Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 28583
CASS
Sentenza 9 giugno 2005

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In tema di impugnazioni, il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare con motivazione immune da vizi le ragioni del suo convincimento, obbligo che, nell'ipotesi di decisione difforme da quella assunta dal giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste alla base della sentenza riformata.

La notificazione di un atto a mezzo della polizia giudiziaria anziché dell'ufficiale giudiziario non comporta alcuna nullità, né l'attribuzione del compito alla Polizia giudiziaria richiede obbligatoriamente una delega scritta, ben potendosi ricavare dalla consegna stessa dell'atto alla P.G. la volontà del giudice di procedere con tale formalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/06/2005, n. 28583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28583
    Data del deposito : 9 giugno 2005

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