Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 2
In tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata.
La notificazione di un atto a mezzo della polizia giudiziaria anziché dell'ufficiale giudiziario non comporta alcuna nullità, né l'attribuzione del compito alla Polizia giudiziaria richiede obbligatoriamente una delega scritta, ben potendosi ricavare dalla consegna stessa dell'atto alla P.G. la volontà del giudice di procedere con tale formalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 28583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28583 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/06/2005
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 883
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 001505/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA DO N. IL 26/06/1961;
avverso SENTENZA del 20/04/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito, per la parte civile DE AR LI, l'Avv. Gurgo Giovanni, che conclude come da comparsa per il rigetto o inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese;
uditi i difensori Avv. ARICÒ Giovanni e Vitiello Giuseppe, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.11.1995 nell'isola di Procida si verificava un grave incidente che portava alla morte di due persone.
Il giovane SC RI aveva riportato ustioni alla persona, che, secondo il giudizio del personale sanitario operante sull'isola, richiedevano il ricovero in una struttura ospedaliera in Napoli. Considerate le avverse condizioni del mare, si decideva di fare intervenire un elicottero della Polizia di Stato, A109 PS51, condotto da IA EO, e con a bordo ON NI, quale specialista di volo. L'elicottero atterrava nel campo sportivo di Procida, e, durante le operazioni di imbarco del ferito, il motore rimaneva acceso prevedendosi un decollo immediato. Senonché la barella che trasportava il giovane SC RI risultava troppo grande per l'abitacolo del velivolo, e si decideva, quindi, di appoggiare il ferito su un lenzuolo posto sul lettino del mezzo aereo. Mentre si sfilava la barella, una forte raffica di vento faceva impennare la barella stessa, che andava ad urtare contro le pale del rotore, provocando l'instabilità dell'elicottero e la sua inclinazione verso terra. In tale fase il succitato assistente di volo ON NI, ed un'infermiera, SC DI RR TA, venivano colpiti, entrambi dalle pale del rotore (secondo la sentenza di primo grado), il primo dalle pale del rotore, e la seconda da elementi meccanici liberatisi dall'elicottero nella fase successiva al ribaltamento (secondo la sentenza di appello); decedevano comunque entrambi dopo poco tempo.
Il PM, al termine della fase delle indagini preliminari, chiedeva l'archiviazione degli atti, ma il G.I.P. disponeva di formulare l'imputazione coatta nei confronti del conducente dell'elicottero IA EO.
All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 15.11.2001, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli - ha assolto il IA dal delitto contestatogli di omicidio colposo plurimo perché il fatto non sussiste. Il giudice di merito ha, in primo luogo, riportato la contestazione, con la quale è stata addebitata al IA la colpa per imperizia, consistita "nel non avere spento immediatamente il motore dell'elicottero nel momento in cui ha sentito il rumore ed avvertito l'ondeggiamento del velivolo in seguito all'impatto dei bastoni della barella ed il conseguente inizio del fenomeno di risonanza al suolo";
ha quindi ritenuto che l'imputato non aveva dimostrato imperizia nel condurre l'elicottero a Procida, malgrado le avverse condizioni climatiche;
ed ha descritto le concitate fasi del caricamento dello SC sul velivolo, ricordando che queste non erano di competenza del IA, ed evidenziando la "approssimazione organizzativa" di tali operazioni, delle quali il ON aveva assunto, per così dire, "il comando", culminate con l'impatto della barella con le pale del rotore.
A questo punto, il giudice di primo grado ha affrontato il problema se nella specie si sia verificato il c.d. fenomeno della "risonanza al suolo". È stato, in primo luogo, descritto tale fenomeno che consiste nella perdita di stabilità degli elementi dell'elicottero attraverso vibrazioni dinamicamente instabili, e, in particolare, nella specie, delle pale del rotore, che, mentre normalmente producono delle vibrazioni costanti, che determinano una dinamica regolare della funzionalità del mezzo aereo, con il fenomeno in esame causano oscillazioni che degenerano in termini estremi, al punto di determinare la rottura del velivolo.
Specificamente, nella sentenza è scritto che "il fenomeno della risonanza al suolo è un fenomeno vibratorio autoindotto che si manifesta a causa dell'influenza reciproca del rotore principale e della fusoliera in presenza di uno scostamento anormale della pale dalla posizione normale, tale da produrre lo sbilanciamento del rotore".
Nella sentenza del Tribunale viene rilevato che la "risonanza al suolo" è fenomeno già di per sè molto raro, ed è ritenuto poi eccezionale per il tipo di elicottero A109, dotato di dispositivi per ovviare al pericolo che ne deriva, e ricordandosene solo un episodio accaduto a New York l'1.6.1979.
Il Tribunale ha poi ritenuto che la "risonanza al suolo" si verifica senza l'intervento di elementi estranei, mentre nella specie non vi è dubbio che il fatto scatenante sia stato l'urto della barella contro le pale del rotore. Inoltre, il giudice di primo grado ha assunto che il fenomeno si verifica solo in specifici momenti, e cioè le fasi di decollo, di rullaggio od atterraggio, e l'elicottero non si trovava in alcuna di queste fasi, per cui "deve fortemente dubitarsi che si sia verificato effettivamente il detto fenomeno". È stato, poi, preso in esame il comportamento imperito addebitato al IA. Si ritiene che, in caso di "risonanza al suolo", il pilota dell'elicottero debba immediatamente o decollare o spegnere il motore. Nel capo di imputazione è stata addebitata l'omissione della seconda condotta, ma il giudice di merito ha ritenuto che anche l'adozione di tale condotta, non imposta all'epoca da nessuna norma specifica, non avrebbe con sicurezza evitato l'evento, valutato che tra il momento dell'impatto della barella con le pale del rotore e quello di rovesciamento dell'elicottero, sono trascorsi non più di 10-20 secondi. Tale tesi viene ritenuta suffragata dalle dichiarazioni del C.T. prof. LECCE, il quale ha rilevato che lo spegnimento non è immediato e comunque le pale del rotore continuano a girare per forza di inerzia.
Dopo questi rilievi sul nesso di causalità, la motivazione della sentenza di primo grado si è conclusa ritenendo l'evento dovuto a circostanze eccezionali ed imponderabili, e l'assenza di profili di colpa addebitagli al IA, che aveva agito con buona diligenza, tenendo il passo collettivo al minimo, essendo rimasto al posto di comando, pur violentemente sballottato, anche durante il fenomeno atipico di risonanza, avendo inserito il freno ruote, ed avendo tentato di controllare l'elicottero per evitare che potesse inclinarsi.
Sugli appelli del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, e delle parti civili PA LI e DE AR LI, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20.4.2004, ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando IA EO colpevole del reato di omicidio plurimo colposo, e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, con i benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni, in solido con il responsabile civile Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, da liquidarsi in separata sede nei confronti delle parti civili (anche quelle non appellanti), assegnando una provvisionale a DE AR LI, coniuge di ON NI.
La Corte territoriale ha, preliminarmente, confermato la decisione, già adottata con ordinanza dibattimentale, di rigettare l'eccezione di inammissibilità delle impugnazioni del P.G. e delle parti civili, non notificate all'imputato ai sensi dell'art. 584 c.p.p., ritenendo che da tale omissione deriva la sola conseguenza che non inizia a decorrere il termine per l'appello incidentale, e che, in ogni caso, essendo stato regolarmente notificato l'appello del P.M., nessun pregiudizio era derivato per l'imputato, anche perché, assolto per l'insussistenza del fatto, non poteva proporre alcun appello incidentale, e perché aveva potuto sviluppare tutte le proprie difese nel giudizio di impugnazione.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto essersi verificato, in seguito all'urto della barella con le pale, e per la ritenzione tra queste di pezzi della barella, il fenomeno della "risonanza al suolo", caratterizzato da uno squilibrio di forze nel rotore principale, che generava una forte instabilità dell'elicottero ed una serie di crescenti oscillazioni, che duravano dai venti secondi al minuto per poi determinare il ribaltamento del mezzo aereo con impatto delle pale con il terreno.
Ribadito che le due manovre da eseguire erano o il decollo o l'immediato spegnimento del motore, la Corte ha assunto che tale ultima manovra, secondo il giudizio dei CC.TT. LECCE e MARULO, avrebbe fatto aumentare le probabilità di evitare l'incidente, e "qualora lo spegnimento del motore fosse stato attuato nei primi dieci secondi l'efficacia positiva sarebbe stata certa". La Corte di merito ha altresì sostenuto che la dinamica dell'incidente ha avuto una durata tale da consentire la manovra, in quanto protrattasi per almeno venti-trenta secondi, con una progressione dall'avvertimento del verificarsi di qualcosa di pericoloso fino al ribaltamento al suolo, che aveva consentito ad alcune persone di allontanarsi dall'elicottero, anche addirittura al ferito SC, ancorché ustionato e sottoposto ad una iniezione di Valium.
Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto desumersi elementi a carico dell'imputato anche dalle dichiarazioni da lui rese, essendo rimasto per tutta la durata del fenomeno con le mani incollate al comando del passo collettivo e del passo ciclico, perché non si spostassero, mentre, una volta impostati, non possono spostarsi senza l'azione di sbloccaggio del pilota. Inoltre, alla domanda circa gli effetti dello spegnimento del motore sui comandi, il IA aveva risposto: "se avessi valutato la possibilità di spegnere i motori...".
La Corte ha quindi ritenuto essersi verificato un episodio in cui, se pur derivato dall'urto della barella contro le pale, le modalità di contrasto sono simili a quelle previste per la "risonanza al suolo", ed ha censurato la motivazione della sentenza di primo grado secondo la quale anche l'immediato spegnimento del motore non avrebbe garantito il mancato verificarsi dell'evento letale. Infatti, se è vero che la pale, in caso di spegnimento, non si arrestano immediatamente, è altresì vero che immediatamente riducono la loro velocità, con effetto positivo sull'instabilità dinamica, che poi cessa del tutto nello spazio di quindici secondi, come risulta dalle conclusioni di tutti i consulenti tecnici.
La sentenza impugnata ha introdotto un altro argomento, e cioè la colpa generica, per contestare alcune valutazioni della sentenza di primo grado, dato che poi non ritiene sussistere il nesso di causalità per tali condotte. Si è ritenuto, in primo luogo, che il Manuale di volo vieta al conducente di volare in condizioni di forte turbolenza e, in caso di soccorso ad un ferito, bisogna accertare l'esistenza di un reale ed imminente pericolo di vita. Il IA invece omise di informarsi sulle condizioni dello SC, che non legittimavano un trasporto urgente e che avrebbero potuto ritardare la partenza con condizioni meteorologiche migliori. Inoltre, la confusione nella fase di soccorso, pur non addebitarle all'imputato, avrebbe consigliato lo spegnimento del motore già prima del verificarsi dell'impatto delle pale con il rotore.
La Corte ha ritenuto, però, tali condotte colpose non causalmente influenti sull'evento, mentre l'efficacia causale è derivata dal non avere effettuato alcune delle due operazioni previste per la situazione di instabilità dinamica determinatasi, e cioè il decollo o lo spegnimento dei motori. Il giudice di appello, a differenza di quello di primo grado, ha ritenuto espletabili entrambe le manovre, anche il decollo, non impedito, secondo le dichiarazioni del C.T. MARULO, dalla presenza di persone vicino all'elicottero ed di altre che avevano già abbandonato il velivolo;
in ogni caso, poi, reitera la tesi dell'esperibilità della manovra di arresto del motore, utile ad evitare l'evento, mentre il IA era rimasto inutilmente "con le mani incollate ai comandi in un istintivo ed inutile tentativo di controllarli", causando così per imperizia, malgrado trattasi di pilota esperto e di indubbie capacità, le morti del ON e della SC DI RR, non avendo capito il verificarsi del fenomeno di instabilità dinamica tipico della risonanza al suolo e non avendo eseguito alcune delle due manovre già più volte indicate. IA EO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha reiterato l'eccezione di violazione degli artt. 594 e 595 c.p.p., 178 c.p.p., 111 e 24 Cost., assumendo la omessa notifica all'imputato degli atti di appello del P.G., e delle parti civili, e l'irregolare notifica dell'appello del P.M. presso l'Avvocatura dello Stato, avendo invece il IA eletto domicilio in S. Prisco, alla via Forlì 13. Il ricorrente ha censurato le decisioni adottate dalla Corte di Appello, con ordinanza e con la sentenza, di non ravvisare ne'
inammissibilità ne' nullità, non essendo solo iniziato a decorrere il termine per l'appello incidentale, che, comunque, non poteva essere proposto per la formula assolutoria, ed ha assunto che gli atti dovevano essere restituiti al giudice a quo per le notifiche delle impugnazioni. Diversamente opinando vi sarebbe violazione degli artt. 24 e 111 Cost.. Con il secondo motivo di ricorso il IA ha eccepito la nullità della notifica della citazione al giudizio di secondo grado per essere stata effettuata a mezzo di polizia giudiziaria senza specifica delega, non direttamente all'imputato, ma ad altra persona, sulla relazione non attestata.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha dedotto che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità delle impugnazioni di P.G. e della parte civile PA, avvenute fuori termine, e cioè rispettivamente l'8/10 aprile 2002 e il 12 aprile 2002, mentre il termine scadeva il 30 marzo 2002.
Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha censurato la valutazione della colpa generica su questioni ritenute non rilevanti dallo stesso GIP che ha disposto l'imputazione coatta.
La manovra di decollo viene ritenuta inattuabile dal ricorrente nella dinamica dei fatti, essendovi stata la ingestibilità del controllo del velivolo, essendosi verificato un fenomeno "indotto" per l'urto della barella con la pale, e non di risonanza al suolo, che è un fenomeno "autoindotto", e solo per questa ipotesi il Manuale di volo, nelle procedure di emergenza, prevede il decollo, e - se ciò non è possibile - la riduzione immediata del passo collettivo, il portare le leve di comando motore su "OFF", e l'applicazione del freno rotore e del freno ruote. Nulla, invece, il Manuale di volo prevede per la risonanza "indotta" (argomento che viene ribadito nella parte finale del ricorso, con specifico riguardo all'impatto del rotore con corpi estranei), trattandosi peraltro nella specie di un incidente, giudicato dagli stessi consulenti, unico nella storia elicotteristica, in cui l'improvviso decollo con i bastoni della barella tra le pale avrebbe causato effetti devastanti. Il ricorrente ha poi fornito rilievi sull'altra manovra non eseguita (e contestata nel capo di imputazione), e cioè l'omesso spegnimento del motore, deducendo in primo luogo che i motori da spegnere erano due, in quanto, anche in fase di volo l'avaria di un motore è garantita dalla funzionalità del secondo motore. Pertanto, la sentenza viene ritenuta illogica là dove, pur dando atto del breve lasso di 10-20 secondi, si parla di azionare una sola leva, e vengono anche definiti i tempi di spegnimento in misura molto più ampia, e cioè due minuti per il totale arresto, con 50 secondi di intatta pericolosità della rotazione. Infine, sul punto, vengono richiamate le dichiarazioni del consulente prof. LECCE sulla tempistica dello spegnimento del motore, già citate esponendo il contenuto della sentenza di primo grado.
Dalle pagg. 7 a 9 del ricorso vengono trattati gli argomenti dell'esecuzione del volo in condizioni climatiche proibitive non essendovi pericolo di vita per lo SC, secondo la sentenza impugnata, e dell'avere mantenuto accesi i motori a terra, prima dell'impatto della barella con le pale. Va ricordato che sul punto la Corte territoriale ha concluso affermando che "tali rilievi comportamentali non appaiono strettamente pertinenti al thema decidendum in quanto non hanno alcuna efficienza causale sull'evento dannoso secondo le modalità in cui si è verificato".
Il ricorrente ha poi ancora censurato la sentenza per avere ritenuto che, secondo il Manuale di volo, anche l'alzarsi di pochi centimetri dal suolo sarebbe stato utile, in caso di risonanza al suolo, e possibile senza alcun pericolo mediante l'azionamento della leva con leggero spostamento del passo ciclico. Il ricorrente ha rilevato che gli stessi consulenti avevano precisato che da terra ci si alza non col passo ciclico, ma col passo collettivo, che è una leva che viene peraltro azionata in modo diverso da quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata, e cioè non contro o a favore di vento, ma dall'alto in basso e viceversa.
Il IA ha poi censurato la sentenza di appello nella parte in cui attribuisce valore confessorio ad alcune dichiarazioni dello stesso, estrapolando da un discorso più ampio espressioni dal diverso significato. In ordine alla "irreversibilità dei comandi", viene assunto che tale termine non è mai stato usato dall'imputato, e che la risposta ad una domanda del P.M. riguardava i sistemi di stabilizzazione dell'elicottero in condizioni di volo. Inoltre, nelle condizioni di fatto, già più volte specificate nella specie, è presumibile che anche il sistema di stabilizzazione sia stato danneggiato.
Anche l'espressione "se avessi valutato la possibilità di spegnere i motori..." andava interpretata nel senso che la violenza della situazione in cui si è trovato il pilota non consentiva praticamente la messa in atto di qualsiasi tentativo correttivo.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 41 c.p.; ha ritenuto applicato il principio della probabilità più alta, e non della certezza;
ed ha contestato il calcolo delle sospensioni del corso della prescrizione, non dovendosi valutare i periodi feriali, essendovi rinvii a richiesta delle parti civili, ed altri per accordo delle parti, ed avendo il periodo di astensione rilievo per la sola durata dell'astensione. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) in relazione a tutto ciò che attiene alle posizioni ed alle statuizioni civili. In estrema sintesi: a) è stata reiterata l'eccezione di nullità della costituzione delle parti civili, formulata al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado;
b) in particolare per la DE AR viene contestata la validità della notifica presso l'Avvocatura dello Stato, anziché in S. Prisco;
c) viene dedotto che la sentenza di appello non può avere efficacia per le parti civili non appellanti;
d) è eccepito che l'appello della DE AR, moglie del ON, era inammissibile per non avere formulato istanze in ordine alle statuizioni civili, e che la provvisionale è illegittima essendo provato in atti che ha ricevuto più di 500 milioni dal Ministero, oltre l'approvazione di indennità e trattamento pensionistico e previdenziale.
Con il sesto motivo di ricorso è stato censurato il trattamento sanzionatorio, in considerazione dell'apporto causale del barelliere e del ON, e della mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno.
Con il settimo ed ultimo motivo è stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado, e logicamente di quelli successivi, per essere stato il provvedimento del GIP di formulazione coatta dell'imputazione adottato senza previo contraddittorio, in violazione dell'art. 409 c.p.p., e per essere stato il rinvio a giudizio disposto senza udienza preliminare, in violazione dell'art. 550 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno trattate le numerose eccezioni procedurali proposte dal ricorrente, che sono tutte infondate.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha ribadito la violazione degli artt. 584 (si presume erroneamente indicato l'art. 594 c.p.p., quest'ultimo abrogato dall'art. 218 D.L.VO 19.2.1998 n. 51) e 595 c.p.p. perché i ricorsi delle parti civili e del
Procuratore Generale non sono stati notificati all'imputato e quello del Pubblico Ministero è stato notificato ad un domicilio errato. Questo Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza costante di legittimità, secondo la quale "l'inosservanza dell'obbligo di notificare l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce ne' l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.: l'unico effetto dell'omissione è quello di non fare decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita" (Cass. 24.10.2003 n. 48900; conformi Cass. 11.11.1999 n. 1443; Cass. 22.2.2001 n. 24997; Cass.
4.6.2002 n. 34356; Cass.
2.7.2002 n. 37562;
Cass. 11.7.2003 n. 35473; Cass.
1.7.2003 n. 35184). Nella specie, pertanto, è ineccepibile la decisione della Corte di Appello di avere escluso la rilevanza della omessa notificazione, in primo luogo, perché, essendo l'imputato stato assolto "perché il fatto non sussiste", l'appello incidentale non era consentito, ed, in secondo luogo, perché tale omissione non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, tanto meno sanzionabile processualmente.
L'eccezione di incostituzionalità in relazione agli artt 24 e 111 (pag. 2 ricorso) è non solo assolutamente generica, tale da non rendere comprensibile il dedotto contrasto, ma è, in ogni caso, irrilevante nel procedimento in esame e manifestamente infondata, in quanto l'interpretazione giurisprudenziale succitata non comporta alcuna violazione dei diritti della difesa (art. 24), che nella specie non può proporre appello incidentale, ne' del contraddittorio (art. 111), avendo la difesa del IA potuto valutare, e censurare tutti i motivi di appello, nel giudizio di secondo grado. Con un secondo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 148 e ssgg. c.p.p., per difetti della notifica della citazione al giudizio di appello, avendovi provveduto la polizia giudiziaria senza delega alcuna, e per non essere stata attestata la qualità della persona che ha ricevuto l'atto. Già è stato ritenuto che la notifica di un atto a mezzo di polizia giudiziaria anziché dell'ufficiale giudiziario non comporta nullità alcuna (Cass. 11.3.1992 n. 1129), ne' l'attribuzione del compito alla p.g. richiede obbligatoriamente una delega scritta, ben potendosi ricavare dalla consegna dell'atto all'organo di p.g. la volontà del giudice di procedere con tale formalità, nella specie giustificata dalle continue notificazioni con esito negativo da parte dell'ufficiale giudiziario.
In ordine alla mancata attestazione, questa Corte ha rilevato che la citazione a giudizio è stata notificata il 13.2.2004 alla moglie dell'imputato, AN AR, nel domicilio dell'imputato, senza attestare lo stato di "convivenza" di cui all'art. 157, 1 comma, c.p.p.. Sul punto è stato condivisibilmente ritenuto che "nel caso in cui la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'articolo 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduca la nullità della notifica, negando tale rapporto o allegando la sua avvenuta cessazione al momento della notifica, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata" (Cass. 28.10.1999 n. 14108; conformi Cass. 12.5.1998 n. 10566; Cass. 15.12.2000 n. 5658). Nella specie, il ricorrente ha solo censurato la omessa attestazione, ma non ha dedotto l'assenza del rapporto di convivenza, che peraltro si deduce logicamente dal rapporto di parentela molto stretto, in assenza di una rigorosa prova contraria.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha sostenuto la tardività degli appelli del Procuratore Generale e della parte civile PA LI, e quindi la loro inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.p.p.. Sul punto va rilevato che l'appello del P.G. è tempestivo, essendogli stata notificata la sentenza di primo grado il 22.2.2002, e scadendo il termine di giorni 45 (ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 544, 3 comma, c.p.p., per essersi il Tribunale assegnato un termine di deposito della motivazione di novanta giorni) l'8 aprile 2002, proprio il giorno di proposizione dell'appello da parte del P.G.. Nè è vero che l'anno 2002 sia stato bisestile, come assunto dalla difesa, essendolo stati il 2000 e il 2004.
La tardività dell'appello della parte civile PA LI è comunque irrilevante, avendo la stessa diritto di partecipare al giudizio di appello in conseguenza delle impugnazioni del P.M. e del P.G., e lo stesso dicasi ovviamente per le altre parti civili non appellanti. Questo Collegio aderisce infatti alla giurisprudenza più recente espressa dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 30327 del 10.7.2002, e secondo la quale "il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria". Con tale decisione, del tutto conforme ai principi della riproposizione nel giudizio di appello di una situazione simile a quella di primo grado, qualora vi sia stata impugnazione da parte della pubblica accusa, è stato superato l'orientamento contrario espresso dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 5 del 25.11.1998, pur recentemente ribadito dalla sentenza n. 21443 dell'8.4.2003. Con l'ultimo motivo di ricorso, ora trattato per questioni di priorità logica, sono state formulate due diverse eccezioni. Con la prima è stata dedotta la violazione dell'art. 409 c.p.p. per avere il GIP proceduto alla formulazione coatta dell'imputazione, non accogliendo la richiesta di archiviazione del P.M., senza fissare l'udienza in Camera di consiglio. La giurisprudenza recente di legittimità è ormai orientata nel senso che "in tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 409 c.p.p., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da svolgere o lo invita a formulare la imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati adottati in violazione del contraddittorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda il ricorso per cassazione ("Cass. 20.4.2001 n. 22625; conforme Cass.
3.10.2003 n. 41903). Il motivo di tale orientamento è facilmente ravvisabile nella circostanza che si tratta di un provvedimento propedeutico ed interlocutorio, e si caratterizza per la propria natura meramente ordinatoria e di mero impulso processuale, che non influisce sul contenuto della decisione, non ha efficacia preclusiva e non pregiudica alcun interesse potenziale, dovendosi, invece, avere riguardo all'atto conclusivo del procedimento. Manca, pertanto, un interesse all'impugnazione, e non è certamente applicabile il 6 comma dell'art. 409 c.p.p., che riguarda esclusivamente l'ordinanza di archiviazione, e cioè un provvedimento che definisce il procedimento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta di essere stato rinviato a giudizio senza la celebrazione dell'udienza preliminare, in violazione dell'art. 550 c.p.p.. Il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo stato il decreto di citazione emesso nel 1998, e cioè in epoca anteriore alla modifica dell'art. 550 ad opera dell'art. 44 della legge 16.12.1999 n. 479 e successive modifiche, per cui, per il principio tempus regit actum che regola l'applicazione della legge processuale, non era necessario tenere l'udienza preliminare ex art. 416 e ssgg. c.p.p. (Cass. 25.10.2000 n. 4724). Sono anche infondate tutte le eccezioni riguardanti le posizioni delle parti civili e le statuizioni civili, costituenti il quinto motivo di ricorso. Nessun dubbio sussiste sulla regolarità delle costituzioni avvenute prima degli adempimenti per la regolare costituzione delle parti, ex art. 484 c.p.p., come posto in evidenza dal giudice di primo grado con l'ordinanza del 13.3.2000. La disposizione di cui all'art. 79 c.p.p. è inequivoca nello stabilire che "la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, e, successivamente fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p.". In ordine alla notifica della costituzione di DE AR LI, mediante notifica all'Avvocatura dello Stato, anziché al suo domicilio in S. Prisco, si osserva che l'eccezione, già di per sè di dubbio fondamento, e che appare non formulata in sede di appello, ancorché gravame proposto da altre parti, è comunque inaccoglibile perché l'eventuale difetto è sanato dalla costituzione in udienza prima degli adempimenti dell'art. 484 c.p.p.. In ordine all'efficacia della sentenza di appello per le parti civili non appellanti, già è stato ricordato l'orientamento condiviso delle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 30327 del 10.7.2002 (pagg. 12 e 13). Infine, non è vero che l'appello di DE AR LI, moglie del ON, sia inammissibile per non avere formulato richieste risarcitorie, essendo già l'atto di appello intitolato "Appello per gli interessi civili", e desumendosi dal suo contenuto la volontà di impugnare nei limiti concessi dall'art. 576 c.p.p.. Il motivo attinente alla provvisionale, così come quello riguardante il trattamento sanzionatorio (sesto motivo) sono poi assorbiti dalla decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, come sarà precisato in seguito.
Resta da esaminare, ancora in via preliminare il motivo di ricorso attinente al calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione, che, a norma dell'art. 159 c.p.p., la Corte di Appello ha valutato, per richieste della difesa ed astensioni della classe forense, dal 30.10.1998 al 13.3.2000, dal 10.7.2000 al 25.9.2000, e dal 24.6.2003 al 13.1.2004, spostandosi così il termine di anni sette e mesi sei, applicabile anche in caso di omicidio plurimo con attenuanti generiche prevalenti, ex artt. 157 n. 4 e 160 c.p. (Cass. 15.6.2000 n. 12472), al 4.7.2005, a meno di altre sospensioni non individuate. Per ciò che concerne i periodi per astensione ed alla effettiva durata della sospensione, è stato condivisibilmente ritenuto che "la sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità all'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale" (Cass.
5.3.2004 n. 16022; sostanzialmente conforme Cass. sezioni unite
24.9.2003 n. 47289). Ovviamente il preesistente difforme, e non condivisibile, orientamento giurisprudenziale non consente - come richiesto con motivo palesemente infondato dal ricorrente - una diversa valutazione per i periodi di sospensione pregressi. Il IA ha anche eccepito che la sospensione della prescrizione non va computata nel periodo feriale, senza invero dare spiegazione di tale tesi, che appare prima facie infondata, non trattandosi di istituto di carattere processuale, ma sostanziale, e non avendo alcun collegamento con le ragioni poste a base della normativa che regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Infine, quanto all'estensione della sospensione del termine di prescrizione all'imputato, anche se chiesto da altra parte, va ricordato che l'art. 161, 1 comma, c.p. dispone che "la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato" (Cass.
7.6.2001 n. 31695; Rizzo;
e molte altre decisioni di legittimità che estendono l'effetto anche alle ipotesi di successiva contestazione ovvero di coimputato in procedimento separato).
Vanno ora esaminati il quarto motivo di ricorso e la parte iniziale del quinto che attengono alla mancanza ovvero alla manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in tema di responsabilità, con riferimento alla sussistenza della colpa, del nesso di causalità, ed alla certezza che, con le eseguite manovre, ritenute doverose, dalla Corte territoriale, il duplice evento letale non si sarebbe verificato.
Si osserva, in primo luogo, che la sentenza di appello ha riformato del tutto una sentenza assolutoria di primo grado, che aveva escluso la responsabilità del IA, ed aveva ritenuto il verificarsi dell'evento "dovuto a circostanze eccezionali ed imponderabili". Come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass.
9.6.1994 n. 9425;
Cass.
9.2.1990 n. 4333% in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.
Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità.
Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata (sorretta, fino a quel momento, da una presunzione di giustizia), abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima: la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse persino di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice. Nella specie, in primo luogo, va rilevato che il giudice di appello ha contestato due circostanze, ritenute dal primo giudice dimostrative della perizia di conducente di elicotteri da parte dell'imputato, e cioè l'essersi recato a Procida in condizioni climatiche proibitive, non sussistendo un pericolo grave per la vita della persona da soccorrere e di avere tenuto il motore acceso dell'elicottero durante le fasi di soccorso e prima dell'impatto della barella con la pale del rotore, comportamenti ritenuti invece nella sentenza di secondo grado contrari alle prescrizioni del Manuale di volo. Tali condotte, ritenute imperite nella sentenza di appello, sono poi così giudicate: "tali rilievi comportamentali non appaiono strettamente pertinenti al thema decidendum in quanto non hanno alcuna efficienza causale sull'evento dannoso secondo le modalità in cui si è verificato".
Ne consegue la totale influenza di tali comportamenti ai fini della decisione, forse riportati in motivazione per negare un concorso causale del ON, che stava organizzando le operazioni di imbarco del ferito (come riportato in motivazione), e della persona - che dai testi delle sentenze non risulta indicata, e forse neppure identificata - che si è lasciata sfuggire la barella, considerato che tutto ciò che avviene prima dell'impatto tra la barella e le pale viene ritenuto causalmente non rilevante.
La sentenza appare, invece, logica là dove ritiene che si è verificato o un fenomeno di "risonanza al suolo" ovvero un fenomeno che, anche se non si possa ritenere tale, ne aveva tutte le caratteristiche, per cui le manovre di emergenza da compiere erano identiche a quelle previste per il citato fenomeno. Infatti, la distinzione tra fenomeno "autoindotto", caratteristico della risonanza al suolo, e fenomeno "indotto", come nella specie, dall'urto di un corpo estraneo contro le pale, non pare avere eccessivo rilievo, essendosi comunque sviluppata un'instabilità dell'elicottero ed una serie di vibrazioni, che ne lasciassero prevedere la sua caduta al suolo.
Cionondimeno la motivazione della sentenza è manifestamente illogica allorché ritiene possibile una manovra di decollo immediato, ed è apparente allorché assume che la manovra di spegnimento avrebbe sicuramente evitato l'evento.
Per ciò che concerne il decollo, già il capo di contestazione riporta testualmente con riferimento all'ordinanza del GIP di formulazione coatta dell'imputazione: "il sig. GIP nella ordinanza di non accoglimento della richiesta di archiviazione ex art. 409, 11 comma, scrive: invero nel manuale è esplicitamente previsto che quando si innesca il fenomeno di risonanza al suolo, alfine di evitarne le gravi conseguenze, il pilota deve o decollare o spegnere il motore. La prima manovra era indubbiamente resa impossibile dalla presenza di numerose persone intorno al velivolo, se invece si fosse spento il motore la pala non si sarebbe tranciata e gli altri pezzi, che hanno colpito la OT di OT non si sarebbero staccati. Ne consegue che, essendo stato esclusa, già nella contestazione, la colpa per omesso decollo del velivolo, tale dato sostanziale non poteva rientrare neppure nella colpa generica, dovendo logicamente il ricorrente ritenere di non doversi difendere da tale profilo di colpa.
Ma, anche se non si volesse accedere a tale tesi, e si volesse ritenere che esso possa comunque rientrare nella contestazione di "colpa generica", non vi è dubbio che il Tribunale aveva motivato, in maniera molto più logica, che il decollo "non era praticabile, per le particolari condizioni logistiche e per la presenza di numerose persone nelle vicinanze".
La motivazione della sentenza di appello, invece, non solo è manifestamente illogica, ma è anche contraddittoria, perché da atto che, dopo l'inizio del fenomeno di risonanza al suolo, o comunque di altro ad esso molto simile, alcune persone "dal momento in cui si udì un crepitio (rumore certo dovuto all'urto della barella con le pale del rotore) con l'inizio dei sobbalzi del velivolo fino all'inclinazione su un lato dell'elicottero, ebbero il tempo di percepire che si stava verificando una pericolosa anomalia e di allontanarsi dall'elicottero fino a portarsi in zona di sicurezza: il D'DR e l'infermiera Di EO che già si trovavano all'interno dell'elicottero, ed addirittura l'ustionato OT, deposto sulla barella del velivolo e sottoposto ad una iniezione di Valium, ebbero il tempo di scendere e di allontanarsi" (pag. 6).
Poi, in altra parte della sentenza così si motiva: "il decollo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, pur sarebbe stato possibile perché la presenza di persone intorno al velivolo non lo impedisce (vedi deposizione C.T.U. prof. Maculo ud. 25.2.2000), a prescindere dalla circostanza che all'insorgere del fenomeno le persone si erano allontanate e lo stesso BA le aveva viste scappare" (pag. 8).
Considerata la durata assai limitata del fenomeno prima del ribaltamento, valutata la particolare posizione dello OT, steso sul velivolo, ed infine che certamente nessuno si è allontanato prima di avvertire il senso del pericolo, non è minimamente logica la tesi sostenuta a pag. 8 dell'assenza di un pericolo in caso di decollo, con molte persone intorno all'elicottero, ed altre in posizione precaria sul velivolo, ne' l'attesa per l'allontanamento delle persona fuggite (si pensi allo OT, ustionato, che si è dovuto alzare dal suolo del velivolo, buttarsi giù e recarsi oltre le pale) avrebbe consentito la tempestività della manovra che doveva essere "immediata".
Inoltre, l'accenno alla deposizione del C.T. non chiarisce se si tratta di valutazione di carattere generale o relativa al caso specifico, che nozioni di semplice logica comportamentale consentono di escludere in relazione alle particolari condizioni ambientali, alla operazione di soccorso ancora non terminata, ed alle numerose persone presenti sul posto.
Bene hanno quindi ritenuto il GIP e il giudice di primo grado a ritenere la manovra di decollo non attuabile, mentre la motivazione della sentenza impugnata è non solo manifestamente illogica, ma anche contraddittoria, in quanto non coerente ed esprimendo principi incompatibili con la decisione adottata (Cass. sezioni unite 31.5.2000 n. 12). La manovra di spegnimento del motore appare invece attuabile nei dieci secondi indicati dal giudice di appello, pur con la necessità di percepire il fenomeno e di premere un doppio pulsante, come assunto dal ricorrente. La motivazione della sentenza impugnata è, però, del tutto carente sul nesso di causalità e sulla certezza del fatto che, eseguendosi tale manovra, l'evento non si sarebbe verificato, affermando, con motivazione apparente, che "qualora lo spegnimento del motore fosse stato attuato nei primi dieci secondi l'efficacia positiva sarebbe stata certa" (pag. 5). Sul nesso di causalità le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30328 del 10.7.2002, dirimendo il conflitto insorto in questa stessa sezione, hanno fornito un'interpretazione condivisibile della complessa problematica.
Le SS.UU., dopo avere ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome ed indipendenti di cui all'art. 41, 2 comma, c.p.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere di avere provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infetti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del problema teorico della natura reale o meramente normativa dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'coperto' dal sapere scientifico del tempo".
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene quindi in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e di tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo al 100%, cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Seppur con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili nel caso in esame, le sezioni unite da questa considerazione traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali chiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse, con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità".
È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento alla c.d. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri si può giungere alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento preferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, 2 comma, c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio", mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. Questi principi si ritrovano anche nelle sentenze di questa sezione n. 953 dell'11.7.2002, n. 22568 del 23.1.2002, n. 10430 del 6.11.2003 e n. 40183 del 23.6.2004. Nella sentenza impugnata, tale giudizio viene formulato alla pag. 5, ma con motivazione inesistente o quanto meno apparente, dichiarandosi che "i consulenti hanno altresì chiarito che una diminuzione dei giri delle pale, conseguente allo spegnimento del motore, avrebbe smorzato, anche se non immediatamente arrestato, il fenomeno della risonanza al suolo ed hanno precisato che quanto prima il pilota avesse effettuato detta manovra tanto più alte sarebbero state le probabilità di evitare l'incidente, affermando che qualora lo spegnimento del motore fosse stato attuato nei primi dieci secondi l'efficacia positiva sarebbe stata certa".
Tale motivazione, ribadita con eguale sintesi alla pag. 8, non è minimamente soddisfacente soprattutto in relazione agli analitici principi espressi dalla nota sentenza SS.UU. n. 30328/2002, ed alla specificità dell'incidente, rarissimo, se non unico, nella sua dinamica. Il giudice di merito avrebbe dovuto precisare in base a quali elementi (leggi scientifiche, precedenti uniformi, esperienze pregresse, principi del movimento dei corpi, ecc.) si è pervenuti alla certezza che se lo spegnimento del motore fosse stato effettuato nei primi dieci secondi successivi all'impatto della barella con le pale gli eventi mortali non si sarebbero verificati. Va ricordato che "in tema di vizio della motivazione delle sentenze, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando la motivazione stessa, formalmente esistente, sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa;
vale a dire, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente" (Cass.
1.3.1999 n. 6839; Conforme Cass.
8.2.1993 n. 510). Nella specie, la motivazione sul punto consiste nell'affermazione di un principio, contemplante causa ed effetto sicuro, non in base ad un ragionamento logico e congruo, ma relativo alla proposizione di una certezza assolutamente indimostrata, e cioè una dichiarazione non discutibile, quasi un "dogma".
Vi è, pertanto, violazione dell'art. 125, 3 comma, c.p.p., versando in tema di motivazione "apparente", valutato anche che alla particolare eccezionalità dei fatti avrebbe conseguito che la ragionevole valutazione dell'omissione della manovra di spegnimento del motore avrebbe comportato come necessario ed indispensabile corollario motivazionale la spiegazione delle ragioni per le quali gli eventi letali non sarebbero conseguiti effettuando la citata manovra.
In conclusione la sentenza impugnata viene annullata, e il giudice di rinvio dovrà riconsiderare la sussistenza o meno del nesso di causalità, escludendo che la manovra di decollo fosse attuabile, e ritenuta, invece, eseguibile quella di spegnimento del motore, dovrà valutare se, in assenza di questa manovra, l'incidente con conseguenze letali si sarebbe o meno egualmente verificato. L'annullamento della sentenza impugnata assorbe e rende superfluo l'esame dei motivi di appello sul trattamento sanzionatorio e sulla provvisionale.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005