punto nella sentenza censurata.
e) Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione al comma quarto dell'art.74 DPR 309/1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo spiegato come il ricorrente, ristretto in carcere e sottoposto al regime di cui all'art.41 bis 0.P., abbia fornito il suo contributo e il suo apporto decisionale alla organizzazione.
f) Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito avrebbe, invece, dovuto applicare per meglio adeguare la pena al fatto e in considerazione delle condizioni soggettive del RA e del suo limitato apporto funzionale alla consumazione del delitto. 2.5 .-. RA DO è stato ritenuto avere, in sostituzione ed in diretto collegamento con il fratello GI, un ruolo e un compito direttivo di uno dei due gruppi operanti nel territorio di NA, costituenti parte integrante dell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e dediti anche al narcotraffico. Conseguentemente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni quattordici di reclusione. Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di RA DO possono così riassumersi:
- la lettera inviata dal fratello GI a ER AS LU, rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita il 25 gennaio 1994 in casa di quest'ultimo a seguito della sua uccisione (nella quale viene indicato come l'alter ego del fratello detenuto nella gestione del sodalizio neretino);
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De EL LB, che lo ha indicato come la persona che, essendo in libertà, "in qualche maniera... teneva gli interessi fuori" del fratello detenuto e gestiva anche il traffico di droga nel territorio;
- i riscontri che tali dichiarazioni hanno trovato nelle indagini espletate (l'annotazione del numero di telefono di RA DO sulla agenda del De EL;
i contatti telefonici avvenuti tra i due).
Il ricorso presentato nell'interesse di RA DO si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606, lettera b), c.p.p., in relazione agli artt.185,commi 1 e 3, e 418 c.p.p.. eccependosi la nullità della ordinanza in data 17/2/2000 con la quale il Tribunale di Lecce ha respinto la richiesta di dichiarare la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio adottato in data 16 gennaio 2000 senza rinnovare l'udienza preliminare. In particolare, avendo il GIP con un primo decreto in data 12/101999 disposto il rinvio a giudizio di RA DO per un reato diverso (art.416 c.p.) da quello rubricato nella richiesta del P.M., il Tribunale, su conforme richiesta del P.M., aveva dichiarato la nullità di tale decreto trasmettendo gli atti al GIP per la rinnovazione dell'atto nullo;
a questo punto il GIP, rilevato che trattavasi di "mero refuso tipografico", aveva provveduto a rinnovare il solo decreto che disponeva il giudizio, "non apparendo necessario all'uopo fissare la comparizione delle parti che avevano già rassegnato le loro conclusioni". Ad avviso del ricorrente l'avere omesso di procedere a nuova udienza preliminare rendeva nullo il nuovo decreto di rinvio a giudizio e, in ogni caso, anche se si fosse trattato di mero errore materiale, era indispensabile procedere alla udienza camerale ai sensi degli artt.130 e 127 c.p.p.. b) Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p. in relazione all'art.267 c.p.p., in quanto il provvedimento di acquisizione dei tabulati telefonici sarebbe illegittimo per evidente carenza di motivazione. c) Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.270, comma 1, c.p.p., in quanto mancherebbe del tutto il provvedimento sulla indispensabilità per l'accertamento dei delitti, provvedimento necessario trattandosi di intercettazioni effettuate in procedimenti diversi.
d) Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione ancora all'art.270, comma 1, c.p.p., in quanto le intercettazioni disposte in altro procedimento,
non potrebbero essere utilizzate come elementi di prova nell'attuale diverso processo. Conseguentemente sarebbe inutilizzabile l'acquisizione della documentazione dei tabulati disposta dal P.M. per trarre elementi di riscontro alle dichiarazione di De EL LB.
e) Con il quinto motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata ma si limiterebbe ad un semplice "riferimento numerario di pagine della sentenza appellata".
f) Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.649 c.p.p., in quanto il ricorrente sarebbe già stato assolto con due sentenze dalle medesime imputazioni a lui ascritte nell'attuale processo (artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990). Si tratterebbe di un unico fatto
"sia pure diversamente articolato ed etichettato" e la lettera di cui si è fatto cenno in precedenza sarebbe già stata valutata nell'ambito di questi processi, all'esito dei quali si sarebbe escluso che il "DO" in essa menzionato potesse identificarsi nel ricorrente.
g) Con il settimo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.192, comma 2, del medesimo codice, in quanto le accuse del De EL nei confronti del RA DO, una volta escluso che il "DO" delle lettera si potesse identificare nel ricorrente, sarebbero prive di qualunque riscontro, anche perché il ricorrente non avrebbe avuto più contatti con il fratello detenuto. h) Con l'ottavo e ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p. in relazione all'art.69, secondo comma, c.p., in quanto la incensuratezza del RA DO
avrebbe meritato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata, e, comunque, una specifica motivazione sul punto.
2.6 .-. PI GI è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 e di detenzione e porto di alcune pistole e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni dodici di reclusione.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di PI GI possono così riassumersi:
- i contatti telefonici intercorsi tra l'PI e il GO e il De SI nelle ore prossime all'omicidio di IL IO;
- la conversazione ambientale intercettata il 17/10/1997 fra il GO ed il De SI, nel corso della quale i due interlocutori si lamentano del silenzio tenuto da PI GI con riguardo ad un acquisto di sostanze stupefacenti in cui erano stati investiti circa venti milioni;
- il contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso all'PI, il cui linguaggio criptico e lapidario deve essere messo in collegamento con la suindicata conversazione ambientale;
- la conversazione dell'11/12/1997, il cui contenuto costituisce prova della detenzione e porto da parte dell'imputato di alcune pistole.
Il ricorso presentato nell'interesse di PI GI si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con un primo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.192, 125 e 546, lettera e), c.p.p., nonché agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990, in quanto la sentenza censurata avrebbe omesso di motivare in ordine alla inidoneità delle risultanze dei tabulati telefonici ad assurgere a livello di indizio capace di sorreggere un giudizio di colpevolezza, non avrebbe indicato le "altre emergenze processuali" sulle quali avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente, responsabilità che, in definitiva, sarebbe stata basata su semplici tesi, congetture ed illazioni. Quanto alle telefonate effettuate dall'PI, da esse non sarebbe possibile ricavare alcun elemento dimostrativo di una condotta associativa, ma soltanto un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.
b) Con un secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125 e 546 c.p.p., per mancata pronuncia riguardo alla definizione concordata della pena in appello. Specificamente il ricorrente deduce di avere presentato richiesta di pena concordata con parere favorevole del P.G., previa rinuncia ai motivi principali: su questa richiesta la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi e, così come previsto dall'art.602, comma 2, avrebbe invitato i difensori a procedere alla discussione.
c) Con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p., per mancanza assoluta ed illogicità della motivazione e violazione degli artt.125, 546, lettera e), c.p.p., 132, 133, 62 bis c.p., in quanto la Corte d'Appello non avrebbe spiegato la ragioni per cui non aveva ritenuto prevalenti le concesse attenuanti generiche, non avrebbe motivato sulla entità degli aumenti operati per la continuazione e non avrebbe chiarito come era pervenuta alla rideterminazione della pena.
2.7 .-. LL IO è stato ritenuto affiliato a RA GI con un ruolo estremamente attivo nel narcotraffico nell'ambito della associazione neretina, e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni dieci di reclusione,
poi ridotta dalla Corte d'Appello, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ad anni otto di reclusione..
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di LL IO possono così riassumersi:
- le circostanziate dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore De EL LB;
- i riscontri individualizzanti che tali dichiarazioni hanno trovato negli esiti delle indagini e degli accertamenti effettuati (annotazione del suo numero di telefono sulla agenda telefonica del De EL;
accertamenti sui pernottamenti ad Arezzo;
dichiarazioni del teste ELNA CO;
identificazione del commercialista in NO IO IC MA;
coincidenza delle autovetture indicate dal De EL con quelle in possesso dell'imputato e degli altri associati;
dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia secondo il meccanismo dei riscontri incrociati);
- intercettazioni ambientali di conversazioni nel corso delle quali il ricorrente discuteva con De SI e GO di droga, delle modalità di rifornimento e preparazione e dei rapporti con ELNA MA, nonché di strategie omicidiarie. Il ricorso presentato nell'interesse di LL IO si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con un primo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.13 della legge. n.203 del 1991 e 203 c.p.p (come riformato dall'art.7 della legge n.63 del 2001), in quanto i decreti autorizzativi delle intercettazioni sarebbero stati adottati in assenza dei presupposti normativi, essendo basati su mere illazioni e congetture, e, in definitiva, su semplici sospetti ovvero su fonti confidenziali rimaste anonime.
b) Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125, 268, n.3, e 271 c.p.p., in quanto i decreti del P. M. non avrebbero motivato adeguatamente in riferimento sia alla insufficienza o inidoneità degli impianti installati in Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza.
c) Con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione all'art.192 c.p.p., in quanto il contenuto delle intercettazioni sarebbe incerto e non consentirebbe di affermare la penale responsabilità del LL.
d) Con un quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione all'art.192, comma 3, c.p.p., in quanto le dichiarazioni del De EL
conterrebbero palesi incongruenze e contraddizioni e sarebbero prive di reali riscontri.
In prossimità della odierna udienza, la difesa del LL ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste per l'accoglimento del ricorso, rilevando, in particolare, che la Corte di merito nella lettura delle conversazioni intercettate avrebbe compiuto una serie di errori e di travisamenti della realtà e non avrebbe indicato gli elementi in forza dei quali ha ritenuto che l'interlocutore di nome IO nella intercettazione del 6/12/1997 si dovesse identificare nel ricorrente.
2.8 .-. TO GI è stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 e di porto di alcune pistole e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello ad anni tredici e mesi sei di reclusione.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di TO GI possono così riassumersi:
- le dichiarazioni di De EL LB, il quale ha indicato il TO quale persona affiliata a RA GI;
le conformi dichiarazioni degli altri collaboratori, AR LV, TE LV e AR MI;
i riscontri esterni costituiti dai riferimenti di alcuni ufficiali di polizia, dal controllo dei Carabinieri di Trifase in data 11/2/1992, dai rapporti epistolari intrattenuti con RA GI;
- le intercettazioni ambientali effettuate;
- le conversazioni intercettate in data 19/10/1997 e 11/12/1997 per quanto concerne i reati in materia di armi.
Il ricorso presentato nell'interesse di TO GI si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata ma si limiterebbe ad un semplice "riferimento numerario di pagine della sentenza appellata". b) Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.267, commi 1, 1 bis e 2 , c.p.p. I decreti di intercettazione sarebbero motivati unicamente con "l'attività infoinvestigativa" in corso, che si sostanzierebbe in una fonte confidenziale rimasta anonima. Le intercettazioni effettuate sarebbero pertanto inutilizzabili, a norma del comma 1 bis dell'art.267 c.p.p., introdotto dall'art.10 della legge n.63 del 2001 e del comma 1 bis dell'art.203 c.p.p., da esso richiamato (inserito dall'art.7 della citata legge n.63 del 2001). Quest'ultima novella sarebbe, infatti, immediatamente efficace nei processi in corso in base al comma 1 dell'art.26 della medesima legge, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che avrebbe stabilito "il principio di diritto che il momento decisivo, ai fini dell'applicazione della legge nel diverso regime di utilizzabilità o di valutazione probatoria, deve riferirsi proprio alla valutazione della prova e non alla sua acquisizione".
c) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione all'art.416 bis c.p., in quanto i rapporti epistolari intrattenuti con RA
GI troverebbero spiegazione nell'amicizia che li legava e le dichiarazioni del De EL sarebbero inattendibili e prive di riscontri, anche perché le fotografie acquisite sarebbero inutilizzabili, in quanto prive del decreto del P.M. di convalida del sequestro, e si tratterebbe quindi di prove illegittime. d) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.74 DPR 309/1990 ed alla infrazione alla legge sulle armi, non essendo stata enucleata alcuna prova certa in ordine al ruolo, alle funzioni e agli interessi del TO nell'ambito della diversa associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
e) Con gli ultimi motivi di ricorso si lamenta la mancata motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e la violazione dell'art.133 c.p., non essendosi considerate, nella commisurazione della pena, le condizioni soggettive del ricorrente, il suo limitato apporto alla consumazione del delitto e la necessità di adeguamento della sanzione al fatto.
2.9 .-. AR IO è stato inquadrato nel gruppo diretto da VO IO, come responsabile nel territorio per conto del ELNA, ed è stato considerato soggetto particolarmente attivo nel narcotraffico nell'ambito della associazione neretina. Conseguentemente, è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni quattordici di reclusione, poi confermata dalla Corte d'Appello. Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di AR IO possono così riassumersi:
- la conversazione intercettata il 19/12/1997 ore 14,26 tra De SI IM e UM IO;
- la ulteriore telefonata in data 19/12/1997 ore 21,29, che, posta in relazione alla prima, consente di identificare con certezza l'"IO" menzionato in quest'ultima in AR IO;
- la telefonata del 23/12/1996;
Il ricorso presentato nell'interesse di AR IO si articola in tre censure. In particolare:
a) Con un primo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.13 della legge. n.203 del 1991 e 203 c.p.p (come riformato dall'art.7 della legge n.63 del 2001), in quanto i decreti autorizzativi delle intercettazioni sarebbero stati adottati in assenza dei presupposti normativi, essendo basati su mere illazioni e congetture, e, in definitiva, su semplici sospetti ovvero su fonti confidenziali rimaste anonime.
b) Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125, 268, n.3, e 271 c.p.p., in quanto i decreti del P.M. non avrebbero motivato adeguatamente in riferimento sia alla insufficienza o inidoneità degli impianti installati in Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza.
c) Con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione all'art.192 c.p.p., in quanto il contenuto delle intercettazioni sarebbe incerto e non consentirebbe di affermare la penale responsabilità del AR. Anche il telegramma di auguri e l'annotazione di servizio menzionati dai giudici di merito non offrirebbero alcun ulteriore apporto probatorio a carico del ricorrente.
2.10 .-. UR ND è stato ritenuto affiliato a ELNA MA e particolarmente attivo nel traffico di sostanze stupefacenti svolto nel territorio dal gruppo, e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni quattordici di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello ad anni tredici di reclusione..
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di UR ND possono così riassumersi:
- le circostanziate dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore AR LV;
- il contenuto della conversazione intercettata in data 19/12/1997 tra UM IO e De SI IM;
- i controlli di p.g. effettuati a seguito delle intercettazioni e il sequestro di 520 grammi di eroina e di 520 grammi di cocaina, rinvenuti sulla autovettura guidata dal UR;
- la intercettazione in data 22/12/1997 della conversazione intercorsa tra De SI e UM;
- gli accertati rapporti epistolari intercorsi tra il ricorrente e RA GI.
Il ricorso presentato nell'interesse di MA ND si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata ma si limiterebbe ad un semplice "riferimento numerario di pagine della sentenza appellata".
b) Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.267, commi 1, 1 bis e 2 , c.p.p. I decreti di intercettazione sarebbero motivati unicamente con "l'attività infoinvestigativa" in corso, che si sostanzierebbe in una fonte confidenziale rimasta anonima. Le intercettazioni effettuate sarebbero pertanto inutilizzabili, a norma del comma 1 bis dell'art.267 c.p.p., introdotto dall'art. 10 della legge n.63 del 2001 e del comma 1 bis dell'art.203 c.p.p., da esso richiamato (inserito dall'art.7 della citata legge n.63 del 2001). Quest'ultima novella sarebbe, infatti, immediatamente efficace nei processi in corso in base al comma 1 dell'art.26 della medesima legge, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che avrebbe stabilito "il principio di diritto che il momento decisivo, ai fini dell'applicazione della legge nel diverso regime di utilizzabilità o di valutazione probatoria, deve riferirsi proprio alla valutazione della prova e non alla sua acquisizione".
c) Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.649 c.p.p., in quanto con sentenza depositata in data 28/3/1997 la Corte d'Appello di Lecce avrebbe già assolto il ricorrente dal delitto di associazione di tipo mafioso e da quello di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Anche in riferimento all'episodio di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva portato al sequestro di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, il MA era già stato giudicato con sentenza irrevocabile. Il fatto che la prima sentenza riguardi fatti delittuosi commessi "fino al dicembre 1993" (mentre quella censurata concerne fatti commessi "fino al gennaio 1998") non avrebbe alcun rilievo, in quanto si tratterebbe di un unico fatto "sia pure diversamente articolato ed etichettato". In ogni caso i comportamenti commessi fino alla data dell'arresto del MA in occasione del sequestro dello stupefacente (21/12/1997) sarebbero coperti dalle precedenti sentenze e nessun elemento di responsabilità sarebbe emerso per fatti successivi a quella data, posto che i collaboratori di giustizia avrebbero fatto riferimento a fatti di vecchia data e comunque anteriori a questa pronuncia. d) Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.606, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'art.74 DPR 309/1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo spiegato come il ricorrente, al di là della sua responsabilità per il singolo episodio di spaccio che lo ha già visto condannato, abbia fornito il suo stabile e non occasionale contributo e il suo apporto decisionale alla organizzazione.
e) Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito avrebbe, invece, dovuto applicare per meglio adeguare la pena al fatto e in considerazione delle condizioni soggettive del UR e del suo limitato apporto funzionale alla consumazione del delitto. 2.11 .-. ER LF è stato ritenuto appartenere alla frangia della associazione (Sacra Corona Unita) operante in TI, e, conseguentemente, è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni tredici di reclusione, poi ridotta dalla Corte d'Appello ad anni 11 di reclusione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di ER LF possono così sostanzialmente riassumersi:
- il contenuto della conversazione intercettata in data 26/11/1997 tra l'imputato De SI IM;
- le risultanze già accertate con la sentenza del 13/12/1997 della Corte di Assise di Lecce, divenuta irrevocabile, con riguardo agli assetti assunti dalla Sacra Corona Unita in TI. Il ricorso presentato nell'interesse di ER LF si articola in svariate censure. In particolare:
a) Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., per mancanza ed illogicità della motivazione e travisamento del fatto. La motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata ma si rifugerebbe in continui richiami e citazioni della decisione di primo grado. Presenterebbe profili di manifesta illogicità (come quando insiste nel fare riferimento ad una precedente condanna per contrabbando, in realtà mai subita dal ER) e sarebbe basata su un unico elemento probatorio, e cioè l'intercettazione ambientale in data 26/11/1997 di una conversazione tra lo stesso ER e De SI IM. Tale intercettazione sarebbe però stata male interpretata dalla Corte di merito, che sarebbe sul punto caduta in frequenti e gravi contraddizioni.
b) Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce carenza di motivazione in ordine alla condanna per l'associazione di cui all'art.74 DPR 309/1990, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo individuato alcun elemento concreto dal quale possa desumersi in capo al ER la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. c) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena concordata ex art.599 c.p.p. Specificamente il ricorrente deduce di avere presentato richiesta di pena concordata con parere favorevole del P.G., previa rinuncia ai motivi principali: su questa richiesta la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi e, così come previsto dall'art.602, comma 2, avrebbe invitato i difensori a procedere alla discussione.
d) Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta il mancato riconoscimento della diminuente speciale di cui all'art.73, quinto comma, DPR 309/1999, che avrebbe dovuto invece riconoscersi, tenuto conto che si tratterebbe di "erba" e cioè di droghe leggere. In prossimità della odierna udienza, la difesa del ER ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo, in particolare, che la Corte di merito non solo sarebbe caduta in palesi e gravi contraddizioni, ma nella lettura della conversazione intercettata avrebbe compiuto una serie di errori e di travisamenti della realtà, in quanto da essa al più potrebbero trarsi elementi in riferimento ad un traffico di sostanze stupefacenti. Da ultimo si insiste in ordine all'eccepito difetto di motivazione in riferimento al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione, prevalenza che era stata sollecitata dalla difesa in considerazione del ruolo marginale svolto dal ER.
2.12 .-. VO IO è stato ritenuto rivestire il ruolo di capozona per NA del gruppo del ELNA, costituente parte integrante dell'associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e dedito anche al narcotraffico. Conseguentemente è stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990 alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione,
pena confermata dalla Corte d'Appello.
Le risultanze probatorie sulle quali i giudici di merito hanno fondato la penale responsabilità di VO IO possono così riassumersi:
- le lettere a lui inviate in data 28/8/1997 da MA LV e la settimana precedente da ELNA MA;
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, AR LV;
- - l'intercettazione ambientale del 26/11/1997 fra De SI IM e ER LF;
- altre conversazioni intercettate (segnatamente quelle del 19/12/1997 tra UM e GO e tra De SI e UM e quella del 23/12/1996);
- i rapporti intrattenuti dal ricorrente con altri affiliati al sodalizio neretino, riscontrati dalla attività di osservazione della polizia;
la testimonianza resa da ER AT.
Il ricorso presentato nell'interesse di VO IO si articola in tre censure. In particolare:
a) Con il primo e il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità in relazione agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990 (art.606, lettera e), e 546, comma 1, lettera e), c.p.p.). La motivazione della sentenza impugnata sarebbe talmente stringata da rendere impossibile la comprensione delle ragioni poste a fondamento della decisione. In ogni caso da nessuno degli elementi evidenziati dai giudici di merito sarebbe possibile ricavare la prova della responsabilità del VO per i reati a lui contestati. Specificamente: le lettere del ELNA e del MA dimostrerebbero al più delle sollecitazioni nei confronti del prevenuto a riprendere il proprio ruolo nel sodalizio criminoso che farebbe capo al ELNA, ma non proverebbero in alcun modo che il VO abbia aderito a tali inviti;
le osservazioni effettuate dalla polizia non avrebbero alcun rilievo in ordine al tema della prova della sua responsabilità per i reati a lui ascritti, essendo del tutto pacifico che il ricorrente conoscesse le persone da lui incontrate in quelle occasioni;
le intercettazioni ambientali conterrebbero soltanto riferimenti a voci correnti e scambi di impressioni e riflessioni, per altro riferite ad una situazione non attuale ma pregressa.
b) Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt.62 bis e 133 c.p., in quanto il brevissimo lasso di tempo entro il quale il VO si sarebbe reso responsabile dei reati a lui ascritti avrebbe imposto la concessione delle attenuanti generiche e un maggiore contenimento della pena, mentre la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente.
DIRITTO
3.1 .-. Per chiarezza espositiva si è ritenuto di accorpare le censure comuni a più ricorsi. Sono queste censure che vengono trattate inizialmente.
3.2 .-. ELNA MA, LÒ AR, RA GI, LL IO, TO GI, AR IO e UR ND deducono, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, la violazione dell'art.606, lettera c), c.p.p., in relazione all'art.267, commi 1, 1 bis e 2 , c.p.p. Secondo i ricorrenti, i decreti di intercettazione sarebbero motivati unicamente con "l'attività info-investigativa" in corso, che si sostanzierebbe in una fonte confidenziale rimasta anonima. Le intercettazioni effettuate sarebbero pertanto inutilizzabili, a norma del comma 1 bis dell'art.267 c.p.p., introdotto dall'art. 10 della legge n.63 del 2001 e del comma 1 bis dell'art.203 c.p.p., da esso richiamato
(inserito dall'art.7 della citata legge n.63 del 2001). Quest'ultima novella sarebbe, infatti, immediatamente efficace nei processi in corso in base al comma 1 dell'art.26 della medesima legge, anche alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che avrebbe stabilito "il principio di diritto che il momento decisivo, ai fini dell'applicazione della legge nel diverso regime di utilizzabilità o di valutazione probatoria, deve riferirsi proprio alla valutazione della prova e non alla sua acquisizione". Le censure sono prive di fondamento.
Questa Corte, nell'esaminare il tema della utilizzabilità di intercettazioni telefoniche disposte prima dell'entrata in vigore della legge n.63 del 2001 sul giusto processo sulla base di indizi di reità emergenti da notizie confidenziali, ha già chiarito che il divieto di utilizzare prove scaturenti da intercettazioni disposte sulla base di fonti confidenziali non opera retroattivamente, come peraltro esplicitamente previsto dall'art.26, commi 3 e 5, della citata legge n.63 del 2001 (sez. IV, 1/8/2002, Modeo).
In particolare, questa Corte ha affermato che ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, qualora gli informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni durante le indagini preliminari come previsto dal comma 1 bis dell'art.203 c.p.p. (introdotto dall'art.7 della legge 1 marzo 2001, n.63), espressamente richiamato dall'art.13, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203
(come modificato dall'art.23 della legge 1 marzo 2001, n.63), non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio tempus regit actum, ribadito dall'art.26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento della assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt.526 e 191 c.p.p.. In applicazione di tale principio, sono state ritenute utilizzabili le intercettazioni disposte, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n.63, sulla base di notizie confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria, escludendo che la applicazione retroattiva della nuova disciplina possa desumersi dall'art.26 della legge citata, disposizione transitoria che è diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell'affidamento dei destinatari delle norme abrogate e che, peraltro, ai commi 3 e 5, esclude espressamente la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti (sez. II, sent. 9532 dell'8/3/2002, rv.220999). Una volta ritenuta la novella n.63 del 2001 non applicabile al presente procedimento, non resta che rimarcare che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o ambientali presuppone l'esistenza, nel caso di specie, di sufficienti indizi di un delitto di criminalità organizzata e la necessità di tale intercettazione per lo svolgimento delle indagini (art.13 D.L. n.152 del 1991, convertito in legge n.203 del 1991). L'apprezzamento di tali condizioni investe la prospettazione, attraverso elementi definibili sufficienti per la loro concreta attendibilità, di un fatto penalmente sanzionato ricompreso tra quelli di criminalità organizzata, quali che siano i modi con cui la notizia è stata acquisita e la fonte da cui promana, dovendo valutarsi gli elementi sintomatici di un reato e non quelli della riferibilità soggettiva di questo;
ciò in conformità del dettato normativo che, nel caso di specie, fa riferimento alla necessaria sussistenza di sufficienti indizi di un reato di tal genere e non di "indizi di colpevolezza", espressione usata in tema di applicazione di misure cautelari personali dall'art.273 c.p.p. (sez. I, sent. 4979 del 10/8/2000, rv.216747; Sez. Un. sent. 17 del 21/9/2000, rv.216663).
Devono pertanto ritenersi idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al Pubblico Ministero e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. D'altra parte non va sottaciuto che in tutti i ricorsi la inutilizzabilità delle disposte intercettazioni è stata basata sul fatto che i relativi decreti autorizzativi si sarebbero fondati esclusivamente su notizie confidenziali raccolte in istituti penitenziari e trasfuse in una apposita relazione di servizio, ma tale argomento non trova supporto negli atti, in quanto sia le richieste che i decreti sono motivati con riguardo ad attività informativa ed investigativa svolta da organismi diversi da quelli di polizia penitenziaria. Quanto alla lamentata efficacia probatoria di un qualche spessore che nella sentenza censurata sarebbe stata attribuita alla relazione di servizio dell'ispettore ZO, pur essendo questa fondata su fonti confidenziali ed anonime (primo motivo del ricorso di ELNA MA), è sufficiente puntualizzare che i giudici di merito hanno basato la responsabilità di questo ricorrente per i reati a lui ascritti non certo sulla deposizione di questo funzionario di polizia giudiziaria ma su ben altre risultanze probatorie.
3.3 .-. Altri ricorrenti (De MA, PI e ER) hanno eccepito la violazione dell'art.606, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125 e 546 c.p.p., per mancata pronuncia riguardo alla definizione concordata della pena nel giudizio di appello. Specificamente i ricorrenti hanno dedotto di avere presentato richiesta di pena concordata con parere favorevole del Procuratore Generale, previa rinuncia ai motivi principali: su questa richiesta la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi e, così come previsto dall'art.602, comma 2, avrebbe invitato i difensori a procedere alla discussione.
Le censure sono infondate.
Questa Corte ha già chiarito che, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi degli artt.599, comma 4, e 602, comma 2, c.p.p., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione (sez. VI, sent. 2023 del 28/7/1998, rv. 212229; sent. 2431 del 23/2/1991, rv. 186543). È quanto si è verificato nei casi in esame, in cui la Corte d'Appello di Lecce, dopo avere disatteso le proposte concordate, ha disposto la prosecuzione del dibattimento, per poi decidere in modo difforme dall'accordo, diminuendo a tutti questi imputati la pena originaria e così, oltre tutto, implicitamente motivando la reiezione delle richieste con l'infliggere a ciascuno la pena ritenuta equa.
3.4 .-. Le difese di RA GI, RA DO e UR ND assumono altresì, sotto diversi profili, che i ricorrenti sarebbero già stati giudicati per gli stessi reati di cui al presente procedimento, deducendo la violazione dell'art. 649 c.p.p.. In particolare, RA GI lamenta di essere già stato assolto con sentenza del Tribunale di Lecce in data 30 aprile-23 luglio 1997 dalle medesime imputazioni a lui ascritte nell'attuale processo (artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990), precisando che per il periodo successivo a quello coperto da questa sentenza (dal dicembre 1993 al gennaio 1998) egli sarebbe stato impossibilitato a commettere ulteriori reati, essendo detenuto e sottoposto al regime di cui all'art.41 bis Ord. Pen.. In ogni caso nessun elemento di responsabilità sarebbe emerso per i fatti successivi al precedente giudicato, posto che i collaboratori di giustizia avrebbero fatto riferimento a fatti di vecchia data e comunque anteriori a quella pronuncia.
Anche RA DO deduce di essere già stato assolto con due sentenze dalle medesime imputazioni a lui ascritte nell'attuale processo (artt.416 bis c.p. e 74 DPR n.309 del 1990) e sottolinea che la lettera inviata dal fratello GI a ER AS LU (considerata fondamentale elemento di accusa nella sentenza censurata) sarebbe già stata valutata nell'ambito di questi precedenti processi, all'esito dei quali si sarebbe escluso che il "DO" in essa menzionato potesse identificarsi in esso ricorrente.
Infine UR ND rileva di essere già stato assolto dal delitto di associazione di tipo mafioso e da quello di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con sentenza depositata in data 28/3/1997 dalla Corte d'Appello di Lecce e sostiene che, nonostante questa sentenza riguardi fatti delittuosi commessi "fino al dicembre 1993", avrebbe dovuto per lui operare la preclusione di cui all'art.649 c.p.p., trattandosi di un unico fatto "sia pure diversamente articolato ed etichettato". Anche in riferimento all'episodio di spaccio di sostanze stupefacenti che aveva portato al suo arresto e al sequestro di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, il UR deduce di essere già stato giudicato con sentenza irrevocabile: conseguentemente i comportamenti commessi fino alla data del suo arresto (21/12/1997) sarebbero coperti dalle precedenti sentenze e nessun elemento di responsabilità sarebbe emerso per fatti successivi a quella data. Tutte le censure sono prive di fondamento.
In primo luogo il ricorso proposto da RA DO è sul punto del tutto generico, posto che in esso ci si limita a sostenere l'esistenza "agli atti del processo" di due sentenze di assoluzione del ricorrente "dagli stessi fatti-reato", senza fornire alcuna indicazione ne' in riferimento a queste precedenti pronunce ne' in ordine alle relative imputazioni.
In ogni caso la identità tipologica dei reati contestati non consente di mettere in dubbio la diversità storica e fattuale dei diversi contesti. Basti pensare che i giudici di merito hanno chiarito che le precedenti sentenze riguardavano condotte realizzate fino al dicembre 1993 (mentre l'attuale riguarda condotte terminate nel gennaio 1998) e per una diversa associazione. La sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, enuclea dettagliatamente gli elementi emersi a carico dei ricorrenti per i fatti successivi, quali, tra gli altri, l'arresto del UR nel dicembre 1997 per un episodio specifico di spaccio di sostanze stupefacenti, ricollegabile alla associazione, e il contenuto delle numerose intercettazioni effettuate in epoca posteriore alle citate sentenze, per non parlare della lettera a firma di RA GI, sicuramente successiva al 1993 e pervenuta all'esterno agli affiliati, nonostante la sottoposizione del ricorrente al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..
3.5 .-. In svariati ricorsi (LÒ AR;
De MA AU;
RA GI;
RA DO;
TO GI;
UR ND;
ER LF e VO IO) si deduce la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione al comma 1 dell'art.605 c.p.p., in quanto la motivazione della sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni che sorreggono la decisione adottata e sarebbe congegnata esclusivamente per relationem, limitandosi ad un semplice "riferimento numerali() di pagine della sentenza appellata".
In tema di controllo sulla motivazione, è noto che alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). Facendo applicazione di tali principi nei casi di specie e nei limiti propri del sindacato riservato a questa Corte in relazione al dedotto vizio di cui alla lettera e) dell'art.606 c. p. p., tutte le censure risultano infondate, essendo di tutta evidenza che con i ricorsi si tende ad impegnare la Corte di legittimità in una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella fatta propria, con motivazione adeguata e immune da vizi, dal giudice di merito. A parte il fatto che taluni ricorsi (LÒ; RA GI;
TO;
UR) peccano oltre tutto di genericità nell'enucleare questa doglianza.
La Corte di Appello di Lecce, infatti, facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art.192 c.p.p., ha raggiunto il convincimento della responsabilità penale dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti, collegando logicamente gli elementi raccolti a loro carico..
La sentenza censurata, sia pure sinteticamente, ma comunque con adeguatezza, palesa che il giudice ha compiutamente esaminato le censure rivolte dagli appellanti alla decisione di primo grado, ha preso in esame i fatti salienti evidenziati dagli atti ed ha indicato le ragioni essenziali del convincimento al quale è pervenuto in ordine alla sussistenza dei fatti stessi, alla loro riconducibilità ai ricorrenti, alla loro qualificazione giuridica e alla congruità della pena applicabile. E d'altra parte, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. II, sent. 11220 del 5/12/1997, rv.209145). I giudici di merito hanno, con argomenti logici e coerenti, ricostruito la mappa della realtà criminale operante in NA e zone limitrofe con i suoi collegamenti attuali e pregressi con la "Sacra Corona Unita". Il processo in esame, che rappresenta lo sviluppo di altri procedimenti, si fonda, in base alla sentenza censurata, su un complesso di emergenze ben più pregnanti rispetto alle pur rilevanti dichiarazioni collaborative. Si tratta di arresti o fermi (come quelli del UR o del Toma), di lettere dal significato inequivoco e dall'innegabile carattere "mafioso", contenenti direttive dal carcere per lo svolgimento di attività criminose e per la gestione del sodalizio, di conversazioni o comunicazioni intercettate che delineano il ruolo di ciascuno dei ricorrenti.
In base a queste risultanze, la Corte d'Appello di Lecce ha ritenuto accertata l'esistenza a NA e nelle zone vicine di associazioni di tipo mafioso e dedite al traffico di sostanze stupefacenti, facenti capo a soggetti già plurinquisiti anche come appartenenti alla Sacra Corona Unita, quali in specie RA GI e ELNA MA, dai quali partivano direttive talora anche a contenuto omicidiario, come fa intendere la sentenza impugnata. I giudici di merito si sono soffermati sulla lettera scritta dal ELNA (già indiscusso personaggio di rilevo della Sacra Corona Unita e detenuto) al VO per assicurarsi il "rispetto" e dolersi della condotta di alcuni affiliati, come il De MA, il LL e il IL, poi ucciso, e hanno messo in evidenza, tra le altre, le conversazioni intercettate tra il GO, il UM e il De SI (affiliati alla cosca), nelle quali venivano descritte le attività dello stesso VO, venivano collegati a quest'ultimo gli acquisti di droga del AR, si organizzava il viaggio in Calabria del UR (viaggio a seguito del quale questi sarebbe stato poi arrestato con un rilevante quantitativo di cocaina ed eroina, arresto che avrebbe suscitato le preoccupazioni degli altri associati). Nella sentenza di primo grado (alla quale quella di appello fa esplicito rinvio) è stata anche integralmente riportata la lettera con la quale RA GI, anch' egli detenuto, impartiva, tramite ER AS, ordini ai suoi affiliati e si avvaleva del fratello RA DO per compattare gli associati e svolgere comunque attività di intermediazione con loro. Nella sentenza censurata sono state poi analizzate nel dettaglio alcune conversazioni intercettate, nelle quali i vari interlocutori colloquiavano ripetutamente sia con il LL, incaricato del taglio della sostanza stupefacente, che con l'PI, portatore di "buste" e reiteratamente contattato in occasione dell'omicidio del IL, a sua volta in contatto con il TO, collegato strettamente con il RA, il GO, il De SI e il LL. In particolare, i giudici di merito hanno dettagliatamente individuato i principali elementi sui quali fondare la penale responsabilità:
- per LÒ AR nel contenuto delle telefonate intercorse con IL NO in data 1/2/1997 e 5/2/1997, nel linguaggio criptico adoperato in queste telefonate con uso di termini convenzionali ("costumi"; "vestiti"; "copricostume impermeabili"...) per indicare forniture di droga, nelle inverosimili giustificazioni fornite dal ricorrente, nella intercettazione ambientale del 19/12/1997 della conversazione tra UM IO e GO BE;
- per De MA AU nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR LV, nella lettera scritta il 27 agosto 1997 a VO da ELNA (da leggere in correlazione con la conversazione intercettata il 612/1997 tra De SI e LL), nella conversazione intercettata il 26/111997 tra De SI IM e ER IO e negli accertati contatti del ricorrente con il sodalizio criminoso.
- per RA GI nella lettera da lui inviata a ER AS LU (rinvenuta nel corso della perquisizione eseguita il 25 gennaio 1994 in casa di quest'ultimo a seguito della sua uccisione), nella perizia calligrafica effettuata, che ha accertato che questa lettera era stata scritta dal ricorrente, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (NA AU;
IE LV;
AR LV;
AR MI;
e soprattutto De EL LB), nei riscontri esterni alle dichiarazioni del De EL (accertamenti sui periodi di detenzione e sulle autovetture menzionate;
annotazioni sulla agenda del collaboratore;
fotografie; conferme ai contatti telefonici a seguito della acquisizione dei tabulati;
dichiarazioni degli altri collaboratori), nelle intercettazioni ambientali effettuate, nel corso delle quali il nome di RA GI era ricorrente quale responsabile del territorio neretino;
- per RA DO nella lettera di cui sopra inviata dal fratello GI a ER AS LU (nella quale viene indicato come l'alter ego del fratello detenuto nella gestione del sodalizio neretino), nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De EL LB (che lo ha indicato come la persona che, essendo in libertà, "in qualche maniera ... teneva gli interessi fuori" del fratello detenuto e gestiva anche il traffico di droga nel territorio), nei riscontri che tali dichiarazioni hanno trovato nelle indagini espletate (l'annotazione del numero di telefono di RA DO sulla agenda del De EL;
i contatti telefonici avvenuti tra i due);
- per TO GI nelle dichiarazioni di De EL LB (che lo ha indicato quale persona affiliata a RA GI), nelle conformi dichiarazioni degli altri collaboratori (AR LV, TE LV e AR MI), nei riscontri esterni (costituiti dai riferimenti di alcuni ufficiali di polizia, dal controllo dei Carabinieri di Trifase in data 11/2/1992 e dai rapporti epistolari intrattenuti con RA GI), nelle intercettazioni ambientali effettuate e nelle conversazioni intercettate in data 19/10/1997 e 11/12/1997 per quanto concerne i reati in materia di armi.
- per UR ND nelle circostanziate dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore AR LV, nel contenuto della conversazione intercettata in data 19/12/1997 tra UM IO e De SI IM, nei controlli di p.g. effettuati a seguito delle intercettazioni con il conseguente sequestro di 520 grammi di eroina e di 520 grammi di cocaina, rinvenuti sulla autovettura guidata dal ricorrente, nella intercettazione in data 22/12/1997 della conversazione intercorsa tra De SI e UM e negli accertati rapporti epistolari intercorsi tra il ricorrente e RA GI;
- per ER LF nel contenuto della conversazione intercettata in data 2611/1997 tra l'imputato e De SI IM e nelle risultanze già accertate con la sentenza del 13/12/1997 della Corte di Assise di Lecce, divenuta irrevocabile, con riguardo agli assetti assunti dalla Sacra Corona Unita in TI;
- per VO IO nelle lettere a lui inviate in data 28/8/1997 da MA LV e una settimana prima da ELNA MA, nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AR LV, nell'intercettazione ambientale del 26/11/1997 fra De SI IM e ER LF, nelle altre conversazioni intercettate (segnatamente quelle del 19/12/1997 tra UM e GO e tra De SI e UM e quella del 23/12/1996), nei rapporti intrattenuti dal ricorrente con altri affiliati al sodalizio neretino, riscontrati dalla attività di osservazione della polizia, e nella testimonianza resa da ER AT.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte dei ricorrenti, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, come già si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., I, sent. n. 11871 del 4/12/1995, rv.203251). 3.6 .-. Alcuni ricorrenti (RA GI;
TO; VO;
UR) lamentano difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto, invece, essere concesse per meglio adeguare la pena al fatto e in considerazione delle condizioni soggettive e del limitato apporto fornito alla associazione.
In altri ricorsi si lamenta la assenza o incongruità della motivazione in riferimento alla mancata concessione, nel giudizio di comparazione, della prevalenza delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p. sulla aggravante contestata (RA DO, PI,
LÒ, ER) o in riferimento alla entità degli aumenti operati per la continuazione e ai criteri utilizzati per la rideterminazione della pena (PI).
Anche queste censure sono tutte infondate.
La concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità. Essa è demandata dalla legge al criterio discrezionale del giudice di merito che ha la funzione di adeguare la determinazione della pena all'entità dell'episodio criminoso, sicché quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena, con riferimento esplicito ai criteri di cui all'art.133 c.p., il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità. Inoltre la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parola, può legittimamente ricavarsi per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, con riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi meritori illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante (sez. I, sent. 6992 del 16/6/1992, rv.190645). La oggettiva gravità dei fatti è stata (implicitamente o esplicitamente) ritenuta rivestire un rilievo decisivo ai fini del diniego delle attenuanti generiche ovvero, se concesse, ai fini della scelta della soluzione della loro equivalenza. Si tratta di valutazioni che attengono al merito del giudizio e che, essendo nel complesso adeguatamente motivate, si sottraggono al sindacato di questa Corte.
4.1 .-. Dopo avere esaminato le censure comuni a più ricorsi, deve procedersi alla disamina dei residui specifici motivi di ricorso relativi a ciascun imputato.
4.2 .-. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ELNA MA è già stato esaminato al punto 3.2. Con il secondo e terzo motivo si lamenta la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art.74 DPR 309/1990, o quanto meno in ordine alla aggravante del ruolo direttivo, anche con riferimento al reato di cui all'art.416 bis c.p., in quanto nella precedente sentenza della Corte di Assise di Lecce del 13/2/1997 di condanna per questi reati (con i quali la Corte di merito ha ritenuto sussistere il vincolo della continuazione) il ELNA sarebbe stato ritenuto responsabile unicamente di partecipazione (mentre il ruolo di organizzatore gli era stato contestato limitatamente ad una imputazione di cui all'art.74 1. stup., entro un periodo di tempo accertato in sentenza tra la fine del 1991 e l'agosto del 1992). Questa incongruenza, a dire del ricorrente, non sarebbe stata sufficientemente chiarita dai giudici di merito.
Le censure sono infondate.
In realtà la Corte di Appello di Lecce ha precisato che la lettera inviata dal ELNA al VO, "elemento essenziale di questo processo", risale all'agosto 1997, periodo certamente non coperto da giudicato. Ed è proprio in base a questa lettera, unitamente alle altre risultanze processuali, che i giudici di merito hanno tratto il convincimento del ruolo di spicco assunto dal ricorrente quale capo di uno dei due gruppi operanti nel territorio di NA, costituenti parte integrante della associazione mafiosa denominata Sacra Corona Unita e dediti anche al narcotraffico.. Del resto, come questa Corte ha già chiarito (sez. VI, sent.n. 85 del 17/1/2003, Agate ed altri), la norma sul ne bis in idem impone che non si proceda ulteriormente per lo stesso fatto inteso nella sua storicità ed essendo nella specie il fatto storico costituito dalla appartenenza alla associazione non ha nessun rilievo, ai fini della preclusione, che il ruolo svolto dall'appartenente sia di capo o meno, come chiaramente rivela l'art.649 c.p.p. quando vieta un secondo giudizio per il medesimo fatto anche se questo viene diversamente considerato per il titolo.
Nessuna contraddittorietà è quindi riscontrabile nella sentenza censurata che ha adeguatamente motivato in ordine all'accertamento della responsabilità ulteriore per il reato commesso successivamente al precedente giudicato.
Nel ricorso si contesta, infine, la interpretazione data, nella sentenza impugnata, alla lettera dal ELNA inviata al VO. In proposito valgono le considerazioni già svolte sub 3.5. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si limita a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione delle risultanze processuali, cosa che non rientra nei poteri di questa Corte, il cui sindacato è circoscritto, come si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 4.3 .-. Tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse di LÒ AR sono già stati trattati ai punti 3.2, 3.5 e 3.6.
4.4 .-. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di De MA AU è già stato esaminato al punto 3.3 . Anche il primo motivo di ricorso è già stato sostanzialmente trattato sub 3.5.
Tuttavia alcune specifiche doglianze impongono precisazioni. In particolare, il ricorrente contesta la attendibilità del collaboratore AR LV, in quanto le dichiarazioni da questi rese, che lo affiliavano al clan di ELNA, sarebbero inaffidabili perché rilasciate da persona appartenente ad un gruppo delinquenziale rivale. Inoltre tali dichiarazioni sarebbero prive di reali riscontri esterni, poiché non sarebbe stata validamente dimostrata la identificazione nella sua persona del "EN" indicato nella lettera inviata dal ELNA al VO, non potendo darsi valore in proposito al fantomatico "archivio degli alias" esistente presso la Questura di Lecce e citato, nel corso della sua testimonianza, da un funzionario di polizia giudiziaria. Quanto alle conversazioni intercettate, non sussisterebbe alcuna prova che il "AU" in esse menzionato si identifichi con il De MA ed anzi dagli atti emergerebbe l'esistenza di un altro "AU" (Micheli) strettamente legato al gruppo di TI, cui apparteneva l'interlocutore ER.
Le censure sono prive di fondamento.
Si è già visto (punto 3.5) che la Corte d'Appello di Lecce, nel confermare la penale responsabilità del ricorrente, ha indicato, con argomentazioni congrue sul piano della logica e del diritto, precisi elementi di prova a suo carico. Anche sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia (e segnatamente del AR) la sentenza impugnata, integrata con quella di primo grado, motiva adeguatamente e non si vede come la semplice appartenenza ad un gruppo rivale possa, di per sè sola, rendere inaffidabile il dichiarante, le cui accuse costituiscono peraltro soltanto un tassello del complesso di elementi probatori valutati dal giudice di merito. Nè possono sussistere dubbi in ordine sulla utilizzabilità della individuazione, trattandosi dell'esito di una risultanza investigativa e non di una testimonianza indiretta. Anche la identificazione nel De MA del AU citato nelle intercettazioni è stata argomentata dai giudici di merito con ricchezza di dettagli e di riferimenti. Il giudizio di legittimità non consente, in questa situazione, una rivalutazione degli elementi di fatto presi in esame, in modo coerente e, in ogni caso, non macroscopicamente illogico, nella sentenza censurata. 4.5 .-. I primi quattro motivi del ricorso presentato da RA GI sono già stati trattati rispettivamente ai punti 3.5, 3.4 e 3.2.
Le residue censure attengono alla inesistenza agli atti di un decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro della lettera inviata dal ricorrente a ER LU AS e trovata a seguito della perquisizione eseguita in casa di quest'ultimo dopo la sua uccisione, e alla mancata spiegazione di come il ricorrente, ristretto in carcere e sottoposto al regime di cui all'art.41 bis 0.P., avesse potuto fornire il suo contributo e il suo apporto decisionale alla organizzazione.
Anche queste doglianze sono infondate, posto che la lettera in questione è stata comunque acquisita agli atti con il consenso delle parti e il sequestro non era necessario, trattandosi di cosa proveniente dall'imputato (v. da ultimo sent. 2/3/1999, Abate: la mancata convalida non fa venire meno il valore probatorio dei relativi verbali), e che la seconda considerazione attiene a valutazioni di fatto non consentite nel giudizio di legittimità ed è comunque smentita dalla stessa lettera di cui si è detto, innegabilmente pervenuta agli affiliati all'esterno del carcere. 4.6 .-. Il quinto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso proposto da RA DO sono già stati esaminati ai punti 3.2, 3.4 e 3.6.
Quanto alle residue censure, va premesso che in riferimento al primo motivo di ricorso [con il quale si deduce la violazione dell'art.606, lettera b), c.p.p., in relazione agli artt. 185, commi 1 e 3, e 418 c.p.p.] il ricorrente rappresenta:
- che il Giudice dell'udienza preliminare con un primo decreto in data 12/101999 aveva disposto il rinvio a giudizio di RA DO per un reato diverso (art.416 c.p.) da quello rubricato nella richiesta del Pubblico Ministero;
- che il Tribunale, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato la nullità di tale decreto trasmettendo gli atti al GIP per la rinnovazione dell'atto nullo;
- che a questo punto il GIP, rilevato che trattavasi di "mero refuso tipografico", aveva provveduto a rinnovare il solo decreto che disponeva il giudizio, "non apparendo necessario all'uopo fissare la comparizione delle parti che avevano già rassegnato le loro conclusioni".
Ad avviso del ricorrente, l'avere omesso di procedere a nuova udienza preliminare rendeva nullo il successivo decreto di rinvio a giudizio e, in ogni caso, anche se si fosse trattato di mero errore materiale, era indispensabile procedere alla udienza camerale ai sensi degli artt.130 e 127 c.p.p.. La censura è infondata.
Questa Corte, con sentenza dell'11/7/2000, si è già pronunciata, su ricorso di RA DO, sulla ordinanza dibattimentale con la quale in data 17/2/2000 il Tribunale di Lecce aveva respinto la richiesta di dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio adottato nei confronti di RA DO il 16/1/2000 senza rinnovare l'udienza preliminare, nonché su tale decreto di citazione a giudizio.
In quella sentenza questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha affermato che non sussisteva alcuna abnormità del nuovo decreto del GIP, posto che "correttamente" il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla autorità competente all'emissione del nuovo decreto nei termini di "primigenia impostazione della richiesta del P.M. (art.416 bis c.p. e non semplice associazione a delinquere ex art.416 c.p.), dichiarando la nullità di quello emesso il 12/10/1999 dal GIP e rilevando in sostanza non già la "riduttiva" conseguenza di asserito errore materiale dell'atto, bensì un fatto assolutamente diverso da quello per il quale era stato richiesto il rinvio a giudizio.
Conseguentemente, questa Corte ha già qualificato come "del tutto inconferente nella specie" il richiamo all'asserito procedimento di correzione di errore materiale ex art.130 c.p., con l'onere di procedere all'udienza camerale in osservanza delle formalità di cui all'art.127 c.p.. Su queste premesse, non resta che rilevare che, a fronte della "corretta" dichiarazione di nullità dell'originario decreto con trasmissione degli atti al GIP per la rinnovazione dell'atto nullo, al medesimo GIP non restava che provvedere all'incombente ai sensi dell'art.185, comma 3, c.p.p., senza alcuna necessità di procedere a nuova fissazione di udienza preliminare, posto che le parti avevano già ritualmente concluso al termine della originaria udienza preliminare in riferimento alle imputazioni che ab origine erano contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, sicché non vi era stata alcuna lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, essendosi soltanto verificato un refuso nella successiva materiale confezione del decreto (nel quale, come si è visto, era stato inserito un fatto diverso rispetto a quello oggetto del procedimento).
Le ulteriori specifiche censure sollevate da RA DO concernono la illegittima acquisizione dei tabulati telefonici per carenza di motivazione del relativo provvedimento e la illegittima utilizzazione di intercettazioni attinenti ad altro procedimento per mancanza del provvedimento di indispensabilità.
In proposito i giudici di merito hanno correttamente spiegato che i tabulati servirono unicamente per trarne elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore De EL LB e che essi erano già presenti nel fascicolo sicché il percorso motivazionale per il loro inserimento era in un certo senso in re ipsa, rendendo superflua qualsiasi clausola di stile. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, il provvedimento di acquisizione sembra rispettare i minimi canoni motivazionali richiesti dalla legge. Quanto al richiamo alla disciplina di cui all'art.270 c.p.p., non può che ribadirsi che esso è del tutto inconferente nel caso di specie, trattandosi di norma attinente alle intercettazioni telefoniche e del tutto estranea al procedimento acquisitivo dei tabulati. Si tratta pertanto, anche in questo caso, di censure manifestamente infondate.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento al settimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che le accuse del De EL, una volta esclusa la identificazione nel ricorrente del "DO" della lettera, sarebbero prive di qualunque riscontro, anche perché il ricorrente non avrebbe avuto più contatti con il fratello detenuto.
Il ruolo di intermediario del ricorrente rispetto al fratello è stato congruamente motivato dai giudici di merito (v. punto 3.5). A fronte di ciò non resta che ribadire che non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto, come già si è visto, alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 4.7 .-. Le censure sollevate da PI GI con il secondo e con il terzo motivo di ricorso sono già state trattare sub 3.3 e 3.6.
Resta da esaminare il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art.606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.192, 125 e 546, lettera e), c.p.p., nonché agli artt.416 bis c.p. e 74 DPR 309/1990, in quanto la sentenza censurata avrebbe omesso di motivare in ordine alla inidoneità delle risultanze dei tabulati telefonici ad assurgere a livello di indizio capace di sorreggere un giudizio di colpevolezza, non avrebbe indicato le "altre emergenze processuali" sulle quali avrebbe fondato la responsabilità del ricorrente, responsabilità che, in definitiva, sarebbe stata basata su semplici tesi, congetture ed illazioni. Quanto alle telefonate effettuate dall'PI, da esse non sarebbe possibile ricavare alcun elemento dimostrativo di una condotta associativa, ma soltanto un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti.
La Corte d'Appello di Lecce ha basato la penale responsabilità dell'PI in ordine ai reati a lui ascritti su tutta una serie di elementi, e cioè i contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e il GO e il De SI nelle ore prossime all'omicidio di IL IO, la conversazione ambientale intercettata il 17/10/1997 fra il GO ed il De SI (nella quale i due interlocutori si lamentano del silenzio serbato dall'PI riguardo ad un acquisto di droga), il contenuto delle conversazioni intercettate sull'utenza dell'PI, il cui linguaggio criptico e lapidario andava messo in relazione con la suindicata conversazione ambientale, e la conversazione dell'11/12/1997, il cui contenuto costituiva prova della detenzione e del porto da parte dell'imputato di alcune pistole.
Anche in questo caso, dunque, le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. A fronte di ciò, il ricorrente, frammentando la motivazione della sentenza impugnata, si limita a prospettare una diversa e, per lui, più adeguata valutazione delle risultanze processuali, cosa che, come si è già più volte detto, non rientra nei poteri di questa Corte. Dalle argomentazioni sopra svolte discende l'infondatezza anche di questa censura.
4.8 .-. È già stato trattato al punto 3.2 il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di LL IO e AR IO.
Nei ricorsi si lamenta altresì la violazione dell'art.606, lettere c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt.125, 268, n.3, e 271 c.p.p., in quanto i decreti del P. M. non avrebbero motivato adeguatamente in riferimento sia alla insufficienza o inidoneità degli impianti installati in Procura sia alle eccezionali ragioni di urgenza.
Si deduce poi che il contenuto delle intercettazioni sarebbe incerto e non consentirebbe di affermare la penale responsabilità dei ricorrenti e per LL che le dichiarazioni del De EL conterrebbero palesi incongruenze e contraddizioni e sarebbero prive di reali riscontri, mentre per AR che il telegramma di auguri e l'annotazione di servizio menzionati dai giudici di merito non avrebbero alcun significato probatorio.
Tutte le censure sopra enucleate sono prive di fondamento. Il primo motivo è del tutto generico, posto che non si indica in alcun modo a quali provvedimenti la censura si riferisca. In ogni caso i provvedimenti autorizzativi rispettano i canoni minimi motivazionali necessari per dare conto del perché si sia fatto ricorso all'uso di impianti esterni alla Procura procedente e consentono di potere affermare che vi sia stato, nei casi di specie, l'indispensabile controllo da parte della autorità giudiziaria, idoneo a giustificare l'utilizzo, in via di eccezione, di impianti esterni alla Procura per la captazione di comunicazioni. Le residue censure si risolvono in una "rilettura" delle risultanze processuali (con particolare riferimento alle intercettazioni) non consentita nel giudizio di legittimità a fronte di una sentenza, la cui motivazione, integrata con quella di primo grado, appare congrua ed adeguata.
4.9 .-. Per quanto concerne TO GI, sono già stati esaminate ai punti 3.5, 3.2 e 3.6 le censure di cui a primi due e agli ultimi motivi di ricorso.
Con gli ulteriori motivi di ricorso si lamenta la incongruenza nella quale sarebbe caduta la sentenza impugnata, in quanto i rapporti epistolari intrattenuti con RA GI andavano spiegati con l'amicizia che legava i due e le dichiarazioni del De EL sarebbero inattendibili e prive di riscontri, anche perché le fotografie acquisite sarebbero inutilizzabili, in quanto prive del decreto del P.M. di convalida del loro sequestro. Inoltre non sarebbe stata enucleata alcuna prova certa in ordine al ruolo, alle funzioni e agli interessi del TO nell'ambito della diversa associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e in riferimento alle infrazioni alla legge sulle armi.
Anche queste specifiche censure si risolvono nella asserita violazione dell'art.606, comma 1, lettera e), c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Valgono pertanto le considerazioni ampiamente svolte sub 3.5. La sentenza censurata, integrata con quella di primo grado, dà una lettura esauriente e congruamente motivata delle risultanze processuali, a fronte della quale il ricorrente propone una sua diversa e più parcellizzata visione, chiamando questa Corte a un sindacato che non le è consentito.
4.10 .-. Il ricorso proposto nell'interesse di UR ND è già stato trattato sub 3.5, 3.2, 3.4 e 3.6 per quanto riguarda il primo, il secondo, il terzo e l'ultimo ordine di censure. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo spiegato come il ricorrente, al di là della sua responsabilità per il singolo episodio di spaccio che lo ha già visto condannato, abbia fornito il suo stabile e non occasionale contributo e il suo apporto decisionale alla contestata associazione.
In realtà i giudici di merito hanno dettagliatamente indicato gli elementi di responsabilità a carico del ricorrente (v. sub 3.5), sottolineando, tra l'altro, il rilievo sintomatico che assumeva il suo arresto per droga, avvenuto in un contesto che aveva destato la preoccupazione di tutti gli associati per i possibili pregiudizi che tale arresto avrebbe potuto causare al sodalizio per il rifornimento dello stupefacente tramite il nuovo canale calabrese. Tutto ciò dimostra l'infondatezza anche di questo motivo di ricorso. 4.11 .-. Tutti i motivi del ricorso presentato nell'interesse di ER LF sono già stati trattati ai punti 3.5 e 3.3. Con una specifica censura si deduce altresì il travisamento del fatto dovuto alla errata interpretazione della intercettazione ambientale in data 26/11/1997 di una conversazione tra il ricorrente e De SI IM, conversazione della quale il ricorrente sostanzialmente propone una diversa lettura.
Ma il travisamento del fatto è valutabile e sindacabile in sede di legittimità solo in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi, tassativamente previste, della mancanza o illogicità della motivazione, sempre che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'esame del giudice e che non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. È proprio ciò che il ricorrente ha fatto con questo motivo di ricorso, chiamando la Corte a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, cosa che, in presenza di una adeguata e logica motivazione, è invece impossibile in questa sede.
Chiaramente insussistente, infine, è la diminuente speciale di cui all'art.73, quinto comma, DPR 309/1999, stante la contestazione di reati associativi.
Tutte le censure sono pertanto infondate.
4.12 .-. Anche i motivi del ricorso proposto nell'interesse di VO IO sono già stati esaminati ai punti 3.5 e 3.6. Si deduce specificamente la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto le lettere del ELNA e del MA dimostrerebbero al più delle sollecitazioni nei confronti del ricorrente a riprendere il proprio ruolo nel sodalizio criminoso che farebbe capo al ELNA, ma non proverebbero in alcun modo che il VO abbia aderito a tali inviti.
La censura è infondata.
I giudici di merito motivano dettagliatamente sul ruolo fondamentale del ricorrente, designato dal ELNA a "esigere rispetto" e a svolgere funzioni direttive della associazione, e riportano il contenuto di intercettazioni successive alle lettere citate, dalle quali emerge il ruolo di primo piano svolto dal VO nella contestata associazione e nel narcotraffico..
5 .-. Per le argomentazioni sopra svolte tutti i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di ELNA MA, LÒ AR, De MA AU, RA GI, RA DO, PI GI, LL IO, TO GI, AR IO, MA ND, ER LF e VO IO, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 disp.att..
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 SETTEMBRE 2003.