Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10147
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Sentenza 25 luglio 2001

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Nei procedimenti disciplinari davanti al tribunale nei confronti di notai, per quanto sia adottato il rito camerale, la decisione è pronunciata con sentenza, per espresso disposto della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ( artt. 154 - 155 ), che, inoltre, all'art. 157, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che la omessa indicazione nella intestazione della sentenza dei giudici partecipanti alla deliberazione, ove tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta da nullità assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario le risultanze del verbale dell'udienza di discussione.

In tema di accertamento della responsabilità disciplinare di notaio, la relativa sentenza di condanna che sia priva della indicazione della violazione contestata e del fatto storico addebitato, nonché delle complete generalità del soggetto incolpato, è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10147
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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