Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
In tema di stupefacenti, nel caso in cui il "corriere" della droga proveniente da uno Stato estero, sia sbarcato in un aeroporto italiano al solo fine di transitarvi verso una ulteriore destinazione estera, il delitto di importazione di sostanze stupefacenti deve ritenersi comunque consumato in Italia con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice italiano, individuato, sotto il profilo della competenza territoriale, in quello del luogo d'ingresso della droga entro il confine di Stato.
Commentario • 1
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2007, n. 34116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34116 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 06/07/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 963
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 044416/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AD UA N. IL 08/01/1946;
avverso SENTENZA del 08/06/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.6.2004 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 29.10.2003, con la quale EL AD JU è stato dichiarato colpevole del resto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 80, comma 2, per avere illegalmente importato dalla Colombia kg. 22,300 di cocaina, ritrovati in un borsone-valigia da lui denunciato come smarrito all'aeroporto di Milano Malpensa, dove l'imputato era in transito per proseguire per Tirana, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa, oltre statuizioni accessorie.
Avverso la succitata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, chiedendone l'annullamento, con o senza rinvio, per tre motivi.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito la carenza di giurisdizione del Giudice italiano, essendo la valigia era stata imbarcata in Colombia per l'Albania, con due scali tecnici a Madrid e Milano, non essendoci voli diretti dalla Colombia all'Albania. Dalla partenza il ricorrente non ne ha avuto più la disponibilità, ed in Italia ha presentato denuncia di smarrimento;
pertanto, qualora altri avessero imbarcato la droga fuori dall'Italia non è competente il Giudice italiano.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha assunto la violazione di norma sostanziale per essere stato contestato il delitto consumato, e non quello tentato, malgrado a seguito del sequestro, la droga non sia mai stata consegnata al destinatario. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in tema di accertamento della responsabilità.
Vengono reiterate le censure già citate, precisandosi che, secondo il ragionamento del Giudice di appello, il EL, se avesse presentato la falsa denuncia di smarrimento, sarebbe persona assai ingenua, e ogni sua argomentazione è stata disattesa con motivazione non logica. Inoltre, non è stata proprio valutata la sua malattia (quasi completa perdita dell'uso di una gamba, con apposizione di un chiodo nel ginocchio), ampiamente documentata che lo rendeva inidoneo in generale a fare il corriere della droga, e in particolare al trasporto di una borsa con un quantitativo di cocaina di oltre 22 kg., tanto che egli si doveva fare aiutare dal personale aeroportuale, si doveva fare indicare un albergo e trasportare da un pulmino. Ancora, non è stato provato il dolo, e il ricorrente non ha potuto agire da solo, così come viene configurato nella sentenza impugnata. Infine, si insiste sulla autenticità storica dello smarrimento della valigia e del compimento del reato da parte di persone più scaltre di lui.
Il EL ha poi dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.. Il ricorrente ha chiesto poi la restituzione delle cose confiscate (tranne ovviamente lo stupefacente), essendovi alcuni beni di carattere strettamente personale, come i taccuini per avere contatti con familiari e amici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente assume di non avere mai avuto in Italia il possesso della valigia contenente la sostanza stupefacente, in quanto è partito dalla Colombia diretto in Albania, e, dopo un primo scalo tecnico a Madrid, ne ha effettuato un secondo a Milano, dove ha denunciato lo smarrimento del bagaglio. Pertanto, la consumazione del reato non ha avuto inizio in Italia, e ne consegue la carenza di giurisdizione del Giudice italiano. Il motivo di ricorso è palesemente infondato in quanto, in applicazione del principio di territorialità della legge penale, di cui all'art. 6 c.p., comma 2, per radicare la competenza dell'autorità italiana è sufficiente che l'azione o omissione che costituisce il reato sia avvenuta tutta o in parte nel territorio dello Stato ovvero che in questo si sia verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'emissione (Cass.
2.2.2005 n. 13151 riv. 231828; Cass. 12.5.2004 n. 38019 riv. 229734). Nella specie, non vi è dubbio che l'illecita importazione di cocaina si sia realizzata anche in Italia, e a nulla rileva se il nostro paese costituiva una tappa per il successivo inoltro in Albania, ovvero era il luogo di arrivo della merce. Anche se si versasse nella prima ipotesi (nel caso della seconda ipotesi la giurisdizione del giudice italiano sarebbe ancor più evidente), lo stesso ricorrente ammette che, non essendovi voli diretti dalla Colombia in Albania, era previsto fin dall'inizio dell'operazione uno scalo tecnico a Milano, con permanenza dello stupefacente in Italia, e pertanto senza dubbio una parte dell'azione illecita si è consumata in Italia, il che, a norma dell'art. 6 c.p., comma 2, ha attribuito la giurisdizione in ordine al delitto di importazione di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) al Giudice italiano. Anche se nessuna questione di competenza territoriale viene sollevata dal ricorrente, come è stato già ritenuto da questa Corte, "in tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere" (Cass. 19.3.2003 n. 17426, riv. 224409). Nella specie, vi è certezza del luogo del luogo in cui la cocaina è entrata in Italia, e cioè l'aeroporto della Malpensa di Milano, per cui, in base al criterio principale di cui all'art. 8 c.p.p., non vi è dubbio neppure sulla competenza per territorio, peraltro non rilevata, essendo stato solo eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo di ricorso, che peraltro è anche generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 59 c.p.p., comma 1, lett. c). Il ricorrente assume, in primo luogo, di non avere commesso il reato in quanto la droga non è mai rientrata in suo possesso in Italia. La tesi difensiva è del tutto destituita di fondamento, non essendovi dubbio che la cocaina è stata portata in Italia dal EL, e da lui non ritirata per strategia criminale.
Neppure è configurabile il tentativo per lo stesso motivo, in quanto l'azione di importazione è stata portata a termine e consumata in Italia, essendo irrilevante il mancato rientro in possesso dello stupefacente da parte dell'imputato, ed essendo sufficiente che anche una minima parte dell'azione sia stata consumata in Italia. La realizzazione dell'azione di importazione esclude il tentativo, come ha rilevato peraltro questa Corte, per la teoria dell'ubiquità, in fattispecie simile, anche se non identica, nel corso della quale gli importatori di stupefacente, che operavano in mare su un gommone, inseguiti dalla Guardia di Finanza, hanno gettato la sostanza (in quel caso hashish) nelle acque territoriali, disfacendosene (Cass.
6.5.2003 n. 26716 riv. 222421).
Il terzo motivo di ricorso contiene esclusivamente censure di merito, ed è palesemente infondato.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass.24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e), alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte territoriale ha motivato in modo logico e congruo le ragioni della ritenuta responsabilità del ricorrente. Il Giudice di appello ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale non era provato con certezza che la droga fosse stata trasportata dall'imputato, assumendo che era assurdo pensare che una terza persona la abbia potuta introdurre nella valigia durante il transito, ben sapendosi che il bagaglio sarebbe stato sottoposto a particolare controllo perché proveniva da zona "a massimo rischio". Inoltre, non è stata ritenuta credibile la condizione del EL come persona impossibilitata a muoversi se non assistita e su una carrozzella, ed essendo di ragguardevole peso, considerato che lui stesso ha dichiarato di fare l'accompagnatore turistico, attività non conciliabile con la necessità dell'uso di una carrozzella. La denuncia di smarrimento - che è l'argomento focale di sentenza e ricorso - è stata ritenuta un espediente, considerato che non vi erano stati disguidi di imbarco, ma il bagaglio non era stato ritirato dai nastri trasportatori. Inoltre, il EL aveva saldato il conto nell'albergo dove aveva preso alloggio la sera prima, convinto quindi di potere ripartire, e ciò - secondo il giudice di appello - per avere visto il bagaglio sul nastro trasportatore, ed essere quindi sicuro del suo ritrovamento perché giunto a Milano.
I mancati contatti dell'imputato con terze persone sono stati spiegati con il perdurante controllo della polizia, valutato che il EL non aveva fatto timbrare il passaporto, e l'accertamento dell'illecito fin dallo sbarco rende più evidente che terze persone non abbiano potuto sostituire il bagaglio con la cocaina. La tranquillità manifestata dall'imputato con atteggiamenti quali "avere mangiato molto" viene spiegata con la circostanza che tutto si stava svolgendo secondo i piani, in quanto la denuncia di smarrimento di persona immobilizzata su una carrozzella lo avrebbe posto al riparo dal sospetto di essere un corriere della droga, artifizio creato da lui stesso, che, per sua ammissione, era un veterano nel traffico della droga.
Del tutto irrilevanti sono stati ritenuti altri elementi, quali il ritrovamento nel bagaglio di un paio di calzoni non della sua taglia, la non sottoposizione di magliette ad analisi, in quanto il contenuto del bagaglio era stato trovato intriso di cocaina, la autorizzazione ad aprire il borsone in caso di ritrovamento (come se fosse necessario per aprire bagaglio proveniente dalla Colombia), la cerniera spezzata del borsone, tutte circostanze ritenute predisposte a suffragio della tesi che terze persone avevano introdotto la cocaina nel detto bagaglio.
Tale motivazione, corretta, logica e congrua, non consente alcun sindacato da parte del giudice di legittimità, dovendosi solo porre in evidenza che la valutazione di "espediente" alla denuncia di smarrimento è stata ragionevolmente compiuta in base alla circostanza che la valigia non era mai scomparsa, ma non era stata ritirata dall'imputato mentre era sul nastro trasportatore per la riconsegna dei bagagli. Come è noto, su tali nastri i bagagli scaricati dagli aerei arrivano con largo margine di tempo (e cioè di ritardo) per consentire ai viaggiatori di ritirarli, e passano numerose volte prima di essere ritirati dal personale aeroportuale. In ordine al trattamento sanzionatorio, pur genericamente censurato dal ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che lo stesso è stato contenuto nel minimo edittale, salvo l'aumento per la aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, citato art. 80, comma 2, e che l'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti e per un suo precedente penale, essendo stato condannato all'estero a sette anni di reclusione per il medesimo tipo di reato.
A questo si aggiunga che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (v. ex plurimis Cass. 2^ 11 ottobre 2004, Alba, RV 230691). Anche tale censura è quindi inammissibile.
Infine, anche il motivo di ricorso riguardante la confisca di alcuni beni è del tutto generico, in quanto, come ha già osservato il Giudice di secondo grado, non sussistono motivi, neppure indicati dall'appellante, per revocare il provvedimento di confisca. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'alt. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2007