Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 2
I decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, per l'art. 431 comma primo cod. proc. pen., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che nessuna nullità, e tantomeno inutilizzabilità, può derivare dal mancato inserimento dei decreti in questione nel fascicolo per il dibattimento ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità.
In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. In questo caso, ben può il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. (Ha peraltro chiarito la Corte che se invece la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche - per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio ma è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2004, n. 21726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21726 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 25/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 299
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 002076/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP EN N. IL 02/10/1959;
2) TA IC N. IL 16/03/1955;
3) NT NZ N. IL 09/10/1954;
4) ED RM N. IL 16/04/1955;
5) SÌ EN N. IL 21/11/1960;
6) IS IG N. IL 29/08/1948;
7) IG DR AU RA N. IL 21/05/1936;
8) ZI LO N. IL 07/12/1949;
avverso SENTENZA del 08/02/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Brusco;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori 1) Avv. Bruno DI GIOVANNI per SP e AF e (in sostituzione dell'avv. Marco Bosio) per ON;
2) avv. Pier Giuseppe Genna per RO e NI, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi relativi ai loro assistiti. LA CORTE osserva:
1) Il Tribunale di Sanremo, giudicando con il rito abbreviato in merito all'azione penale esercitata nei confronti di numerose persone per vari reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il porto e la detenzione di armi, anche alterate e da guerra, diversi episodi di ricettazione, favoreggiamento personale ed altro, ha, con sentenza 21 dicembre 2000, condannato alle pene ritenute di giustizia SP EN, TA IC, NT NZ, SÌ EN, SÌ CI, IS IG e IG DR AUGUST RA. Ha assolto i predetti (ad eccezione di TA) da alcune delle imputazioni formulate nei loro confronti e ha altresì assolto da tutti i reati loro ascritti ED RM, DE CO AN, IA IS, ND US, ZI LO e BB AR (quest'ultima per il solo reato di favoreggiamento reale). Il Tribunale ha evidenziato che, nel corso di indagini iniziate per verificare l'esistenza di ipotesi estorsive, era emersa, dal contenuto di conversazioni intercettate, l'esistenza di un vasto traffico di sostanze stupefacenti, che avveniva nel ponente ligure, e di altri episodi delittuosi. A seguito delle indagini veniva tratto in arresto, per detenzione di un chilo di cocaina, SP EN (giudicato separatamente per questo episodio e ritenuto, in questo processo, responsabile di alcuni dei reati ascrittigli e assolto da altri). Le conclusioni del Tribunale sono state fondate, per la gran parte, sul contenuto delle conversazioni intercettate che consentivano in alcuni casi di acquisire la prova dei reati contestati mentre, per altri episodi, la conclusione del Tribunale era per l'insufficienza degli elementi di prova acquisiti. 2) Contro la sentenza di primo grado hanno proposto appello gli imputati SP EN, TA IC, NT NZ, SÌ EN, SÌ CI, IS IG e IG DR. Ha proposto altresì ricorso in Cassazione, convertito in appello, anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo chiedendo un aumento di pena per tutti gli imputati per i quali era intervenuta condanna e chiedendo la condanna per reati dai quali gli imputati erano stati assolti.
La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 8 febbraio 2002, oggi in esame, accoglieva parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti di ZI LO e ED RM (assolti in primo grado) e SÌ EN (limitatamente alla detenzione di un'arma); respingeva gli appelli proposti da SP, TA, NT, SÌ EN, IS e IG confermando nel resto la pronunzia di primo grado e respingeva infine l'appello del pubblico ministero nei confronti di SP, TA, NT, SÌ EN (per i reati diversi dalla detenzione dell'arma), IS e IG.
3) Contro questa sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi (SÌ CI non ha impugnato la sentenza della Corte genovese):
TA IC deduce:
la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e del codice di rito perché gli unici elementi a sostegno delle accuse nei suoi confronti sono costituiti dalle intercettazioni ambientali senza che esista alcun elemento di conferma del loro contenuto sia per quanto riguarda le attività criminose che si assumono svolte in passato sia per quelle in corso all'epoca delle indagini. In particolare dal testo delle conversazioni, che vengono riportate nel ricorso, si evince che in alcuni casi si tratta di traffici coinvolgenti terze persone e non il ricorrente;
in altre occasioni emerge invece che gli interlocutori non avevano alcuna disponibilità di sostanza stupefacente;
in altri casi ancora si ricava, dal tenore delle conversazioni intercettate, che le medesime non si riferiscono agli episodi contestati. Ma, in particolare, si sottolinea nel ricorso come l'ambiguità delle conversazioni captate non consenta di ritenere accertati i reati in assenza di qualsiasi attività investigativa che confermi l'esistenza degli illeciti traffici contestati;
il medesimo vizio con riferimento ad uno degli episodi (capo B 36) per il quale il contenuto della conversazione consente inequivocabilmente di affermare che l'acquisto era destinato ad uso personale (nel ricorso si afferma che TA è tossicodipendente);
in relazione al capo d'imputazione da ultimo citato si chiede, deducendo il medesimo vizio, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990. IG DR, con i motivi da lui dedotti, denunzia i seguenti vizi:
la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del codice di rito in relazione agli artt. 266, 267, 268 e 271 c.p.p. perché i giudici di merito avrebbero utilizzato, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, esclusivamente le intercettazioni telefoniche ambientali che dovevano essere dichiarate inutilizzabili perché eseguite all'interno dell'autovettura nella sua disponibilità che avrebbe dovuto essere considerata privata dimora;
con la conseguenza della necessità dei presupposti, nella specie non esistenti, previsti per questa forma di intercettazione (in particolare l'esistenza del fondato motivo che all'interno del veicolo si svolgesse l'attività criminosa);
la violazione degli artt. 268 c. 3 e 271 c.p.p. perché il provvedimento del pubblico ministero, che aveva autorizzato l'esecuzione delle intercettazioni con impianti in uso alla polizia giudiziaria, non motivava sulla insufficienza o inidoneità degli impianti presso la Procura della repubblica e i giudici per le indagini preliminari parimenti alcun riferimento avrebbero fatto a tali presupposti;
da ciò conseguirebbe l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni;
il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità del ricorrente perché il tenore delle conversazioni intercettate non era tale da far ritenere esistenti le ipotesi di reato contestategli tanto è vero che neppure è possibile accertare se gli interlocutori facessero riferimento all'hascish o alla cocaina.
SP EN deduce invece i seguenti motivi di ricorso:
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e del codice di rito perché erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto diverse le condotte previste dal capo B 30 (acquisto da IS di un chilo di cocaina) e quella per la quale era stato condannato, in separato processo, a seguito dell'arresto per aver detenuto un chilo della medesima sostanza;
la pluralità delle condotte non consente di escludere che si tratti di un'unica ipotesi criminosa ai sensi dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 ed inoltre le conversazioni intercettate dimostrano che si trattava della medesima sostanza stupefacente;
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del c.p.p. perché la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente per la ricettazione di un carico di rame (25 tonnellate) senza che esistesse la prova della effettiva esistenza della merce in esame e, anche ammessane l'esistenza, senza che venisse accertata la provenienza delittuosa del carico;
in ogni caso il tenore delle conversazioni intercettate era tale da non consentire di ritenere che l'affare si fosse concluso.
ZI LO deduce i seguenti vizi:
il vizio di motivazione sull'identificazione del ricorrente. Dalle due conversazioni intercettate il collegamento con il ricorrente non emerge infatti in alcun modo: in una di esse il cognome cui si fa menzione è diverso (FA e non ZI); nella seconda si fa più volte riferimento al nome LO ma mai viene indicato il cognome. il medesimo vizio, e la violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'attribuzione al ricorrente dell'addebito relativo ad un traffico continuato di sostanze stupefacenti ma senza che venisse individuata la fonte della propalazione, emersa in una conversazione telefonica intercettata, omettendosi quindi di verificare l'attendibilità di tale fonte (tale "Mimmetto" non identificato) e di accertare se si trattasse di fatti conosciuti per scienza diretta o di semplici congetture;
analogamente, del resto, a quanto si riferisce ad altra telefonata nella quale si fa riferimento ad un certo NG non identificato;
NT NZ, con il ricorso da lui proposto, denunzia:
- la violazione degli artt. 266, 268 e 271 c.p.p. perché i giudici di merito avrebbero utilizzato, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità, esclusivamente le intercettazioni telefoniche ambientali che dovevano essere dichiarate inutilizzabili perché eseguite all'interno dell'autovettura nella sua disponibilità che avrebbe dovuto essere considerata privata dimora;
con la conseguenza della necessità dei presupposti, nella specie non esistenti, previsti per questa forma di intercettazione (in particolare l'esistenza del fondato motivo che all'interno del veicolo si svolgesse l'attività criminosa);
- la violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p. perché il provvedimento di autorizzazione del p.m. all'esecuzione delle operazioni di intercettazione ambientale con impianti non in uso alla polizia giudiziaria sarebbe privo di motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero potuto giustificare la deroga e sull'insufficienza e inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata risposta del giudice di secondo grado ai motivi di appello concernenti: 1) l'identificazione del ricorrente nell'interlocutore individuato con il nome NZ e, 2) anche ammessa la correttezza dell'individuazione, la risposta al quesito su come la conversazione intercettata sia idonea a far ritenere il ricorrente partecipe dell'illecito traffico.
SÌ EN deduce i seguenti motivi di ricorso:
- la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del codice di rito perché la Corte d'Appello avrebbe travisato i fatti in quanto la trascrizione delle conversazioni intercettate non consentirebbe di pervenire all'affermazione che il ricorrente era coinvolto nell'illecito traffico di stupefacenti atteso che la terminologia usata nelle conversazioni sarebbe "incerta, imprecisa, inidonea a fornire prova certa di responsabilità";
- il medesimo vizio in relazione alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 perché, dal contenuto delle conversazioni intercettate, non emergerebbe il quantitativo ceduto;
ne', d'altro canto, dal medesimo mezzo di prova, risulterebbe la disponibilità da parte sua della sostanza stupefacente o la disponibilità della sostanza da parte dell'asserito suo fornitore;
- i medesimi vizi in relazione al porto e detenzione di un'arma posto che la trascrizione dell'intercettazione ambientale, indicata dalla Corte a fondamento della condanna, non consentirebbe di pervenire alla comprensione del tenore della conversazione nel senso indicato dalla Corte. La trascrizione infatti darebbe atto che la conversazione era "molto disturbata, incomprensibile" ed inoltre l'arma non era mai stata rinvenuta.
IS IG deduce i seguenti motivi di ricorso:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull'affermata responsabilità in ordine al reato di vendita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente ricorda di essere imputato di un unico reato (capo B 30), commesso in concorso con SP EN, perché, dal contenuto di una conversazione intercettata, risulterebbe che i due avevano parlato della possibilità che IS aveva di vendere in Francia a SP consistenti quantitativi di cocaina. Ventuno giorni dopo questa conversazione SP era stato arrestato in flagranza per la detenzione di un chilo di cocaina e i giudici di merito avrebbero affermato che IS era stato il fornitore della sostanza sulla base di una semplice compatibilità con l'ipotesi formulata ma senza alcun elemento di conferma che si trattasse della conclusione dell'affare solo ipotizzato nella conversazione intercettata;
- violazione dei principi di legalità (art. 1 cod. pen.) e offensività, nonché dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. Il ricorrente ricorda che il Tribunale di Sanremo aveva emesso una sorta di condanna alternativa affermando che -anche a non voler ritenere provato che la droga sequestrata a SP era stata ceduta dal ricorrente -emergeva comunque la sua responsabilità per l'offerta della sostanza. Il giudice di appello avrebbe escluso questa ipotesi e riaffermato che IS doveva essere ritenuto responsabile della cessione del chilo di cocaina;
ma, rileva il ricorrente, nessuna prova è stata fornita che IS disponesse effettivamente della cocaina che avrebbe offerto in vendita.
Infine ED RM ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
la violazione degli artt. 192 comma 2 e 546 comma 1 lett. e del codice di rito perché il giudice di appello avrebbe fatto riferimento, per ricostruire il contenuto delle conversazioni intercettate, a quanto risultante dai brogliacci e non alla trascrizione delle conversazioni eseguite con la perizia;
- il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p.; il Tribunale di Sanremo aveva assolto il ricorrente dal capo
B 22 relativo a cessioni di sostanza stupefacente per svariati milioni di lire perché la frase relativa a questo fatto, nella trascrizione delle intercettazioni, non esisteva (mentre risultava dai brogliacci); in questo caso si trattava di vendite già avvenute. In un'altra intercettazione si parla invece di un'offerta di vendita (a 40.000 lire senza ulteriori precisazioni), riferita a sostanza stupefacente, per la quale il giudice di primo grado aveva parimenti assolto il ricorrente. Il giudice di primo grado aveva confuso i due fatti ma aveva assolto il ricorrente;
il giudice di appello oltre ad utilizzare i brogliacci (dove si parla di cessioni per svariati milioni, frase che non esiste nelle trascrizioni), fa riferimento, per affermare la responsabilità del ricorrente, al contenuto dell'intercettazione che riguarda l'offerta e quindi si riferisce ad un fatto diverso;
- la violazione degli artt. 192 comma 2 e 546 comma 1 lett. e del codice di rito. Dopo aver correttamente premesso che il contenuto delle conversazioni ambientali intercettate deve essere valutato con i criteri previsti per gli indizi la Corte genovese avrebbe poi, contraddicendo questa premessa, omesso di valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi limitandosi invece a proposizioni assertive, apodittiche ed errate. In particolare la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che, in relazione alle imputazioni B 41 e B 42, le frasi riferite nei brogliacci, e utilizzate per la condanna, non esistevano nella trascrizione;
che, in relazione all'imputazione B 43, la Corte di merito aveva erroneamente valorizzato una conversazione intercettata ad SÌ sulla base di assunti non veri (il fatto che SÌ fosse un professionista del traffico di stupefacenti;
che avesse svolto opera di intermediario nel traffico di stupefacenti;
che le sue dichiarazioni fossero coerenti ed attendibili mentre in effetti non esisteva alcun elemento di riscontro mentre numerosi altri elementi - che vengono specificamente indicati - smentivano la versione fornita dalla Corte di merito;
che le differenti conclusioni del giudice di primo grado sulla posizione di SÌ CI, fratello del ricorrente EN, fossero riferibili alle dichiarazioni di quest'ultimo. 4) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Va premesso che alcuni dei motivi di ricorso sono comuni ai ricorrenti e verranno trattati congiuntamente. Per altro verso la più parte delle censure formulate dai ricorrenti e relative all'esistenza di elementi di prova idonei a pervenire all'affermazione della loro responsabilità, alla individuazione degli interlocutori, all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate devono essere considerate inammissibili perché, con i motivi formulati, i ricorrenti chiedono che il giudice di legittimità reinterpreti i fatti accertati dai giudici di merito fornendo una diversa ricostruzione dei medesimi fatti e una diversa valutazione del compendio probatorio laddove i giudici di merito, e in particolare la Corte d'Appello, hanno motivatamente e non illogicamente motivato il loro convincimento.
Ciò in particolare riguarda:
1) il primo e il secondo motivo del ricorso proposto da TA. Premesso che deve ritenersi infondata la censura relativa all'inesistenza di elementi di conferma del contenuto delle conversazioni intercettate - potendosi richiedere elementi di conferma solo nel caso di conversazioni intercettate di significato dubbio o di uso, non univocamente decifrabile, di linguaggio criptico - va rilevato, per quanto riguarda la ricostruzione del contenuto delle conversazioni, che la sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento ai colloqui tra TA e SP dai quali emergeva che il primo aveva ceduto settimanalmente quantitativi di cocaina compresi tra 200 e 500 grammi;
e così, analogamente, per quanto riguarda la cessione di 500 grammi di cocaina effettuata a persona non identificata e che la sentenza impugnata, certo non illogicamente, ricostruisce come significativa di una disponibilità immediata della sostanza. Parimenti incensurabile devono poi ritenersi le altre motivate argomentazioni della Corte di merito in relazione agli altri episodi criminosi accertati e la destinazione ad uso di terzi contestata nel secondo motivo di ricorso in relazione al capo B 36 di imputazione.
2) il secondo motivo del ricorso SP. La Corte ha fatto riferimento anche in questo caso, per confermare l'esistenza del carico di rame e la sua provenienza delittuosa, al contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, emerge per un verso l'esistenza della merce (tanto è vero che SP afferma di avere difficoltà a venderla) e per altro verso che si trattava di merce rubata come più volte ammesso dal ricorrente nel corso delle conversazioni. 3) il primo motivo del ricorso ZI con il quale si contesta l'individuazione del ricorrente come interlocutore in alcune delle telefonate intercettate. Anche in questo caso la Corte di merito ha adeguatamente argomentato su tale individuazione evidenziando come, al di là della storpiatura del cognome ("Ziraffa" invece di AF) la completa individuazione consegue anche all'uso del nome NG. 4) il quarto motivo del ricorso NT che riguarda l'identificazione del ricorrente come interlocutore delle telefonate e la sua partecipazione all'illecito traffico. Va premesso, in merito a queste censure, che la Corte ha rigettato l'appello del pubblico ministero in relazione ad un'imputazione (capo B 39) relativa all'acquisto di 200 o 300 grammi di cocaina rilevando come il contenuto della conversazione (alla quale il ricorrente aveva partecipato) non consentisse di ritenere provata la volontà del ricorrente di partecipare all'affare a lui proposto da terza persona. Ha poi vagliato criticamente il contenuto delle altre conversazioni intercettate confermando il giudizio di primo grado in merito ad altro episodio percepito nel corso di un'intercettazione ambientale dalla quale emergeva in modo inequivoco, secondo la valutazione incensurabile dei giudici di merito, la natura del traffico, la sostanza venduta, il suo quantitativo, il guadagno ricavato. E anche sull'individuazione di NT la motivazione della sentenza impugnata recepisce integralmente le considerazioni svolte dal giudice di primo grado che, anche con il richiamo agli atti d'indagine della polizia giudiziaria, ha rilevato che NT viene più volte indicato dal coimputato RL (giudicato separatamente) come suo uomo di fiducia.
5) il primo ed il terzo motivo del ricorso di SÌ EN. Il primo motivo è del tutto generico perché alcun riferimento viene fatto al testo della motivazione della sentenza impugnata limitandosi, il ricorrente, ad affermare che il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe idoneo a fondare la sua responsabilità e a dedurre, immotivatamente, il vizio di travisamento del fatto neppure deducibile in sede di legittimità. E le medesime considerazioni devono farsi in relazione al delitto contestato, relativo al porto e alla detenzione di un'arma, che il ricorrente contesta possano essergli attribuiti senza indicare alcuna illogicità in cui sia incorsa la Corte di merito nel ritenere provata questa condotta.
5) Il gruppo più rilevante di censure rivolte dai ricorrenti alla sentenza impugnata si riferisce alla validità e utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ambientali poste a fondamento delle affermazioni di responsabilità operate dai giudici di merito nei confronti dei ricorrenti.
a) V'è anzitutto una doglianza di carattere generale, espressamente prospettata da TA (ma implicitamente anche in altri ricorsi nei quali peraltro il vizio è denunziato come relativo alla motivazione), che riguarda l'inesistenza di elementi di conferma dei risultati delle intercettazioni telefoniche da ritenersi indizio e non prova. Orbene, in merito a questa critica, va riaffermato che - indipendentemente dalla soluzione del problema se il risultato delle intercettazioni telefoniche costituisca, in linea di principio, una fonte diretta di prova (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 2 aprile 2003 n. 22391, Qehalliu Luan), e non un indizio - la valutazione dei risultato di prova non richiede l'esistenza di elementi di conferma ma ciò richiede che il giudice di merito accerti che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità;
insomma la ricostruzione del significato delle conversazioni non deve lasciare margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche - per es. per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio ma è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. E quindi, in definitiva, i criteri di valutazione della prova divengono quelli della prova indiziaria. Naturalmente la valutazione del contenuto e del significato delle espressioni usate dagli interlocutori costituisce un accertamento in fatto (cfr. Cass., sez. 5^, 22 dicembre 1999 n. 6350) devoluto al giudice di merito del quale sarà sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente l'eventuale vizio di motivazione nei limiti indicati dalla lett. e dell'art. 606 comma 1 c.p.p. Nel caso in esame questa valutazione del contenuto delle conversazioni è stata fatta in linea generale dalla Corte di merito (pag. 11-13 della motivazione) e con riferimento alle singole conversazioni intercettate. E, anche per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni riguardanti terzi, la Corte ha correttamente richiamato la necessità che gli elementi indiziari riguardanti queste persone, pur non richiedendo elementi di riscontro, debbano avere i caratteri previsti dal procedimento probatorio di natura indiziaria.
b) Il secondo gruppo di censure (primo motivo IG e primo motivo NT) si riferisce invece alla circostanza che le intercettazioni ambientali sarebbero state disposte, nel corso delle indagini preliminari, all'interno di autovetture - da ritenere luogo di privata dimora ai sensi dell'art. 614 cod. pen. - in uso alle persone sottoposte alle indagini senza che sussistesse il presupposto, previsto dal secondo comma dell'art. 266 c.p.p., dell'esistenza di un fondato motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa.
Il motivo di ricorso è infondato perché la più recente giurisprudenza di legittimità è uniforme nel senso di escludere che l'autovettura costituisca privata dimora (in questo senso cons. Cass., sez. 6^, 10 dicembre 2002 n. 8009, Palumbo;
sez. 1^, 18 ottobre 2000 n. 3363, Galli) e questa sezione condivide questa valutazione perché l'autovettura, a meno che non venga utilizzata impropriamente per necessità abitative, ha esclusiva natura di mezzo di trasporto nel quale non vengono compiute le abituali attività che sì svolgono nelle dimore.
c) IG DR (secondo motivo di ricorso) e NT NZ (secondo motivo) deducono invece l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sia perché il provvedimento del pubblico ministero - che autorizzava l'esecuzione delle intercettazioni in questione con impianti in uso alla polizia giudiziaria - sarebbe privo di motivazione sulla insufficienza e inidoneità degli impianti presso la procura della repubblica (censura comune ad entrambi i ricorrenti) sia sulle eccezionali ragioni di urgenza che giustificavano la deroga dell'obbligo di utilizzare gli impianti indicati (censura del solo NT). Per quanto riguarda il ricorso di IG v'è un aspetto del motivo che deve essere esaminato preliminarmente e di cui deve dichiararsi l'inammissibilità per manifesta infondatezza;
il ricorrente lamenta che la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni, e il provvedimento del Gip che tale autorizzazione ha concesso, fossero privi di motivazione sull'esistenza dei presupposti per la deroga in questione previsti dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p.. In realtà nessuno dei due atti indicati deve contenere la motivazione di cui trattasi che va invece inserita o nel provvedimento del pubblico ministero con cui viene data esecuzione al provvedimento di autorizzazione del Gip (art. 267 comma 3 c.p.p.) ovvero in un separato provvedimento come è consentito dal 3^ comma dell'art. 268 c.p.p.. È quindi il provvedimento di esecuzione delle intercettazioni che deve contenere la motivazione di cui trattasi, non la richiesta del p.m. o il provvedimento del Gip;
di qui la manifesta infondatezza della questione proposta.
In ogni caso, anche a volerla interpretare come riferita all'insufficienza della motivazione del decreto del pubblico ministero sui punti indicati, la censura sul punto di IG, e lo stesso deve dirsi per quella di NT, è del tutto generica perché non dice quali provvedimenti - emessi dal pubblico ministero in esecuzione dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni - sarebbero mancanti della motivazione sull'esistenza dei presupposti in questione e ciò non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il richiesto controllo di legalità anche perché la genericità della censura non consente di verificare se i decreti in questione siano inseriti nel fascicolo processuale (o nel fascicolo per il dibattimento nel caso di giudizio ordinario). Come già ritenuto in altre decisioni di questa Corte (Cass., sez. 6^, 7 giugno 2001 n. 837, Querci;
sez. 4^, 28 gennaio 2000 n. 169, Maniscalco) i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano infatti tra gli atti che, per l'art. 431 comma 1 c.p.p., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento. Alcuna nullità, e tantomeno inutilizzabilità, può derivare dal mancato inserimento dei decreti in questione nel fascicolo per il dibattimento ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità.
È vero che l'art. 271 comma 1 c.p.p. sanziona di inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3, e quindi anche il caso di inesistenza dei decreti o altri vizi dei medesimi e che l'inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel giudizio di legittimità. Ritiene però la Corte che l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, possa essere esaminata solo se l'atto inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. È vero che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo processuale al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta ma l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunziato e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo.
Se invece questa indicazione non viene fornita o, seppur fornita, l'esame dell'eccezione richiede l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo del processo deve ritenersi nel primo caso che il motivo sia inammissibile per genericità, non consentendo al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato;
nel secondo caso che costituisca onere della parte richiederne l'acquisizione al giudice del merito, compreso quello d'appello, e anche indipendentemente dalla formulazione di motivi di appello sul punto, in considerazione della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti del tutto estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Non può essere in contrario richiamata la sentenza, già citata, 28 gennaio 2000 n. 169, Maniscalco, di questa medesima sezione che aveva annullato con rinvio una sentenza d'appello a seguito di analoga eccezione sulla mancata allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche al fascicolo del dibattimento, in un caso nel quale si dubitava dell'esistenza dei medesimi perché, in quel caso, l'eccezione era stata ritualmente proposta davanti al giudice di appello che l'aveva rigettata sottraendosi al richiesto, e dovuto, controllo di legalità sul procedimento di acquisizione della prova. 6) Le censure di SP contenute nel primo motivo di ricorso e quelle di IS sui reati a lui contestati vanno esaminate congiuntamente.
Va premesso che a IS era contestato (capo B 51) di aver svolto opera di intermediazione nella vendita a SP, da parte di certo AU, trafficante francese non identificato, di uno o due chili di cocaina. SP, al quale è invece contestato l'acquisto di questa sostanza (capo B 30) - oltre a contestare l'esistenza dell'acquisto con censure per le quali possono esprimersi i medesimi rilievi già indicati per la sua e per altre posizioni trattandosi di censure in fatto non proponibili in questa sede - rileva che alcuni giorni dopo questo colloquio fu arrestato in flagranza di detenzione di un chilo circa di cocaina che non poteva non essere quella riferibile all'offerta di acquisto da AU nella quale IS aveva agito come intermediario.
È da rilevare che la Corte d'Appello concorda con questa tesi (che la sostanza successivamente sequestrata a SP sia quella delle trattative con IS) ma afferma che "si tratta di due diverse condotte (acquisto l'una, offerta o vendita, l'altra), avvenute in luoghi e tempi diversi e riguardanti differenti quantitativi di cocaina." Ed esclude quindi, in base a queste considerazioni, l'unicità della condotta e quindi la possibilità di ritenere identico il fatto contestato a SP con quello per il quale il ricorrente è stato già condannato.
Queste conclusioni sono esenti dai vizi denunziati. Per un verso, infatti, l'accertamento in fatto della Corte di merito si sottrae al vaglio di legittimità. Per altro verso l'accertamento che si trattava di condotte - ancorché riferite almeno in parte alla medesima sostanza - non contestuali ma distinte sul piano ontologico, temporale e spaziale e, tra l'altro, riguardanti quantitativi non coincidenti di sostanza consente di ritenere corretta l'affermazione della Corte di merito all'esistenza non di un'unica condotta ma di diverse condotte integranti alcune tra le diverse ipotesi previste dall'art. 73 e correttamente ritenute avvinte dal vincolo della continuazione (in questo senso v. Cass., sez. 4^, 12 gennaio 1996, Caparco;
sez. VI, 18 gennaio 1995 n. 2782, Lusetti;
13 novembre 1992 n. 11943, De Vitis;
22 maggio 1992 n. 7545, Vassallo;
30 gennaio 1992 n. 6992, Altadonna). Per quanto riguarda invece le censure rivolte da IS alla sentenza della Corte genovese in merito al medesimo episodio contestato a SP nel presente processo deve rilevarsi innanzitutto che la più parte delle doglianze si riferisce alla ricostruzione effettuata dai giudici di merito sul contenuto della conversazione intercettata e queste censure devono ritenersi inammissibili nel giudizio di legittimità avendo i giudici di merito congruamente motivato sul contenuto dell'accordo e sulla disponibilità della sostanza stupefacente da parte del venditore con precisi riferimenti alla qualità, al prezzo, al guadagno che derivava dall'affare. Tanto più che l'acquirente, pochi giorni dopo, fu trovato in possesso di tale sostanza.
Nè può affermarsi, come fa il ricorrente, che i primi giudici avessero emesso una sorta di condanna "alternativa" perché in realtà, come rileva la sentenza impugnata, essi si erano limitati ad affermare che - anche a voler ritenere che la sostanza sequestrata a SP non fosse quella venduta da IS - il reato da parte di quest'ultimo si era consumato con l'offerta della droga vista la serietà della proposta e la disponibilità della sostanza. Del tutto corretto appare dunque l'argomentare della Corte di merito che ha invece ritenuto che la droga sequestrata a SP fosse quella offerta da IS e quindi non ravvisando una condotta alternativa ma una condotta aggiuntiva a quella accertata dal primo giudice e correttamente ritenuta sufficiente ad integrare l'ipotesi di reato. 7) ED RM, come si è in precedenza accennato, si duole invece del fatto che, secondo il suo assunto, i giudici di appello avrebbero utilizzato per la decisione, in merito all'affermazione della sua responsabilità, non il testo della perizia disposta per la trascrizione delle conversazioni intercettate bensì i brogliacci della polizia giudiziaria redatti in occasione delle operazioni di intercettazione.
Queste affermazioni sono peraltro smentite dalla sentenza impugnata che in più occasioni, esaminando la posizione di ED - dopo aver argomentato sulla riferibilità al ricorrente delle conversazioni intercorse tra terze persone per la specificità degli elementi richiamati - fa riferimento al testo delle conversazioni, così come riprodotte nella perizia, indicando il numero, la data della conversazione e la pagina della perizia in cui la conversazione è riportata (si vedano a pag. 61 e 65 della sentenza impugnata i plurimi richiami al testo delle conversazioni riportate alle pagine 1012, 843, 947, 964 della perizia).
Esula dal compito del giudice di legittimità una rilettura delle conversazioni intercettate per verificare la corrispondenza del testo di tali conversazioni alle conclusioni del giudice di merito sul loro contenuto. Ma i plurimi richiami alle pagine della perizia smentiscono la tesi che i giudici di appello, per affermare la responsabilità del ricorrente, abbiano fatto esclusivo riferimento al contenuto dei brogliacci (che mai vengono richiamati) e non a quello della perizia (più volte richiamato con l'indicazione della pagina).
Ne consegue l'infondatezza del motivo dedotto mentre il secondo motivo proposto da ED deve ritenersi inammissibile in quanto, come si ricava agevolmente dal testo delle censure formulate in precedenza riassunte, per un verso si fondano sull'erroneo presupposto che la Corte di merito abbia giustificato il suo convincimento sul contenuto dei brogliacci e non sulle trascrizioni delle conversazioni intercettate contenute nella perizia.
Per altro verso le doglianze del ricorrente introducono nel giudizio di legittimità, utilizzando la censura che si riferisce alla violazione dei criteri di valutazione della prova, una critica in realtà diretta alla rivalutazione degli elementi di prova presi in considerazione dalla Corte di appello laddove i giudici di merito hanno adeguatamente e non illogicamente argomentato sui punti qui posti in discussione dal ricorrente: l'interpretazione delle frasi pronunziate da SÌ EN e il ruolo di quest'ultimo e la confusione che sarebbe stata fatta tra quest'ultimo e il fratello CI oltre all'asserita apoditticità delle conclusioni del giudice di appello.
Come appare evidente, trattasi di apprezzamenti di fatto in contrapposizione con quelli svolti dalla Corte di merito che, peraltro, ha anche fatto riferimento, per ritenere, in contrasto con le conclusioni del primo giudice, il coinvolgimento di ED nell'illecito traffico, anche ai colloqui intercettati intervenuti tra SP e il coimputato RL i quali, secondo quanto riferito nella sentenza impugnata, farebbero espresso riferimento alle attività di cessione di cocaina abitualmente svolte da ED con precisi riferimenti ai quantitativi di cui questi disponeva, alle modalità di custodia della droga, agli intermediari utilizzati, alle modalità di pagamento, ai prezzi praticati. La Corte ha poi sottolineato, oltre alla concretezza e specificità dei riferimenti contenuti nelle conversazioni, anche l'inesistenza di spiegazioni alternative al contenuto di questi colloqui.
Come è agevole verificare l'inesistenza di vizi logici e giuridici nelle conclusioni della Corte rende incensurabile in sede di legittimità l'accertamento compiuto.
8) Infine, sul trattamento sanzionatorio, vanno esaminate le censure che si riferiscono alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 in esame (terzo motivo TA;
secondo motivo SÌ EN).
Anche questi motivi di ricorso sono infondati avendo, la Corte di merito, fatto riferimento, per respingere la richiesta, ai quantitativi detenuti e smerciati che si inserivano in un più vasto traffico di sostanze stupefacenti indipendentemente dal concreto accertamento dei quantitativi offerti o spacciati che comunque la Corte ha motivatamente ritenuto non modici.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorso con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004