Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 2
Nei procedimenti disciplinari davanti al tribunale nei confronti di notai, per quanto sia adottato il rito camerale, la decisione è pronunciata con sentenza, per espresso disposto della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ( artt. 154 - 155 ), che, inoltre, all'art. 157, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme del codice di procedura civile. Ne consegue che la omessa indicazione nella intestazione della sentenza dei giudici partecipanti alla deliberazione, ove tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta da nullità assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario le risultanze del verbale dell'udienza di discussione.
In tema di accertamento della responsabilità disciplinare di notaio, la relativa sentenza di condanna che sia priva della indicazione della violazione contestata e del fatto storico addebitato, nonché delle complete generalità del soggetto incolpato, è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10147 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1762/00 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione I Civile, emessa il 21/12/00 e depositata il 04/07/00 (R.G. 268/00);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in udienza dallo stesso, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Il tribunale di Milano, con sentenza del 23.2.2000, condannava LO IA, notaio in Lodi, alla sanzione di L.
4.000 di ammenda per le violazioni degli artt. 57 e 138, c. 1 n. 2, l. n. 98/1913, perché nell'atto di compravendita a suo rogito in data 29.9.1998, nel quale uno dei due contraenti era un sordomuto, che sapeva leggere e scrivere, la dichiarazione scritta con la quale il medesimo asseriva di aver letto l'atto e di averlo trovato conforme alla sua volontà, era apposta successivamente alla sottoscrizione dell'altro contraente.
Il notaio LO IA ha proposto appello alla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 4.7.2000, ha rigettato l'appello. Ritiene la corte di merito che vada disattesa l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, in quanto, poiché la sentenza costituisce un corpo unico con il verbale di udienza, da cui risultano i giudici che componevano il collegio, non sussiste la prospettata incertezza circa la provenienza della decisione. Ritiene inoltre il giudice di appello che, poiché la sentenza risulta sottoscritta dal presidente estensore, non ricorre il vizio di cui agli artt. 132, c. 1 n. 5, e 161, c 2, c.p.c. o vizi ad esso assimilabili.
Quanto al merito della questione, secondo la corte di merito, l'art. 57 l. n. impone al sordomuto di dichiarare di aver letto l'atto e di averlo trovato conforme alla sua volontà, prima delle sottoscrizioni, non limitando le sottoscrizioni medesime a quelle del sordomuto e dell'interprete e quindi fa riferimento a tutti i soggetti intervenuti all'atto.
Infine, la corte di merito ha ritenuto la manifesta infondatezza della sollevata questione di incostituzionalità per essere previste da un'unica norma incriminatrice diverse ipotesi contravvenzionali di diversa gravità, dato che la previsione della sanzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi di sospensione consente di tenere adeguato conto dell'entità delle specifiche contravvenzioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il notaio LO IA.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 158 c.p.c., in relazione alla nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice. Ritiene il ricorrente che non essendo indicati nell'intestazione della sentenza, i tre giudici che hanno composto il collegio è rimasta ignota la reale composizione dello stesso e ciò costituisce non errore materiale emendabile con la procedura di cui all'art. 287 c.p.c., bensì motivo di nullità, non essendo possibile far ricorso a quanto risulta dal verbale di udienza, che attiene al momento della discussione e non a quello della decisione.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto, premesso che, in tema di procedimento disciplinare nei confronti di notaio davanti al tribunale, per quanto sia adottato il rito camerale, la decisione è pronunciata con sentenza, per espresso disposto di legge (artt. 154-155 l. 16.2.1913, n. 89). Inoltre l'art. 157 della stessa legge rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle norme del codice di procedura civile. Da ciò consegue che anche i requisiti della sentenza emessa in siffatto procedimento disciplinare sono regolati dall'art. 132 c.p.c. Va, poi, osservato che la sentenza ha una propria autonomia rispetto al verbale di udienza, costituendo rispetto a questo un atto diverso non solo per natura, funzione ed oggetto, ma anche per la fonte. Il verbale di udienza è, infatti, un atto del cancelliere (art. 130 c.p.c.). Esso fa fede, fino a querela di falso, in ordine alla composizione del collegio nel momento della discussione della causa e non in quello successivo della sua decisione (Cass. 8.6.1995, n. 6494; Cass. 6.10.1998, n. 9898). È errato sostenere, come è detto nella sentenza impugnata, che, poiché il verbale di udienza forma un corpo unico con la sentenza, la prospettata incertezza circa la provenienza della stessa non ha ragione di esistere.
Infatti anzitutto la sentenza ha una propria autonomia rispetto al verbale di udienza, come sopra detto, ed inoltre sostenere il principio che il verbale di udienza possa formare un corpo unico con la sentenza comporta demandare ad altro soggetto (il cancelliere) rispetto al giudice, elementi della sentenza, che invece devono provenire dal giudice.
2.2. In ogni caso è indispensabile che la composizione a tre del collegio sia riferibile al momento della decisione, con la conseguenza che la lacuna della mancata indicazione nell'intestazione della sentenza di uno o di tutti i giudici non può essere colmata che da una fonte documentale contestuale o successiva rispetto al momento deliberativo e mai da un atto precedente rispetto a tale momento.
In particolare deve risultare dalla sentenza quale sia il giudice, inteso anzitutto come organo giudicante, che abbia provveduto ad emettere la sentenza, nonché le generalità della persona (o delle persone) fisica che lo rappresenta.
Nella fattispecie è solo detto "il Tribunale ha pronunciato la seguente sentenza ".
Non risulta indicato ne' quale sia il Tribunale ne' chi siano i soggetti che componevano il collegio.
2.3. Inoltre in questa "sentenza" non risultano neppure in altre parti, diverse dall'epigrafe, quali siano i giudici che hanno partecipato alla decisione.
L'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza, resa da un giudice collegiale, dei giudici partecipanti alla deliberazione, ogni qual volta che tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, c. 2, c.p.c. dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta non da un mero errore materiale, emendabile con un provvedimento di correzione, ma da nullità assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario le risultanze del verbale di udienza di discussione (Cass. 8.6.1995,n. 6494; Cass. 28.3.1991,n. 3365).
2.4. Con riguardo al contenuto della sentenza civile, l'art. 132, 2^ comma, lett. a), c.p.c, che prescrive l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, comporta che, dalla formulazione dell'atto, si possa individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), per desumerne sia l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'AGO, sia il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti;
dette omesse indicazioni e non l'omessa indicazione della sezione alla quale sono assegnati i giudici decidenti ) producono nullità della sentenza, in quanto incidono sull'individuazione dell'organo giudiziario competente a decidere (Cass. I, 20 settembre 1993, n. 9625). Infatti la "ratio" del combinato disposto degli art. 132, comma 2, e 161, comma 2, c.p.c. consiste nell'esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione, deliberata (Cass. 14 maggio 1999, n. 4771).
3. Rileva, inoltre, la Corte che la sottoscrizione della sentenza in questione non risulta effettuata con firma per esteso, ma con sigla, che il giudice di appello assegna al presidente del collegio di primo grado, perché nel verbale di udienza risultava essere presidente- relatore.
Sennonché con riguardo alla sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, perché un tratto grafico (sigla), che non consenta di per sè l'individuazione del sottoscrittore, possa integrare la firma del giudice, richiesta ai fini della validità della sentenza, è necessario che ad esso - tenuto conto degli elementi desumibili dal complesso dell'atto - possano ricollegarsi, senza possibilità di dubbi, il nome e il cognome del medesimo giudice (Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1994, n. 7634). Nella fattispecie, poiché la sentenza non indica il nome dei giudici, e la stessa sottoscrizione risulta essere costituita da un tratto grafico illeggibile (sigla), che non consente l'individuazione del sottoscrittore. ne' la riconducibilità di detta sigla ad uno dei soggetti componenti del collegio giudicante, la sentenza va ritenuta priva di valida sottoscrizione a norma dell'art. 161, c. 2, c.p.c.. 4.1. La sentenza stessa inoltre presenta altre mancanze che danno luogo al vizio di inesistenza della stessa.
osserva preliminarmente questa Corte che l'eccezionale trattamento riservato dal cpv. dell'art. 161 c.p.c. alla nullità della sentenza non sottoscritta ha indotto dottrina e giurisprudenza a scorgere in tale norma l'espressione di una particolare specie di invalidità - l'inesistenza - che si contraddistingue in ragione della sua assoluta insanabilità ed è determinata da vizi di gravità tale da escludere ogni rilevanza giuridica all'atto che ne è affetto.
Indipendentemente dal punto se sia teoricamente corretto parlare di inesistenza o se invece trattasi di nullità assoluta, dall'esemplificazione normativa di cui all'art. 161, c.
2. c.p.c. si trae la disciplina applicabile ad ogni più grave imperfezione che impedisca di riscontare nel provvedimento, cui afferisce il vizio di inesistenza, gli estremi o i requisiti essenziali per la loro qualificazione come provvedimento del tipo o della figura giuridica considerati.
L'inesistenza o la nullità assoluta) ricorre, dunque, oltre che nel caso espressamente previsto del difetto di sottoscrizione del giudice, esclusivamente quando l'atto manchi degli elementi costitutivi indispensabili alla sua appartenenza ad uno dei tipi previsti dall'ordinamento e come tale, sia assolutamente inidoneo a produrre alcun effetto sostanziale o processuale.
4.2. In particolare e con riferimento alla sentenza, si è ritenuto che la giuridica inesistenza della stessa, assimilabile nel trattamento al caso espressamente previsto dall'art. 161, c. 2, c.p.c., ricorra allorché il provvedimento manchi di quel minimo di elementi o presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica, propria del giudicato (Cass. 10.8.1990, n. 8156;
Cass. 26.2.1994, n. 1965). Si è escluso un siffatto vizio radicale con riguardo ad una sentenza che, per quanto predisposta su modulo e completata solo negli spazi bianchi, conteneva tuttavia, l'esatta indicazione del collegio giudicante, delle parti, dei relativi difensori, nonché degli altri elementi corrispondenti alla realtà processuale e rechi un dispositivo che ne specifichi la portata imperativa (Cass. 26.2.1994,n. 1965). È stata, invece affermata l'inesistenza della sentenza nel caso in cui lo scritto sia assolutamente indecifrabile, verificandosi un caso di inesistenza del documento (Cass. N. 5097/1980).
4.3. Ritiene la corte di aderire a detto orientamento, non essendovi ragioni per discostarsene.
Nella fattispecie, la sentenza in questione, oltre a non indicare quale sia il Tribunale che ha emesso la sentenza, non indica nemmeno le generalità della parte che è sottoposta a procedimento disciplinare, limitandosi solo ad indicare nel dispositivo, tale "notaio IA", senza indicarne il nome.
La sentenza, inoltre, si riferisce alla violazione contestata, ma non indica quale essa sia, per cui sulla base della sola sentenza non si comprende su quale fatto sia stata accertata la responsabilità disciplinare del notaio.
Vertendosi in tema di responsabilità disciplinare, come negli altri sistemi sanzionatori (segnatamente quello penale, Cass. S.U. Cass. S.U. 27.3.1992, Cordarilli;
Cass. S.U. 11 maggio 1993, Zanlorenzi), la sentenza di condanna ha ad oggetto non solo la irrogazione della sanzione, ma anzitutto l'accertamento della responsabilità dell'incolpato, per cui il giudicato si forma sia in merito alla ritenuta responsabilità di uno determinato soggetto su una specifica violazione contestata in relazione ad uno specifico fatto storico, sia in merito alla sanzione inflitta allo stesso, senza l'ausilio di altre fonti.
Ne consegue che se dalla sentenza emessa in tema di responsabilità disciplinare non risulta quale sia detta violazione ne' il fatto storico contestato ne' sono indicate le complete generalità del soggetto incolpato (come nella fattispecie, dove è indicato il solo cognome) essa manca di quel minimo di elementi tali da realizzare la certezza giuridica, proprio del giudicato.
I suddetti vizi della sentenza di primo danno luogo alla nullità assoluta (o se si vuole, all'inesistenza della stessa), rilevabile anche d'ufficio ed anche in sede di legittimità. Erratamente, quindi, il giudice di appello non ha provveduto a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere la causa al primo giudice, a norma dell'art. 354 c.p.c.. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, va cassata l'impugnata sentenza e dichiarata la nullità quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Milano (ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, c. 3, e 354, c. 1, c.p.c.).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e dichiara la nullità di quella di primo grado e rinvia al Tribunale di Milano.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001