Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2004, n. 21726
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Sentenza 25 febbraio 2004

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I decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, per l'art. 431 comma primo cod. proc. pen., devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che nessuna nullità, e tantomeno inutilizzabilità, può derivare dal mancato inserimento dei decreti in questione nel fascicolo per il dibattimento ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità.

In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. In questo caso, ben può il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. (Ha peraltro chiarito la Corte che se invece la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche - per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio ma è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2004, n. 21726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21726
    Data del deposito : 25 febbraio 2004

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